52000PC0753

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto /* COM/2000/0753 def. - COD 2000/0291 */

Gazzetta ufficiale n. 096 E del 27/03/2001 pag. 0212 - 0214


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La direttiva 76/625/CEE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto, approvata nel 1976 [1], ha consentito agli Stati membri di svolgere cinque indagini quinquennali sul tema in oggetto.

[1] GU L 218 dell'11.8.1976, pag. 10

Tale direttiva é stata modificata una diecina di volte per tener conto dei vari fenomeni prodottisi negli ultimi 20 anni di applicazione (in particolare il progressivo allargamento dell'Unione europea).

L'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva ha segnalato l'urgenza di introdurre una maggior elasticità per quanto riguarda gli aspetti pratici dello svolgimento dell'indagine.

La presa in considerazione di detta necessità ha suggerito ai servizi della Commissione l'opportunità di redigere una nuova direttiva la cui lettura ed applicazione siano molto più semplici e chiare rispetto ad un precedente testo ripetutamente modificato.

Gli elementi di flessibilità introdotti nel testo proposto riguardano soprattutto i seguenti punti:

a) Metodologia dell'indagine: sostituzione della soglia rigida con un obiettivo definito in termini di rappresentatività del campione (articolo 3 del testo proposto).

b) Epoca di esecuzione dell'indagine: la precedente rigidità (primavera) é stata soppressa.L'unico limite é costituito dal termine di trasmissione alla Commissione dei risultati (articolo 4 del testo proposto). Tale flessibilità consente agli Stati membri di scegliere la data più opportuna in sede di svolgimento dell'indagine.

2000/0291 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C del , pag. .

deliberando in conformità della procedura di cui l'articolo 251 del trattato [3],

[3] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Per assolvere la missione assegnatale dal trattato nonché dalle disposizioni comunitarie che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, la Commissione ha bisogno di essere informata esattamente sul potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto nella Comunità e di disporre di previsioni a medio termine relative alla produzione e all'offerta sui mercati. Tale missione è attualmente espletata dalla direttiva 76/625/CEE del Consiglio [4] concernente le indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto modificata da ultimo dalla direttiva 1999/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [5]. La direttiva è stata modificata più volte ed è pertanto opportuno abrogarla e sostituirla con la presente direttiva in ocassione delle presenti modifiche.

[4] GU L 218 dell'11.8.1976, pag. 10.

[5] GU L 16 del 21.1.2000, pag. 72.

(2) E' opportuno effettuare simultaneamente in tutti gli Stati membri indagini sulle piantagioni di alberi da frutto della stessa specie secondo gli stessi criteri e con una precisione comparabile. Le nuove piantagioni raggiungono la piena resa soltanto dopo alcuni anni. Conviene quindi ripetere dette indagini ogni quinquennio per ottenere dati sicuri inerenti al potenziale di produzione tenuto conto degli alberi da frutto non ancora in produzione.

(3) Per ciascuna specie frutticola occorre effettuare indagini uniformi in ciascuno Stato membro sulle principali varietà cercando di determinare una suddivisione per varietà completa secondo le necessità.

(4) Alla luce dell'esperienza acquisita con le indagini precedenti sulle piantagioni di alberi da frutto è necessario introdurre una certa flessibilità per quanto riguarda i metodi di indagine utilizzati dagli Stati membri.

(5) In conformità del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità quali sono enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi di disporre di statistiche attendibili e complete sul potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto nella Comunità e di previsioni a medio termine della produzione dell'offerta sul mercato comunitario non possono essere conseguiti in modo soddisfacente dagli Stati membri isolatamente, per ragioni evidenti, e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, dato che la presente direttiva si limita al minimo richiesto per conseguire detti obiettivi e non andando oltre quanto necessario fare a tal fine.

(6) E' opportuno quindi abrogare la direttiva 76/625/CEE.

(7) Essendo le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 che fissa le modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6], è opportuno che tali misure vengano decise secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione.

[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettueranno, a decorrere dall'1 gennaio 2002, e successivamente ogni 5 anni, indagini sulle piantagioni di alberi da frutto di talune speci esistenti sul loro territorio.

2. Oggetto dell'indagine sono le seguenti specie:

a) Mele da tavola

b) Pere da tavola

c) Pesche

d) Albicocche

e) Arance

f) Limoni

g) Agrumi a piccoli frutti (mandarini, comprese tangerini e satsuma; clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi)

Le specie oggetto di indagine nei vari Stati membri sono indicate nella tabella che figura in allegato.

La rilevazione delle piantagioni di varietà di mele e di pere destinate esclusivamente ad usi diversi dal consumo è facoltativa.

3. L'indagine riguarda tutte le aziende con una superficie coltivata ad alberi da frutto a condizione che i frutti prodotti siano interamente o principalmente destinati alla vendita.

L'indagine si estende alle colture pure e alle colture miste, vale a dire alle piantagioni di alberi da frutto di svariate specie di cui al paragrafo 2 o di uno o svariate di esse in associazione con altre specie.

4. L'indagine può essere condotta in forma totalitaria o per campione con campionamento casuale secondo i criteri enunciati all'articolo 3.

Articolo 2

1. Le indagini contemplate all'articolo 1 devono essere organizzate in modo tale che i risultati possano essere presentati combinando in modo differente le seguenti caratteristiche.

A. Varietà frutticola

E' opportuno indicare, per specie di frutta e per ordine di importanza, un numero sufficiente di varietà affinché, in ciascuno Stato membro, sia possibile riprendere in considerazione separatamente, per varietà, almeno l'80% della superficie totale coltivata ad alberi da frutto della specie in causa e, comunque, tutte le varietà che rappresentano il 3% o più della superficie complessiva coltivata ad alberi da frutto della specie in questione.

B. Età degli alberi

L'età deve essere valutata a decorrere dal periodo di impianto sul terreno. La stagione di piantagione che si estende dall'autunno alla primavera va considerata un unico periodo. In caso di sovrainnesto è determinante il momento in cui quest'ultimo è stato effettuato.

C. Superficie piantata netta, numero di alberi e densità di piantagione.

La densità di piantagione può essere rilevata direttamente oppure mediante un calcolo effettuato sulla base della superficie coltivata netta.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8

Articolo 3

1. In caso di indagine per campione, il campione deve essere rappresentativo di almeno il 95% della superficie piantata ad alberi da frutto. Le superfici non coperte dai campionamenti possono costituire oggetto di una stima.

2. Per quanto riguada i risultati delle indagini per campione, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti affinché l'errore di campionamento sia al massimo pari al 3% al livello di confidenza del 68% per il totale della superficie nazionale coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.

3. Gli Stati membri prendono le misure adeguate per limitare e, ove necessario, valutare gli errori di osservazione per l'intera superficie coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.

Articolo 4

1. Gli Stati membri trasmettono con la massima rapidità possibile alla Commissione i risultati delle indagini, e comunque entro e non oltre il 1° ottobre dell'anno successivo.

2. I risultati di cui al paragrafo 1 devono essere trasmessi per zone di produzione. I limiti delle zone di produzione da prevedersi per gli Stati membri sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3. Gli errori di osservazione constatati e gli errori di campionamento, di cui all'articolo 3, devono essere comunicati entro il 1° ottobre dell'anno successivo alla realizzazione dell'indagine.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione metodologica concernente l'esecuzione dell'indagine entro e non oltre il 1° ottobre dell'anno successivo.

Articolo 5

Gli Stati membri che dispongono di informazioni annuali:

a) sulle superfici ad alberi da frutto la cui estirpazione è stata effettuata sul rispettivo territorio e

b) sulle nuove piantagioni di alberi da frutto sul rispettivo territorio.

comunicano queste informazioni alla Commissione entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

Articolo 6

Nel quadro delle consultazioni e di una collaborazione permanente con gli Stati membri la Commissione studia:

a) i risultati forniti,

b) i problemi tecnici insorti in particolare in sede di preparazione e condotta delle indagini e delle comunicazioni,

c) la significatività delle indagini e dei risultati trasmessi.

Articolo 7

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un termine di un anno dalla comunicazione dei risultati da parte degli Stati membri, una relazione sull'esperienza acquisita in sede di indagine.

Article 8

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE [7] del Consiglio.

[7] GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, la procedura di gestione di cui all'articolo della decisione 1999/468/CE si applica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di quest'ultima.

3. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 9

La direttiva 76/625/CEE è abrogata.

Articolo 10

Gli Stati membri rendono vigenti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [...]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate dal detto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[...] [...]

ALLEGATO

SPECIE OGGETTO D'INDAGINE NEI VARI STATI MEMBRI

>SPAZIO PER TABELLA>