Proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro /* COM/2000/0865 def. - CNS 2000/0348 */
Gazzetta ufficiale n. 120 E del 24/04/2001 pag. 0186 - 0192
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il terzo protocollo addizionale all'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e la Groenlandia scade il 31 dicembre 2000. Durante il periodo di applicazione del terzo protocollo alcuni contingenti di cattura hanno continuato ad essere scarsamente utilizzati, a causa soprattutto dello stato precario delle risorse. Si è pertanto ritenuto necessario stabilire, per quanto possibile, solamente le possibilità di pesca realmente disponibili nelle acque della Groenlandia, in modo che la Comunità possa utilizzarle pienamente. C'è stata di conseguenza una parziale riduzione dei contingenti rispetto al terzo protocollo. Nel contempo la Comunità ha conservato un'opzione che le consente di aumentare i contingenti, nella maggior parte dei casi oltre i livelli previsti dal terzo protocollo, in caso di ricostituzione degli stock e di nuove possibilità di cattura disponibili nel periodo di applicazione del nuovo protocollo. Nel protocollo continuano ad essere inserite le associazioni temporanee di pesca e le società miste. Essendo però cambiata la normativa comunitaria in materia, è stato abolito l'aiuto finanziario per le associazioni temporanee di imprese e nel caso delle società miste tale aiuto è stato subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio. È stata introdotta una disposizione che stabilisce la procedura da seguire per effettuare un esame dell'efficacia del nuovo protocollo. Entro il 30 giugno 2003 le parti valuteranno le loro relazioni generali ed esamineranno l'opportunità di elaborare e porre in essere strumenti supplementari che meglio rispondano ai bisogni di sviluppo della Groenlandia. Il Consiglio è pertanto invitato ad adottare il presente regolamento e ad approvare il protocollo accluso, previa consultazione del Parlamento europeo. Una proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria di detto protocollo in attesa della sua entrata in vigore definitiva forma oggetto di una procedura distinta. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...], [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C [...], [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 6 dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro [3], le parti hanno negoziato un quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo suddetto, destinato ad entrare in vigore alla fine del periodo di applicazione del terzo protocollo. [3] GU L 29 del 1°.2.1985, p. 9. (2) In seguito a tali negoziati, il 13 settembre 2000 è stato siglato un nuovo protocollo. (3) Grazie a questo nuovo protocollo, i pescatori della Comunità fruiranno di possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Groenlandia per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. (4) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto protocollo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo, allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO QUARTO PROTOCOLLO che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro. La Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, Visto l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. Il presente protocollo riguarda le attività di pesca dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. 2. I contingenti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissati per ogni anno ai livelli seguenti: (tonnellate) >SPAZIO PER TABELLA> 3. In deroga ai contingenti di cui al paragrafo 2 la Comunità è autorizzata a pescare fino al raggiungimento dei quantitativi di riferimento fissati nell'allegato I, senza essere tenuta a versare alcuna compensazione finanziaria supplementare rispetto a quella fissata all'articolo 11. I contingenti saranno adeguati su base annuale o con un'altra periodicità, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili. 4. I contingenti fissati per i gamberi nelle zone ad est della Groenlandia possono essere pescati nelle zone ad ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, fra armatori della Groenlandia e della Comunità. Il governo locale della Groenlandia provvederà a facilitare tali accordi. I trasferimenti di contingenti sono possibili solo entro un limite massimo di 2 000 tonnellate all'anno nelle zone della Groenlandia occidentale. L'attività di pesca delle navi comunitarie verrà esercitata alle stesse condizioni fissate nelle licenze rilasciate agli armatori groenlandesi. 5. La Groenlandia si impegna a concedere ogni anno un quantitativo di 2 000 tonnellate di grancevole artiche ad associazioni temporanee di imprese o a società miste ai sensi degli articoli 4 e 5. Articolo 2 I quantitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo sono fissati per ogni anno ai livelli seguenti: (tonnellate) >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 La Groenlandia darà la preferenza alle imprese degli Stati membri della Comunità nella negoziazione di contratti concernenti i quantitativi di merluzzo bianco o di altre specie offerti per vendite da bordo a bordo o per trasferimenti di sacco nei casi in cui la capacità di lavorazione del pescato della Groenlandia sia insufficiente per trasformare i quantitativi pescati dalla flotta groenlandese. Tali contratti saranno negoziati direttamente, su base commerciale. Articolo 4 Ai fini dell'articolo 8 bis dell'accordo si intende per: Associazione temporanea di imprese: un'associazione basata su un accordo contrattuale di durata limitata tra armatori della Comunità e persone fisiche o giuridiche della Groenlandia, finalizzato alla pesca e allo sfruttamento comune dei contingenti di pesca della Groenlandia da parte di navi battenti bandiera di uno degli Stati membri della Comunità, dividendo i profitti o le perdite dell'attività economica intrapresa in comune, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità. Società miste: una società di diritto groenlandese costituita da uno o più armatori comunitari e da uno o più soci della Groenlandia, ai fini della pesca e dell'eventuale sfruttamento dei contingenti di pesca della Groenlandia nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Groenlandia da parte di navi battenti bandiera groenlandese, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità. Articolo 5 Le parti valutano i progetti per la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste di cui all'articolo 4. I progetti sono valutati secondo i metodi e i criteri stabiliti nell'allegato II. Articolo 6 Al fine di promuovere la costituzione di società miste di cui all'articolo 4, possono essere concessi aiuti finanziari alle condizioni stabilite dal regolamento 2792/1999. Articolo 7 È costituita una commissione paritetica incaricata di sorvegliare l'applicazione degli articoli 5 e 6 del presente protocollo. Essa ha il compito in particolare di: - valutare i progetti presentati dalle parti per la costituzione delle associazioni temporanee di imprese e delle società miste di cui all'articolo 4, secondo i criteri stabiliti nell'allegato II; - controllare le attività delle navi appartenenti ad associazioni temporanee di imprese e a società miste operanti nelle acque della Groenlandia prima della scadenza del loro contratto. La commissione paritetica si riunisce su richiesta di una delle parti. Articolo 8 Le condizioni relative all'accesso alle risorse da parte delle associazioni temporanee di imprese sono stabilite nell'allegato III. Articolo 9 Le parti promuovono la pesca sperimentale, in particolare per le specie di alto mare, la grancevola artica e il calamaro. A tal fine esse si consultano ogni volta che una delle parti presenta una richiesta in tal senso e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Esse esaminano inoltre i progetti di pesca sperimentale e decidono se farli beneficiare di un aiuto finanziario. Articolo 10 Per attuare gli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 9 dell'accordo, le parti si impegnano a stabilire contatti più stretti al fine di determinare i settori di cooperazione pertinenti, in particolare nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca e nel campo della ricerca. In tale contesto le parti riconoscono l'importanza di un programma efficace di sorveglianza e di controllo nelle organizzazioni regionali per la pesca di cui fanno parte. Nei limiti delle loro competenze, le parti concordano di cooperare al fine di agevolare nella pratica l'attuazione effettiva di tali programmi. Articolo 11 1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata, per il periodo di validità del presente protocollo, a 42 820 000 EUR, da pagare ogni anno all'inizio della campagna di pesca. 2. La compensazione è adeguata nel corso della campagna di pesca, in proporzione al contingente supplementare assegnato alla Comunità a norma dell'articolo 8 dell'accordo, calcolato in equivalente merluzzo bianco. 3. La Groenlandia mette a disposizione della Comunità un quantitativo di 20 000 tonnellate di equivalente merluzzo bianco, che la Comunità può utilizzare per acquistare possibilità di cattura supplementari. La compensazione adeguata di cui al paragrafo 2 può essere costituita fino ad un massimo del 50% da detto quantitativo di equivalente merluzzo bianco. 4. La procedura da seguire per l'assegnazione delle possibilità di cattura supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo è definita nell'allegato IV. Articolo 12 Fatti salvi gli articoli 7 e 10 dell'accordo, la mancata esecuzione degli impegni previsti dal presente protocollo può comportare una corrispondente riduzione degli impegni di cui agli articolo 1 e 11 del presente protocollo. Articolo 13 Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Articolo 14 1. Entro il 30 giugno 2003 le parti si riuniscono per valutare l'efficacia del presente protocollo. 2. Esse ne esaminano e ne valutano l'adeguatezza e propongono eventuali modifiche. In tale contesto esse valutano le relazioni generali tra le parti ed esaminano l'opportunità di elaborare e porre in essere strumenti supplementari che meglio rispondano ai bisogni di sviluppo della Groenlandia. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo le parti iniziano a preparare la riunione di revisione di cui al paragrafo 1. A tal fine stabiliscono i contatti necessari e si scambiano il materiale che ritengono opportuno. Al più tardi quattro mesi prima della riunione di cui al paragrafo 1 le parti si notificano le questioni che intendono sollevare e le eventuali proposte di modifica. 4. Due mesi dopo tale notifica le parti procedono a consultazioni per preparare la riunione di revisione ed esaminare le eventuali proposte di modifica. 5. Dopo la riunione di revisione la parti si comunicano se le loro autorità rispettive hanno accettato le modifiche proposte. Articolo 15 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Le autorità groenlandesi forniranno una traduzione del protocollo in lingua groenlandese. Allegato I Quantitativi di riferimento (in tonnellate) >SPAZIO PER TABELLA> Allegato II Metodi e criteri di valutazione dei progetti 1. Le parti si scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo. 2. I progetti sono presentati alla Comunità tramite le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati. 3. La Comunità trasmette alla commissione paritetica l'elenco dei progetti concernenti associazioni temporanee di imprese e società miste. La commissione paritetica valuta i progetti essenzialmente sulla base dei seguenti criteri: (a) tecnologia adatta alle operazioni di pesca previste; (b) specie bersaglio e zone di pesca; (c) età del peschereccio; (d) per le associazioni temporanee di imprese, la durata complessiva delle stesse e la durata delle operazioni di pesca. (e) esperienza precedente dell'armatore comunitario e dei soci groenlandesi nel settore della pesca. 4. La commissione paritetica formula un parere sui progetti sulla base della valutazione di cui al punto 3. 5. Per le associazioni temporanee di imprese, una volta che i progetti abbiano avuto parere favorevole da parte della commissione paritetica, l'autorità groenlandese rilascia le autorizzazioni e le licenze di pesca necessarie. Allegato III Condizioni relative all'accesso alle risorse da parte delle associazioni temporanee di imprese in Groenlandia. 1. Licenze Le licenze di pesca sono rilasciate dalla Groenlandia per un periodo uguale alla durata delle associazioni temporanee di imprese. L'attività di pesca viene esercitata su contingenti concessi dall'autorità groenlandese. 2. Sostituzione di pescherecci Un peschereccio comunitario operante nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese può essere sostituito da un altro peschereccio comunitario della stessa capacità e avente caratteristiche tecniche equivalenti soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti. 3. Armamento I pescherecci che operano nell'ambito di associazioni temporanee di imprese devono rispettare le norme e le regolamentazioni in materia di armamento applicabili in Groenlandia, senza discriminazioni tra pescherecci della Groenlandia e pescherecci della Comunità. 4. Dichiarazioni di cattura (a) Tutti i pescherecci comunitari presentano all'autorità groenlandese una dichiarazione di cattura conforme alle regolamentazioni groenlandesi in materia di pesca. (b) Una copia della dichiarazione di cattura è trasmessa alla Commissione europea. (c) In caso di inadempimento degli obblighi suddetti, l'autorità groenlandese può sospendere la licenza di pesca del peschereccio interessato fino all'espletamento delle formalità prescritte. 5. Osservatori scientifici. Su richiesta dell'autorità groenlandese, i pescherecci comunitari che operano nel quadro del presente protocollo autorizzano l'imbarco di osservatori scientifici da questa designati e l'esecuzione del loro mandato. L'osservatore scientifico gode di tutte le facilitazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. La sua permanenza a bordo è soggetta alle stesse condizioni applicabili agli altri ufficiali della nave. La retribuzione e gli oneri sociali degli osservatori sono a carico delle autorità groenlandesi. Le spese di permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. Allegato IV Possibilità di cattura supplementari 1. Le autorità responsabili per la Groenlandia si impegnano ad offrire alla Comunità, entro il 15 novembre di ogni anno, le possibilità di cattura supplementari che sono previste all'articolo 8 dell'accordo e che, a tale data, si ritengono disponibili nella campagna di pesca successiva. La Comunità comunica alle autorità responsabili per la Groenlandia la propria risposta a tale offerta non oltre sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta. Se la Comunità declina l'offerta o non risponde entro sei settimane, le autorità responsabili per la Groenlandia sono libere di offrire le possibilità di cattura supplementari ad altre parti. 2. Se in qualsiasi momento durante la campagna di pesca si accertano possibilità di cattura supplementari ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo le quali eccedono le possibilità di cattura contenute nell'offerta di cui al paragrafo 1, le autorità responsabili per la Groenlandia offrono alla Comunità tali possibilità supplementari. La Comunità comunica alle autorità responsabili per la Groenlandia la propria risposta a tale offerta non oltre sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta. Se la Comunità declina l'offerta o non risponde entro sei settimane, le autorità responsabili per la Groenlandia sono libere di offrire le possibilità di cattura supplementari ad altre parti. SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: Quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro 2. LINEA DI BILANCIO: B7-8000 3. BASE GIURIDICA: - Articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3, primo comma - Accordo CE/Groenlandia (GU L 29 del 1°.2.1985, pag. 9) 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1 Obiettivo generale dell'azione: Protocollo e allegato per un periodo di sei anni 4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo Periodo: dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 Revisione: entro il 30 giugno 2003 Modalità per il rinnovo: negoziato prima della scadenza del protocollo 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE 5.1 SO 5.2 SD 6. NATURA DELLE SPESE: La compensazione finanziaria è un importo forfettario, fissato per un periodo di sei anni, da versare annualmente al governo locale della Groenlandia, interamente a carico del bilancio della Commissione. 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari) L'importo totale della compensazione finanziaria da versare ammonta a 42 820 000 EUR all'anno. Nella dichiarazione unilaterale fatta dalla Comunità il valore corrente delle componenti della compensazione finanziaria costituite dalle possibilità di pesca è valutato a 28 milioni di euro all'anno. Tale importo è stato calcolato sulla base dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo, dei prezzi attuali di mercato (agosto 2000), dei costi di esercizio, del valore stimato dei contingenti di grancevole artiche e del valore dell'opzione che consente di aumentare i contingenti suddetti. La compensazione può essere adeguata ogni anno, sulla base dei contingenti supplementari concessi alla Comunità. Questi adeguamenti possono essere costituiti fino ad un massimo del 50% in tutto o in parte dalle 20 000 tonnellate di equivalente merluzzo bianco messe a disposizione della Comunità. L'importo restante della compensazione annuale, pari a 14 820 000 EUR all'anno, è destinato a coprire le componenti dell'accordo diverse dalle possibilità di pesca, compresi i bisogni della Groenlandia in materia di cooperazione e di sviluppo. 7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione >SPAZIO PER TABELLA> In questo momento non si possono fare previsioni sull'incidenza finanziaria delle conseguenze della revisione, da effettuare entro il 2003. 7.3 Scadenzario da compilare in caso di proposta di nuova azione in milioni di euro (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> In questo momento non si possono fare previsioni sull'incidenza finanziaria delle conseguenze della revisione, da effettuare entro il 2003. 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE; RISULTATI DELLA LORO ATTUAZIONE Trattandosi di un contributo finanziario versato dalla Comunità a pagamento di una prestazione (possibilità di pesca e altro) e dal momento che né l'accordo né il protocollo contengono disposizioni specifiche al riguardo, detto contributo può essere utilizzato dalle autorità groenlandesi a loro discrezione. Il protocollo prevede la creazione di una commissione paritetica incaricata di sorvegliare le attività delle associazioni temporanee di imprese e delle società miste di cui all'articolo 4. 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTI-BENEFICI * Contingenti di pesca: I contingenti fissati all'articolo 1, paragrafo 2 sono stati in parte ridotti rispetto al terzo protocollo, in modo da garantire la reale disponibilità delle possibilità di pesca stabilite. È questo il caso del merluzzo bianco (da 31 000 a 2 000 t), dello scorfano (da 52 320 a 31 000 t), della bavosa lupa (da 1000 a 300 t), del melù (da 30 000 a 15 000 t), del granatiere (da 8 000 a 3 350 t) e del merluzzo artico (cancellato). Nel contempo la Comunità ha un'opzione che le consente di aumentare i contingenti, nella maggior parte dei casi oltre i livelli previsti dal terzo protocollo, per il merluzzo bianco, lo scorfano, la bavosa lupa e il granatiere, senza essere tenuta a versare alcuna compensazione finanziaria supplementare. I contingenti possono essere adeguati in qualsiasi momento, entro i limiti fissati in una tabella dei quantitativi di riferimento e alla luce delle informazioni scientifiche disponibili (cfr. articolo 1, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I del protocollo). Su richiesta della Groenlandia, i quantitativi che in base all'articolo 1, paragrafi 2 e 5 del terzo protocollo erano destinati alle Isole Faer Øer sono stati inseriti nelle nuove tabelle dei contingenti. * Nuove possibilità di pesca: Per la prima volta le possibilità di pesca includono contingenti dello stock occidentale di capelin (25 000 t). La Groenlandia concede inoltre ogni anno un quantitativo di 2 000 t di grancevole artiche ad associazioni temporanee di imprese o a società miste. * Pesca sperimentale: È stato inserito un nuovo articolo sulla promozione della pesca sperimentale (articolo 9), in particolare per le specie di alto mare, la grancevola artica e il calamaro. Le decisioni al riguardo saranno prese caso per caso. * Maggiore flessibilità tra zona orientale e zona occidentale: Il limite entro cui è autorizzata la pesca dei gamberi nelle zone ad ovest della Groenlandia è stato portato da 1 000 a 2000 t all'anno. Un'altra novità è la possibilità di pescare nella zona occidentale il contingente di scorfano dello stock orientale. * Riporto del banco di merluzzo del terzo protocollo: sono state messe a disposizione della Comunità 20 000 t di equivalente merluzzo bianco, per un valore stimato a 7 300 000 EUR, in modo da compensare in parte il costo dell'acquisto di possibilità di cattura supplementari. * Inclusione delle vendite da bordo a bordo e dei trasferimenti di sacco: La preferenza da dare alle imprese comunitarie qualora la Groenlandia offra quantitativi di pesce per vendite da bordo a bordo o per trasferimenti di sacco dovuti a insufficienti capacità di lavorazione del pescato, elemento che già figura nel verbale concordato dei negoziati per il terzo protocollo, è stata inserita nel protocollo stesso (articolo 3). Inoltre tale disposizione ora non è più limitata al merluzzo bianco, ma si applica anche ad altre specie. * Più stretta cooperazione: È stato introdotto un nuovo articolo inteso a stabilire una più stretta cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca, in particolare per l'attuazione dei programmi di sorveglianza e di controllo, e nel campo della ricerca (articolo 10). * Associazioni temporanee di imprese/società miste: Nel protocollo continuano ad essere inserite le associazioni temporanee di imprese e le società miste. Essendo però cambiata la normativa comunitaria in materia, è stato abolito l'aiuto finanziario per le associazioni temporanee di imprese e nel caso delle società miste tale aiuto è stato subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio. * Clausola di revisione: È stata introdotta una clausola di revisione che stabilisce la procedura da seguire per effettuare un esame dell'efficacia del nuovo protocollo e delle relazioni generali tra le due parti. La revisione deve avere luogo entro il 30 giugno 2003. Oltre al valore commerciale diretto delle catture, l'accordo offre i seguenti benefici: - garanzia di occupazione a bordo dei pescherecci; - effetto moltiplicatore nelle regioni interessate per quanto riguarda l'occupazione nei porti, nei centri per la vendita all'asta, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali e nelle industrie dei servizi; - creazione di posti di lavoro in regioni in cui non ci sono alternative alla pesca; - approvvigionamento del mercato comunitario in prodotti della pesca. Naturalmente, oltre che dei benefici suddetti, bisogna tenere conto dell'importanza delle relazioni con la Groenlandia, sia nel settore della pesca che in campo politico, e del ruolo centrale dell'accordo di pesca con la Groenlandia per il corretto funzionamento degli accordi di pesca comunitari con altri paesi terzi. Le parti hanno inoltre concordato che nel periodo di applicazione del quarto protocollo la Groenlandia non riceverà alcun aiuto finanziario in quanto PTOM, salvo decisione contraria dopo la revisione prevista dall'articolo 14 del protocollo. 10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DEL BILANCIO) Il protocollo prevede che prima del 2004 venga effettuata una revisione intermedia, nella quale saranno coinvolti partecipanti esterni e diversi servizi della Commissione. Inoltre nel periodo in cui il protocollo è in vigore se ne dovranno controllare il funzionamento e l'attuazione e subito prima della sua scadenza si dovrà procedere ad una valutazione della sua applicazione. Si calcola che per queste operazioni sarà necessaria mezza persona supplementare all'anno in tutti i servizi della Commissione.