52001AE0229

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica"

Gazzetta ufficiale n. C 139 del 11/05/2001 pag. 0015 - 0020


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica"

(2001/C 139/05)

Il Consiglio, in data 25 ottobre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Hernández Bataller, in data 30 gennaio 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 1o marzo 2001, nel corso della 379a sessione plenaria, con 41 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La possibilità che i consumatori e gli utenti abbiano accesso ai servizi essenziali ad un prezzo accessibile e con un livello qualitativo soddisfacente, tenuto conto dello stato della tecnologia disponibile sul mercato, è stata esplicitamente considerata una condizione del sostegno del Comitato al processo di liberalizzazione in corso nel settore delle telecomunicazioni.

1.2. L'accesso, nell'ambito del servizio universale di telecomunicazioni, alle reti ed ai servizi che corrispondono allo stato della tecnologia attualmente disponibile sul mercato, è una condizione indispensabile per lo sviluppo di una società dell'informazione che offra opportunità a tutti.

1.3. Le caratteristiche principali del servizio universale non possono essere automaticamente collegate all'apertura alla concorrenza, dato che questa non può, da sola, garantire l'universalità del servizio. D'altra parte, sebbene si speri che il libero gioco delle forze di mercato e della concorrenza permettano una migliore ripartizione delle risorse, la mobilitazione di considerevoli capitali d'investimento e migliori condizioni di prezzo per gli utenti, tali strumenti palesano i propri limiti e presentano il rischio che una parte della popolazione venga esclusa dai vantaggi offerti, indebolendo la coesione sociale e territoriale.

1.4. La Comunità europea ha affrontato la questione del servizio universale nelle seguenti comunicazioni e direttive:

- Direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la Direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (Direttiva della piena concorrenza(1), la quale dispone in particolare che gli Stati membri notifichino alla Commissione entro il 1o gennaio 1997 gli obblighi finanziari relativi al servizio universale e provvedano alla loro pubblicazione entro il 1 luglio 1997.

- Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)(2).

- Direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le Direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni(3).

- Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale(4).

- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati - Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni"(5).

- Comunicazione della Commissione - Risultati della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo(6).

Su tutti questi documenti il Comitato si è pronunciato con i relativi pareri, in cui ha sostenuto sostanzialmente che il servizio universale deve favorire, in primo luogo, la partecipazione dei cittadini alla vita della collettività e in questo modo rafforzare la coesione economica e sociale(7).

1.5. In seguito alla consultazione pubblica sul nuovo quadro normativo che persegue una maggiore stabilità nel tempo, la Commissione ha presentato una serie di proposte in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica riguardanti in particolare il quadro normativo comune, il trattamento dei dati personali e la protezione della privacy, le autorizzazioni, lo spettro di frequenze radio, l'accesso disaggregato alla rete locale, il servizio universale e i diritti degli utenti.

1.5.1. Si tratta di adeguare la regolamentazione all'innovazione tecnologica ed all'impulso economico che hanno radicalmente trasformato il mondo delle telecomunicazioni, senza perdere di vista la protezione e la promozione di determinati obiettivi a carattere sociale cui l'intervento normativo deve tendere, come ad esempio la massimizzazione della qualità globale e della convenienza dei servizi di telecomunicazione, o la garanzia che tali servizi rimangano alla portata di tutti i cittadini.

1.5.2. Negli Stati Uniti il "Telecommunications Act" del 1996(8) prevede che il servizio universale prefiguri l'accesso ai servizi di telecomunicazione come un diritto sociale fondamentale di tutti i cittadini, basilare per una piena partecipazione alla vita della comunità, elemento essenziale del diritto alla libertà d'espressione. Il concetto di servizio universale, presentato in questa legge, si può scomporre in una serie di concetti sussidiari: la disponibilità (prestazione del servizio in funzione della domanda); l'accessibilità (tutti gli utenti devono essere trattati in modo uguale in termini di prezzo e qualità del servizio) e l'adeguamento dei costi (riferimento alla relazione tra costo del servizio e potere d'acquisto dell'utente).

1.5.3. La comunicazione della Commissione "I servizi d'interesse generale in Europa"(9) definisce il servizio universale, nel contesto di mercati delle telecomunicazioni aperti e concorrenziali, come un insieme minimo di servizi di determinata qualità ai quali tutti gli utenti e i consumatori hanno accesso, tenuto conto delle circostanze nazionali specifiche, ad un prezzo accessibile.

1.5.4. Secondo il Comitato, vi è il rischio di esclusione di persone, gruppi o regioni intere per i quali lo sforzo globale è enorme e complesso: l'accesso ai servizi universali al di fuori degli strumenti informatici cadrà infatti progressivamente in disuso a favore della crescita della prestazione di servizi attraverso detti strumenti informatici(10).

2. Proposta della Commissione

2.1. Obiettivi della proposta

2.1.1. Gli obiettivi della proposta di direttiva sono raccolti al punto II della Relazione e vengono riassunti nel par. 2 dell'art. 1 della direttiva:

- garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di comunicazione elettronica di buona qualità a prezzo accessibile;

- disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti e dei consumatori non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante meccanismi commerciali;

- garantire l'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo.

2.1.2. In proposito, la Commissione propone di raggiungere questi obiettivi al fine di:

- assicurare la concorrenza ed effettive possibilità di scelta,

- nel caso non si dimostrino sufficienti, imporre obblighi di servizio universale.

2.1.3. La presente proposta si inserisce nell'ambito della proposta di direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e i servizi correlati, il trattamento dei dati personali e la tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche.

2.1.4. D'altra parte, la proposta mantiene in vigore ed integra nelle sue disposizioni tutti gli obblighi relativi:

- alla regolamentazione delle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica in posizione fissa, a norma dell'articolo 17 della Direttiva 98/10/CE(11) (art. 16 della proposta),

- alla disponibilità di linee affittate, in forza degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 della Direttiva 92/44/CEE (art. 27 della proposta)

fino a quando, secondo la procedura dell'analisi di mercato prevista dall'articolo 14 della proposta di direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) non decidano se sia opportuno mantenere in essere, modificare o abolire tali obblighi.

2.2. Ambito di applicazione del servizio universale

2.2.1. La proposta di direttiva definisce i concetti di servizio universale applicabili in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, conformemente a quanto previsto già nella Comunicazione sul servizio universale di telecomunicazioni nella prospettiva di un contesto pienamente liberalizzato(12).

2.2.2. Si deve tenere conto del fatto che in alcune versioni linguistiche della proposta di direttiva, come ad esempio la portoghese, l'obbligo di fornire una connessione ad un prezzo accessibile alla rete telefonica pubblica a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, non contiene la restrizione prevista al par. 1 dell'articolo 4 in seguito all'aggiunta dell'aggettivo "ragionevole" al termine "richiesta di connessione". Di conseguenza tutte le versioni linguistiche vanno uniformate.

2.2.3. Gli orientamenti relativi alla disponibilità del servizio universale si basano sui principi di trasparenza, obiettività, non discriminazione e su quello di limitare al minimo le distorsioni del mercato, oltre che sui criteri di disponibilità, accesso ragionevole ed interconnessione.

2.3. Definizione di servizio universale

2.3.1. La proposta di direttiva definisce il contenuto del servizio universale come una serie di obblighi imposti dalle ANR degli Stati membri.

2.3.2. Nell'ambito del servizio universale rientra tra gli obblighi espliciti degli Stati membri garantire:

a) che la connessione alla rete telefonica pubblica in postazione fissa consenta di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, fax e comunicazioni di dati, incluso l'accesso a Internet (art. 4, par. 2);

b) che gli utenti abbiano accesso agli elenchi degli abbonati in forma cartacea, elettronica o duplice, come anche al servizio di consultazione degli elenchi (artt. 5 e 21);

c) che esistano telefoni pubblici a pagamento che assicurino la soddisfazione delle esigenze ragionevoli degli utenti (art. 6);

d) che vi sia l'accesso gratuito al numero di emergenza europeo "112" o ad altri numeri di emergenza nazionali (art. 6, par. 3 e art. 22);

e) che vi sia l'accesso equivalente per gli utenti disabili e con esigenze sociali particolari (art. 7);

f) che le tariffe relative a prestazioni e servizi aggiuntivi siano chiaramente definite (art. 10, par. 1);

g) che non avvenga una cessazione ingiustificata del servizio principale a causa della mora nei pagamenti dei servizi aggiuntivi (art. 10, par. 2);

h) che i contributi versati dalle imprese per finanziare gli obblighi di servizio universale siano indicati nelle fatture degli utenti (art. 14, par. 3);

i) che gli utenti ed i consumatori abbiano il diritto di stipulare con i propri fornitori diretti di servizi telefonici contratti conformi alle Direttive 93/13/CE e 97/7/CE (art. 17);

j) che siano accessibili al pubblico, e in particolare a tutti gli utenti e i consumatori, informazioni trasparenti in merito ai prezzi e alle tariffe nonché alle condizioni generali vigenti per l'accesso al servizio (art. 18);

k) che sussista l'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo (art. 20);

l) che tutti gli abbonati ai servizi telefonici, compresi i servizi di telefonia mobile, possano conservare il proprio numero indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio (art. 25, par. 1);

m) che le imprese soggette alla loro amministrazione adempiano ad obblighi di trasmissione di specifici programmi radiofonici o televisivi (art. 26) su adeguato compenso.

2.3.3. Rientra tra le competenze esplicite delle ANR:

a) prescrivere che le imprese designate alla fornitura del servizio universale propongano opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari (art. 9, par. 1);

b) provvedere affinché tutte le imprese assoggettate agli obblighi di servizio universale pubblichino informazioni sulla loro efficienza nella fornitura di accesso e di servizi (art. 11, par. 1);

c) valutare se la fornitura del servizio universale comporti un onere eccessivo per le imprese designate (art. 12, par. 1);

d) garantire che gli elementi costitutivi del meccanismo di finanziamento del servizio universale siano portati a conoscenza del pubblico ed assicurare la pubblicazione di una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale (art. 14, par. 1 e 2);

e) prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti (art. 19, par. 1);

f) prescrivere alle imprese, con posizione dominante sul mercato, di consentire ai propri abbonati d'accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico (art. 25, par. 2).

2.4. Meccanismo di consultazione e di risoluzione delle controversie

2.4.1. La proposta di direttiva prevede che le ANR adottino un sistema di consultazione e di partecipazione delle parti interessate per le questioni attinenti ai diritti degli utenti e dei consumatori e alla qualità del servizio (art. 29).

2.4.2. D'altra parte, la proposta specifica che gli Stati membri devono garantire procedure trasparenti, semplici e poco costose per l'esame dei reclami degli utenti e dei consumatori, applicando i principi stabiliti nella Raccomandazione 98/257/CE (art. 30).

2.4.3. Infine per le controversie in cui siano coinvolti soggetti di differenti Stati membri la proposta rinvia al sistema stabilito dalle disposizioni dell'articolo 18 della proposta di direttiva quadro (art. 30, par. 2).

2.5. Revisione

2.5.1. La proposta prevede un meccanismo di notifica e monitoraggio del funzionamento della direttiva da parte delle ANR a livello nazionale e della Commissione, del Parlamento e del Consiglio a livello comunitario, essendo la Commissione assistita, a tal fine, dal Comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 19 della direttiva quadro.

2.5.2. La proposta prevede che la Commissione proceda periodicamente al riesame del contenuto del servizio universale, per la prima volta due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, in particolare al fine di proporre la modifica o la ridefinizione del suo contenuto in funzione degli sviluppi sociali, commerciali e tecnologici. (art. 15).

2.6. Disposizioni finali

Gli articoli 34, 35 e 36 contengono le consuete disposizioni finali concernenti l'attuazione, l'entrata in vigore ed i destinatari.

3. Osservazioni generali

3.1. Il Comitato è favorevole alla proposta della Commissione e la sostiene, in quanto il contenuto è adeguato ai fini proposti; ritiene tuttavia che avrebbe potuto essere semplificata, in particolare per quanto riguarda la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3.1.1. Considera che, per mantenere la crescita economica e la stabilità e per evitare l'analfabetismo funzionale, occorra incoraggiare la libertà d'espressione, il pluralismo e la diversità culturale, rafforzando l'interesse generale ed il servizio universale.

3.1.2. Il Comitato condivide in generale l'attuale concetto di servizio universale che copre la connessione alla rete telefonica pubblica da una postazione fissa e l'accesso ai servizi telefonici pubblici in posizione fissa con l'ausilio di un operatore almeno. La connessione offerta, tuttavia, dovrà permettere agli utenti non solo di effettuare e ricevere telefonate urbane, interurbane ed internazionali, comunicazioni via fax, ma anche l'accesso rapido e pubblico a Internet.

3.1.3. Considera pertanto che lo sviluppo dell'accesso ad alta velocità e pubblico a Internet debba, sin d'ora, essere incluso nel servizio universale, in modo da assecondare e promuovere gli obiettivi dell'iniziativa eEurope(13); esso risulta infatti indispensabile per l'accesso ai servizi avanzati da parte di persone a basso reddito, del volontariato, delle organizzazioni senza fine di lucro, degli utenti delle regioni meno popolate, per la costituzione di una società dell'informazione conforme agli obiettivi democratici e sociali dell'Unione europea.

3.1.4. Tutti i servizi compresi nell'ambito del servizio universale devono essere messi a disposizione dell'insieme degli utenti nel loro luogo di residenza, indipendentemente dalla situazione geografica, ad un prezzo ragionevole, garantendo l'accessibilità a tali servizi agli utenti localizzati in zone rurali o che presentano costi elevati.

3.2. Il Comitato si rammarica che la proposta contenga termini e concetti troppo vaghi, che potrebbero comportare distorsioni della concorrenza o inadempienze nei confronti dell'ordinamento giuridico comunitario al momento della trasposizione nel diritto nazionale, come si fa osservare ad esempio ai punti 3.6, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.9 del presente parere.

3.3. La designazione di imprese per la prestazione di servizi comprendenti il servizio universale per l'intero territorio di uno Stato membro, o una sua parte, deve essere basata su procedure trasparenti, obiettive e non discriminatorie.

3.4. Esistono alcune incongruenze concettuali nel testo della proposta quali i criteri che definiscono il servizio universale (per esempio l'accessibilità). D'altra parte la proposta non contiene principi comuni armonizzati che chiarifichino la situazione. Siccome esiste la possibilità che i criteri fissati dai singoli Stati membri generino divergenze legislative che potrebbero comportare distorsioni della concorrenza, la Commissione dovrà vigilare attentamente, e formulare raccomandazioni per le ANR, affinché le misure da queste adottate siano conformi ai principi di causalità, di obbligatorietà e di proporzionalità stabiliti dal diritto comunitario.

3.5. Sebbene sia la Commissione che le ANR debbano agire attenendosi all'attribuzione delle rispettive competenze, esistono determinati concetti che si prestano a confusione, quali quello di "ragionevolezza" che dovrebbe essere soppresso o chiarito. Lo stesso vale per il concetto di "telefono pubblico a pagamento".

4. Osservazioni di carattere particolare

4.1. Il Comitato concorda pienamente con la Commissione sul fatto che il concetto di servizio universale è un concetto dinamico ed in costante evoluzione, da riesaminare periodicamente alla luce degli sviluppi tecnologici, delle tendenze del mercato e delle modifiche nella domanda degli utenti. Tuttavia la proposta dovrebbe stabilire chiaramente i criteri da utilizzare per tale riesame, allo scopo di garantire una maggiore certezza giuridica ed evitare che l'accelerazione della società dell'informazione e della "New economy" causino rischi di emarginazione sociale.

4.1.1. Il Comitato considera che, in occasione della revisione periodica del concetto di servizio universale, si dovrebbe tener conto in particolare dei seguenti criteri:

a) i progressi tecnologici;

b) la configurazione dei servizi di telecomunicazione e d'informazione;

c) la misura in cui le tecnologie ed i servizi d'informazione

- siano indispensabili per l'istruzione, il telelavoro, l'assistenza sanitaria o la pubblica sicurezza,

- vengano richiesti da una maggioranza sostanziale di clienti privati,

- vengano offerti attraverso reti di comunicazione pubbliche,

- siano conformi all'interesse pubblico e siano necessari e opportuni dal punto di vista generale,

- rendano possibile una maggior partecipazione dei cittadini.

4.1.2. Per quanto riguarda l'accesso non discriminatorio ai servizi informativi relativi a numeri di abbonati, servizi tramite operatore, di assistenza ed elenchi, il Comitato ritiene che il formato da usare debba permettere un accesso concreto e non solo formale alla maggioranza della popolazione. D'altra parte, si potrebbe rivelare opportuno accentrare l'informazione, mantenendone il valore commerciale per le imprese operatrici, in quanto nel caso contrario, ne potrebbe risultare un onere eccessivo per gli utenti che vogliano ottenere informazioni nel caso in cui esistano più operatori.

4.1.3. La designazione di imprese per la prestazione di questi servizi d'informazione deve rispettare i principi degli appalti pubblici, e nello svolgere la loro attività tali imprese dovranno attenersi alle regole del mercato unico, e specialmente a quelle riguardanti la protezione dei dati personali.

4.1.4. Il Comitato condivide l'idea della Commissione di imporre obblighi agli operatori per garantire un'offerta di telefoni pubblici a pagamento (funzionanti a scheda o con monete) tale da soddisfare le esigenze degli utenti in termini di copertura geografica, di numero di apparecchi e di qualità del servizio.

4.1.5. Considera, in linea generale, eccessiva la facoltà di non applicazione dei citati requisiti in parte o nella totalità del territorio di uno Stato membro, in quanto la consultazione prevista dall'articolo 29 della proposta risulta insufficiente e può comportare un deterioramento della qualità della vita dei cittadini con ripercussioni sulla coesione economica e sociale. Ora, in conformità con il principio di sussidiarietà, tale decisione spetta alle ANR, nel caso sia assolutamente necessario prestare il servizio con altri mezzi e qualora ciò non incida negativamente sulla coesione economica e sociale.

4.2. Il Comitato chiede alla Commissione che le misure specifiche destinate agli utenti disabili o con esigenze particolari non siano discrezionali ma vincolanti, al fine di offrire un'adeguata protezione dei gruppi di utenti più deboli, tenendo conto della loro situazione sociale ed adottando "formule speciali" soddisfacenti a loro favore.

4.3. Il Comitato approva i criteri proposti dalla Commissione riguardo ai livelli ed alla struttura delle tariffe, all'accessibilità delle tariffe ed al controllo delle spese e alla qualità dei servizi prestati dalle imprese designate. Garantire un prezzo accessibile di tutti i servizi di comunicazione e per tutti i cittadini deve costituire una priorità affinché questi possano partecipare alla società dell'informazione.

4.4. Per quanto riguarda le interruzioni del servizio, dovrebbe esistere una procedura prestabilita, nota in anticipo ai consumatori e basata su criteri oggettivi.

4.5. I parametri utilizzati per misurare la qualità del servizio dovrebbero essere chiari e di facile comprensione da parte dell'utente medio, requisiti non certo soddisfatti da quelli presentati nell'allegato III della proposta, oltre al fatto che non è ammissibile la facoltà lasciata agli Stati membri, in base all'articolo 29, 2o paragrafo della proposta di direttiva, di permettere alle ARN di non esigere la pubblicazione d'informazioni sulla qualità del servizio da parte di gestori di reti e fornitori di servizi.

4.6. La proposta non definisce, ai fini del calcolo dei costi del servizio universale, i criteri relativi alla definizione di "carattere eccessivo" o di "onere eccessivo". L'allegato IV definisce il concetto di costo netto ma non quello di onere eccessivo. Tali criteri dovrebbero essere armonizzati e precisati per l'applicazione o la determinazione della loro entità da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

4.7. Sul finanziamento degli obblighi di servizio universale, il Comitato ribadisce la propria opinione, già espressa in vari pareri, che tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione attraverso la rete telefonica pubblica, siano tenuti a contribuire in modo proporzionale ed equo a tutti gli aspetti di questo servizio, inclusi quelli finanziari. Il Comitato è dunque favorevole a un servizio universale finanziato da tutti gli operatori, in funzione della loro quota di mercato e della portata del loro impegno nel mercato in questione, quando un'impresa è soggetta ad un onere eccessivo.

4.8. Il Comitato condivide il punto di vista formulato dalla Commissione nella sua proposta, che ha, tra l'altro, l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, specialmente per quanto concerne:

- la possibilità di regolamentazione delle tariffe al dettaglio: nel caso in cui la concorrenza sul mercato sia insufficiente, le ANR possono fissare tariffe massime;

- la regolamentazione dei contratti da concludere con i fornitori diretti di servizi telefonici, dato che una maggiore trasparenza dei contratti permette ai consumatori di effettuare una scelta con maggiore cognizione di causa.

4.9. La regolamentazione sulla trasparenza e sulla pubblicazione delle informazioni risulta essenziale per gli utenti ed in particolare per le PMI. Tuttavia, il Comitato considera che la proposta accusi determinate carenze a questo riguardo, in particolare per ciò che concerne:

- il mezzo, la forma ed il contenuto dell'informazione che deve essere pertinente ed adeguata;

- la qualità del servizio, i cui livelli e criteri dovrebbero essere pubblicati;

- l'informazione precisa e trasparente sul prezzo delle singole chiamate emesse o ricevute.

4.9.1. Il Comitato approva in particolar modo la regolamentazione prevista dalla proposta in merito alla portabilità del numero, alla selezione e preselezione del vettore. Il Comitato considera che né le vendite condizionali, né misure tecniche né altre disposizioni che limitino la scelta dei vettori o dei fornitori di servizi da parte dei consumatori, debbano opporsi alla possibilità di conservare il numero.

4.9.2. Il Comitato ritiene che l'utente dovrebbe avere la possibilità di identificare la linea, quando riceve telefonate tramite altri operatori (interconnessione).

4.10. In caso di reclami o controversie i consumatori e gli utenti devono poter accedere a procedure semplici, poco costose e indipendenti ed a meccanismi di rappresentanza chiari ed efficaci in sede di ricorso. Pertanto il Comitato ribadisce l'opportunità di promuovere l'utilizzo del "formulario europeo di reclamo" elaborato dalla Commissione, per presentare reclami presso le ANR.

4.11. Il Comitato ritiene particolarmente vantaggiosa per i consumatori la regolamentazione sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo e sull'obbligo di trasmissione di determinati programmi radiofonici e televisivi contenuta nella proposta, sebbene si possano esprimere riserve quanto alla sua collocazione nel testo.

4.12. La consultazione dei soggetti interessati di cui all'articolo 29 risulta insufficiente in quanto non include una consultazione a "livello europeo". Pertanto si propone, in linea con la Dichiarazione di Oulu(14), la creazione di un "Forum" o di un "Osservatorio delle telecomunicazioni", con sede all'interno del CES per poter tener conto dell'opinione dei settori e dei soggetti interessati a livello comunitario.

5. Conclusioni

5.1. Il Comitato ritiene che i principi da applicare al servizio universale siano i seguenti:

a) la disponibilità di servizi di qualità a prezzi giusti, adeguati ed accessibili;

b) l'accesso rapido e pubblico a servizi avanzati di informazione e di telecomunicazioni in tutte le regioni;

c) l'accesso di tutti i consumatori, indipendentemente dal reddito, in zone rurali ed in altre in cui la prestazione del servizio presupponga costi elevati, a servizi di informazione e di telecomunicazioni ragionevolmente paragonabili in termini di prezzo a quelli offerti in zone urbane;

d) il contributo equo e non discriminatorio di tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione alla conservazione ed allo sviluppo del servizio universale;

e) l'esistenza di meccanismi specifici, prevedibili e sufficienti per conservare ed estendere il servizio universale;

f) i principi aggiuntivi che si dimostrino necessari affinché le ANR proteggano l'interesse pubblico;

g) la creazione di un "Forum" o di un "Osservatorio delle telecomunicazioni".

Bruxelles, 1o marzo 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) GU L 74 del 22.3.1996.

(2) GU L 199 del 26.7.1997.

(3) GU L 295 del 29.10.1997.

(4) GU L 101 dell'1.4.1998. Parere del CES; GU C 133 del 28.4.1997.

(5) COM(1999) 539 def.

(6) COM(2000) 239 def.

(7) Parere del CES sul tema "Il servizio universale di telecomunicazioni nella prospettiva di un contesto pienamente liberalizzato". GU C 30 del 30.1.1997; Parere del CES riguardante "I servizi di interesse generale". GU C 368 del 20.12.1999.

(8) Cfr. http://www.fcc.gov/telecom.html.

(9) COM(2000) 580 def. del 20.9.2000.

(10) Cfr. parere sul tema "eEurope 2002 - Una società dell'informazione per tutti - Progetto di piano d'azione", Relatore Koryfidis. Parere in corso d'elaborazione.

(11) GU L 101 dell'1.4.1998.

(12) Parere del CES; GU C 30 del 30.1.1997.

(13) Cfr. parere sul tema "eEurope 2002 - Una società dell'informazione per tutti - Progetto di piano d'azione", Relatore Koryfidis. Parere in corso d'elaborazione.

(14) Conclusioni della Presidenza sull'audizione "Opportunità di lavoro nella società dell'informazione" al verbale della riunione della Sezione TEN, 6-7.9.1999.