52000XC0303(01)

Avviso di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo d'acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India

Gazzetta ufficiale n. C 061 del 03/03/2000 pag. 0002 - 0002


Avviso di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo d'acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India

(2000/C 61/02)

La Commissione ha ricevuto due domande di riesame accelerato, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso denominato "regolamento di base"), relative alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India e soggetto ai dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1599/1999.

1. Domanda di riesame

Le domande sono state presentate dalla Capico Trading Pvt. Ltd e dalla Atlas Stainless Corporation Ltd. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1599/1999, le esportazioni di filo di acciaio inossidabile originario dell'India e prodotto da queste due società sono soggette a un dazio compensativo definitivo del 48,8 %. Nessuna delle due società è stata oggetto di indagini individuali nel corso dell'inchiesta originale conclusasi con l'istituzione di questi dazi.

2. Prodotto

Il prodotto in esame è il filo di acciaio inossidabile contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso tra il 28 % e il 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo, avente un diametro pari o superiore a 1 mm. Tale prodotto è attualmente classificabile al codice NC ex 7223 00 19. Si riporta il codice a titolo indicativo.

3. Motivazione del riesame

Le società richiedenti hanno sostenuto di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità nel periodo dell'inchiesta sul quale si basano le misure compensative (1o aprile 1997-31 marzo 1998). Le suddette società hanno inoltre dichiarato di aver iniziato a esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta, oppure di avere intenzione di farlo, e di non essere collegate ad alcun altro esportatore indiano dello stesso prodotto.

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni.

4. Apertura del procedimento di riesame accelerato

Alla luce di quanto precede e in base agli elementi di prova presentati, la Commissione conclude che questi esportatori non sono stati oggetto di indagini individuali nel corso dell'inchiesta originale sui dazi compensativi per motivi diversi dal rifiuto a collaborare con la Commissione.

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame accelerato nei confronti dei due esportatori, la Commissione apre un'inchiesta ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base.

5. Termini

Le parti interessate che possano dimostrare di poter subire gli effetti dell'esito dell'inchiesta devono comunicare la loro posizione per iscritto e presentare elementi giustificativi entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Entro lo stesso termine, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione, purché possano dimostrare di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni: Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Alla cortese attenzione del sig. A. J. Stewart DM 5/77 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex: COMEU B 21877

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine applicabile oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, favorevoli o sfavorevoli, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.