52000PC0633

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003 /* COM/2000/0633 def. - ACC 2000/0256 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Repubblica della Costa d'Avorio è scaduto il 30.6.2000. Il 26.5.2000 è stato siglato un nuovo protocollo tra le due parti, per fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque della Costa d'Avorio per il periodo 1.7.2000-30.6.2003.

Su tale base la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante decisione, il progetto di accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo in attesa della sua entrata in vigore definitiva.

Una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione del nuovo protocollo forma oggetto di una procedura distinta.

2000/0256 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ... del..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) In seguito a tali negoziati, il 26 maggio 2000 è stato siglato un nuovo protocollo.

(3) Grazie a tale protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d'Avorio per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2003.

(4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il protocollo in questione sia applicato quanto prima; a tal fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore; occorre approvare tale accordo, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 37 del trattato.

(5) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2003.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca demersale:

Spagna: 600 tsl

b) pesca del tonno:

Francia: 25 navi

Spagna: 41 navi

Portogallo: 5 navi

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003

A. Lettera del governo della Repubblica della Costa d'Avorio

Egregio Signore,

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2003, siglato il 26 maggio 2000, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica della Costa d'Avorio è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° luglio 2000, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso dev'essere versata, anteriormente al 31 dicembre 2000, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 3 del protocollo.

La prego di confermarmi che la Comunità europea è d'accordo su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Costa d'Avorio

B. Lettera della Comunità

Egregio Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2003, siglato il 26 maggio 2000, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica della Costa d'Avorio è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° luglio 2000, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso dev'essere versata, anteriormente al 31 dicembre 2000, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 3 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria."

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della costa della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 2000 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

a) pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale adibiti alla pesca dei crostacei di acque profonde, dei cefalopodi e dei pesci demersali: 600 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua;

b) tonniere con lenze e canne: 12 unità;

c) pescherecci con palangari di superficie: 20 unità;

d) tonniere con reti a circuizione: 39 unità.

Articolo 2

Su richiesta della Comunità europea, le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo, a condizione che non sia compromesso lo sfruttamento razionale delle risorse della Costa d'Avorio.

In tal caso, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è aumentata in proporzione e pro rata temporis.

Articolo 3

1. La contropartita finanziaria per le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 è fissata a 957 500 EUR all'anno (di cui 275 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 682 500 EUR per le azioni di cui all'articolo 4 del presente protocollo).

2. La contropartita finanziaria per la pesca del tonno riguarda un volume di catture di 8 500 tonnellate all'anno nelle acque della Costa d'Avorio. Se il volume delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca della Costa d'Avorio supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente.

3. La compensazione finanziaria annua è pagabile entro il 31 dicembre di ogni anno del protocollo. L'impiego di tale compensazione finanziaria è di esclusiva competenza del governo della Costa d'Avorio.

4. La compensazione è versata sul conto del Tesoro pubblico presso la Cassa autonoma di ammortamento n. ............

Articolo 4

Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo di 682 500 EUR all'anno, secondo la ripartizione qui sotto indicata:

1. finanziamento di programmi scientifici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche riguardanti la zona di pesca della Costa d'Avorio: 90 000 EUR;

2. finanziamento di programmi tecnici: 250 000 EUR;

3. sostegno alle strutture incaricate della sorveglianza della pesca: 100 000 EUR;

4. sostegno al ministero della pesca per la formulazione di politiche e strategie volte allo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura: 50 000 EUR;

5. sostegno istituzionale all'amministrazione responsabile della pesca: 110 000 EUR;

6. finanziamento di borse di studio, di tirocini di formazione pratica o di seminari nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca e di partecipazione a riunioni internazionali concernenti la pesca: 50 000 EUR;

7. contributo alle organizzazioni internazionali: 32 500 EUR.

Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della pesca, che ne informa la Commissione delle Comunità europee.

I suddetti importi annuali sono messi a disposizione delle strutture interessate entro il 31 dicembre di ogni anno e versati, sulla base dell'utilizzazione prevista, sui conti bancari delle autorità competenti della Costa d'Avorio indicati dal ministero della pesca.

Il ministero della pesca trasmette alla delegazione della Commissione delle Comunità europee, al più tardi quattro mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione dettagliata sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione delle Comunità europee può chiedere al ministero della pesca informazioni complementari su tali risultati e, previa consultazione delle autorità della Costa d'Avorio, riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

Articolo 5

Qualsiasi inadempienza della Comunità europea ad uno degli obblighi finanziari che le incombono in virtù degli articoli 3 e 4 del presente protocollo può determinare la sospensione degli obblighi che l'accordo di pesca comporta per la Costa d'Avorio.

Articolo 6

1. In caso di forza maggiore che impedisca l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE della Costa d'Avorio, il pagamento della contropartita finanziaria può essere sospeso dalla Comunità europea in seguito a consultazioni preliminari, ove possibile, tra le due parti.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria è ripreso al momento del ritorno alla normalità e previa consultazione tra le due parti, le quali confermano che la situazione può consentire il ritorno alle attività di pesca.

Articolo 7

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio è sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella zona di pesca della Costa d'Avorio

A. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della pesca della Costa d'Avorio, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio, una domanda per ciascun peschereccio che intenda pescare in virtù dell'accordo.

La domanda dev'essere redatta sulla base del formulario previsto a tal fine dalla Costa d'Avorio, il cui modello figura nell'appendice 1.

Ciascuna domanda di licenza di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, esclusi gli oneri per prestazioni di servizi e le tasse portuali.

Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le autorità della Costa d'Avorio comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio è sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero ivoriano responsabile per la pesca tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Costa d'Avorio.

La nuova licenza menziona:

-la data del rilascio,

-il fatto che la nuova licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente.

Per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo.

1. Le licenze vengono rilasciate entro 30 giorni dalla ricezione delle domande dalle autorità ivoriane alla delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Costa d'Avorio.

2. La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata a qualunque richiesta delle autorità ivoriane competenti.

Tuttavia, per le tonniere con lenze e canne, le tonniere con reti a circuizione ed i pescherecci con palangari di superficie, le autorità della Costa d'Avorio, non appena ricevuta notifica, da parte della Commissione delle Comunità europee, del pagamento dell'anticipo, iscrivono l'imbarcazione in questione nell'elenco delle navi autorizzate ad esercitare la pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità di controllo della Costa d'Avorio. In attesa di ricevere l'originale della licenza, può essere rilasciata una copia (via fax) della licenza già emessa, che dev'essere tenuta a bordo del peschereccio.

3. I pescherecci da traino autorizzati ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo devono notificare alle autorità ivoriane competenti qualunque modifica delle caratteristiche della nave indicate sulla licenza al momento del rilascio della stessa ed elencate nell'appendice 1.

4. Qualunque aumento del tonnellaggio di stazza lorda di un peschereccio da traino dovrà formare oggetto di una nuova domanda di licenza.

B. Disposizioni relative alle tonniere con lenze e canne, alle tonniere con reti a circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie

1. Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.

2. Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata di pesce catturato nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

3. La licenza per le tonniere con lenze e canne, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie è rilasciata previo versamento di una somma forfettaria di 375 EUR all'anno per ogni tonniera con lenze e canne, di 2 750 EUR all'anno per ogni tonniera con reti a circuizione e di 1 000 EUR all'anno per ogni peschereccio con palangari di superficie.

4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati relativi alle catture, quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Instituto Español de Oceanografia (IEO) e l'Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR), da un lato, e il Centro di ricerca oceanografica della Costa d'Avorio, dall'altro. Detto computo viene notificato contemporaneamente ai servizi ivoriani della pesca e agli armatori. Gli eventuali importi supplementari sono versati dagli armatori ai servizi ivoriani della pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non viene rimborsata all'armatore.

5. Le autorità della Costa d'Avorio comunicano, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, tutte le informazioni relative al conto bancario da utilizzare per il pagamento dei canoni.

C. Disposizioni per i pescherecci da traino congelatori

1. Le licenze per i pescherecci da traino congelatori hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Esse sono rinnovabili.

2. Il canone per le licenze annue è fissato a 168 EUR/tsl per peschereccio.

I canoni per licenze rilasciate per periodi inferiori a un anno sono pagati pro rata temporis. Per le licenze semestrali e trimestrali essi sono maggiorati rispettivamente del 3% e del 5%.

D. Dichiarazione delle catture

1. Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio nel quadro dell'accordo devono comunicare i dati relativi alle catture ai servizi responsabili della pesca marittima, con copia alla delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Costa d'Avorio e tramite la stessa, secondo le seguenti modalità:

a) i pescherecci da traino dichiarano le catture da essi effettuate sulla base del modello allegato nell'appendice 2; tali dichiarazioni sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre;

b) le tonniere con lenze e canne, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie tengono un giornale di bordo relativo alla pesca, conformemente ai modelli allegati nell'appendice 3 per i pescherecci con palangari di superficie e nell'appendice 4 per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca della Costa d'Avorio; il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

Il formulario viene ritirato in porto dai servizi competenti del Centro di ricerca oceanografica della Costa d'Avorio oppure viene inviato a questi stessi servizi entro 45 giorni dalla fine della campagna nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

Copia di detti documenti deve essere inviata agli istituti scientifici di cui al precedente punto B, paragrafo 4.

I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante del peschereccio. Per i periodi durante i quali non si è trovato nelle acque della Costa d'Avorio, il peschereccio è tenuto a compilare il giornale di bordo di cui sopra con la dicitura "Fuori dalla ZEE della Costa d'Avorio".

2. Qualora le disposizioni di cui sopra non siano rispettate, le autorità ivoriane si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata fino all'espletamento delle suddette formalità. In tal caso, la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio ne viene immediatamente informata.

E. Sbarco delle catture

Le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie che sbarcano le proprie catture in un porto della Costa d'Avorio si adoperano per mettere le catture accessorie a disposizione degli operatori economici della Costa d'Avorio ai prezzi del mercato locale secondo la libera concorrenza.

Inoltre, le tonniere della Comunità contribuiscono all'approvvigionamento delle industrie conserviere di tonno della Costa d'Avorio ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori della Comunità e dagli operatori economici ivoriani in base ai prezzi correnti del mercato internazionale. L'importo viene saldato in moneta convertibile. Il programma di sbarco deve essere stabilito di comune accordo dagli armatori della Comunità e dagli operatori economici ivoriani.

F. Zone di pesca

1. Per proteggere le zone di riproduzione e lo svolgimento della pesca artigianale, l'esercizio della pesca quale previsto dall'articolo 2 dell'accordo è vietato alle navi della Comunità in possesso di licenze di pesca nella zona compresa:

-tra la costa e 12 miglia marine per le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari di superficie,

-tra la costa e 6 miglia marine per i pescherecci da traino congelatori,

-tra la costa e l'isobata 200 metri per le tonniere congelatrici con reti a circuizione.

2. Tuttavia, le tonniere con lenze e canne che pescano con esche vive sono autorizzate a praticare la pesca di queste esche nella zona vietata di cui sopra per approvvigionarsi di esche entro i limiti strettamente necessari.

G. Ingresso e uscita dalla zona

I pescherecci, nelle tre ore successive a ciascuna entrata e uscita dalla zona di pesca e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio, sono tenuti a comunicare direttamente alle autorità della Costa d'Avorio, possibilmente via fax (+225 21 35 04 09) e, per i pescherecci non dotati di fax, via radio (....) o via telex (....), la loro posizione e le catture detenute a bordo.

Il numero del fax e la frequenza radio sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

Una copia delle comunicazioni via fax o delle registrazioni delle comunicazioni radio è conservata dalle autorità della Costa d'Avorio e degli armatori fino all'approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui al punto B.

Un peschereccio sorpreso a pescare senza aver avvertito della sua presenza le autorità della Costa d'Avorio è considerato come peschereccio senza licenza.

H. Dimensione delle maglie

Le dimensioni minime autorizzate delle maglie (maglia stirata) sono le seguenti:

a) 40 mm per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei crostacei di acque profonde;

b) 70 mm per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei cefalopodi;

c) 60 mm per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei pesci;

d) nel caso del tonno si applicheranno le norme raccomandate dall'ICCAT.

I. Imbarco di marinai

Gli armatori in possesso delle licenze di pesca previste dall'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Costa d'Avorio alle condizioni e nei limiti seguenti.

1. Ciascun armatore di un peschereccio da traino si impegna ad assumere:

-1 marinaio per le navi di stazza inferiore a 250 tsl;

-2 marinai per le navi di stazza compresa tra 250 e 300 tsl;

-3 marinai per le navi di stazza superiore a 300 tsl.

Gli armatori di tonniere e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini della Costa d'Avorio alle condizioni e nei limiti seguenti:

-4 marinai della Costa d'Avorio, in ragione di non più di un marinaio per nave, per la flotta delle tonniere con lenze e canne durante la campagna di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio;

-30 marinai della Costa d'Avorio per la flotta delle tonniere con reti a circuizione;

-4 marinai della Costa d'Avorio, in ragione di non più di un marinaio per nave, per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie durante la campagna di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

I limiti di cui sopra non escludono l'imbarco di marinai ivoriani supplementari, su richiesta degli armatori.

I marinai ivoriani sono scelti dagli armatori tra i marinai professionisti riconosciuti dalle autorità competenti.

2. Il salario dei marinai di cui sopra dev'essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità ivoriane responsabili della pesca; esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime di previdenza sociale cui è soggetto il marinaio (tra cui assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni e assicurazione malattia).

3. In caso di mancato imbarco, gli armatori delle tonniere con lenze e canne, delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie sono tenuti a versare per la campagna di pesca una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati.

La somma in questione sarà utilizzata per la formazione dei marinai della Costa d'Avorio e sarà versata sul conto indicato dalle autorità di pesca ivoriane.

4. I pescherecci devono prendere a bordo un tirocinante proposto dalle autorità competenti della Costa d'Avorio, con riserva di accettazione da parte del comandante della nave. Le condizioni del tirocinante a bordo sono, nella misura del possibile, quelle applicate al personale dello stesso livello. Le spese di soggiorno relative sono a carico dello Stato ivoriano.

J. Osservatori scientifici

Su richiesta delle autorità della Costa d'Avorio, le navi che pescano nella ZEE della Costa d'Avorio devono prendere a bordo un osservatore scientifico, al quale è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Ciò vale per quanto possibile anche per l'alloggio. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità della Costa d'Avorio, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti. A bordo, l'osservatore

-osserva le attività di pesca delle navi;

-verifica la posizione delle navi impegnate in attività di pesca;

-procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

-prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

-verifica i dati sulle catture relativi alla zona della Costa d'Avorio che figurano nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore

-prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

-rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;

-redige una relazione sulle attività, che viene trasmessa alle autorità competenti della Costa d'Avorio con copia alla delegazione della Commissione delle Comunità europee.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità della Costa d'Avorio. Gli armatori di pescherecci da traino versano alle autorità della Costa d'Avorio, insieme al pagamento del canone, un importo di 4 EUR per tsl all'anno, pro rata temporis per peschereccio che esercita le sue attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio. Detto importo viene versato su un conto bancario indicato dalle autorità della Costa d'Avorio. Gli armatori di tonniere con lenze e canne, di tonniere con reti a circuizione e di pescherecci con palangari di superficie versano al governo della Costa d'Avorio 10 EUR al mese per ogni osservatore imbarcato. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto della Costa d'Avorio convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità competenti della Costa d'Avorio.

K. Ispezione e controllo

Su richiesta delle autorità della Costa d'Avorio, i pescherecci comunitari operanti nel quadro dell'accordo permettono l'accesso a bordo dei funzionari della Costa d'Avorio incaricati dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e li agevolano nell'espletamento delle loro funzioni.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti.

L. Procedura in caso di fermo

1. La delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Costa d'Avorio è informata entro tre mesi di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito del presente accordo avvenuto nella ZEE della Costa d'Avorio. Essa riceve contemporaneamente una breve relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

2. Prima di prospettare l'adozione di eventuali provvedimenti nei riguardi del comandante o dell'equipaggio della nave o di qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, salvo misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, la delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Costa d'Avorio, il dipartimento incaricato della pesca e le autorità di controllo tengono una riunione di concertazione, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato, entro un giorno lavorativo dalla ricezione delle informazioni summenzionate. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano qualsiasi documento o informazione utile che possa chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

3. Prima di avviare un'azione giudiziaria si cerca di definire l'infrazione con una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi non oltre tre giorni lavorativi dal fermo.

4. Qualora la vertenza non abbia potuto essere definita con un procedimento transattivo e venga quindi portata davanti ad un organo giudiziario competente della Costa d'Avorio, l'autorità competente fissa una cauzione bancaria ragionevole entro due giorni lavorativi dalla conclusione del procedimento transattivo, in attesa della pronunzia giurisdizionale. L'autorità competente svincola la cauzione bancaria non appena la decisione giurisdizionale abbia prosciolto il comandante della nave in questione.

5. La nave e il suo equipaggio sono liberati:

-al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono;

-al momento in cui è ricevuto il pagamento dell'eventuale ammenda (procedura transattiva);

-al momento in cui è depositata la cauzione bancaria (azione giudiziaria).

6. Qualora una delle parti ritenga che vi siano difficoltà nell'applicazione della suddetta procedura, essa può chiedere una consultazione urgente.

Appendice 1

MINISTÈRE DE LA

PRODUCTION ANIMALE

BP V 84 Abidjan

(République de Côte-d'Ivoire) // RÉPUBLIQUE DE CÔTE-D'IVOIRE

UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA MARITTIMA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

2. Nazionalità del proprietario/armatore: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........................................................

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PARTE B

(da compilare per ogni nave)

1. Durata di validità: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

2. Nome della nave:... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

3. Anno di costruzione: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

4. Bandiera d'origine:.............

5. Bandiera attualmente battuta: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

6. Data di acquisizione della bandiera attuale: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... ......

7. Anno di acquisizione: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

8. Porto di stazionamento e numero d'immatricolazione:........................................................................................................................................................

9. Zone di attività: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...............

10. Tipo di pesca :.......................................................................................................... ...... ...... ...................... ...... ...... ...... ...... ...........

11. Stazza lorda (tsl):.....................................................................................................................................................................................................

12. Stazza netta (tsl)..................................................................................................................................................................:......................................

13. Indicativo di chiamata:.............................................................................................................................................................................................

14. Lunghezza fuori tutto (in metri): ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...........

15. Prora (in metri): ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...................................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...........

16. Altezza (in metri): ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .................................

17. Materiale di costruzione dello scafo: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

18. Potenza motrice:... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......................

19. Velocità (nodi): ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............. ...

20. Cabine: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............. ........

21. Capacità dei serbatoi (in m³):...................................................................................................................................................... ...... ...... ..........

22. Capacità delle stive per il pesce (in m³):...................................................................................................................................... ...... ...... ..........

23. Capacità di congelamento (t/24 ore) e sistema utilizzato: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..........

24. Colore dello scafo: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

25. Colore delle sovrastrutture:... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........

26. Membri dell'equipaggio: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...........

27. Strumenti di comunicazione a bordo:

>SPAZIO PER TABELLA>

28. Strumenti di navigazione e d'individuazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

29. Imbarcazioni ausiliarie utilizzate (per ogni nave): ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...........

29.1. Stazza lorda: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..........

29.2. Lunghezza fuori tutto (in metri): ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...........

29.3. Prora (in metri): ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...........

29.4. Altezza (in metri): ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...........

29.5. Materiale di costruzione dello scafo: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

29.6. Potenza motrice:... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......................

29.7. Velocità (nodi): ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............. ...

30. Strumenti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce (anche se non installati a bordo): ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...........

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31. Porto di stazionamento:........................................................................................................................................................

32. Nome del comandante: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

33. Indirizzo:.............................................................

34. Nazionalità del comandante: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

Allegare:

-tre fotocopie a colori della nave (vista di lato), delle imbarcazioni ausiliarie e degli strumenti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce,

-diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati,

-documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

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(Data della domanda) // (Firma del rappresentante del proprietario/armatore)

Appendice 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 3

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 4

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: Nuovo protocollo all'accordo di pesca CE/Costa d'Avorio che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria.

2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E: B7-8000

3. FONDAMENTO GIURIDICO:

-articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3

-Accordo CE/Costa d'Avorio (GU L 379 del 31.12.1990)

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione: protocollo e allegato per un periodo di 3 anni

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

Periodo: dall'1.7.2000 al 30.6.2003

Modalità per il rinnovo: negoziato prima della scadenza del protocollo

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 SO

5.2 SD

5.3 Tipi di entrate previste

6. NATURA DELLE SPESE

Altre: contropartita finanziaria a favore di un paese terzo in cambio di possibilità di pesca da esso concesse ed espressamente indicate nel protocollo

7. SPESE A CARICO

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari)

cfr. allegato del protocollo.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Scadenzario da compilare in caso di proposta di nuova azione in milioni di euro correnti

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLE MISURE PRESE)

In quanto pagamento di una prestazione (possibilità di pescare), le contropartite finanziarie versate dalla Comunità sono utilizzate dalle autorità del paese terzo a loro discrezione, salvo l'obbligo di presentare alla Comunità, secondo le modalità previste in ciascun accordo, relazioni sull'utilizzazione di determinati stanziamenti (contributo al programma scientifico). Nel caso della Costa d'Avorio, deve essere presentata una relazione annuale sulla realizzazione di tutte le azioni di cui all'articolo 4 del protocollo e sui risultati ottenuti; i pagamenti potranno essere riesaminati in funzione dell'effettiva esecuzione delle varie azioni.

Inoltre gli Stati membri devono certificare alla Commissione l'esattezza delle indicazioni che figurano sui certificati di stazza delle navi, affinché le contropartite finanziarie (e i canoni) siano calcolati su basi incontestabili. A tal fine l'accordo prevede per i pescherecci comunitari l'obbligo di dichiarazione delle catture.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

>SPAZIO PER TABELLA>

Il presente protocollo offre possibilità di pesca demersale classificate in tsl e non più in numero di navi, il che dovrebbe consentire una maggiore flessibilità e garantire una migliore applicazione e, di conseguenza, una maggiore convenienza del protocollo stesso. La nuova classificazione in tsl permette, in pratica, maggiori possibilità di pesca.

Per la pesca del tonno, aumenta il numero delle tonniere con reti a circuizione, dei pescherecci con palangari di superficie e delle tonniere con lenze e canne. Il tonnellaggio di riferimento è mantenuto a 8 500 t.

I canoni pagati dagli armatori per la pesca demersale passano da 140 EUR/tsl a 168 EUR/tsl e contribuiscono così a riequilibrare la ripartizione dell'onere finanziario tra CE e armatori.

I canoni per la pesca al tonno aumentano da 20 a 25 EUR/tsl e gli anticipi pagati dagli armatori aumentano, rispettivamente,

- da 1 600 a 2 750 EUR per le tonniere con reti a circuizione,

- da 400 a 1 000 EUR per i pescherecci con palangari di superficie,

- da 300 a 375 EUR per le tonniere con lenze e canne.

Con questo aumento ci si prefigge di responsabilizzare maggiormente gli armatori.

Un importo di 682 500 EUR (il 71%) all'anno è destinato espressamente ai programmi scientifici e tecnici, alla formazione, al sostegno istituzionale alle strutture amministrative responsabili della pesca e alla sorveglianza marittima. Nel protocollo precedente queste dotazioni ammontavano solo a 200 000 EUR all'anno (il 20%).

La contropartita finanziaria globale è ridotta da 1 000 000 EUR a 957 500 EUR all'anno.

L'accordo permette in tal modo l'utilizzo di 71 tonniere e offre possibilità di pesca per 600 tsl ai pescherecci da traino nella ZEE della Costa d'Avorio.

Oltre al valore commerciale diretto delle catture, l'accordo offre i seguenti vantaggi:

-garanzia di occupazione a bordo delle navi da pesca;

-effetto moltiplicatore nelle regioni interessate per quanto riguarda l'occupazione nei porti, nei mercati all'asta, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali e nei servizi connessi;

-creazione di posti di lavoro in regioni dove non esistono alternative occupazionali all'infuori della pesca;

-approvvigionamento del mercato comunitario per quanto riguarda i prodotti della pesca.

Naturalmente, oltre che dei benefici suddetti, bisogna tenere conto dell'importanza delle nostre relazioni con la Repubblica della Costa d'Avorio sia nel settore della pesca che in campo politico.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DEL BILANCIO)

Nessuna conseguenza sulle spese amministrative.