52000PC0892

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora legale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0892 def. - COD 2000/0140 */

Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0104 - 0107


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le disposizioni relative all'ora legale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

A. Principi

1. Il 20 giugno 2000, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora legale (COM(2000)302 def. 2000/0140(COD)( [1].

[1] Non ancora pubblicata.

Il 29 novembre 2000, il Comitato economico e sociale ha adottato parere favorevole [2].

[2] Non ancora pubblicato.

Il 12 dicembre 2000, il Parlamento europeo ha adottato due emendamenti in prima lettura. La Commissione li ha accolti entrambi.

2. La Commissione ha introdotto gli emendamenti del Parlamento europeo.

B. Spiegazione degli emendamenti

1. L'emendamento n. 3 è stato accolto. Di conseguenza nel quarto considerando l'aggettivo "" è sostituito da "non specificata" che rende le disposizioni più trasparenti e rafforza il principio di precauzione.

2. Nell'articolo 5, l'emendamento 4 dell'UE è accolto. Di conseguenza è aggiunto un nuovo paragrafo 2 alla formulazione iniziale dell'articolo 5 che conferisce alla Commissione la possibilità, se necessario e a seguito delle conclusioni della relazione di cui al paragrafo 1, di presentare opportune proposte.

2000/0140 (COD)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le disposizioni relative all'ora legale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

[4] GU C

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) L'ottava direttiva 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le disposizioni relative all'ora legale [5] ha introdotto una data e un'ora comune, in tutti gli Stati membri per l'inizio e la fine del periodo di ora legale degli anni 1998, 1999, 2000 et 2001.

[5] GU L 206 dell'1.8.1997, pag. 62.

(2) Poiché gli Stati membri applicano disposizioni relative all'ora legale, è importante per il funzionamento del mercato interno continuare a fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo di ora legale, valide nella Comunità.

(3) Il periodo di ora legale ritenuto il più opportuno dagli Stati membri va da fine marzo a fine ottobre e bisogna pertanto mantenere questo periodo.

(4) Il buon funzionamento di alcuni settori, non soltanto quello dei trasporti e delle comunicazioni, ma anche di altri settori industriali, necessita una programmazione stabile a lungo termine. Di conseguenza è opportuno stabilire per una durata non specificata disposizioni relative al periodo dell'ora legale; l'articolo 4 della direttiva 96/44/CE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino, entro il 1° gennaio 2001, il regime applicabile a decorrere dal 2002.

(5) Per motivi di chiarezza e precisione dell'informazione, occorre fissare e pubblicare ogni cinque anni il calendario di applicazione del periodo di ora legale per i cinque anni successivi.

(6) È inoltre opportuno seguire l'applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sull'implicazione delle presenti disposizioni in tutti i settori interessati che la Commissione presenterà al più tardi il 31 dicembre 2007. Questa relazione deve basarsi sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione per poter presentare la relazione alla data stabilita.

(7) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, la completa armonizzazione del calendario di applicazione dell'ora legale al fine di facilitare i trasporti e le comunicazioni non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario. Le disposizioni della presente direttiva si limitano al minimo richiesto per perseguire tali obiettivi e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo.

(8) Per motivi di ordine geografico, le disposizioni comuni relative all'ora legale non si applicano ai territori di oltremare degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per periodo dell'ora legale il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

Articolo 2

A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale ha inizio alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di marzo.

Articolo 3

A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale termina alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di ottobre.

Articolo 4

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per la prima volta al momento della pubblicazione della presente decisione e in seguito ogni cinque anni, una comunicazione contenente l'indicazione della data iniziale e della data finale del periodo di ora legale nei cinque anni successivi.

Articolo 5

1. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 2007 sull'incidenza delle presenti disposizioni nei settori interessati. La relazione sarà redatta sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione da ogni Stato membro entro il 30 aprile 2007.

2. La Commissione presenterà, se necessario e a seguito delle conclusioni della relazione di cui al paragrafo 1, opportune proposte.

Articolo 6

La presente direttiva non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva; esse sono corredate dello stesso riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

Comunicazione [6] della Commissione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva ............ del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora legale [7]

[6] Da pubblicare separatamente nella GU dopo adozione della direttiva.

[7] GU

Calendario di applicazione del periodo dell'ora legale

Per gli anni da 2002 a 2006 incluso, l'inizio e la fine del periodo di ora legale sono fissati rispettivamente alle date seguenti, alle ore 1.00 del mattino, tempo universale:

- nel 2002 : le domeniche 31 marzo e 27 ottobre,

- nel 2003 : le domeniche 30 marzo e 26 ottobre,

- nel 2004 : le domeniche 28 marzo e 31 ottobre,

- nel 2005 : le domeniche 27 marzo e 30 ottobre,

- nel 2006 : le domeniche 26 marzo e 29 ottobre.