52000SC1048

Parere della Commissione formulato ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2 del trattato CE sulla domanda relativa ad un ampliamento delle competenze del Tribunale e sulla domanda relativa all'aumento del numero dei giudici del Tribunale (contenzioso in materia di marchi) /* SEC/2000/1048 def. */


PARERE DELLA COMMISSIONE FORMULATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 225, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CE sulla domanda relativa ad un ampliamento delle competenze del Tribunale e sulla domanda relativa all'aumento del numero dei giudici del Tribunale (contenzioso in materia di marchi)

(presentato dalla Commissione)

Con lettera del 14 dicembre 1998, il presidente della Corte di giustizia ha inviato al presidente del Consiglio un progetto di decisione intesa ad ampliare le competenze del Tribunale di primo grado (in prosieguo il Tribunale), definite dalla decisione 88/591 CECA/CEE/Euratom del Consiglio, del 24 ottobre1988, modificata da ultimo con decisione 94/149 CECA/CE del 7 marzo 1994.

Con lettera 27 aprile 1999, il presidente della Corte di giustizia ha rivolto al presidente del Consiglio una richiesta volta ad aumentare il numero dei giudici del Tribunale per far fronte al nuovo contenzioso in materia di marchi.

Col presente parere, la Commissione si pronuncia sulle due richieste avanzate dalla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2 del Trattato.

I. Sulla domanda relativa ad un ampliamento delle competenze del Tribunale

1. La richiesta della Corte mira ad introdurre un'eccezione all'attuale criterio di ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale: i ricorsi per annullamento introdotti dagli Stati membri in determinati settori relativamente a determinate categorie di atti, dovrebbero diventare di competenza del Tribunale.

I settori e gli atti per i quali la Corte propone questa modifica sono le decisioni in materia di liquidazione dei conti del FEAOG (sezione garanzia), gli atti di esecuzione, adottati in base a una delega conferita da un atto di base, nel settore della politica dei trasporti e nel quadro dei fondi, strumenti finanziari e programmi d'azione che prevedono la concessione di sovvenzioni comunitarie, le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, gli aiuti di Stato, i provvedimenti di difesa commerciale (dumping) e tutti i ricorsi fondati su una clausola compromissoria, compresi quelli promossi dalle istituzioni.

La richiesta presentata dalla Corte interesserebbe una ventina di cause all'anno.

2. La Commissione condivide l'obiettivo della richiesta, in quanto mira a garantire una migliore amministrazione della giustizia e a ripartire in modo più razionale le competenze tra la Corte e il Tribunale.

Essa è tuttavia del parere che la modifica della norme di ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale debba fondarsi su criteri più semplici e più chiari di quelli proposti in questa circostanza, e implicare una riforma approfondita dell'assetto giurisdizionale comunitario, riforma indispensabile alla permanenza di una Comunità di diritto.

Conclusione:

La Commissione ritiene che la richiesta della Corte volta ad ampliare le competenze del Tribunale vada presa in considerazione nel quadro dei lavori attualmente in corso nell'ambito della Conferenza intergovernativa sulla riforma della giurisdizione comunitaria.

II. Sulla domanda relativa all'aumento del numero dei giudici del Tribunale (contenzioso in materia di marchi)

Come ha indicato nel proprio contributo del 1° marzo 2000 alla conferenza intergovernativa, la Commissione ritiene che l'aumento del numero dei giudici del Tribunale sia una soluzione da prendere in considerazione, sempreché essa sia sufficiente a contenere il carico di lavoro che grava su questa giurisdizione, quanto meno in un primo tempo per il contenzioso in materia di marchi.

In proposito, la Commissione formula le osservazioni seguenti.

1. Per il momento, il numero di ricorsi promossi dinanzi al Tribunale in materia di marchi è ridotto (10 cause, secondo la relazione presentata nel gennaio 2000 dall'On. Marinho del Parlamento europeo).

Si tratta di una cifra di gran lunga inferiore alle stime dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) di Alicante, indicate nella richiesta della Corte del 7 febbraio 1997, volta a instaurare il giudice unico, secondo cui fin dal 1997 sarebbero state promosse 400 cause dinanzi al Tribunale. La cifra in questione sembra inferiore anche alla stima indicata nella richiesta della Corte del 27 aprile 1999 (dove si parla di un centinaio di ricorsi a partire dal 2000).

2. Stando alle informazioni fornite dal Tribunale, nel quadro del gruppo di lavoro del Consiglio, e dal relatore del Parlamento (nel rapporto Marinho di cui sopra), il divario tra le stime dell'UAMI e il numero di ricorsi promossi a tutt'oggi dinanzi al Tribunale risulterebbe dal sovraccarico di lavoro che già grava sull'ufficio di Alicante: il numero di cause pendenti dinanzi alle commissioni di ricorso sarebbe stato di 544 nel settembre 1999 [1], pari a due anni di lavoro [2].

[1] Contro 110 nell'ottobre 1998, stando al rapporto Marinho.

[2] Le commissioni di ricorso emettono da 7 a 37 decisioni al mese.

Alla luce di questi elementi, non v'è dubbio che a medio termine il numero di ricorsi promossi dinanzi al Tribunale in questo settore non potrà che aumentare.

3. Se la Commissione non si oppone, in linea di principio, a un aumento del numero di giudici del Tribunale, essa è però del parere che per il contenzioso sui marchi, e più in generale per le controversie in materia di proprietà intellettuale, una misura del genere costituirebbe solo un palliativo che non potrà in alcun caso dispensare il Consiglio dal procedere alle necessarie riforme, per affrontare sia gli specifici problemi di questo tipo di contenzioso sia la situazione complessiva del Tribunale.

Un aumento del numero dei giudici del Tribunale per trattare le vertenze in materia di marchi:

- non permetterà di ovviare all'intasamento che le commissioni di ricorso di Alicante già registrano, cui è necessario porre rimedio per evitare che a brevissimo termine si registrino dei ritardi inaccettabili dell'iter delle decisioni;

- rischia di rivelarsi molto rapidamente insufficiente se, come rileva la Corte nella sua nota del 27 aprile 1999, a regime i ricorsi promossi dinanzi al Tribunale in questo campo dovessero raggiungere un ritmo di 200-400 l'anno [3];

[3] Anche se la complessità delle cause trattate attualmente dal Tribunale non è comparabile a quella delle vertenze in materia di marchi, è opportuno rammentare che il Tribunale risolve mediamente 240 procedimenti l'anno.

- non tiene conto degli altri settori del contenzioso in materia di proprietà intellettuale, per disegni, modelli e brevetti, e soprattutto di ciò che rappresenterà, in proporzioni probabilmente comparabili al problema dei marchi, il brevetto comunitario in preparazione.

4. Per tutti questi motivi, la Commissione è del parere che occorra definire soluzioni diverse per i contenziosi specifici e porre il Tribunale in grado di deliberare, nel quadro di tutte le sue altre competenze, entro termini notevolmente più celeri.

Quanto al contenzioso sui marchi, dovrebbero intervenire rapidamente alcune riforme affinché il Tribunale non sia travolto dalla massa prevista di vertenze. La Commissione è del parere che occorra modificare le strutture di funzionamento delle commissioni di ricorso dell'UAMI di Alicante e conferire loro lo statuto di giurisdizione di primo grado, le cui decisioni potrebbero formare oggetto di ricorsi limitati alle questioni di diritto, da promuovere dinanzi alla Corte.

Occorrerà definire altresì una soluzione adeguata per il brevetto comunitario.

In ogni caso, il Tribunale dovrebbe essere definitivamente affrancato da questi contenziosi speciali, per essere in grado di pronunciarsi entro termini soddisfacenti negli altri importanti settori di contenzioso già di sua competenza, nonché nei settori che dovrebbero aggiungersi a breve termine, nel quadro di una nuova ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale.

Conclusione:

Un aumento del numero dei giudici del Tribunale può essere giustificato se mira a permettere al Tribunale stesso, non già di trattare il contenzioso relativo ai marchi, del quale non dovrebbe più occuparsi, ma di deliberare, in termini notevolmente più brevi, negli altri settori che già sono, e in quelli che prossimamente saranno, di sua competenza.