52000SC2273

Progetto di decisione del Consiglio di associazione CE- Cipro che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» dell'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro /* SEC/2000/2273 def. */


Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE- CIPRO che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

(presentato dalla Commissione)

RELAZIONE

Ai sensi delle attuali norme in materia di origine dell'accordo CEE-Cipro, gli indumenti fabbricati a Cipro possono beneficiare di un trattamento preferenziale sulle importazioni nella Comunità esclusivamente quando sono prodotti con tessuti filati a Cipro o nella Comunità.

Visto che l'isola praticamente non dispone di industrie tessili, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione del 1973, a Cipro è stata concessa una deroga per quanto riguarda gli indumenti per uomo, deroga che permette di utilizzare tessuti importati.

Una deroga equivalente per quanto riguarda gli indumenti per donna e le camicie per uomo è stata concessa nel 1989 per un periodo di due anni con la decisione n. 1/89 del Consiglio d'associazione CEE/Cipro del 28 luglio 1989 [1], prorogata di altri tre periodi biennali con la decisione n. 1/91 del 19 dicembre 1991 [2], la decisione n. 1/94 del 14 febbraio 1994 [3], la decisione n. 1/95 del 22 dicembre 1995 [4] e la decisione 1/97 del 24 luglio 1997 [5].

[1] GU L 230 dell'8.8.1989, pag. 3.

[2] GU L 372 del 31.12.1991, pag. 37.

[3] GU L 53 del 24.02.1994, pag. 19.

[4] GU L 326 del 30.12.1995, pag. 63.

[5] GU L 215 del 7.8.1997, pag. 36.

Cipro ha chiesto un'ulteriore proroga di tale deroga e si presenta al Consiglio, per approvazione, un progetto di decisione del Consiglio d'associazione CE/Cipro che concede la summenzionata deroga.

La Commissione ha la responsabilità di gestire i limiti quantitativi fissati in detta decisione.

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE- CIPRO

che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-CIPRO,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro [6], firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972, in appresso denominato "l'accordo",

[6] GU L 133 del 21.5.1973, pag. 2.

visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo aggiuntivo all'"accordo" [7], in particolare l'articolo 25,

[7] GU L 339 del 28.12.1977, pag. 2.

considerando quanto segue:

(1) Nella dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alle norme in materia d'origine allegata all'atto finale del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo [8], firmato a Lussemburgo il 19 ottobre 1987 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1988, è stato convenuto che la Comunità ed il Consiglio d'associazione CE-Cipro adottino, dopo l'entrata in vigore del protocollo, una decisione sulle richieste supplementari di deroga alle norme in materia d'origine presentate da Cipro applicabili ai prodotti di cui alle voci nn. 6102 e 6103 della tariffa doganale comune, ripresi dal 1° gennaio 1988 nelle voci 6204, 6205 e 6206 della nomenclatura combinata (NC);

[8] GU L 393 del 31.12.1987, pag. 2.

(2) È stata concessa a Cipro una deroga dalle pertinenti disposizioni concernenti la definizione del concetto di "prodotti originari" per le merci in questione, dal 1989 al 1999.

(3) Il 19 luglio 2000 Cipro ha presentato una richiesta di proroga della deroga.

(4) La necessità di una deroga permane. Di conseguenza, è auspicabile concedere la deroga per un periodo di due anni.

DECIDE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, i prodotti che figurano nell'allegato I della presente decisione e che sono fabbricati a Cipro sono considerati prodotti originari ai fini dell'applicazione dell'Accordo, nei limiti dei quantitativi indicati e alle condizioni qui di seguito precisate.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, i prodotti di cui all'allegato I sono considerati originari di Cipro a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Cipro abbiano l'effetto di collocare i prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei materiali utilizzati.

Fatto salvo il paragrafo 1, la confezione di indumenti con parti di indumenti del codice NC 6217 90 00 è considerata una trasformazione o lavorazione sufficiente solo se le parti di indumenti sono state ottenute nella Comunità da tessuto tagliato a misura e sono oggetto di una dichiarazione del fornitore apposta sulla fattura o altro documento di accompagnamento, secondo il modello riportato nell'allegato III.

Articolo 3

I materiali non originari di Cipro e della Comunità che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1 non possono, sotto alcuna forma, costituire oggetto di restituzioni o beneficiare di esenzioni dai dazi doganali o dalle tasse di effetto equivalente a dazi doganali, ad eccezione degli importi eventualmente superiori ai corrispondenti dazi di cui alla tariffa doganale comune.

Articolo 4

I quantitativi di cui all'allegato I della presente decisione sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

Se un importatore presenta, in uno Stato membro, una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati li riversa, appena possibile, nel contingente corrispondente.

Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Fintanto che lo consentono le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai quantitativi suddetti.

Articolo 5

Le autorità doganali di Cipro adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati in relazione alla presente decisione recano un riferimento a quest'ultima. Ogni tre mesi, le autorità competenti di Cipro presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d'ordine di detti certificati. Esse inviano inoltre mensilmente alla Commissione una dichiarazione delle importazioni cipriote dei tessuti elencati nell'allegato II.

Articolo 6

I certificati di circolazione EUR 1 rilasciati in applicazione della presente decisione, devono recare nel riquadro "Osservazioni" la seguente dicitura, in una delle lingue dell'Accordo:

DEROGA - DECISIONE N.

IMPUTAZIONE CONTINGENTE COMUNITARIO

Articolo 7

Cipro e gli Stati membri della Comunità europea adottano le misure necessarie da parte loro per attuare la presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione si applica per un periodo di due anni, a decorrere dalla data della sua adozione.

Fatto a

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

ALLEGATO I ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 (prodotti che beneficiano della deroga)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 (prodotti soggetti a notifica statistica)

Codice NC // Designazione delle merci

5407 5408 da 5512 a 5516 // Tessuti di filamenti sintetici o artificiali Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

ALLEGATO III DICHIARAZIONE PER PRODOTTI CHE NON HANNO CARATTERE ORIGINARIO NELL'AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE

>SPAZIO PER TABELLA>

Nota:

Il testo all'interno del riquadro, opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti, costituisce una dichiarazione dello speditore. Le note non devono essere riprodotte.

___________________________

(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: « . . . descritte in questa fattura e contrassegnate .............................. sono state prodotte .............................. ».

- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, il tipo di documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine "fattura".

(2) La Comunità o lo Stato membro.

(3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi. Essa deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata da consentire la classificazione tariffaria delle merci considerate.

(4) Indicare il valore in dogana unicamente nei casi in cui sia richiesto.

(5) Indicare il paese d'origine unicamente nei casi in cui sia richiesto. L'origine da fornire deve essere un'origine preferenziale mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l'origine di "paese terzo".

(6) Da aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni (nella Comunità) (Stato membro) .............." con una descrizione delle operazioni effettuate qualora tale informazione sia richiesta.

(7) Luogo e data.

(8) Nome e funzione nella società.

(9) Firma.

SCHEDA FINANZIARIA Decisione del consiglio di associazione CE-Cipro concernente alcuni prodotti tessili.

1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA

Capitolo 12, articolo 120 (dazio zero)

2. BASE GIURIDICA

Accordo di associazione CEE-Cipro firmato il 19 dicembre 1972, articolo 25 del protocollo.

3. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Decisione del consiglio di associazione CE-Cipro che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

4. OBIETTIVO

Concedere a Cipro una deroga alle norme in materia d'origine per taluni indumenti per un periodo di due anni.

5. COSTO DELL'AZIONE

Il valore medio, negli anni 1998, 1999 e 2000 (fino ad agosto) dei prodotti coperti dalla deroga è pari a 2 592 200 euro. Il dazio doganale minimo applicabile ai prodotti in questione, se originari di paesi terzi, è del 12,8%, e del 10,8% nel quadro del SPG. Di conseguenza, la perdita annuale a livello di bilancio comunitario è stimata tra 330 000 e 280 000 euro.

Misure protettive e antifrode esistenti o previste:

La Commissione è responsabile della gestione del controllo dei quantitativi ai sensi della procedura relativa ai contingenti. Tutti i certificati rilasciati dalle autorità cipriote ai sensi della presente decisione devono includere un riferimento a tale procedura. Le autorità competenti di Cipro effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti e informano la Commissione in merito ai certificati di circolazione EUR 1 rilasciati. Le autorità competenti di Cipro inviano alla Commissione statistiche sulle importazioni ed esportazioni di taluni tessuti.

SCHEDA D'IMPATTO IMPATTO SULLA CONCORRENZA E L'OCCUPAZIONE NELLA COMUNITÀ

Tenendo conto delle quantità previste nel progetto di decisione, la proposta non ha conseguenze significative sulla competitività o l'occupazione nella Comunità.