52000PC0489(02)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (presentate dalla Commissione) /* COM/2000/0489 def. - COD 2000/0237 */

Gazzetta ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000 pag. 0280 - 0283


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi

RELAZIONE

CONTESTO E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

1. La politica comunitaria di sicurezza marittima è relativamente recente. Il testo di base è la comunicazione della Commissione del 24 febbraio 1993 "Una politica comune sulla sicurezza dei mari" [1]. Il documento citato propone l'attuazione su scala comunitaria di un'ambiziosa politica volta a migliorare la sicurezza delle navi, dei loro equipaggi e dei passeggeri nonché a prevenire in modo più efficace l'inquinamento dei mari.

[1] COM(93) 66 def. del 24.2.1993.

L'azione della Comunità nel campo della sicurezza marittima tiene conto delle risposte che a questi problemi possono essere fornite dagli organismi internazionali i quali stabiliscono le regole pertinenti in materia di sicurezza delle navi, di prevenzione dell'inquinamento e di condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.

Di conseguenza il programma di azione allegato alla comunicazione della Commissione del 24 febbraio 1993 elenca un certo numero di misure destinate sostanzialmente a dare applicazione alle norme elaborate dai principali organismi internazionali (Organizzazione marittima internazionale (IMO) e Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ed eventualmente a completarle.

2. Il programma d'azione comporta un elenco di interventi legislativi riguardanti un importante numero di settori connessi con la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente marino. La maggior parte di questo programma di regolamentazione è attualmente ultimata: trattasi di oltre una dozzina di direttive e regolamenti su un periodo di cinque anni.

L'aggiornamento dei regolamenti e delle direttive in vigore in sintonia con l'evoluzione delle norme internazionali e dei progressi tecnici rappresenta un'attività importante per la Commissione e gli Stati membri.

L'aggiornamento della legislazione comunitaria dipende in effetti in stretta misura dalle nuove regole adottate sul piano internazionale. Ora la legislazione di fonte internazionale è oggetto di costante adattamento. Le regole internazionali, che sono quasi sempre di carattere tecnico, debbono essere modificate frequentemente a seguito della rapida evoluzione delle tecnologie esistenti nel settore della costruzione navale, delle apparecchiature, della navigazione e delle tecniche di comunicazione. Inoltre negli ultimi anni si è manifestata una nettissima tendenza verso una proliferazione delle norme e un'estensione della legislazione internazionale a nuovi settori (sistemi di gestione integrata, condizioni sociali a bordo, ecc.).

3. La legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima deve dunque essere regolarmente adeguata per tener conto degli emendamenti o dei protocolli alle convenzioni internazionali, di nuove risoluzioni o delle modifiche introdotte nei codici e nelle raccolte delle regole tecniche esistenti.

Trattandosi di regole di natura tecnica, gli atti di base, regolamenti o direttive del Consiglio, prevedono in genere la possibilità di procedere a tali adattamenti grazie alla procedura dei comitati.

4. La prima misura adottata dopo la pubblicazione della comunicazione del 24 febbraio 1993 è una direttiva del Consiglio: la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose ed inquinanti [2]. L'articolo 12 della direttiva citata istituisce un comitato di regolamentazione, chiamato comitato del tipo III, variante a), conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3].

[2] GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19

[3] GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

La direttiva 93/75/CEE riguarda il trasporto marittimo di merci pericolose. Nonostante abbiano obiettivi diversi e svariati, nella maggior parte [4] i regolamenti o le direttive del Consiglio adottati successivamente fanno rinvio al comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE. Solo quattro regolamenti e direttive hanno istituito un comitato specifico [5].

[4] Trattasi dei seguenti testi: direttive 95/21/CE, 96/98/CE, 97/70/CE, 98/18/CE, 98/41/CE, 1999/35/CE e regolamento (CE) n. 3051/95.

[5] Trattasi delle direttive: 94/57/CE e 94/58/CE, nonché dei regolamenti (CEE) n. 613/91 et (CE) n. 2978/94.

L'attuale situazione è poco soddisfacente. Ancorché il ricorso generalizzato al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE garantisca una certa unicità di funzionamento, è peraltro constatabile una mancanza di visibilità e una fonte di confusione per gli Stati membri quando sono all'ordine del giorno questioni non connesse con il trasporto delle merci pericolose (ad esempio sicurezza delle navi passeggeri, controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo).

5. L'opportunità di disporre di un comitato unico che esamini le questioni di sicurezza marittima è stata tuttavia già sottolineata nella comunicazione della Commissione del 24 febbraio 1993 che menziona esplicitamente la costituzione di un comitato per la sicurezza marittima nel suo programma d'azione.

Secondo la comunicazione della Commissione l'introduzione di tale comitato consentirebbe di garantire la necessaria coerenza di attuazione delle misure comunitarie previste in materia di sicurezza marittima grazie ad un comitato unico. Le procedure di comitato previste dalle direttive e dai regolamenti adottati in materia hanno in effetti un denominatore comune: esse riguardano essenzialmente l'integrazione nel diritto comunitario degli emendamenti e degli aggiornamenti delle convenzioni internazionali e degli strumenti internazionali ripresi dal diritto comunitario.

Ai termini di una risoluzione adottata l'8 giugno 1993 [6] il Consiglio ha approvato in linea di massima la costituzione, conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, di un comitato per la sicurezza marittima incaricato:

[6] GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1.

a) di centralizzare i compiti dei comitati costituiti in applicazione della decisione citata nel quadro della legislazione comunitaria attuale o futura in materia di sicurezza marittima;

b) di assistere e consigliare la Commissione su tutte le questioni di sicurezza marittima nonché di prevenzione o di limitazione dell'inquinamento dell'ambiente per effetto delle attività marittime.

La costituzione di un comitato per la sicurezza marittima, oltre all'aspetto razionalizzazione e centralizzazione dei compiti, avrà effetti pratici positivi tra cui la riduzione del numero delle riunioni, e dovrebbe finire per contenere i costi connessi con l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni dei comitati.

6. La presente proposta non mira soltanto a sostituire i cinque comitati esistenti con il comitato per la sicurezza marittima, ma anche a sostituire la procedura di regolamentazione in vigore, prevista dai regolamenti e direttive esistenti e fondata sulla decisione 87/373/CEE, con la nuova procedura di regolamentazione recentemente adottata mediante la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7]

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

La decisione 1999/468/CE semplifica le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione e garantisce una maggiore partecipazione e una migliore informazione del Parlamento europeo e del pubblico sull'applicazione di queste competenze di esecuzione, in particolare i lavori dei comitati.

Di conseguenza la presente proposta modifica le disposizioni esistenti nel diritto comunitario in materia di sicurezza marittima così da sostituire i comitati del tipo III, variante a) con un comitato che funziona secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

7. Per quanto riguarda la scelta della configurazione giuridica dell'atto che istituisce il comitato per la sicurezza marittima ed applica la procedura di regolamentazione alla legislazione comunitaria, la Commissione ha rispettato il principio del parallelismo delle forme.

Tenuto conto del fatto che i comitati sono stati istituiti da due tipi di atti giuridici diversi, vale a dire regolamenti o direttive del Consiglio, il principio del parallelismo delle forme implica che le disposizioni dei regolamenti vigenti vengano modificate mediante regolamento e le disposizioni delle direttive vigenti mediante direttiva, secondo la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato.

La presente proposta comporta dunque da un lato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta ad istituire il comitato per la sicurezza marittima e a modificare i regolamenti in vigore per quanto di ragione, e d'altro lato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio in vigore per far riferimento al comitato per la sicurezza marittima.

Infine, tramite la proposta che riguarda la modifica delle direttive in vigore, la Commissione propone di correggere talune anomalie di redazione constatate nelle direttive 94/57/CE (società di classificazione) e 98/18/CE (sicurezza delle navi passeggeri).

8. La presente proposta vuole altresì rispondere ad un problema particolarmente spinoso e complesso che riguarda le relazioni tra l'ordinamento giuridico comunitario e l'ordinamento giuridico internazionale e che è emerso in sede di applicazione da parte degli Stati membri di regolamenti o direttive adottate dal Consiglio nel settore della sicurezza marittima.

In effetti la legislazione comunitaria è finalizzata all'applicazione di regole internazionali vigenti al momento dell'adozione dell'atto in questione. Successivamente, in concomitanza con gli emendamenti introdotti nelle regole internazionali, al fine di adeguarvi il diritto comunitario, vengono adottati i necessari regolamenti o direttive della Commissione (o più raramente del Consiglio).

Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione la Commissione è confrontata a un problema di tempi. Gli emendamenti alle convenzioni internazionali, risoluzioni o codici esistenti sono adottati in sede IMO molto di frequente ed entrano rapidamente in vigore sul piano internazionale. Tenuto conto in particolare della durata delle procedure interne, l'aggiornamento della legislazione comunitaria, conformemente alla procedura di comitato, interviene in linea generale dopo l'entrata in vigore sul piano internazionale degli emendamenti in questione. Questo sfasamento è ulteriormente aggravato, nel caso delle direttive, dalla lunghezza dei termini di recepimento.

Inoltre alcuni Stati membri incorporano gli emendamenti internazionali in modo più rapido del legislatore comunitario, a volte tramite una clausola di adattamento automatico del loro diritto interno ("rinvio mobile").

Quest'ultima pratica non è conforme al diritto comunitario. In linea di principio gli Stati membri non sono abilitati ad introdurre nel diritto interno o ad applicare emendamenti ad uno strumento internazionale finché essi non sono stati incorporati nella legislazione comunitaria pertinente (in conseguenza del principio della "preminenza del diritto comunitario").

In pratica vi è quindi uno sfasamento quasi sistematico tra la data di entrata in vigore sul piano internazionale e la data di applicazione sul piano comunitario.

9. Tale situazione presenta vari inconvenienti, sia per gli Stati membri che per la Commissione medesima:

-gli Stati membri possono difficilmente evitare di ritrovarsi in infrazione, sia nei confronti del diritto comunitario quando recepiscono nel loro ordinamento interno emendamenti internazionali non ancora adottati a livello comunitario, sia nei confronti del diritto internazionale, in quanto in linea di principio sono tenuti a rispettare i loro impegni internazionali derivanti dall'entrata in vigore delle convenzioni e rispettivi emendamenti;

-l'attuale situazione complica in misura rilevante il compito degli Stati membri in sede di recepimento delle regole internazionali di sicurezza nel loro ordinamento nazionale. In particolare ciò si verifica quando secondo il diritto di uno Stato membro, gli emendamenti internazionali sono automaticamente applicabili nel diritto nazionale senza bisogno di recepirli direttamente nella legislazione nazionale. Il divieto imposto ad uno Stato membro di applicare la versione più recente di una convenzione internazionale non gli consente più di utilizzare tale tecnica legislativa di recepimento "automatico" del diritto internazionale. Lo Stato membro in questione dovrà in effetti distinguere tra le disposizioni di un emendamento internazionale che non rientrano nel campo di applicazione di una direttiva o di un regolamento e quelle che sono coperte da una direttiva o da un regolamento vigente: queste ultime non potranno essere recepite nel diritto nazionale finché la legislazione comunitaria pertinente non sarà stata modificata;

-la coesistenza di regole vigenti sul piano internazionale, applicate dagli Stati terzi, e di regole comunitarie diverse, basate su versioni precedenti delle regole internazionali, è fonte di confusione e di incertezza del diritto per le amministrazioni nazionali e per i singoli, cittadini comunitari o no, per quanto riguarda la natura delle regole applicabili;

-le conseguenze sono negative per la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente in quanto gli emendamenti internazionali che rappresentano in linea di principio un miglioramento delle norme di sicurezza, sono posti in vigore in ritardo dagli Stati membri che sono obbligati in virtù del diritto comunitario ad applicare per un certo periodo di tempo una versione meno recente di uno strumento internazionale. L'immagine della Comunità, che si presenta così come una zona in cui sono applicate norme sorpassate o meno rigorose, ne subisce pregiudizio;

-può esservi un rischio di conflitto fra il divieto fatto agli Stati membri di applicare gli emendamenti internazionali recenti più severi e il fatto che la legislazione comunitaria stabilisca di frequente norme minime, lasciando agli Stati membri la possibilità di applicare norme più elevate, motivate da esigenze di sicurezza o di tutela dell'ambiente;

-tanto a livello della Commissione che degli Stati membri tutto ciò comporta una massa di adempimenti burocratici. La Commissione è indotta a modificare molto di frequente le direttive o i regolamenti pertinenti a seguito degli emendamenti sopravvenuti sul piano internazionale (emendamenti che intervengono in genere a varie riprese durante un medesimo anno). Queste modifiche, che generano costi amministrativi non trascurabili, sono a volte di natura puramente formale e consistono in particolare in un aggiornamento della versione applicabile delle convenzioni internazionali cui si riferisce la legislazione (ad esempio cfr. direttive 96/39/CE, 97/34/CE e 98/74/CE che modificano la direttiva 93/75/CEE). Tale procedura va ripetuta dalle amministrazioni marittime degli Stati membri in sede di recepimento delle modifiche adottate sul piano comunitario.

10. L'attuale situazione è indubbiamente poco soddisfacente. La soluzione che consiste nell'accelerare l'aggiornamento della legislazione comunitaria è estremamente difficile da applicare tenuto conto dei tempi delle procedure interne che sfociano nell'adozione di un atto legislativo tramite la procedura di comitato. L'obiettivo da raggiungere dovrebbe di fatto essere quello di far coincidere l'entrata in vigore di un emendamento sul piano internazionale e sul piano comunitario, ma ciò è difficilmente realizzabile tenuto conto delle differenze tra i tempi per l'entrata in vigore sul piano internazionale (in genere sei mesi dopo l'adozione di un emendamento, con la procedura di tacita approvazione) e i normali termini che trascorrono prima dell'applicazione effettiva di questi emendamenti internazionali attraverso la legislazione comunitaria. I tempi interni comprendono in particolare il tempo necessario ad un esame approfondito e preventivo degli emendamenti internazionali, l'elaborazione di un progetto di direttiva o di regolamento della Commissione, la consultazione del comitato, l'adozione del testo da parte della Commissione, cui si aggiunge il termine consueto per l'applicazione delle misure nazionali di attuazione (12 o persino 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto comunitario).

11. La Commissione propone di cogliere l'occasione della costituzione di un comitato per la sicurezza marittima per proporre una soluzione che sia accettabile sul piano giuridico e possa rispondere alla preoccupazione comune agli Stati membri e alla Commissione di un'applicazione coerente ed efficace delle misure internazionali introdotte sul piano comunitario.

La soluzione consiste nel dare facoltà agli Stati membri di applicare le versioni più recenti degli emendamenti internazionali nel rispetto di un certo numero di precauzioni (meccanismo di controllo preventivo di conformità) che consentano, se necessario, di escludere dal campo di applicazione di una direttiva o di un regolamento gli emendamenti che risultassero inaccettabili.

12. A tale scopo è opportuno definire preventivamente le disposizioni dei regolamenti o delle direttive che rinviano a strumenti internazionali. Possono presentarsi tre fattispecie diverse:

-alcune disposizioni comunitarie contengono un elenco di definizioni di termini utilizzati nel dispositivo o negli allegati dell'atto considerato. Questo elenco comprende in genere gli strumenti internazionali applicabili ai fini della direttiva e viene precisato che detti strumenti sono quelli "in vigore alla data di adozione della direttiva" o a una data determinata nel caso di una modifica ulteriore;

-altre disposizioni comunitarie riproducono testualmente parti o disposizioni precise di convenzioni o di altri strumenti internazionali;

-infine, alcune disposizioni si limitano ad effettuare un rinvio ad uno strumento internazionale o a una sua parte, dichiarato applicabile ai fini dell'atto comunitario.

13. Nel primo caso l'inclusione in un atto comunitario di una definizione di uno strumento internazionale consente di identificare lo strumento internazionale che l'atto comunitario mira a rendere applicabile in tutto o in parte. Una definizione di questo tipo comporta due elementi:

-l'indicazione per esteso corrispondente alla sigla abitualmente utilizzata per citare una convenzione internazionale (ad esempio "MARPOL" significa "Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978"); inoltre si cerca di semplificare l'ulteriore lettura dell'atto comunitario ricorrendo ad una sigla piuttosto che al titolo completo dello strumento internazionale in questione;

-l'indicazione della data della versione dello strumento internazionale da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della direttiva.

Una definizione di questo tipo non ha assolutamente l'obiettivo o la conseguenza di introdurre tutte le disposizioni del testo internazionale in questione nel diritto comunitario, né di obbligare gli Stati membri ad applicarle.

Quindi, il fatto che l'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE definisca il codice IMDG "il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose .... vigente il 1° gennaio 1997" non significa evidentemente che tale disposizione ha l'effetto di introdurre il codice IMDG nel diritto comunitario e di obbligare gli Stati membri ad applicarne tutte le disposizioni. La direttiva 93/75/CEE non obbliga gli Stati membri a conformarsi alle regole relative ad esempio allo stivaggio e alla separazione dei colli, regole che sono irrilevanti per quanto riguarda l'oggetto della direttiva. Le disposizioni del codice IMDG rese obbligatorie dalla direttiva figurano nell'allegato I (trattasi della notifica del numero IMDG delle merci trasportate).

Le definizioni che figurano in atti comunitari non costituiscono dunque a ben vedere disposizioni di natura "operativa" che comportano obblighi specifici per gli Stati membri: le regole internazionali di cui gli Stati membri debbono garantire l'applicazione sono identificate in altre disposizioni dell'atto comunitario considerato.

In tale contesto l'indicazione della data è in definitiva soltanto un elemento della definizione di uno strumento internazionale e non ha effetto diretto sul contenuto degli obblighi imposti dall'atto comunitario.

La Commissione ritiene dunque che la menzione della data precisa di una versione di uno strumento internazionale non sia necessaria, ma che sia sufficiente fare riferimento alla versione in vigore di uno strumento internazionale che costituisce l'ultima versione applicabile dello strumento predetto [8].

[8] Può risultare interessante osservare che il legislatore internazionale ha a sua volta seguito un'impostazione di questo tipo quando in una convenzione internazionale fa rinvio ad un'altra convenzione internazionale. Ad esempio, la regola 11-1 del capitolo II-1 della convenzione SOLAS stabilisce che "Ai fini della presente Regola le espressioni "ponte di bordo libero", "lunghezza della nave" e "perpendicolare avanti" hanno i significati definiti nella Convenzione internazionale sul bordo libero in vigore".

Tale definizione include in linea di massima gli ultimi emendamenti apportati ad un testo internazionale. Tuttavia, per effetto della clausola di salvaguardia descritta al successivo punto 16 è possibile che vengano escluse dal campo di applicazione della direttiva o del regolamento considerato talune disposizioni di un emendamento internazionale che sono oggetto di controversia. È dunque opportuno, per ragioni di chiarezza del diritto, precisare che la definizione data dall'atto comunitario di uno strumento internazionale lascia impregiudicate le misure adottate in applicazione della clausola di salvaguardia.

14. Nel secondo caso la Comunità intende chiaramente rendere vincolanti in ambito comunitario disposizioni precise e nettamente identificate di una convenzione o di una risoluzione internazionale. Le disposizioni internazionali sono riprese nel dispositivo o in un allegato e formano parte integrante della direttiva o del regolamento considerato.

In linea di massima gli Stati membri non possono applicare gli emendamenti internazionali più recenti finché essi non sono stati incorporati nell'atto comunitario pertinente. Le norme internazionali che figurano in un regolamento o in una direttiva sono in effetti divenute disposizioni di diritto comunitario e continuano ad esistere fino alla loro eventuale modifica per effetto di un atto comunitario posteriore.

Il fatto che un emendamento entri in vigore sul piano internazionale e sia applicato dalla comunità marittima mondiale non suscita difficoltà particolari. È in effetti assolutamente chiaro che in questa situazione gli Stati membri non possono accettare ed applicare i nuovi emendamenti se non per la parte non contemplata dalla legislazione comunitaria che, in un certo modo, è la "lex specialis" rispetto al diritto internazionale vigente.

In pratica la Commissione cerca di ridurre per quanto possibile lo sfasamento esistente nei confronti del diritto internazionale modificando regolarmente gli atti di base in questione. Se un emendamento internazionale dovesse introdurre modifiche inaccettabili per la Comunità, basterebbe non introdurlo nella legislazione comunitaria pertinente affinché le disposizioni precedenti continuino a restare di applicazione nella Comunità.

15. Invece, nel terzo caso sopra descritto, quando l'atto fa rinvio ad un testo internazionale, qualsiasi emendamento a tale testo internazionale sarà automaticamente incorporato nella legislazione comunitaria in mancanza di riferimento ad una versione dell'atto internazionale vigente a una data precisa. Ancorché in pratica gli emendamenti internazionali costituiscano in linea di massima un inasprimento delle norme di sicurezza internazionali, nondimeno è in teoria possibile che nuove norme internazionali diminuiscano di fatto il grado di sicurezza o risultino incompatibili con altre disposizioni vigenti della legislazione marittima comunitaria.

16. È dunque indispensabile porre in essere una procedura di controllo preventivo di conformità atta a garantire l'impossibilità di introdurre nel diritto comunitario un emendamento internazionale che è in diretto conflitto con la legislazione o la politica comune di sicurezza marittima o che riduce il livello delle norme di sicurezza.

Con una procedura di questo tipo, non appena si individua una situazione siffatta, è possibile riunire d'urgenza il comitato per la sicurezza marittima su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro al fine di adottare le misure appropriate.

Dette misure possono consistere, ad esempio, nell'esclusione esplicita dal campo d'applicazione dell'atto comunitario di disposizioni di un emendamento a una convenzione o di una risoluzione adottata dall'IMO confliggente con la legislazione comunitaria. In questa situazione l'atto di base dovrà essere oggetto di modifica, con direttiva o rispettivamente con regolamento della Commissione, dopo aver consultato in via d'urgenza il comitato per la sicurezza marittima.

Per illustrare le modalità di ricorso a tale procedura di controllo di conformità basterà il seguente esempio: una disposizione della direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi effettuato dallo Stato di approdo prevede che gli ispettori incaricati di procedere alle ispezioni a bordo delle navi applichino le procedure particolareggiate descritte nell'allegato I del Memorandum di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. Nell'ipotesi in cui alcune disposizioni di un recente emendamento al Memorandum citato suscitassero gravi difficoltà, sarebbe opportuno adottare, grazie alla procedura di controllo di conformità, una modifica alla direttiva 95/21/CE che stabilisca l'obbligo per gli ispettori di seguire le procedure di cui all'allegato I del Memorandum di Parigi, ad esclusione tuttavia delle disposizioni X, Y o Z, chiaramente identificate. Non può dunque esservi rischio di confusione o incertezza del diritto per quanto riguarda la natura delle disposizioni di un emendamento internazionale che sono escluse.

17. È essenziale che la procedura di controllo di conformità possa consentire l'adozione di misure specifiche in via d'urgenza. In effetti le date tra l'adozione di un emendamento internazionale e la sua entrata in vigore possono essere molto vicine. Ora l'applicazione della procedura del controllo di conformità, dalla decisione di convocare il comitato fino all'eventuale adozione di una misura specifica (ad esempio l'esclusione di emendamenti internazionali oggetto di controversia dall'ambito di applicazione di una direttiva), può protrarsi su vari mesi.

È allora opportuno in primo luogo adottare misure precauzionali per evitare che durante questo periodo vengano prese talune iniziative unilaterali atte a pregiudicare la conclusione della procedura in corso. Per non compromettere l'adozione di misure specifiche attraverso la procedura di controllo della conformità, la Commissione deve dunque essere in grado di chiedere agli Stati membri di non accettare sul piano internazionale l'emendamento oggetto di controversia, né prendere alcuna misura di diritto interno nella prospettiva della sua applicazione.

Uno Stato membro dovrebbe quindi astenersi:

-dall'avviare una procedura di ratifica o

-dal modificare la sua legislazione nazionale,

e, a fortiori, dall'iniziare ad applicare direttamente l'emendamento internazionale in questione. Quest'ultimo caso potrebbe verificarsi in presenza di emendamenti a taluni codici internazionali che gli Stati sono sollecitati sul piano internazionale ad applicare quanto prima possibile dopo la loro adozione. Non è concesso in proposito un termine supplementare per l'entrata in vigore.

18. Una situazione particolare può insorgere nel caso degli emendamenti alle convenzioni internazionali adottati in sede IMO tramite la procedura di tacita approvazione. Tale procedura è stata introdotta in sede IMO per rimediare alla lentezza delle procedure nazionali di modifica delle convenzioni. Invece di imporre che un emendamento entri in vigore soltanto dopo la sua approvazione da un certo numero di parti, la nuova procedura prevede che un emendamento (molto spesso adottato tramite una risoluzione di un comitato dell'IMO) entri in vigore ad una data prefissata a meno che per tale data non vengano formulate, da un certo numero di parti, obiezioni nei suoi confronti.

In tale caso preciso, nel quale vale la regola del silenzio-accoglimento, è importante che la Comunità assuma una posizione esplicita per opporsi ad un emendamento internazionale confliggente con la legislazione comunitaria. Un atto comunitario di questo tipo può risultare utile soltanto se effettuato prima dell'entrata in vigore sul piano internazionale dell'emendamento. È dunque proprio in questa ipotesi che il problema deve essere sottoposto in via urgente al comitato per la sicurezza marittima affinché in tempi sufficientemente brevi sia assunta una linea di condotta comunitaria per consentire agli Stati membri di esprimere la loro opposizione al progetto di emendamento internazionale nei termini prescritti.

La necessità di rapidità imporrà un esame celere ed accurato delle proposte di emendamento agli strumenti internazionali per verificarne la compatibilità con il diritto comunitario o con la politica di sicurezza marittima ove adottate, o anzi persino anteriormente alla loro adozione, non appena il contenuto delle misure proposte risulta definito con sufficiente precisione. L'esame andrà effettuato non soltanto dalla Commissione, ma anche dagli Stati membri che dispongono a loro volta, pertanto, del diritto di chiedere la convocazione d'urgenza del comitato per la sicurezza marittima. La procedura d'urgenza consente altresì di ridurre ad un mese il termine massimo di tre mesi concesso al Consiglio in virtù dell'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per deliberare su un proposta di misure della Commissione (in mancanza di parere o in presenza di parere contrario del comitato).

Non è escluso che l'opposizione della Comunità ad un emendamento internazionale non sia sufficiente ad impedirne l'entrata in vigore. Nell'ipotesi in cui un emendamento oggetto di controversia venisse tuttavia posto in vigore sul piano internazionale, la situazione non sarebbe in tal caso diversa da quella relativa all'incompatibilità tra atti comunitari ed atti internazionali in vigore, per cui l'emendamento adottato sul piano internazionale risulterà non applicabile nella Comunità, ancorché sia applicabile sul piano internazionale.

19. Va sottolineato che in linea di massima i casi di applicazione della procedura di controllo di conformità dovrebbero essere estremamente rari. In effetti il rischio che un emendamento internazionale riduca il livello di sicurezza in rapporto alle norme esistenti precedentemente è in pratica poco probabile. La tendenza generale è invece quella di estendere o inasprire le norme di sicurezza. Nondimeno resta la possibilità che un emendamento internazionale porti direttamente o indirettamente ad attenuare il livello delle regole di sicurezza.

20. È interessante notare l'originalità dell'impostazione proposta rispetto alla pratica consueta in forza della quale gli emendamenti sono incorporati per aggiunta al testo esistente: nella fattispecie, il Consiglio delega alla Commissione soltanto la potestà di escludere dal campo di applicazione dell'atto comunitario gli emendamenti alle convenzioni internazionali che non sono conformi agli obiettivi di politica comune di sicurezza marittima. In mancanza di intervento della Commissione, questi emendamenti entrerebbero automaticamente nel campo d'applicazione dell'atto comunitario.

Tale delega deve avvenire nei termini rigorosi dell'articolo 202, terzo trattino del trattato (ex articolo 145 del trattato CE). Inoltre la potestà così conferita alla Commissione si limita alla sicurezza marittima, settore nel quale le norme internazionali sono sostanzialmente di natura tecnica.

MOTIVAZIONE DELLE MISURE PROPOSTE

21.a) Quali sono gli obiettivi dell'azione in programma rispetto agli obblighi della Comunità e quale è la dimensione comunitaria del problema (ad esempio, quanti Stati membri sono interessati e qual è la soluzione al momento attuale)-

L'azione prevista si colloca nel quadro della politica comunitaria di sicurezza marittima. Il suo obiettivo è l'applicazione alla legislazione comunitaria in vigore nel settore della sicurezza marittima delle disposizioni contenute nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, nonché la facilitazione e semplificazione dell'aggiornamento della legislazione in questione, considerata l'evoluzione del diritto internazionale pertinente.

22.b) L'azione in programma rientra nella competenza esclusiva della Comunità o in una competenza condivisa con gli Stati membri -

L'azione applica in un settore preciso (la sicurezza marittima) le modalità fissate nell'articolo 202 del trattato per quanto riguarda la possibilità per il Consiglio di conferire alla Commissione la potestà di adottare le misure di esecuzione delle regole che esso stabilisce. Inoltre l'azione mira ad agevolare l'applicazione di una politica comunitaria che è praticata in un contesto di competenze condivise tra la Commissione e gli Stati membri.

23.c) Qual è la soluzione più efficace tenendo conto dei mezzi di cui dispongono la Comunità e gli Stati membri -

Vista la sua natura "istituzionale" un'azione di questo tipo può essere prevista soltanto a livello comunitario.

24.d) Qual è il valore aggiunto reale dell'azione proposta dalla Comunità e quale sarebbe il costo dell'astensione dall'azione-

L'azione prevista risponde all'obbligo che la Comunità si è fissata di aggiornare l'insieme della legislazione comunitaria a seguito della decisione 1999/468/CE del Consiglio in materia di procedure di comitato. Essa consentirà inoltre di facilitare agli Stati membri l'applicazione degli emendamenti alle convenzioni internazionali e limiterà la necessità per la Commissione di dover modificare di frequente gli atti di base della legislazione in materia di sicurezza marittima.

Il costo dell'astensione dall'azione sarebbe l'incertezza del diritto e complicazioni amministrative dovute alla coesistenza di comitati che funzionano secondo le precedenti procedure di cui alla decisione 87/373/CEE e di nuove misure legislative che comportano un comitato funzionante in base alle regole della decisione 1999/468/CE.

A tale costo vanno aggiunti quelli dovuti ad una legislazione comunitaria, e quindi anche nazionale, spesso in ritardo sulla legislazione internazionale e di conseguenza a un livello di sicurezza meno soddisfacente nella Comunità rispetto al resto del mondo.

25.e) Di quali forme d'azione dispone la Comunità (raccomandazioni, assistenza finanziaria, regolamenti, mutuo riconoscimento) -

Tenuto conto degli obiettivi dell'azione e in virtù del principio del parallelismo delle forme, i regolamenti esistenti possono essere modificati soltanto con regolamento e le direttive esistenti con direttiva.

26.f) È necessaria una legislazione uniforme o sarebbe sufficiente una direttiva che fissi gli obiettivi generali lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità di esecuzione -

Come indicato al punto precedente, la scelta dei tipi di atto normativo è dettata dagli obiettivi intrinsechi dell'azione e dalla natura giuridica degli strumenti che sono modificati.

OGGETTO DELLA PROPOSTA

27. Le proposte legislative sotto descritte sono finalizzate ad istituire un comitato per la sicurezza marittima e a sostituire con tale nuovo comitato i comitati di cui ai regolamenti e direttive del Consiglio vigenti nel settore della sicurezza marittima. Inoltre le proposte intendono agevolare l'aggiornamento successivo dei regolamenti e delle direttive in materia di sicurezza marittima, alla luce dell'evoluzione del diritto internazionale.

Sono presentate due proposte distinte:

-una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il comitato per la sicurezza marittima e definisce le procedure che disciplinano il suo funzionamento nonché il suo campo d'applicazione. La proposta prevede altresì la modifica dei regolamenti esistenti nel settore della sicurezza marittima, sia per tener conto dell'istituzione del comitato per la sicurezza marittima che per agevolare il loro successivo aggiornamento alla luce dell'evoluzione della legislazione internazionale in materia di sicurezza marittima;

-una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a modificare le direttive esistenti nel settore della sicurezza marittima al fine di adattarle all'istituzione del comitato per la sicurezza marittima e agevolarne l'ulteriore aggiornamento.

28. La presente proposta non contiene la scheda di valutazione dell'impatto tenuto conto del fatto che non incide sulle imprese. Non è nemmeno stato ritenuto necessario compilare una scheda finanziaria in quanto la proposta in programma non dovrebbe portare ad un aumento di spese ed anzi dovrebbe avere un impatto finanziario favorevole, tenuto conto degli effetti positivi di razionalizzazione dei compiti dei comitati e di diminuzione del numero delle riunioni dei comitati.

CONSIDERAZIONI PARTICOLARI

I - PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL COMITATO PER LA SICUREZZA MARITTIMA E RECANTE MODIFICA DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA MARITTIMA E DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DALLE NAVI

Articolo 1

L'articolo definisce l'obiettivo del regolamento: istituire un comitato per la sicurezza marittima che accentri i compiti dei comitati esistenti, nonché agevolare la modifica della legislazione comunitaria in funzione dell'evoluzione delle principali convenzioni, risoluzioni od altri accordi entrati in vigore sul piano internazionale.

Articolo 2

L'articolo contiene le definizioni dei termini di base del regolamento e in particolare l'enumerazione di tutti gli atti comunitari, regolamenti e direttive interessati dall'istituzione del comitato per la sicurezza marittima.

Articolo 3

L'articolo è finalizzato a istituire un comitato di regolamentazione, denominato comitato per la sicurezza marittima, a precisare le procedure ad esso applicabili, facendo rinvio alla decisione 1999/468/CE. Il comitato per la sicurezza marittima svolge i compiti che gli sono già affidati in virtù della legislazione comunitaria vigente, oltre alla possibilità di modificare il presente regolamento al fine di inserire nell'elenco dei regolamenti e direttive in questione i nuovi atti comunitari che eventualmente entrano in vigore dopo la sua adozione.

Articolo 4

L'articolo descrive il meccanismo del controllo di conformità previsto per far sì che eventuali emendamenti ad una convenzione o ad una risoluzione adottati su scala internazionale atti a ridurre il livello delle norme comunitarie possano essere esaminati dal comitato per la sicurezza marittima. L'articolo prevede tra l'altro la possibilità, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro, di convocare una riunione di urgenza del comitato per la sicurezza marittima al fine di esaminare gli emendamenti contestati e pronunciarsi su eventuali misure comunitarie adeguate. A fini precauzionali la Commissione può altresì chiedere eventualmente agli Stati membri di sospendere o rinviare qualsiasi iniziativa che avessero in programma per approvare o applicare l'emendamento internazionale in questione.

Articolo 5

L'articolo descrive le competenze assegnate al comitato per la sicurezza marittima. Trattasi delle competenze che gli sono già conferite ai sensi dei regolamenti e direttive in vigore. Inoltre il comitato per la sicurezza marittima dovrebbe altresì formulare pareri sull'inclusione di nuovi atti nell'elenco dei regolamenti e delle direttive che formano la "legislazione comunitaria marittima" in concomitanza con la loro adozione.

Articoli da 6 a 8

Trattasi delle modifiche ai regolamenti in vigore nel settore della sicurezza marittima, vale a dire il regolamento (CEE) n. 613/91 relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità, il regolamento (CE) n. 2978/94 sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata, nonché il regolamento (CE) n. 3051/95 sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off.

Le modifiche inserite consistono nella soppressione dei termini che fanno riferimento alla data di adozione del regolamento e nella sostituzione del comitato istituito dal regolamento di base (il comitato istituito con direttiva 93/75/CEE nel caso del regolamento (CE) n. 3051/95, un comitato specifico negli altri casi) con il comitato per la sicurezza marittima.

Articolo 9

Nessuna osservazione.

II - PROPOSTA DI DIRETTIVA CHE MODIFICA LE DIRETTIVE IN MATERIA DI SICUREZZA MARITTIMA E DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DALLE NAVI

Articolo 1

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della proposta di direttiva, vale a dire sostituire i comitati istituiti dalle direttive vigenti in materia di sicurezza marittima con il comitato per la sicurezza marittima istituito dal regolamento (CE) n. .../2000. La proposta mira altresì ad agevolare la modifica delle direttive vigenti in funzione dell'evoluzione delle principali convenzioni, risoluzioni o altri accordi entrati in vigore sul piano internazionale.

Articoli da 2 a 10

Gli articoli citati modificano le pertinenti direttive della Commissione nel settore della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente marino. Trattasi delle seguenti direttive:

-articolo 2 : direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;

-articolo 3 : direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

-articolo 4 : direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

-articolo 5 : direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);

-articolo 6 : direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo;

-articolo 7 : direttiva 97/70/CE del Consiglio, del'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

-articolo 8 : direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

-articolo 9 : direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

-articolo 10 : direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

Le modifiche inserite nelle predette direttive consistono nel:

-sopprimere, per ciascuno strumento internazionale, il rinvio a una versione in vigore ad una data determinata, salvo restando il ricorso alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. .../2000;

-sostituire il comitato istituito in ciascuna direttiva con il comitato per la sicurezza marittima e precisare che si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000;

-in alcuni casi, procedere a qualche ritocco per quanto riguarda il campo d'applicazione della procedura di comitato. Trattasi in modo particolare di modifiche inserite nella direttiva 94/57/CE e nella direttiva 98/18/CE. Nel primo caso si tratta di correggere un'omissione: l'articolo 8 della direttiva fa riferimento agli emendamenti dei codici e della risoluzione menzionati nell'articolo 2, lettera d) e all'articolo 6 della direttiva in questione, mentre l'articolo 2, lettera d) riguarda non soltanto i codici, ma anche le convenzioni e i protocolli internazionali. Per quanto riguarda la direttiva 98/18/CE, il Consiglio ha espresso l'intenzione di modificare l'allegato I prevedendo una procedura semplificata [9]. Tuttavia il Consiglio ha omesso di prevedere tale possibilità nell'articolo 8 relativo ai settori che rientrano nella procedura di comitato. La nuova stesura proposta per la lettera b) dell'articolo 8 è finalizzata a correggere tale omissione.

[9] Dichiarazione del Consiglio e della Commissione PV CONS 11, TRANS 23, 6431/98 ADD 1, 23.3.1998, pag. 4.

Articoli 11, 12 et 13

Nessuna osservazione.

2000/0237 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [28],

[28] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [29],

[29] GU C

visto il parere del Comitato delle regioni [30],

[30] GU C

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [31],

[31] GU C

considerando quanto segue:

(1) Le direttive vigenti nel settore della sicurezza marittima fanno riferimento al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE del Consiglio [32] e in alcuni casi a un comitato ad hoc istituito dalla direttiva pertinente. Le direttive esistenti prevedono che i comitati così istituiti siano disciplinati dalle regole fissate con decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [33].

[32] GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 98/74/CE (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

[33] GU L 197 del 18.7.1987, pag. 3.

(2) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [34]. Le misure necessarie per l'attuazione delle direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE e quindi occorre che dette misure siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione citata.

[34] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3) Il regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [35] istituisce un comitato denominato comitato per la sicurezza marittima, destinato a centralizzare i compiti dei comitati istituiti dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di sicurezza marittima, e prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE per l'entrata in applicazione della legislazione predetta.

[35] GU L

(4) È quindi opportuno modificare le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima per sostituire i comitati esistenti con il comitato per la sicurezza marittima.

(5) È altresì opportuno che le direttive in vigore siano modificate per applicare loro le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. .../2000 nonché le disposizioni pertinenti del regolamento citato intese ad agevolare il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali applicabili nel settore della sicurezza marittima,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva è volta a modificare le direttive del Consiglio in vigore riguardanti la sicurezza marittima, la protezione dell'ambiente marino e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi

a) facendo riferimento al comitato per la sicurezza marittima istituito con regolamento (CE) n...../2000;

b) agevolando il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e di condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n...../2000.

Articolo 2 Modifica della direttiva 93/75/CEE

La direttiva 93/75/CEE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) alle lettere e) e i), i termini "al 1° gennaio 1998" sono soppressi,

b) alla lettera f), i termini "al 1° gennaio 1997" sono soppressi,

c) alla lettera g), i termini "al 10 luglio 1998" sono soppressi,

d) alla lettera h), i termini "al 1° luglio 1998" sono soppressi,

e) è aggiunto il comma seguente:

"Le convenzioni, i codici e la risoluzione menzionati al primo comma, lettere e), f), g) h) e i) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 12

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000."

Articolo 3 Modifica della direttiva 94/57/CE

La direttiva 94/57/CE del Consiglio [36] è così modificata:

[36] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata con direttiva 97/58/CE (GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8).

1) all'articolo 2, lettera d), i termini "alla data di adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio";

2) all'articolo 7 la prima frase è sostituita dalla frase "La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.";

3) all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, i termini "dei codici internazionali" sono sostituiti dai termini "delle convenzioni, dei protocolli e codici internazionali";

4) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 13

La procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. ... /2000 si applica alle questioni disciplinate dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 8, 9 e 10 e dall'articolo 14, paragrafo 2.".

Articolo 4 Modifica della direttiva 94/58/CE

La direttiva 94/58/CE del Consiglio [37] è così modificata:

[37] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28. Direttiva modificata con direttiva 98/35/CE (GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1).

1) all'articolo 4 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) alle lettere p), q) e x), i termini "in vigore alla data d'adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "in vigore";

b) alle lettere r) e v), i termini "in vigore alla data d'adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "in vigore";

c) la lettera w) è sostituita dal seguente testo:

"w) "traghetto passeggeri ro-ro": una nave passeggeri che è dotata di spazi ro-ro da carico o di locali di categoria speciale come definiti nella convenzione SOLAS in vigore"."

d) alla lettera u), i termini "entrambi in vigore alla data d'adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "in vigore";

e) è aggiunto il seguente comma:

"Le convenzioni, i codici e le norme menzionati alle lettere p), q), r), u), v) w) e x) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 13

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n° .../2000.".

Articolo 5 Modifica della direttiva 95/21/CE

La direttiva 95/21/CE del Consiglio [38] è così modificata:

[38] GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 1999/97/CE (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 67).

1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) i termini "al 1° luglio 1999" sono sostituiti dai termini "fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio";

b) al punto 2) i termini "quale risulta al 1° luglio 1999" sono sostituiti dai termini "in vigore, fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000";

2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 18

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.";

3) all'articolo 19 è soppressa la lettera c).

Articolo 6 Modifica della direttiva 96/98/CE

La direttiva 96/98/CE del Consiglio [39] è così modificata:

[39] GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata con direttiva 98/85/CE (GU L 315 dell'11.11.1998, pag. 14).

1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere c), d) e n), i termini "al 1° gennaio 1999» sono soppressi;

b) è aggiunto il seguente comma:

"Le convenzioni e le norme di prova menzionate alle lettere c), d) e n) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 18

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.".

Articolo 7 Modifica della direttiva 97/70/CE

L'articolo 9 della direttiva 97/70/CE del Consiglio [40] è sostituito dal seguente testo:

[40] GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata con direttiva 1999/19/CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 48).

"Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.".

Articolo 8 Modifica della direttiva 98/18/CE

La direttiva 98/18/CE del Consiglio [41] è così modificata:

[41] GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), i termini "alla data di adozione della presente direttiva" sono soppressi;

b) alle lettere b) e c), i termini "nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "in vigore";

c) alle lettere d) e f), i termini "nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "in vigore";

d) è aggiunto il seguente comma:

"Le convenzioni e codici menzionati alle lettere a), b), c), d) e f) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

2) all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettera a)i) e paragrafo 3, lettera a) i termini "così come emendata alla data di adozione della presente direttiva" e "nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva" sono soppressi;

3) all'articolo 8, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b) l'allegato I può essere modificato in modo da:

i) applicare ai fini della presente direttiva gli emendamenti apportati alle convenzioni internazionali,

ii) migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita.";

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.".

Articolo 9 Modifica della direttiva 98/41/CE

La direttiva 98/41/CE del Consiglio [42] è così modificata:

[42] GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

1) all'articolo 2, terzo trattino, i termini "così come in vigore alla data di adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "in vigore, fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. ... /2000 del Parlamento europeo e del Consiglio";

2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.».

Articolo 10 Modifica della direttiva 1999/35/CE

La direttiva 1999/35/CE del Consiglio [43] è così modificata:

[43] GU L 138 del 1.6.1999, pag. 1.

1) all'articolo 2 sono inserite le seguenti modifiche:

a) alle lettere b) e o), i termini "nel testo vigente alla data di adozione della presente direttiva" e "così come emendata alla data di adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "in vigore";

b) alla lettera d), i termini "alla data di adozione della presente direttiva" sono soppressi;

c) alla lettera e), i termini "così come emendato alla data di adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "in vigore";

d) è aggiunto il seguente comma:

"Le convenzioni e i codici di cui alle lettere b), d), e) e o) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 16

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.".

Articolo 11 Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ..... . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 13 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente