52000PC0509

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nel Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente della Comunità (LIFE) /* COM/2000/0509 def. - ACC 2000/0218 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nel Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente della Comunità (LIFE)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha confermato il processo di allargamento avviato in occasione della riunione del 1997 a Lussemburgo. Il Consiglio ha ribadito le caratteristiche della strategia di preadesione rafforzata, di cui un aspetto importante è costituito dalla partecipazione di 13 Stati candidati ai programmi comunitari.

Per quanto attiene ai dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), la partecipazione ai programmi è prevista dai rispettivi accordi europei. Conformemente a tali accordi, le condizioni e le modalità della partecipazione di questi paesi sono definite dai rispettivi Consigli di associazione.

Per quanto attiene all'ambiente, la Slovenia ha chiesto di partecipare alla terza fase del programma LIFE.

La seconda fase di LIFE (1996-1999) sarà sostituita a breve termine dalla terza fase (2000-2004).

Il regolamento che istituisce la terza fase di LIFE stabilisce che, a decorrere dal 2000, tale programma deve essere aperto alla partecipazione dei paesi PECO (art. 6), tuttavia dato il ritardo nella sua adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, tale partecipazione sarà possibile solo a decorrere dal 2001.

Vista l'importanza che ciò riveste nel processo di preadesione del paese, la Slovenia ha confermato la propria volontà di partecipare alla nuova (terza) fase di LIFE a partire dal 2001 e di versare il proprio contributo finanziario, che proverrà in parte dal bilancio nazionale e in parte dalla sua dotazione annuale Phare.

La proposta di decisione del Consiglio di associazione interessa in particolare i seguenti punti:

* i progetti e le iniziative presentati dai partecipanti sloveni sono soggetti alle stesse condizioni, norme e procedure che, nell'ambito del programma LIFE, vengono applicate agli Stati membri, con particolare riguardo alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle domande, nonché in relazione alle responsabilità delle autorità nazionali nell'attuazione dei programmi e alle attività connesse al controllo dei progetti finanziati;

* la Slovenia verserà ogni anno un contributo conformemente a quanto stabilito dalle decisioni del Consiglio di associazione. Tale contributo non verrà rimborsato alla Slovenia se, alla fine dell'anno, i risultati non saranno all'altezza del contributo versato;

* come stabilito nelle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo, esperti sloveni saranno invitati a partecipare ai comitati del programma LIFE in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano;

* la decisione sarà applicabile per la durata della terza fase di LIFE ed entrerà in vigore il giorno della sua adozione.

Una sollecita adozione della decisione del Consiglio di associazione consentirebbe alla Slovenia di partecipare attivamente a questo strumento interno della Comunità nel quadro di una strategia rafforzata di preadesione. Essa riveste pertanto un'importanza politica considerevole.

Pertanto, si invita il Consiglio ad adottare la proposta di decisione allegata relativa alla posizione della Comunità nel pertinente Consiglio di associazione.

2000/0218 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nel Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente della Comunità (LIFE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 175, paragrafo 1 con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, è entrato in vigore il 1° febbraio 1999;

(2) Ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo europeo e del relativo allegato XI, la Slovenia può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nel settore dell'ambiente ed è il Consiglio di associazione a stabilire le condizioni e le modalità della partecipazione del paese a tali attività;

(3) Il regolamento (CE n. .../2000), del ... 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) [1], in particolare l'articolo 6, stabilisce che LIFE sarà aperto alla partecipazione dei Paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione conformemente alle condizioni stabilite negli accordi di associazione e sulla base delle disposizioni contenute nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

[1] GU L ..., 2000, pag.

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, in merito alla partecipazione della Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) è contenuta nell'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto di DECISIONE N. .../ 2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, in particolare l'articolo 106 [2],

[2] GU L 51 del 26.2.1999, pag.3

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo europeo e del relativo allegato XI, la Slovenia può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nel settore dell'ambiente;

(2) Ai sensi dello stesso articolo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Slovenia a tali attività;

DECIDE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la Slovenia parteciperà allo strumento finanziario per l'ambiente (di seguito LIFE) conformemente alle condizioni e alle modalità stabilite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata della terza fase di LIFE, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 3

Le proposte presentate dalla Slovenia alla Commissione entro il 31 ottobre 2000, per il programma "Life natura", ed entro il 30 novembre 2000, per il programma "Life ambiente", saranno ammesse alla valutazione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

ALLEGATO I Condizioni e modalità della partecipazione della Repubblica di Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

1. La Slovenia partecipa a tutte le azioni del programma LIFE in conformità degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dal regolamento (CE n. .../2000) del ...2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo strumento finanziario in questione;

2. Per partecipare al programma, la Slovenia versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità indicate nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma LIFE o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Slovenia, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione di LIFE.

3. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini sloveni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti sloveni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono il programma, si avvale di esperti indipendenti per la valutazione dei progetti.

4. Per garantire la dimensione comunitaria di LIFE, i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Slovenia devono, laddove opportuno, includere almeno un partner di uno degli Stati membri della Comunità.

5. Gli Stati membri della Comunità e la Slovenia, nell'ambito delle attuali disposizioni, garantiscono il loro massimo impegno per facilitare la libera circolazione e il soggiorno degli esperti e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Slovenia e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione alle attività contemplate dalla presente decisione.

6. La Slovenia esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

7. Fatte salve le responsabilità della Commissione europea e della Corte dei conti delle Comunità europee ai fini del monitoraggio e della valutazione del programma, conformemente all'articolo 9 del regolamento CE ... 2000 (LIFE), la partecipazione della Slovenia al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione europea e della Slovenia. La Slovenia partecipa alle altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

8. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, gli accordi contrattuali conclusi con o da organismi sloveni devono stabilire i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità slovene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

9. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 7 e all'articolo 11 del regolamento CE n. .../2000, i rappresentanti della Slovenia parteciperanno in qualità di osservatori ai pertinenti comitati di programma per gli aspetti che li riguardano. Al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza dei rappresentanti sloveni.

10. La lingua utilizzata in tutti i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

11. La Comunità e la Slovenia possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine nelle condizioni stabilite dai pertinenti accordi.

ALLEGATO II Contributo finanziario della Repubblica di Slovenia a LIFE

1. Per partecipare al programma LIFE, la Slovenia dovrà versare al bilancio dell'Unione europea un contributo finanziario di 700.000 EUR per ciascuno dei primi due esercizi di bilancio. I costi aggiuntivi di natura amministrativa sono inclusi nell'importo sopraindicato.

Nel corso del 2002, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Slovenia dovrà versare nel periodo successivo.

2. La Slovenia verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale sloveno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Slovenia. Tramite una procedura di programmazione PHARE a parte, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Slovenia mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale sloveno, rappresenteranno il contributo nazionale della Slovenia, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti richiesti annualmente dalla Commissione.

3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo le seguenti modalità:

- 330.000 EUR come contributo a LIFE per il primo anno (2001);

- 330.000 EUR per il secondo anno.

La parte rimanente del contributo della Slovenia proverrà dal bilancio statale sloveno.

4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Slovenia.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti sloveni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 9, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione di LIFE, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Slovenia una richiesta di fondi, corrispondente al contributo di tale paese a LIFE contemplato dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Slovenia verserà il proprio contributo:

- entro il 1° aprile per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° marzo, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi;

- entro il 1° aprile per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Slovenia entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Slovenia.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Slovenia, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Partecipazione della Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).

2. Linee di bilancio

B 4-3200A, B 4-3201A e B7-030 (Aiuto economico ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale) e 6091 (Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi candidati ai programmi comunitari).

3. Base giuridica

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 175, paragrafo 1 con l'articolo 300, paragrafo 2;

accordo europeo con la Slovenia (articolo 106), che prevede la partecipazione a programmi comunitari;

Regolamento (CE n. .../2000) del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2000, relativo allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), in particolare l'articolo 6.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

L'accordo europeo: ai sensi dell'articolo 108 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1999, e dell'allegato XI di tale accordo, la Slovenia può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, in particolare nel settore dell'ambiente; le condizioni e le modalità di partecipazione della Slovenia a tali attività sono stabilite dal Consiglio di associazione.

In linea con la comunicazione della Commissione "Agenda 2000" del 16 luglio 1997 e con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, la partecipazione della Slovenia a LIFE rientra nella strategia rafforzata di preadesione a sostegno della preparazione del paese alla futura adesione all'Unione.

La partecipazione della Slovenia a LIFE, oltre a contribuire alla sua preparazione in vista dell'adesione all'Unione e all'attuazione delle disposizioni degli Accordi europei relativi alla cooperazione economica e ambientale, consentirà al paese di familiarizzarsi con le procedure e i metodi utilizzati nei programmi comunitari.

Questa nuova proposta di decisione del Consiglio di associazione intende consentire alla Slovenia di partecipare alla terza fase di LIFE nel modo più efficace possibile. La presente decisione stabilisce le condizioni, in particolare riguardo al contributo finanziario della Slovenia, e le modalità pratiche della partecipazione a LIFE.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

Fino alla fine del programma comunitario in questione (31.12.2004).

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese non obbligatorie.

5.2 Stanziamenti dissociati

5.3 Tipi di entrate previste

Poiché l'articolo 106 dell'accordo europeo stabilisce che la Slovenia coprirà i costi derivanti dalla propria partecipazione, il paese verrà invitato a versare un contributo di partecipazione al programma. Poiché, ai sensi dello stesso articolo, la Comunità può fornire un'integrazione al contributo della Slovenia, tale paese contribuirà solo parzialmente, attingendo al proprio bilancio nazionale. La parte rimanente del suo contributo proverrà dal programma nazionale PHARE per la Slovenia. I necessari fondi PHARE saranno imputati alla linea di bilancioB7-030 e trasferiti alla Slovenia mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale sloveno, rappresenteranno il contributo nazionale della Slovenia, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti richiesti annualmente dalla Commissione. Una volta che la Slovenia avrà versato l'intero contributo, tale importo verrà trasferito alla voce 6091 delle entrate di bilancio UE.

6. Natura delle spese o delle entrate

- Sovvenzione al 100%;

- Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato;

- Nessuna disposizione circa il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario;

- Per quanto concerne le entrate, il contributo della Slovenia a copertura dei costi derivanti dalla sua partecipazione rientra nella voce 6091. Le entrate saranno attribuite alle voci di spesa del programma in questione e, se del caso, alle relative voci delle spese operative. Il totale delle entrate previste è indicato al punto 7.4.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra costi individuali e costi totali)

Sulla base dell'accordo europeo con la Slovenia, le disposizioni finanziarie e di bilancio per i due programmi in questione sono le seguenti: il contributo della Slovenia tiene conto di due elementi:

- i costi operativi prevedibili, calcolati sulla base del rapporto tra PIL pro capite e parità di potere d'acquisto in relazione al bilancio di LIFE (progetto preliminare di bilancio per LIFE 2000), della stima della capacità di assorbimento del paese e della sua precedente esperienza di partecipazione a LIFE;

- i costi amministrativi prevedibili, che corrispondono alle riunioni e alle missioni.

I costi amministrativi annui sono stimati in 12 000 EUR per le missioni e la partecipazione alle riunioni (capitolo A) e in 28.000 EUR per il monitoraggio del progetto (capitolo B).

Per finanziare il proprio contributo ai costi operativi, la Slovenia utilizzerà una parte del proprio programma nazionale annuale PHARE a complemento degli importi provenienti dal bilancio nazionale.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

7.2 Ripartizione per elementi dei costi dell'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spesa operativa per studi, esperti, ecc., inclusa nella parte B del bilancio

Tale spesa può arrivare a un importo massimo proporzionato agli stanziamenti dello stesso tipo nelle dotazioni EUR 15 a favore del programma (massimo 5%), ma entro i limiti consentiti dalla parte di contributo proveniente dal bilancio nazionale del paese.

7.4 Scadenzario degli stanziamenti di impegno e di pagamento

Importi da imputare alla voce B7-030:

330.000 EUR nel 2001 e lo stesso importo nel 2002 in stanziamenti di impegno e in stanziamenti di pagamento.

Le entrate annuali prevedibili per il 2001 e il 2002 sono le seguenti:

700.000 EUR di cui 660.000 EUR per i costi operativi e 40.000 EUR per i costi amministrativi.

8. Disposizioni antifrode

Tutti i contratti, gli accordi e gli altri impegni giuridici della Commissione prevedono controlli in loco da parte della Commissione stessa e della Corte dei conti. Inoltre, i beneficiari delle azioni sono tenuti a redigere relazioni e rendiconti finanziari, che sono analizzati in relazione al contenuto e all'accettabilità delle spese, conformemente agli obiettivi del finanziamento comunitario.

Le disposizioni antifrode delle voci di bilancio di base si applicano anche a questa voce, adattate al caso dei paesi dell'Europa centrale.

9. Elementi d'analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

L'apertura alla Slovenia dello strumento finanziario LIFE ha l'obiettivo di consentire a questo paese di beneficiare di vantaggi simili a quelli di cui usufruiscono gli Stati membri della Comunità.

Per quanto riguarda il progetto LIFE Natura, l'obiettivo specifico prioritario è quello di promuovere le misure necessarie all'individuazione, al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali nonché alla conservazione della fauna selvatica e della flora di importanza comunitaria e/o europea.

Laddove le misure non riguardano la protezione della natura, gli obiettivi sono i seguenti:

* Contribuire all'individuazione degli investimenti infrastrutturali più opportuni per applicare la legislazione comunitaria in materia di ambiente e realizzare azioni dimostrative per aumentare l'efficacia degli aiuti comunitari all'ambiente;

* Contribuire allo sviluppo industriale sostenibile promuovendo progetti di dimostrazione che utilizzino tecniche e metodi innovativi e puliti;

* Promuovere un uso migliore della terra integrando protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile allo scopo di rendere le attività socioeconomiche più rispettose dell'ambiente, in particolare nelle aree urbane.

Infine, per quanto riguarda le misure di accompagnamento, l'obiettivo è quello di garantire un miglior rapporto costi-benefici per i contributi erogati dallo strumento e di prevenire le frodi.

Come illustrato dalla esperienza passata di LIFE, i possibili beneficiari sono i seguenti:

* Settore privato (PMI, partnership di imprese), ad es. nell'ambito delle nuove tecnologie e del riciclaggio dei rifiuti;

* Settore pubblico (autorità locali e centrali);

* Partnership tra il settore pubblico e quello privato;

* Associazioni e organizzazioni non governative, in particolare a livello locale/regionale;

* Università (in particolare per quanto attiene alla conservazione della natura).

9.2 Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'aiuto finanziario della Comunità

Considerando gli alti costi legati alla partecipazione al programma e la precaria situazione di bilancio della Slovenia, l'assistenza di PHARE è indispensabile.

- Scelta delle modalità d'intervento

Grazie al contributo proveniente dal bilancio nazionale, a cui si aggiunge un contributo PHARE, la partecipazione della Slovenia a LIFE permetterà ai responsabili sloveni di acquisire familiarità con l'"acquis" ambientale della UE. Di conseguenza, LIFE sarà funzionale al duplice obiettivo di fornire alla Slovenia una adeguata base preparatoria in questo settore e di integrare gli organismi sloveni nella rete comunitaria e contribuire in modo fattivo alla futura adesione di questo paese.

- Principali incognite che gravano sui risultati specifici dell'azione

Poiché la selezione dei progetti avverrà su base qualitativa, l'impatto reale potrà essere valutato soltanto in funzione delle capacità di risposta delle imprese e degli enti e delle organizzazioni non governative sloveni agli inviti a presentare proposte che saranno lanciati dalla Commissione nel quadro di LIFE.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Le procedure di controllo e monitoraggio previste da LIFE (secondo quanto previsto dal regolamento del programma) si applicheranno anche ai beneficiari sloveni.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in materia di assegnazione delle risorse, che terrà conto dell'entità del personale e degli importi supplementari autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sull'organico

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Impatto finanziario complessivo legato alle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

(*)Utilizzando le risorse esistenti necessarie a gestire l'azione (calcolo basato sui titoli A1, A2, A4, A5 e A6)

10.3 Aumento di altre spese amministrative a seguito dell'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Per le spese di cui sopra si utilizzeranno le entrate (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario) derivanti dal contributo della Slovenia (cfr. punti 5.3 e 7.4 della scheda finanziaria).