52000PC0496

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/53/CE che fissa i principi per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE /* COM/2000/0496 def. - COD 98/0301 */


PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 95/53/CE che fissa i principi per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE

RELAZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura.

Il parere della Commissione sui quattro emendamenti proposti dal Parlamento figura al punto 3 del presente documento.

1. L'iter legislativo

a) Il 4 novembre 1998, la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (1998) 602 def.- COD 1998/0301 del 3 novembre 1998).

b) Il Comitato economico e sociale ha espresso parere favorevole il 24 marzo 1999.

c) Il 6 dicembre 1998, il Parlamento ha approvato la proposta in prima lettura, senza emendamenti né relazione.

d) Il 15 novembre 1999, il Consiglio ha adottato all'unanimità una posizione comune, comprendente una modifica alle disposizioni relative alla clausola di salvaguardia, che la Commissione non ha accettato.

e) L'11 aprile 2000, il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura una risoluzione legislativa sulla posizione comune del Consiglio, che comprende quattro emendamenti a tale posizione comune.

2. Scopo della proposta

La direttiva 95/53/CE del Consiglio fissa i principi secondo cui gli Stati membri devono organizzare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, sia per i prodotti originari della Comunità, sia per quelli provenienti dai paesi terzi. La direttiva è entrata in vigore nel maggio 1998.

Gli emendamenti alla direttiva 95/53/CE hanno i seguenti obiettivi:

1. fornire la base giuridica per una futura adozione di modalità di applicazione armonizzate per quanto riguarda i controlli documentali, fisici e d'identità sui prodotti d'importazione in questione;

2. creare un sistema di misure protettive per tali prodotti in caso di pericolo per la salute pubblica, ivi comprese disposizioni per svolgere controlli in loco nei paesi terzi e nella Comunità, ove necessario;

3. creare un sistema per definire, ove necessario, programmi di controllo specifici in aggiunta ai programmi generali già previsti dalla direttiva.

In origine la base giuridica della proposta era l'articolo 100 A. Tuttavia, con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che la proposta debba basarsi sull'articolo 152, paragrafo 4, del trattato.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

3.1. Emendamenti accettati dalla Commissione

*Emendamento n. 1

Introduce nei considerandi un riferimento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Risulta in tal modo chiaro, secondo la Commissione, che un'eventuale misura di salvaguardia dev'essere adottata conformemente all'articolo 6 di tale decisione, che definisce le procedure di salvaguardia.

*Emendamento n. 2

Reintroduce il testo originale della proposta della Commissione ed elimina i riferimenti al nuovo articolo 23 bis, che ha introdotto una procedura di regolamentazione conforme all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE. Secondo la Commissione, l'emendamento consente di accelerare la procedura di adozione delle misure di emergenza.

*Emendamento n. 4

Elimina il nuovo articolo 23 bis, non più necessario a causa degli emendamenti nn. 1 e 2.

*Emendamento n. 3

Reintroduce di fatto la maggior parte del testo originale della proposta della Commissione riguardo alle ispezioni in loco. La Commissione non si è opposta agli emendamenti a questo articolo proposti dal Consiglio, poiché non riteneva che essi modificassero sostanzialmente il fine della proposta.

Tuttavia la Commissione, apprezzando il sostegno espresso dal Parlamento europeo per la sua proposta originaria, desidera spiegare dettagliatamente la sua posizione.

Emendamento n. 3 "Nuovo articolo 17 bis, paragrafo 1":

Il Parlamento europeo ha reintrodotto il testo originale della proposta della Commissione riguardo al campo di applicazione dei controlli sull'alimentazione animale, nel quale si sottolinea specificamente la cooperazione con le autorità nazionali competenti.

Secondo la Commissione, la decisione del Consiglio finalizzata a limitare i controlli della Commissione alla misura necessaria ai fini di un'applicazione uniforme dei criteri previsti dalla direttiva non è essenziale, in quanto i controlli sono condotti soprattutto per verificare il rispetto della normativa specifica.

Emendamento n. 3 "Nuovo articolo 17 bis, paragrafo 2":

Il Parlamento europeo ha deciso, in opposizione al Consiglio, che gli Stati membri debbano fornire piena assistenza agli ispettori nell'espletamento delle loro mansioni. Secondo la Commissione, gli Stati membri in questione hanno tutto l'interesse a mostrare la loro disponibilità e apertura, per quanto possibile, ad ogni forma di collaborazione con gli ispettori della Commissione, per rafforzare la fiducia reciproca tra le due autorità.

Il Parlamento europeo ha inoltre deciso di accordare alla Commissione la possibilità di effettuare controlli negli Stati membri senza preavviso. Secondo la Commissione, questo avviene già per quanto riguarda le ispezioni negli impianti di lavorazione, ma sempre in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. La notifica preliminare di un'ispezione all'autorità competente dello Stato membro interessato rimane un requisito essenziale dell'ispezione stessa, peraltro non annunciata agli impianti in questione.

L'introduzione dei controlli in loco senza preavviso va vista nel contesto della necessaria garanzia di un costante spirito di fiducia e cooperazione reciproca tra i servizi della Commissione e gli Stati membri.

Emendamento n. 3 "Nuovo articolo 17 bis, paragrafo 3":

Il Parlamento europeo ha deciso di sopprimere il testo che fa obbligo alla Commissione di discutere il risultato dei controlli con le autorità competenti dello Stato membro interessato prima che sia diffusa la relazione finale. Secondo la Commissione, tale obbligo non è necessario, in quanto tali discussioni possono essere svolte in ogni caso e l'esperienza dimostra che è possibile ottenere ulteriori chiarimenti sulle ispezioni in occasione della riunione finale con le autorità competenti.

Il Parlamento europeo chiede inoltre di essere anch'esso informato sull'esito dei controlli della Commissione, a pari condizioni con gli Stati membri, e desidera che sia diffuso il rapporto d'ispezione. A questo proposito la Commissione non può che essere d'accordo, perché lo stesso avviene già in altri settori, come quello veterinario. La Commissione offre attualmente agli Stati membri la possibilità di esprimere commenti sul contenuto dei progetti delle relazioni d'ispezione redatte dall'Ufficio alimentare e veterinario. Tali commenti vengono acclusi alla relazione finale.

3.2. Emendamenti non accettati dalla Commissione

Nessuno.

4. Conclusioni

La Commissione è favorevole a tutti gli emendamenti alla posizione comune votati dal Parlamento europeo, pur sottolineando che i più importanti sono quelli che riguardano la procedura prevista per adottare una misura di salvaguardia.

L'emendamento n. 3 non è invece essenziale per migliorare i controlli in loco sull'alimentazione animale.

Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come sopra indicato.