52000PC0484

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca /* COM/2000/0484 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune di tali mercati, ha introdotto cinque nuove specie nell'elenco dei prodotti che possono beneficiare dei meccanismi d'intervento, riportato nell'allegato IV:

* Pecten maximus (Conchiglia dei pellegrini)

* Buccinum undatum (Buccino)

* Mullus surmuletus (Triglia di scoglio) e Mullus barbatus (Triglia di fango)

* Spondyliosoma cantharus (Tanuta).

Occorre pertanto definire le norme comuni di commercializzazione per tali specie, in modo da permetterne l'armonizzazione sul mercato comunitario, tramite una modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

[1] GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

vista la proposta della Commissione ,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [2], ha abrogato il regolamento (CE) n. 3759/92 con effetto a partire dal 1° gennaio 2001.

[2] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) Il regolamento (CE) n. 104/2000 ha inoltre introdotto, nell'allegato IV, cinque nuove specie che possono beneficiare dei meccanismi d'intervento dell'organizzazione comune dei mercati.

(3) Occorre pertanto definire per tali specie norme comuni di commercializzazione, armonizzate per l'intero mercato comunitario, tramite una modifica del regolamento (CEE) n. 2406/96 [3],

[3] GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/97 (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 8).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2406/96 è modificato come segue.

1. All'articolo 3:

a) al paragrafo 1, l'elenco riportato alla lettera a) è completato dai seguenti trattini:

« - Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus barbatus, Mullus surmuletus)

- Tanuta (Spondyliosoma cantharus)»;

b) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

« d) Conchiglia dei pellegrini e altri invertebrati acquatici del codice NC 0307 :

- Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus),

- Buccino (Buccinum undatum)».

2. All'articolo 4, paragrafo 3, il primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«I granchi, le conchiglie dei pellegrini e i buccini di cui all'articolo 3 non sono classificati secondo norme specifiche di freschezza.»

3. All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Il calibro dei prodotti di cui all'articolo 3 si basa sul loro peso o sul loro numero per chilogrammo. Per i gamberetti grigi e per i granciporri, tuttavia, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza del carapace; per le conchiglie dei pellegrini e i buccini, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza della conchiglia.»

4. All'allegato II, la tabella di calibrazione è completata dalle categorie di calibrazione applicabili alla triglia, alla tanuta, alla conchiglia del pellegrino e al buccino, stabilite nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Definita nel regolamento (CE) n. 850/98.

(2) Definita nel regolamento (CE) n. 1626/94.

(3) Larghezza della conchiglia, misurata nella sua dimensione massima.