52000PC0875

Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta relativo alla partecipazione di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale /* COM/2000/0875 def. - CNS 2000/0345 */

Gazzetta ufficiale n. 120 E del 24/04/2001 pag. 0251 - 0258


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta relativo alla partecipazione di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

La Commissione propone una decisione del Consiglio per la conclusione, per conto della Comunità europea, degli accordi relativi alla partecipazione alla all'Agenzia europea dell'ambiente di 13 paesi candidati. La Commissione ha negoziato con tutti 13 i paesi candidati sulla base del mandato ottenuto dal Consiglio. La Commissione ha concluso i negoziati per la partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente con 13 paesi: Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Turchia. I negoziati si sono conclusi con la firma dell'atto finale, che figura nell'allegato, da parte di 11 paesi candidati e della Commissione in data 9 ottobre 2000. La Polonia ha sottoscritto l'atto finale in data 16 novembre 2000 e la Lituania in data 24 novembre 2000.

L'Agenzia europea dell'ambiente è la prima delle 11 agenzie della Comunità ad aprirsi alla partecipazione dei paesi candidati.

2. Strategia di preadesione

2.1. Agenda 2000

Con l'Agenda 2000 la Commissione ha espresso il parere che la partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale ai programmi di attuazione dell'ordinamento comunitario costituirebbe "un'utile esercizio di familiarizzazione dei paesi candidati e della loro popolazione alle politiche e ai metodi di lavoro dell'Unione". E questo è uno dei principali modi per mettere i paesi candidati in condizione di applicare - e non solo di recepire nel diritto interno - la normativa.

2.2. Le conclusioni del Consiglio europeo

Il Consiglio europeo (Lussemburgo 1997) ha reso la partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie uno strumento della nuova strategia di preadesione, concludendo che ai paesi candidati deve essere permesso di partecipare alle agenzie comunitarie in base a decisioni prese caso per caso.

La speciale strategia di preadesione approntata per Cipro e Malta prevede la partecipazione ad alcuni programmi e a talune agenzie comunitarie, sulla falsariga dell'approccio seguito per i paesi candidati PECO.

Per quanto riguarda la Turchia, il Consiglio europeo (Helsinki 1999) ha riaffermato la natura inclusiva del processo di ampliamento che comprende 13 paesi, tra cui la Turchia. La Turchia è un paese candidato, destinato ad aderire all'Unione sulla base degli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati. La Turchia beneficerà di una strategia di preadesione e avrà l'opportunità di partecipare ai programmi e alle agenzie comunitarie nel quadro del processo di adesione.

3. Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a condurre i negoziati per l'adesione all'AEA dei paesi candidati

Sulla base della proposta della Commissione SEC(1999) 1218 del 27 luglio 1999, il 14 febbraio 2000 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a condurre i negoziati sulla partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente dei paesi candidati all'adesione, con l'obiettivo di permettere loro di partecipare ai lavori dell'Agenzia europea dell'ambiente prima della loro adesione all'Unione. Le direttive sui negoziati stabiliscono che la Commissione deve offrire ai paesi candidati condizioni simili a quelle che disciplinano la partecipazione degli Stati non membri della UE ma membri dello Spazio economico europeo (protocollo 31 dell'Accordo sullo spazio economico europeo). In particolare, si deve tener conto del fatto che i paesi in questione siedono nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia senza diritto di voto e che contribuiscono finanziariamente alle attività dell'Agenzia.

4. Il negoziato

Sulle basi del mandato ottenuto, la Commissione ha negoziato con tutti i paesi candidati. A tutt'oggi, la Commissione ha concluso i negoziati per la partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente con 13 paesi: Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Turchia. I progetti di accordi bilaterali sono stati definiti e i paesi candidati e la Comunità stanno attualmente procedendo alla loro ratifica.

5. Progetti di accordo

Con i paesi con cui i negoziati sono stati conclusi la Commissione ha definito progetti di accordo che offrono ai paesi candidati condizioni simili a quelle che disciplinano la partecipazione degli Stati non membri della UE ma membri dello Spazio economico europeo.

Gli accordi stabiliscono che i paesi candidati ammessi all'Agenzia europea dell'ambiente partecipano al programma di lavoro della stessa e ne rispettano il regolamento.

I paesi candidati dovranno istituire un'infrastruttura per poter trasmettere dati uniformi relativi alla situazione ambientale nel loro territorio. Ciascun paese candidato dovrà contribuire finanziariamente all'Agenzia per coprire i costi della propria partecipazione. Essi siederanno inoltre nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia senza diritto di voto fin quando non saranno diventati Stati membri dell'Unione.

Il progetti di accordo prevedono una partecipazione a tempo indeterminato, in attesa che i paesi candidati divengano membri dell'Unione europea.

Le parti approveranno l'accordo conformemente alle rispettive procedure. Il presente accordo entrerà quindi in vigore quando le parti si saranno notificate l'espletamento delle relative procedure.

Dal canto suo, l'Agenzia considererà i paesi terzi alla stregua degli Stati membri, garantendo una parità di trattamento in termini di messa a disposizione di informazioni ed analisi sull'ambiente, di personale, di contratti con terzi e di istituzione di centri tematici operativi.

6. Conclusione degli accordi

6.1. Base giuridica

I negoziati per consentire all'agenzia di aprirsi alla partecipazione dei paesi candidati sono possibili in virtù dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1210/1990 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente.

Il testo dell'articolo sopramenzionato stabilisce le norme necessarie in materia di procedure per l'apertura dell'Agenzia ai paesi che non sono membri dell'Unione europea ma che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi dell'Agenzia. Gli accordi conclusi tra i paesi citati e la Comunità seguiranno le procedure di cui all'articolo 300 del trattato.

La Commissione europea ha concluso i negoziati con tutti 13 i paesi candidati sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio.

Come ulteriore tappa in questo processo, la Commissione propone ora una decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo con l'obiettivo di consentire ai paesi in questione di aderire all'Agenzia europea dell'ambiente.

6.2. Implicazioni finanziarie

Conformemente a quanto stabilito durante i negoziati, i paesi in questione apporteranno un contributo finanziario all'Agenzia per coprire i costi necessari per estendere le attività della stessa ai paesi candidati.

Si prevede che i paesi candidati saranno completamente integrati nelle attività dell'agenzia dopo una fase di "rodaggio" di tre anni. È quindi prevedibile che il contributo finanziario aumenterà durante questo periodo triennale. I paesi candidati possono ottenere contributi finanziari dai pertinenti programmi comunitari di assistenza per finanziare al 75%, 65% e, nel terzo anno, del 50% i loro contributi di adesione all'Agenzia. A decorrere dal terzo anno tutti i paesi dovranno sostenere integralmente i propri costi di partecipazione all'Agenzia.

Una volta attuato integralmente il programma di lavoro dell'Agenzia, il contributo finanziario totale dei 13 paesi alla stessa ammonterà a 8,82 milioni di euro.

7. Benefici dell'accordo

I benefici della partecipazione dei paesi candidati all'Agenzia sono molteplici:

- La partecipazione aiuterà i paesi in questione a istituire sistemi efficaci di monitoraggio, in cui la raccolta e la valutazione unificate dei dati consentiranno di acquisire informazioni attendibili e comparabili sullo stato dell'ambiente.

- L'Agenzia europea dell'ambiente sarà in grado di fornire valutazioni sullo stato dell'ambiente in tutta l'Europa, compresi i paesi candidati.

- L'Agenzia europea dell'ambiente assisterà i paesi candidati nell'attuazione della legislazione UE in materia di ambiente in vista della loro adesione alla Comunità.

- L'Agenzia europea dell'ambiente assisterà inoltre i paesi candidati nella loro attività di miglioramento e mantenimento di elevati standard ambientali in un'Unione europea ampliata.

8. Raccomandazione

Sono stati conclusi i negoziati ed è stato raggiunto un accordo con tutti 13 i paesi candidati in merito alla loro partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente a condizioni analoghe a quelle degli Stati non membri della UE che egualmente partecipano all'agenzia.

La Comunità è pertanto in misura di approvare la conclusione degli accordi bilaterali con Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Turchia in merito alla partecipazione di tali paesi all'Agenzia europea dell'ambiente.

ALLEGATO

Atto finale dei negoziati per l'adozione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta relativo alla partecipazione della Repubblica di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

I rappresentanti del governo della Repubblica di Malta e della Commissione europea hanno tenuto negoziati nell'anno 2000 al fine di definire e adottare un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta relativo alla partecipazione della Repubblica di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

I rappresentanti della Commissione europea hanno partecipato ai negoziati di cui sopra sulla base della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, datata 14 febbraio dell'anno 2000, relativa ai negoziati, condotti a nome dell'Unione europea, in materia di condizioni di partecipazione in seno all'Agenzia europea dell'ambiente dei paesi candidati.

I rappresentanti del governo della Repubblica di Malta e della Commissione europea hanno preso atto dei risultati delle due precedenti sessioni negoziali, tenutesi Bruxelles il giorno 27 di marzo dell'anno 2000 e il giorno 10 di luglio dell'anno 2000.

I rappresentanti del governo della Repubblica di Malta e della Commissione europea hanno approvato l'esito dei negoziati e adottato il testo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta relativo alla partecipazione della Repubblica di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente e alla Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, riportato in appendice al presente atto finale.

Conformemente all'articolo 18 dell'accordo in questione, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta relativo alla partecipazione della Repubblica di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente e alla Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale sarà approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure. Il presente accordo entrerà quindi in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la parte che per ultima ha espletato le proprie procedure ne ha dato comunicazione all'altra.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti hanno sottoscritto il presente atto finale.

Fatto a Bruxelles il giorno 9 di ottobre dell'anno 2000.

Per la Commissione europea Per il governo della Repubblica di Malta

2000/0345(CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta relativo alla partecipazione di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 174, paragrafo 4 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma e articolo 300, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione [1]

[1] GU C , , p. .

Visto il parere del Parlamento europeo [2]

[2] GU C , , p. .

Visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 [3] del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 [4], sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

[3] GU L 120 dell'11.5.1990, pagg. 1-6.

[4] GU L 117 del 5.5.1999, pagg. 1-4.

Vista la comunicazione della Commissione sulla "Partecipazione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari", COM (1999) 710 def.

Considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha riconosciuto come la partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione per i paesi dell'Europa centrale ed orientale; Il Consiglio europeo ha concluso che "Questa partecipazione dovrà essere decisa caso per caso, ciascun paese candidato dovrà infatti apportare un contributo finanziario proprio, soggetto ad aumenti progressivi". Il programma PHARE contribuirà, se necessario, al finanziamento di una parte del contributo dei paesi candidati.

(2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha definito in relazione a Cipro una speciale strategia di preadesione che contempla la partecipazione a taluni programmi e agenzie comunitarie, come nella strategia seguita per i paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale.

(3) Il Consiglio europeo di Helsinki (dicembre 1999) ha riaffermato la natura inclusiva del processo di ampliamento, che comprende 13 paesi in un unico quadro, in cui i paesi candidati partecipano al processo di adesione su base equipollente.

(4) Ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio in data 14 febbraio 2000 ha deciso di autorizzare la Commissione a condurre i negoziati sulla partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente dei paesi candidati all'adesione.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, per conto della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta relativo alla partecipazione di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il testo della decisione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

MALTA

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta relativo alla partecipazione della Repubblica di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente ed alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

La COMUNITÀ EUROPEA da un lato,

e la REPUBBLICA DI MALTA, di seguito "Malta", dall'altro,

TENUTO CONTO del fatto che Malta aveva chiesto di partecipare all'Agenzia europea dell'ambiente ancor prima di essere candidata all'adesione;

RAMMENTANDO che il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha riconosciuto come la partecipazione ai programmi ed alle agenzie comunitarie permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione;

TENUTO CONTO del regolamento (CEE) n. 1210/90 [5] del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 [6];

[5] GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.

[6] GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1.

RICONOSCENDO che l'obiettivo ultimo di Malta è quello di divenire membro dell'Unione europea e che la partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente aiuterà Malta a raggiungere tale obiettivo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Malta partecipa a tutte le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente, di seguito "l'Agenzia", ed a quelle della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), istituite dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999.

Articolo 2

Malta contribuisce finanziariamente alle attività di cui all'articolo 1 (Agenzia e EIONET) secondo le modalità indicate di seguito.

* Il contributo aumenta progressivamente durante i primi tre anni, nei corso dei quali la partecipazione di Malta alle attività aumenta gradualmente. Essa contribuisce finanziariamente per gli importi indicati di seguito:

* 1° Anno 36 000 EUR

* 2° Anno 46 000 EUR

* 3° Anno 56 000 EUR

A partire dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo il contributo finanziario dovuto da Malta, pari a 56 000 EUR, è completamente a carico di tale paese.

* Nel corso del primo triennio Malta può in parte avvalersi dell'assistenza prevista dal regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta per pagare il contributo dovuto all'Agenzia europea dell'ambiente, ponendo a carico dell'assistenza comunitaria una quota non superiore al 75% per il primo anno, al 60% per il secondo ed al 50% per il terzo.

A partire dal quarto anno il contributo finanziario dovuto all'Agenzia è totalmente a carico di Malta.

Il contributo finanziario di Malta è inoltre regolato dalle condizioni finanziarie riportate nell'allegato I del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 3

Malta prende parte a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, pur senza diritto di voto, ed è coinvolta nell'attività del comitato scientifico dell'Agenzia stessa.

Articolo 4

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo Malta informa l'Agenzia dei principali elementi che compongono le sue reti nazionali di informazione sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999.

Articolo 5

Malta deve in particolare designare fra le istituzioni di cui all'articolo 4 o fra altre organizzazioni stabilite nel suo territorio un « punto focale nazionale » incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all'Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete, compresi i centri tematici di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Malta può parimenti individuare, entro il termine di cui all'articolo 4, le istituzioni o le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l'Agenzia per quanto riguarda determinati argomenti di interesse particolare. Le istituzioni così individuate devono essere in grado di concludere un accordo con l'Agenzia e agire in qualità di centro tematico della rete, svolgendo compiti specifici in una determinata zona geografica. Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.

Articolo 7

Nei tre mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione di Malta.

Articolo 8

Malta è tenuta a fornire informazioni nel rispetto di obblighi e usi derivanti dal programma di lavoro dell'Agenzia.

Articolo 9

L'Agenzia può concludere con le istituzioni e gli organismi designati da Malta e appartenenti alla rete, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, opportuni accordi, di natura soprattutto contrattuale, per garantire l'esecuzione dei compiti loro eventualmente affidati.

Articolo 10

I dati ambientali forniti o generati dall'Agenzia potranno essere pubblicati e saranno accessibili al pubblico, purché alle informazioni di natura riservata sia applicato da Malta lo stesso livello di protezione garantito dalla Comunità.

Articolo 11

Malta riconosce all'Agenzia personalità giuridica, accordandole la più ampia capacità giuridica concessa dalla legge maltese alle persone giuridiche.

Articolo 12

Malta applica all'Agenzia, nei dovuti casi, le disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, riportato nell'allegato II del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 13

In deroga al disposto dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee [7], i cittadini maltesi che godono di tutti i diritti civili e politici possono essere assunti a contratto dal direttore dell'Agenzia.

[7] GU L 56 del 4.3.1968.

Articolo 14

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi che loro incombono in applicazione del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

Articolo 15

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato, in attesa che Malta divenga membro dell'Unione europea. Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo, notificando tale decisione all'altra parte. In tal caso l'accordo cesserà di essere applicato dopo sei mesi dalla data di notifica.

Articolo 16

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio alle condizioni di applicazione stabilite nei trattati stessi e, dall'altro, al territorio di Malta.

Articolo 17

Il presente accordo è redatto in duplice copia in danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, svedese, greco, portoghese e maltese, ciascuno di questi testi facente fede.

Articolo 18

Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la parte che per ultima ha espletato le proprie procedure ne ha dato comunicazione all'altra.

ALLEGATO I Contributo finanziario di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente

1. Il contributo finanziario che Malta deve versare al bilancio dell'Unione europea per la sua partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente è così suddiviso:

* 1° anno di partecipazione 36 000 EUR

* 2° anno di partecipazione 46 000 EUR

* 3° anno di partecipazione 56 000 EUR

A partire dal quarto anno il contributo finanziario dovuto da Malta, pari a 56 000 EUR, è completamente a carico di tale paese.

2. Nel corso del primo triennio Malta può in parte avvalersi dell'assistenza prevista dal regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta per pagare il contributo dovuto all'Agenzia europea dell'ambiente, ponendo a carico dell'assistenza comunitaria un massimo del 75 % per il primo anno, del 60 % per il secondo e del 50% per il terzo. La richiesta del contributo soggetta a procedure di programmazione separate ed i relativi fondi saranno trasferiti mediante una convenzione finanziaria separata.

Il saldo del contributo è a carico di Malta. A partire dal quarto anno il contributo finanziario dovuto dall'Agenzia è totalmente a carico di Malta.

3. Il contributo di Malta è gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti di Malta al fine di partecipare alle attività dell'Agenzia europea dell'ambiente o a riunioni legate all'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia, sono rimborsate dall'Agenzia stessa conformemente alle procedure applicabili agli Stati membri dell'Unione europea.

4. All'entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, ogni anno, la Commissione trasmette a Malta una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia europea dell'ambiente in base al presente accordo. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo di Malta è calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi l'importo del contributo è quello fissato nel presente accordo.

5. Il contributo è denominato in euro e versato su di un conto in euro della Commissione europea.

6. Malta è tenuta a versare il contributo che figura nella richiesta di fondi:

per quanto riguarda la parte a suo carico, entro il 1° maggio se la richiesta di fondi è inviata dalla Commissione entro il 1° aprile e comunque entro 30 giorni dalla data di invio di tale richiesta;

per quanto riguarda la parte a carico dell'assistenza comunitaria, entro il 1° maggio se i fondi corrispondenti sono stati inviati a Malta entro tale data e comunque entro 30 giorni dalla data in cui i fondi le sono stati inviati.

7. Eventuali ritardi nel versamento del contributo comporteranno per Malta il pagamento di interessi sull'importo arretrato a partire dalla prevista scadenza di pagamento. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

ALLEGATO II

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLE COMUNITA EUROPEE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITA EUROPEE

Articolo 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a. dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b. dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a. sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,

b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITA EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITA EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità

a. godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.

b. né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri,

c. godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali,

d. godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato,

e. godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITA DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITA EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalla varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimente, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23*

Il presente protocollo di applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

Paul Henri SPAAK

Kurt SCHMÜCKER

Maurice COUVE DE MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Partecipazione dei paesi candidati all'Agenzia europea dell'ambiente

2. Linea di bilancio interessata

B7-030 Phare: Aiuti economici ai paesi associati d'Europa centrale ed orientale

B7-040 Malta

B7-041 Cipro

B7-050 Turchia

6091 (entrata assegnata): Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi associati d'Europa centrale ed orientale ai programmi comunitari

3. Base giuridica

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 174, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 300;

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, prevede la partecipazione di paesi terzi.

Conformemente alla comunicazione della Commissione "Agenda 2000" del 16.7.1997 ed alle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, la partecipazione dei paesi candidati all'agenzia costituisce parte integrante della strategia rafforzata di preadesione destinata a fornire assistenza ai paesi in questione in preparazione della loro futura adesione all'Unione.

Il presente progetto di decisione del Consiglio è volto a permettere ai paesi candidati di partecipare all'AEA. Esso fissa le condizioni di partecipazione, comprese le disposizioni finanziarie che regolano i contributi dovuti da tali paesi.

La partecipazione dei paesi candidati non solo contribuirà a far sì che la normativa comunitaria in materia ambientale trovi applicazione, ma permetterà altresì ai paesi in oggetto di familiarizzarsi con le procedure ed i metodi impiegati dall'Agenzia europea dell'ambiente. Ciò permetterà a sua volta di sviluppare un più completo sistema di informazione in materia ambientale su tutto il continente europeo.

4.2 Periodo previsto per l'azione

Gli accordi sono conclusi a tempo indeterminato e resteranno in vigore finché i paesi candidati non diverranno membri dell'Unione europea. L'assistenza comunitaria a copertura dei costi di partecipazione dei paesi candidati all'agenzia sarà tuttavia limitata ai primi tre anni di tale partecipazione. Per la maggior parte di tali paesi il triennio in questione cadrà presumibilmente nel periodo 2001-2004.

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

5.3 Tipi di entrate previste

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha stabilito che, nell'ambito della strategia di preadesione rafforzata, ai paesi candidati possa essere concesso di partecipare alle agenzie istituite dalla Comunità in seguito ad una valutazione effettuata caso per caso.

Il contributo dovuto dai paesi candidati aumenterà progressivamente nel corso di un triennio, man mano che aumenterà il loro coinvolgimento alle attività dell'agenzia. A fronte della partecipazione all'AEA sarà richiesto ai diversi paesi il versamento del contributo di cui all'articolo 2 dell'accordo allegato alla decisione del Consiglio. Lo stesso articolo prevede che la Comunità possa, nel corso dei primi tre anni, prendere a proprio carico parte di tale contributo: solo un parte del contributo risulterebbe in tal caso a carico dei paesi candidati, mentre il saldo verrebbe finanziato attingendo agli stanziamenti dei pertinenti programmi di assistenza comunitaria, previsti per ciascuno di tali paesi.

L'intervento comunitario verrà in tal caso imputato ai pertinenti titoli di bilancio, indicati al punto 2.1, e trasferito ai paesi beneficiari per mezzo di un'apposita convenzione finanziaria. Le richieste di pagamento annualmente avanzate ad ogni paese candidato dalla Commissione, a fronte della partecipazione all'agenzia, saranno pertanto soddisfatte in parte grazie al contributo comunitario ed in parte con fondi provenienti dal bilancio del paese interessato. Le somme complessivamente versate saranno quindi trasferite all'articolo 6091delle entrate del bilancio dell'UE.

6. Natura delle spese/entrate

- Contributo al 100%.

- Contributo nel quadro di un cofinanziamento nel settore pubblico o privato

- Nessuna disposizione circa il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario

- Per quanto concerne le entrate, alla voce 6091 è contemplato il contributo dei paesi candidati a copertura dei costi legati alla loro partecipazione. Le entrate saranno attribuite alle voci di spesa dell'Agenzia europea dell'ambiente. Una suddivisione per paese delle entrate stimate è indicata nella tabella 7.1.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

Il costo legato all'estensione dell'attività dell'agenzia a tutti i paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale è stimato in 5,5 milioni di euro. Tale stima è basata sul programma di lavoro dell'agenzia per il 1999 e sull'effettivo fabbisogno finanziario a fronte della partecipazione dei paesi candidati alle attività dell'agenzia.

I costi totali così calcolati sono quindi stati suddivisi fra i diversi paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale in percentuale rispetto ai rispettivi PIL. I valori del PIL impiegati sono quelli forniti da EUROSTAT per l'anno 1997.

Ammontare dei contributi progressivi dovuti dai diversi paesi

>SPAZIO PER TABELLA>

* Eurostat New Chronos Database, febbraio 1999

** Eurostat New Chronos Database, marzo 2000

*** Il costo per unità di PIL è stato calcolato dividendo i 5,5 milioni di EUR dovuti per l'ammontare complessivo del PIL dei dieci paesi PECO. Il costo per unità di PIL così ottenuto è stato quindi moltiplicato per il PIL dei tre paesi in questione.

Il costo legato alla partecipazione di Malta, Cipro e Turchia alle attività del programma è calcolato applicando al PIL dei tre paesi in questione il costo percentuale rispetto al PIL risultante dalla partecipazione degli altri paesi dell'Europa centrale ed orientale.

I paesi candidati possono utilizzare parte dei contributi concessi annualmente da PHARE o da qualsiasi altro programma comunitario di assistenza per finanziare in parte, nel corso del primo triennio di partecipazione, il dovuto contributo ai costi operativi.

Nessuno dei paesi candidati ha sollevato obiezioni in merito al metodo di calcolo dei costi aggiuntivi legati alla rispettiva partecipazione alle attività dell'AEA.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

La seguente tabella indica i contributi che si propone di concedere nell'ambito di Phare o di altri fondi comunitari ad integrazione della quota a carico dei paesi candidati. Come previsto dagli accordi conclusi con tali paesi, il contributo comunitario ammonterà a non più del 75% dei costi il primo anno, a non più del 65% il secondo ed a non più del 50 il terzo. A partire dal quarto anno tutti i costi di partecipazione saranno interamente a carico dei paesi candidati partecipanti.

Il contributo comunitario massimo di cui potrà godere ogni paese, sia esso a carico di Phare o di altri fondi comunitari, è indicato nelle colonne 5, 6 e7 della tabella seguente.

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, esperti ecc., comprese nella parte B del bilancio

Non applicabile

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento

Importi da imputare alle voci B7-030; B7-040; B7-041; B7-050

L'ammontare massimo degli stanziamenti di impegno e di pagamento per paese candidato, relativamente ai primi tre anni di partecipazione all'attività dell'AEA, è indicato nelle colonne 5, 6 e 7 della tabella di cui al punto 7.2. Il loro esatto importo dipenderà dalle decisioni dei paesi candidati in merito all'impiego dei contributi di Phare o di altri fondi comunitari per cofinaziare quanto dovuto.

8. Disposizioni antifrode previste

Contratti, accordi ed impegni ufficiali sottoscritti dalla Commissione prevedono l'effettuazione di controlli in loco da parte della Commissione e della Corte dei conti. I beneficiari dell'assistenza sono peraltro tenuti a redigere relazioni e rendiconti finanziari che vengono in seguito analizzati per stabilire l'ammissibilità delle spese registrate, alla luce degli obiettivi cui era legato il finanziamento comunitario.

Anche a questa voce si applicano, con gli opportuni adeguamenti necessari per renderle applicabili ai paesi candidati, le disposizioni antifrode previste per tutte le voci di bilancio.

9. Elementi d'analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specifici quantificabili; beneficiari

L'apertura dell'Agenzia europea dell'ambiente alla partecipazione dei paesi candidati intende offrire loro benefici analoghi a quelli di cui godono gli Stati membri della Comunità.

Il principale obiettivo dell'AEA è quello di fornire alla Comunità dati oggettivi, affidabili e comparabili sull'ambiente. L'agenzia ha inoltre il compito di:

- fornire alla Comunità ed agli Stati membri le informazioni oggettive necessarie per concepire ed attuare politiche ambientali solide ed efficaci;

- offrire assistenza nel monitoraggio delle misure ambientali ed in particolare nello stabilire i criteri di elaborazione delle relazioni, per garantirne un maggior coordinamento;

- offrire assistenza agli Stati membri nel concepire, porre in essere e sviluppare i propri sistemi di monitoraggio delle misure ambientali;

- raccogliere, confrontare e valutare dati sullo stato dell'ambiente, elaborare relazioni specialistiche sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto il territorio della Comunità, fornire criteri uniformi di valutazione dei dati ambientali valevoli per tutti gli Stati membri, gestire e sviluppare un centro di riferimento in materia di informazioni sull'ambiente; la Commissione fa ricorso a tali informazioni per dare opportuna applicazione alla normativa comunitaria in materia di ambiente;

- promuovere l'inserimento delle informazioni ambientali relativa all'Europa nei programmi internazionali di monitoraggio ambientale, quali ad esempio quelli promossi dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate;

- pubblicare, con cadenza quinquennale, sia una relazione su stato dell'ambiente, tendenze e prospettive, sia una serie di indicatori complementari focalizzati su questioni specifiche.

9.2 Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario

Tenuto conto dei costi di partecipazione all'AEA e della situazione di bilancio dei paesi candidati, è opportuno prevedere un eventuale intervento comunitario. La comunicazione della Commissione del 20 dicembre 1999 (COM (1999) 710 def.) riconosce l'opportunità di un intervento finanziario da parte della Comunità per incoraggiare la pronta partecipazione dei paesi candidati all'attività delle Agenzie comunitarie.

- Scelta delle modalità di intervento

L'inserimento dei paesi candidati nel programma di lavoro dell'Agenzia europea dell'ambiente contribuirà a preparare di tali paesi all'adesione. La loro partecipazione permetterà inoltre alla Comunità ed ai paesi stessi di disporre di dati omogenei sullo stato dell'ambiente nel loro territorio, in vista dell'allargamento.

Nel quadro dei negoziati per la partecipazione all'AEA dei paesi candidati, il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di offrire a tali paesi condizioni di partecipazione simili a quelle di cui godono i paesi EFTA. Le condizioni contenute nell'accordo sono pertanto state riprese dall'accordo concluso dai paesi EFTA con l'AEA.

- Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'azione

Eventuali ritardi nella ratifica degli accordi bilaterali potrebbero influenzare negativamente le attività di cooperazione già in essere e ritardare la piena integrazione del programma di lavoro dell'agenzia.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Ai paesi candidati si applicano le procedure di monitoraggio e valutazione della partecipazione all'attività dell'AEA previste per gli Stati membri di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento AEA.

10. Spese amministrative (Sezione III, Parte A del bilancio)

10.1 Incidenza sul numero dei posti

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) Utilizzando le risorse esistenti necessarie per gestire l'operazione (calcolo basato su A-1, A-2, A-4, A-5, A-7).

Incidenza finanziaria globale delle risorse umane (totale) che occorrono all'Agenzia europea dell'ambiente

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) Il calcolo è effettuato a prezzi 2000. In una prospettiva di lungo periodo la stima dovrà essere riaggiustata per tenere conto dell'eventuale evoluzione dei prezzi.

La tabella indica l'aumento di personale necessario nell'ipotesi che tutti i 13 paesi candidati diventino membri dell'AEA.

10.3 Aumento delle altre spese amministrative in conseguenza dell'azione

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>