Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0861 def. - COD 99/0259 */
Gazzetta ufficiale n. 096 E del 27/03/2001 pag. 0346 - 0361
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE Il 17 dicembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM(1999) 654 def. - 1999/0259 COD). Il 4 ottobre 2000 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una relazione sulla proposta (relazione A5-0257/2000). Tale relazione presenta 36 emendamenti al testo. La Commissione può accogliere gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, poiché migliorano e chiariscono la proposta della Commissione. La Commissione accetta tali emendamenti per i motivi seguenti: - è più opportuno utilizzare l'espressione "materiali destinati all'alimentazione animale", invece di ripetere ogni volta "le materie prime per i mangimi, i mangimi e i loro additivi", onde evitare ogni confusione e ambiguità sul fatto che vengono presi in considerazione tutti i materiali destinati all'alimentazione animale. Inoltre, risulta opportuno definire tale espressione. La modifica è proposta dagli emendamenti 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32; - gli emendamenti 8, 14, 21 ampliano il campo d'applicazione della direttiva, includendovi anche l'uso di tutti i materiali destinati all'alimentazione animale e non soltanto la relativa commercializzazione. La Commissione conviene sull'opportunità di tale ampliamento, che, tra l'altro, è in linea con le disposizioni della direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi. Tali disposizioni ampliano nello stesso senso il campo d'applicazione della direttiva 96/25; - gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 26, 28, 29 recano miglioramenti di tipo redazionale, chiarimenti e riferimenti aggiuntivi alle disposizioni della direttiva 1995/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; - l'emendamento 19 propone di inserire una definizione di "premiscela", come già previsto da analoghi testi legislativi comunitari. La Commissione può accogliere in linea di massima gli emendamenti 3, 4, 20, 30 e 34, pur ritenendo che per migliorare il testo servono ulteriori modifiche. Le ragioni per cui accoglie, in linea di massima, tali emendamenti sono le seguenti: - l'emendamento 3 propone di sostituire l'espressione "essere contaminati da" del considerando 4 con il termine "contenere", mentre l'emendamento 4 propone di sostituire in tutto il testo l'espressione "le materie prime per i mangimi, i mangimi e i loro additivi" con "tutti i tipi di prodotti destinati all'alimentazione degli animali". Entrambi gli emendamenti possono essere accettati in quanto tali, sostituendo però il termine "prodotto" con "materiale". Tali emendamenti indicano anche l'esigenza di definire chiaramente la nozione di "sostanze e prodotti indesiderabili". Per questo motivo la Commissione propone di definirla nell'articolo 2; - per quanto riguarda l'emendamento 20, la Commissione può accettare il principio di inserire nell'articolo 2 una definizione del concetto di "partita", ma non condivide la definizione proposta da detto emendamento. La Commissione ritiene inoltre che sia opportuno prevedere anche una definizione di "sostanze e prodotti indesiderabili" e di "ogni tipo di prodotto destinato all'alimentazione degli animali" (cfr. Sopra; - la semplificazione e il chiarimento proposti dall'emendamento 30 possono essere accettati dalla Commissione, tranne la soppressione della parola "grave". La qualificazione "grave" riferita al termine "pericolo" è coerente con la politica generale della Comunità, quale è stata stabilita dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti; - l'emendamento 34 propone di determinare l'entrata in vigore della direttiva in funzione della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione conviene sull'opportunità di tale emendamento, ma è del parere che un periodo più lungo risulti più indicato, data la portata delle misure proposte. La Commissione non può accogliere gli emendamenti 18, 27, 33, 35, 36, 37 per i motivi seguenti: - l'emendamento 18, che propone di includere esplicitamente l'acqua nella definizione dei mangimi, non può essere accettato, poiché dalla legislazione comunitaria risulta chiaramente che finora l'acqua non è stata considerata un mangime. Lo si può desumere dal fatto che la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi e contenente un elenco non esaustivo delle principali materie prime per mangimi, non vi include l'acqua. La questione andrebbe discussa nel contesto di una futura modifica di tale direttiva; - l'emendamento 27 propone di sopprimere la disposizione secondo cui possono essere definiti i criteri di accettabilità delle materie prime per mangimi sottoposte a taluni processi di decontaminazione. La Commissione è del parere che per tali procedure di decontaminazione sia necessario poter stabilire a livello comunitario rigorosi criteri qualitativi; - l'emendamento 33, che toglie la possibilità di riesportare partite non conformi verso il paese di origine, non può essere accettato dalla Commissione. Occorre infatti mantenere tale possibilità per evitare che il paese di importazione debba sostenere gli oneri a volte elevati della distruzione. Tuttavia, la Commissione conviene sull'opportunità di inserire una disposizione aggiuntiva che specifichi che la riesportazione verso il paese di origine è possibile previa informazione delle autorità competenti di tale paese e una volta ottenute garanzie circa il sicuro smaltimento della partita contaminata; - gli emendamenti 35, 36 e 37, che propongono di modificare i tenori massimi di cadmio, piombo, diossina e PCB in certe materie prime per mangimi, non possono essere accolti dalla Commissione dal momento che le modifiche degli allegati devono fondarsi su una valutazione scientifica del rischio e vanno effettuate ad opera della Commissione secondo la comitatologia. La Commissione intende rivedere, in via prioritaria, le attuali disposizioni sul cadmio e il mercurio, invitando il comitato scientifico per l'alimentazione animale a fornire una valutazione scientifica del rischio per tali sostanze. La stessa procedura è già stata seguita per le diossine e i PCB, la cui valutazione scientifica del rischio è stata presentata nell'ottobre 2000. Sulla base di dette valutazioni, la Commissione proporrà le misure atte a limitare la presenza di tali sostanze nelle materie prime per mangimi. Il Parlamento europeo sarà pienamente informato al riguardo. Avendo accolto un certo numero di emendamenti, è opportuno che la Commissione modifichi la proposta di direttiva sulla base di quanto sopra. Le modifiche alla proposta iniziale della Commissione sono evidenziate nel modo seguente: le aggiunte e/o modifiche sono sottolineate, mentre le parti soppresse depennate. Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C 89 del 28.3.2000, pag. 70. visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU C 140 del 18.5.2000, pag. 9. visto il parere del Comitato delle regioni [3] [3] GU C [...] del [...], pag. [...]. deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4], [4] GU C 340 del 10.11.1997, pag. 73. considerando quanto segue: (1) Occorre apportare numerose modifiche alla direttiva 1999/29/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali [5]; a fini di chiarezza e di razionalità occorre procedere ad una rifusione della suddetta direttiva. [5] GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32. (2) La produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e il conseguimento di risultati soddisfacenti per la salute pubblica, la salute e il benessere degli animali, l'ambiente e la situazione economica degli allevatori dipende in ampia misura dall'utilizzazione di mangimi appropriati e di buona qualità. (3) La regolamentazione dell'alimentazione animale è un fattore essenziale per garantire la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura, nonché per consentire la salvaguardia della salute pubblica, come pure della salute e del benessere degli animali. Inoltre, serve una regolamentazione esaustiva sull'igiene degli alimenti per garantire mangimi di buona qualità nelle singole aziende agricole, anche nel caso in cui non siano prodotti commercialmente. (4) E' stato osservato che certi additivi possono contenere sostanze o prodotti indesiderabili; è pertanto opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva agli additivi. (5) I materiali destinati all'alimentazione animale possono contenere sostanze o prodotti indesiderabili, in grado di nuocere alla salute animale o, per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana. (6) E' impossibile escludere totalmente la presenza delle sostanze e dei prodotti in questione ed è almeno necessario che la loro quantità nei materiali destinati all'alimentazione animale sia ridotta, con dovuto riguardo alla tossicità acuta, bioaccumulabililtà e degradabilità della sostanza, in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi. Nella fattispecie è tuttavia inappropriato fissare dette quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario. (6a) I metodi per stabilire la presenza di residui di sostanze indesiderabili stanno diventando sempre più sofisticati e consentono di rilevare persino residui in quantità innocue per la salute degli animali e delle persone. (7) La presenza di sostanze e prodotti indesiderabili nei materiali destinati all'alimentazione animale può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e dette sostanze e detti prodotti non possono essere distribuiti in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali. La presente direttiva deve pertanto lasciare impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili ai mangimi composti. (8) Le disposizioni della presente direttiva devono applicarsi ai materiali destinati all'alimentazione animale sin dalla loro importazione nella Comunità; occorre quindi precisare che i contenuti massimi delle sostanze e dei prodotti indesiderabili fissati si applicano in generale sin dalla data in cui i materiali destinati all'alimentazione animale vengono messi in circolazione o utilizzati, nelle varie fasi, e in particolare sin dalla data di importazione. (9) I materiali destinati all'alimentazione animale devono essere di qualità sana, leale e mercantile; dev'essere pertanto vietato utilizzare o mettere in circolazione materiali destinati all'alimentazione animale che presentino un contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I della presente direttiva. (10) E' necessario limitare la presenza di alcune sostanze o prodotti indesiderabili nei mangimi complementari mediante la fissazione di quantità massime adeguate. (11) In taluni casi è stabilito un limite massimo che tiene conto dei livelli di base attuali, ma è opportuno proseguire le iniziative atte a limitare in tutta la misura del possibile la presenza di certe sostanze e di certi prodotti indesiderabili nei materiali destinati all'alimentazione animale, al fine di ridurne la presenza nella catena alimentare. E' pertanto opportuno prevedere nella presente direttiva la possibilità di fissare una soglia d'intervento nettamente inferiore al limite massimo stabilito. In caso di superamento di tale soglia d'intervento si devono effettuare indagini volte ad identificare la fonte di delle sostanze e dei prodotti indesiderabili e adottare misure atte a ridurre od eliminare tale fonte. (12) Occorre riservare agli Stati membri la facoltà, qualora sia minacciata la salute degli animali o dell'uomo, di ridurre temporaneamente le quantità massime fissate o di fissare una quantità massima per altre sostanze o altri prodotti ovvero di vietare la presenza di tali sostanze o prodotti nei materiali destinati all'alimentazione animale. Per evitare che uno Stato membro si avvalga abusivamente di tale facoltà, è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni dell'allegato I della presente direttiva applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi e sul principio di precauzione. (13) additiviI materiali destinati all'alimentazione animale conformi alle condizioni della presente direttiva devono essere sottoposti, per quanto riguarda la quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili, soltanto alle restrizioni previste per la messa in circolazione dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale [6], modificata da ultimo dalla direttiva XXX/XXX. [6] GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. (14) Per garantireal momento dell'uso e della commercializzazione dei materiali destinati all'alimentazione animale, il rispetto delle condizioni stabilite per le sostanze e i prodotti indesiderabili, gli Stati membri devono prevedere, a noma della direttiva 95/53, adeguate disposizioni di controllo. (15) Nell'ambito del sistema d'informazione istituito dalla presente direttiva a livello di servizi di controllo ufficiali, gli Stati membri devono altresì essere informati dagli operatori dei casi di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva. In tali casi, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per escludere l'impiego delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nei materiali destinati all'alimentazione degli animali. Gli Stati membri devono assicurarsi, se del caso, dell'avvenuta distruzione di queste partite di materiali destinati all'alimentazione animale qualora la distruzione sia stata decisa dal proprietario. (16) Una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate nell'allegato I della presente direttiva all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. (17) Per agevolare l'applicazione delle misure prospettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali istituito con decisione 70/372/CEE [7]. [7] GU L 170, 3.8.1970, p.1 (18) Poiché le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8] esse devono essere adottate mediante la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 5 di tale decisione. [8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (19) La presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in merito ai termini di recepimento della direttiva 1999/29/CE, di cui all'allegato III, parte B, della stessa, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva riguarda le sostanze ed i prodotti indesiderabili nei materiali destinati all'alimentazione degli animali. 2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni relative: a) agli additivi nell'alimentazione degli animali; b) alla commercializzazione dei mangimi; c) alla fissazione di contenuti massimi di residui di antiparassitari su e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, sezione B, della presente direttiva; d) ai microrganismi nei mangimi; e) a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali; f) ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende per: a) mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale; b) materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele; c) alimenti completi: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera; d) mangimi complementari: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali; e) mangimi composti: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari; f) razione giornaliera: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare a tutti i suoi bisogni; g) animali: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi; h) animali familiari: gli animali appartenenti a specie normalmente detenute e nutrite, ma non consumate, dall'uomo, tranne gli animali che servono alla produzione di pellicce; i) additivi: additivi quali definiti dall'articolo 2 della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [9];j) premiscela: la miscela di additivi, oppure la miscela di uno o più di tali additivi con una o più sostanze di supporto, destinata alla produzione di mangimi; [9] GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. k) materiali destinati all'alimentazione animale: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali; l) sostanza o prodotto indesiderabile: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, che sia presente nel e/o sul prodotto destinato all'alimentazione animale e costituisca un pericolo potenziale per la salute animale e umana, o l'ambiente, o che potrebbe influire negativamente sull'allevamento; m) partita: una determinata quantità di prodotti destinati all'alimentazione animale, consegnata contemporaneamente e avente caratteristiche comuni, come l'origine, l'assortimento, il tipo di confezionamento, l'imballatore, lo spedizioniere, il luogo di produzione e il raccolto. Articolo 3 1. I materiali destinati all'alimentazione animale possono essere messi in circolazione e utilizzati nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile. 2. In particolare, non possono essere considerati di qualità sana, leale e mercantile i materiali destinati all'alimentazione animale il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei livelli massimi fissati nell'allegato I della presente direttiva. Articolo 4 1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I della presente direttiva sono tollerati nei materiali destinati all'alimentazione animale soltanto alle condizioni previste da tale allegato. 2. Per limitare nella misura del possibile l'inevitabile presenza di certe sostanze e prodotti nei materiali destinati all'alimentazione animale, gli Stati membri richiedono l'esecuzione di indagini per individuare, ridurre o eliminare le fonti di contaminazione. Ciò non soltanto in caso di superamento dei limiti massimi fissati, ma anche quando siano individuati livelli più elevati di certe sostanze e prodotti inevitabili. A tal fine, nell'allegato I della presente direttiva sarà eventualmente fissata una soglia d'intervento. Articolo 5 Gli Stati membri prescrivono che una partita di materiali destinati all'alimentazione animale, il cui contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superi il livello massimo fissato nella colonna 3 dell'allegato I della presente direttiva, non può essere mescolata con altre partite di detti materiali. Articolo 6 Gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, ove non esistano disposizioni particolari in materia e tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti enumerati nell'allegato I della presente direttiva in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi. Articolo 7 1. Se in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, uno Stato membro constata, dopo aver adottato le disposizioni in questione, che una quantità massima stabilita nell'allegato I della presente direttiva oppure una sostanza o un prodotto non menzionati in tale allegato presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente, può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei materiali destinati all'alimentazione animale. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e, nei modi opportuni, anche i settori economici interessati, precisando i motivi che stanno alla base della sua decisione 2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 12, viene immediatamente deciso se l'allegato I debba essere modificato. Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottino alcuna decisione, lo Stato membro può mantenere in vigore le misure da esso poste in applicazione. Articolo 8 Con la procedura prevista dall'articolo 11 ed in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche: a) sono adottate le modifiche da apportare all'allegato I; b) viene periodicamente redatta una versione codificata dell'allegato I al fine di inserirvi le successive modifiche apportate in applicazione della lettera a), c) possono essere definiti i criteri di accettabilità delle materie prime per mangimi sottoposte a taluni processi di decontaminazione. Articolo 9 Gli Stati membri provvedono affinché i materiali destinati all'alimentazione animale conformi alla presente direttiva non vengano sottoposti ad altre restrizioni in materia di circolazione, per quanto riguarda la presenza di sostanze e di prodotti indesiderabili, che non siano quelle risultanti dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE. Articolo 10 1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale dei materiali destinati all'alimentazione animale, a norma della direttiva 95/53/CE, per accertare l'osservanza delle condizioni previste dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione il nome dei servizi che sono stati designati per effettuare tali controlli. 3. Gli Stati membri prescrivono che, qualora un operatore (importatore, produttore, ecc.) o una persona che, in virtù delle sue attività professionali, possieda o abbia posseduto oppure abbia avuto contatto diretto con una partita di materiali destinati all'alimentazione animale e sia a conoscenza del fatto che la partita è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali perché contiene sostanze o prodotti indesiderabili indicati nell'allegato I e non è pertanto conforme all'articolo 3, paragrafo 1, per cui costituisce un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo, oppure perché contiene sostanze o prodotti indesiderabili non indicati nell'allegato I, ma che rappresentano un grave pericolo potenziale per la salute degli animali o dell'uomo, tale persona od operatore ne informa immediatamente le autorità competenti, anche nel caso in cui sia prevista la distruzione della partita. Previa verifica delle informazioni ricevute, gli Stati membri garantiscono che, nel caso di partite contaminate, si prendano le misure necessarie affinché tale partita non sia utilizzata nell'alimentazione degli animali. Gli Stati membri garantiscono che la destinazione finale della partita, compresa l'eventuale distruzione, non possa avere effetti nocivi sulla salute umana o animale o sull'ambiente. 4. Se esiste la possibilità che una partita di materiali destinati all'alimentazione animale sia inviata in uno Stato membro, benché in un altro Stato membro sia stata giudicata non conforme alle disposizioni della presente direttiva a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, quest'ultimo Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita., Articolo 11 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE del Consiglio del 20 luglio 1970 [10]. [10] GU L 170, 3.8.1970, p.1 2. Quando si fa ricorso alla procedura definita nel presente paragrafo, si applica la procedura prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della medesima. 3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. Articolo 12 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE del Consiglio. 2. Quando si fa ricorso alla procedura definita nel presente paragrafo, si applica la procedura prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della medesima. 3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di quindici giorni. Articolo 13 1. Gli Stati membri applicano ai materiali destinati all'alimentazione animale da esportare verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di consentire la riesportazione verso il paese terzo esportatore di partite di materiali destinati all'alimentazione animale non conformi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva. Tale riesportazione di una partita può avvenire soltanto se le autorità competenti del paese terzo esportatore vi danno espressamente il benestare, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze che impediscono la commercializzazione della partita nella Comunità. Articolo 14 1. La direttiva 1999/29/CE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento figuranti all'allegato III, parte B, delle direttive menzionate nell'allegato III, parte A, della direttiva 1999/29/CE. 2. I riferimenti alla direttiva 1999/29/CE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato II. Articolo 15 Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le misure adottate si applicano a decorrere dalla scadenza del dodicesimo mese dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 16 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 17 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> (1) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di fluoro pari all'1,25% del contenuto in fosforo (2) Contenuto di fluoro per 1% di fosforo. (3) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg per 1% di fosforo. (4) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg per 1% di fosforo. (5) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione. ALLEGATO II TABELLA DI CORRISPONDENZA Direttiva 1999/29 // Attuale direttiva Articolo 1 // Articolo 1 Articolo 2 a) // Articolo 2 a) Articolo 2 b) // Articolo 2 b) Articolo 2 c) // Articolo 2 c) Articolo 2 d) // Articolo 2 d) Articolo 2 e) // Articolo 2 e) Articolo 2 f) // Articolo 2 f) Articolo 2 g) // Articolo 2 g) Articolo 2 h) // Articolo 2 h) --- // Articolo 2 i) Articolo 3 // Articolo 3 Articolo 4 1) // Articolo 4 1) Articolo 4 2) // --- ---- // Articolo 4 2) Articolo 5 // --- Articolo 6 // --- Articolo 7 // Articolo 5 Articolo 8 // Articolo 6 Articolo 9 // Articolo 7 Articolo 10 // Articolo 8 Articolo 11 // Articolo 9 Articolo 12 // Articolo 10 Articolo 13 // Articolo 11 Articolo 14 // Articolo 12 Articolo 15 // Articolo 13 Articolo 16 // --- --- // Articolo 14 --- // Articolo 15 Articolo 17 // Articolo 16 Articolo 18 // Articolo 17 Allegato I // Allegato I Allegato II // --- Allegato III // --- Allegato IV // Allegato II