52000PC0768

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2000/0768 def. - COD 97/0358 */


PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

RELAZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura.

La Commissione presenta il parere che segue sugli emendamenti proposti dal Parlamento.

1. Antefatti

a) Il 10 dicembre 1997, la Commissione ha adottato una proposta di decisione (COM (1997) 681 definitivo - 1997/0358/COD), presentata in seguito al Consiglio e al Parlamento europeo nel marzo 1998.

b) Il Comitato economico e sociale ha espresso parere favorevole in data 29 aprile 1998.

c) Il Comitato delle regioni ha espresso parere favorevole in data 17 settembre 1998.

d) Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere sulla proposta in prima lettura il 10 marzo 1999, adottando 13 emendamenti che contenevano almeno 22 modifiche.

e) Il 17 giugno 1999 la Commissione ha adottato, ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato, una proposta modificata di decisione che integrava interamente o in parte 11 dei 13 emendamenti proposti dal Parlamento (COM (1999) 277 definitivo).

f) Il Consiglio ha adottato all'unanimità una posizione comune in data 5 giugno 2000.

g) Il 3 ottobre 2000, il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura una risoluzione comprendente 15 emendamenti alla posizione comune.

2. Obiettivo della proposta

L'obiettivo della proposta di modifica è integrare la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), chiarendo e rafforzando la posizione dei porti marittimi, dei porti di navigazione interna e dei terminali intermodali nell'ambito della rete.

La prima parte della proposta è intesa a modificare le caratteristiche dei porti marittimi, dei porti di navigazione interna e dei terminali intermodali che figurano nella decisione, a proporre criteri per l'identificazione di tali porti e terminali (allegato I) e a migliorare la definizione dei progetti TEN di interesse comune concernenti i porti marittimi, i porti di navigazione interna e i terminali intermodali (allegato II).

La seconda parte della proposta apporta una modifica al progetto specifico n. 8 dell'allegato III (elenco di progetti specifici designati nel 1994 dal Consiglio europeo di Essen), che da "autostrada Lisbona-Valladolid" diventa "collegamento multimodale Portogallo-Spagna con il resto dell'Europa", come chiesto dai governi portoghese e spagnolo e approvato dal Consiglio europeo di Dublino nel dicembre 1996.

Per il resto, il testo della decisione n. 1692/96/CE rimane invariato.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione osserva che il Parlamento non ha accolto, nei suoi emendamenti, alcune modifiche proposte dal Consiglio e accettate dalla Commissione. Quest'ultima ritiene però che la posizione del Parlamento e quella del Consiglio siano vicine e che, se la forma e i limiti quantitativi indicati negli emendamenti del Parlamento differiscono da quelli della posizione comune del Consiglio, il contenuto generale rimane conforme allo spirito della proposta. La Commissione ritiene che sia possibile raggiungere un compromesso che contempli i principali punti di vista di tutte le istituzioni. Con questo intento, la Commissione ritiene che gli emendamenti proposti dal Parlamento siano per la maggior parte accettabili in tutto o in parte.

Gli emendamenti che seguono sono accettabili nella loro totalità.

L'emendamento 1 modifica il titolo della proposta reintroducendo i terminali intermodali. Non si tratta di una modifica fondamentale e l'emendamento è conforme alla proposta iniziale della Commissione, anche se la modifica è logica soltanto se viene modificato anche l'articolo 14 (emendamento 5).

L'emendamento 2 reintroduce nei considerando il riferimento ai terminali intermodali e precisa che tutti i punti di interconnessione sono soggetti ad una valutazione strategica dell'impatto ambientale. Non si tratta di una modifica fondamentale e l'emendamento è conforme alla proposta iniziale della Commissione, anche se la modifica è logica soltanto se viene modificato anche l'articolo 14 (emendamento 5).

L'emendamento 3 sopprime nei considerando il riferimento alle varie categorie di porti: non si tratta di una modifica fondamentale e dipende dal sistema di categorie stabilito.

L'emendamento 4 rafforza i criteri relativi ai porti intermodali proposti dal Consiglio. La Commissione può accettare l'emendamento allo scopo di facilitare un compromesso, in quanto si riferisce al carattere transeuropeo della rete.

L'emendamento 6 modifica le disposizioni sul trasporto combinato e introduce un riferimento ai terminali intermodali. L'emendamento reintroduce anche un riferimento allo schema dei terminali intermodali proposto dalla Commissione ma respinto dal Consiglio.

L'emendamento 7 reintroduce gli schemi per i terminali intermodali, proposti dalla Commissione ma respinti dal Consiglio. Allo scopo di raggiungere un compromesso con il Consiglio, la Commissione può eventualmente accettare che i terminali intermodali non figurino negli schemi se è chiaro che questi fanno parte della rete.

L'emendamento 13 apporta alcune modifiche redazionali minori ai criteri relativi ai progetti di interesse comune nel settore dei trasporti combinati.

L'emendamento 14 corregge il nome di un porto che figura nella carta 5.1 dell'allegato I.

Gli emendamenti che seguono sono accettabili in parte.

L'emendamento 5 reintroduce le caratteristiche relative ai porti marittimi proposte dalla Commissione, ma con criteri più restrittivi (aumento da 1 a 1,5 milioni di tonnellate del volume minimo del traffico e inclusione soltanto dei porti insulari principali). La Commissione può accettare questo emendamento, ma osserva che probabilmente esso non sarà accettato dal Consiglio. La Commissione ritiene però che la posizione del Parlamento e quella del Consiglio su questo punto non siano troppo divergenti e che dovrebbe essere possibile raggiungere un compromesso conciliante le due posizioni.

L'emendamento 8 rafforza i criteri inerenti ai porti di navigazione interna proposti dal Consiglio. La Commissione può accettare l'emendamento per facilitare un compromesso in quanto corrisponde al carattere transeuropeo della rete, ma esso contiene anche una definizione di "sovrastrutture" portuali che non sono sovvenzionabili nel quadro degli aiuti comunitari. Questa parte dell'emendamento non può essere accettata dalla Commissione, secondo la quale non è opportuno, né necessario, esaminare il finanziamento nell'ambito degli orientamenti in quanto i progetti relativi alle sovrastrutture non rientrano nella definizione di progetti d'interesse comune.

L'emendamento 9 rifiuta le categorie proposte dal Consiglio per i porti e i progetti e riprende la presentazione che figura nella proposta della Commissione. Quest'ultima ritiene però che, nella sostanza, la posizione del Parlamento e quella del Consiglio su questo punto non siano troppo divergenti e che dovrebbe essere possibile trovare un compromesso conciliante le due posizioni.

Gli emendamenti che seguono sono accettabili di massima, ma devono essere riformulati per essere allineati con altre disposizioni della decisione e facilitare un compromesso.

L'emendamento 10 sopprime la tabella proposta dal Consiglio relativa ai progetti di interesse comune per i porti marittimi ammissibili e riprende la proposta della Commissione. Si tratta di una modifica più di struttura che di sostanza. La Commissione ritiene però che la posizione del Parlamento e quella del Consiglio su questo punto non siano troppo divergenti e che dovrebbe essere possibile trovare un compromesso conciliante le due posizioni.

L'emendamento 11 reinserisce il testo proposto dalla Commissione ma soppresso del Consiglio, che elenca quattro tipi di progetti di interesse comune relativi ai porti marittimi ai quali dovrebbe essere riservata un'attenzione particolare.

L'emendamento 15 introduce criteri leggermente più generosi per i porti delle regioni insulari e ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, rispetto agli altri porti. Il Consiglio aveva proposto criteri più flessibili per i porti, compresi tutti i porti insulari, senza peró menzionare le regioni ultraperiferiche. La Commissione ritiene che la posizione del Parlamento e quella del Consiglio su questo punto non siano troppo divergenti e che dovrebbe essere possibile raggiungere un compromesso conciliante le due posizioni.

3.2. Emendamenti non accolti dalla Commissione

L'emendamento 12 introduce un nuovo paragrafo nell'allegato II, sezione 5 degli orientamenti, in cui si definiscono i progetti di "sovrastrutture" portuali non sovvenzionabili nel quadro degli aiuti comunitari. La richiesta del PE di introdurre il concetto di infrastruttura/sovrastruttura era già stato respinto in prima lettura in quanto la definizione di infrastruttura non era stata ritenuta abbastanza precisa e poiché il concetto di sovrastruttura non è stato utilizzato nell'ambito delle TEN. La decisione relativa alle TEN è intesa ad "individuare" progetti di interesse comune, redigendo un elenco positivo di progetti ammissibili. Tutti i progetti non indicati sono esclusi. La Commissione mantiene la sua posizione e non può quindi accettare l'inserimento di una definizione di progetti relativi alle "sovrastrutture". Non è opportuno esaminare le regole di finanziamento nell'ambito degli orientamenti TEN e la modifica non è necessaria in quanto l'elenco dei progetti di interesse comune non comprende quelli relativi alle "sovrastrutture". Un possibile compromesso potrebbe essere quello di precisare la definizione di progetti di interesse comune.

4. Conclusioni

La Commissione modifica pertanto la sua proposta per tener conto degli emendamenti sopra indicati.