Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2000/0526 def. - COD 98/0358 */
PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE CRITERI MINIMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI NEGLI STATI MEMBRI RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 1998/0358 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE CRITERI MINIMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI NEGLI STATI MEMBRI 1. Antefatti Il 17 dicembre 1998 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la summenzionata proposta di raccomandazione basata sull'articolo 175, paragrafo 1 (ex articolo 130 S, paragrafo 1) del trattato (COM(1998) 772 definitivo - 1998/0358 (COD)). Il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere il 28 aprile 1999 (GU C 169 del 16.6.1999, pag. 12). Il Comitato delle regioni ha formulato il proprio parere il 16 settembre 1999 (GU C 374 del 23.12.1999, pag. 48). Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura nell'ambito della procedura di codecisione in occasione della seduta plenaria del 16 settembre 1999. A seguito del parere del Parlamento europeo, e conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, il 3 dicembre 1999 la Commissione ha adottato una proposta modificata (COM (1999) 652 definitivo). Il 30 dicembre 1999 il Consiglio ha adottato all'unanimità una posizione comune. La Commissione ha accolto la posizione comune del Consiglio. Il 6 luglio 2000 il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura 18 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il presente parere illustra la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino del trattato CE. 2. Scopo della proposta della Commissione La proposta di raccomandazione contribuirà a preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana conformemente al disposto dell'articolo 174 del trattato CE. Scopo della proposta è stabilire linee guida ai fini della definizione di criteri minimi per le ispezioni ambientali degli impianti industriali e di altre imprese e strutture ("impianti controllati") le cui emissioni nell'atmosfera, scarichi nelle acque o attività che producono rifiuti sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o licenza ai sensi del diritto comunitario. Le linee guida vertono sull'organizzazione e la realizzazione delle ispezioni nonché sul monitoraggio e sulla pubblicazione dei risultati. Loro scopo è rafforzare la conformità dei suddetti impianti alla normativa ambientale comunitaria ed assicurare che questa venga attuata e fatta osservare in maniera più coerente in tutti gli Stati membri. La proposta stabilisce che le ispezioni ambientali controllino e promuovano la conformità degli impianti controllati alla normativa comunitaria attuata o applicata negli Stati membri e, a tal fine, dispone che: - le ispezioni, ordinarie o straordinarie, comprendano visite in sito, verifiche dell'automonitoraggio dei gestori degli impianti controllati, controllo dei locali, delle attrezzature e della gestione ambientale presso il sito nonché dei registri conservati dai gestori; - gli Stati membri definiscano anticipatamente piani relativi alle ispezioni ambientali che coprano l'intero territorio nazionale e gli impianti controllati ivi situati; - non appena possibile dopo le visite in sito siano elaborate relazioni corredate di risultati concreti, valutazioni e conclusioni. Per una migliore trasparenza ed un maggiore coinvolgimento del pubblico la proposta stabilisce che, in conformità delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, i piani relativi alle ispezioni e le relazioni sulle visite in sito siano disponibili al pubblico. La Commissione è invitata a valutare il funzionamento e l'efficacia della raccomandazione con la massima sollecitudine, dopo aver ricevuto le relazioni sull'esperienza maturata dagli Stati membri in materia di attività ispettive. 3. Parere della Commissione in merito agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo 3.1. Sintesi della posizione della Commissione Posizione della Commissione: la Commissione non può accogliere alcun emendamento inteso a trasformare la raccomandazione in direttiva. Per quanto riguarda il merito, la Commissione può accogliere parzialmente tre emendamenti, purché la proposta conservi la forma giuridica della raccomandazione. 3.2. Emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura Emendamenti intesi a trasformare la natura dell'atto da raccomandazione in direttiva [emendamenti nn. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 (parzialmente), 11, 12 (parzialmente), 13 (parzialmente), 15 (parzialmente), 16, 17 e 18] La Commissione non può accogliere gli emendamenti summenzionati. Dopo aver lungamente riflettuto sulla forma che avrebbe dovuto assumere la proposta, essa ritiene che la scelta della raccomandazione vada considerata adeguata per i seguenti motivi: - viste le grandi differenze tra le attività di ispezione ambientale degli Stati membri, era auspicabile garantire, in una prima fase, che venisse realizzato un livello minimo di attività di ispezione, tenendo presente la possibilità di presentare in tempo debito, alla luce dell'esperienza acquisita con la raccomandazione, una proposta di direttiva sulle ispezioni in generale (criteri minimi, frequenza delle ispezioni, formazione, ecc.); - gli Stati membri che non dispongono di sistemi di ispezione altamente sviluppati avrebbero incontrato difficoltà tecniche a conformarsi immediatamente ad una direttiva (alcuni di essi ne avrebbero sin dall'inizio violato il disposto). Era preferibile, in un primo tempo, consentire l'aumento di capacità e lo sviluppo dei sistemi meno avanzati; - gli Stati membri e la rete IMPEL hanno opposto una forte resistenza all'elaborazione di una direttiva, ritenendola prematura e preferendo un approccio progressivo. Emendamenti intesi a modificare gli obblighi in materia di relazioni [emendamenti nn. 12 (seconda parte), 13 (seconda parte) e 14] - L'emendamento n. 12 (secondo elemento) è identico ad un emendamento già respinto dalla Commissione in fase di prima lettura in quanto non aggiunge nuovi elementi al testo. La proposta stabilisce già che le relazioni siano conservate "in una base di dati facilmente accessibile". - L'emendamento n. 13 (secondo elemento) è stato recepito (con alcune modifiche redazionali) nella proposta modificata ed ulteriormente rafforzato nella posizione comune. La Commissione preferisce la formulazione della posizione comune e respinge pertanto l'emendamento. - L'emendamento n. 14 è identico ad un emendamento già respinto dalla Commissione in fase di prima lettura. L'espressione "dati sintetici" non consente alla Commissione di effettuare una valida verifica della conformità ai requisiti giuridici della CE. Emendamenti intesi a coinvolgere l'Agenzia europea per l'ambiente [emendamenti nn. 2 e 15 (primo e secondo elemento)] Gli emendamenti nn. 2 e 15 (primo elemento, riferimento all'AEA) sono identici ad emendamenti già proposti in prima lettura e recepiti nella proposta modificata della Commissione. La loro accettazione era tuttavia subordinata al mantenimento della forma della raccomandazione. La Commissione potrebbe accettare la seguente formulazione per l'emendamento n. 2, che potrebbe essere inserito come considerando 15 bis della posizione comune: "15 bis L'Agenzia europea per l'ambiente può consigliare gli Stati membri in merito alla concezione, alla preparazione e all'estensione dei loro rispettivi sistemi di controllo delle disposizioni ambientali. L'Agenzia può inoltre assistere la Commissione e gli Stati membri nel controllo delle disposizioni ambientali contribuendo al processo di presentazione delle relazioni al fine di garantirne il coordinamento." La Commissione potrebbe accogliere la seguente formulazione per l'emendamento n. 15 (primo elemento) in relazione al punto IX, paragrafo 1 della posizione comune: "1. La Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia della presente raccomandazione al più presto dopo aver ricevuto le relazioni dagli Stati membri di cui al punto VIII, allo scopo di adeguare la portata dei criteri minimi alla luce dell'esperienza acquisita con la loro applicazione e tenendo conto di ogni ulteriore contributo delle parti interessate, incluse la rete IMPEL e l'Agenzia europea per l'ambiente." L'emendamento 15 (secondo elemento) è respinto in quanto la posizione comune migliora la redazione della proposta originale della Commissione. Emendamenti relativi alla cooperazione tra gli Stati membri, la rete IMPEL e la Commissione [emendamenti nn. 6, 10 (secondo elemento) e 11] - Gli emendamenti nn. 6 e 11 riguardano le modalità di informazione e di consulenza (sorta di "peer review") che il Parlamento europeo intende rendere obbligatorie piuttosto che volontarie. La Commissione non può condividere l'obbligatorietà di tali disposizioni in quanto ciò è contrario allo spirito della raccomandazione. - L'emendamento n. 10 (secondo elemento) era già stato inserito, con alcune modifiche redazionali, nella proposta modificata della Commissione e può essere accolto a condizione che la proposta continui ad avere la forma di una raccomandazione. La Commissione potrebbe accogliere la seguente formulazione per il nuovo paragrafo 2 bis del punto III della posizione comune: - "(2 bis) Per prevenire pratiche ambientali transfrontaliere illecite, gli Stati membri incoraggiano, in collaborazione con la rete IMPEL e con la Commissione, il coordinamento delle ispezioni e dei servizi di ispezione tra gli Stati membri." Altri emendamenti (emendamento n. 5) L'emendamento n. 5 è identico ad un emendamento già respinto nella fase di prima lettura. Esso prevede che gli Stati membri elaborino, con l'ausilio della Commissione, sistemi di autorizzazione che consentano di operare una distinzione tra le disposizioni comunitarie e le disposizioni nazionali alle quali devono conformarsi gli impianti controllati. La Commissione non può accogliere tale emendamento in quanto spetta agli Stati membri recepire ed attuare gli atti comunitari come ritengono opportuno. Non è compito della Commissione collaborare all'istituzione di sistemi che consentano di operare distinzioni tra il diritto comunitario e il diritto nazionale. 3.3. Proposta modificata Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato, la Commissione modifica la propria proposta secondo i termini indicati in precedenza.