52000PC0592

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale /* COM/2000/0592 def. - CNS 2000/0240 */

Gazzetta ufficiale n. 029 E del 30/01/2001 pag. 0281 - 0286


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Indice

1. Cronistoria

2. Obiettivi

3. Base giuridica

4. Giustificazione della proposta alla luce dei principi di proporzionalità e sussidiarietà

5. Principi generali del testo

6. Commenti ai singoli articoli

1. Cronistoria

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea si prefigge di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'articolo 61, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea prevede che il Consiglio adotti provvedimenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Tra queste misure, l'articolo 65, lettera c) del medesimo trattato cita quelle volte a eliminare gli ostacoli che si frappongono al corretto svolgimento dei procedimenti civili.

Il Consiglio e la Commissione hanno presentato al Consiglio europeo di Vienna, riunito nei giorni 11 e 12 dicembre 1998, un piano d'azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia [1]. Questo piano d'azione riconosce che intensificare la cooperazione giudiziaria in materia civile costituisce una tappa fondamentale nella creazione di uno spazio giudiziario europeo che offra benefici tangibili per i cittadini dell'Unione. In termini più precisi, e tra altre misure, il paragrafo 40, lettera d) di detto piano d'azione prevede che entro un termine di due anni venga esaminata la possibilità di istituire una rete giudiziaria europea in materia penale.

[1] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1

Nei giorni 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha tenuto a Tampere una riunione speciale dedicata alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea. Nelle sue conclusioni, in nome di un autentico spazio europeo di giustizia, il Consiglio europeo ha raccomandato di creare un sistema di informazione di facile accesso, che verrebbe gestito e aggiornato da un rete di autorità nazionali competenti.

La presidenza finlandese dell'Unione (secondo semestre 1999) ha avviato il dibattito sulla creazione di una rete europea in materia civile e commerciale. Il problema dell'informazione del pubblico è stato evocato in modo speciale in una riunione di esperti convocata dalla Commissione il 29 novembre 1999, per discutere dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

Le discussioni sulla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, nonché sulle sue modalità di funzionamento, sono proseguite in modo approfondito sotto la presidenza portoghese (primo semestre 2000). Esse hanno permesso alla Commissione, come annunciato nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo che illustra il ruolino di marcia per esaminare i progressi raggiunti nella prospettiva della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'interno dell'Unione europea [2], di sottoporre la presente proposta di decisione del Consiglio.

[2] COM(2000)167 definitivo del 24.3.2000.

2. Obiettivi

Una Unione europea che comporti il diritto di libera circolazione sul suo territorio e che, tramite l'istituzione di un mercato unico senza frontiere interne, permetta un sensibile aumento degli scambi fra gli Stati membri in materia civile e commerciale, rende sempre più acuto il problema dell'effettiva possibilità per i privati e le imprese di esercitare i propri diritti in un contesto transnazionale.

In proposito, come è stato riconosciuto dal Consiglio europeo nella riunione di Tampere, "il cittadino può godere della libertà solo in un autentico spazio di giustizia, nel quale chiunque sia in grado di rivolgersi ai tribunali e alle autorità di tutti gli Stati membri, con la stessa facilità con cui potrebbe farlo nel proprio paese". Il Consiglio europeo ha affermato altresì che "in un autentico spazio europeo di giustizia, l'incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non dovrebbero trattenere o dissuadere i privati e le imprese dall'esercitare i propri diritti".

La presente proposta di decisione si inquadra quindi in quest'ambito e si prefigge il corretto svolgimento delle procedure giudiziarie civili e commerciali che presentino un'incidenza transnazionale. Lo scopo ultimo della proposta è semplificare la vita dei cittadini, migliorando la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in campo civile e commerciale, nonché agevolando l'accesso alla giustizia in uno Stato membro diverso dal proprio.

Lo strumento proposto per conseguire tale obiettivo è la creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale con una duplice finalità: migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri e fornire al pubblico informazioni pratiche che rendano più agevole l'accesso alla giustizia nell'ambito di controversie che presentino risvolti transnazionali.

La rete, del pari che il sistema d'informazione destinato al pubblico che essa gestisce, serve quindi a fornire un servizio più efficiente a tutte le persone che debbano far fronte a vertenze con risvolti transnazionali, vuoi grazie a una maggiore cooperazione tra le autorità degli Stati membri, vuoi tramite informazioni disponibili su Internet.

3. Base giuridica

La materia rientra nell'articolo 65 del trattato che istituisce la Comunità europea e la scelta dell'articolo 61, lettera c) è giustificata dall'oggetto e dalla finalità della presente proposta.

La scelta di un atto comunitario vincolante, sotto forma di decisione, è dettata dalla necessità che le disposizioni previste vengano applicate da tutti gli Stati membri, onde conseguire gli obiettivi perseguiti.

La decisione proposta non si applica al Regno Unito e all'Irlanda, sempreché questi paesi non esprimano il desiderio di partecipare alla sua adozione, conformemente alle condizioni previste dal protocollo sulla loro posizione allegato al trattato sull'Unione europea. Essa non si applica neppure alla Danimarca, a norma del protocollo relativo a questo paese allegato al trattato sull'Unione europea.

4. Giustificazione della proposta alla luce dei principi di proporzionalità e sussidiarietà

La presente proposta si inquadra nella creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia auspicata dai trattati e caldeggiata dal Consiglio europeo riunito a Tampere. Concretamente, l'azione si prefigge di organizzare in rete autorità degli Stati membri, sull'intero territorio dell'Unione europea e in modo omogeneo. Dato che questa finalità (migliorare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri per risolvere controversie che presentino un'incidenza transnazionale) non può essere realizzata dagli Stati membri, è necessaria un'azione a livello comunitario. La decisione proposta mira infatti a potenziare in modo coordinato e omogeneo meccanismi di cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione, nonché a mettere a disposizione del pubblico informazioni di natura pratica che possano risultare utili a chiunque debba far fronte a una vertenza con risvolti transnazionali.

La presente proposta si limita ai requisiti minimi per conseguire gli obiettivi perseguiti e non va al di là di quanto è necessario a tal fine. Essa lascia infatti impregiudicati i meccanismi di cooperazione già esistenti e si fonda in ampia misura su una stretta collaborazione fra Commissione e Stati membri.

5. Principi generali del testo

La decisione proposta, le cui disposizioni sono commentate più in dettaglio al punto 6, si ispira a una serie di principi che in questa sede è opportuno richiamare.

a) Servizio aggiuntivo a favore dell'utente finale

La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale trova la propria giustificazione ultima nel fatto che rende più semplici le pratiche per le persone alle prese con una vertenza che abbia un'incidenza transnazionale. La rete deve pertanto fornire a queste persone un servizio aggiuntivo che le assista realmente nell'esercizio dei loro diritti in un contesto transnazionale. Questo servizio aggiuntivo è di due tipi: sveltire i procedimenti e fornire maggiori informazioni sui sistemi giudiziari degli Stati membri.

b) Rispetto dei meccanismi di cooperazione esistenti, ai quali la rete non intende sostituirsi

La rete giudiziaria europea non deve pregiudicare il funzionamento dei meccanismi di cooperazione esistenti. Altri atti comunitari o strumenti internazionali nel settore della cooperazione giudiziaria in campo civile e commerciale hanno infatti istituito meccanismi di cooperazione fra gli Stati membri. La presente proposta non intende quindi sostituirsi a questi ultimi o modificarne la portata. Il testo della proposta si sforza di mettere in chiaro che l'integrazione nella rete, in qualità di membri, delle autorità competenti ai sensi degli atti comunitari o degli strumenti internazionali non avviene a scapito delle loro prerogative. I punti di contatto della rete sono quindi tenuti ad astenersi dal rispondere a domande di informazione che a norma degli strumenti suddetti devono seguire un iter specifico.

c) Evitare rigide compartimentazioni

Vale invece la pena di sottolineare che la rete nasce da una logica di integrazione dell'esperienza acquisita nei settori regolati da strumenti specifici. Essa è concepita come uno strumento per evitare separazioni nette tra i vari compartimenti in campo civile e commerciale, cercando di individuare le pratiche migliori e provvedendo quindi a diffondere le conoscenze acquisite. Inoltre, si tratta di uno strumento pensato in termini di complementarietà, che in caso di necessità può eventualmente affiancare i meccanismi esistenti.

d) Un meccanismo per i settori non regolati da atti comunitari o da strumenti internazionali

La rete appare anche come un meccanismo di cooperazione che si propone di offrire canali utili nei settori non regolati da atti comunitari o da strumenti internazionali. In questi settori, infatti, potrebbe risultare particolarmente utile mettere a disposizione degli Stati membri una struttura di cooperazione in grado di fornire loro l'assistenza necessaria per formulare e far circolare le richieste di cooperazione.

e) La rete come strumento per la costruzione dello spazio europeo di giustizia

In definitiva, la rete mira a diventare uno strumento importante, o addirittura essenziale, per realizzare lo spazio europeo di giustizia in campo civile e commerciale. La sfida lanciata dai trattati richiede infatti strumenti che consentano di sviluppare un'impostazione globale e integrata nell'intero settore civile e commerciale. La rete, pur rispettando le strutture esistenti e cercando quindi di promuovere possibili sinergie, è stata ideata con questa finalità. Fatte salve le competenze di altre sedi, a termine essa dovrebbe diventare un forum per discutere e valutare i progressi raggiunti e le difficoltà riscontrate nella costruzione dello spazio europeo di giustizia, in particolare attraverso l'esperienza pratica acquisita dai punti di contatto e dai membri della rete. Quest'ultima può rivelarsi anche uno strumento di estrema utilità per sviluppare iniziative concrete nel suo settore d'interesse (si veda in particolare la lettera k)

f) Forme di sinergia con le attività in settori connessi

Come si è visto, occorre trovare forme di sinergia all'interno del settore civile e commerciale, ma anche all'esterno, con iniziative in settori connessi. A livello comunitario, si possono enumerare varie iniziative in grado di agevolare notevolmente il funzionamento della rete e contribuire ai sui compiti.

- Il Dialogo con i cittadini, che la direzione generale Mercato interno presso la Commissione coordina in stretta collaborazione con gli Stati membri, mira a fornire ai cittadini, attraverso pubblicazioni e il suo sito Internet http://europa.eu.int/citizens, informazioni in merito ai diritti che il mercato interno offre loro e ai mezzi di ricorso di cui dispongono per farli valere. Il Servizio di orientamento aiuta i cittadini a risolvere problemi pratici connessi con l'esercizio dei diritti garantiti dal mercato interno ed è accessibile attraverso un numero verde nazionale o lo "sportello informazioni" sul sito "Dialogo con i cittadini".

- Il "Dialogo con le imprese" (http://europa.eu.int/business/it/index.html), coordinato dalle direzioni generali Mercato interno e Imprese, costituisce un'iniziativa simile rivolta alle imprese.

- Oltre 270 Eurosportelli, i cosiddetti Euro Info Centres (http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html), formano una rete di punti di contatto che forniscono informazioni, consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese (PMI).

- La rete extragiudiziale europea per le controversie in materia di consumi, istituita in seguito a un'iniziativa della direzione generale Sanità e protezione dei consumatori, è un altro esempio di iniziativa avviata per agevolare la vita delle persone che devono far fronte a una controversia in uno Stato membro diverso dal loro.

- La Commissione ha avviato altre iniziative in materia di risoluzione in sede extragiudiziale delle controversie, in particolare nel settore del commercio elettronico, quali il programma Webtrader, l'Electronic Consumer Dispute Resolution System (ECODIR), ecc.

- Il programma IDA, gestito dalla direzione generale Imprese, dovrebbe facilitare l'organizzazione in rete delle autorità degli Stati membri.

- Infine, i lavori condotti dall'Ufficio delle pubblicazione ufficiali delle Comunità europee, offrono l'esempio di uno sforzo comune di tutte le istituzioni comunitarie per incrementare la trasparenza dei loro lavori e rendere più agevole per i cittadini l'accesso ai documenti e l'esercizio dei loro diritti.

Inoltre, tramite i suoi punti di contatto, la rete dovrebbe poter ottenere informazioni in merito a iniziative analoghe degli Stati membri ed essere in grado di favorire le opportune forme di sinergia.

g) Uso delle moderne tecnologie di comunicazione e informazione

La rete dovrebbe fare appello alle nuove tecnologie in materia di comunicazione e informazione, e trarne il massimo profitto per la realizzazione dei suoi compiti. A tal fine, la rete allestirà un proprio sito Internet sul server della Commissione, accessibile al pubblico, e si avvarrà per il proprio funzionamento interno dei canali di comunicazione elettronica.

h) Fornire al pubblico informazioni pratiche

Per svolgere il proprio compito, che consiste nell'agevolare l'accesso alla giustizia in materia di controversie con un'incidenza transnazionale, la rete pone in essere e gestisce un sistema di informazione destinato al pubblico.

Generalmente, infatti, uno degli ostacoli che le persone incontrano per far valere i loro diritti in uno Stato membro diverso dal proprio è la mancanza di informazione sui mezzi a loro disposizione e sulle procedure da seguire. Le iniziative comunitarie di cui alla lettera f) mirano a ovviare a questo stato di cose nei rispettivi settori.

Allo stesso modo, e nella prospettiva della costruzione della parte civile e commerciale dello spazio europeo di giustizia, è necessario avviare un'iniziativa che, grazie allo sforzo congiunto delle istanze comunitarie e degli Stati membri, metta a disposizione del pubblico informazioni in grado di vincere la prima reazione naturale di reticenza a far valere i propri diritti in sede giudiziaria, ove siano in gioco aspetti transnazionali.

Senza avere per questo la pretesa di sostituirsi alle professioni legali, le autorità pubbliche possono elaborare informazioni che il pubblico possa facilmente comprendere, in merito ai mezzi di ricorso, alle loro implicazioni pratiche e ai requisiti da rispettare per ottenere il risultato voluto dal trattato e definito dal Consiglio europeo di Tampere come uno spazio "in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel proprio paese".

i) Un'attuazione graduale, passo a passo

Per raggiungere questo obiettivo, la presente proposta di decisione prevede quindi la creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, prevedendo, tra le iniziative concrete che la rete deve avviare, la messa a disposizione del pubblico di alcune informazioni.

Pur prefiggendosi traguardi ambiziosi, l'attuazione della rete proposta deve però procedere in modo realistico. Di conseguenza, non si insisterà abbastanza sul fatto che essa va posta in essere gradualmente. Le attività e le azioni esplicitamente indicate nelle disposizioni della proposta vanno comprese non come un obiettivo da conseguire immediatamente, ma piuttosto come un programma di lavoro da realizzare a tappe, in particolare per quel che riguarda la messa a disposizione del pubblico delle informazioni che gli sono destinate.

j) Stretta collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri

Per condurre a termine il suo programma di lavoro e raggiungere gli obiettivi perseguiti, la rete può fondarsi solo sulla massima collaborazione fra Stati membri e Commissione. Che si tratti della convocazione e dello svolgimento delle riunioni, dello sviluppo del sistema di informazione o - più in particolare - delle schede che ne sono un componente essenziale, le disposizioni della decisione proposta fissano meccanismi fondati sulla collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione.

k) Uno strumento flessibile ed evolutivo

In quanto strumento rilevante, addirittura essenziale, per realizzare lo spazio europeo di giustizia, la rete deve essere flessibile ed evolutiva.

Va precisato che l'obiettivo di non pregiudicare il funzionamento dei meccanismi di cooperazione esistenti, ha reso necessaria una formulazione estremamente chiara e precisa, per evitare qualsiasi ambiguità.

Le disposizioni che descrivono i compiti dei punti di contatto e gli obiettivi delle riunioni all'interno della rete, sono state tuttavia formulate in modo flessibile, affinché, pur evitando nefaste imprecisioni, resti possibile coprire un'ampia gamma di compiti concreti. La rete si propone infatti di diventare una struttura flessibile e pragmatica, in grado di fornire soluzioni a problemi pratici estremamente diversificati, motivo per cui in questa fase non è possibile prevedere e descrivere tutte le forme concrete che le sue attività potrebbero assumere.

Analogamente, l'elenco di azioni specifiche che la rete deve avviare a norma delle disposizioni del titolo III della proposta di decisione, non deve ritenersi esaustiva. È infatti prevedibile che i lavori della rete individueranno settori particolari nei quali risulteranno opportune determinate iniziative per realizzare gli obiettivi perseguiti. Per esempio, potrebbe rivelarsi opportuno sviluppare una base dati su un argomento specifico. Non è quindi possibile, e neppure auspicabile, prevedere fin d'ora un elenco preciso delle varie attività, tanto più che una delle finalità delle riunioni dei punti di contatto è per l'appunto quella di individuare iniziative concrete per rispondere ai bisogni specifici che emergeranno a mano a mano che lo sviluppo della rete progredirà.

In ogni caso, sono state previste revisioni periodiche, che potranno eventualmente sfociare su proposte di modifica della decisione.

6. Commenti ai singoli articoli

Titolo I - Principi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

Articolo 1

Questo articolo prevede la creazione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

Articolo 2

L'articolo 2 cerca di stabilire con la massima chiarezza la composizione della rete. Il paragrafo 1 definisce quattro categorie, che si possono riunire in due grandi categorie.

- La prima grande categoria è composta dai punti di contatto citati alla lettera a). I punti di contatto costituiscono di fatto la chiave di volta della rete, per le missioni che affida loro l'articolo 5.

Onde raggiungere il massimo grado di efficienza, è sembrato opportuno stabilire dei limiti per questa categoria. Se i punti di contatto resteranno relativamente "poco numerosi", risulterà più facile per essi sviluppare contatti bilaterali più intensi e mirati, riunirsi con maggiore frequenza e contribuire più fattivamente all'istituzione del sistema di informazione.

Nondimeno, occorre dar prova di flessibilità riguardo al numero di punti di contatto per Stato membro. Se la missione dei punti di contatto consiste infatti nell'agevolare l'accesso a ordinamenti giuridici differenziati, gli Stati al cui interno coesistono vari sistemi o in cui si registra un forte decentramento, possono aver bisogno di designarne un numero maggiore. Il paragrafo 2 dell'articolo 2 sancisce quindi questa flessibilità, a condizione tuttavia che gli Stati membri intenzionati ad avvalersene garantiscano il funzionamento di opportuni meccanismi di coordinamento.

Ad ogni buon conto, e a prescindere dal numero di punti di contatto designati da ciascuno Stato membro, per le loro riunioni è stato proposto un limite di quattro rappresentanti per paese (con però una grande flessibilità per quel che riguarda la composizione delle delegazioni, onde garantire per tutti gli Stati membri una rappresentanza in condizioni di parità).

- Viceversa, la seconda grande categoria (gli altri membri della rete, vale a dire le autorità di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1) è stata immaginata come una categoria estremamente aperta. Si tratta, da un lato di garantire la diffusione e l'incidenza massime delle attività dei punti di contatto. all'altro, di applicare un'impostazione globale per l'intero settore civile e commerciale, facendo in modo che le buone pratiche attuate in alcuni ambiti vengano messe a profitto in altri.

La lettera d) costituisce l'esempio più emblematico dello spirito aperto in cui è stata immaginata questa seconda grande categoria, giacché permette agli Stati membri di decidere di associare alla rete autorità (giudiziarie o di altro ordine) le quali, quantunque nessuno strumento attribuisca loro compiti specifici di cooperazione, sono spesso chiamate a trattare casi con risvolti transnazionali.

L'articolo 2 fa altresì riferimento alla notifica che gli Stati membri sono tenuti a fare alla Commissione dei nomi e degli estremi completi dei punti di contatto e degli altri membri della rete.

Articolo 3

L'articolo 3, paragrafo 1 precisa le due missioni principali della rete, vale a dire agevolare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri in materia civile e commerciale, nonché porre in essere un sistema di informazione destinato al pubblico.

Il paragrafo 2 specifica maggiormente le finalità dei lavori della rete che, di fatto, rispondono ai due grandi obiettivi testé citati. La disposizione lascia impregiudicati gli altri atti comunitari o strumenti internazionali in materia civile e commerciale.

Da ultimo, il paragrafo 3 dichiara che le attività della rete non intendono sminuire l'importanza né la portata delle iniziative comunitarie o nazionali volte a favorire la composizione di vertenze tramite mezzi alternativi, quali possono essere - a livello comunitario - la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi o sistemi di altro tipo, o ancora le riflessioni in merito a codici di condotta.

Articolo 4

La rete funziona a tre livelli: i contatti tra i suoi membri, le riunioni e la messa a disposizione del pubblico di determinate informazioni.

Articolo 5

Questo articolo specifica le missioni dei punti di contatto, di modo che essi vengano a trovarsi al centro della rete come autentica "chiave di volta" dell'intera struttura. Le disposizioni che descrivono i loro compiti sono redatte in termini precisi, ma anche flessibili, per coprire una varietà di interventi concreti difficile da prevedere e descrivere.

Il paragrafo 3 illustra la flessibilità sottesa al funzionamento della rete: qualora un punto di contatto non sia in grado di rispondere a una domanda di informazione, provvede a trasmetterla alla persona più idonea per farlo, che si tratti di un punto di contatto o di un altro membro della rete. Egli deve rimanere altresì in grado di fornire la propria assistenza nei contatti ulteriori. Questa disposizione può risultare particolarmente utile nei casi (ma non solo in quelli) in cui gli Stati dispongano di sistemi giuridici differenziati o molto decentrati.

Per quel che riguarda il paragrafo 4, esso precisa in termini chiari e inequivoci che i punti di contatto non sono abilitati a trattare richieste di informazione relative a settori regolati da altri atti comunitari o strumenti internazionali.

Articolo 6

Nelle discussioni preparatorie della presente proposta, gli Stati membri avevano espresso preoccupazioni circa il modo in cui la rete e gli strumenti comunitari internazionali esistenti potessero articolarsi.

Il principio di non arrecare pregiudizio ai meccanismi di cooperazione già esistenti costituisce, come è stato già ribadito, uno dei principi fondamentali alla base della proposta.

Restando fedele a questo principio, l'articolo 6 cerca di introdurne contestualmente altri due:

- per costruire la parte civile e commerciale dello spazio europeo di giustizia, occorre agevolare lo sviluppo di un'impostazione globale per l'intero settore civile e commerciale, evitando eventuali frammentazioni;

- è necessario adoperarsi affinché le esperienze positive maturate in un determinato ambito vengano portate a conoscenza degli operatori negli altri settori.

Di conseguenza, se il paragrafo 1 sancisce senza possibilità di equivoco il principio di lasciare impregiudicati i meccanismi esistenti, il paragrafo 2, nel rigoroso rispetto di questo principio, vuole favorire scambi di informazione fra i punti di contatto e le autorità designate dagli strumenti esistenti. Quanto al paragrafo 3, esso mette i punti di contatto a disposizione di queste autorità, affinché forniscano ogni possibile aiuto.

Articolo 7

Tenuto conto delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è opportuno esigere dai punti di contatto una padronanza consona di altre lingue.

Articolo 8

Questo articolo rispecchia la volontà che la rete si avvalga delle nuove tecnologie di comunicazione e informazione per lo svolgimento dei propri compiti.

Come peraltro per l'intera creazione della rete, l'attuazione di questo articolo avverrà in modo graduale.

In una prima fase, la Commissione intende proporre una rete interna di accesso limitato ai punti di contatto, servendosi dell'applicazione CIRCA. CIRCA, sviluppato dal programma IDA, è uno strumento che, una volta installato su Internet, permette di mettere delle informazioni a disposizione di una cerchia limitata di utenti. Esso prevede già alcuni elementi di sicurezza, come il controllo dell'accesso (mediante una parola d'ordine) e la confidenzialità degli scambi (criptati).

Spetterà quindi alla rete, tramite le riunioni dei suoi punti di contatto e dei suoi membri, valutare le proprie esigenze e decidere le mosse future, per esempio estendere l'accesso al sito CIRCA a tutti i membri della rete o, qualora ciò risultasse giustificato da considerazioni di sicurezza, servirsi di mezzi di comunicazione più sicuri (rete virtuale privata).

Titolo II - Attuazione e funzionamento della rete

Articolo 9

Questo articolo fissa la frequenza minima delle riunioni dei punti di contatto nonché il numero massimo di rappresentanti che gli Stati membri possono inviare a tali riunioni (quattro). Fatta salva la facoltà che l'articolo 2 lascia agli Stati membri di nominare punti di contatto aggiuntivi, per garantire l'operatività delle riunioni è opportuno fissare un limite all'invio di rappresentanti da parte degli Stati membri. Entro questo limite, tuttavia, il paragrafo 2 lascia anche agli Stati membri una certa flessibilità per decidere la composizione della loro delegazione.

Articolo 10

Dato il ruolo di estrema rilevanza dei punti di contatto all'interno della rete, è opportuno precisare gli scopi delle loro riunioni.

Innanzitutto, uno degli obiettivi della rete è proprio quello di consentire ai punti di contatto di conoscersi e di stringere contatti personali, che potranno mettere a profitto nello svolgimento delle loro funzioni, quali descritte all'articolo 5.

Occorre inoltre creare un forum all'interno del quale i punti di contatto possano scambiare le loro esperienze e discutere dei problemi che incontrano nello svolgimento delle proprie mansioni. Al riguardo, le riunioni possono rivelarsi estremamente utili nella prospettiva della costruzione dello spazio europeo di giustizia, in quanto contribuiranno a individuare i problemi e gli ostacoli che si frappongono al corretto svolgimento dei procedimenti che presentano risvolti transnazionali.

Tali riunioni prepareranno anche la costruzione del sistema di informazione destinata al pubblico. Per quel che riguarda soprattutto le schede, le riunioni dei punti di contatto discutono dei temi da affrontare, individuano le priorità, decidono strutturare il proprio lavoro, fissano i ritmi, ecc. Sotto un profilo pratico, ciò implica che i punti di contatto definiscano di comune accordo la struttura di ciascuna scheda e i risultati da conseguire, e successivamente ciascuno Stato membro elaborerà la scheda per conto proprio.

Da ultimo, le riunioni dei punti di contatto serviranno a individuare altre iniziative conformi agli stessi criteri e aventi le stesse finalità di quelle citate nel titolo III, senza però figurarvi esplicitamente.

Articolo 11

È opportuno prevedere altresì che tutti gli altri membri della rete, vale a dire tutte le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possano a loro volta incontrarsi periodicamente, seppure, dato il loro tipo di impegni, ciò avverrà con minore assiduità.

Per garantire poi il carattere operativo di queste riunioni, sembra opportuno limitare il numero di presenti a 180.

Articolo 12

Questo articolo regola gli aspetti pratici dell'organizzazione e dello svolgimento delle riunioni. Se una base giuridica scelta nel trattato che istituisce la Comunità europea assegna alla Commissione un ruolo centrale, è però necessaria la massima collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri per quel che riguarda le riunioni, come del resto in ordine a qualsiasi altro aspetto della proposta. Di fatto, considerato soprattutto che questa iniziativa organizza in rete autorità degli Stati membri, occorre assicurare loro un ruolo molto importante.

Titolo III - Informazioni disponibili all'interno della rete e sistema di informazione destinato al pubblico

Articolo 13

Questo articolo fa riferimento alle informazioni disponibili all'interno della rete. Al riguardo, tra le informazioni certamente indispensabili a un buon funzionamento, figurano i nomi e gli estremi dei punti di contatto e delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Queste informazioni non sono però le uniche di cui vi sia bisogno per il funzionamento interno della rete, motivo per cui è opportuno dare a questo articolo una formulazione aperta (paragrafo 2). Lo scopo è costruire un corpus di informazioni che, per la loro natura tecnica, risulti utile solo ai componenti della rete nello svolgimento delle loro mansioni.

Articolo 14

La rete si prefigge di mettere a disposizione del pubblico informazioni volte ad agevolare l'accesso alla giustizia nell'ambito di controversie con risvolti transnazionali. L'articolo 14 definisce il contenuto di questo sistema di informazione.

Le lettere a)-d) del paragrafo 3 mirano ad agevolare l'accesso del pubblico (e segnatamente delle professioni legali) alla giurisprudenza e alle disposizioni giuridiche in materia di cooperazione giudiziaria civile e commerciale.

Per allestire il sito Internet previsto a tal fine, l'articolo 14 stabilisce che si possano creare collegamenti verso i siti sui quali si trovano le informazioni originali, nonché promuovere iniziative in settori connessi. In quest'ambito, vanno nuovamente ricordati i lavori dell'Ufficio delle pubblicazioni, che già mette a disposizione del pubblico il diritto comunitario e sta preparando altre iniziative per rendere l'accesso a queste informazioni ancora più agevole.

Sia la creazione di collegamenti con altri siti sia forme avanzate di sinergia con i lavori dell'Ufficio delle pubblicazioni, dovrebbero permettere l'allestimento in tempi ragionevoli di un sito "piattaforma" che dia accesso alle informazioni giuridiche attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

In dettaglio, i siti sui quali si trovano le informazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 14 sono i seguenti:

a) Gli atti comunitari vigenti sono già accessibili sulla base comunitaria EUR Lex (http://europa.eu.int/eur-lex/), nonché sulla base CELEX (http://europa.eu.int/ celex/).Le proposte della Commissione sono reperibili anche su CELEX e EUR-Lex, ma la base PreLex permette di seguire lo svolgimento delle procedure interistituzionali (http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm).

L'Ufficio delle pubblicazioni prepara inoltre un unico sito che comprenda le tre basi che attualmente danno accesso al diritto comunitario e alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, vale a dire EUR-Lex, CELEX, e Eudor.

b) Se nella base CELEX compare già un riferimento ai provvedimenti nazionali di attuazione degli atti comunitari, il progetto EULEX dell'Ufficio delle pubblicazioni si propone di dare accesso agli atti stessi di attuazione nazionale.

c) Gli strumenti internazionali pertinenti si trovano sui siti delle organizzazioni al cui interno gli strumenti medesimi sono stati adottati: la conferenza dell'Aia (http://www.hcch.net/), il Consiglio d'Europa (http://conventions.coe.int/), ecc.

d) La giurisprudenza comunitaria è contenuta nella base CELEX e una parte recente è accessibile altresì sul sito della Corte di giustizia (http://curia.eu.int/fr/index.htm). Qui, una base specifica dà accesso alla giurisprudenza recente relativa alle convenzioni di Bruxelles e di Lugano riguardanti la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (http://curia.eu.int/common/recdoc/convention/fr/index.htm).

Quanto alla possibilità di mettere a disposizione del pubblico la giurisprudenza degli Stati membri che interessa l'ambito della presente decisione, si può immaginare un meccanismo analogo a quello previsto per la redazione delle schede: le riunioni dei punti di contatto potrebbero individuare le priorità, quindi gli Stati membri disporrebbero di un termine per fornire un numero stabilito di sentenze o di decisioni particolarmente rilevanti.

Una serie di collegamenti verso le fonti suddette, il più possibile mirata, potrebbe costituire una prima versione "piattaforma" del sito della rete, allestibile in tempi relativamente rapidi. Essa verrebbe completata da collegamenti verso i siti del Dialogo coi cittadini (http://europa.eu.int/citizens) e con le imprese (http://europa.eu.int/business/it/index.html), le pagine del sito della DG Sanità e protezione dei consumatori relative alla rete per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi (http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/index_en.html), nonché verso la futura iniziativa dell'Ufficio delle pubblicazioni per dare accesso alle banche di dati giuridici degli Stati membri.

Tenuto conto tuttavia del principio di gradualità sotteso ai lavori della rete, questo sito potrebbe essere sviluppato tramite l'azione concertata dei punti di contatto. Anzi, nulla impedisce di immaginare che il sito della rete possa essere sviluppato mediante altri collegamenti (per esempio verso i ministeri della giustizia degli Stati membri e altri siti nazionali), in attesa che le iniziative dell'Ufficio delle pubblicazioni si concretino o anche in modo indipendente. Del pari, lo sviluppo all'interno della rete di basi dati su argomenti specifici può risultare utile in determinate circostanze. Definire il contenuto preciso del sito e dei suoi futuri sviluppi spetta ai punti di contatto.

A prescindere dallo sviluppo del sito e dalla predisposizione di collegamenti con i siti di cui sopra, la Commissione intende garantire l'indispensabile collaborazione e complementarietà fra la rete e le iniziative avviate in settori connessi. Infatti, strutture quali il Servizio di orientamento e gli Eurosportelli, il cui compito è fornire informazioni, consulenza e assistenza, potrebbero dare un contributo di rilievo alla realizzazione delle funzioni della rete.

Articolo 15

L'accesso al diritto in quanto tale, sia pure fornito da collegamenti mirati, non basta per mettere il cittadino medio in grado di avviare un procedimento giudiziario in uno Stato membro che non sia il suo. È quindi necessario fare di più ed elaborare informazioni pratiche, che il pubblico possa facilmente comprendere.

Per questo motivo, la proposta di decisione comporta una disposizione circostanziata in merito all'elaborazione di schede pratiche.

Benché si tratti di un compito non privo di difficoltà, la redazione di schede destinate al grande pubblico non costituisce un'iniziativa inedita. Il sito del Dialogo con i cittadini contiene già schede del genere, redatte per informare i cittadini sui diritti conferiti loro dal mercato interno e su modi per farli valere. Questo sito comprende quindi già schede su argomenti che interessano il settore della cooperazione giudiziaria (l'accesso all'assistenza giudiziaria e le vie di ricorso) o su aspetti connessi (procedure amministrative, meccanismi alternativi di composizione delle vertenze).

La presente proposta si propone di sviluppare un meccanismo analogo mirato al settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, e conseguentemente alle controversie con risvolti transnazionali. In seguito alle iniziative realizzate nel quadro del Dialogo con i cittadini, il lavoro non deve partire da zero. La Commissione intende infatti ricercare le forme di sinergia più idonee tra le due iniziative.

È essenziale che le schede in questione siano disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Da ultimo, l'elenco di schede che figura nell'articolo 15 non va visto come limitativo.

Articolo 16

Un aggiornamento permanente assume estrema rilevanza per la credibilità del sito della rete. L'articolo 16 fissa le modalità con cui ciò avviene.

Titolo IV - Disposizioni finali

Articolo 17

Questo articolo introduce il principio della valutazione periodica della rete, accompagnata eventualmente da opportune proposte di modifica.

La presente proposta vuole restare aperta a sviluppi futuri. In proposito, alla luce dell'esperienza acquisita e in funzione delle esigenze che potranno emergere, occorrerà esaminare i problemi dello sviluppo futuro del sistema d'informazione, permettendo eventualmente al pubblico di entrare direttamente in rapporto coi punti di contatto, dell'accesso delle professioni legali alle attività della rete, nonché delle potenziali forme di sinergia con la rete per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi. Il principio di gradualità sotteso alla sua creazione permette infatti di evitare che la rete si faccia carico in modo intempestivo di compiti che non sarebbe in grado di svolgere soddisfacentemente.

Articolo 18

Questo articolo fissa le modalità per preparare la creazione e il varo della rete. Prima che quest'ultima entri in funzione, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione gli estremi dei rispettivi membri della rete. Da parte sua, la Commissione deve avviare l'allestimento del sito Internet della rete, per garantire che essa possa diventare rapidamente operativa.

Articolo 19

Questo articolo differisce di nove mesi l'applicazione della decisione, per consentire una preparazione adeguata della messa in servizio della rete.

2000/0240 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C , del , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [4],

[4] GU C , del , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

[5] GU C , del , pag. .

visto il parere del Comitato delle regioni [6],

[6] GU C , del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è prefissa di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al cui interno sia garantita la libertà di circolazione delle persone.

(2) L'istituzione progressiva di questo spazio, nonché il buon funzionamento del mercato interno, richiedono che un'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, nelle materie civile e commerciale, venga migliorata, semplificata e accelerata.

(3) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione, del 3 dicembre 1998, presentato al Consiglio europeo di Vienna dell'11-12 dicembre 1998, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia [7], riconosce che il potenziamento della cooperazione giudiziaria civile costituisce una tappa fondamentale nella creazione di uno spazio giudiziario europeo che offra concreti benefici ai cittadini dell'Unione.

[7] GU C 19, del 23.1.1999, pag. 1

(4) Il paragrafo 40, lettera d) di detto piano d'azione prevede che entro un termine di due anni venga esaminata la possibilità di estendere ai procedimenti civili il principio della rete giudiziaria europea in materia penale.

(5) Inoltre, nelle conclusioni del vertice straordinario di Tampere, riunitosi il 15-16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha raccomandato la creazione di un sistema di informazione facilmente accessibile, che una rete di autorità nazionali competenti dovrebbe provvedere ad alimentare e aggiornare.

(6) Per riuscire a migliorare, semplificare e accelerare la fattiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nelle materie civili e commerciali, è necessario creare a livello comunitario una struttura di cooperazione organizzata in rete, ovvero la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

(7) Rientrano in questa materia le misure di cui all'articolo 65 del trattato, da adottare a norma dell'articolo 67.

(8) Per garantire la realizzazione degli obiettivi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale è necessario che le disposizioni relative alla sua creazione vengano fissate da uno strumento giuridico comunitario vincolante.

(9) In base al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, quali sanciti dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente decisione, vale a dire migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e permettere un accesso alla giustizia effettivo per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere conseguiti solo a livello comunitario; la presente decisione si limita alle disposizioni minime richieste per raggiungere questi obiettivi e non trascende quanto necessario a tal fine.

(10) La rete giudiziaria europea istituita dalla presente decisione mira ad agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, sia nei settori contemplati dagli strumenti in vigore sia in quelli in cui nessuno strumento è d'applicazione.

(11) In alcuni settori specifici, atti comunitari e strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale prevedono già determinati meccanismi di cooperazione. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale non si prefigge di sostituire questi meccanismi, e deve anzi operare nel pieno rispetto dei medesimi. Le disposizioni della presente decisione lasciano pertanto impregiudicati gli atti comunitari o gli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

(12) La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale va posta in essere gradualmente, grazie alla massima collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri; essa deve avvalersi anche delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie di comunicazione e informazione.

(13) Per conseguire i propri obiettivi, la rete deve fondarsi su punti di contatto designati dagli Stati membri, nonché poter contare sulla partecipazione delle autorità di questi ultimi che hanno responsabilità specifiche nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale; per garantire il buon funzionamento della rete è indispensabile che i vari partecipanti siano in contatto tra loro e si riuniscano periodicamente.

(14) È essenziale che gli sforzi per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia si traducano in benefici concreti per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali. Di conseguenza, è necessario che la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale si adoperi altresì per favorire l'accesso alla giustizia. A tale scopo, e grazie alle informazioni comunicate e attualizzate dai punti di contatto, la rete predispone gradualmente e tiene aggiornato un sistema di informazione di facile accesso destinato al pubblico.

(15) La presente decisione non osta alla possibilità di mettere a disposizione, all'interno della rete o nei confronti del pubblico, qualsiasi informazione pertinente, anche non menzionata in questa parte; di conseguenza, quanto menzionato nel titolo III non deve ritenersi esaustivo.

(16) Onde garantire che la rete possa rimanere uno strumento efficace, incorporare le migliori pratiche in materia di cooperazione giudiziaria e di funzionamento interno, nonché rispondere alle aspettative dei cittadini, occorre prevedere a intervalli regolari valutazioni del sistema, che permettano di proporre, se del caso, le necessarie modifiche.

(17) In conformità dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati non partecipano all'adozione, da parte del Consiglio, della misure previste nella presente decisione.

(18) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione della presente decisione, la quale, di conseguenza, non è vincolante o applicabile in Danimarca;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Titolo I - Principi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

Articolo 1 - Istituzione

È istituita tra gli Stati membri una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, denominata qui di seguito la "rete".

Articolo 2 - Composizione

1. La rete giudiziaria si compone di:

a) punti di contatto centrali designati dagli Stati membri e, se del caso, punti di contatto aggiuntivi designati in conformità del paragrafo 2 del presente articolo;

b) autorità centrali, autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri con responsabilità specifiche per la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in virtù di atti comunitari, di strumenti internazionali cui gli Stati membri partecipano o di norme di diritto interno;

c) magistrati di collegamento previsti dall'azione comune 96/277/JAI [8], con responsabilità nel campo della cooperazione civile e commerciale;

[8] GU L 105, del 27.4.1996, pag. 1.

d) se del caso, qualsiasi altra autorità giudiziaria o amministrativa la cui appartenenza alla rete sia giudicata opportuna dal rispettivo Stato membro, per il contributo che la sua partecipazione può dare alla realizzazione degli obiettivi della rete.

2. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto centrale. Se lo reputano necessario, gli Stati membri possono altresì designare un numero limitato di punti di contatto aggiuntivi, in funzione dell'esistenza di sistemi giuridici differenti, della ripartizione interna delle competenze, delle missioni affidate loro, o allo scopo di associare direttamente ai lavori dei punti di contatto organi giudiziari che trattino frequentemente controversie con risvolti transnazionali. Qualora uno Stato membro designi punti di contatto aggiuntivi, fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati.

3. Gli Stati membri individuano le autorità di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Gli Stati membri designano le autorità di cui alla lettera d) del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli estremi completi delle autorità di cui al paragrafo 1 del primo articolo, con l'indicazione dei mezzi di comunicazione esse dispongono nonché delle loro conoscenze linguistiche, in conformità dell'articolo 18. Dette informazioni vengono aggiornate in permanenza conformemente all'articolo 16.

Articolo 3 - Missioni della rete

1. La rete ha il compito di:

a) agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale;

b) ideare, predisporre gradualmente e tenere aggiornato un sistema d'informazione destinato al pubblico.

2. Fatti salvi gli altri atti comunitari o strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete sviluppa le proprie attività in particolare con le finalità seguenti:

- eliminare gli ostacoli d'ordine pratico al corretto svolgimento dei procedimenti con risvolti transnazionali e alla fattiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare ove non sia d'applicazione alcun atto comunitario o strumento internazionale;

- garantire un'attuazione effettiva degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri;

- agevolare le richieste di cooperazione giudiziaria presentate da uno Stato membro a un altro;

- predisporre e alimentare un sistema d'informazione, destinato al pubblico, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali attinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso ai sistemi giurisdizionali.

3. Le attività della rete lasciano impregiudicate le iniziative comunitarie o degli Stati membri intese a favorire modi alternativi di risoluzione delle controversie.

Articolo 4 - Modalità di funzionamento della rete

La rete svolge il proprio compito in particolare secondo le modalità seguenti:

a) agevola gli opportuni contatti tra le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per realizzare le missioni previste all'articolo 3;

b) riunisce periodicamente i suoi punti di contatto e i suoi membri, conformemente alle disposizioni previste dal titolo II;

c) elabora e aggiorna in permanenza una serie di informazioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché ai sistemi giurisdizionali degli Stati membri, in base alle disposizioni del titolo III.

Articolo 5 - Punti di contatto

1. I punti di contatto sono a disposizione delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b)-d), per svolgere le missioni previste all'articolo 3.

I punti di contatto sono a disposizione altresì delle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri, con le stesse finalità, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.

2. In particolare, i punti di contatto hanno il compito di:

a) fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra Stati membri, in conformità dell'articolo 3, agli altri punti di contatto, nonché alle autorità e ai magistrati di collegamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b)-d), e segnatamente permettere loro di presentare in modo efficace una richiesta di cooperazione giudiziaria, nonché di stabilire i contatti diretti più consoni;

b) ricercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria, fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6;

c) agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato, in particolare ove varie richieste delle autorità giudiziarie di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato membro;

d) collaborare alla preparazione e all'aggiornamento delle informazioni di cui al titolo III, in particolare del sistema d'informazione destinato al pubblico, secondo le modalità previste a tal fine.

3. Qualora un punto di contatto riceva una richiesta d'informazione alla quale non è in grado di dare un esito adeguato, provvede a trasmetterla al punto di contatto o al membro della rete più idoneo per fornire l'informazione. Il punto di contatto si tiene a disposizione per fornire ogni possibile forma di assistenza in occasione di contatti successivi.

4. Ove gli pervengano pervengano richieste di informazione relative ai settori in cui gli atti comunitari o gli strumenti internazionali prevedono già autorità incaricate di agevolare la cooperazione giudiziaria, esso provvede a segnalarle al richiedente, affinché questi possa dirigere la propria richiesta verso il meccanismo di cooperazione appropriato.

Articolo 6 - Autorità competenti previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

1. L'integrazione delle autorità competenti previste negli atti comunitari o negli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nella rete, lascia impregiudicate le competenze attribuite loro dall'atto o dallo strumento che ne prevede la designazione.

I contatti all'interno della rete avvengono a prescindere dai contatti regolari o occasionali tra queste autorità competenti.

2. In ciascuno Stato membro, le autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché i punti di contatto della rete, si incontrano e scambiano le proprie opinioni ad intervalli regolari, per dare la massima diffusione alle rispettive esperienze.

3. I punti di contatto della rete si tengono a disposizione delle autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per fornire loro ogni possibile forma di assistenza.

Articolo 7 - Conoscenze linguistiche dei punti di contatto

Per agevolare il funzionamento della rete, ciascuno Stato membro bada a che i suoi punti di contatto dispongano di una conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla loro, tenuto conto del fatto che devono poter comunicare coi punti di contatto degli altri Stati membri.

Articolo 8 - Mezzi di comunicazione

1. I punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei per rispondere con la massima efficacia e tempestività a tutte le richieste che verranno rivolte loro.

2. Di concerto con i punti di contatto, la Commissione predispone un sistema elettronico di scambio di informazioni che dia la massima sicurezza e di accesso limitato.

Titolo II - Attuazione e funzionamento della rete

Articolo 9 - Riunioni dei punti di contatto

1. I punti di contatto della rete si riuniscono periodicamente, e almeno tre volte l'anno, conformemente al disposto dell'articolo 12.

2. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da uno o più punti di contatto, che possono farsi accompagnare da altri membri della rete, senza comunque superare il numero di quattro rappresentanti per Stato membro.

3. La prima riunione dei punti di contatto si terrà entro tre mesi dalla data alla quale verrà messa in applicazione la presente decisione, fatte salve le riunioni preparatorie convocate prima di quella data.

Articolo 10 - Oggetto delle riunioni periodiche dei punti di contatto

1. Le riunioni periodiche dei punti di contatto servono a :

a) permettere loro di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, in particolare in ordine al funzionamento della rete;

b) offrire una piattaforma di discussione per i problemi pratici e giuridici che gli Stati membri incontrano nel quadro della cooperazione giudiziaria, in particolare per quel che riguarda l'attuazione delle misure adottate dalla Comunità europea;

c) individuare le migliori pratiche nel settore della cooperazione giudiziaria civile e commerciale, nonché garantire la diffusione delle relative informazioni all'interno della rete;

d) scambiare dati e punti di vista, in particolare in merito alla struttura, all'organizzazione, al contenuto e all'accessibilità delle informazioni disponibili di cui al titolo III;

e) fissare la metodologia e delineare orientamenti per la graduale elaborazione delle schede pratiche di cui all'articolo 15, con particolare riferimento agli argomenti da trattare e ai risultati che ciascuna di esse dovrà conseguire;

f) individuare iniziative specifiche diverse da quelle di cui al titolo III, ma che presentino finalità analoghe.

2. Nelle riunioni dei punti di contatto, gli Stati membri avranno cura di illustrare l'esperienza ricavata dal funzionamento dei meccanismi specifici di cooperazione previsti dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali vigenti.

Articolo 11 - Convocazione dei membri della rete

1. Si terranno riunioni aperte a tutti i membri della rete per dare loro la possibilità di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, nonché per offrire loro una piattaforma di discussione sui problemi pratici e giuridici riscontrati, e per trattare di questioni specifiche.

2. La prima riunione dei membri della rete si terrà entro un anno dalla data in cui verrà messa in applicazione la presente decisione.

3. Le riunioni successive verranno convocate in base a esigenze specifiche, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12

4. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da un massimo di 12 autorità.

Articolo 12 - Organizzazione e svolgimento delle riunioni all'interno della rete

1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e con la presidenza dell'Unione, è incaricata di convocare e organizzare le riunioni di cui agli articoli 9 e 11. Essa presiede le riunioni, oltre a svolgere le relative mansioni di segreteria.

2. Prima di ciascuna riunione, la Commissione fissa il progetto di ordine del giorno, in stretta consultazione con la presidenza dell'Unione e con gli Stati membri, attraverso i rispettivi punti di contatto.

3. Il progetto di ordine del giorno viene comunicato prima della riunione ai punti di contatto, i quali possono chiedere di apportarvi modifiche o di inserire altri argomenti.

4. Al termine di ciascuna riunione la Commissione stila un resoconto che viene comunicato ai punti di contatto, affinché possano formulare i loro commenti. Il resoconto viene adottato formalmente dai punti di contatto nella riunione successiva. A prescindere dalla possibilità di trasmettere preventivamente il progetto di resoconto, i punti di contatto comunicano agli altri membri della rete nel loro Stato membro la versione definitiva.

Titolo III - Informazioni disponibili all'interno della rete e sistema d'informazione destinato al pubblico

Articolo 13 - Contenuto delle informazioni diffuse all'interno della rete giudiziaria europea

1. I membri della rete devono avere accesso in permanenza alle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

Queste informazioni saranno disponibili in particolare sul sistema elettronico per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. I punti di contatto si adoperano per mettere a disposizione dei loro omologhi negli altri Stati membri, in particolare mediante il sistema elettronico per lo scambio di informazioni, qualsiasi altra informazione necessaria per il corretto adempimento delle loro funzioni.

Articolo 14 - Sistema di informazione destinato al pubblico

1. La rete predispone un sistema di informazione destinato al pubblico nei settori di sua competenza, della cui gestione è responsabile la Commissione.

2. Il sistema, e in particolare le schede pratiche che esso comporta, verranno predisposti gradualmente, in stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri e conformemente al secondo paragrafo dell'articolo 17.

3. La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico, in particolare allestendo un sito della rete sul proprio sito nello world-wide-web, le informazioni seguenti:

a) gli atti comunitari vigenti o in preparazione, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;

b) le misure nazionali volte a dare attuazione, sul piano interno, agli strumenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c) gli strumenti internazionali in vigore, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, a cui gli Stati membri partecipano nonché le dichiarazioni e riserve formulate nel quadro di questi strumenti;

d) i principali elementi della giurisprudenza comunitaria e di quella degli Stati membri;

e) informazioni sintetiche ma precise in merito all'ordinamento giuridico e giudiziario degli Stati membri, mediante le schede pratiche di cui all'articolo 15.

4. Per quel che riguarda l'accesso all'informazione di cui alle lettere a) - e) del paragrafo precedente, il sito della rete potrà creare collegamenti verso i siti sui quali si trovano le informazioni originali.

5. Allo stesso modo, il sito agevolerà l'accesso alle iniziative di informazione del pubblico già esistenti o in preparazione in settori collaterali, nonché a siti contenenti informazioni sui sistemi giurisdizionali degli Stati membri.

Articolo 15 - Schede pratiche

1. I punti di contatto di ciascuno Stato membro preparano progressivamente schede pratiche per i rispettivi Stati membri.

2. Le schede vengono preparate in via prioritaria su questioni relative all'accesso alla giustizia negli Stati membri, e comprendono segnatamente informazioni relative alle modalità per adire gli organi giurisdizionali e all'assistenza processuale, indipendentemente dai lavori già realizzati nel quadro di altre iniziative comunitarie, di cui la rete tiene massimo conto.

3. Progressivamente verranno messe a disposizione schede almeno sui temi seguenti:

a) ordinamento giuridico e giudiziario degli Stati membri;

b) modalità per adire gli organi giurisdizionali, in particolare con riferimento alle procedure per casi di minore rilevanza;

c) condizioni e modalità d'accesso all'assistenza processuale, comprese descrizioni dei compiti delle organizzazioni non governative che operano nel settore, tenendo conto dei lavori già condotti nel quadro del Dialogo coi cittadini;

d) norme nazionali in materia di notifica e comunicazione degli atti;

e) possibilità di ricorso;

f) norme per l'esecuzione delle sentenze giudiziarie in un altro Stato membro;

g) possibilità di ottenere misure conservative, in particolare per quel che riguarda il sequestro dei beni di una persona per l'esecuzione di una sentenza;

h) possibilità di comporre vertenze con metodi alternativi, e indicazione dei centri nazionali d'informazione e di assistenza della rete europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi;

i) organizzazioni e funzionamento delle professioni legali.

4. La Commissione fornirà informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto e delle procedure comunitari.

5. Le schede pratiche, preparate in conformità dei paragrafi precedenti, vengono comunicate:

a) alla Commissione, che provvede a inserirle nell'apposito sito della rete destinato al pubblico e a tradurle nelle altre lingue ufficiali della Comunità,

b) ai punti di contatto, che si incaricano di dar loro la massima diffusione nei rispettivi Stati membri.

6. Le schede pratiche vengono aggiornate regolarmente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 16.

Articolo 16 - Elaborazione e aggiornamento delle informazioni disponibili

1. Tutte le informazioni diffuse all'interno della rete e al pubblico, conformemente agli articoli 13-15, vengono costantemente attualizzate.

2. A tale scopo, i punti di contatto forniscono le informazioni necessarie per alimentare e far funzionare il sistema, verificano l'esattezza di quelle che già figurano nel sistema stesso e comunicano senza indugio i necessari aggiornamenti alla Commissione, non appena un'informazione va modificata.

Titolo IV - Disposizioni finali

Articolo 17 - Riesame

Entro un termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente decisione, stilata in base alle informazioni che i punti di contatto avranno preventivamente comunicato. Tale relazione è accompagnata, eventualmente, da proposte volte ad adeguare la presente decisione.

La relazione esamina, tra le varie altre questioni pertinenti, quelle inerenti a un eventuale accesso diretto del pubblico ai punti di contatto della rete, all'accesso delle professioni legali e alla possibilità di associarle ai lavori della rete, nonché alle forme di sinergia con la rete europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi.

Articolo 18 - Predisposizione degli elementi di base della rete e del sistema di informazione

1. Entro un termine massimo di sei mesi prima che la presente decisione venga messa in applicazione, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

2. Prima che la presente decisione venga messa in applicazione e di concerto con i punti di contatto, la Commissione predispone un sito per installare il sistema di informazione destinato al pubblico.

Articolo 19 - Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa è d'applicazione nove mesi dopo il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

2. LiNEA DI BILANCIO

B5-820

3. Base GIURIDICA

Articolo 61, lettera c).

4. DescriZIONE DELL'AZIONE:

4.1 Obiettivo generale dell'azione

L'azione mira a istituire una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, per migliorare la cooperazione giudiziaria in questo campo tra gli Stati membri, nonché a predisporre e alimentare un sistema d'informazione per i cittadini.

Il progetto nasce dal mandato enunciato in tre strumenti di natura politica:

- il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998, presentato al Consiglio europeo di Vienna riunito nei giorni 11 e 12 dicembre 1998, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

- le conclusioni del vertice straordinario tenuto a Tampere nei giorni 15 e 16 ottobre 1999;

- la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo contenente il quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea.

4.2 Periodo coperto dall'azione e modalità previste per il suo rinnovo

La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, nonché il sistema d'informazione che essa alimenta, sono previsti per una durata indefinita.

5. ClassificaZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 SNO (spese non obbligatorie)

5.2 SD (stanziamenti dissociati)

5.3 Tipo di entrate preventivate: nessuna

6. TIPO DI SPESA/ENTRATA

Le attività a livello comunitario verranno finanziate dal bilancio comunitario. Gli Stati membri dovranno accollarsi i costi delle eventuali risorse aggiuntive necessarie per le attività dei loro punti di contatto e dei membri della rete.

Le attività a carico del bilancio comunitario sono del tipo seguente:

- riunioni;

- allestimento e sviluppo di un sito Internet;

- costruzione di una rete privata di telecomunicazioni con un sistema di sicurezza;

- altre attività relative ad aspetti specifici individuati dai punti di contatto: studi, costruzione di basi dati, progetti-pilota di cooperazione, ecc..

7. IncidenZA FINANZIARIA

L'azione proposta ha una durata indeterminata. La stima della sua incidenza finanziaria deve tener conto del principio di gradualità sotteso alla creazione della rete. Quest'ultima dovrebbe in altre parole svilupparsi in modo progressivo e avviare progetti specifici in funzione dei progressi compiuti.

Il costo delle varie parti è stimato come segue.

- Redazione delle schede - Non è possibile quantificare i costi di elaborazione delle schede pratiche, in quanto a livello comunitario verranno coordinati il processo di definizione degli elementi e il contenuto delle singole schede, ma alla redazione di queste ultime dovranno provvedere i singoli Stati membri.

- Traduzione delle schede - Il processo di elaborazione delle schede comporterà dei costi di traduzione. Sarà necessario tradurre anche alcuni documenti di lavoro della rete, oltre alle pagine del sito Internet. È difficile valutare sin d'ora con precisione l'incidenza effettiva sul carico di lavoro del Servizio di traduzione, dato che essa dipenderà dal ritmo di lavoro della rete e dalla natura dei documenti. Per quel che riguarda le schede, in base a una prima stima si prevede un ritmo di 2 o 3 schede l'anno, con una lunghezza ideale di 2 o 3 pagine. In linea di massima, il numero di pagine Internet da tradurre non dovrebbe superare le 100-200 pagine per i prossimi anni. Se per questo ordine di grandezza si può prevedere che lo stanziamento di bilancio parta dal presupposto di traduzioni effettuate all'interno, in futuro non è possibile escludere un eventuale ricorso al mercato esterno della traduzione. La Commissione tiene quindi conto di questa eventualità e cercherà, se del caso, di reperire le risorse necessarie sulla linea di bilancio specifica della rete.

- Riunioni dei punti di contatto - Il costo per le riunioni dei punti di contatto è stato stimato in funzione di un rimborso da parte della Commissione delle spese di viaggio (e non di soggiorno) a quattro punti di contatto per Stato membro. Si preventivano quattro riunioni l'anno.

- Riunioni dei membri della rete - Il costo delle riunioni dei membri della rete è stato calcolato partendo dal presupposto che la Commissione rimborserà le spese di viaggio di dodici autorità per Stato membro (e quindi di un numero massimo di 180 autorità per riunione). Si prevede di tenere questo tipo di riunione un'unica volta all'anno.

- Sito Internet - 75 000 EUR sono stati previsti per l'ideazione, l'allestimento, lo sviluppo e la gestione dello specifico sito Internet della rete, che verrà installato su quello della Commissione. 30 000 EUR l'anno sono previsti per lo sviluppo ulteriore del sito e la sua gestione.

- Basi dati - Vanno inoltre previste le spese per l'ideazione, la realizzazione e l'alimentazione di eventuali basi dati su argomenti più specifici, che verranno individuati a mano a mano che progrediranno i lavori della rete. Queste iniziative specifiche avranno un'incidenza al momento del loro avvio (in linea di massima occorreranno 100 000 EUR ogni due anni), mentre per la loro alimentazione e il loro funzionamento è previsto un importo annuo di 50 000 EUR.

- Intranet e sicurezza della rete - Un primo sito Intranet non dovrebbe avere un'ulteriore incidenza sul bilancio comunitario, in quanto verrebbe utilizzata l'applicazione CIRCA, sviluppata dal programma IDA. In un secondo tempo, però, maggiori requisiti di sicurezza possono indurre la rete a usare mezzi di comunicazione più affidabili; di conseguenza, per l'esercizio 2002 potrebbe essere necessario un importo di 100 000 EUR, e successivamente è previsto un importo annuo di 10 000 EUR per la manutenzione e l'ulteriore sviluppo di una rete del genere. Il bilancio comunitario non coprirà le spese di collegamento degli Stati membri.

- Altri progetti - infine, va previsto un importo annuo di 50 000 EUR per finanziare altri progetti specifici individuati dai punti di contatto (progetti-pilota di cooperazione, elaborazione di moduli, ecc.). Tali progetti non possono essere individuati e definiti con precisione nella fase attuale, e pertanto in questa categoria occorre mantenere una certa flessibilità.

In base a queste stime, l'incidenza finanziaria delle varie fasi dell'azione si articolerebbe indicativamente come segue:

- Fase preparatoria (anno n): 0,155 milioni di euro,

- Fase di avvio (anno n+1): 0,560 milioni di euro,

- Funzionamento a regime (anni n+2 e successivi): 0,460 milioni di euro.

8. DisposiZIONI antiFRODE PREVISTE

Sono d'applicazione le disposizioni generali vigenti in materia di lotta contro le frodi.

9. Elementi di analisi costo / efficacia

9.1. Obiettivi specifici quantificabili, destinatari previsti

L'obiettivo ultimo del progetto è semplificare la vita dei cittadini europei, migliorando la cooperazione giudiziaria fra Stati membri in materia civile e commerciale, nonché rendendo più agevole ai cittadini l'accesso alla giustizia in uno Stato membro diverso dal loro. Tutte le persone che devono far fronte a controversie con rivolti transnazionali possono quindi beneficiare dell'attuazione della decisione del Consiglio, grazie all'intensificarsi della cooperazione transnazionale o attraverso le informazioni messe a loro disposizione su Internet.

La proposta di decisione del Consiglio mira pertanto a predisporre, gradualmente, un certo numero di elementi che devono permettere di realizzare gli obiettivi generali testé esposti. Questi elementi costituiscono gli obiettivi specifici da conseguire:

a) nominare punti di contatto nei paesi dell'Unione, incaricati direttamente di agevolare la cooperazione giudiziaria fra Stati membri attraverso le missioni affidate loro dalla decisione;

b) individuare una categoria più ampia di altri membri della rete, che riuniscano le autorità nazionali direttamente incaricate della cooperazione in questo campo;

c) fare in modo che i punti di contatto svolgano i compiti affidati loro dall'articolo 5 della decisione;

d) tenere riunioni dei punti di contatto e dei membri della rete (le seconde con minore frequenza), per rendere possibili i contatti necessari allo svolgimento dei compiti fissati dall'articolo 5, nonché per offrire una sede di discussione che permetta di trattare le varie questioni relative alla creazione della rete e alle sue attività;

e) allestire un sito Internet che contenga informazioni utili per i cittadini, in particolare schede pratiche su un'ampia serie di tematiche relative ai procedimenti giudiziari;

f) porre in essere un sistema di telecomunicazioni ad accesso limitato, che consenta di comunicare efficacemente all'interno della rete e dia accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dalla decisione.

Per realizzare tali obiettivi alla Commissione sono affidate mansioni di ideazione, coordinamento, segreteria, ecc.

Va inoltre precisato che le azioni specifiche previste dalla proposta di decisione e citate in precedenza non esauriscono l'elenco delle attività che la rete potrebbe condurre. Soprattutto in seguito alle riunioni dei punti di contatto, potrebbero infatti essere avviate altre iniziative da realizzare attraverso i meccanismi istituiti dalla rete. Basi dati su argomenti specifici o iniziative a sostegno di futuri sviluppi legislativi sono solo due esempi dei molti aspetti che le riflessioni condotte all'interno della rete non tralasceranno di mettere in evidenza.

9.2. Giustificazione dell'azione

Come dimostrato dai lavori condotti all'interno della rete giudiziaria europea in materia penale, la cooperazione giudiziaria fra Stati membri trae concreto beneficio dall'organizzazione in rete delle autorità competenti.

La presente iniziativa mira quindi a istituire un'organizzazione in rete nelle materie civile e commerciale. Un obiettivo del genere può essere realizzato in forma sufficiente solo a livello comunitario, motivo per cui la decisione, come pure gli oneri di bilancio che comporta, alla luce del principio di sussidiarietà risultano giustificati.

Alcune delle attività fin qui citate non generano costi aggiuntivi di particolare rilievo per il bilancio comunitario (per esempio la redazione delle schede pratiche) o possono essere coperte da linee esistenti (per esempio le traduzioni di dette schede verso tutte le lingue comunitarie). Sembra tuttavia opportuno prevedere una linea di bilancio distinta per finanziare il funzionamento della rete, allo scopo di sovvenire nel modo più consono alle sue esigenze.

In effetti, tra i vari elementi menzionati in precedenza, alcuni comportano oneri supplementari per il bilancio comunitario. Questi elementi sono comunque indispensabili alla realizzazione degli obiettivi perseguiti. Un funzionamento efficace della rete richiede infatti la nomina di un certo numero di punti di contatto negli Stati membri, che devono essere collegati da dispositivi efficienti per lo scambio di informazioni. Questi punti di contatto devono altresì potersi riunire con una certa frequenza, al fine di stabilire i contatti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati, di discutere dei problemi riscontrati, nonché di mettere a punto il sistema di informazione destinato al pubblico. Integrare, in qualità di membri della rete, autorità degli Stati membri preposte attualmente alla cooperazione giudiziaria in materie civili o commerciali, ai sensi di strumenti comunitari o internazionali, risulta a sua volta necessario per garantire la diffusione delle esperienze acquisite nei singoli ambiti e per massimizzare l'impatto delle attività dei punti di contatto.

A prescindere dal finanziamento delle attività della rete a carico del bilancio comunitario, gli Stati membri devono accollarsi una parte delle spese: spese di personale, spese di viaggio/soggiorno dei punti di contatto e dei membri della rete non rimborsate dal bilancio comunitario, ecc.

9.3 Monitoraggio e valutazione dell'azione

Il programma di lavoro è bensì ambizioso, ma la realizzazione avverrà in modo graduale. Ciò fornisce un eccellente mezzo per valutare i progressi realizzati, in funzione delle tappe che verranno di volta in volta superate. In ogni caso, la decisione prevede che una valutazione intervenga al massimo cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e successivamente ogni quinquennio. La valutazione potrà eventualmente essere accompagnata da proposte intese ad adeguare la decisione.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (parte a della sezione iii del bilancio generale)

Le risorse amministrative effettivamente mobilizzate verranno fissate nella decisione annuale della Commissione relativa all'assegnazione delle risorse, in funzione dell'organico e degli stanziamenti supplementari concessi dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sul numero di posti di lavoro

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10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane supplementari (in EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>