52000SC1774

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa ai provvedimenti da prendere contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore /* SEC/2000/1774 def. - COD 2000/0040 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa ai provvedimenti da prendere contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

2000/0040 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa ai provvedimenti da prendere contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

1. Contesto generale della proposta

- Il 14 febbraio 2000 la Commissione ha adottato e presentato una proposta di modifica alla direttiva 70/220/CEE (OBD per veicoli alimentati a gas) (Riferimento COM(2000)42 def.).

- Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta della Commissione in data 17 maggio 2000 .

- Il Comitato economico e sociale ha emesso un parere in data 24 maggio 2000.

- Il gruppo di lavoro del Consiglio sull'armonizzazione tecnica ha raggiunto una soluzione in vista dell'adozione di una posizione comune in data 22 giugno 2000.

- Il Consiglio ha adottato la posizione comune in data 9 ottobre 2000.

2. Obiettivo della proposta

L'obiettivo della proposta è modificare la direttiva 70/220/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/102/CE, al fine di prevedere date a partire dalle quali sarà obbligatorio l'impiego dei sistemi diagnostici di bordo (OBD) su autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motore ad accensione comandata ed alimentati con combustibili gassosi quali gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale (GN). L'alimentazione di tali veicoli può essere basata esclusivamente su GPL o GN oppure può prevedere l'impiego alternativo della benzina.

3. La posizione comune adottata dal consiglio

Il Consiglio ha adottato una posizione comune che contempla le date a partire dalle quali i sistemi OBD andranno installati sui veicoli dotati di motore ad accensione comandata e alimentati a benzina e/o GPL o GN:

>SPAZIO PER TABELLA>

Il Consiglio ha accolto la proposta della Commissione apportandovi una sola modifica. La data dell'1 gennaio 2004 a partire dalla quale gli OBD saranno obbligatori per tutti i tipi di veicoli di categoria M1 <= 2.500 kg ed i veicoli di categoria N1 classe I è stata anticipata di due anni rispetto alla data proposta dalla Commissione.

4. Conclusioni

Attualmente i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati solo con GPL o GN o in grado di passare da benzina a GPL o GN rientrano nel campo di applicazione della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, e devono pertanto rispettare le prescrizioni in tema di OBD contenute in quella direttiva. Appare chiaro che tali veicoli non possano, per validi motivi tecnici, rispettare le prescrizioni in tema di OBD quali previste nella direttiva 98/69/CE. La conseguenza è che tali veicoli non possono ottenere l'omologazione UE e l'unica procedura disponibile per ottenere un'omologazione è quella basata sulle disposizioni amministrative dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva quadro sull'omologazione.

Il Consiglio concorda con la Commissione che è necessario concedere ulteriore tempo perché i nuovi tipi di veicoli dotati di motore ad accensione comandata e alimentati esclusivamente con GPL o GN o in grado di passare dalla benzina al GPL o al GN possano rispettare le prescrizioni OBD ai fini dell'omologazione e che si dovrà pertanto concedere una deroga limitata nel tempo al rispetto delle prescrizioni OBD della direttiva 98/69/CE (cfr. sezione 3). Ciò consentirà a tali veicoli, che hanno dimostrato una buona efficienza ambientale, di ottenere l'omologazione e concederà alla Commissione il tempo di proporre prescrizioni OBD appropriate specifiche per i veicoli che utilizzano combustibili GPL o GN.

Il Consiglio concorda inoltre con la Commissione nel ritenere che i tipi di veicoli esistenti di categoria M1 > 2.500 kg e di categoria N1, classi II e III, dovranno rispettare le prescrizioni OBD a partire dal 1 gennaio 2007. Esso ha tuttavia deciso che i tipi di veicoli esistenti di categoria M1 <= 2.500 kg e di categoria N1 classe I dovranno rispettare le prescrizioni OBD due anni prima di quanto proposto dalla Commissione, vale a dire a partire dall'1 gennaio 2004. La Commissione può accettare tale cambiamento di data.

È evidente la necessità di una deroga per questi veicoli, nonché la definizione di prescrizioni OBD specifiche in tempo utile per consentire all'industria automobilistica di adeguarsi, tenendo in considerazione i tempi di progettazione e sviluppo.