Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antincastro anteriore dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ("Front underrun protection")  /* SEC/2000/0631 def. - COD 99/0007 */  
 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antincastro anteriore dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ("Front underrun protection") COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE  relativa alla  posizione comune del Consiglio su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antincastro anteriore dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ("Front underrun protection") 1. ITER DELLA PROPOSTA - Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (COM(1999)32 def. - 1999/0007 COD): 10.02.1999 - Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 27.10.1999 - Data del parere del Comitato economico e sociale: 26.05.1999 - Data della posizione comune : 27.03.2000 2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE Con la presente proposta si intende contribuire alla riduzione del numero dei decessi o dei feriti gravi negli incidenti stradali introducendo nuove norme relative alla protezione antincastro anteriore dei veicoli commerciali pesanti. La proposta si applica ai nuovi tipi di veicoli omologati dopo una certa data e definisce una procedura di prova che rappresenterà in maniera realistica una collisione frontale tipica tra un'autovettura e un automezzo pesante. La proposta integra le prescrizioni tecniche elaborate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1 Brevi osservazioni generali sulla posizione comune Nella sua posizione comune, il Consiglio non ha apportato modifiche sostanziali alla proposta originaria della Commissione, anche perché tutta la parte tecnica (contenuta negli allegati) si limita a un rinvio al regolamento n. 93 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, senza che il testo sia riprodotto nella direttiva. 3.2 Esito degli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura: Nessun emendamento 3.3 Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione: La Commissione ritiene che la sua proposta non sia stata snaturata. 4. CONCLUSIONI La Commissione si dichiara favorevole alla posizione comune. L'obiettivo della sicurezza induce ad auspicare una sollecita adozione della direttiva in questione.