52000SC0576

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE, relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri /* SEC/2000/0576 def. - COD 98/0358 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE, relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri

1998/0358 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE, relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri

1. Procedura

La proposta COM(1998)772 def. - 1998/0358(COD) del 16 dicembre 1998 è stata trasmessa al Consiglio il 17 dicembre 1998 conformemente all'articolo 175, paragrafo 1 (ex articolo 130S, paragrafo 1) del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere il 28 aprile 1999 (GU C 169 del 16.6.1999, pag. 12).

Il Comitato delle regioni ha formulato il proprio parere il 16 settembre 1999 (GU C 374 del 23.12.1999, pag. 48).

Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura nell'ambito della procedura di codecisione in occasione della seduta del 16 settembre 1999.

A seguito del parere del Parlamento europeo, e conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, il 3 dicembre 1999, la Commissione ha adottato una proposta modificata (COM(1999)652 definitivo).

Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 30.3.2000.

2. Motivazione della raccomandazione

La proposta di raccomandazione contribuirà a preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana conformemente al disposto dell'articolo 174 del trattato CE.

Scopo della proposta è stabilire linee guida ai fini della definizione di criteri minimi per le ispezioni ambientali degli impianti industriali e di altre imprese e strutture ("impianti controllati") le cui emissioni nell'atmosfera, scarichi nelle acque o attività che producono rifiuti sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o licenza ai sensi del diritto comunitario. Le linee guida vertono sull'organizzazione e la realizzazione delle ispezioni nonché sul monitoraggio e sulla pubblicazione dei risultati. Loro scopo è rafforzare la conformità alla normativa ambientale comunitaria ed assicurare che questa venga attuata ed applicata in maniera più coerente in tutti gli Stati membri.

La proposta stabilisce che le ispezioni ambientali controllino e promuovano la conformità degli impianti controllati alla normativa comunitaria attuata o applicata negli Stati membri e, a tal fine, dispone che:

- le ispezioni, ordinarie o straordinarie, comprendano visite in sito, verifiche dell'automonitoraggio dei gestori degli impianti controllati, controllo dei locali, delle attrezzature e della gestione ambientale presso il sito nonché dei registri conservati dai gestori;

- gli Stati membri definiscano anticipatamente piani relativi alle ispezioni ambientali che coprano l'intero territorio nazionale e gli impianti controllati ivi situati;

- non appena possibile dopo le visite in sito siano elaborate relazioni corredate di risultati concreti, valutazioni e conclusioni.

Per una migliore trasparenza ed un maggiore coinvolgimento del pubblico la proposta stabilisce che, in conformità delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, i piani relativi alle ispezioni e le relazioni sulle visite in sito siano disponibili al pubblico.

La Commissione è invitata a valutare il funzionamento e l'efficacia della raccomandazione quanto prima dopo aver ricevuto le relazioni sull'esperienza maturata dagli Stati membri in materia di attività ispettive.

3. Osservazioni della Commissione

3.1. Osservazioni generali

La Commissione aveva accolto in linea di principio cinque dei quindici emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, fermo restando che la proposta continuasse ad avere la forma di una raccomandazione. La proposta modificata della Commissione (COM(1999)652 def. del 3 dicembre 1999) ha recepito i cinque emendamenti in questione apportandovi leggere modifiche redazionali. Due dei cinque emendamenti sono stati successivamente integrati, in forma modificata, nella posizione comune del Consiglio.

La Commissione ritiene che la posizione comune soddisfi gli obiettivi della proposta e contenga utili cambiamenti.

3.2 Osservazioni specifiche

3.2.1 Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e recepiti integralmente o in forma modificata nella posizione comune

L'emendamento n. 16 prevedeva l'aggiunta di un nuovo punto VIII bis, il cui primo paragrafo esortava la Commissione, in collaborazione con la rete IMPEL, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e le altre parti interessate, a fissare criteri minimi per l'abilitazione e l'accreditamento degli ispettori ambientali. La proposta modificata della Commissione ha recepito tale disposizione ma non il riferimento all'AEA, in quanto queste attività non rientrano nelle competenze dell'Agenzia. La posizione comune riformula la disposizione in questione nel punto IX, paragrafo 2, trasformandola in invito alla rete IMPEL affinché, di concerto con la Commissione e le altre parti interessate, elabori un documento di lavoro sulle migliori pratiche in materia di abilitazione degli ispettori ambientali. La Commissione riconosce che, alla luce dello statuto della rete IMPEL rispetto al Consiglio e del Parlamento europeo, è più opportuno formulare la disposizione in termini di invito e che, per ragioni riconducibili al principio di sussidiarietà, il documento di lavoro della rete IMPEL deve limitarsi alle migliori pratiche in materia di abilitazione.

Il secondo paragrafo dell'emendamento n. 16, relativo ai programmi di formazione per gli ispettori ambientali, è stato recepito come punto VIII bis della proposta modificata della Commissione. La disposizione, che figura al punto IX, paragrafo 3 della posizione comune, è stata modificata per far riferimento alle migliori pratiche in materia di programmi di formazione. La Commissione ritiene che la sostanza dell'emendamento sia stata rispettata e che la modifica del Consiglio sia compatibile con il principio di sussidiarietà.

L'emendamento n. 24 disponeva che le relazioni sulle visite in sito fossero rese pubbliche entro i due mesi successivi all'ispezione. Al punto VI, paragrafo 2 della proposta modificata la Commissione aveva proposto che le relazioni venissero ultimate entro i due mesi successivi alla visita in sito, fermo restando che la questione della pubblicità fosse disciplinata dalla direttiva 90/313/CEE. Nell'ultima frase del punto VI, paragrafo 1 la posizione comune apporta un'ulteriore modifica, precisando che tali relazioni devono essere ultimate il più presto possibile. Poiché le circostanze delle visite in sito e le attività legate all'elaborazione delle relazioni possono variare notevolmente la Commissione riconosce che sarebbe arbitrario fissare scadenze precise. La disposizione prevista nella posizione comune è utile perché funge da continuo richiamo della necessità che le relazioni siano approntate quanto prima possibile ed è pertanto accettabile per la Commissione.

3.2.2 Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione ma non recepiti nella posizione comune

La proposta modificata della Commissione aveva recepito l'emendamento n. 10 (paragrafo 2 bis) mediante l'aggiunta di un nuovo paragrafo al punto III nel quale, al fine di impedire pratiche transfrontaliere illecite in materia ambientale, si raccomandava agli Stati membri di promuovere, in collaborazione con la rete IMPEL e con la Commissione, il coordinamento delle ispezioni e dei servizi di ispezione. La posizione comune ha omesso questo paragrafo, sostituendolo con quello descritto oltre (v. punto III). La Commissione accoglie favorevolmente il nuovo paragrafo preferendolo al testo dell'emendamento del Parlamento europeo.

La proposta modificata della Commissione aveva recepito l'emendamento n. 17 inserendo un esplicito riferimento all'AEA quale parte interessata il cui contributo deve essere preso in considerazione dalla stessa Commissione all'atto di valutare l'efficacia della raccomandazione. Tale riferimento all'AEA è stato stralciato dalla posizione comune. La Commissione era favorevole all'aggiunta di un esplicito riferimento all'AEA a testimonianza del ruolo che l'Agenzia potrebbe svolgere in determinati aspetti della valutazione. Rimane comunque competenza della Commissione determinare quali siano le parti interessate nel contesto della valutazione della raccomandazione e, a prescindere dall'esplicita menzione dell'AEA, è facoltà della Commissione tener conto del suo contributo qualora lo ritenga opportuno. La Commissione può pertanto accettare la cancellazione del riferimento all'AEA nella posizione comune.

L'emendamento n. 1 (nuovo considerando relativo al ruolo di consulenza e di assistenza dell'AEA ) era stato recepito nella proposta modificata della Commissione sotto forma di considerando 3 bis. Poiché la posizione comune non fa riferimento all'AEA nella versione modificata dell'emendamento n. 16 e non integra l'emendamento n. 17, il considerando in questione non trova più riscontro nell'articolato della proposta ed è stato omesso pertanto dai considerando della posizione comune.

3.2.3 Modifiche del Consiglio alla proposta modificata

Considerando

I considerando della proposta modificata della Commissione sono stati modificati per illustrare il fatto che la proposta è soggetta alla procedura di codecisione e per adattarli ai cambiamenti apportati a talune disposizioni, in particolare i punti II, paragrafo 1, lettera a); III, paragrafo 3 e IX. La Commissione riconosce la pertinenza di tali modifiche. I considerando hanno inoltre subito alcuni cambiamenti di tipo redazionale che non ne alterano comunque la sostanza.

I considerando nn. 17 e 21 sono stati inseriti per venire incontro alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo. Nel considerando n. 17 della posizione comune si ribadisce l'importanza di informare regolarmente il Parlamento europeo in merito all'esperienza acquisita con il funzionamento della raccomandazione mentre il considerando n. 21 riconosce che la Commissione conserva il diritto di iniziativa per quanto riguarda le future proposte e in particolare l'opportunità di presentare una proposta di direttiva. La Commissione ritiene che l'inserimento del considerando n. 21 fungerà da incitamento agli Stati membri a conferire l'opportuna efficacia giuridica alle disposizioni particolareggiate della raccomandazione.

Punto I (Finalità)

Il riferimento, nella proposta modificata, al fatto che la raccomandazione sia "attuata ... in maniera omogenea" è stato sostituito, nella posizione comune, con un riferimento ad un'attuazione più coerente.

Punto II (Campo di applicazione e definizioni)

Il paragrafo 1, lettera a) è stato adattato al fine di chiarire quali ispezioni ambientali rientrano nel campo di applicazione della proposta. Innanzitutto, gli impianti industriali sono definiti con maggiore precisione in funzione delle emissioni, degli scarichi e delle attività soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria. La Commissione ha proposto la modifica ritenendo che si trattasse di un miglioramento rispetto al testo precedente.

In secondo luogo, la posizione comune esclude dal campo di applicazione della proposta di raccomandazione tutte le ispezioni di impianti nucleari. Pur avendo riconosciuto che la disposizione sulle ispezioni degli impianti nucleari figurante nella proposta modificata non era stata elaborata in modo sufficientemente preciso e che richiedeva quindi un chiarimento, la Commissione insisteva sulla necessità che la proposta contemplasse gli impianti nucleari disciplinati dalla direttiva Euratom del 1996 sulle norme fondamentali di sicurezza. Tuttavia, alla luce dell'invito del Consiglio ad elaborare una proposta distinta in materia di ispezioni ambientali degli impianti nucleari e alla luce della risposta positiva della Commissione a tale invito, quest'ultima può accettare che gli impianti nucleari siano esclusi dal campo di applicazione della presente proposta di raccomandazione. Nell'ambito di una proposta distinta la Commissione raccomanderà linee guida più specifiche alle ispezioni degli impianti nucleari.

La Commissione considera che le modifiche al paragrafo 2, lettere a), b) e c) e al paragrafo 4, lettera a) contribuiscono a migliorare la chiarezza del testo.

Punto III (Organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali)

Il punto III, paragrafo 3 della posizione comune contiene una nuova versione dell'emendamento n. 10 del Parlamento europeo recepito nella proposta modificata della Commissione. Quest'ultima considera che la nuova disposizione sia più chiara nei suoi obiettivi rispetto all'emendamento n. 10, contribuisca in modo più adeguato a soddisfare gli obiettivi della proposta descritti al punto I e preveda inoltre un opportuno ed utile ruolo per la rete IMPEL.

Punto IV (Piani relativi alle ispezioni ambientali)

Nella posizione comune sono state apportate lievi modifiche redazionali al punto IV, paragrafo 3, lettera d); paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, lettere b) e e). Infine, al paragrafo 5 è stata aggiunta una nuova lettera g). La Commissione è del parere che tali modifiche contribuiscano ad una maggiore chiarezza del testo.

Punto V (Visite in sito)

Nella posizione comune sono state apportate lievi modifiche redazionali al punto V, paragrafo 1, lettera a); paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, lettera c). La Commissione ritiene che tali modifiche non alterino la sostanza delle disposizioni in questione e che, per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera c), l'aggiunta migliori effettivamente il testo.

Punto VI (Relazioni e conclusioni a seguito delle visite in sito)

Il punto VI, paragrafo 2 della posizione comune dispone che, qualora non sia possibile trasmettere l'intera relazione elaborata a seguito delle visite in sito, al gestore dell'impianto controllato siano comunicate le conclusioni di detta relazione. Si tratta di una modifica rispetto alla proposta della Commissione che stabiliva che la relazione dovesse essere trasmessa al gestore senza eccezioni. La Commissione preferirebbe che le relazioni fossero sempre inviate ai gestori interessati ma ritiene che, qualora non sia possibile, l'autorità pubblica sia tenuta a spiegare i motivi oggettivi che ne impediscono la trasmissione integrale. Sottolinea inoltre che la relazione completa sarà messa a disposizione del gestore dell'impianto alle stesse condizioni che, in forza della direttiva 90/313/CEE, ne disciplinano la comunicazione al pubblico.

Punto VII (Indagini in caso di incidenti e inadempienze gravi)

Il punto VII, paragrafo 2 della proposta della Commissione non figura nella posizione comune ma la sua sostanza è stata recepita nella nuova lettera e) del paragrafo 1. La Commissione condivide questa impostazione.

Punto VIII (Relazione a livello generale sulle attività ispettive in campo ambientale)

Il paragrafo 1 contiene una modifica redazionale collegata ad una modifica al punto X relativo all'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La sostanza della disposizione rimane invariata.

Nella posizione comune sono state apportate alcune modifiche redazionali e di altro tipo al paragrafo 2. La Commissione considera che queste non alterino la sostanza delle linee guida né rimettano in discussione l'utilità delle relazioni degli Stati membri e può pertanto accettarle.

Punto X (Attuazione)

La formulazione è stata resa conforme alla formulazione usualmente utilizzata per questo tipo di disposizioni. La Commissione può pertanto accogliere la modifica.

4. CONCLUSIONI

Le modifiche apportate dal Consiglio non alterano nel complesso la sostanza della proposta e contribuiscono spesso a chiarirne i termini. L'esclusione delle ispezioni degli impianti nucleari dal campo di applicazione della proposta costituisce una modifica sostanziale ma le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione rappresentano una risposta adeguata che consentirà di proporre linee guida più specifiche alle ispezioni degli impianti nucleari. La Commissione si associa globalmente alla posizione comune del Consiglio.