52000PC0530

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica ulteriormente il regolamento (CEE) n. 3905/88 per quanto riguarda i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di poliesteri originari di Taiwan e della Turchia /* COM/2000/0530 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica ulteriormente il regolamento (CEE) n. 3905/88 per quanto riguarda i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di poliesteri originari di Taiwan e della Turchia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con il regolamento (CEE) n. 3905/88, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati originari, fra l'altro, di Taiwan. Il regolamento è stato poi modificato dal regolamento (CE) n. 1074/96 del Consiglio.

I servizi della Commissione hanno svolto un'inchiesta ai fini del riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio in seguito alla richiesta di un produttore esportatore taiwanese di filati di poliesteri testurizzati (LeaLea Enterprise Co., Ltd), il quale sosteneva di aver cessato il dumping e chiedeva pertanto l'abrogazione del dazio antidumping applicabile alla sua società. L'inchiesta è stata debitamente avviata nel maggio 1999.

L'inchiesta ha dimostrato che le pratiche di dumping della società in questione erano state eliminate. Di fatto, praticamente tutte le esportazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta, vale a dire il 98,4% delle esportazioni totali nell'UE, sono risultate nettamente superiori al valore normale se confrontate a livello dei prezzi franco fabbrica.

L'inchiesta ha rivelato altresì che si trattava di un cambiamento duraturo anziché temporaneo, dovuto principalmente ad un miglioramento dell'efficienza produttiva grazie all'apertura, nel 1997, di impianti di produzione propri per i filati di polimeri parzialmente orientati, che ha fatto della società un produttore totalmente integrato di filati di poliesteri testurizzati. Ne è conseguito un forte calo del valore normale dei filati di poliesteri testurizzati, cui ha fatto riscontro un aumento dei prezzi all'esportazione. Entrambi i fenomeni si sono protratti per un certo tempo e vanno quindi considerati duraturi.

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, che modifica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1074/96 abrogando il dazio antidumping del 12,9% istituito sui filati di poliesteri testurizzati prodotti ed esportati nell'UE dalla LeaLea Enterprise Co., Ltd.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica ulteriormente il regolamento (CEE) n. 3905/88 per quanto riguarda i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di poliesteri originari di Taiwan e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag.18).

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3905/88 [2], ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 1074/96 [3], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati originari di Taiwan e della Turchia.

[2] GU L 347 del 16.12.1988, pag. 10.

[3] GU L 141 del 14.6.1996, pag. 45.

B. RICHIESTA DI RIESAME

(2) Il riesame intermedio del regolamento (CE) n. 1074/96, con il quale il Consiglio ha ulteriormente modificato il regolamento (CEE) n. 3905/88, è stato chiesto dalla LeaLea Enterprise Co., Ltd. ("LeaLea"), un produttore esportatore taiwanese del prodotto in questione cui si applicano i dazi antidumping in vigore.

(3) Per giustificare l'avvio di un riesame, la richiesta presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 ("regolamento di base"') adduceva un cambiamento delle circostanze in cui erano stati istituiti i dazi in vigore. Secondo la richiesta, il miglioramento dell'efficienza produttiva ha ridotto in modo duraturo i costi di produzione, e pertanto anche il valore normale della LeaLea. Al tempo stesso, si è registrato un aumento dei prezzi all'esportazione della LeaLea, la quale chiede pertanto l'abrogazione dei dazi in vigore ad essa applicabili.

(4) Poiché la richiesta conteneva elementi di prova prima facie, la Commissione ha deciso, dopo aver sentito il comitato consultivo, di avviare un riesame intermedio [4] del regolamento (CE) n. 1074/96.

[4] GU C 143 del 21.5.1999, pag. 4.

(5) La portata del riesame intermedio è stata limitata al dumping praticato dalla LeaLea.

C. PROCEDURA

(6) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo che va dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 1999 ("periodo dell'inchiesta").

(7) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del riesame intermedio i rappresentanti del paese esportatore e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

(8) È pervenuta una comunicazione del Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche, il denunziante del procedimento iniziale.

(9) I servizi della Commissione hanno inviato un questionario e ricevuto informazioni dettagliate sia dalla LeaLea che da una società ad essa collegata.

(10) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping e ha svolto inchieste presso le seguenti società:

- LeaLea Enterprise Co., Ltd., Taipei, Taiwan

- Solelytex Industrial Corporation, Taipei, Taiwan, produttore collegato alla LeaLea.

(11) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare un'ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 3905/88 e hanno avuto la possibilità di fare commenti al riguardo, ma non sono pervenute osservazioni entro il termine fissato a tale scopo.

D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(12) Come nell'inchiesta precedente, il prodotto in esame è costituito dai filati di poliesteri testurizzati ("PTY"), ottenuti direttamente dai filati di poliesteri parzialmente orientati e utilizzati nell'industria tessile e della maglieria per la produzione di tessuti di poliesteri oppure di poliesteri e cotone. Il prodotto è attualmente classificato al codice NC 5402 33 00. Va osservato, tuttavia, che il regolamento del Consiglio che istituisce i dazi definitivi si riferisce ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90, cioè a quelli applicabili per la classificazione del prodotto al momento della pubblicazione del regolamento.

(13) Esistono diversi tipi di PTY, in funzione del peso (titolo), del numero di filamenti e della lucentezza. Sono inoltre disponibili diverse qualità, secondo l'efficienza del processo di produzione. Non esistono tuttavia differenze significative in termini di caratteristiche fisiche di base e di applicazioni tra i diversi tipi e qualità di PTY. Ai fini della presente inchiesta, quindi, tutti i tipi di PTY sono considerati come un unico prodotto.

2. Prodotto simile

(14) Come nell'inchiesta precedente, è risultato che i PTY prodotti a Taiwan dalla LeaLea, siano essi venduti sul mercato taiwanese o esportati nella Comunità, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni, e devono pertanto essere considerati un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

E. CALCOLO DEL DUMPING

1. Valore normale

(15) Per determinare il valore normale, si è esaminato in primo luogo se le vendite totali del prodotto simile effettuate dalla LeaLea sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue esportazioni totali nella Comunità. Si è così stabilito che dette vendite erano rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, in quanto corrispondevano almeno al 5% del volume totale delle vendite della LeaLea nella Comunità.

(16) Per ciascun tipo venduto dalla LeaLea sul mercato interno e considerato direttamente paragonabile ai tipi venduti esportati nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Il risultato è stato giudicato positivo quando il volume globale delle vendite di un tipo di PTY effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta rappresentava almeno il 5% del volume delle esportazioni totali dello stesso tipo di prodotto nella Comunità.

(17) Per i dieci tipi del prodotto che hanno superato il test del 5%, si è poi esaminato se le vendite interne di ciascun tipo fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative di ciascun tipo a clienti indipendenti. Quando le vendite remunerative di un certo tipo rappresentavano oltre l'80% del volume complessivo delle vendite dello stesso tipo sul mercato interno, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta (quattro tipi). Quando le vendite remunerative di un certo tipo erano pari o superiori al 10%, ma inferiori all'80% del volume complessivo delle vendite dello stesso tipo sul mercato interno, il valore normale è stato determinato basandosi esclusivamente sulla media ponderata dei prezzi delle vendite remunerative (cinque tipi).

(18) Quando il volume delle vendite sul mercato interno è risultato inferiore al 5% del volume esportato nella Comunità (quattro tipi di prodotto) o quando il volume delle vendite remunerative sul mercato interno è risultato inferiore al 10% (un tipo), le vendite sul mercato interno dei tipi di prodotto in questione sono state considerate insufficienti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Il valore normale per questi tipi di prodotto è stato quindi costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base, in base al costo di produzione sostenuto dalla LeaLea per il tipo di prodotto esportato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Le spese generali, amministrative e di vendita sono state determinate in funzione delle vendite del prodotto simile realizzate dalla LeaLea sul mercato interno, mentre il margine di profitto è stato stabilito in funzione delle vendite del prodotto simile realizzate dalla LeaLea sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

2. Prezzo all'esportazione

(19) Visto che tutte le vendite per l'esportazione del prodotto in questione sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, in funzione del prezzo pagato o pagabile.

3. Confronto

(20) Il confronto è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto sono stati applicati, per le differenze di cui si è dimostrata l'incidenza sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi, adeguamenti riguardanti il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori, il credito e le commissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

4. Margine di dumping

(21) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, si è fatto un confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata dei prezzi all'esportazione per lo stesso tipo.

(22) Dal confronto di cui sopra è risultata l'esistenza di un dumping minimo per la LeaLea (margine di dumping: 0,3%).

F. CAMBIAMENTO DURATURO DI CIRCOSTANZE

(23) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, si è cercato di appurare se il cambiamento di circostanze possa ragionevolmente essere considerato duraturo. A tale riguardo, si è riscontrato che la produzione della LeaLea era considerevolmente aumentata rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994), in quanto la società dispone dal 1997 di impianti di produzione propri per i filati di polimeri parzialmente orientati. L'uso di filati parzialmente orientati prodotti all'interno della società ha notevolmente ribassato i costi di produzione. Il conseguente calo dei prezzi dei PTY sul mercato interno, cui si è aggiunto il rincaro dei prezzi all'esportazione, può essere considerato, almeno in parte, un cambiamento duraturo.

G. CONCLUSIONE

(24) Si è riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta il dumping è stato ridotto a un livello minimo a causa della diminuzione del valore normale e dell'aumento dei prezzi all'esportazione. Si ritiene che questi cambiamenti abbiano carattere duraturo, specie per quanto riguarda la diminuzione del valore normale, dovuta ad una migliore efficienza produttiva che ha ridotto in modo duraturo i costi di produzione.

(25) In considerazione di quanto precede, il Consiglio ritiene che i dazi attualmente applicabili alla LeaLea debbano essere abrogati.

(26) Visto che l'abrogazione dei dazi riguarda unicamente la LeaLea, e non Taiwan considerato globalmente, il procedimento continuerà ad applicarsi a questa società, che potrà essere oggetto di ulteriori inchieste nel quadro di eventuali riesami successivi svolti nei confronti di Taiwan a norma dell'articolo 11 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento n. 1074/96 è così modificato:

<<L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3905/88 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati (PTY) di cui al codice NC 5402 33 00 originari di Taiwan e della Turchia.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.">>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente