52000PC0862



Gazzetta ufficiale n. 120 E del 24/04/2001 pag. 0283 - 0283


Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per quanto riguarda il sistema degli ecopunti per gli autocarri che transitano attraverso l'Austria

(2001/C 120 E/30)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 862 def. - 2000/0361(COD)

(Pesentata dalla Commissione il 29 dicembre 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia(1), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 4 del protocollo n. 9,

conformemente alla procedura stabilita nel sopracitato protocollo,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 9 dell'atto di adesione prevede un regime specifico relativo al transito di automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci attraverso il territorio austriaco basato su un sistema di diritti di transito (ecopunti).

(2) L'articolo 11, paragrafo 4 del protocollo n. 9 autorizza il Consiglio, ai sensi dell'articolo 71 del Trattato CE, ad adottare misure, in un quadro comunitario, atte a garantire una tutela equivalente dell'ambiente, in particolare una riduzione del 60 % dell'inquinamento.

(3) Dette misure possono essere adottate solo se la Commissione constata che l'obiettivo di ridurre l'inquinamento del 60 % rispetto ai livelli del 1991 non è stato conseguito in modo sostenibile entro il 1o gennaio 2001. La Commissione ha stilato una relazione che conferma questa conclusione.

(4) Il regime degli ecopunti ha avuto l'effetto estremamente positivo di incoraggiare gli autotrasportatori con veicoli immatricolati nell'UE ad utilizzare automezzi ecologici per transitare attraverso l'Austria. Poiché è proprio questo lo scopo del regime di ecopunti, è illogico che una sanzione emerga dalla circostanza che i veicoli sono "troppo verdi".

(5) Il protocollo n. 9 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(6) Perché vi sia chiarezza circa le regole cui sono assoggettati gli automezzi che transitano in Austria a partire dal 2001, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore con procedura d'urgenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è così modificato:

1. L'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) è soppresso.

2. Il paragrafo 3 dell'allegato 5 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 1.