52000SC1714

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione /* SEC/2000/1714 def. - COD 86/0080 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione

1986/0080 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione

1. ANTEFATTI

- In data 23 dicembre 1986 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla liquidazione coatta delle imprese di assicurazione diretta [1]. La proposta è stata presentata al Consiglio il 23 gennaio 1987 e al Parlamento europeo il 6 febbraio 1987.

[1] COM (86) 768 def./2, GU C 71 del 19.3.1987.

- Nel corso della sua 248° sessione plenaria, il 23 settembre 1987 [2], il Comitato economico e sociale ha formulato parere favorevole sulla proposta.

[2] GU C 319 del 30.11.1987, pag. 10.

- Nel corso della sessione plenaria del 14 marzo 1989, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa [3] recante il suo parere sulla proposta della Commissione.

[3] PE 124.469/def., relatore P. Price.

- In data 12 settembre 1989 la Commissione ha adottato una proposta modificata [4] tenendo conto della consultazione del Parlamento e del Comitato economico e sociale.

[4] COM (89) 394 def., GU C 253 del 6.10.1989, pag. 3.

- Dopo lunghi anni di trattative in sede di Consiglio, nel corso dei quali le discussioni sono state interrotte a più riprese, il Consiglio ha adottato la posizione comune che è oggetto della presente comunicazione, il 10 ottobre 2000 [5].

[5] GU...........

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo principale della proposta è garantire quanto segue:

- l'unica autorità competente per aprire la procedura di liquidazione di un'impresa di assicurazione avente sede statutaria nella Comunità deve essere l'autorità dello Stato membro di origine, la quale deve applicare la propria legislazione nazionale (principio dell'unità),

- la procedura di liquidazione deve coprire l'insieme delle succursali comunitarie dell'impresa di assicurazione interessata, qualunque sia lo Stato membro nel quale esse sono situate (principio di universalità) [6], e

[6] La proposta si basa sul "duplice principio dell'unità della procedura e dell'universalità degli effetti". COM (86) 768 def., relazione introduttiva.

- le esigenze di protezione dei diritti dei contraenti di assicurazione, i cui premi alimentano i fondi dell'impresa di assicurazione, e gli interessi legittimi degli altri creditori devono essere conciliati in modo adeguato. [7]

[7] La proposta intende "conciliare le esigenze relative alla tutela dei diritti degli assicurati, i cui premi alimentano i fondi delle imprese di assicurazione, con i legittimi interessi degli altri creditori, in particolare dei dipendenti", COM (86) 768 def./2, relazione introduttiva.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Considerazioni di ordine generale

3.1.1. La posizione comune adottata dal Consiglio conserva l'essenza della proposta iniziale della Commissione (denominata in appresso "la proposta"). Come la proposta, la posizione comune è fondata sui principi dell'unità, dell'universalità e della protezione dei titolari di crediti di assicurazione. La Commissione approva le modifiche introdotte dal Consiglio e ritiene che contribuiscano a migliorare la qualità del testo legislativo.

3.1.2. La posizione comune tiene pienamente conto dello spirito degli emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura. Tenuto conto del lungo periodo trascorso dall'adozione della proposta, il Consiglio ha inoltre realizzato il lavoro di aggiornamento necessario, riformulando il testo iniziale pur rispettandone integralmente i principi. Questa riformulazione era indispensabile per adeguare il testo della proposta al quadro giuridico introdotto dalla "terza generazione" di direttive sulle assicurazioni (terze direttive assicurazione vita e non vita [8]), nonché per salvaguardare la coerenza con gli altri strumenti giuridici comunitari in materia di insolvenza, come ad esempio il regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (denominato in appresso "regolamento sull'insolvenza") [9] e la proposta parallela sulla liquidazione degli enti creditizi [10]. Occorre notare che, per quanto la posizione comune e il regolamento sull'insolvenza si basino su principi diversi, numerose caratteristiche tecniche dei due strumenti sono identiche e devono essere trattate in modo uniforme.

[8] Direttive 92/96/CEE (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1) e 92/49/CEE (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).

[9] Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30 giugno 2000).

[10] Proposta modificata di direttiva del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi e di sistemi di garanzia dei depositi [COM (88) 4 def.; GU C 36 dell'8.2.1988]. Il Consiglio ha adottato una posizione comune su questa direttiva in data 17.7.2000.

3.1.3. La posizione comune ha inoltre esteso il campo di applicazione della proposta: i principi di unità e di universalità si applicheranno non soltanto alla liquidazione coatta, ma anche a qualunque altra forma di liquidazione, sia essa coatta o volontaria, fondata o meno sull'insolvenza. Il campo della direttiva è stato inoltre esteso ai provvedimenti di risanamento adottati dalle autorità competenti per preservare o ristabilire la solidità finanziaria di un'impresa di assicurazione, che incidono sui diritti preesistenti di parti diverse dalla stessa impresa di assicurazione. La posizione comune garantisce pertanto una copertura completa dei casi in cui un'impresa di assicurazione è in una situazione di crisi o decide di porre fine alle proprie attività. In questo ambito è stata migliorata la protezione dei titolari di crediti di assicurazione e degli altri creditori.

3.1.4. Le principali modifiche apportate alla proposta della Commissione dalla posizione comune sono oggetto di osservazioni dettagliate nel seguito della presente comunicazione.

3.2. Emendamenti del Parlamento ripresi nella posizione comune

Gli emendamenti adottati dal Parlamento e accettati dalla Commissione nel corso della prima lettura della proposta miravano a rafforzare la pubblicità delle procedure di liquidazione per proteggere i creditori (emendamento n. 1) e per garantire che queste procedure producessero i loro effetti in tutto il territorio comunitario conformemente al principio dell'unità della liquidazione (emendamenti n. 2 e 3). La sostanza degli emendamenti richiesti dal Parlamento è stata recepita integralmente nella posizione comune.

3.2.1. Conformemente allo spirito degli emendamenti del Parlamento, la posizione comune contiene un certo numero di disposizioni (articoli 14, 15, 17 e 18) che mirano a garantire il principio della pubblicità delle procedure di liquidazione. Disposizioni simili si applicano ai provvedimenti di risanamento disciplinati dalla direttiva.

Le disposizioni dell'articolo 14 prevedono che la decisione di apertura di una procedura di liquidazione deve essere pubblicata: 1) conformemente alle procedure previste dalla legislazione dello Stato membro di origine, 2) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e 3) in qualunque modo ritenuto opportuno dalle autorità di vigilanza degli Stati membri nei rispettivi territori. Questo articolo stabilisce inoltre che la pubblicazione deve specificare l'autorità dello Stato membro di origine competente per l'apertura della procedura di liquidazione, la legge applicabile e il liquidatore nominato.

Oltre alla pubblicazione summenzionata, la posizione comune prevede all'articolo 15 la notifica individuale della decisione a tutti i creditori conosciuti residenti nella Comunità. Questa disposizione precisa inoltre il contenuto dell'informazione da fornire. L'articolo 17 indica le lingue da utilizzare e le modalità con le quali l'informazione deve aver luogo.

Infine l'articolo 18 impone ai liquidatori di informare regolarmente i creditori sull'andamento della liquidazione.

3.2.2. Come raccomandato dal Parlamento europeo, il principio in base al quale la procedura di liquidazione aperta dall'autorità competente dello Stato membro di origine deve produrre i suoi effetti nell'insieme del territorio comunitario (principi dell'unità e dell'universalità) è stato chiarito e completato. Questa questione è trattata in particolare agli articoli 8 e 9 della posizione comune. Disposizioni simili sono state incluse per quanto concerne i provvedimenti di risanamento (articolo 4).

Come stabilito dall'articolo 8, soltanto le autorità competenti dello Stato membro di origine sono abilitate a prendere una decisione riguardante l'apertura di una procedura di liquidazione. Vi è precisato che tale decisione "è riconosciuta, senza altra formalità, nel territorio di tutti gli altri Stati membri e vi produce effetti non appena la decisione stessa produce effetti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura". L'articolo 9 stabilisce che la decisione di liquidare un'impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro di origine.

3.3. Altre modifiche introdotte dal Consiglio nella posizione comune

Oltre alla riformulazione generale del testo della proposta menzionata al paragrafo 3.1. supra, la posizione comune ha introdotto un certo numero di altre modifiche, tra cui le seguenti:

3.3.1. Definizione della procedura di liquidazione [articolo 2, lettera d)]

La procedura di liquidazione, come definita nella posizione comune, comprende qualunque procedura collettiva che comporti il realizzo e la distribuzione degli attivi di un'impresa di assicurazione e che implichi l'intervento di un'autorità amministrativa o giudiziaria. La posizione comune non si limita pertanto alla liquidazione "coatta", come la proposta iniziale. Essa propone una definizione allargata che include qualunque procedura di liquidazione concernente un'impresa di assicurazione, sia essa fondata o meno sull'insolvenza, sia essa volontaria o coatta.

Questa definizione allargata di liquidazione garantisce che la direttiva sia applicabile a tutte le forme di liquidazione di un'impresa di assicurazione comunitaria e che pertanto queste ultime si svolgano in modo organizzato e conformemente alle regole convenute a livello europeo. In questa situazione i creditori beneficeranno di garanzie legali appropriate in materia di informazione, di pubblicità e di non discriminazione. Questa copertura completa da parte della direttiva è un elemento positivo per il mercato interno in generale e per la protezione dei creditori in particolare.

3.3.2. Inclusione dei provvedimenti di risanamento [articolo 1, paragrafo 1; articolo 2, lettera c); articolo 3]

Contrariamente alla proposta iniziale e alla proposta modificata, la posizione comune si applica non soltanto alle procedure di liquidazione ma anche ai provvedimenti di risanamento.

I "provvedimenti di risanamento", ai sensi della posizione comune, devono soddisfare i criteri seguenti: in primo luogo devono essere destinati a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione; in secondo luogo devono incidere sui diritti preesistenti di parti diverse dall'impresa di assicurazione stessa (terzi). La prima condizione è necessaria per distinguere i provvedimenti di risanamento dalle procedure miranti a realizzare e ripartire gli attivi dell'impresa di assicurazione ("procedure di liquidazione"); la seconda condizione permette di escludere dal campo della direttiva altre misure possibili, che non richiedono tuttavia protezioni particolari in quanto riguardano esclusivamente l'impresa di assicurazione e non incidono sui diritti di terzi.

Le direttive sulle assicurazioni già contengono disposizioni che armonizzano taluni provvedimenti di risanamento [11]. La posizione comune non armonizza tutti i provvedimenti di risanamento esistenti nelle legislazioni nazionali. Essa si limita a fornire regole per fare in modo che queste misure siano applicate in modo coordinato in tutta la Comunità. Questo coordinamento è nell'interesse dei contraenti di assicurazione e degli altri creditori, in quanto i provvedimenti di risanamento possono consentire di evitare la liquidazione.

[11] Articolo 20 della direttiva 73/239/CEE (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 12) e articolo 24 della direttiva 79/267/CEE (GU L 63 del 13.3.1979, pag. 12).

Non è auspicabile che tutti i provvedimenti di risanamento siano soggetti alle medesime regole in materia di pubblicità. Per questa ragione la posizione comune esclude dall'obbligo generale di pubblicità taluni provvedimenti di risanamento che incidono unicamente sui diritti degli azionisti o dei membri o dei dipendenti di un'impresa di assicurazione. In altri termini, quando i creditori dell'impresa di assicurazione non sono interessati dai provvedimenti di risanamento, la posizione comune non prevede alcun obbligo di pubblicità, salvo se la legge applicabile a questi provvedimenti di risanamento (legislazione dello Stato di origine) dispone altrimenti.

3.3.3. Giusto equilibrio tra i diritti dei titolari di crediti di assicurazione e quelli degli altri creditori: trattamento dei crediti di assicurazione (articoli 10 e 12 e allegato)

La proposta prevedeva un unico metodo ("privilegio speciale") per il trattamento dei crediti di assicurazione nel quadro della liquidazione di un'impresa di assicurazione: la destinazione esclusiva degli attivi che rappresentano le riserve tecniche ai titolari di crediti di assicurazione.

Tuttavia la stragrande maggioranza degli Stati membri non era pronta ad accettare un'armonizzazione che avrebbe inciso sui delicati equilibri che la loro legislazione nazionale instaura tra le diverse categorie di creditori in una liquidazione (creditori ordinari, titolari di crediti di assicurazione, dipendenti, enti di previdenza sociale, amministrazione tributaria, titolari di diritti reali [12], ecc.). È questo lo scoglio principale che ha bloccato le discussioni in sede di Consiglio per numerosi anni.

[12] Questa espressione giuridica designa tutti i tipi di situazioni nelle quali un creditore dispone di un diritto privilegiato e specifico su un determinato attivo, ad esempio un'ipoteca su un bene immobile. Quest'ultimo può far parte del portafoglio globale di attivi dell'impresa di assicurazione, ma in caso di mancato rimborso del prestito ipotecario il creditore avrà un diritto privilegiato su questo attivo.

Per uscire da questa impasse, la posizione comune completa la proposta della Commissione aggiungendo un secondo metodo ("privilegio generale") per la protezione dei crediti di assicurazione, per il quale gli Stati membri possono optare. La Commissione è convinta che questi due metodi, che rispecchiano i sistemi esistenti nella maggior parte degli Stati membri, forniscano una protezione equivalente ai titolari di crediti di assicurazione.

L'articolo 10 della posizione comune stabilisce che gli Stati membri possono optare per l'uno o l'altro dei due metodi: o accordano ai crediti di assicurazione una precedenza assoluta rispetto a qualunque altro credito per quanto concerne gli attivi che rappresentano le riserve tecniche dell'impresa di assicurazione ("privilegio speciale"), o accordano ai crediti di assicurazione un grado prioritario per l'insieme degli attivi dell'impresa di assicurazione (prevalgono su questo tipo di crediti solo i crediti detenuti dai dipendenti, dagli enti di previdenza sociale, dall'amministrazione tributaria ed i crediti fondati su diritti reali ("privilegio generale")).

È chiaro che questi due metodi opzionali che forniscono un grado equivalente di protezione ai titolari di crediti di assicurazione non sono identici: ciascuno ha i suoi vantaggi ed i suoi inconvenienti. Il "privilegio speciale" conferisce ai titolari di crediti di assicurazione un grado superiore rispetto a quello derivante dal "privilegio generale", in quanto i crediti di assicurazione prevalgono su qualunque altro credito. Tuttavia il "privilegio speciale" vale unicamente per gli attivi che rappresentano le riserve tecniche, mentre il "privilegio generale" vale per tutti gli attivi dell'impresa di assicurazione. I due metodi consentono di assicurare un livello adeguato di protezione dei titolari di crediti di assicurazione ed un trattamento equilibrato rispetto agli altri creditori dell'impresa di assicurazione.

Inoltre l'articolo 12 della posizione comune prevede una garanzia supplementare per i crediti di assicurazione nel caso del sistema del "privilegio generale". Gli Stati membri che applicano questo metodo devono esigere da qualunque impresa di assicurazione che i crediti che possono essere privilegiati rispetto ai crediti di assicurazione (crediti dei dipendenti, degli enti di previdenza sociale, dell'amministrazione tributaria e dei titolari di diritti reali registrati nella contabilità dell'impresa di assicurazione) siano coperti da attivi liberi da qualunque impegno che soddisfino le medesime condizioni degli attivi che rappresentano le riserve tecniche. Questa copertura tramite attivi deve esistere in qualunque momento e indipendentemente da un'eventuale liquidazione. Questa garanzia supplementare mira ad assicurare che i crediti "super-privilegiati" si basino in qualunque momento su un volume sufficiente di attivi e non compromettano il pagamento delle passività dell'impresa di assicurazione.

Occorre inoltre sottolineare che la definizione allargata di "crediti di assicurazione" proposta nella posizione comune [articolo 2, lettera k)] dovrebbe esercitare un effetto positivo per la protezione dei titolari di crediti di assicurazione, in quanto questa definizione determina il campo di applicazione dei due metodi opzionali. In effetti nella posizione comune si è fatto uno sforzo importante per precisare quali saranno i crediti di assicurazione coperti. Tutti gli importi dovuti dall'impresa di assicurazione risultanti da un'operazione di assicurazione sono stati inclusi nella definizione. Oltre ai crediti detenuti dagli assicurati, dai contraenti e dai beneficiari, vengono considerati come crediti di assicurazione anche quelli detenuti da parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione. Inoltre la definizione include i premi detenuti da un'impresa di assicurazione per via della mancata stipulazione o della risoluzione di un'operazione di assicurazione.

In ogni caso questo sistema a due opzioni per il trattamento dei crediti di assicurazione costituisce, rispetto alla situazione attuale, un progresso importante sul piano della protezione dei contraenti di assicurazione. In alcuni Stati membri i contraenti di assicurazione non beneficiano oggi di alcun privilegio in caso di liquidazione. Inoltre il possibile carattere territoriale delle procedure di liquidazione ed il costo elevato delle vertenze giuridiche possono ridurre notevolmente i rimborsi dei loro crediti.

3.3.4. Revoca dell'autorizzazione (Articolo 13)

La posizione comune adotta su questo punto una soluzione equilibrata che tiene conto delle pratiche dei diversi Stati membri e garantisce il parallelismo con la proposta relativa alla liquidazione degli enti creditizi e con il regolamento sull'insolvenza. L'articolo 13 prevede che l'apertura di una procedura di liquidazione comporti la revoca dell'autorizzazione accordata dalle autorità di vigilanza dello Stato di origine, se essa non era già stata precedentemente revocata. Questa revoca dell'autorizzazione non impedisce tuttavia all'impresa di assicurazione di proseguire talune attività, nella misura in cui esse sono necessarie ai fini della liquidazione.

3.3.5. Legislazione applicabile (Articoli 4, 9 e da 19 a 26)

L'articolo 9 della posizione comune stabilisce, in base al principio dell'unità, che le procedure di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro di origine (lex concursus). La stessa regola vale per i provvedimenti di risanamento previsti all'articolo 4. Per precisare le condizioni di applicazione di questo principio, la posizione comune fornisce un elenco non esaustivo delle questioni disciplinate dalla "lex concursus" all'articolo 9, paragrafo 2, che riprende le disposizioni del regolamento sull'insolvenza.

La direttiva non può tuttavia ignorare le differenze che contraddistinguono i regimi giuridici degli Stati membri. Non potendo armonizzare taluni aspetti fondamentali del diritto civile che sfuggono evidentemente al suo campo di applicazione, la direttiva deve tutelare le attese legittime e riconoscere talune transazioni effettuate in precedenza al di fuori dello Stato membro di origine. La posizione comune prevede pertanto regole speciali per determinare la legge applicabile in caso di diritti e di rapporti giuridici particolarmente significativi. Così facendo, si sforza di proteggere la certezza e la sicurezza delle transazioni e di preservare la fiducia dei mercati.

In questa materia complessa, la posizione comune tiene conto pienamente delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'insolvenza che il Consiglio ha introdotto su iniziativa degli esperti di diritto civile degli Stati membri. Qualunque incoerenza in materia tra la direttiva e il regolamento sull'insolvenza non avrebbe potuto essere giustificata e avrebbe causato difficoltà considerevoli agli Stati membri per il recepimento di questi due strumenti giuridici nella loro legislazione nazionale.

Sotto questo profilo la posizione comune prevede, in materia di legge applicabile, le regole speciali seguenti:

(1) Effetti su taluni contratti e diritti (Articolo 19)

Gli effetti dell'adozione di provvedimenti di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui contratti di lavoro, sui contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto e sui diritti di un'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile sono disciplinati dalla legge applicabile a questi contratti e diritti. Ciò significa, ad esempio, che gli effetti di una procedura di liquidazione su un contratto di lavoro o su un contratto immobiliare sottoscritto dall'impresa di assicurazione prima dell'apertura della procedura di liquidazione (mantenimento o rescissione del contratto, indennizzo da versare, ecc.) saranno determinati conformemente al diritto applicabile al contratto in oggetto. Tali disposizioni sono necessarie per garantire che le attese legittime dell'altra parte contraente (ad esempio i dipendenti) non siano lese dall'applicazione di una legge estera ("lex concursus").

Tuttavia, come risulta dal considerando 25 della posizione comune, tutte le altre questioni quali l'insinuazione, la verifica, l'ammissione e il grado dei crediti relativi a questi contratti e a questi diritti sono soggette alla "lex concursus". Ciò significa che se la situazione giuridica di un contratto di lavoro e i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'apertura di una procedura di liquidazione devono essere disciplinati dalla legislazione dello Stato membro applicabile al contratto, qualunque credito nei confronti dell'impresa di assicurazione derivante da tale contratto sarà disciplinato dalla "lex concursus" nel quadro della procedura di liquidazione.

(2) Diritti reali dei terzi (Articolo 20) e riserva di proprietà (Articolo 21)

L'espressione giuridica "diritti reali" copre tutti i tipi di situazioni nelle quali un creditore è titolare di un diritto anteriore e specifico su un determinato attivo. Può trattarsi ad esempio di un'ipoteca su un bene.

Quando un attivo appartenente all'impresa di assicurazione, situato al di fuori dello Stato membro di origine nel quale è stata aperta la procedura di liquidazione, è soggetto ad un diritto reale a favore di un terzo, la posizione comune stabilisce che l'apertura della procedura non pregiudicherà questo "diritto reale" creato in un altro Stato membro. Giacché lo statuto giuridico dei "diritti reali" nella legislazione sul fallimento dei singoli Stati membri non è stato armonizzato, la posizione comune si allinea al regolamento sull'insolvenza e stabilisce che questi "diritti reali" su attivi situati al di fuori dello Stato membro di origine non saranno pregiudicati dalla procedura di liquidazione. Si intende così evitare che la soddisfazione delle attese legittime di un creditore protetto da un diritto reale relativo ad una transazione realizzata conformemente alla legislazione di uno Stato membro sia subordinata all'apertura di una procedura di liquidazione in un altro Stato membro. Si noti che i "diritti reali" rivestono un'importanza considerevole nella concessione di crediti.

Nel caso di una riserva di proprietà a favore di un terzo riguardante un attivo dell'impresa di assicurazione situato al di fuori dello Stato membro di origine (una situazione giuridica molto simile a quella dei "diritti reali"), la posizione comune adotta la medesima soluzione utilizzata per i diritti reali per le ragioni esposte in precedenza.

(3) Compensazione (Articolo 22)

Quando, conformemente alle regole in materia di conflitti tra normative, il diritto di invocare la compensazione emana da una legislazione nazionale diversa da quella del paese di origine ("lex concursus"), la posizione comune si allinea al regolamento sull'insolvenza autorizzando il creditore dell'impresa di assicurazione a conservare questa possibilità in quanto diritto che potrà rivendicare nel quadro della procedura di insolvenza. In questo caso il diritto di compensazione non è pregiudicato dall'apertura della procedura.

L'adozione di questa disposizione è dettata dalla preoccupazione di proteggere le attese legittime del creditore. In effetti la possibilità di compensazione diventa una sorta di garanzia, regolamentata dalla legislazione sulla quale il creditore poteva basarsi al momento della costituzione del credito. Questa disposizione si applica alla compensazione riguardante crediti costituiti prima dell'apertura della procedura di liquidazione. Il riconoscimento della compensazione tra crediti costituiti successivamente all'apertura della procedura di liquidazione sarà disciplinato dalla "lex concursus".

(4) Mercati regolamentati (Articolo 23)

Per quanto concerne le operazioni realizzate in mercati finanziari regolamentati, la posizione comune è conforme agli altri strumenti giuridici comunitari in materia di insolvenza (proposta parallela sulla liquidazione degli enti creditizi e regolamento sull'insolvenza).

Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e gli obblighi dei partecipanti ad un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale mercato. In questo modo la posizione comune si sforza di evitare i rischi di conflitti tra la "lex concursus" e la legge dello Stato membro in cui è situato il mercato, al fine di preservare la fiducia generale nei mercati regolamentati.

(5) Atti pregiudizievoli (Articolo 24)

Queste disposizioni vanno considerate congiuntamente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera l) della posizione comune che enuncia la regola generale in base alla quale la validità degli atti giuridici pregiudizievoli ai creditori è disciplinata dalla "lex concursus". Questa regola generale è pienamente applicabile, anche nei casi summenzionati nei quali una legislazione diversa dalla "lex concursus" disciplina un determinato atto giuridico: se questo atto è pregiudizievole ai creditori, la legge applicabile per la valutazione delle sua validità sarà la "lex concursus".

L'articolo 24 della posizione comune prevede tuttavia un'eccezione a questa regola generale. Essa riguarda gli atti giuridici realizzati dall'impresa di assicurazione prima dell'apertura della procedura di liquidazione che soddisfano le tre condizioni seguenti: (i) sono pregiudizievoli a tutti i creditori, (ii) sono soggetti alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, (iii) questa legge non consente, nella fattispecie, di impugnare detto atto con alcun mezzo. Se la persona che ha beneficiato dell'atto contestato apporta la prova che le tre condizioni summenzionate sono soddisfatte, la validità dell'atto sarà valutata in funzione della legislazione applicabile all'atto e non della "lex concursus".

L'obiettivo di queste disposizioni è quello di salvaguardare le attese legittime dei terzi che hanno concluso transazioni con l'impresa di assicurazione quando tali transazioni rischiano di essere contestate dall'applicazione retroattiva della procedura di liquidazione o da azioni del liquidatore. Occorre notare che le legislazioni degli Stati membri differiscono notevolmente per quanto riguarda la definizione del termine e delle condizioni in base alle quali la validità di un atto giuridico può essere pregiudicata dagli effetti retroattivi della liquidazione. In materia la posizione comune ricalca il regolamento sull'insolvenza optando per l'applicazione della legge che regolamenta l'atto giuridico in oggetto per salvaguardare il carattere certo delle transazioni legali, piuttosto che lasciare che sia una legislazione estera (lex concursus) a determinare la validità dell'atto.

Ovviamente questa disposizione non mira a proteggere gli atti che sarebbero stati commessi in modo fraudolento ("consilium fraudis"). Una delle condizioni della sua applicazione è che la legge applicabile all'atto non consenta di impugnarlo con alcun mezzo. Questa condizione non può essere soddisfatta in caso di frode, in quanto le legislazioni di tutti gli Stati membri prevedono azioni giuridiche specifiche che, indipendentemente dalle sanzioni penali comminate, consentono di dichiarare la nullità degli atti realizzati in modo fraudolento.

(6) Protezione dei terzi acquirenti (Articolo 25)

Questa disposizione riguarda esclusivamente taluni atti conclusi dopo l'adozione dei provvedimenti di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione. Quando un'impresa di assicurazione, soggetta ad un provvedimento di risanamento o a una procedura di liquidazione, conclude un atto con il quale aliena, a titolo oneroso, un bene immobile, una nave o un aeromobile o valori mobiliari registrati, la validità di questo atto è disciplinata dalla legge dello Stato membro sul cui territorio è situato questo bene.

La finalità della disposizione è quella di proteggere le attese legittime di un terzo acquirente e di facilitare la liquidazione degli attivi da parte dell'amministratore o del liquidatore. Se la validità dell'acquisto dipendesse da una legislazione estera (legislazione del paese di origine), gli acquirenti potenziali esiterebbero a concludere operazioni con un'impresa di assicurazione soggetta a provvedimenti di risanamento o a una procedura di liquidazione.

(7) Processi pendenti (Articolo 26)

Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o della procedura di liquidazione in un processo pendente contro l'impresa di assicurazione saranno disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale questo processo è in corso.

È logico che gli effetti della liquidazione su un'azione giudiziaria avviata prima della sua apertura continuino ad essere soggetti alla medesima legge fino alla chiusura del processo e al pronunciamento della sentenza. Tuttavia, come indicato al considerando 26, gli effetti di questi provvedimenti e procedure sulle singole procedure di esecuzione derivanti da tali processi pendenti devono essere disciplinati dalla legislazione dello Stato membro di origine.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la posizione comune conservi gli elementi essenziali della sua proposta e degli emendamenti del Parlamento europeo accolti ed integrati dalla Commissione nella sua proposta modificata. Essa può pertanto raccomandare al Parlamento europeo di accettare questa posizione comune.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Il Presidente