Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi /* SEC/2000/1517 def. - COD 85/0046 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi 1. ANTEFATTI 1. In data 19 dicembre 1985 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi sulla base dell'articolo 47, paragrafo 2 [1] del trattato CE (COM(1985)0788 - 1985/0046 (COD)). [1] Ex articolo 57, paragrafo 2. 2. La proposta è stata trasmessa al Consiglio in data 9 gennaio 1986. 3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere in data 2 luglio 1986. 4. Il Parlamento europeo, in prima lettura, ha emesso il proprio parere sulla proposta in data 13 marzo 1987. 5. A seguito di questi pareri, la Commissione ha presentato una proposta modificata in data 11 gennaio 1988. 6. L'Istituto monetario europeo ha formulato il proprio parere il 12 giugno 1996. 7. In data 17 luglio 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune che è oggetto della presente comunicazione. 2. OGGETTO DELLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE La direttiva ha la finalità di garantire che: - il risanamento o la liquidazione di un ente creditizio e delle sue succursali in altri Stati membri si svolga conformemente ai principi di unità e di universalità. Tali principi implicano che, salvo disposizione contraria della direttiva, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine dispongono della competenza esclusiva, che, senza ulteriori formalità, le loro decisioni sono riconosciute e producono gli effetti previsti dalla legislazione dello Stato di origine in tutti gli altri Stati membri, che gli amministratori o i liquidatori hanno la facoltà di esercitare nel territorio di tutti gli altri Stati membri tutti i poteri che esercitano nel territorio dello Stato membro di origine. Solo in questo modo è possibile garantire il principio dell'uguaglianza di trattamento dei creditori nelle procedure di liquidazione, nonché un approccio comunitario uniforme in materia di risanamento degli enti creditizi e delle loro succursali e attività ubicate in altri Stati membri; - le autorità amministrative, giudiziarie e di vigilanza dello Stato membro d'origine e ospitante cooperino in caso di risanamento o di liquidazione di un ente creditizio e delle sue succursali; - tramite un meccanismo di pubblicità e di informazione individuale, i diritti dei creditori degli altri Stati membri siano salvaguardati allo stesso modo dei diritti dei creditori residenti nello Stato membro in cui l'ente creditizio ha la sua sede statutaria. 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1. Considerazioni di ordine generale La posizione comune del Consiglio è conforme agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e alla proposta della Commissione. Tiene inoltre conto del fatto che nel frattempo sono state adottate altre misure, in particolare: - la seconda direttiva di coordinamento bancario [2], che nel frattempo è stata riunita con altre direttive bancarie in una direttiva codificata [3]; [2] Seconda direttiva 89/646/CEE, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE, GU L 386 del 30 dicembre 1989, pag. 1. [3] Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, GU L 126 del 26 maggio 2000, pag. 1. - la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [4]; [4] Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, GU L 135 del 31 maggio 1994, pag. 5. - la direttiva concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento [5]; [5] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento, GU L 166 del 11 giugno 1998, pag. 45. - il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza [6] (denominato in appresso "regolamento sull'insolvenza"). [6] GU L 160 del 30 giugno 2000, pag. 1. Il titolo IV della proposta modificata della Commissione, riguardante i sistemi di garanzia dei depositi, ed altre disposizioni relative a questa materia sono state soppresse a seguito dell'adozione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Alcuni articoli sono stati aggiunti per tenere conto in particolare di problemi che erano stati sollevati durante l'esame del regolamento sull'insolvenza e che dovevano essere trattati anche nel quadro della presente proposta. La posizione comune del Consiglio apporta inoltre taluni chiarimenti che migliorano il testo iniziale. 3.2. La posizione comune in relazione agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura e alla proposta di direttiva della Commissione in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi. 3.2.1. Considerando Il Parlamento europeo aveva proposto in prima lettura di aggiungere due considerando che erano stati inclusi nella proposta modificata della Commissione. Questi due considerando non sono stati ripresi nella posizione comune, in quanto nel frattempo sono diventati obsoleti. Il primo considerando faceva riferimento alla conclusione imminente di una convenzione relativa ai fallimenti, ai concordati e ai procedimenti affini. Come indicato in precedenza, nel frattempo è stato adottato un regolamento sull'insolvenza. Il secondo considerando faceva riferimento al coordinamento futuro dei sistemi di garanzia dei depositi nell'Unione europea. Nel 1994 è stata adottata una direttiva in materia. Come verrà spiegato in appresso, la posizione comune ha aggiunto alla proposta modificata della Commissione alcuni articoli, nonché i considerando corrispondenti. Non è necessario entrare nel merito di tali considerando, in quanto mirano a chiarire il contenuto dei nuovi articoli che verranno spiegati nella sezione seguente. 3.2.2 Articoli Titolo I della posizione comune: Campo d'applicazione e definizioni L'articolo 1 della posizione comune sostituisce il riferimento alla direttiva 77/780/CEE con il riferimento alla direttiva codificata che l'ha sostituita. Esso include inoltre l'emendamento, proposto dal Parlamento europeo, volto a precisare che la direttiva si applica agli enti creditizi e alle loro succursali in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria. L'articolo 2 della posizione comune definisce i termini utilizzati nella direttiva e comprende le definizioni incluse nell'articolo 3 della proposta modificata della Commissione. Essendo stati aggiunti alcuni articoli, era necessario definire alcuni dei termini ivi utilizzati. Il numero complessivo delle definizioni è pertanto aumentato. Più precisamente, i concetti di "succursale", "amministratore", "autorità amministrative o giudiziarie", "liquidatore", "mercato regolamentato" e "strumenti" sono definiti ai fini della direttiva. Le definizioni dei termini già contenute in altri atti normativi comunitari sono state riprese. Ove necessario, i riferimenti alle direttive abrogate sono stati sostituiti con riferimenti alla direttiva codificata. Il Consiglio ha ritenuto che l'inclusione nella direttiva di allegati che elenchino i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione esistenti nei diversi Stati membri non è una soluzione praticabile. Qualunque modifica apportata da uno Stato membro alla sua legislazione in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione avrebbe reso indispensabile una modifica della direttiva, che necessita di una lunga procedura. La Commissione condivide tale punto di vista. Di conseguenza i concetti di "provvedimenti di risanamento" o "procedure di liquidazione" non possono più essere definiti con un semplice riferimento agli allegati, come proposto dal Parlamento europeo in prima lettura. L'emendamento all'articolo 2 ed i nuovi articoli 2bis e 15bis proposti in prima lettura dal Parlamento europeo non sono stati pertanto integrati nella posizione comune. Giacché, a seguito dell'adozione della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il titolo IV della proposta modificata (contenente solo l'articolo 17) riguardante i sistemi di garanzia dei depositi è stato soppresso, è stata cancellata anche la definizione di "sistema di garanzia dei depositi" proposta dal Parlamento europeo in prima lettura. I termini "paese d'origine" e "paese ospitante" sono stati sostituiti da "Stato membro d'origine" e "Stato membro ospitante". Giacché nel frattempo questi termini sono stati definiti nel diritto comunitario, la posizione comune fa riferimento alle definizioni esistenti. Titolo II della posizione comune: Provvedimenti di risanamento A. Enti creditizi aventi le loro sedi statutarie all'interno della Comunità L'articolo 3 della posizione comune stabilisce i principi di unità e universalità nell'applicazione dei provvedimenti di risanamento. Prevede che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine sono le sole competenti a decidere l'applicazione ad un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri, di provvedimenti di risanamento, che il diritto vigente, in materia di insolvenza, è quello dello Stato membro d'origine e che i provvedimenti adottati producono i loro effetti in tutta la Comunità, senza ulteriori formalità. A parte lievi ritocchi formali, questo articolo conserva integralmente lo spirito dell'articolo 4 della proposta modificata della Commissione. Tuttavia il paragrafo 3 della proposta modificata della Commissione è stato soppresso nella posizione comune. Tale paragrafo lasciava alle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante la possibilità di avviare una procedura di risanamento nei confronti di una succursale di un ente creditizio, senza dover avviare una procedura nei confronti dell'ente creditizio nello Stato membro di origine. Il Consiglio ha optato per un'applicazione più rigorosa dei principi di unità e di universalità, in virtù della quale una procedura di risanamento può essere avviata soltanto dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine nei confronti dell'ente creditizio e delle sue succursali. La Commissione approva tale approccio. L'articolo 4 della posizione comune corrisponde all'articolo 5 della proposta modificata della Commissione. Contrariamente a quest'ultima, la posizione comune non prevede più l'obbligo che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine consultino le autorità dello Stato membro ospitante. Le autorità amministrative o giudiziarie devono semplicemente informare le autorità competenti dello Stato membro ospitante, quando adottano un provvedimento di risanamento. Inoltre non è necessario che queste informazioni vengano sempre comunicate anticipatamente. Data l'urgenza che caratterizza l'adozione di provvedimenti di risanamento nei confronti di un ente creditizio, le autorità dello Stato membro ospitante possono essere informate immediatamente dopo la loro adozione. Il nuovo articolo 6bis proposto dal Parlamento europeo in prima lettura, che consentiva alle autorità dello Stato membro di origine di adottare misure minime, in casi di estrema urgenza, prima di aver informato gli altri Stati membri interessati, non è stato pertanto recepito. Come sottolineato in precedenza, vi è una certa urgenza di trasmettere le informazioni all'autorità dello Stato membro ospitante. Per tale ragione, sebbene la decisione di adottare provvedimenti di risanamento nei confronti di un ente creditizio venga adottata da un'autorità amministrativa o giudiziaria, l'informazione sarà trasmessa all'autorità competente dello Stato membro ospitante tramite il suo omologo dello Stato membro di origine. A meno che l'autorità amministrativa o giudiziaria che adotta il provvedimento di risanamento sia nel contempo l'autorità competente, la prima trasmetterà le informazioni alla seconda, che a sua volta trasferirà le informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Questa procedura è giustificata dal fatto che le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente e quotidianamente tra loro, il che garantisce una rapida trasmissione delle informazioni. La proposta modificata della Commissione prevedeva l'obbligo di trasmettere le informazioni in oggetto, "a meno che il provvedimento non sia, manifestamente, destinato a produrre effetti significativi nei riguardi di una succursale situata in un altro Stato membro". In prima lettura il Parlamento europeo ha chiesto la soppressione di questa disposizione che pertanto è stata cancellata dalla posizione comune. L'articolo 5 della posizione comune riguarda la situazione opposta a quella di cui agli articoli 3 e 4 della posizione comune stessa e corrisponde all'articolo 6 della proposta modificata della Commissione. La situazione descritta è quella in cui le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante ritengono necessaria l'applicazione di provvedimenti di risanamento nei confronti di una succursale stabilita nel loro territorio. In base ai principi di unità e di universalità, solo le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine possono adottare provvedimenti di risanamento nei confronti di un ente creditizio e delle sue succursali. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante devono pertanto informare i loro omologhi dello Stato membro di origine della necessità da loro avvertita di adottare un provvedimento di risanamento. Come indicato in precedenza, è stata soppressa la possibilità per le autorità dello Stato membro ospitante di intervenire nei confronti della succursale di un ente creditizio, senza l'apertura di una procedura nei confronti dell'ente creditizio nello Stato membro d'origine, prevista dalla proposta modificata della Commissione. Qualunque provvedimento di risanamento riguarderà l'ente creditizio e le sue succursali. La decisione di adottare tali provvedimenti spetta alle sole autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine. Gli articoli 6 e 7 della posizione comune corrispondono all'articolo 7 della proposta modificata della Commissione. L'articolo 6 della posizione comune stabilisce che, quando l'attuazione di provvedimenti di risanamento nei confronti di un ente creditizio può incidere sui diritti di terzi in uno Stato membro ospitante o quando è possibile far ricorso contro la decisione di adozione dei predetti provvedimenti, tale decisione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante. Questo articolo recepisce gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, con qualche modifica formale ("terzi" anziché "creditori - compresi i lavoratori dell'ente creditizio in causa - [...] e tutti gli azionisti" per la ragione indicata al considerando 8 e tenuto conto del considerando 10). La posizione comune obbliga inoltre l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a pubblicare un estratto della decisione entro i dodici giorni successivi all'invio. Anziché prevedere che i termini di ricorso decorrono a partire dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (articolo 7, paragrafo 5 della proposta modificata della Commissione), la posizione comune stabilisce che la data di scadenza dei termini di ricorso sia indicata nell'estratto pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nei due quotidiani a diffusione nazionale. L'articolo 7, paragrafo 5 della proposta modificata della Commissione è stato pertanto soppresso. L'articolo 7 della posizione comune stabilisce che le autorità amministrative o giudiziarie o l'amministratore devono informare individualmente i creditori conosciuti, se la legislazione dello Stato membro d'origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l'obbligo di notifica dei provvedimenti ai creditori. Mentre l'articolo 7, paragrafo 2 della proposta modificata della Commissione prevedeva la possibilità di notifica ("qualora le autorità competenti lo ritengano opportuno"), la posizione comune del Consiglio stabilisce l'obbligo di notifica ai creditori conosciuti quando le predette condizioni sono riunite. La posizione comune aggiunge un nuovo paragrafo all'articolo 7, in base al quale se la legislazione dello Stato membro di origine prevede per i creditori di tale Stato la possibilità di insinuare i loro crediti (anziché l'obbligo di cui al paragrafo 1), anche i creditori di altri Stati membri beneficiano di tale possibilità. B. Succursali di enti creditizi di paesi terzi L'articolo 8 della posizione comune riguarda la situazione in cui un ente creditizio di un paese terzo istituisce succursali in diversi Stati membri. I principi di unità e di universalità, che sono alla base della presente direttiva, non si applicano alle succursali di enti creditizi di paesi terzi. Ciononostante è auspicabile che le autorità amministrative e giudiziarie degli Stati membri, nei quali ha sede una succursale di un ente creditizio di un paese terzo, coordinino le loro azioni quando decidono di adottare provvedimenti di risanamento nei confronti di tale succursale. L'articolo 8 stabilisce pertanto che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro che ospita una succursale di un ente creditizio di un paese terzo sono tenute ad informare, tramite le autorità nazionali competenti, le autorità competenti degli altri Stati membri nei quali l'ente creditizio ha istituito succursali circa la loro decisione di adottare un provvedimento di risanamento nei confronti della succursale ospitata, in modo da consentire un certo grado di coordinamento delle loro azioni sul territorio dell'Unione europea. Questo dovere di coordinamento viene previsto espressamente dal testo. Come spiegato in precedenza, lo scambio di informazioni deve in linea di massima aver luogo prima dell'adozione di qualunque provvedimento. In casi di urgenza può verificarsi immediatamente dopo. L'articolo 8 corrisponde all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5 della proposta modificata della Commissione. L'articolo 8, paragrafi 1 e 4 della proposta modificata della Commissione prevedeva talune regole per l'applicazione dei provvedimenti di risanamento "in attesa di un ulteriore coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle succursali degli enti creditizi con sede sociale fuori Comunità". Non esiste attualmente alcun progetto di coordinamento di questo tipo. Questi due paragrafi sono stati pertanto soppressi nella posizione comune. A seguito della soppressione degli allegati, per le ragioni esposte in precedenza, l'articolo 9 della proposta modificata è stato cancellato dalla posizione comune. Inoltre l'articolo 10 della proposta modificata è stato considerato superfluo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3 della posizione comune. Titolo III della posizione comune: Procedura di liquidazione A. Enti creditizi con sede statutaria all'interno della Comunità L'articolo 9 della posizione comune prevede, conformemente ai principi di unità e di universalità delle procedure di liquidazione, che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine sono le sole competenti a decidere dell'apertura di una procedura di liquidazione e a procedere alla liquidazione delle attività di un ente creditizio, incluse le succursali/attività stabilite in altri Stati membri. La procedura produce effetti in tutta l'Unione europea senza ulteriori formalità. Le modalità di informazione sono identiche a quelle descritte in precedenza per i provvedimenti di risanamento. L'articolo 9 della posizione comune corrisponde all'articolo 11, paragrafi 1 e 3 della proposta modificata della Commissione. L'emendamento dell'articolo 11, paragrafo 3 proposto dal Parlamento europeo è stato recepito nella proposta modificata della Commissione e nella posizione comune. L'articolo 10, paragrafo 1 della posizione comune stabilisce che la legislazione applicabile in materia di insolvenza è quella dello Stato membro di origine dell'ente creditizio, sempreché la direttiva non disponga diversamente. Questo paragrafo corrisponde all'articolo 11, paragrafo 2 della proposta modificata e recepisce l'emendamento proposto dal Parlamento. All'articolo 10 è stato aggiunto un secondo paragrafo che contiene un elenco non esauriente degli aspetti regolamentati dalla legislazione in materia di insolvenza dello Stato membro di origine e ricalca l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento sull'insolvenza. L'articolo 11 della posizione comune riguarda le procedure di liquidazione volontaria avviate dai dirigenti o dagli azionisti dell'ente creditizio. Prevede che le autorità competenti dello Stato membro di origine siano consultate prima di qualsiasi decisione di liquidazione volontaria da parte degli organi statutari di un ente creditizio. L'articolo 11, paragrafo 2 stabilisce inoltre che la liquidazione volontaria di un ente creditizio non osta al varo di un provvedimento di risanamento o all'apertura di una procedura di liquidazione. Si tratta di una versione semplificata del testo dell'articolo 12 della proposta modificata della Commissione. L'articolo 12 della posizione comune prevede la revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio secondo le medesime modalità di cui all'articolo 13 della proposta modificata della Commissione. Il testo è stato modificato in modo da tenere conto della recente adozione della direttiva codificata che sostituisce la prima direttiva di coordinamento bancario (77/780/CEE). Giacché dall'articolo 11, paragrafo 2 della posizione comune emerge con chiarezza che in caso di liquidazione volontaria, l'autorizzazione può essere revocata, ma non necessariamente deve esserlo, non è parso necessario conservare l'articolo 13, paragrafo 3 della proposta modificata della Commissione. L'articolo 13 della posizione comune corrisponde all'articolo 14, paragrafo 3 della proposta modificata della Commissione, che a sua volta è stato modificato da un emendamento proposto dal Parlamento europeo. Il contenuto dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della proposta modificata figura all'articolo 21, paragrafi 2 e 3 della posizione comune (cfr. infra). Gli articoli 14, 15, 16 e 17 della posizione comune non hanno alcuna corrispondenza nella proposta modificata della Commissione. Tutti sono stati ripresi dal regolamento sull'insolvenza. L'articolo 14 della posizione comune prevede che i creditori conosciuti di altri Stati membri devono essere informati individualmente dell'apertura di una procedura di liquidazione; si tratta del medesimo obbligo già previsto in caso di adozione di provvedimenti di risanamento (articolo 7 della posizione comune). Questo articolo, che ricalca l'articolo 40 del regolamento sulle procedure di insolvenza, fissa anche le modalità di trasmissione e il contenuto di tale informazione. L'articolo 15 della posizione comune regolamenta la situazione in cui un debitore adempie un'obbligazione a favore di un ente creditizio che non è una persona giuridica e che è soggetto ad una procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro, di cui il debitore non è al corrente, mentre avrebbe dovuto adempiere tale obbligazione a favore del liquidatore della procedura. Il debitore è considerato liberato dall'obbligazione se non era informato dell'apertura della procedura. Si presume che il debitore sia o meno informato, a seconda che l'apertura della procedura di liquidazione sia stata o meno oggetto di misure di pubblicità. Questo articolo ricalca l'articolo 24 del regolamento sull'insolvenza. L'articolo 16, paragrafo 1 della posizione comune riprende il contenuto dell'articolo 39 del regolamento sull'insolvenza. Stabilisce che tutti i creditori dell'Unione europea, comprese le autorità pubbliche degli Stati membri, hanno il diritto di insinuare i loro crediti. Contrariamente all'articolo 39 del regolamento sull'insolvenza, l'articolo 16, paragrafo 1 della posizione comune abilita inoltre il creditore a "presentare per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti". Questa aggiunta tiene conto del fatto che taluni Stati membri non consentono ai creditori di insinuare i propri crediti, ma soltanto di presentare osservazioni sui propri crediti. L'articolo 16, paragrafo 2 della posizione comune precisa che, in linea con i principi di unità e di universalità sui quali si basa la direttiva, i creditori di Stati membri diversi dallo Stato membro di origine beneficiano del medesimo trattamento e del medesimo grado dei creditori equivalenti dello Stato membro di origine. L'articolo 16, paragrafo 3 della posizione comune ricalca l'articolo 41 del regolamento sull'insolvenza; precisa gli elementi che un creditore deve indicare quando insinua un credito (data in cui è sorto, importo, ecc.). Il regime linguistico inerente alla pubblicazione, alla notifica e all'insinuazione dei crediti è disciplinato dall'articolo 17 della posizione comune, che ricalca l'articolo 42 del regolamento sull'insolvenza. L'avviso che annuncia l'apertura di una procedura di liquidazione deve essere pubblicato nella lingua ufficiale - o in una delle lingue ufficiali - dello Stato membro di origine. La medesima regola si applica alle notifiche individuali inviate ai creditori conosciuti di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine. A tal fine si deve utilizzare un formulario che reca, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare". Infine qualunque creditore di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine può insinuare il suo credito o presentare osservazioni relative al suo credito nella lingua di tale Stato membro. Tuttavia in questo caso la dichiarazione di insinuazione o di presentazione delle osservazioni relative al credito deve recare il titolo "Insinuazione di credito" o "Presentazione delle osservazioni relative ai crediti" nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine. Inoltre si può chiedere al creditore una traduzione della dichiarazione di insinuazione del credito o delle osservazioni relative ai crediti nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine. L'articolo 18 della posizione comune è stato aggiunto per salvaguardare i diritti dei creditori, non soltanto all'avvio della procedura di liquidazione, ma anche nel corso di tale procedura. Stabilisce che i creditori devono essere informati regolarmente sull'andamento della liquidazione. B. Enti creditizi con sede statutaria fuori della Comunità L'articolo 19 della posizione comune esamina la situazione in cui un ente creditizio con sede statutaria in un paese terzo costituisce succursali in uno o più Stati membri. Così come per le misure di risanamento (articolo 8 della posizione comune), giacché i principi di unità e di universalità non si applicano agli enti creditizi di paesi terzi, né alle succursali da loro stabilite in uno Stato membro, è auspicabile che le autorità amministrative e giudiziarie degli Stati membri interessati coordinino i propri provvedimenti quando decidono di liquidare una di tali succursali. L'articolo 19, paragrafo 1 della posizione comune prevede pertanto che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante una succursale di un ente creditizio con sede statutaria fuori della Comunità sono tenute a informare, tramite le autorità nazionali competenti, le autorità competenti degli altri Stati membri, nei quali l'ente abbia creato succursali, della loro eventuale decisione di aprire una procedura di liquidazione nei confronti della succursale da loro ospitata. Come indicato in precedenza, lo scambio di informazioni deve in linea di massima aver luogo prima dell'attuazione di qualunque provvedimento, ma in caso di urgenza può verificarsi anche subito dopo. L'articolo 19, paragrafo 1 della posizione comune corrisponde all'articolo 15, paragrafo 1 della proposta modificata della Commissione. L'articolo 19, paragrafo 2 della posizione comune prevede la medesima procedura di informazione in caso di revoca dell'autorizzazione e corrisponde all'articolo 15, paragrafi 2 e 3 della proposta modificata della Commissione. Come per i provvedimenti di risanamento (articolo 8, paragrafo 2 della posizione comune), l'articolo 19, paragrafo 3 della posizione comune stabilisce che le autorità amministrative o giudiziarie si impegnano a coordinare le proprie azioni. Il medesimo obbligo è imposto ai liquidatori. Contrariamente alle succursali degli enti creditizi dell'Unione, soggette ai principi di unità e di universalità stabiliti dalla presente direttiva, le succursali comunitarie di enti creditizi di paesi terzi possono infatti essere oggetto di procedure distinte condotte da più liquidatori. Questi ultimi devono coordinare le loro azioni. L'articolo 15, paragrafi 4 e 5 della proposta modificata della Commissione riflettono la situazione anteriore all'entrata in vigore della seconda direttiva bancaria. Le succursali di enti creditizi di altri Stati membri dovevano chiedere all'epoca un'autorizzazione separata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dopo l'entrata in vigore della seconda direttiva bancaria [7], gli enti creditizi dell'Unione beneficiano del passaporto unico e possono costituire succursali in qualunque Stato membro sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti del loro Stato di origine. Per questa ragione i due paragrafi summenzionati sono stati soppressi. [7] Come indicato in precedenza, la seconda direttiva bancaria è "confluita" nella direttiva codificata ed è stata abrogata come direttiva a sé stante. Gli articoli 16 e 17 della proposta modificata della Commissione sono stati cancellati a seguito, rispettivamente, della soppressione degli allegati e dell'adozione della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Titolo IV della posizione comune: Disposizioni comuni ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione Il titolo IV della posizione comune è nuovo rispetto alla proposta modificata della Commissione. Prevede un certo numero di eccezioni al principio dell'applicazione della legislazione relativa all'insolvenza dello Stato membro di origine (articolo 20 della posizione comune) e contiene alcune disposizioni basate sul regolamento sull'insolvenza (articoli da 21 a 26). L'articolo 20 della posizione comune enumera alcune eccezioni alla regola generale enunciata agli articoli 3 e 10, in base alla quale si applica la legislazione sull'insolvenza dello Stato membro di origine. La prima eccezione riguarda i contratti di lavoro. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) della posizione comune stabilisce che la legislazione sull'insolvenza applicabile è quella dello Stato membro la cui normativa si applica ai contratti di lavoro. Questa disposizione, che ricalca l'articolo 10 del regolamento sull'insolvenza, mira ad evitare che, in caso di risanamento o di liquidazione, i dipendenti di un ente creditizio vengano trattati in modo diverso a seconda che lavorino per la succursale di un ente creditizio del loro Stato membro o di un altro Stato membro. L'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) ed e) della posizione comune riguardano i beni immobili. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) riguarda i contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto. In caso di insolvenza il carattere vincolante di questi contratti deve essere valutato in base alla legge dello Stato membro nel quale sono situati i beni immobili. Questo è quanto previsto dall'articolo 20, lettera b), che ricalca l'articolo 8 del regolamento sull'insolvenza. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera e) della posizione comune riguarda i diritti su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile che sono soggetti ad iscrizione in un pubblico registro. Anche in questo caso il carattere vincolante di questi contratti deve essere valutato in base alla legge dello Stato membro nel quale è conservato il registro. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera e) ricalca l'articolo 11 del regolamento sull'insolvenza. L'articolo 20, paragrafo 1, lettere c) e d) della posizione comune riguardano gli accordi di compensazione e di novazione ("contractual netting") e le cessioni con patto di riacquisto ("repurchase agreements"). I primi sono accordi con i quali le parti si impegnano a compensare le loro obbligazioni reciproche qualora si verifichi un determinato evento, cosicché non sussista che un'obbligazione netta di una parte nei confronti dell'altra. Le cessioni con patto di riacquisto sono una forma di garanzia, con la quale una parte trasferisce all'altra i propri diritti su titoli a garanzia di un impegno (in caso di fallimento il cessionario può vendere i titoli e trattenere i proventi fino a concorrenza del proprio credito). Il contratto obbliga il cedente a riacquistare i propri titoli ad una determinata data e ad un prezzo prefissato. Il Consiglio ha ritenuto opportuno derogare ai principi di unità e di universalità e assoggettare questi contratti alla legislazione sull'insolvenza dello Stato membro il cui diritto si applica al contratto, conformemente alla volontà delle parti. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera f) della posizione comune riguarda i sistemi di gestione di titoli nei quali l'esistenza o il trasferimento dei diritti sui titoli considerati sono subordinati all'iscrizione in un registro. L'attuazione dei diritti di proprietà o di qualunque altro diritto su questi titoli è regolamentata dalla legislazione dello Stato membro nel quale sono detenuti o situati il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera g) della posizione comune stabilisce che le transazioni effettuate e le procedure applicabili nell'ambito di un mercato regolamentato sono disciplinate esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a detto mercato. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera g) ricalca l'articolo 9 del regolamento sull'insolvenza. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera h) della posizione comune ha per oggetto i diritti reali, le riserve di proprietà e le garanzie reali che sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a detti diritti, riserve di proprietà o garanzie reali. L'articolo 20, paragrafo 2 della posizione comune ha per oggetto la situazione in cui la compensazione è autorizzata dalla legge anziché da un contratto (come previsto dall'articolo 20, lettera c)). Il creditore di un ente creditizio insolvente può compensare i propri crediti e i crediti che l'ente detiene nei suoi confronti, quando questa compensazione è autorizzata dalla legge dello Stato membro applicabile al credito dell'ente creditizio. Si tratta di una disposizione di deroga agli articoli 3 e 10 della posizione comune, che si basa sull'articolo 6 del regolamento sull'insolvenza. L'articolo 21, paragrafo 1 della posizione comune riprende il testo dell'articolo 19 del regolamento sull'insolvenza. Fissa le modalità con le quali l'amministratore o il liquidatore devono apportare la prova della loro nomina. L'articolo 21, paragrafi 2 e 3 della posizione comune, che corrispondono all'articolo 14 della proposta modificata, precisano i poteri dell'amministratore o del liquidatore. Questi ultimi hanno la facoltà di esercitare nel territorio di tutti gli Stati membri tutti i poteri che esercitano nel territorio dello Stato di origine. Possono inoltre designare persone incaricate di assisterli sia nello Stato membro di origine che negli Stati membri ospitanti. Nell'esercizio dei loro poteri, rispettano la legge degli Stati membri nei quali agiscono, in particolare per quanto attiene alle modalità di vendita dei beni e all'informazione dei lavoratori salariati dell'ente insolvente. Quest'ultima regola è enunciata all'articolo 21, paragrafo 3 della posizione comune ed è basata sull'articolo 18 del regolamento relativo all'insolvenza. L'articolo 22 della posizione comune, che ricalca gli articoli 23 e 24 del regolamento sull'insolvenza, stabilisce che si può chiedere che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio sia annotata nel libro fondiario, nel registro del commercio o altro pubblico registro tenuto in uno Stato membro. Questa disposizione persegue il medesimo obiettivo degli articoli 6, 7, 13 e 14 della posizione comune, che consiste nell'informare tutte le parti interessate dell'apertura di una procedura. Nella maggior parte degli Stati membri, gli atti compiuti in buona fede dai terzi riguardanti le attività e i crediti di un ente creditizio insolvente hanno conseguenze rilevanti sotto il profilo giuridico. È pertanto importante che essi siano informati rapidamente e con tutti i mezzi possibili, in particolare tramite i registri summenzionati. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera l) prevede che le regole relative all'annullabilità, nullità o inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori sono determinate dalla legge dello Stato membro d'origine. L'articolo 3, paragrafo 2 stabilisce che in linea di massima i provvedimenti di risanamento sono applicati conformemente alla normativa sull'insolvenza dello Stato membro di origine. L'articolo 23 della posizione comune prevede un'eccezione a queste regole, sia nel caso di una procedura di liquidazione (paragrafo 1), sia nel caso di misure di risanamento (paragrafo 2), quando il beneficiario dell'atto pregiudizievole ai creditori prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine e che questa legge non consente, nella fattispecie, di impugnare detto atto con alcun mezzo. Questo paragrafo si basa sull'articolo 13 del regolamento sull'insolvenza. L'articolo 24 della posizione comune mira a proteggere i terzi acquirenti. Quando, per effetto di un atto concluso dopo l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione, l'ente creditizio disponga a titolo oneroso (e non a titolo gratuito) di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro o di strumenti, o di diritti su tali strumenti, la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano un'iscrizione o una registrazione, la situazione dell'acquirente è disciplinata dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro. Questo articolo si basa sull'articolo 14 del regolamento sull'insolvenza. L'articolo 25 della posizione comune, basato sull'articolo 15 del regolamento sull'insolvenza, riguarda le cause pendenti al momento dell'apertura della procedura di risanamento o di liquidazione. Mentre l'articolo 10, paragrafo 2, lettera e) stabilisce che gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali sono determinati dalla legge dello Stato membro di origine, le cause pendenti al momento dell'apertura della procedura di risanamento o di liquidazione sono disciplinate esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale queste cause sono in corso. Questa legge determinerà in particolare se la procedura debba o meno essere sospesa, come deve essere proseguita e se deve essere adeguata per tenere conto del fatto che il debitore è oggetto di provvedimenti di risanamento o di una procedura di liquidazione. L'articolo 30 della direttiva bancaria codificata impone l'obbligo del segreto d'ufficio alle autorità competenti. L'articolo 26 della posizione comune estende questo obbligo a tutte le persone tenute a ricevere o a dare informazioni (ad eccezione delle autorità giudiziarie alle quali si applicano le disposizioni nazionali vigenti) alle condizioni previste all'articolo 30 della direttiva codificata. 4. CONCLUSIONE La Commissione constata che la posizione comune ha recepito la maggior parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo. Un piccolo numero di emendamenti non sono stati inclusi per via o della decisione del Consiglio di sopprimere gli allegati, con l'avallo della Commissione, o dell'adozione della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Altri articoli sono stati aggiunti al dispositivo per risolvere taluni problemi emersi nel corso dell'elaborazione del regolamento sull'insolvenza. Le soluzioni adottate nella posizione comune ricalcano quelle del predetto regolamento. Pertanto la Commissione considera la posizione comune accettabile.