Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità /* COM/2001/0884 def. - COD 2000/0116 */
Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0089 - 0103
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE A. Cronologia 1. Nel maggio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (COM(2000) 279 def. - 2000/0116 (COD)) da adottare con la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il 16 novembre 2000 il Parlamento ha approvato in prima lettura una serie di emendamenti. In tale occasione la Commissione ha espresso il suo parere su ciascun emendamento indicando quali di essi poteva accogliere integralmente o parzialmente e quali venivano invece respinti. In base a tali sviluppi la Commissione ha redatto una proposta modificata. 2. La Commissione ha apportato due tipi di modifiche. In primo luogo, in risposta alla prima lettura del Parlamento europeo, sono state accolte diverse nuove disposizioni utili ad equilibrare e sviluppare ulteriormente alcuni aspetti specifici contenuti nella proposta originaria. In secondo luogo la Commissione ha apportato modifiche e correzioni di minore importanza al fine di assicurare la coerenza all'interno del testo stesso e tra questo e il resto della normativa comunitaria vigente. B. Illustrazione degli emendamenti 1. Articolo 2, paragrafo 1: La Commissione ha adeguato la definizione di fonti di energia rinnovabili secondo le indicazioni dell'emendamento 27 escluso l'inserimento della torba, poiché quest'ultimo costituisce chiaramente un combustibile fossile. La modifica principale in merito riguarda la più ampia definizione della biomassa nell'ambito della definizione delle fonti di energia rinnovabili. Tale definizione più ampia lascia agli Stati membri una più ampia scelta tra le fonti energetiche rinnovabili al momento di adottare le misure necessarie a conseguire i rispettivi obiettivi nazionali di aumento della quota di mercato dell'elettricità nel mercato interno rispettando i requisiti comunitari in materia di politica dei rifiuti. 2. Articolo 4: La Commissione ha modificato le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno illustrando più dettagliatamente gli aspetti principali che dovrebbero costituire oggetto della sua relazione sui regimi di sostegno in vigore. In tal modo si è tenuto conto dell'emendamento 56 del Parlamento europeo. Inoltre i criteri relativi a eventuali futuri regimi di sostegno sono stati modificati in modo da prevedere un quadro più equilibrato tra gli aspetti relativi al mercato interno e quelli promozionali. In tal modo si è tenuto parzialmente conto degli emendamenti 37 - 40 del Parlamento europeo. 3. Articolo 8: È stato aggiunto un nuovo paragrafo all'articolo 8 che fa obbligo alla Commissione di procedere a una valutazione in prospettiva e alla formulazione di obiettivi per il periodo dal 2010 al 2020, accogliendo in parte gli emendamenti 48 e 66. 4. Ampliamento e chiarimento dei considerando I molteplici vantaggi delle fonti energetiche rinnovabili sono illustrati nei considerando 2 e 24. Con ciò sono stati inseriti gli emendamenti 2, 20 e 21 del Parlamento europeo. La necessità di un quadro legislativo stabile viene affermata nei considerando 1 e 2 inserendo in tal modo l'emendamento 1 e parzialmente l'emendamento 3 del Parlamento europeo. Con l'inserimento di un nuovo quarto considerando si sottolineano le distorsioni attualmente esistenti nel mercato interno dell'energia elettrica. In tal modo è stato parzialmente inserito l'emendamento 4 del Parlamento europeo. Il settimo considerando auspica nella versione attuale una ulteriore direttiva sui biocombustibili prodotti a partire da fonti rinnovabili, accogliendo l'emendamento 5 del Parlamento europeo. Il considerando 14 chiarisce le condizioni da soddisfare per la concessione di un aiuto agli investimenti per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni. In tal modo è stato inserito l'emendamento 59 del Parlamento europeo. Il considerando 20 pur mantenendo il suo riferimento alle norme sugli aiuti di Stato chiarisce nella versione attuale che l'applicazione di tali norme dovrebbe tener conto dell'internalizzazione dei costi esterni della produzione di energia elettrica accogliendo così parzialmente l'emendamento 62. Il considerando 21 fa riferimento a compensazioni dirette per il fatto di aver evitato costi esterni accogliendo in tal modo l'emendamento 16 del Parlamento europeo. I considerando 23 e 25 sottolineano nella versione attuale più chiaramente l'importanza delle forze di marcato al fine di aumentare l'energia elettrica prodotta a partite da fonti energetiche rinnovabili. Inoltre il considerando 25 sottolinea la necessità di regimi di transizione che restino in vigore per almeno 10 anni al fine di mantenere la fiducia degli investitori. Con tali modifiche sono stati inseriti l'emendamento 22 e, in parte, gli emendamenti 17 e 18 del Parlamento europeo. È stato inserito un nuovo considerando 27 con il quale si chiarisce che con la presente direttiva non si vuole interferire eccessivamente con l'impiego tradizionale della biomassa. In tal modo si è tenuto conto dell'emendamento 24 del Parlamento europeo. Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU C visto il parere del Comitato delle regioni [3], [3] GU C deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) E' urgentemente necessario creare un quadro legislativo stabile per il mercato delle energie rinnovabili (2) Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità è attualmente sottoutilizzato e bisogna pertanto adottare misure per garantirne un migliore sfruttamento nel mercato interno dell'elettricità. L'Unione Europea e gli Stati membri concordano sulla necessità di promuovere in via prioritaria la produzione di energie rinnovabili, in quanto esse contribuiscono alla protezione dell'ambiente, creano posti di lavoro e benessere sociale a livello locale, assicurano la sicurezza dei rifornimenti accelerano il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, sono un fattore essenziale per la pace e creano altre sinergie positive. Bisogna pertanto adottare misure per garantire un migliore sfruttamento del potenziale di tutta l'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. (3) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [4] rappresenta un importante passo verso il completamento del mercato interno dell'energia elettrica. E' pertanto necessaria una direttiva complementare che abbia ad oggetto le fonti di energia rinnovabili e che attribuisca la stessa importanza agli aspetti ambientali del trattato. [4] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. (4) Poiché gli Stati membri promuovono, direttamente e indirettamente i combustibili nucleari e fossili senza tenere conto dei costi esterni, il mercato dell'energia elettrica risulta distorto a favore di queste fonti di energia. L'articolo 3 della Direttiva 96/92/EC autorizza misure nell'interesse economico generale che possono avere per oggetto la tutela dell'ambiente, mentre l'articolo 8, paragrafo 3 e l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva consentono il trattamento prioritario della fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. (5) L'articolo 6 del trattato prescrive l'integrazione delle esigenze di tutela dell'ambiente nella definizione e nell'attuazione delle politiche ed azioni comunitarie. (6) La promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: "il Libro bianco") [5] per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale. Ciò è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili [6] e dal parlamento europeo nella risoluzione sul Libro bianco [7]. [5] COM(97) 599 def. [6] GU C 198, 24.6.1998, pag. 1. [7] A4-0207/98. (7) In particolare, il Consiglio ha appoggiato nella risoluzione dell'8 giugno 1998 il traguardo del 12% del consumo energetico interno lordo compresi elettricità, calore e biocombustibile da fonti energetiche rinnovabili per tutta la Comunità entro il 2010, come proposto dal Libro bianco e ha auspicato maggiori sforzi a livello comunitario e degli Stati membri, pur ricordando la necessità di tener conto delle diverse specificità nazionali. Di conseguenza la presente direttiva risulta oltremodo opportuna. Sarebbe altresì necessario redigere in futuro un'altra direttiva sui biocombustibili prodotti a partire da fonti rinnovabili. (8) Nel Libro bianco l'obiettivo indicativo del 12% si rifletteva in una quota specifica del consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tenuto conto dello scenario aggiornato riportato nella presente direttiva, l'obiettivo indicativo del 12% si riflette in una quota pari al 22,1% di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. (9) Un contesto armonizzato sull'elettricità da fonti energetiche rinnovabili rientra nel piano d'azione delineato dal Libro bianco. (10) Il maggiore uso di elettricità da fonti energetiche rinnovabili è una parte essenziale del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni. Nel dare attuazione alle diverse misure si deve tener conto degli effetti ambientali netti delle diverse fonti energetiche rinnovabili. (11) Un maggiore uso di elettricità da fonti energetiche rinnovabili non soltanto è necessario per ridurre i gas responsabili dell'effetto serra, ma anche per ridurre altre emissioni nocive quali le emissioni di SO2 e NOx. (12) Il Consiglio nelle conclusioni dell'11 maggio 1999 [8] e il Parlamento europeo nella risoluzione del 26 maggio 1998 sull'elettricità da fonti energetiche rinnovabili [9] hanno invitato la Commissione a presentare una proposta concreta concernente un quadro d'azione comunitario sull'accesso dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili al mercato interno dell'energia elettrica. Inoltre il Parlamento europeo nella risoluzione del 30 marzo 2000 sull'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità [10] ha sottolineato l'importanza cruciale che obiettivi vincolanti ed ambiziosi in materia di fonti energetiche rinnovabili rivestono per il conseguimento degli obiettivi comunitari. [8] 8013/99. [9] A4-0199/98. [10] A5-0078/2000. (13) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, è necessario definire a livello comunitario un quadro di principi generali e di obiettivi lasciandone l'applicazione dettagliata agli Stati membri in modo che ciascuno di essi possa scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi. (14) L'elettricità prodotta dai grandi impianti idroelettrici, attualmente la principale forma più sviluppata di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, è in genere in concorrenza con l'elettricità prodotta da fonti convenzionali e deve pertanto essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva, tranne per quanto riguarda le disposizioni sugli obiettivi nazionali e la certificazione di origine. Dovrebbe comunque essere contemplata la possibilità di concedere aiuti agli investimenti per l'ammodernamento e il potenziamento di grandi impianti idroelettrici tecnicamente superati, che possano aumentare sensibilmente la produzione di energia da fonti rinnovabili senza aggravare l'impatto sull'ambiente. (15) Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili, a medio termine tutti gli Stati membri devono stabilire obiettivi nazionali di consumo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e programmi dettagliati per il loro conseguimento. (16) Gli obiettivi nazionali di consumo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili devono, individualmente e collettivamente, essere coerenti con gli obiettivi del Libro bianco di un raddoppio della quota di tali fonti nel consumo lordo di energia della Comunità entro il 2010 e con gli impegni in materia di cambiamenti climatici assunti a Kyoto dalla Comunità, nonché con tutti gli impegni nazionali in materia di cambiamenti climatici assunti in tale contesto. Si deve istituire un quadro basato su metodologie trasparenti e collaudate per l'elaborazione dei suddetti obiettivi nazionali. (17) La Commissione deve valutare le politiche e gli obiettivi nazionali degli Stati membri, in particolare la loro conformità al Libro bianco e agli impegni assunti dalla Comunità in materia di cambiamenti climatici e deve presentare, se necessario, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio sugli obiettivi nazionali individuali e obbligatori, necessari per tale conformità. (18) L'aumento delle possibilità di scambio e della concorrenza contribuirà ad aumentare la quota dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili nella Comunità diminuendo i costi e facilitando il pieno sfruttamento del potenziale di sviluppo di tali fonti nella Comunità, legato anche alle circostanze geografiche. (19) Per facilitare gli scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili ed aumentare la trasparenza delle scelte dei consumatori tra elettricità prodotta in modo convenzionale ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili è necessaria una certificazione della garanzia di origine di tale tipo di elettricità. È importante che la garanzia di origine riguardi tutte le forme di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Di conseguenza le disposizioni in materia di certificazione di origine si devono applicare anche ai grandi impianti idroelettrici. (20) Il sostegno pubblico all'elettricità da fonti energetiche rinnovabili si fonda sull'ipotesi che nel lungo periodo possa essere competitiva con quella prodotta da fonti convenzionali. Tale sostegno sarà necessario per conseguire gli obiettivi comunitari di espansione che ne prevedono un'espansione, in particolare fino a quando i prezzi dell'elettricità non rispecchieranno pienamente i costi sociali e ambientali delle fonti energetiche usate. La necessità di un sostegno pubblico alle fonti energetiche rinnovabili è pertanto riconosciuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente [11]. Le regole del trattato, e in particolare degli articoli 87 ed 88, si applicano a tali sostegni pubblici. L'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato deve tenere conto dell'esigenza dell'internalizzazione dei costi esterni della produzione di energia elettrica. [11] GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3. (21) Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili, tra cui aiuti agli investimenti, esenzioni e riduzioni fiscali, restituzioni d'imposta e compensazioni dirette per il fatto di aver evitato costi esterni e altre distorsioni della concorrenza. (22) È prematuro istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno diretto dei prezzi data l'esperienza limitata fatta con i regimi nazionali e la percentuale relativamente bassa dell'elettricità da fonti rinnovabili nella Comunità che beneficia di un sostegno dei prezzi. (23) A medio termine è tuttavia necessario, parallelamente all'eliminazione delle distorsioni di mercato che sfavoriscono le energie rinnovabili, adeguare i regimi di sostegno allo sviluppo del mercato interno dell'elettricità, tenendo comunque presente la loro particolare importanza per gli obiettivi socioeconomici e ambientali del trattato. Potrà essere incentivata una crescita sufficiente delle energie rinnovabili soltanto se sarà creato un mercato per le energie rinnovabili nell'UE. Ciò permetterebbe la competitività di tali fonti di energia rispetto alle fonti esistenti, ridurrebbe i costi per i consumatori e comporterebbe nel medio termine una diminuzione delle sovvenzioni pubbliche. Ove necessario in base alle conclusioni di tale relazione la Commissione deve presentare una proposta di quadro comunitario in materia di regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tale proposta deve essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità, tenere conto delle caratteristiche delle diverse tecnologie, essere razionale e semplice e comprendere regimi di transizione per almeno dieci anni atti a mantenere la fiducia degli investitori e ad evitare costi non recuperabili. (24) Nel favorire lo sviluppo di un mercato dell'energia rinnovabile si deve tener conto dell'impatto positivo sull'occupazione e sulla coesione sociale, sulle possibilità di sviluppo locale e regionale, sulle opportunità di esportazione, sullo sviluppo in paesi terzi, sullo sviluppo ecologico sostenibile e sulla pace. (25) Una maggiore penetrazione sul mercato dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili permetterà lo sviluppo di economie di scala, riducendo in tal modo i costi. E' importante utilizzare il potere delle forze di mercato e il mercato interno e rendere competitiva e attraente per i cittadini europei l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. (26) Le piccole e medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità svolgono un ruolo importante nella produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e il loro accesso al relativo mercato va incoraggiato, migliorando in tal modo gli sbocchi occupazionali per le aziende del settore. (27) Sebbene la presente direttiva sia fra l'altro intesa a promuovere l'utilizzazione della biomassa del legno quale fonte energetica rinnovabile, non si vuole comunque sottrarre quantità eccessive di tale materiale dai suoi impieghi tradizionali (28) È necessario tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, composto da numerose piccole e medie imprese, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. (29) I costi per la connessione di nuovi produttori di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili devono essere trasparenti e non discriminatori e si deve tener conto dei benefici apportati alla rete dalla connessione degli impianti di generazione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Capo I Campo d'applicazione e definizioni Articolo 1 La presente direttiva mira ad istituire un quadro comune volto a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di cui alla direttiva 96/92/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (1) "fonti di energia rinnovabili", le fonti rinnovabili non fossili: ; - energia eolica - energia dei raggi solari - energia geotermica, - energia del moto ondoso, - energia delle correnti marine, - energia maremotrice e delle centrali idroelettriche di capacità inferiore a 10 MW - energia della biomassa contenente impurità irrilevanti ossia la frazione biodegradabile di materiali provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura, cascami di legno e cascami di sughero, sottoprodotti biodegrabili dell'industria della pasta di legno e della carta e fermentazione metanica della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani sottoposti a raccolta differenziata - gas di discarica (2) "elettricità da fonti energetiche rinnovabili", l'elettricità prodotta da centrali alimentate esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili; inclusa la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali miste che usano fonti di energia convenzionali, in particolare a fini di riserva; (3) "regime di sostegno", un sistema con il quale un produttore di elettricità, sulla base della normativa nazionale percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno finanziario, come un sostegno diretto al prezzo, sotto forma di sussidio per kW-h fornito (ad esempio regimi di quote che prevedono appalti e certificati verdi), prezzi fissi di alimentazione e regimi di premi fissi, contributi agli investimenti ed esenzioni fiscali. (4) "consumo di elettricità", la produzione nazionale di elettricità, comprese le importazioni e detratte le esportazioni (consumo lordo). Capo II Obiettivi nazionali per il consumo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il consumo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili si sviluppi conformemente agli obiettivi di cui al paragrafo 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli impianti idroelettrici di capacità superiore a 10 MW sono considerati una fonte energetica rinnovabile. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce gli obiettivi nazionali di futuro consumo interno di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Tali obiettivi indicano i futuri livelli di consumo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili in termini di kWh consumati o in percentuale di consumo di elettricità, su base annuale, per i prossimi dieci anni. Gli obiettivi sono compatibili con il traguardo del 12% del consumo interno lordo di energia del Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili e in particolare con l'obiettivo di una quota pari al 22,1% di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo energetico totale della Comunità entro il 2010, come indicato in allegato. Essi sono inoltre compatibili con gli impegni nazionali in materia di cambiamenti climatici assunti nel contesto degli impegni contratti dalla Comunità a Kyoto e successivamente. La relazione delinea inoltre le misure adottate e da adottare a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Ogni anno gli Stati membri pubblicano una relazione che contiene un'analisi del conseguimento degli obiettivi nazionali dell'anno precedente ed indica in quale misura le misure adottate sono coerenti con gli impegni nazionali in materia di cambiamenti climatici. 3. Ogni anno, la Commissione valuta, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2, in quale misura gli obiettivi nazionali sono, individualmente e collettivamente, coerenti con gli obiettivi di cui a detto paragrafo e pubblica una relazione contenente le proprie conclusioni 4. La Commissione, se la relazione di cui al paragrafo 3 conclude che gli obiettivi nazionali tendono a discostarsi dagli obiettivi di cui al paragrafo 2, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ad obiettivi nazionali individuali e obbligatori. Capo III Accesso al mercato interno dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili Articolo 4 Regimi di sostegno La Commissione sorveglia l'applicazione dei regimi di sostegno diretto dei prezzi negli Stati membri e presenta, non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione concernente: - l'esperienza maturata durante l'applicazione e la coesistenza di regimi di sostegno differenti negli Stati membri; - l'efficacia dei singoli regimi di sostegno in termini di raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva; - la competitività delle fonti energetiche rinnovabili sul mercato dell'energia e i progressi compiuti quanto all'internalizzazione dei costi esterni e allo status delle sovvenzioni a favore di altre forme di energia; - la proposta finalizzata alla creazione di un sistema armonizzato di concessione di aiuti, onde condurre ad un alto tasso di utilizzo dell'energia rinnovabile, a prezzi più bassi per il pubblico, a un campo d'azione uniforme per le imprese europee in grado di creare un mercato integrato dell'elettricità. In base alle conclusioni di tale relazione la Commissione presenta, se necessario, una proposta di quadro comunitario per i regimi di sostegno dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili. La proposta è come segue: (a) è compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità con gli obiettivi in materia di ambiente di cui all'articolo 6 del trattato CE; (b) tiene conto delle caratteristiche delle diverse tecnologie di energia rinnovabile e delle condizioni geografiche; (c) promuove l'uso efficiente delle fonti di energia rinnovabili ed è al tempo stesso il più semplice ed efficiente possibile, in particolare per quanto attiene ai costi; (d) comprende regimi di transizione atti a mantenere la fiducia degli investitori. Ai regimi di sostegno si applicano le regole del trattato e in particolare gli articoli 87 e 88. Articolo 5 Garanzia di origine dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili 1. Gli Stati membri, entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, si adoperano affinché l'origine dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, conformemente a criteri obiettivi e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi emettono certificati di garanzia in tal senso. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli impianti idroelettrici di capacità superiore a 10 MW sono considerati una fonte energetica rinnovabile. I certificati specificano le fonti di energia da cui è prodotta l'elettricità e, nel caso di impianti idroelettrici indica se questi ultimi hanno una capacità superiore o inferiore a 10 MW. 2. La certificazione della garanzia permette ai produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è elettricità da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della presente direttiva. I certificati sono reciprocamente riconosciuti dagli Stati membri a tal fine. Un eventuale rifiuto di riconoscere i certificati, in particolare per ragioni di prevenzione delle frodi, deve fondarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. La Commissione regola le eventuali controversie. 3. Gli Stati membri designano un organismo indipendente da attività di produzione e distribuzione, competente per emettere detti certificati di garanzia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva. 4. Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per garantire che la certificazione sia accurata e affidabile e descrivono nella relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di certificazione. 5. Previa consultazione di periti degli Stati membri, la Commissione esamina nella relazione di cui all'articolo 8 la forma e le modalità che gli Stati membri devono seguire per la certificazione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al riguardo. Capo IV Procedure amministrative Articolo 6 1. Gli Stati membri riesaminano l'attuale quadro legislativo e regolamentare delle procedure di autorizzazione relative all'installazione di impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, per razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo, garantire regole obiettive, trasparenti e non discriminatorie e tengono pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie rinnovabili. 2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri pubblicano una relazione sul riesame di cui al paragrafo 1 in cui determinano le azioni da intraprendere per ridurre gli ostacoli, normativi e di altro tipo, all'incremento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. La relazione tratta, in particolare, i seguenti temi: (a) coordinamento fra i diversi organi amministrativi coinvolti nella procedura di autorizzazione di impianti che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili; (b) scadenze ragionevoli per il trattamento delle domande di autorizzazione di tali impianti; (c) scadenze ragionevoli per il trattamento delle domande di autorizzazione di tali impianti; (d) possibilità di istituire, nei casi opportuni, meccanismi in base ai quali, entro un certo lasso di tempo, la mancata risposta da parte degli organi competenti a una domanda di autorizzazione sia da considerarsi automaticamente alla stregua di un'autorizzazione; (e) creazione all'opportuno livello amministrativo di sportelli unici, per la presentazione delle domande di autorizzazione di impianti che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili; (f) dentificazione a livello nazionale, regionale o locale, dei siti più adatti all'installazione di nuova capacità di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili; (g) specifici orientamenti di programmazione per progetti concernenti l'elettricità da fonti energetiche rinnovabili; (h) designazione di un'autorità (ente pubblico o privato) con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti; (i) introduzione di esaurienti programmi d'informazione e di formazione sulle tecnologie relative all'uso di elettricità da fonti energetiche rinnovabili per il personale responsabile delle procedure di autorizzazione. 3. Nella relazione di cui all'articolo 8 e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta la prassi migliore per eliminare gli ostacoli, normativi e di altro tipo, onde promuovere la penetrazione dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Capo V Questioni attinenti al sistema di rete Articolo 7 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione accordino accesso prioritario nel loro territorio alla trasmissione e alla distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 2. Gli Stati membri impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare norme di riferimento relative all'assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni e potenziamenti di rete, necessari all'allaccio di nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa energia rinnovabile. Tali norme si basano su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e tengono particolarmente conto di tutti i futuri costi e benefici del sistema apportati dagli impianti di energia rinnovabile. 3. I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione forniscono al nuovo produttore che desidera allacciarsi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione. 4. Gli Stati membri impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare disposizioni standard sulla ripartizione dei costi di installazione, quali connessione e potenziamenti di rete, tra tutti i produttori che ne beneficiano. La ripartizione è attuata tramite un adeguato meccanismo di compensazione e si basa su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenendo conto dei benefici che i produttori, gli operatori del sistema di trasmissione e gli operatori del sistema di distribuzione, traggono inizialmente e successivamente da tali connessioni. 5. Gli Stati membri, nella relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, includono le misure da adottare per agevolare l'accesso alla rete di distribuzione dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili. In particolare, tale relazione esamina la necessità di introdurre sistemi di conteggio bidirezionale. Capo VI Disposizioni finali Articolo 8 Tenendo conto dei progressi compiuti nella Comunità entro il 1° gennaio 2004 sulla base della direttiva 96/92/CE e di quelli compiuti per rispettare gli impegni in materia di cambiamenti climatici, nonché delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione, se necessario due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2004, presenta una relazione intermedia sull'attuazione della presente direttiva. The Commission shall, if necessary, two years after the entry into force of this Directive and in any event no later than 31 December 2004, taking into account, inter alia, progress made in the Community by 1 January 2004 pursuant to Directive 96/92/EC, as well as progress made in meeting climate change commitments, and the reports produced by Member States pursuant to Article 3(2) and Article 6(2), present to the European Parliament and the Council an interim report on the implementation of this Directive. La Commissione presenta una relazione definitiva entro il 1° gennaio 2009. Nella prima relazione la Commissione procede a una valutazione in prosettiva e alla formulazione di obiettivi per il periodo dal 2010 al 2020. Entrambe le relazioni descrivono i progressi compiuti per riflettere i costi esterni dell'elettricità non prodotta da fonti energetiche rinnovabili e l'impatto degli aiuti di Stato concessi a tale tipo di elettricità. La relazione definitiva tiene conto, in particolare, della possibilità che gli Stati membri raggiungano gli obiettivi di cui all'articolo 3 e dell'esistenza di discriminazioni tra fonti energetiche differenti. Se del caso, la Commissione accompagna alla relazione ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 9 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 maggio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva, ovvero sono corredate da detto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 10 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente ALLEGATO Cifre indicative per gli obiettivi degli Stati membri Il presente allegato fornisce indicazioni per la fissazione degli obiettivi nazionali in materia di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (elettricità FER) come indicato all'articolo 3, paragrafo 2. 1. Base dell'analisi I seguenti elementi sono stati utilizzati nell'analisi e nel calcolo delle cifre contenute nella tabella della sezione 3: * Aggiornamento dello scenario relativo alla migliore pratica dello studio TERES II [12] tenuto conto dei recenti sviluppi nel campo delle FER. [12] TERES II - The European Renewable Energy Study (studio europeo sull'energia rinnovabile), Commissione europea, 1997. Il TERES II analizza attraverso vari scenari il grado di intervento politico necessario per conseguire gli obiettivi comunitari in materia di sviluppo delle FER. Il TERES II è stato elaborato per la Commissione europea nel quadro del programma ALTENER ed ha costituito la principale base analitica per la redazione del Libro bianco. * Dati ufficiali EUROSTAT 1997 sul consumo FER per Stato membro * Consumo lordo di elettricità per Stato membro, dallo scenario di base riportato in "Energy in Europe - European Union Energy Outlook to 2020", pubblicato nel novembre 1999 [13]. [13] Energy in Europe - European Union Energy Outlook to 2020, special issue November 1999, European Commission - the Shared Analysis Project. * Piani d'azione, strategie, libri bianchi ecc. pubblicati dagli Stati membri oltre a diversi studi di settore e relazioni recenti che analizzano le potenzialità e le tendenze nel settore delle fonti energetiche rinnovabili hanno costituito elementi importanti ai fini dell'analisi. 2. Metodologia Il calcolo degli obiettivi indicativi degli Stati membri in materia di elettricità FER si basa sul principio secondo cui tali obiettivi devono essere complessivamente compatibili con quello del Libro bianco, che prevede un raddoppio del contributo FER che dovrebbe raggiungere il 12% del consumo energetico lordo interno entro il 2010, e quest'ultimo va conseguito con uno sforzo comune in base alle potenzialità tecnologiche ed economiche di ciascuno Stato membro. Nel Libro bianco la quota del 12% che le fonti energetiche rinnovabili devono complessivamente rappresentare rispetto al consumo energetico lordo interno è stata tradotta in una quota specifica del consumo di elettricità FER. In altre parole, il Libro bianco comprende proiezioni relative allo sviluppo dell'elettricità FER necessario per conseguire l'obiettivo complessivo del 12%. I risultati di tali proiezioni richiedono un raddoppio dell'elettricità FER da 337 TWh (14,3%) del 1995 a 75 TWh (23,5%) nel 2010. Tali proiezioni sono state utilizzate come punto di partenza dell'analisi. Gli attuali obiettivi degli Stati membri non appaiono sufficientemente ambiziosi da consentire nell'insieme il conseguimento dell'obiettivo complessivo del 12% ovvero la quota specifica di elettricità FER prevista dal Libro bianco. Al fine di stabilire una serie di obiettivi indicativi per gli Stati membri compatibili con quello del Libro bianco, si è fatto ricorso ad una versione aggiornata del modello energetico utilizzato per la redazione del Libro bianco come base analitica principale, tenuto conto dei più recenti dati disponibili (nella modellizzazione sono stati utilizzati i dati Eurostat del 1997 oltre a dati relativi al consumo di elettricità secondo lo scenario di base [14]; inoltre, sono stati inseriti nel calcolo progressi tecnologici recenti quali quelli nel campo delle tecnologie per l'energia eolica, curve di penetrazione del mercato ecc.). [14] Cfr. nota 14. Il modello energetico utilizzato è SAFIRE (Quadro di valutazione strategico per l'uso razionale dell'energia) già utilizzato nello studio TERES II ed originariamente elaborato nel quadro del programma Joule II [15]. [15] SAFIRE, Commissione europea, direzione generale XII, Scienza, ricerca e sviluppo, 1995. SAFIRE costituisce una base di dati e un modello di simulazione molto sofisticato che comprende tra l'altro basi di dati specifiche per paese ed informazioni sulla domanda energetica per settore, sui prezzi energetici, sui costi delle tecnologie e sulle fonti energetiche rinnovabili disponibili. Nel caso in questione SAFIRE è stato applicato paese per paese per i 15 Stati membri, utilizzando lo scenario relativo alla miglior pratica dello studio TERES II, scenario in base al quale è stato indicato l'obiettivo del 12% previsto dal Libro bianco. Gli obiettivi e le politiche più recenti degli Stati membri sono stati utilizzati come riferimento per convalidare i risultati dei calcoli del TERES II, aggiornare e verificare l'eventuale corrispondenza tra le proiezioni del modello e gli attuali obiettivi degli Stati membri. 3. Cifre indicative per gli obiettivi degli Stati membri Le cifre e le percentuali relative ai TWh per Stato membro riportati nella tabella sottostante sono il risultato dell'analisi descritta in precedenza. Gli obiettivi indicativi degli Stati membri risultano nel complesso compatibili con l'obiettivo del Libro bianco e danno luogo nell'analisi aggiornata della quota complessiva di elettricità FER sul totale del consumo di elettricità della Comunità pari al 22% entro il 2010 [16]. Gli obiettivi indicativi per gli Stati membri sono espressi sotto forma di percentuale del consumo lordo di elettricità nel 2010 [17]. I dati in termini di TWh sono riportati come riferimento. [16] Le proiezioni del Libro bianco si basavano su uno scenario più vecchio relativo al consumo energetico. Ai fini del presente calcolo è stato utilizzato lo scenario relativo al consumo di elettricità del 1999, trasformando la quota di elettricità FER del consumo energetico pari al 23,5% previsto dal Libro bianco nella quota del 22,1%. Pertanto il consumo di 675 TWh, come previsto dal Libro bianco ai fini del conseguimento dell'obiettivo del 12% per tutte le FER, corrisponde ad una quota di elettricità del 22,1%. [17] Ai fini della presente direttiva l'articolo 2 ha definito il consumo di elettricità come la produzione interna di elettricità più le importazioni meno le esportazioni ( consumo lordo). Le cifre relative al consumo energetico lordo di ciascun paese derivano dallo scenario di base di "Energy in Europe". Questo scenario di base prevede un aumento annuo della domanda finale di energia dell'1,2% tra il 1995 e il 2010. Se gli Stati membri raggiungono un livello di consumo lordo di elettricità inferiore a quello previsto dallo scenario di base, lo stesso obiettivo percentuale corrisponderà ad un consumo di elettricità FER inferiore in termini di TWh. Dati indicativi per gli obiettivi degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricità FER al consumo lordo di elettricità nel 2010 >SPAZIO PER TABELLA> * Consumo di elettricità FER come percentuale del consumo lordo totale di elettricità pari a 3058 TWh, come previsto dallo scenario di base. 4. Dati ufficiali Eurostat del 1997 relativi all'elettricità FER negli Stati membri rispetto agli obiettivi indicativi per il 2010 >SPAZIO PER TABELLA> La possibilità di utilizzare impianti idroelettrici di grandi dimensioni dipendono in larga misura da condizioni geografiche. Al fine di consentire un aggiustamento rispetto a tale parametro, nella tabella vengono comparati i dati in caso tali impianti vengano inclusi o esclusi dall'analisi. Le differenze tra i dati dei diversi paesi rispetto all'attuale penetrazione dell'elettricità FER nel caso in cui siano esclusi gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni indicano in certa misura se le politiche di promozione delle FER sono state attuate con successo. Si noti che gli sviluppi successivi al 1997, per i quali non sono ancora disponibili dati ufficiali Eurostat sull'elettricità FER, indicano l'esistenza di sviluppi positivi e di decise politiche promozionali in numerosi paesi.