52000PC0807

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma da parte della Comunità europea della Convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale /* COM/2000/0807 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma da parte della Comunità europea della Convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel 1997, gli Stati costieri dell'Atlantico hanno preso l'iniziativa di avviare il processo di preparazione destinato a creare una nuova organizzazione regionale della pesca (South East Atlantic Fisheries Organisation) i cui lavori dovrebbero concludersi nel novembre 2000 una volta finalizzato il testo della futura convenzione.

La Comunità ha degli interessi di pesca nell'Atlantico sudorientale ed è quindi tenuta, a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, a cooperare con le altre parti interessate alla gestione e alla conservazione delle risorse della regione in parola.

La Comunità ha partecipato sin dall'inizio a questo processo ed ha svolto un ruolo attivo e costruttivo. Dopo un'ultima riunione del gruppo di redazione, che avrà luogo il 11 novembre, la Convenzione resterà aperta per la firma nel quadro di una Conferenza Diplomatica che sarà convocata, in data da determinare.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma da parte della Comunità europea della Convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300 paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è competente per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche e per concludere accordi con altri paesi o organizzazioni internazionali.

(2) La Comunità ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti gli Stati membri della Comunità internazionale di cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

(3) La Comunità ha firmato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

(4) La 6a riunione degli Stati costieri e altre parti interessate alla futura Convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale ha presentato un progetto di testo della futura Convenzione che potrebbe tuttavia essere oggetto di adattamenti redazionali prima della sua adozione ufficiale.

(5) Obiettivo della Convenzione è di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento durevole delle risorse alieutiche nella zona della Convenzione grazie all'applicazione efficace di quest'ultima.

(6) Pescatori comunitari esercitano l'attività di pesca sugli stock della zona oggetto della Convenzione ed è quindi nell'interesse della Comunità di svolgere un ruolo efficace nell'attuazione della Convenzione per cui è necessario che la Comunità aderisca alla Convenzione;

DECIDE

Articolo unico

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, la Convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente