52000PC0825

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina /* COM/2000/0825 def. - ACC 2000/0334 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1° marzo 1998, precisa che la Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

2. L'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e la Tunisia esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare trattative con il Regno del Marocco, la Repubblica d'Israele e la Repubblica tunisina al fine di negoziare una maggiore liberalizzazione degli scambi agricoli con questi paesi in linea con lo spirito dell'accordo di associazione ed il processo di Barcellona.

4. Il protocollo n. 1 dell'accordo, relativo alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Tunisia, prevede un regime speciale per l'olio d'oliva proveniente da tale paese. Detto regime prevede, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999 e limitatamente ad un quantitativo di 46 000 tonnellate per campagna, l'applicazione di un dazio doganale ridotto all'olio d'oliva non trattato originario della Tunisia. Il regime è stato prorogato di un anno e scade il 31 dicembre 2000. Occorre tuttavia introdurre un regime definitivo per evitare di interrompere gli scambi tradizionali di olio d'oliva ed includere nel protocollo la concessione su tale prodotto.

5. In seguito ai negoziati tenutisi tra le due parti, queste ultime si sono accordate per adattare i protocolli agricoli n. 1 e 3 ai fini di una maggiore liberalizzazione degli scambi agricoli, in linea con lo spirito dell'accordo di associazione ed il processo di Barcellona.

6. Con la presente proposta si chiede al Consiglio l'adattamento, tramite un accordo in forma di scambio di lettere, dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione.

2000/0334 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag.

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo [2] che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1° marzo 1998, precisa che la Comunità e la Repubblica tunisina attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

[2] GU L 97 del 30.3.1998, pag.1.

(2) L'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(3) La Comunità ha convenuto con la Repubblica tunisina la modifica dei protocolli agricoli n. 1 e 3 tramite un accordo in forma di scambio di lettere. Tale accordo deve essere approvato.

(4) Poiché le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3], è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione suddetta.

[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche relative agli scambi di prodotti agricoli.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [4] o, secondo il caso, dai comitati istituiti dalle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 [5].

[4] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 37).

[5] GU L 302 del 19.10.1992, pag.1.

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del disposto del suo articolo 7, paragrafo 3.

3. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina

Lettera n. 1

Lettera della Comunità europea

Bruxelles, ..........

Signor...,

Mi pregio far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1° marzo 1998, nel quale si precisa che la Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo, nel quale si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

1. Le date che figurano all'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo n. 1, sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2002 al 1° gennaio 2005".

2. All'articolo 2:

a) il testo della seconda frase relativo alla denominazione «Coteaux de Teboura» deve leggersi «Coteaux de Tebourba»;

b) è aggiunto il comma seguente: "I vini originari della Tunisia e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve".

3. Il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50 000 tonnellate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1 500 t all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56 000 t a decorrere dal 1° gennaio 2005.

3. Qualora tali importazioni rischino di compromettere l'equilibrio del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità, in particolare a causa degli obblighi da essa contratti per questo prodotto nel quadro dell'OMC, le parti contraenti si consultano per cercare misure adeguate alla congiuntura, accettabili dalle due parti e che consentano di rimediare alla situazione."

4. Gli allegati dei protocolli n. 1 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1A e 1B annessi alla presente. Un nuovo allegato 2, contenente il modello di certificato per i vini a denominazione controllata, è aggiunto al protocollo n. 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la Comunità e la Repubblica tunisina esamineranno la situazione per stabilire le misure di liberalizzazione che esse dovranno applicare a partire dal 1° gennaio 2006, conformemente all'obiettivo fissato all'articolo 16 dell'accordo di associazione.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, signor ...., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

Lettera n. 2

Lettera della Repubblica tunisina

Bruxelles, ..........

Signor...,

ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così formulata:

"Mi pregio far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1° marzo 1998, nel quale si precisa che la Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo, nel quale si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

1. Le date che figurano all'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo n. 1, sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2002 al 1° gennaio 2005".

2. All'articolo 2:

a) il testo della seconda frase relativo alla denominazione «Coteaux de Teboura» deve leggersi «Coteaux de Tebourba»;

b) è aggiunto il comma seguente: "I vini originari della Tunisia e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve".

3. Il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50 000 tonnellate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1 500 t all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56 000 t a decorrere dal 1° gennaio 2005.

3. Qualora tali importazioni rischino di compromettere l'equilibrio del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità, in particolare a causa degli obblighi da essa contratti per questo prodotto nel quadro dell'OMC, le parti contraenti si consultano per cercare misure adeguate alla congiuntura, accettabili dalle due parti e che consentano di rimediare alla situazione."

4. Gli allegati dei protocolli n. 1 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1A e 1B annessi alla presente. Un nuovo allegato 2, contenente il modello di certificato per i vini a denominazione controllata, è aggiunto al protocollo n. 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la Comunità e la Repubblica tunisina esamineranno la situazione per stabilire le misure di liberalizzazione che esse dovranno applicare a partire dal 1° gennaio 2006, conformemente all'obiettivo fissato all'articolo 16 dell'accordo di associazione.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarle l'accordo della Repubblica tunisina.

Voglia accettare, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Repubblica tunisina

ALLEGATO 1-A

Protocollo n. 1

1. Regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Tunisia

2. Certificato di denominazione d'origine

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale ad valorem.

(1) A decorrere dall'applicazione di una normativa comunitaria relativa al settore delle patate, questo periodo è esteso al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile oltre il contingente è portata al 50%.

(2) L'ammissione a questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie stabilite in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e le successive modifiche].

>SPAZIO PER TABELLA>

(3) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante.

(4) Il quantitativo di concentrato di pomodori sarà portato a 4 000 tonnellate secondo il calendario seguente: 1.1.2001 - 2 500 tonnellate; 1.1.2002 - 2 875 tonnellate; 1.1.2003 - 3 250 tonnellate; 1.1.2004 - 3 625 tonnellate; a partire dall'1.1.2005 - 4 000 tonnellate.

(*) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale ad valorem.

>SPAZIO PER TABELLA>

(5) Contingente tariffario comune alle sei posizioni che riguardano i miscugli di frutta.

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale ad valorem.

>SPAZIO PER TABELLA>

15. Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è stato prodotto nella regione vinicola di ...... ...... ...... ed è riconosciuto, ai sensi della normativa tunisina, come avente diritto alla denominazione d'origine'............................'. L'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica.

16. (1)

(1) Spazio per ulteriori informazioni fornite nel paese esportatore.

ALLEGATO 1-B

PROTOCOLLO N. 3

relativo al regime applicabile all'importazione in Tunisia di prodotti agricoli originari della Comunità

Articolo unico

Per i prodotti originari della Comunità elencati in allegato, i dazi doganali all'importazione in Tunisia non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b)

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) I quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario aperto dalla Tunisia nel quadro dell'OMC a titolo di accesso ordinario sono dedotti dal contingente tariffario preferenziale.

(1) Il quantitativo di 8 000 tonnellate copre l'insieme delle quattro sottovoci.

(2) Dal 1° luglio a fine febbraio.

(3) Il quantitativo di 9 700 tonnellate copre l'insieme delle tre sottovoci.

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) I quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario aperto dalla Tunisia nel quadro dell'OMC a titolo di accesso ordinario sono dedotti dal contingente tariffario preferenziale.

(**) Contingente globale per le otto sottovoci.

(4) Il tasso è ridotto allo 0% in 5 quote uguali dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2005.

(5) Dal 1° ottobre al 31 maggio.

(6) Contingente complementare a quello esistente soggetto a un dazio doganale del 17%.

>SPAZIO PER TABELLA>