Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi /* COM/2000/0587 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi (presentata dalla Commissione) RELAZIONE In allegato viene presentata una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi. Si è appurato che il testo del regolamento, nella sua stesura attuale, non consente l'esenzione dall'estensione del dazio per i prodotti fabbricati dai produttori esentati ed esportati attraverso un operatore commerciale terzo. Di conseguenza, si è concluso che il testo del suddetto regolamento del Consiglio debba essere modificato per consentire l'applicazione dell'esenzione dal dazio ai prodotti fabbricati dai produttori esentati ed esportati nel mercato comunitario da operatori commerciali terzi. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea( [1]), [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18). vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio( [2]) (di seguito: "il regolamento") ha esteso il dazio antidumping definitivo del 58,6% istituito con regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio( [3]) alle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari di Taiwan, fatta eccezione per i prodotti fabbricati ed esportati dai tre esportatori taiwanesi che hanno collaborato. [2] GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1. [3] GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1. (2) È prassi consolidata delle istituzioni comunitarie istituire misure antidumping individualizzate nei confronti di beni fabbricati da società prese singolarmente. (3) Il testo dell'articolo 1 del regolamento limita l'estensione dell'esenzione dal dazio ai prodotti fabbricati e venduti direttamente nella Comunità dai tre esportatori taiwanesi che hanno collaborato menzionati sopra. (4) Sulla base delle conclusioni della relativa inchiesta, sembra opportuno estendere la portata dell'esenzione a tutte le vendite all'esportazione del prodotto fabbricato dagli esportatori interessati, a prescindere dal fatto che siano effettuate direttamente o attraverso un operatore commerciale terzo. (5) L'articolo 1 del regolamento dovrebbe pertanto essere modificato per consentire che l'esenzione venga applicata ai prodotti fabbricati dai tre produttori taiwanesi che hanno collaborato, a prescindere dall'identità dell'operatore responsabile dell'esportazione di dette merci nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio è modificato come segue: Articolo 1 L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal seguente testo: 1. Il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio di cui ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 91) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 91), originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni degli stessi accessori spediti da Taiwan (a prescindere dal fatto che vengano dichiarati o meno originari di Taiwan) (codice addizionale TARIC A999), fatta eccezione per quelli prodotti dalla Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098), dalla Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099) e dalla Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100). 2. Il dazio esteso in base al paragrafo 1 del presente articolo viene riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/1999 nonché dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, fatta eccezione per gli accessori prodotti dalla Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, dalla Rigid Industries Co. Ltd e dalla Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente