52000XC1111(01)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di granito da taglio o da costruzione originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India

Gazzetta ufficiale n. C 322 del 11/11/2000 pag. 0003 - 0006


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di granito da taglio o da costruzione originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India

(2000/C 322/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2) (il "regolamento di base"), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di granito da taglio o da costruzione originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India sarebbero oggetto di pratiche di dumping e provocherebbero un pregiudizio grave all'industira comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 29 settembre 2000 dalla European & International Federation of Natural Stone Industries (EUROROC) (il "denunziante") per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 31 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di granito da taglio o da costruzione.

2. Prodotto

Il prodotto assertivamente oggetto di dumping è granito da taglio o da costruzione, semplicemente tagliato o segato, a superficie piana o liscia, oppure lucidato, decorato o altrimenti lavorato, di peso netto uguale o superiore a 10 kg, o altrimenti scolpito o decorato. Questi tipi di pietre comprendono, tra l'altro, lastre sepolcrali di granito usate per indicare e/o decorare tombe, poste nella maggior parte dei casi verticalmente o orizzontalmente, e elementi refilati che, assemblati, possono essere utilizzati come monumento commemorativo (il "prodotto in esame"). Il prodotto è attualmente classificabile nei codici NC ex 6802 23 00, ex 6802 93 10 ed ex 6802 93 90. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping per l'India si basa sul confronto tra un valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame verso la Comunità.

In considerazione del fatto che per la Repubblica popolare cinese il valore normale sarà determinato in base alle norme stabilite all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha proposto che il valore normale venga stabilito in base ad un valore normale costruito in un paese ad economia di mercato [cfr. seguente paragrafo 5.1, punto c)].

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale stabilito come sopra indicato e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi.

4. Denuncia di preguidizio

Il denunziante ha fornito prove del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese e dall'India sono complessivamente aumentate tanto in termini assoluti quanto in termini di quota di mercato.

Stando alla denuncia, il volume e i prezzi delle esportazione del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta e sulle quantità vendute dall'industria comunitaria, con notevoli effetti negativi sull'andamento generale, sulla situazione finanziaria e sull'occupazione dell'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedimento di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta è destinata a stabilire se il prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e dell'India sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.

a) Campionamento

In considerazione del numero elevato di parti interessate dal procedimento, la Commissione può decidere di effettuare campionamenti a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'India

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,

- fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o novembre 1999 e il 31 ottobre 2000.

- l'eventuale intenzione della società di presentare richiesta di un margine individuale o dello status di società operante in un'economia di mercato (i margini individuali e lo status di economia di mercato possono essere chiesti solo dai produttori),

- per le società dell'India, e per le società della Repubblica popolare cinese che facciano richiesta dello status di economia di mercato, il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o novembre 1999 e il 31 ottobre 2000,

- descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

- nomi e esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno da parte della/delle società di essere inserita/e nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare un sopralluogo per la verifica delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori esportatori note.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di decidere sull'eventuale necessità di un campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione. si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi presso la Commissione e a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,

- fatturato totale in euro della società tra il 1o novembre 1999 e il 31 ottobre 2000,

- numero totale delle persone occupate,

- descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in questione,

- dati relativi alle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o novembre 1999 e il 31 ottobre 2000 del prodotto in esame importato dalla Repubblica popolare cinese e dall'India,

- volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o novembre 1999 e il 31 ottobre 2000 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e dell'India,

- nomi e esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(4) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno da parte della/delle società di essere inserita/e nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare un sopralluogo per la verifica delle risposte fornite.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii) Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che sostengono la denuncia, la Commissione intende effettuare l'inchiesta relativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria procedendo ad un campionamento.

La selezione del campione si baserà sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite dell'industria comunitaria che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

Per ottenere le informazioni necessarie ai fini della selezione del campione di produttori comunitari, la Commissione contatterà le associazioni di produttori comunitari e/o i singoli produttori comunitari.

iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino sottoporre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, devono farlo entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione finale dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto ii) e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione baserà le proprie conclusioni, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4 e all'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili.

b) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'India inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'India che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Tuttavia, dette parti devono sapere che, se ai produttori esportatori si applica il campionamento, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale qualora ciò risulti eccessivamente gravoso e impedisca la conclusione dell'inchiesta nei tempi previsti.

c) Raccolta di informazioni al di fuori delle risposte ai questionari e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

d) Selezione del paese ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere l'India quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni sull'opportunità di tale scelta entro la scadenza specifica di cui al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e) Status di società operante in un'economia di mercato

Per quanto riguarda i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che dimostrano, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, e cioè di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. I produttori esportatori che intendano presentare richieste adeguatamente documentate, devono farlo entro i termini specifici di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che siano stati inclusi nel campione o che abbiano richiesto un margine individuale, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, in presenza di validi elementi di prova a sostegno della denuncia di dumping e del conseguente pregiudizio, verrà deciso se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purche dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. Scadenze

a) Termini generali

i) Per la richiesta di un questionario

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'Inda che chiedono un margine individuale devono fare richiesta di un questionario nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, presentando le risposte al questionario (se richiedono un margine individuale) o qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

Le società inserite in un campione devono fornire le rispose al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) Termine specifico relativo al campionamento

i) Tutte le informazioni pertinenti alla selezione dei campioni devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a fare parte del campione per la selezione definitiva dello stesso entro un periodo di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono esprimere le proprie osservazioni in merito all'opportunità della scelta, indicata al paragrafo 5.1, lettera d) del presente avviso, dell'India quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

d) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato

Le richieste di status di società operante in un'economia di mercato, come indicato al punto 5.1, lettera e), del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di selezione del primo campione o conformemente alle indicazioni della Commissione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzioni B e C

TERV 0/13

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex: COMEU B 21877

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, dazi provvisori possono essere imposti entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) Per la definizione di società collegate, cfr. l'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, relativo all'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4) Per la definizione di società collegate, cfr. l'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, relativo all'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).