52000SC2055

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale /* SEC/2000/2055 def. - COD 99/0252 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

1999/0252 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

1. Antecedenti

Il 26 novembre 1999, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sull'integrazione dei sistemi ferroviari convenzionali, accompagnata da una proposta di direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (COM(1999) 617 def. [1]).

[1] GU ...

Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni hanno espresso i loro pareri definitivi rispettivamente il 24 maggio 2000 e il 14 giugno 2000, entrambi favorevoli.

Il 17 maggio 2000, il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti in prima lettura. In tale occasione, la Commissione si è dichiarata d'accordo con la maggior parte degli emendamenti, ad eccezione di alcuni per i motivi evocati qui di seguito (emendamenti n. 28, 29, 35, 39 e 40).

Il 22 giugno 2000 e in vista della sessione Trasporti del Consiglio del 26 giugno, la Commissione ha confermato la sua posizione sugli emendamenti del Parlamento europeo con una lettera al Presidente del Consiglio.

Al Consiglio del 26 giugno, è stato raggiunto un accordo politico in vista della posizione comune che è stata adottata il 10 novembre 2000.

2. Oggetto della proposta della Commissione

La comunicazione COM(1999) 617 propone un politica di integrazione dei sistemi convenzionali nazionali, allo scopo in particolare di rafforzare la competitività dei servizi ferroviari internazionali. La raccomandazione centrale concerne una direttiva sull'interoperabilità del trasporto ferroviario convenzionale che si ispira a quella già adottata nel caso dell'alta velocità; la comunicazione è d'altra parte accompagnata da una proposta di direttiva.

Un'estensione dell'interoperabilità, ossia della possibilità per i treni di attraversare le frontiere nazionali senza interruzioni, aumenterebbe notevolmente le prestazioni del trasporto ferroviario.

Le divergenze tra le norme tecniche contribuiscono anche a frammentare il mercato delle apparecchiature ferroviarie. I principali mercati nazionali restano in gran parte chiusi. Le ferrovie non hanno altra scelta che rivolgersi ai fornitori nazionali, cosa che aumenta il costo delle apparecchiature. L'armonizzazione tecnica a livello comunitario contribuirebbe alla creazione di un mercato unico.

La Comunità ha risolto questi problemi nel caso del trasporto ferroviario ad alta velocità adottando nel 1996 una direttiva sull'interoperabilità del sistema ad alta velocità. Occorre ora spianare le divergenze tecniche e operative che dividono i sistemi ferroviari convenzionali.

La direttiva proposta ha l'obiettivo di introdurre meccanismi comunitari per la preparazione e l'adozione di specifiche tecniche d'interoperabilità (STI) e regole comuni per valutare la conformità a queste specifiche.

3. Osservazioni sulla posizione comune

3.1 Osservazione generale

La Commissione appoggia il testo della posizione comune che è stato adottato all'unanimità dal Consiglio e non è stato oggetto di alcuna riserva da parte della Commissione.

In linea generale, gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura sono stati integrati dal Consiglio nella posizione comune, fatta eccezione per gli emendamenti sui quali la Commissione aveva espresso il proprio disaccordo.

La numerazione degli articoli e degli emendamenti fa riferimento ai testi del Consiglio e del Parlamento europeo di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2000. In realtà, nel testo della posizione comune figura una nuova numerazione dei considerando e degli articoli, per tener conto di alcune modifiche apportate dal Consiglio e indicate nella sua relazione.

3.2. Seguito dato agli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

3.2.1 Emendamenti respinti

Emendamento 39 (articolo 18, paragrafo 3) ed emendamento 40 (allegato VII)

Spetta allo Stato membro decidere come verificare l'osservanza delle STI di applicazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2. La proposta di direttiva prevede l'intervento di organismi terzi per le fasi di immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità e di messa in servizio dei sottosistemi, ma non per la successiva fase di esercizio.

Malgrado l'idea sia interessante, non sembra opportuno in questa fase obbligare lo Stato membro a ricorrere a tali organismi dopo la messa in servizio dei sottosistemi. Un obbligo di questo tipo implicherebbe l'estensione del dispositivo della direttiva e sembra prematuro a questo stadio. Questo concetto potrebbe essere riesaminato tra 5-10 anni, dopo l'adozione e l'effettiva attuazione delle STI.

3.2.2 Emendamenti parzialmente integrati nella posizione comune

Emendamento 3 (considerando 6 bis)

Il riferimento al parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1999 è accettabile, ma il Consiglio ha preferito far riferimento ad un'altra richiesta del Parlamento europeo che rappresenta meglio una motivazione della presente direttiva.

Emendamento 35 (articolo 7, paragrafo 1, lettera f) )

Il contenuto della lettera f) non è accettabile in quanto il principio generale della direttiva è coprire tutto il materiale rotabile in circolazione per garantire il livello di sicurezza prescritto lungo tutta la rete ferroviaria transeuropea. Il caso dei vagoni di paesi terzi va trattato alla stregua di casi specifici nelle STI, come d'altra parte previsto nella definizione di cui all'articolo 2, lettera k), introdotto dall'emendamento 41 (accolto) e nel nuovo articolo 5, paragrafo 5, introdotta con l'emendamento 42 (accolto con una lieve modifica).

Tuttavia questo emendamento è stato parzialmente integrato in quanto la posizione comune presenta all'articolo 7, paragrafo 1, un caso di deroga "f): per vagoni in provenienza o a destinazione di un paese terzo il cui scartamento dei binari è diverso da quello della rete ferroviaria principale della Comunità"; la deroga sarà tuttavia sottoposta ad una decisione della Commissione secondo la procedura dell'articolo 21, paragrafo 2, ossia dopo il parere del comitato.

Emendamento 37 (articolo 7 paragrafo 2)

L'introduzione del concetto di registro è interessante. I registri di infrastruttura e del materiale rotabile devono essere però stabiliti per i sottosistemi completi e non soltanto per i casi di non applicazione della STI (Specifica tecnica di interoperabilità). Infatti, anche nei casi di applicazione delle STI, restano possibili casi specifici e scelte e tutte le caratteristiche effettivamente installate devono essere annotate nei registri.

Questo emendamento è stato quindi parzialmente integrato.

Emendamento 25 (articolo 21 paragrafo 2)

Il testo dell'articolo 21 della posizione comune riflette l'accordo interistituzionale in materia di comitatologia.

Emendamento 28 (articolo 22, paragrafo 3)

L'adozione di parametri fondamentali è prevista come prima fase di ciascuna STI. Poiché ciascuna STI è oggetto di un mandato individuale, l'ultima parte del testo aggiunto (... spetta alla Commissione fissare una norma uniforme ...) non è accettabile. La misura proposta è inoltre incompatibile con l'ordine di priorità stabilito ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo.

Emendamenti 29 e 54 (articolo 24 paragrafo 1), e emendamento orale

Le disposizioni della direttiva, relative all'applicazione delle STI possono essere recepite anche se le STI non sono ancora adottate. La formulazione dell'emendamento è stata riveduta in questo senso. Il termine di recepimento proposto dal Consiglio è leggermente più lungo (24 mesi anziché 18).

3.2.3 Emendamenti integrati senza modifiche nella posizione comune

Gli emendamenti seguenti sono stati integrati integralmente: 5 (considerando 15 bis), 6 (considerando 15 ter), 47 (considerando 27), 41 (articolo 2, lettera k), 10 (articolo 2, lettera m bis), 13 (articolo 5 paragrafo 4 ter), 49 (articolo 6 paragrafo 1), 14 (articolo 6, paragrafo 2), 16 (articolo 6, paragrafo 5), 18 (articolo 6, paragrafo 7), 19 (articolo 6, paragrafo 7 bis), 50 (articolo 6, paragrafo 7 ter), 21 (articolo 10, paragrafo 2), 52 (articolo 10, paragrafo 6), 53/23 (articolo 14), 27 (articolo 22, paragrafo 2), 55 (articolo 24 bis), 43 (allegato I), orale (allegato II, punto 1), 33 (allegato II), 56 (allegato III), 57 (allegato III), 34 (allegato VIII).

3.2.4 Emendamenti accolti ma leggermente modificati nella formulazione

Gli emendamenti seguenti sono stati leggermente modificati in vista di un'integrazione più armoniosa: 1 (considerando 5), 44 (considerando 5 bis), 36 (considerando 8), 48 (articolo 1), 11 (articolo 5, paragrafo 3), 42 (articolo 5, paragrafo 4), 15 (articolo 6, paragrafo 4), 17 (articolo 6, paragrafo 6), 24 (articolo 18, paragrafo 2), 45 (articolo 22, paragrafo 1), 46 (articolo 25).

3.3. Nuovi elementi

Oltre agli sviluppi successivi agli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio ha introdotto i seguenti nuovi elementi che la Commissione può accogliere:

- nuovo considerando 1 bis: riferimento a Kyoto;

- nuovo considerando 1 ter: riferimento alla strategia del Consiglio;

- considerando 9: modifica chiesta dal Consiglio;

- nuovo considerando 16: preliminare all'emendamento del Parlamento europeo;

- articolo 7, paragrafo.1: bisognava precisare che la decisione della Commissione non concerne i parametri "sagoma" e "scartamento dei binari" al momento delle richieste di deroga per un progetto di rinnovo o riassetto di linea esistente se la sagoma, lo scartamento e l'interasse dei binari o la tensione elettrica delle STI sono incompatibili con quelle della linea esistente. Si tratta di differenze strutturali importanti per le quali è particolarmente di applicazione il considerando 15.

- articolo 10, paragrafo. 5: analogia con l'articolo 16, paragrafo. 3;

- allegato II, punti 2.1 - 2.5 - 2.6: precisioni utili;

- allegato III, punti 1.1.5 - 2.3.1 - 2.5.1 - 2.7.1 - 2.7.4: precisioni utili.

4. CONCLUSIONI

La Commissione concorda con il testo della posizione comune.