52000PC0461

Proposta di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europe /* COM/2000/0461 def. - CNS 2000/0203 */

Gazzetta ufficiale n. 096 E del 27/03/2001 pag. 0001 - 0039


Proposta di REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) DEL CONSIGLIO recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

(presentata dalla Commissione)

INDICE

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

2. ASPETTI FORMALI DELLA PROPOSTA

3. ASPETTI DI FONDO DELLA PROPOSTA

Proposta di REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) DEL CONSIGLIO recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

PRIMA PARTE - DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 - Principio dell'unità

Capo 2 - Principio dell'annualità

Capo 3 - Principio del pareggio

Capo 4 - Principio dell'unità di conto

Capo 5 - Principio dell'universalità

Capo 6 - Principio della specializzazione

Capo 7 - Principio della sana gestione finanziaria

Capo 8 - Principio della trasparenza

TITOLO II - FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

Capo 1 - Formazione del bilancio

Capo 2 - Struttura e presentazione del bilancio

TITOLO III - ESECUZIONE DEL BILANCIO

Capo 1 - Disposizioni generali

Capo 2 - Metodi d'esecuzione

Capo 3 - Agenti finanziari

Sezione 1: Principio della separazione delle funzioni

Sezione 2: L'ordinatore

Sezione 3: Il contabile

Sezione 4: L'amministratore degli anticipi

Capo 4 - Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1: Disposizioni generali

Sezione 2: Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori di anticipi

Capo 5 - Operazioni di entrata

Sezione 1: Disponibilità delle risorse proprie

Sezione 2: Previsione di crediti

Sezione 3: Ordine di riscossione

Sezione 4: Recupero

Capo 6 - Operazioni di spesa

Sezione 1: Impegno delle spese

Sezione 2: Liquidazione delle spese

Sezione 3: Ordinazione delle spese

Sezione 4: Pagamento delle spese

Sezione 5: Termini per le operazioni di spesa

Capo 7 - Informazione sull'esecuzione del bilancio

Capo 8 - Sistemi informatici

Capo 9 - Il revisore interno

TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Capo 1 - Disposizioni generali

Sezione 1: Campo d'applicazione

Sezione 2: Pubblicazione

Sezione 3: Procedure di aggiudicazione degli appalti

Sezione 4: Esclusione dagli appalti

Sezione 5: Attribuzione degli appalti

Sezione 6: Presentazione, apertura e valutazione delle offerte

Sezione 7: Cauzione

Capo 2 - Disposizioni relative agli appalti conclusi dalle istituzioni comunitarie per proprio conto

TITOLO V: SOVVENZIONI

Capo 1 - Disposizioni generali

Capo 2 - Principi di concessione

Capo 3 - Procedura di concessione

Capo 4 - Pagamento

Capo 5 - Esecuzione

TITOLO VI - CONTABILITÀ E RENDICONTO

Capo 1 - Rendiconto

Capo 2 - Contabilità

Capo 3 - Inventario delle immobilizzazioni

TITOLO VII - CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

Capo 1 - Controllo esterno

Capo 2 - Discarico

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE "GARANZIA"

TITOLO II - FONDI STRUTTURALI

TITOLO III - RICERCA

TITOLO IV - AZIONI ESTERNE

Capo 1 - Disposizioni generali

Capo 2 - Esecuzione delle azioni

Capo 3 - Aggiudicazione degli appalti

Capo 4 - Concessione delle sovvenzioni

Capo 5 - Verifica dei conti

TITOLO V - UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TITOLO VI - UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

TITOLO VII - STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO - TAVOLA DI CONCORDANZA

INDICE ANALITICO (per articolo)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

La Commissione ha fatto della riforma amministrativa una priorità essenziale. Poiché il regolamento finanziario contiene le norme che disciplinano la gestione finanziaria, il controllo e l'audit, la revisione del regolamento finanziario è necessariamente un elemento essenziale del processo di riforma amministrativa. Gli elementi principali di questa riforma, come l'affermazione della responsabilità degli ordinatori sotto il controllo del servizio di audit interno e, in contropartita, l'eliminazione dei controlli preliminari centralizzati (in particolare i visti del controllore finanziario sulle entrate e sulle spese) non possono essere introdotti senza modificare in modo sostanziale il regolamento finanziario.

Questa revisione va tuttavia oltre agli obiettivi indicati dalla riforma interna della Commissione. La sua portata copre tutta la materia del regolamento finanziario, che è lo strumento che disciplina l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee in tutti i suoi aspetti, dalla preparazione fino al discarico.

Il testo attuale del regolamento finanziario è stato adottato oltre 20 anni fa, in un contesto ormai sensibilmente trasformato dai successivi allargamenti, dalla definizione contestuale del bilancio ad opera delle prospettive finanziarie e dalle modifiche istituzionali da cui è sorta l'Unione europea. Il testo del 1977 ha subito ben quattordici modifiche puntuali, necessarie per tenere conto, da un lato, dei cambiamenti istituzionali (trattati di Maastricht e di Amsterdam, cofinanziamento dei paesi dell'EFTA per il SEE) e, dall'altro, dell'obiettivo di un maggior rigore nella gestione delle finanze comunitarie.

Occorre peraltro sottolineare che l'attuale articolo 140 del regolamento finanziario prevede di fatto un riesame triennale del regolamento stesso, che deve essere costantemente adeguato alle modifiche del contesto legislativo ed alle esigenze della gestione.

La Commissione ha anche accolto l'osservazione formulata dalla Corte dei conti nel parere 4/97, secondo la quale sarebbe più opportuno presentare, anziché modifiche specifiche del regolamento finanziario, una proposta di revisione globale dell'intero testo.

Tenuto conto della tecnicità e dell'ampiezza del compito, che riguarda tutti i settori dell'attività comunitaria e tutte le istituzioni, la Commissione ha giudicato opportuno presentare, prima dell'attuale proposta, un documento di lavoro destinato ad aprire una discussione interistituzionale sulle soluzioni previste dalla Commissione (SEC(1998) 1228 def. del 22 luglio 1998), qui di seguito denominato il documento di lavoro della Commissione.

Questa procedura è stata approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti. Le prime due istituzioni hanno apportato alla discussione importanti contributi [1], che si sono aggiunti al parere 4/97 della Corte dei conti.

[1] Conclusioni del Consiglio del 25 gennaio 1999, doc. 13807/98 e Relazione Dell'Alba (PE 229.419 del 17 marzo 1999).

2. ASPETTI FORMALI DELLA PROPOSTA

A. Semplificazione del regolamento finanziario

La Commissione ritiene necessario che il regolamento finanziario si limiti ad enunciare i principi essenziali e rinvii a regolamenti subordinati per la definizione delle norme di dettaglio.

Questa proposta è stata avallata dal Parlamento europeo nella risoluzione sulla seconda relazione del Comitato di esperti indipendenti. Tale procedura sembra infatti idonea a rafforzare l'efficacia del funzionamento interistituzionale, poiché permette al legislatore di concentrarsi sul quadro regolamentare essenziale, lasciando alla Commissione il compito di determinare le modalità tecniche, in stretta consultazione con le altre istituzioni. Agevola anche la lettura dei testi e riduce il rischio di doppioni o di contraddizioni tra le norme.

La Commissione propone quindi di riorganizzare e articolare ulteriormente il regolamento finanziario e il regolamento relativo alle modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario (di seguito "modalità di esecuzione") al fine di ottenere una ripartizione più logica e rigorosa fra i due testi. Il primo stabilisce le regole fondamentali mentre il secondo precisa le norme concrete di applicazione.

Il criterio principale per la ripartizione delle norme fra il regolamento di base, ossia il regolamento finanziario, e il regolamento d'attuazione, ossia le modalità di esecuzione, è che il regolamento del Consiglio deve limitarsi a stabilire i principi generali e gli elementi essenziale della materia da disciplinare. Per contro, le norme di dettaglio a carattere tecnico o i complementi esecutivi o operativi dell'atto del Consiglio devono essere ripresi nelle modalità di esecuzione adottate dalla Commissione ai sensi della delega conferitale dal Consiglio.

In alcuni casi è difficile tracciare con precisione la linea che separa gli elementi da inserire nel regolamento di base e quelli che rientrano nel regolamento d'esecuzione. Per questo motivo, nei casi dubbi, la Commissione ha deciso di mantenere talune disposizioni nel corpo del regolamento finanziario.

Applicando questi criteri, la Commissione ha:

a) rispettato il trattato in quanto esso esige che talune materie siano trattate nel regolamento finanziario stesso (ad esempio, gli articoli 271, secondo e terzo comma, e 277 o 271, primo comma);

b) ha trattato le eccezioni ai principi fondamentali del bilancio (unità, annualità) come "elementi essenziali";

c) ha inserito nel regolamento finanziario le norme relative alle istituzioni in quanto tali, in particolare quelle relative alle relazioni istituzionali, al fine di salvaguardare il principio dell'equilibrio istituzionale previsto dal trattato.

Per garantire il rispetto di questi criteri e di questi limiti, la Commissione ha voluto sfoltire sensibilmente il testo del regolamento finanziario nel titolo sull'esecuzione del bilancio (ripartizione e modalità di esercizio delle funzioni dei differenti agenti finanziari). Per contro, il rinvio alle modalità di esecuzione è - rispetto al regolamento finanziario in vigore - molto scarso, addirittura minimo, nei settori che disciplinano i principi finanziari, le procedure di formazione del bilancio, il rendiconto e la verifica dei conti.

B. Miglioramento della presentazione e chiarezza del testo

Riguardo alla struttura del testo, la proposta divide il regolamento in tre parti. La prima parte contiene le disposizioni che costituiscono il "diritto comune" (principi finanziari, formazione, esecuzione e controllo del bilancio, appalti, sovvenzioni, contabilità e rendiconto), mentre le disposizioni più specifiche (ricerca, aiuti esterni, FEAOG, Fondi strutturali, OLAF, stanziamenti amministrativi, UPUCE) figurano nella seconda parte. La terza parte contiene le disposizioni transitorie e finali.

Nella prima parte, il titolo I, contenente i principi generali, enuncia in forma didattica i principi accompagnati dalle rispettive eccezioni. La redazione del testo è stata rivista alla luce della risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1993 relativa alla chiarezza redazionale della normativa comunitaria e della dichiarazione n. 39 del trattato di Amsterdam sullo stesso tema (soppressione delle ripetizioni, divisione in titoli, capitoli, sezioni, articoli e paragrafi). Per una consultazione più agevole, il testo è preceduto da un sommario e da un indice.

Per evitare le espressioni vaghe, la Commissione ha eliminato le espressioni ambigue ("in principio", "in particolare", "in linea generale") in tutti i casi in cui non esprimono una deroga ad un principio, un esempio giustificato da un intento didattico o la difficoltà di circoscrivere giuridicamente una situazione di fatto.

C. Migliore articolazione tra il regolamento finanziario e gli altri testi del diritto finanziario

La Commissione propone di mantenere la struttura attuale del testo, che dunque non comprende:

-né il regolamento "risorse proprie" [2] (che riguarda una materia specifica),

[2] Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

-né gli accordi interistituzionali, ad eccezione dell'accordo sulle basi giuridiche (accordo del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio) e della dichiarazione del 1975 sulla procedura di concertazione, i cui elementi sono ripresi nella proposta,

-né le normative settoriali, la cui specificità è chiaramente definita nella seconda parte della proposta.

3. ASPETTI DI FONDO DELLA PROPOSTA

Per gli aspetti di fondo, la proposta struttura il regolamento finanziario in vigore in sei settori che corrispondono ai temi sviluppati nel documento di lavoro della Commissione e ai nuovi punti emersi in sede di consultazione interistituzionale, nonché nel quadro delle riflessioni sulla riforma amministrativa.

-Riaffermazione dei principi del diritto finanziario

-Esecuzione del bilancio, comprendente il ruolo degli agenti finanziari, l'esternalizzazione e la cogestione o la gestione decentrata, gli impegni, i termini di pagamento e gli ordini di riscossione

-Appalti, sovvenzioni

-Contabilità e rendiconto

-Azioni esterne

-Altre questioni: FEAOG-Garanzia, Fondi strutturali, ricerca, creazione dell'Ufficio per la lotta antifrode, stanziamenti amministrativi e disposizioni transitorie.

A. Riaffermazione dei principi del diritto finanziario (Prima parte - titoli I e II della proposta)

A. 1. I temi

Il trattato precisa i sette principi di diritto finanziario [3] che disciplinano lo stabilimento del bilancio e la sua esecuzione. I principi sono:

[3] La Corte dei conti, nel suo parere 4/97 sul regolamento finanziario cita i principi dell'unità, dell'universalità, dell'annualità e della specificità, completati dai principi dell'equilibrio e della trasparenza.

-l'unità del bilancio (articolo 268: "Tutte le entrate e le spese della Comunità (...) devono essere iscritte nel bilancio.")

-l'annualità (articolo 271: "Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario").

-l'equilibrio (articolo 268: "Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio").

-l'unità di conto (articolo 277: "Il bilancio è stabilito nell'unità di conto (..)").

-l'universalità del bilancio (articolo 268: "Tutte le entrate e le spese della Comunità (...) devono essere iscritte nel bilancio.")

-la specificità (articolo 271, terzo comma: "I crediti sono specificatamente registrati in capitoli (..) e ripartiti, per quanto occorra").

-la sana gestione finanziaria (articolo 274: "La Commissione cura l'esecuzione del bilancio (..) in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria").

Il trattato aggiunge tuttavia molto spesso a questi principi le rispettive eccezioni, tranne che per il principio della buona gestione, che non ammette deroghe. Il trattato o definisce espressamente le eccezioni oppure ne rinvia la definizione al "regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279", vale a dire al regolamento finanziario.

Pertanto, il regolamento finanziario enuncia nel titolo I, in forma sistematica, i principi e le loro eccezioni.

Le varie eccezioni ai principi, aggiunte dalle successive modifiche del regolamento finanziario, hanno, come ha sottolineato la Corte dei conti, "consentito di sistemare, o di lasciare che si sviluppassero, diverse "facilità", ritenute utili per il responsabile della gestione - il che resterebbe da dimostrare caso per caso - ma che tendono ad essere in contrasto con il rigore e complicano enormemente la gestione contabile e finanziaria, in particolare i suoi aspetti informatici" (parere 4/97, punto 14). Il regolamento finanziario in vigore non definisce i principi e non precisa chiaramente il carattere di eccezioni, e quindi la necessità di interpretarle in modo restrittivo, di talune tecniche d'esecuzione che esso autorizza (riutilizzazione, restituzione di acconti).

Fra queste eccezioni occorre citare in particolare:

-gli importi negativi: le entrate e le spese negative, come le riserve negative, consentono di mantenere l'importo globale del bilancio ad un livello inferiore alla somma delle dotazioni considerate linea per linea;

-la molteplicità e la complessità dei riporti contrastano con il principio dell'annualità.

La Commissione ha quindi riesaminato ogni eccezione per verificarne singolarmente la fondatezza e, se necessario, rimetterle in discussione.

A. 2. La proposta

a) Eccezioni al principio dell'unità

La Commissione ricorda quanto essa auspichi l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio. Ma non propone tale integrazione attraverso il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale, poiché esso non costituisce lo strumento giuridico più idoneo all'uopo. La stessa cosa vale per il bilancio operativo della CECA.

Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono già trattate nel regolamento finanziario in vigore, in un'ottica di trasparenza (formazione del bilancio: articolo 20; conto di gestione: articolo 135). La Commissione non ritiene opportuno prevedere l'integrazione di quest'attività nel bilancio, nel quale è iscritta solo la garanzia dei prestiti.

Si propone di precisare che il regolamento finanziario si applica alle spese della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e del pilastro giustizia ed affari interni (GAI) quando tali spese sono a carico del bilancio comunitario. Si tratta far concordare esplicitamente il regolamento finanziario con il trattato di Amsterdam (articolo 268, secondo comma del trattato).

Esistono infine validi motivi per sottoporre all'autorità di bilancio le tabelle dell'organico delle agenzie. Le agenzie sono di fatto entità decentrate, dotate di personalità giuridica, che beneficiano di autonomia finanziaria. La Commissione ritiene dunque che non sia opportuno incorporare le loro attività nel quadro del bilancio generale delle Comunità, per non compromettere tale autonomia finanziaria. Esse costituiscono comunque una spesa ricorrente considerate le sovvenzioni di equilibrio versate alla maggior parte di esse. L'autorità legislativa stabilisce inoltre le tasse e i canoni che costituiscono le risorse proprie di alcune agenzie, e ne adotta anche lo statuto del personale. Risulta pertanto opportuno, anche se le pensioni di alcune agenzie autofinanziate sono a carico del bilancio delle agenzie per quanto concerne i contributi a carico del datore di lavoro, che le loro tabelle dell'organico siano soggette al controllo dell'autorità di bilancio, che deve seguire un'evoluzione che fa aumentare in misura considerevole il numero dei funzionari comunitari e il conseguente impatto sul bilancio.

L'inserimento delle tabelle dell'organico delle agenzie nel bilancio generale rende necessaria una modifica parallela dei regolamenti applicabili a ciascuna di esse.

b) Eccezioni al principio dell'universalità

È proposta una razionalizzazione e una semplificazione delle varie eccezioni a questi principi. Si suggerisce dunque di mantenere le entrate con destinazione specifica ma di eliminare le restituzioni di acconti, che costituiscono una tecnica dai contorni vaghi [4] che permette, con una decisione della Commissione, di trasferire importi considerevoli alla linea che ha effettuato il pagamento iniziale. Rimarranno tuttavia possibili, a titolo eccezionale, nel settore delle politiche strutturali. In questo settore in effetti gli stanziamenti costituiscono un obiettivo di spesa e la regolamentazione settoriale prevede la possibilità di riutilizzare gli acconti restituiti al bilancio. Negli altri settori, gli importi risultanti dalla restituzione di acconti saranno trattati come entrate varie.

[4] È in particolare il caso della nozione di "beneficiari di aiuti comunitari" previsti dall'attuale articolo 7, paragrafo 7.

La tecnica della riutilizzazione può a volte indurre l'ordinatore ad emettere un ordine di riscossione quando sa che la somma recuperata potrà essere riutilizzata. Quest'eccezione è rigorosamente limitata e dev'essere applicata con la massima trasparenza. Nella maggior parte dei casi dovrà essere prevista nei commenti del bilancio (attuale articolo 27, paragrafo 5 del regolamento finanziario).

La Commissione ritiene tuttavia che lo stesso risultato potrebbe essere ottenuto, con maggiore trasparenza, mediante il meccanismo delle entrate con destinazione specifica, poiché in questo caso l'autorità di bilancio deve prevedere nello stato delle entrate una linea che permette l'iscrizione delle entrate che possono essere specificamente destinate. Si propone pertanto di eliminare la riutilizzazione sostituendola con la destinazione di entrate, fatte salve le norme applicabili nel settore dei fondi strutturali [5]. In questo contesto, i casi di riutilizzazione sono già limitati [6].

[5] In questo settore, gli stanziamenti costituiscono obiettivi di spesa e la normativa applicabile prevede comunque di riutilizzare i fondi recuperati.

[6] Ossia alle ipotesi di pagamenti indebiti (attuale articolo 27, par. 2, a), della retribuzione delle prestazioni per conto terzi (attuale articolo 27, par. 2, b), alle indennità d'assicurazione e locative (attuale articolo 27, par. 2, c e d) ed alle entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e di film (attuale articolo 27, par. 2, e).

c) Eccezioni al principio della specificità

La Commissione ritiene opportuno disporre della flessibilità necessaria per gestire gli stanziamenti operativi, soprattutto nel quadro della nuova presentazione integrata dell'assegnazione delle risorse finanziarie e amministrative per destinazione ("Activity Based Budgeting", ABB). Questa presentazione del bilancio per settori e attività implicherebbe la soppressione dell'attuale riferimento nel regolamento finanziario alla divisione del bilancio in parte A e parte B.

Tale struttura consentirebbe di presentare il costo reale di ciascuna politica e garantire un'informazione migliore sulle risorse assegnate a ciascun settore operativo.

La nuova struttura dovrebbe comportare titoli corrispondenti a settori che riflettono in larga misura la struttura organizzativa per direzioni generali. Ogni titolo dovrebbe essere suddiviso in capitoli (circa 200 in totale) corrispondenti di norma alle attività delle direzioni generali e dei servizi. Uno di questi capitoli, per ogni titolo, dovrebbe contenere le risorse amministrative assegnate al settore in oggetto.

I capitoli dovrebbero, a loro volta, essere divisi in articoli. Per i capitoli relativi alle risorse amministrative, la struttura sarebbe la stessa per tutti i titoli e presenterebbe quattro articoli: stanziamenti relativi al personale statutario, stanziamenti relativi al personale esterno e alle altre spese decentrate, stanziamenti relativi agli edifici e alle spese per le infrastrutture e gli stanziamenti di natura amministrativa che figurano attualmente nella parte B, quali gli stanziamenti per perizie tecniche. Gli altri capitoli sono destinati esclusivamente agli stanziamenti operativi e sono divisi in articoli corrispondenti ai programmi e agli altri interventi finanziari.

A corollario indispensabile della presentazione del bilancio per politiche comunitarie, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a procedere agli storni di stanziamenti amministrativi con la stessa denominazione tra titoli. La Commissione deve anche poter procedere a storni tra capitoli all'interno di uno stesso titolo nel limite del 10% degli stanziamenti iscritti sulle linee operative. Gli storni di stanziamenti amministrativi con denominazione diversa (es.: da affitti verso attrezzature informatiche) o che rappresentano più del 10 % di una linea operativa continueranno a dipendere dalla decisione dell'autorità di bilancio.

Tale sistema consente al tempo stesso una gestione adeguata delle risorse amministrative e la loro presentazione per settore.

Per quanto riguarda le sezioni del bilancio delle altre istituzioni, si propone che le procedure di storno degli stanziamenti amministrativi siano armonizzate per tutte le istituzioni: gli storni tra titoli saranno di competenza dell'autorità di bilancio mentre quelli all'interno dei titoli dipenderanno dall'istituzione interessata.

La costituzione di riserve da parte dell'autorità di bilancio dovrebbe essere limitata a due casi: l'assenza della base giuridica e l'incertezza quanto alla sufficienza o alla necessità degli stanziamenti. Occorre anche precisare che la Commissione ha la facoltà di bloccare, a titolo conservativo, gli stanziamenti o una parte degli stanziamenti la cui esecuzione non sembra soddisfacente.

La riserva negativa prevista dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento finanziario in vigore sarà mantenuta. Fa parte della sezione "Commissione" del bilancio e l'importo è limitato a 200 milioni di euro. Tale importo dovrebbe essere utilizzato prima della fine dell'esercizio mediante storni. La riserva negativa è stata introdotta dall'autorità di bilancio come un mezzo di negoziato destinato a facilitare il raggiungimento di un accordo tra le istituzioni che partecipano alla procedura di bilancio e l'esperienza ne ha dimostrato l'utilità.

Infine, le istituzioni dovrebbero disporre di una certa flessibilità nella gestione delle rispettive tabelle dell'organico, che rimangono un limite, sia per quanto riguarda l'ammontare degli stanziamenti che il numero totale di posti attribuiti, ma all'interno delle quali ciascuna istituzione potrebbe apportare modifiche fino ad un massimo del 10 %, esclusi i gradi A1 e A2.

d) Eccezioni al principio dell'annualità

La proposta generalizza gli stanziamenti dissociati. Gli stanziamenti dissociati saranno quindi applicabili anche al FEAOG, che conserverà comunque le proprie specificità tecniche di gestione (cfr. punto F2, infra).

Il regime dei riporti di stanziamenti, strumento di gestione indispensabile riconosciuto dai Trattati, dovrebbe essere semplificato in concomitanza con la soppressione degli stanziamenti non dissociati. I riporti di stanziamenti d'impegno continueranno ad essere decisi dalla Commissione e gli stanziamenti riportati dovranno essere utilizzati entro il 31 marzo dell'esercizio in corso.

Anche i riporti di stanziamenti di pagamento saranno decisi dalla Commissione e saranno autorizzati soltanto per coprire impegni esistenti, quando gli stanziamenti previsti alle relative linee del bilancio per l'esercizio successivo non sono sufficienti a coprire il fabbisogno. La Commissione utilizzerà per primi i nuovi stanziamenti, in modo da evitare l'effetto a cascata di riporti successivi.

I periodi complementari dovrebbero essere soppressi per accelerare il rendiconto, con l'eccezione del FEAOG, il cui periodo complementare termina il 31 gennaio dell'esercizio successivo. Il mantenimento di questo periodo complementare per il FEAOG-Garanzia è giustificato dalle specificità del sistema di pagamento (prefinanziamento delle spese da parte degli Stati membri) in vigore in tale settore. È infatti necessario un mese supplementare per iscrivere nella contabilità le spese del FEAOG-Garanzia considerando il tempo necessario per registrare a livello comunitario i dati forniti dagli Stati membri e per procedere a fine esercizio agli storni necessari.

Il meccanismo della ricostituzione di stanziamenti a seguito di un disimpegno è eliminato in quanto eccezione generale, allo scopo di semplificare le procedure, di introdurre maggiore trasparenza negli stati finanziari e di disciplinare maggiormente la pianificazione e l'attuazione dei programmi. Tale meccanismo viene tuttavia mantenuto nel titolo relativo ai Fondi strutturali per i casi previsti dalla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento sui Fondi strutturali, vale a dire in caso di errore della Commissione e nei casi di forza maggiore.

e) Principio della trasparenza

Si propone di aggiungere questo principio ai sette già citati e di farvi riferimento in tutte le varie fasi, dalla pubblicazione rapida del bilancio approvato dal Parlamento europeo, per la quale è fissato un termine improrogabile di due mesi, fino alla tenuta della contabilità e alle procedure di rendiconto (cfr. punto E, infra). Questo principio è alla base anche delle disposizioni relative agli appalti e alle sovvenzioni, per i quali sono previste in particolare procedure di selezione collettiva e una pubblicità ex ante ed ex post.

Anche la pubblicazione, in allegato al bilancio, delle informazioni relative alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti ed alle operazioni del Fondo di garanzia per le azioni esterne rientra nell'ottica del principio della trasparenza.

Si propone di trasformare in entrate con destinazione specifica le "spese negative" del settore agricolo, in modo da rendere più trasparente la presentazione del bilancio e la contabilità, senza peraltro nuocere alla capacità di spesa agricola. Queste spese negative sono previste nella normativa agricola settoriale e si dividono in cinque categorie:

-gli importi recuperati a seguito di frodi o irregolarità (60 milioni di euro nel 1999);

-le correzioni su anticipi effettuate a norma dell'articolo 15 dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio (126 milioni di euro nel 1999);

-gli "utili" che possono risultare dalle vendite da ammasso pubblico (286 milioni di euro nel 1999);

-il prelievo supplementare sul latte (498 milioni di euro nel 1999);

-le conseguenze finanziarie delle decisioni sulla liquidazione dei conti (606 milioni di euro nel 1999).

Il regolamento finanziario prevederà dunque d'ora in poi due categorie di entrate con destinazione specifica: quelle definite nel regolamento finanziario stesso e quelle previste nei regolamenti specifici, come le attuali spese negative. A tal fine, in parallelo con la proposta di revisione del regolamento finanziario, dovrebbe essere proposta una modifica del regolamento del Consiglio n. 1258/1999 (FEAOG).

Il punto 10 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio stabilisce che le prospettive finanziarie non tengano conto delle linee del bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 4 del regolamento finanziario. La proposta soppressione delle spese negative non creerebbe dunque nessun problema per il finanziamento dell'agricoltura. In un intento di chiarezza, la Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare una dichiarazione interpretativa che confermi l'applicabilità del punto 10.2 dell'accordo alle nuove entrate con destinazione specifica.

Infine, saranno eliminate le entrate negative, importi che rappresentano le spese di riscossione dedotte dagli Stati membri dai versamenti delle risorse proprie tradizionali (pari attualmente al 10% e al 25% nel progetto di nuova decisione sulle risorse proprie).

Questa tecnica serve a segnalare che tali importi non possono essere trattati come spese, poiché vengono detratti dalle entrate con una deduzione effettuata alla fonte dagli Stati membri e indicata nel bilancio a titolo d'informazione. Trattare questi importi come spese aumenterebbe artificialmente il volume del bilancio.

Si propone inoltre che nel bilancio siano iscritte soltanto le entrate nette. Per dare una base giuridica a questa presentazione, nel regolamento finanziario dovrebbe essere prevista una disposizione specifica che al tempo stesso dovrebbe garantire la trasparenza in merito alle entrate dedotte a titolo delle spese di riscossione.

f) Principio della sana gestione finanziaria

La proposta definisce questo principio in riferimento ai principi d'economia, d'efficienza e d'efficacia.

L'applicazione pratica di questo principio si baserà sulla definizione di obiettivi verificabili seguiti mediante indicatori misurabili, per passare da una gestione prevalentemente imperniata sui mezzi ad una gestione orientata sui risultati.

In generale, sarà rafforzato il ruolo della valutazione durante l'intero ciclo di un programma. Si dovrà sottolineare che la valutazione non deve intervenire soltanto preliminarmente ma anche nella fase dell'esecuzione e a posteriori. Ciò suppone che, con il sistema dell'ABB, l'assegnazione delle risorse alle attività permetterà di definire il costo e gli obiettivi delle attività stesse.

g) Principio dell'equilibrio

La proposta precisa il significato concreto di questo principio, ossia che le Comunità non possono ricorrere a prestiti per finanziare un disavanzo del bilancio, indicando esplicitamente che vi potrebbero ricorrere per finanziare investimenti immobiliari destinati alle istituzioni. Gli interessi e il rimborso in capitale di tali prestiti saranno imputati annualmente al bilancio.

B. Esecuzione del bilancio (Prima parte, titolo III della proposta)

B. 1. Ruolo degli agenti finanziari

La Commissione ha fatto del miglioramento e della modernizzazione della gestione finanziaria, nonché dello sviluppo di una nuova cultura focalizzata sui risultati ottenuti dall'utilizzo dei fondi comunitari, un elemento chiave della sua riforma interna.

Infatti, i sistemi di gestione e di controllo a priori della Commissione sono scarsamente adeguati alla natura e al numero delle operazioni che essa deve trattare. Il sistema di gestione, di audit e di controllo finanziario sarà interamente riformato, attualizzato e adeguato alle norme della pratica migliore. Gli ordinatori devono assumere piena responsabilità della qualità, dell'esattezza e dell'efficienza della loro gestione. Per suscitare un reale senso delle responsabilità in materia di sana gestione finanziaria è necessario definire i compiti da eseguire e integrare nel processo di gestione controlli di qualità. I risultati di gestione devono essere inoltre valutati in funzione dei rischi inerenti alle operazioni in oggetto e in modo integrato rispetto ai risultati attesi e agli obiettivi fissati.

L'attuale sistema del controllo finanziario ex-ante consiste nella verifica e nell'approvazione centralizzate delle operazioni finanziarie a fronte di norme essenzialmente procedurali. Di conseguenza, dà agli ordinatori una falsa sensazione di sicurezza che è all'origine di una cultura che "deresponsabilizza" gli amministratori. Lo stesso vale per il controllo della quietanza liberatoria dei pagamenti emessa dal contabile, che consiste nel verificare che gli importi corretti vengano versati al beneficiario adeguato e che l'istituzione sia pertanto liberata dal suo debito.

Considerazioni identiche di responsabilizzazione degli ordinatori giustificano la soppressione della verifica centralizzata effettuata dalla commissione consultiva degli acquisti e dei contratti - CCAC - (cfr. punto C 1 qui di seguito).

Inoltre, il regolamento finanziario in vigore attribuisce al controllore finanziario contemporaneamente la responsabilità dell'esame preliminare delle singole operazioni (il "visto") e quella della valutazione a posteriori dei sistemi ("l'audit"). Questa doppia funzione potrebbe generare un conflitto d'interessi e non garantisce un equilibrio ottimale tra le due funzioni, né una loro adeguata specializzazione. Per questo motivo la Commissione ne ha già proposto, con una procedura distinta ("fast track"), la separazione e la creazione di un revisore interno indipendente che eserciterebbe la funzione di audit interno dei sistemi.

Le modifiche proposte intendono attribuire specificamente agli ordinatori l'intera responsabilità dei controlli interni nei rispettivi servizi e delle decisioni finanziarie che prendono nel quadro dell'esercizio delle loro funzioni.

Viene quindi proposta la nomina presso ciascuna istituzione di un revisore interno, responsabile del servizio di audit interno e incaricato di garantire il buon funzionamento dei sistemi di controllo interno.

Il revisore interno esprimerà un parere indipendente sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo posti in atto dagli ordinatori e sui risultati della gestione in relazione al livello di rischio delle operazioni e formulerà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza delle operazioni stesse e la promozione di un'utilizzazione adeguata delle risorse rispetto agli obiettivi. Il revisore interno eserciterà le funzioni di controllore finanziario ai sensi dei trattati, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Infine, corollario indispensabile di una responsabilità rafforzata degli agenti finanziari è di mettere a loro disposizione mezzi e procedure eque e sicure per trattare le infrazioni alle norme in vigore.

Per quanto riguarda la responsabilità finanziaria, il regolamento finanziario in vigore contiene norme (articoli da 73 a 76) che definiscono i casi di inadempienza degli ordinatori e dei contabili che impegnano la loro responsabilità disciplinare e pecuniaria. Per le procedure e le sanzioni rinvia invece allo "Statuto". Poiché l'asse principale della riforma consiste nel definire l'area di competenza degli ordinatori, sarebbe inopportuno suggerire una responsabilità di natura particolare nel settore finanziario, tanto più che l'attuazione delle procedure destinate ad impegnare la responsabilità statutaria sarà debitamente aggiornata e corredata di sanzioni con implicazioni finanziarie significative per i funzionari interessati. La norma generale rimane quindi che la responsabilità disciplinare degli agenti può essere impegnata in caso di negligenza e la responsabilità pecuniaria in caso di negligenza grave a lui imputabile

Inoltre, il regolamento finanziario prevede ormai la possibilità di sospendere dalle sue funzioni qualsiasi ordinatore, contabile o amministratore.

È invece logico prevedere a titolo d'esempio i casi di colpevolezza dei contabili e degli amministratori di anticipi, in considerazione della natura delle loro mansioni (ad esempio, l'esecuzione dei pagamenti e la gestione dei conti bancari); le condizioni e le procedure di concretizzazione di tale responsabilità, d'altro canto, sono definite anche per essi dallo statuto.

B. 2. Impegno

La definizione attuale della nozione d'impegno è una fonte costante di difficoltà per l'esecuzione del bilancio e della contabilità. La proposta stabilisce una definizione più chiara della nozione di impegno di bilancio (attribuzione di stanziamenti) e impegno giuridico (obblighi contratti nei confronti di terzi). L'impegno di bilancio è la prima tappa dell'operazione di spesa. La nozione di impegno può intervenire in due fasi diverse dell'operazione. La prima fase (impegno globale) rappresenta l'intenzione di effettuare un'operazione il cui beneficiario non è ancora identificato o che comporta congiuntamente un seguito di impegni specifici, anche se i beneficiari sono noti. Nella seconda fase (impegno specifico), il beneficiario è identificato. L'impegno globale consente di disporre di uno strumento di programmazione di bilancio. La Commissione propone quindi di mantenere tale strumento ma di fissare, in modo più rigoroso di quanto faccio l'attuale articolo 36, paragrafo 2 del regolamento finanziario, il termine per la conclusione degli impegni giuridici specifici. Questi ultimi dovrebbero essere conclusi al più tardi alla fine dell'esercizio seguente (n + 1).

Unicamente per il settore delle azioni esterne, il periodo di conclusione degli impegni giuridici specifici (fatti salvi i contratti relativi al controllo ed alla valutazione) che attuano convenzioni di finanziamento, potrebbe essere prorogato fino alla fine dell'esercizio n + 3. Le convenzioni di finanziamento sono assimilate ad impegni giuridici specifici e dovranno essere concluse prima della fine dell'esercizio successivo a quello dell'impegno di bilancio, conformemente all'articolo 71, paragrafo 2.

Nella proposta viene inoltre mantenuta la possibilità di ripartire gli impegni di bilanci in frazioni annue, quando questo procedimento è previsto dalla base giuridica pertinente, vale a dire dalla normativa settoriale applicabile ai Fondi strutturali e agli accordi in materia di pesca.

B. 3. Esternalizzazione

In un'ottica di sana gestione finanziaria e per risolvere le difficoltà inerenti al ricorso agli uffici d'assistenza tecnica e amministrativa, la proposta di regolamento precisa i diversi modi possibili d'esecuzione degli stanziamenti comunitari, sia nel settore delle politiche interne che in quello delle azioni esterne.

La proposta precisa i seguenti metodi d'esecuzione:

-o una gestione centralizzata a cura dalla Commissione, direttamente nei suoi servizi o indirettamente per mezzo dell'esternalizzazione, di cui sono precisati i limiti,

-o un sistema di cogestione con gli Stati membri, in particolare nel settore agricolo e per i fondi strutturali, o di gestione decentrata presso gli Stati beneficiari di aiuti esterni.

Nel sistema comunitario, l'esternalizzazione ha alcuni limiti:

-Le "prerogative" delle istituzioni, ossia le attribuzioni proprie dell'autorità pubblica di cui esse dispongono in virtù dei Trattati, nella misura in cui implicano l'esercizio di un ampio margine di valutazione per attuare scelte politiche, devono essere esercitate direttamente dalle istituzioni stesse. Qualsiasi delega di questi compiti a soggetti esterni metterebbe in pericolo l'equilibrio dei poteri tra le istituzioni e le relative garanzie.

-Taluni compiti di competenza dell'autorità pubblica, fra cui i compiti di esecuzione del bilancio, possono essere delegati a organismi di diritto pubblico o investiti di una missione di servizio pubblico sotto la garanzia degli Stati membri, nel rispetto dei principi fondamentali della legalità, della trasparenza e della sana gestione finanziaria.

Rientrano in questa categoria le agenzie esecutive, organismi di diritto comunitario il cui statuto sarà precisato e chiarito da un regolamento distinto nel quadro della riforma amministrativa in corso. A queste nuove strutture potrebbe essere delegata, integralmente o in parte, l'esecuzione del ciclo di un programma, senza che la Commissione perda il controllo del funzionamento. La Commissione potrebbe così mantenere le proprie responsabilità nei confronti delle istanze di controllo del bilancio per quanto riguarda la corretta utilizzazione dei fondi comunitari.

In questo contesto, gli organismi esterni di diritto privato, ad esclusione di quelli investiti di una missione di servizio pubblico sotto la garanzia degli Stati membri, non dovrebbero intervenire negli atti di esecuzione del bilancio comunitario. Potranno dunque essere delegati a questi organismi i compiti d'assistenza tecnica e i compiti amministrativi, preparatori o accessori (perizia tecnica o lavori di natura ripetitiva), escludendo qualsiasi compito di competenza dell'autorità pubblica o che implichi un potere discrezionale di valutazione.

Infine, ogni organismo esterno che effettua missioni per la Commissione dovrà operare nella trasparenza, cosa che suppone in particolare sistemi trasparenti di aggiudicazione degli appalti, sistemi efficaci di controllo interno e di rendiconto distinti dal resto delle loro attività. Saranno sottoposti al controllo della Commissione e della Corte dei conti. La Commissione può riconoscere l'equivalenza fra le procedure di controllo, di contabilità e di aggiudicazione degli appalti dei suoi delegati e le proprie. In questo caso, essa terrà conto di tale equivalenza all'atto dei suoi controlli.

B. 4. Sistema di cogestione

Il progressivo ampliamento dei compiti della Commissione, l'allargamento dell'Unione europea, il volume crescente dei bilanci da gestire hanno indotto la Commissione a sviluppare metodi di gestione differenziati, fra i quali la cogestione occupa un posto di rilievo [7].

[7] La cogestione può definirsi, secondo la formula utilizzata dal comitato di esperti indipendenti nella sua seconda relazione, come "la gestione dei programmi comunitari nella quale la Commissione e gli Stati membri hanno compiti amministrativi distinti ma interdipendenti e fissati da testi legislativi, compiti da assolvere per garantire una corretta attuazione delle politiche della Comunità".

La cogestione è riconosciuta solo parzialmente dal trattato, secondo il quale "la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità", anche se aggiunge che "gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria" (articolo 274, ex articolo 205). Il discarico compete infatti solo alla Commissione (articolo 276, ex articolo 206).

Questa formulazione del principio di cooperazione degli Stati membri definisce l'esercizio della cogestione, sistema di gestione mediante il quale è eseguita la maggior parte del bilancio, nel quadro del FEAOG Garanzia (48% del bilancio) e dei Fondi strutturali (36% del bilancio). Pertanto, la cogestione, benché sia una pratica in uso da tempo, è disciplinata soltanto da disposizioni di un diritto derivato costituito da un gran numero di regolamenti che definiscono, per ogni settore, i ruoli rispettivi della Commissione e delle autorità nazionali.

La Corte dei conti ha insistito per un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nel miglioramento della cogestione e il Parlamento europeo ha chiesto che sia concretizzato l'obbligo per gli Stati membri di cooperare con la Commissione nel corso della procedura di discarico. Il Comitato degli esperti indipendenti, nella sua seconda relazione, ha sollevato la questione di principio dell'equilibrio tra le responsabilità della Commissione e i mezzi giuridici e materiali messi a sua disposizione per esercitare le sue responsabilità.

La cogestione si ritrova nel regolamento finanziario in vigore nel titolo relativo al FEAOG Garanzia. Essa compare inoltre nella proposta nel nuovo titolo relativo ai Fondi strutturali e nel titolo modificato relativo al controllo esterno e al discarico. Analogamente, nel Titolo III della Prima parte, relativo all'esecuzione del bilancio, la proposta stabilisce i principi della liquidazione dei conti o delle correzioni finanziarie in un sistema di cogestione.

La Commissione è pienamente conscia delle realtà. Poiché il trattato le attribuisce la responsabilità dell'esecuzione del bilancio, indipendentemente dal sistema di gestione, è a livello delle disposizioni sul discarico contenute nel regolamento finanziario che la Commissione propone di coinvolgere maggiormente gli Stati membri. Le sue proposte restano in linea con le disposizioni del trattato, rafforzate dal trattato di Amsterdam, che già impongono agli Stati membri alcuni obblighi nell'esecuzione del bilancio: lotta contro la frode (articolo 280) e cooperazione con la Commissione in vista di una sana gestione finanziaria (articolo 274).

La prima misura consiste nel riprendere nell'articolo 48 della proposta le disposizioni dell'articolo 274 del trattato.

In secondo luogo, nel titolo relativo al discarico, è proposto che

-gli Stati membri dovranno rispondere ai commenti della Relazione annuale della Corte dei conti riguardanti la cogestione; le risposte saranno trasmesse alla Corte dei conti dalla Commissione, che rimane l'interlocutore unico nei confronti della Corte in considerazione della sua responsabilità quanto all'esecuzione del bilancio;

-gli Stati membri cooperano con la Commissione nel corso della procedura di scarico;

-infine, informano la Commissione delle misure adottate in seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico, in modo da permetterle di tenerne conto nelle sue relazioni sul seguito.

B. 5. Forme di pagamento

Molti strumenti del diritto finanziario utilizzano indifferentemente le nozioni di anticipo e di acconto. È necessario chiarire queste nozioni, poiché la distinzione è essenziale dal punto vista della contabilità (l'importo versato resta di proprietà delle Comunità-) e degli interessi prodotti (gli interessi sugli importi che rimangono proprietà delle Comunità sono iscritti in bilancio).

A tale scopo, si propone di abbandonare la terminologia incerta di anticipi e di acconti e distinguere quattro tipi di pagamenti:

-pagamento dell'intero importo dovuto,

-prefinanziamento,

-pagamento intermedio a rimborso di spese ammissibili,

-pagamento del saldo, sostenuto da documenti giustificativi, che liquida l'impegno di bilancio.

La contabilità dovrà distinguere i diversi tipi di pagamento; il versamento dei prefinanziamenti, che non comportano il trasferimento della proprietà dei fondi al beneficiario, sarà iscritto all'attivo del bilancio.

Gli importi non utilizzati producono interessi per il bilancio fino a quando non vengono versati ai beneficiari finali, tranne quando i pagamenti sono gestiti dalle autorità degli Stati membri.

Nel corso della procedura legislativa la Commissione si impegnerà particolarmente perché questa tipologia, nonché la nozione di documenti giustificativi, siano oggetto dell'accordo della Corte dei conti.

B. 6. Termini di pagamento

La proposta aggiunge una disposizione, annunciata nella Comunicazione sui termini di pagamento, secondo la quale le operazioni di pagamento devono intervenire entro un termine preciso, che sarà fissato nelle modalità d'esecuzione. Alla scadenza di questo termine, saranno dovuti dall'istituzione interessi di mora.

B. 7. Ordini di riscossione e rinunce a crediti

Nella proposta viene mantenuta la possibilità, per l'ordinatore, di rinunciare ad un credito accertato a condizione che siano rispettati i criteri di una sana gestione finanziaria. Le modalità d'esecuzione preciseranno i casi nei quali è possibile la rinuncia (scoperta di nuovi elementi, costo del recupero superiore all'importo del credito, insolvibilità del debitore) e sottolineeranno che la rinuncia può emanare soltanto da un ordinatore delegato (che, alla Commissione, è di norma un direttore generale), il quale, in caso di dubbio, può rivolgersi alle proprie autorità gerarchiche.

C. Appalti e sovvenzioni (Prima parte , titoli IV e V della proposta)

C. 1. Appalti pubblici

a) Oggetto

La proposta si limita volontariamente ai principi fondamentali che disciplinano gli appalti, i quali attualmente sono oggetto di disposizioni disperse in diversi titoli del regolamento finanziario, a volte anche incomplete.

b) Struttura del titolo relativo agli appalti

Il titolo relativo agli appalti definisce il campo d'applicazione, quindi i principi generali e le procedure applicabili a tutti gli appalti pubblici (capitolo I).

Il capitolo II enuncia le disposizioni particolari applicabili alle istituzioni che agiscono per proprio conto.

Il caso particolare degli appalti per l'aiuto esterno mantiene le proprie disposizioni derogatorie nel titolo relativo alle azioni esterne.

c) Contenuto del titolo "Appalti"

La Commissione ha scelto, anche in questo settore, di attenersi ai principi essenziali che tutte le istituzioni devono rispettare, rinviando per i dettagli alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario.

D'altra parte la Commissione ritiene che le direttive comunitarie devono applicarsi agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni stesse e che i principi che emergono dalle direttive comunitarie devono applicarsi anche a quelli che la Commissione attribuisce come mandatario di beneficiari esterni dei fondi comunitari.

Le direttive comunitarie relative agli appalti pubblici non possono, per la loro natura giuridica, essere direttamente applicabili e devono essere trasposte. Questa trasposizione, che permette inoltre di semplificare e raggruppare i principi contenuti in più testi, sarà effettuata attraverso i due strumenti giuridici che sono il regolamento finanziario e le modalità d'esecuzione, che saranno adottate in un secondo tempo e al più presto. L'insieme del regolamento finanziario e delle sue modalità d'esecuzione costituirà dunque la trasposizione in extenso delle direttive, che saranno dunque chiaramente applicabili sia alle istituzioni comunitarie che agli Stati membri.

Per questo il documento attuale si limita a riprendere i principi delle direttive comunitarie relative agli appalti di lavori [8] [9], di forniture [10] e di servizi [11] che le istituzioni dovranno seguire. Il capitolo I contiene norme che derivano da tali direttive e che si applicano a tutti gli appalti finanziati, interamente o in parte, dal bilancio comunitario. In funzione delle specificità e delle necessità proprie delle istituzioni comunitarie, queste norme possono contenere disposizioni particolari non previste da tali direttive.

[8] Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

[9] Queste tre direttive sono state modificate dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori.

[10] Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

[11] Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Il capitolo I contiene norme che derivano da tali direttive e che si applicano a tutti gli appalti finanziati, interamente o in parte, dal bilancio comunitario. In funzione delle specificità e delle necessità proprie delle istituzioni comunitarie, queste norme possono contenere disposizioni particolari non previste da tali direttive. D'altra parte, per rispondere alle critiche sull'assenza di definizioni e sul senso impreciso di taluni termini, sono state fornite definizioni, in particolare della nozione di "appalto" (articolo 1 del nuovo titolo) e delle varie procedure di aggiudicazione. Altre definizioni complementari saranno contenute nelle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario. Nel contesto generale della responsabilizzazione degli ordinatori e della soppressione dei dispositivi di convalida preliminare dei loro atti di esecuzione del bilancio, la Commissione propone anche di eliminare la Commissione consultiva degli acquisti e dei contratti (CCAC). Sarebbe opportuno che le istituzioni creino nell'ambito dei loro servizi uno sportello di informazioni che fornisca agli ordinatori un supporto tecnico per l'aggiudicazione degli appalti.

Infine, una gestione finanziaria rigorosa e sana non può prescindere dalla lotta contro le pratiche che hanno per oggetto o per effetto di stornare fondi comunitari. Uno degli aspetti della prevenzione delle irregolarità e della lotta contro le frodi e la corruzione consiste nel prevedere, nel regolamento finanziario, una disposizione che escluda dall'aggiudicazione degli appalti candidati o offerenti colpevoli di reati di frode o di corruzione. Una disposizione di questo tipo figura come clausola deontologica nel manuale di procedure relativo alla "Semplificazione dei sistemi di gestione degli appalti aggiudicati nel quadro dei programmi di cooperazione esterna".

Secondo un'identica linea di condotta, la stessa disposizione si applica nei casi di conflitto di interessi.

C. 2. Sovvenzioni

a) Oggetto

Le sovvenzioni sono progressivamente diventate un importante strumento d'intervento delle Comunità, sia all'interno dell'Unione che all'esterno. Il regolamento finanziario in vigore non contiene disposizioni specifiche relative alla concessione di sovvenzioni, che si sono sviluppate senza un quadro normativo preciso.

Già dal 1998 la Commissione, consapevole di questa lacuna, aveva elaborato un vademecum [12] ad uso dei servizi. Era ormai indispensabile definire, nell'ambito del regolamento finanziario, un quadro generale per la concessione e il controllo delle sovvenzioni. La revisione fornisce l'occasione di rimediare a queste lacune con la creazione di un titolo specifico per le sovvenzioni.

[12] Vademecum sulla gestione delle sovvenzioni, del 14 luglio 1998.

b) Contenuto del titolo "Sovvenzioni "

Questo titolo mira in primo luogo a stabilire in modo chiaro la distinzione tra appalti e sovvenzioni, per poi stabilire il quadro normativo per la concessione, il pagamento e l'utilizzazione delle sovvenzioni in condizioni di trasparenza.

Per rispondere a tutte queste esigenze, il titolo è strutturato sui seguenti temi:

-definizione della nozione di sovvenzione come contributo diretto delle Comunità ad un'azione o ad un organismo che ha come scopo la promozione di una politica dell'Unione o l'interesse generale europeo, compreso quello delle organizzazioni internazionali. Questa definizione copre i contributi finanziari ma esclude le spese di personale delle istituzioni comunitarie, i prestiti e le partecipazioni, nonché gli appalti;

-affermazione dei principi della trasparenza e della parità di trattamento, mediante la programmazione e la pubblicazione delle sovvenzioni versate, nonché il carattere collettivo e la motivazione delle decisioni di concessione;

-affermazione dei principi di divieto di cumulo e di retroattività e del principio di cofinanziamento;

-imposizione degli stessi criteri d'esclusione validi per gli appalti, ossia in particolare in caso di frode o di conflitto d'interessi;

-infine, oltre al controllo esercitato dalla Corte dei conti nei confronti dei beneficiari di una sovvenzione, istituzione di una valutazione dei programmi da parte di ogni istituzione.

Le condizioni dettagliate per l'attuazione di questi principi e norme figureranno nelle modalità d'esecuzione.

Deroghe procedurali al principio di programmazione annua e per gli inviti a presentare proposte sono previste quando l'urgenza, la natura dell'azione o le caratteristiche del beneficiario ne impedirebbero il rispetto. Ciò vale in particolare per le azioni di aiuto umanitario.

D. Contabilità e rendiconto (Prima parte, titolo VI della proposta)

La Commissione desidera cogliere l'occasione della revisione del regolamento finanziario per migliorare le norme contabili applicabili al bilancio generale delle Comunità.

In questo contesto essa vuole rafforzare la trasparenza delle informazioni economiche e finanziarie che le Comunità forniscono sia alle istanze di controllo che al pubblico in generale, in modo che tutte le informazioni relative all'utilizzo dei fondi pubblici e alla situazione patrimoniale delle istituzioni siano disponibili in forma chiara e comprensibile.

Per raggiungere quest'obiettivo occorre che l'informazione contabile su cui sono elaborati gli stati finanziari sia ottenuta applicando metodi contabili riconosciuti a livello internazionale, che tutte le istanze incaricate di gestire la contabilità utilizzino gli stessi metodi e che la composizione e la struttura degli stati finanziari sia pertinente in funzione dei destinatari.

L'obiettivo dell'armonizzazione è raggiunto grazie al ruolo del Contabile della Commissione, che è incaricato di emanare le norme contabili (metodi contabili e di consolidamento) applicabili alla contabilità di tutte le istituzioni.

Inoltre, tutte le norme contabili applicabili da parte delle Comunità devono basarsi su principi contabili ammessi a livello internazionale per il settore pubblico, ormai formalmente ripresi nella proposta, vale a dire:

-la continuità delle attività, che esige che i conti siano presentati in una prospettiva duratura, con informazioni sulle attività degli esercizi anteriori e dati comparativi con l'esercizio precedente fornite nel bilancio finanziario;

-il principio della prudenza, che impone di non sopravvalutare l'attivo e non sottovalutare il passivo;

-il principio della costanza dei metodi contabili, che significa applicare le stesse norme per qualsiasi settore e non modificarle da un esercizio all'altro, segnalando negli stati finanziari ogni cambiamento di normativa per permettere al lettore di individuare e comprendere le modifiche;

-infine, il principio secondo il quale le informazioni presentate devono essere sincere, esaurienti, pertinenti e comprensibili, in modo da fornire al lettore un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato dell'esercizio.

Sono affermati anche i principi della non compensazione, dell'indipendenza degli esercizi e del primato della realtà sull'apparenza.

Quanto ai metodi contabili, la proposta stabilisce chiaramente che le tecniche siano diverse in funzione dell'informazione che devono fornire.

La contabilità generale, che registra le operazioni ai fini dello stabilimento del bilancio finanziario delle Comunità, è invece una contabilità patrimoniale ("accrual accounting").

Per l'informazione fornita e i destinatari infine, la proposta stabilisce formule chiare per definire sia il contenuto che le procedure di presentazione degli stati finanziari.

Gli stati finanziari comprendono il conto di gestione, il bilancio finanziario e gli allegati, ciascuno con obiettivi ben definiti: il conto di gestione ritraccia l'esecuzione del bilancio, il bilancio finanziario presenta la situazione patrimoniale delle Comunità (seguendo per quanto possibile il tracciato stabilito dalla quarta direttiva del Consiglio) e gli allegati contengono tutte le informazioni necessarie ad una migliore comprensione dei dati presentati dal bilancio finanziario.

Per quanto riguarda il processo di presentazione degli stati finanziari, la proposta conferma che il contabile di ogni istituzione stabilisce i propri e li trasmette al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento. Questi stati consolidati, dopo essere stati sottoposti all'esame della Corte di Conti e dell'autorità competente per il discarico e, se necessario, rettificati alla luce delle osservazioni della Corte dei conti, saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dopo il 30 novembre, simultaneamente con la Dichiarazione d'affidabilità e la relazione della Corte di conti.

E. Azioni esterne (Seconda parte, titolo IV della proposta)

La proposta semplifica il titolo relativo alle azioni esterne limitandolo ai principi che derogano al diritto comune della gestione comunitaria. Lo attualizza sulla base dei recenti regolamenti del Consiglio sul decentramento della gestione degli aiuti, soprattutto per preparare e responsabilizzare i paesi candidati all'adesione.

La nuova redazione chiarisce dunque le varie modalità di gestione delle azioni esterne, mentre il regolamento finanziario in vigore tratta soltanto della gestione centralizzata a livello della Commissione, eventualmente completata da un dispositivo di delega agli Stati beneficiari con approvazione preliminare delle azioni. Precisa i diversi tipi di controllo, preliminari o a posteriori, applicabili alla gestione delle azioni delegate ai paesi terzi beneficiari degli aiuti o a organizzazioni internazionali.

In tutti i casi di delega (cfr. articolo 53 della proposta), gli accordi firmati con la Commissione possono prevedere l'applicabilità delle procedure di aggiudicazione degli appalti, delle modalità di controllo interno e di audit degli organismi cofirmatari all'utilizzazione dei fondi comunitari, a condizione che essi rispettino standard minimi convenuti con la Commissione.

La proposta autorizza il decentramento totale o parziale della gestione degli aiuti esterni agli Stati beneficiari, a condizione che questi forniscano alla Commissione le prove del rispetto di un minimo di standard di buona gestione (procedure trasparenti di aggiudicazione degli appalti, sistema efficace di controllo interno e sistema distinto di rendiconto, controlli esterni, il tutto sotto la responsabilità dello Stato beneficiario).

Gli appalti aggiudicati sia direttamente dagli Stati beneficiari o da qualsiasi organismo da essi delegato, sia dalla Commissione in loro nome e per loro conto, devono conformarsi ai principi generali ed alle procedure previsti per gli appalti comunitari, fatte salve le norme particolari, specialmente in materia d'ammissibilità degli offerenti e delle soglie, che figureranno nelle modalità di esecuzione del regolamento finanziario. Poiché le convenzioni di finanziamento devono essere precedute da un impegno globale di bilancio, che vale come attribuzione di stanziamenti, nulla osta a che le gare contengano una clausola sospensiva relativa alla disponibilità degli stanziamenti.

F. Altre questioni

F. 1 Discarico (prima parte, titolo VII, capitolo 2)

La proposta tiene conto dell'accordo quadro sui rapporti fra il Parlamento europeo e la Commissione.

F. 2. FEAOG, Sezione Garanzia (Seconda parte, titolo I)

Il titolo I della seconda parte raggruppa le disposizioni particolari applicabili agli stanziamenti dissociati del "Fondo europeo agricolo d'orientamento e garanzia, sezione garanzia " (titolo VIII del regolamento finanziario in vigore). Le particolarità di questo regime sono le seguenti:

-gli stanziamenti d'impegno sono pari agli stanziamenti di pagamento, con il riporto automatico all'esercizio successivo degli stanziamenti di pagamento non utilizzati per coprire gli impegni anteriori:

-le spese sono prefinanziate dagli Stati membri e rimborsate dalla Commissione;

-il calendario di gestione mantiene un periodo complementare e la possibilità di effettuare storni di stanziamenti fino al 31 gennaio dell'esercizio successivo.

La gestione degli stanziamenti per lo sviluppo rurale sarà invece soggetta al diritto comune a partire dalla fine delle attuali prospettive finanziarie, ossia al 1° gennaio 2007.

Vengono inoltre adattati i riferimenti alla regolamentazione settoriale pertinente.

F. 3. Fondi strutturali (Seconda parte, titolo III)

Le regolamentazioni settoriali riguardanti le azioni strutturali e di coesione contengono in materia di bilancio disposizioni che introducono norme specifiche rispetto al regime generale stabilito dal regolamento finanziario. Ciò vale per quanto riguarda l'impegno (per frazioni annue), il regime dei pagamenti, della restituzione di acconti, dei disimpegni e delle ricostituzioni di stanziamenti, nonché i sistemi di storno.

Il regolamento finanziario deve tenere conto di queste specificità. La proposta quindi, per migliorare l'articolazione tra la regolamentazione settoriale e il regolamento finanziario, inserisce nella seconda parte un nuovo titolo "Fondi strutturali".

Le regolamentazioni settoriali devono essere coerenti con il regolamento finanziario. La Commissione farà in modo di garantire questa coerenza proponendo disposizioni settoriali.

F. 4. Ricerca (Seconda parte, titolo III)

Il titolo III della seconda parte, contenente le disposizioni particolari applicabili agli stanziamenti di "ricerca e sviluppo tecnologico" (titolo VII del regolamento finanziario in vigore), è stato considerevolmente semplificato a seguito della generalizzazione del sistema di presentazione del bilancio per attività. La flessibilità del 15% riconosciuta dal regolamento finanziario in vigore per gli storni di stanziamenti operativi del CCR (articolo 95 del regolamento finanziario) è mantenuta.

Le norme sull'aggiudicazione degli appalti, previste al titolo IV della prima parte, non sono applicabili al CCR per le attività svolte per conto di terzi. La decisione del Consiglio che adotta il programma quadro stabilisce anche le norme applicabili alle procedure di assunzione degli esperti retribuiti sugli stanziamenti di ricerca.

La proposta non riprende le disposizione dell'attuale articolo 92, paragrafo 4, che assimilano taluni stanziamenti del CCR ad entrate provenienti da prestazioni per conto terzi e quindi ad entrate con destinazione specifica. Quanto precede non entrerà comunque in vigore prima della scadenza del quinto programma quadro, che potrà dunque essere eseguito in base al regolamento finanziario attualmente in vigore, in particolare al precitato articolo 92.

F. 5. OLAF (Seconda parte, titolo VI)

La creazione dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) mediante la decisione della Commissione [13] del 28 aprile 1999 e il regolamento del Consiglio [14] del 25 maggio 1999, i regolamenti (CE) n. 1073/99 del Parlamento europeo e del Consiglio [15] ed Euratom n. 1074/99 del Consiglio [16], introduce alcune specificità nello stabilimento del bilancio (gli stanziamenti dell'OLAF sono presentati in un allegato alla sezione del bilancio della Commissione) e nell'esecuzione degli stanziamenti messi a sua disposizione, per garantire l'autonomia dell'Ufficio. Queste specificità devono riflettersi nel regolamento finanziario.

[13] Decisione della Commissione 352/1999 del 28 aprile 1999 (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

[14] Regolamento del Consiglio 1074/1999 del 25 maggio 1999 (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

[15] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[16] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

A questo scopo si propone di introdurre un nuovo titolo con la struttura d'accoglienza in bilancio degli stanziamenti dell'OLAF (linea di bilancio dettagliata in un allegato, tabella dell'organico), le specificità dell'esecuzione del bilancio (delega dei poteri d'esecuzione al Direttore dell'Ufficio, regime degli storni) e il rendiconto dell'OLAF.

F. 6. Stanziamenti amministrativi (Seconda parte, titolo VII)

La proposta contiene un nuovo titolo che stabilisce le disposizioni specifiche applicabili agli stanziamenti amministrativi: gli impegni per le spese di gestione corrente (attuale articolo 8, paragrafo 2) e per i pagamenti anticipati nel caso di spese che, come gli affitti, devono essere pagate in anticipo (attuale articolo 8, paragrafo 3), la parità fra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento, nonché l'imputazione, nel bilancio dell'esercizio in corso, delle spese di funzionamento impegnate per un periodo che supera la durata dell'esercizio (attuale articolo 1, paragrafo 3).

F. 7. Titoli soppressi

L'attuale titolo IX bis del regolamento finanziario, relativo alle disposizioni applicabili alle sanzioni inflitte agli Stati membri in situazione di disavanzo eccessivo, dovrebbe essere soppresso poiché queste sanzioni sono considerate nell'articolo 17 del regolamento finanziario fra le entrate con destinazione specifica.

L'attuale titolo X del regolamento finanziario, relativo alle "Disposizioni particolari applicabili alla gestione degli stanziamenti relativi al personale degli uffici e delle unità distaccate nelle Comunità nonché delle delegazioni fuori Comunità", contiene soltanto un semplice rinvio alle modalità d'esecuzione per l'aggiudicazione degli appalti, la tenuta degli inventari, la contabilità e le casse degli anticipi. Questo rinvio è superfluo dal momento che le disposizioni del regolamento finanziario relative a questi temi impongono già modalità d'esecuzione. Il titolo dovrebbe dunque essere soppresso.

Anche l'attuale seconda parte del regolamento finanziario "Disposizioni applicabili alle operazioni di assunzione ed erogazione di mutui delle Comunità europee" dovrebbe essere soppressa. Gli articoli 134 e 135 sono integrati nel titolo V "Contabilità" della prima parte e l'articolo 137 è aggiunto, nel titolo VIII "Controllo esterno e discarico" della stessa parte, alle disposizioni relative alle competenze della Corte dei conti. L'articolo 136 relativo al controllo interno esercitato dal controllore finanziario su queste operazioni è soppresso nel contesto delle nuove disposizioni in materia di controllo interno.

F. 8. Terza parte

La terza parte ("Disposizioni transitorie e finali") comprende in primo luogo tre disposizioni transitorie. La prima disposizione transitoria riguarda la riserva monetaria, la cui soppressione è annunciata nella proposta di regolamento sulla disciplina di bilancio, attualmente in fase di adozione. La seconda disposizione transitoria inserisce gli stanziamenti per lo sviluppo rurale nel titolo specifico del FEAOG-Garanzia, come previsto attualmente dalle prospettive finanziarie (2000-2006), che non pregiudicano però il regime applicabile dopo il 31 dicembre 2006.

Le disposizioni finali riprendono gli attuali articoli da 138 a 143 con due adattamenti. Il primo adattamento è motivato dal fatto che la proposta, in quanto revisione, comporta l'abrogazione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977. Il secondo adattamento sviluppa il riferimento alla procedura di concertazione prevista dall'attuale articolo 140. Sono così riprese all'articolo 174 le disposizioni della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975, relativa all'istituzione di una procedura di concertazione. A questo proposito la Commissione ricorda di aver suggerito, nel parere sulla Conferenza intergovernativa, che d'ora in poi il regolamento finanziario venga adottato con la procedura di codecisione.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) DEL CONSIGLIO

recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione [17],

[17] GU C ...

visto il parere del Parlamento europeo [18],

[18] GU C ...

visto il parere della Corte dei conti [19],

[19] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) Il contesto nel quale era stato adottato il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [20] è profondamente mutato, in particolare a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri, del quadro delle prospettive finanziarie in cui il bilancio è inserito e dei cambiamenti istituzionali; in funzione di ciò il regolamento finanziario è stato modificato più volte in modo sostanziale. In occasione di nuove modificazioni, necessarie per tener conto segnatamente delle esigenze di semplificazione normativa ed amministrativa nonché di una gestione delle finanze comunitarie ancor più rigorosa, occorre procedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

[20] GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

(2) Il presente regolamento deve limitarsi ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intera materia del bilancio disciplinata dal trattato, mentre le disposizioni specifiche devono essere rinviate al regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento (in prosieguo: "le modalità d'esecuzione"), per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere la leggibilità del regolamento finanziario.

(3) In materia di principi del bilancio, la formazione e l'esecuzione del bilancio devono rispettare i quattro principi fondamentali dell'unità, dell'universalità, della specializzazione e dell'annualità, nonché i principi di una sana gestione finanziaria, del pareggio dell'unità di conto e della trasparenza.

(4) Il presente regolamento deve ribadire questi principi e limitare le eccezioni ai casi assolutamente necessari, prevedendo per tali eccezioni una disciplina rigorosa.

(5) Riguardo al principio dell'unità, il presente regolamento deve specificare che il principio si applica anche alle spese per la politica estera e di sicurezza comune e alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni quando tali spese sono a carico del bilancio. La tabella dell'organico degli organismi comunitari deve essere decisa dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio, tenendo conto del suo impatto, reale o potenziale, sull'organico della funzione pubblica europea e sul bilancio generale attraverso la sovvenzione erogata o prevista per tali organismi, o le pensioni che saranno versate al personale di tali organismi.

(6) Riguardo al principio dell'universalità, devono essere soppresse le possibilità di restituzione di acconti e di reimpiego, che saranno parzialmente sostituite da entrate con destinazione specifica; queste modificazioni non devono riguardare le norme speciali sui fondi strutturali.

(7) Riguardo al principio della specializzazione, è indispensabile che la Commissione disponga di una certa flessibilità di gestione per gli storni degli stanziamenti di personale e di funzionamento tra titoli relativi a settori diversi e tra capitoli di spese operative. Il presente regolamento finanziario deve infatti autorizzare una presentazione integrata dell'assegnazione delle risorse finanziarie e amministrative per destinazione. Devono inoltre essere armonizzate fra tutte le istituzioni le procedure di storno degli stanziamenti amministrativi, in modo che gli storni tra titoli siano di competenza dell'autorità di bilancio e quelli tra le linee inferiori al titolo siano di competenza di ciascuna istituzione. La costituzione di riserve da parte dell'autorità di bilancio deve peraltro essere limitata a due casi: l'assenza di base legale e l'incertezza quanto alla sufficienza o alla necessità degli stanziamenti.

(8) Riguardo all'annualità, gli stanziamenti dissociati devono essere generalizzati, mantenendo tuttavia l'attuale regime tecnico relativo agli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ("FEAOG"). I riporti di stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere decisi dall'istituzione di cui trattasi a seguito della semplificazione introdotta dalla soppressione degli stanziamenti non dissociati. I periodi complementari devono essere limitati esclusivamente ai casi assolutamente necessari, ossia ai pagamenti del FEAOG.

(9) Riguardo alla trasparenza, dev'essere garantita una migliore informazione sull'esecuzione del bilancio e sulla contabilità. Occorre anche fissare un termine imperativo per la pubblicazione del bilancio. Devono essere soppresse le spese e le entrate negative e le prime saranno trattate come entrate con destinazione specifica.

(10) Riguardo infine al principio della sana gestione finanziaria, questo dev'essere definito con riferimento ai principî di economia, efficienza ed efficacia e dev'esserne verificato il rispetto mediante indicatori misurabili che consentano di valutare i risultati ottenuti. La valutazione deve intervenire durante tutto il ciclo di un programma.

(11) In materia di formazione e di presentazione del bilancio, occorre armonizzare e semplificare le procedure di bilancio eliminando la distinzione, priva di conseguenze pratiche, tra bilanci suppletivi e bilanci rettificativi.

(12) La sezione del bilancio relativa alla Commissione deve autorizzare la presentazione degli stanziamenti e delle risorse in base alla destinazione, cioè la formazione del bilancio per attività ("Activity Based Budgeting"), per aumentare la trasparenza della gestione del bilancio a fronte degli obiettivi della sana gestione finanziaria e, in particolare, dell'efficienza e dell'efficacia.

(13) Le autorizzazioni di bilancio devono consentire alla Commissione di disporre di una certa flessibilità nella gestione dell'organico, soprattutto nel quadro del nuovo orientamento di una gestione imperniata sui risultati e non sui mezzi. Questa libertà deve tuttavia essere contenuta entro il doppio limite costituito dagli stanziamenti di bilancio e dal numero totale di posti assegnati; inoltre, ne devono essere esclusi i gradi A1 e A2.

(14) In materia d'esecuzione del bilancio, è necessario chiarire i diversi metodi possibili di esecuzione del bilancio, ossia l'esecuzione centralizzata dalla Commissione, oppure l'esecuzione concorrente con gli Stati membri ovvero decentrata con i paesi terzi beneficiari di aiuti esterni. La gestione centralizzata deve essere effettuata direttamente dai servizi della Commissione oppure delegata ad organismi di diritto pubblico nazionale, internazionale o comunitario, in particolare alle agenzie esecutive istituite dalle Comunità. Queste ultime devono poter eseguire la totalità od una parte di un programma sotto la responsabilità e il controllo della Commissione.

(15) La responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio le vieta di delegare compiti propri dei pubblici poteri che implichino margini di apprezzamento discrezionale. Il presente regolamento deve ribadire questo principio e precisare i compiti che possono essere delegati. Occorre precisare inoltre che agli organismi di diritto privato, ad esclusione di quelli ai quali è attribuita una funzione di servizio pubblico sotto la garanzia degli Stati membri, non deve essere consentito di compiere atti di esecuzione del bilancio, ma soltanto la prestazione di servizi di perizia tecnica o amministrativa oppure l'esecuzione di compiti preparatori o accessori.

(16) Ai fini del rispetto dei principi della trasparenza e della sana gestione finanziaria, gli organismi di diritto pubblico o che svolgono funzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato, ai quali sono delegati compiti d'esecuzione per conto della Commissione, devono disporre di procedure trasparenti di aggiudicazione degli appalti, di controlli interni efficaci, di un sistema di rendiconto distinto dal resto delle loro attività e di una revisione contabile esterna.

(17) Riguardo al ruolo dei diversi agenti finanziari, la responsabilità degli ordinatori deve essere rafforzata con la soppressione dei controlli preliminari centralizzati, in particolare del visto preliminare del controllore finanziario sulle operazioni di entrata e di spesa e della verifica della quietanza liberatoria da parte del contabile. In contropartita, sarà sviluppata la funzione di revisione contabile interna dei sistemi di gestione e di controllo interno messi in atto dagli ordinatori. Il revisore interno è il controllore finanziario ai sensi dei trattati.

(18) La responsabilità degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori degli anticipi non è di natura diversa da quella degli altri funzionari e agenti e deve essere soggetta nell'ambito dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: "lo statuto"), alle sanzioni disciplinari e pecuniarie attualmente vigenti. Devono invece essere mantenute talune disposizioni speciali che individuano casi particolari di colpa dei contabili e degli amministratori di anticipi, collegati dalla natura delle loro mansioni; essi non devono più disporre di indennità o di assicurazioni speciali. È inoltre opportuno far riferimento nel presente regolamento alle disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

(19) Il presente regolamento deve definire le nozioni d'impegno di bilancio e d'impegno giuridico della spesa e le relative condizioni d'attuazione. Per limitare nel tempo l'impatto potenziale sul bilancio delle decisioni della Commissione e diminuire il volume degli impegni dormienti, dev'essere limitato il periodo durante il quale possono essere assunti impegni giuridici specifici sulla base d'impegni di bilancio globali.

(20) Il presente regolamento deve definire la tipologia dei pagamenti che possono essere eseguiti dagli ordinatori.

(21) Il presente regolamento deve precisare che la liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti devono essere eseguiti entro un termine che sarà fissato nelle modalità d'esecuzione e la cui inosservanza conferirà ai creditori il diritto ad interessi di mora a carico del bilancio.

(22) Per quanto riguarda gli appalti, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori devono essere applicate ai contratti pubblici d'appalto conclusi dalle istituzioni per proprio conto; inoltre, tutti gli appalti aggiudicati per conto di terzi devono essere disciplinati dai principî che si evincono da tali direttive.

(23) Per prevenire le irregolarità, lottare contro le frodi e la corruzione e promuovere una gestione sana e efficace, occorrono norme specifiche che escludano dall'aggiudicazione dei contratti d'appalto candidati o offerenti colpevoli di tali comportamenti o in situazione di conflitto d'interessi.

(24) Occorre inoltre prevedere, a fini di trasparenza, un'informazione adeguata dei candidati e degli offerenti in merito all'attribuzione dei contratti d'appalto.

(25) Infine, nel quadro della responsabilizzazione degli ordinatori, deve essere soppressa l'attuale commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.

(26) Per quanto riguarda le sovvenzioni, occorrono norme specifiche sulla concessione di sovvenzioni comunitarie e sulla sorveglianza relativa alle medesime, che attuino i principi della base legale, della trasparenza, della programmazione, del cofinanziamento, della valutazione collettiva e del controllo.

(27) Tali sovvenzioni, per evitarne il cumulo, non possono essere accordate per finanziare due volte una stessa azione né per finanziare azioni già realizzate prima della domanda di sovvenzione.

(28) In modo analogo alle norme per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, devono essere definite cause di esclusione dal beneficio delle sovvenzioni, per disporre di uno strumento di lotta contro le frodi e la corruzione.

(29) La concessione di una sovvenzione deve essere oggetto di una convenzione scritta, in cui siano precisati i diritti e gli obblighi dell'istituzione e del beneficiario.

(30) Quando è accordata una sovvenzione, l'ordinatore deve verificarne l'impiego e procedere, per ogni programma, ad una valutazione globale dei risultati ottenuti;

(31) Per quanto riguarda la contabilità e la rendicontazione, occorre precisare che la contabilità comprende una contabilità generale e una contabilità di bilancio e sottolineare che la contabilità generale è una contabilità patrimoniale mentre la contabilità di bilancio serve ai fini del conto di gestione e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio.

(32) Devono essere precisati, con riferimento ai principi contabili internazionalmente riconosciuti e alle direttive comunitarie sui conti annuali di taluni tipi di società, in quanto pertinenti nel contesto del servizio pubblico, i principi sui quali è basata la contabilità generale e la presentazione degli stati finanziari.

(33) Le disposizioni sulle informazioni da fornire relativamente all'esecuzione del bilancio devono essere adattate per estenderle all'utilizzazione degli stanziamenti riportati, ricostituiti e reimpiegati, e per organizzare meglio la trasmissione dei dati mensili e della relazione sull'esecuzione, da comunicare tre volte all'anno all'autorità di bilancio.

(34) Occorre armonizzare i metodi contabili utilizzati dalle istituzioni e riconoscere, in questo settore, un diritto d'iniziativa al contabile della Commissione.

(35) Va precisato che il ricorso ai sistemi informatici per la gestione finanziaria non deve pregiudicare i diritti d'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

(36) Devono essere soppresse le nozioni di anticipo e di acconto, poco precise; i pagamenti vanno effettuati sotto forma di prefinanziamenti, pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale, quando l'importo dovuto non è versato interamente in una sola volta, e occorre prevedere che gli interessi prodotti dai prefinanziamenti costituiscano entrate di bilancio.

(37) In materia di controllo esterno e di discarico, anche se la Commissione ha l'intera responsabilità dell'esecuzione del bilancio, l'importanza della gestione concorrente con gli Stati membri o della gestione decentrata con i paesi terzi rende necessario prevedere la loro piena cooperazione nel corso della procedura di controllo da parte della Corte dei conti, quindi di quella di discarico da parte dell'autorità di bilancio.

(38) Per migliorare il funzionamento interistituzionale, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, qualora questo lo richieda, tutte le informazioni sull'esercizio in oggetto che siano necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della tutela del segreto d'impresa, delle regole sui procedimenti giudiziari e disciplinari e degli interessi dell'Unione.

(39) Talune politiche comunitarie devono essere oggetto di disposizioni specifiche per garantire la coerenza del presente regolamento con le normative settoriali.

(40) Per quanto riguarda il FEAOG, le specificità della gestione, consistenti in particolare nella parità tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento e nel regime dei riporti di stanziamenti, devono restare invariate, ad eccezione delle disposizioni sugli stanziamenti per lo sviluppo rurale a partire dal 1° gennaio 2007.

(41) Per garantire il mantenimento del livello globale degli stanziamenti disponibili, le entrate con destinazione specifica provenienti dalla sezione "garanzia" del FEAOG devono essere assegnate al Fondo globalmente.

(42) È necessario prevedere la possibilità di effettuare impegni anticipati dal 15 novembre che precede l'esercizio interessato.

(43) Per quanto riguarda i Fondi strutturali, è opportuno conservare la restituzione di acconti e la ricostituzione di stanziamenti, alle condizioni previste dalla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

(44) Per quanto riguarda la ricerca, è opportuno armonizzare la presentazione del bilancio con le disposizioni sulla formazione del bilancio per attività.

(45) Per quanto riguarda le azioni esterne, è necessario autorizzare il decentramento della gestione degli aiuti esterni, a condizione che la Commissione disponga di garanzie di una sana gestione finanziaria e che lo Stato beneficiario assuma nei confronti della Commissione la responsabilità per i fondi versati.

(46) Le convenzioni di finanziamento o i contratti stipulati con lo Stato beneficiario o con un organismo di diritto pubblico nazionale, comunitario o internazionale, oppure con persone fisiche e giuridiche di diritto privato, devono rispettare i principi generali di aggiudicazione degli appalti di cui al titolo IV della prima parte e al titolo IV della seconda parte del presente regolamento, in materia di azioni esterne.

(47) Per quanto riguarda l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), devono essere riunite in un titolo particolare le disposizioni di gestione che lo riguardano, in particolare quelle relative alle informazioni fornite in allegato al bilancio e alla definizione dei poteri delegati al direttore dell'OLAF.

(48) Anche per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, è opportuno raggruppare in un titolo apposito le disposizioni specificamente pertinenti.

(49) È opportuno conservare a titolo transitorio la riserva monetaria speciale del FEAOG fino all'entrata in vigore del regolamento sulla disciplina di bilancio e, per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi in materia di sviluppo rurale e di misure d'accompagnamento, prevedere che le disposizioni particolari del FEAOG, sezione "garanzia", riguardanti il regime degli stanziamenti, si applichino soltanto fino alla scadenza della programmazione in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione del bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo: "il bilancio"), e alla sua esecuzione in entrate e in uscite. Contiene inoltre le norme relative alla tenuta della contabilità, all'aggiudicazione degli appalti e alla concessione di sovvenzioni delle Comunità. Definisce le norme riguardanti la responsabilità degli ordinatori, dei contabili e dei revisori interni, e ne organizza il controllo. Stabilisce le modalità relative al controllo esterno e alla procedura di scarico.

Il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, alle istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza.

Capo 1

Principio dell'unità

Articolo 3

1. Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, ogni anno, le entrate e le spese delle Comunità.

2. Le spese e le entrate delle Comunità comprendono quanto segue:

a) le entrate e le spese della Comunità europea, comprese le spese amministrative della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, nonché le relative spese operative quando sono a carico del bilancio;

b) le spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate,

c) le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.

3. Sono iscritti nel bilancio la garanzia per l'assunzione e l'erogazione di prestiti contrattate dalle Comunità ed i versamenti al fondo di garanzia per le azioni esterne, le cui operazioni formano oggetto di un'informazione nel conto di gestione e nel bilancio finanziario della Commissione.

Articolo 4

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio, salvo il disposto dell'articolo 69.

2. Nessuna spesa può essere impegnata né liquidata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

Capo 2

Principio dell'annualità

Articolo 5

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario.

Articolo 6

1. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento.

Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli obblighi giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso.

Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli obblighi giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso o durante gli esercizi precedenti.

2. Il paragrafo 1 fa salve le disposizioni speciali dei titoli I e VII della seconda parte. Non preclude la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue.

3. Gli stanziamenti figurano in bilancio secondo le modalità seguenti:

a) gli stanziamenti d'impegno autorizzati per un dato esercizio e gli stanziamenti di pagamento per lo stesso esercizio sono iscritti alla corrispondente linea del bilancio,

b) gli importi annuali previsionali degli stanziamenti di pagamento necessari per gli esercizi successivi in relazione agli stanziamenti d'impegno figurano, a titolo indicativo, in uno scadenzario presentato nei commenti del bilancio.

Articolo 7

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere versate a titolo di anticipo conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

3. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, se necessario, dei contributi finanziari, possono essere rettificate conformemente al regolamento di cui al paragrafo 2.

4. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della seconda parte, e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

5. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici effettuati fino al 31 dicembre.

6. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, le spese del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", sono imputate ad un esercizio secondo le norme di cui al titolo I della seconda parte.

Articolo 8

1. Gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti vengono annullati.

Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa dall'istituzione entro il 15 febbraio conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. Per gli stanziamenti d'impegno, il riporto può essere eseguito in una delle due fattispecie seguenti:

a) per importi corrispondenti ad impegni la cui conclusione è praticamente completata il 31 dicembre;

b) per importi che risultano necessari quando l'atto di base è stato adottato nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto impegnare prima del 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo in bilancio.

Gli importi di cui al primo comma devono essere impegnati prima del il 31 marzo dell'esercizio successivo.

3. Per gli stanziamenti di pagamento, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. L'istituzione impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

4. Entro il 15 marzo l'istituzione informa il Parlamento europeo e il Consiglio (in prosieguo: "l'autorità di bilancio") in merito alla decisione di riporto da essa presa, precisando per ogni voce di bilancio in qual modo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono applicati a ciascun riporto.

5. Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

Articolo 9

Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 17 sono oggetto di un riporto di diritto. Le entrate con destinazione specifica devono essere utilizzate in via prioritaria.

Articolo 10

I disimpegni che, a seguito dell'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Gli eventuali importi indebitamente pagati sono oggetto di ricupero, salvo il disposto del titolo II della seconda parte.

Articolo 11

Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1° gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato, fatte salve le deroghe previste al titolo I e al titolo VII della seconda parte.

Articolo 12

1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, agli impegni e ai pagamenti relativi a spese il cui principio è stato ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano l'articolo 273 del trattato CE, l'articolo 78 ter del trattato CECA e l'articolo 178 del trattato Euratom.

Una spesa deve essere considerata ammessa, per quanto attiene al suo principio, nell'ultimo bilancio regolarmente adottato, se aveva potuto essere imputata su una determinata linea di bilancio a titolo dell'esercizio di riferimento.

2. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate per capitolo entro il limite di un quarto degli stanziamenti complessivamente autorizzati per il capitolo in oggetto nell'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso, tenuto conto degli storni effettuati.

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio o, in mancanza di questo, nel progetto preliminare di bilancio non può essere superato.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, gli impegni provvisionali globali del FEAOG, sezione "garanzia'', di cui al titolo I della seconda parte, sono assimilati alle operazioni d'impegno.

3. Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per capitolo entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti complessivamente autorizzati per il capitolo in oggetto nell'esercizio precedente, tenuto conto degli storni effettuati.

La misura di cui al primo comma non deve avere l'effetto di mettere mensilmente a disposizione della Commissione stanziamenti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio o, in mancanza di questo, nel progetto preliminare di bilancio.

4. Se la continuità dell'azione delle Comunità e le esigenze di gestione lo rendono necessario:

a) per le spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può autorizzare, su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, sia per le operazioni d'impegno che per le operazioni di pagamento simultaneamente due o più dodicesimi provvisori oltre a quelli automaticamente disponibili a norma del paragrafo 2.

b) per le spese che non derivano obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, si applicano l'articolo 273, terzo comma del trattato CE, l'articolo 78 ter, paragrafo 2, secondo comma del trattato CECA e l'articolo 178, terzo comma del trattato Euratom.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero.

L'importo annuale autorizzato per ciascun capitolo a titolo del regime dei dodicesimi non può superare l'importo iscritto per il capitolo in oggetto nel bilancio dell'esercizio precedente, storni compresi, né l'importo iscritto per lo stesso capitolo nel progetto di bilancio o, in mancanza di questo, nel progetto preliminare di bilancio.

5. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di due o più dodicesimi provvisori, accordata alle condizioni previste al paragrafo 4, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione delle Comunità nel settore in oggetto, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, secondo le stesse procedure, il superamento dell'importo di cui al paragrafo 4, terzo comma, secondo le procedure previste al primo comma di detto paragrafo. In questo caso, non può essere superato l'importo globale degli stanziamenti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente.

Capo 3

Principio del pareggio

Articolo 13

1. Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.

2. Le Comunità non possono accendere prestiti per coprire un disavanzo del bilancio. Tuttavia, sono autorizzate a sottoscrivere prestiti, al solo scopo di finanziare immobilizzazioni materiali.

Articolo 14

Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 31. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie delle Comunità.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo.

Capo 4

Principio dell'unità di conto

Articolo 15

Il bilancio è stabilito in euro.

Capo 5

Principio dell'universalità

Articolo 16

1. L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo il disposto dell'articolo 17.

2. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, salvo il disposto dell'articolo 18.

Articolo 17

1. Conservano la loro destinazione le entrate che rientrano nelle seguenti categorie previste dal presente regolamento:

a) i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca, secondo la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;

b) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento volto ad accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

c) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;

d) le partecipazioni di paesi terzi o di organismi diversi ad attività delle Comunità;

e) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazione di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

f) le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;

g) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

h) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

i) le entrate provenienti da indennità locative;

j) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

Conservano la loro destinazione anche le entrate che devono essere destinate conformemente alla base legale pertinente.

Il bilancio prevede per le entrate di cui al primo e al secondo comma una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, una previsione del loro importo.

2. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.

L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda della Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione.

Articolo 18

1. Le modalità d'esecuzione del presente regolamento (in prosieguo: "le modalità di esecuzione") possono prevedere i casi in cui talune entrate possono essere detratte dall'importo delle fatture o delle richieste di pagamento ed essere oggetto di un ordine di pagamento al netto.

2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti alle Comunità, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sono imputati in bilancio al netto di tali oneri.

3. Le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

Capo 6

Principio della specializzazione

Articolo 19

Gli stanziamenti sono specificati per titolo e per capitolo; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

Articolo 20

1. Ogni istituzione, fatto salvo il regime previsto per la Commissione, può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, storni da titolo a titolo.

La Commissione sottopone alla decisione dell'autorità di bilancio le proposte di storno da titolo a titolo presentate dalle altre istituzioni. La Commissione può corredare tali proposte del proprio parere.

2. Ogni istituzione, fatto salvo il regime previsto per la Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, a storni da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo. Le istituzioni informano l'autorità di bilancio e la Commissione degli storni ai quali hanno proceduto.

Articolo 21

1. La Commissione può procedere ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

a) storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo;

b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti con la stessa denominazione;

c) per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite del 10% degli stanziamenti iniziali iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

La Commissione informa l'autorità di bilancio degli storni ai quali ha proceduto in applicazione del primo comma, punti b) e c).

2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, altri storni non previsti dal paragrafo 1.

Articolo 22

1. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della seconda parte.

2. Quando le proposte di storno di stanziamenti riguardano spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata, entro il termine di sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile affinché il Consiglio possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

3. Quando le proposte di storno riguardano spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, delibera entro un termine di sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Consiglio formula il proprio parere a maggioranza qualificata, in tempo utile affinché il Parlamento europeo possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine. In mancanza di una decisione entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate;

4. Le proposte di storno che riguardano contemporaneamente spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi e le altre spese, si considerano approvate se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno preso una decisione contraria entro il termine di sei settimane a decorrere dal ricevimento delle proposte da parte delle due istituzioni. Se il Parlamento europeo e il Consiglio riducono in modo divergente l'importo di una proposta di storno, si considera approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni. Lo storno non può essere eseguito se una delle due istituzioni è contraria al principio dello storno.

Articolo 23

1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione "per memoria" (p.m.).

2. Le entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che conservino la loro destinazione.

Articolo 24

1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia", dei Fondi strutturali e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della seconda parte.

2. Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per le operazioni di prestiti e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a favore dei paesi terzi e della riserva per aiuti d'urgenza, sono decisi dall'autorità di bilancio, su proposta della Commissione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 22. Tuttavia, se il Parlamento europeo e il Consiglio non raggiungono un accordo su un importo diverso dalla proposta della Commissione oppure se si astengono dalla decisione, la proposta di storno della Commissione si considera approvata.

Capo 7

Principio della sana gestione finanziaria

Articolo 25

1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Sono stabiliti obiettivi verificabili mediante indicatori misurabili e viene assicurata la sorveglianza permanente della loro realizzazione.

3. Per realizzare il principio di una sana gestione finanziaria, le istituzioni procedono ad una valutazione regolare delle azioni.

Articolo 26

Nel corso della procedura di bilancio, la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono il raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie che accompagnano ogni proposta presentata all'autorità legislativa e che abbia un'incidenza di bilancio.

Capo 8

Principio della trasparenza

Articolo 27

1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro due mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

3. Il conto di gestione e il bilancio finanziario consolidati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 28

1. L'assunzione e l'erogazione di prestiti contrattate dalle Comunità sono oggetto di un'informazione presentata in allegato al bilancio.

2. Le operazioni del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono oggetto di un'informazione presentata nel conto di gestione e nel bilancio finanziario.

TITOLO II

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

Capo 1

Formazione del bilancio

Articolo 29

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno.

Gli stati di previsione sono trasmessi, a titolo informativo, all'autorità di bilancio entro il 1° luglio di ogni anno

Articolo 30

1. Entro il 1° settembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio un progetto preliminare di bilancio. Il progetto preliminare di bilancio viene contestualmente trasmesso al Parlamento.

Il progetto preliminare di bilancio presenta uno stato generale delle entrate delle Comunità e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 29.

2. La Commissione unisce al progetto preliminare di bilancio quanto segue:

a) l'analisi della gestione finanziaria dell'anno precedente e il bilancio finanziario consolidato provvisorio per lo stesso esercizio, di cui all'articolo 115,

b) un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni; tale parere può comportare previsioni divergenti debitamente motivate,

c) qualsiasi documento di lavoro giudicato utile riguardante l'organico delle istituzioni e le sovvenzioni che esse accordano.

3. La Commissione redige l'introduzione generale al progetto preliminare di bilancio.

4. Ciascuna delle sezioni del progetto preliminare di bilancio è preceduta da un'introduzione redatta dall'istituzione interessata.

Articolo 31

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della redazione dello stesso.

2. Salvo altrimenti convenuto tra le istituzioni o in circostanze eccezionali, la presentazione al Consiglio da parte della Commissione interviene almeno trenta giorni anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio da parte del Parlamento europeo. Il Consiglio presenta la lettera rettificativa al Parlamento europeo almeno quindici giorni prima di tale prima lettura.

Articolo 32

1. Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 272 del trattato CE, all'articolo 78 del trattato CECA e all'articolo 177 del trattato Euratom.

2. Il Consiglio presenta il progetto di bilancio al Parlamento europeo entro il 5 ottobre di ogni anno. Al progetto di bilancio il Consiglio allega una relazione, precisando eventualmente i motivi per i quali si è discostato dal progetto preliminare di bilancio.

Articolo 33

1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 272 del trattato CE, all'articolo 78 del trattato CECA e all'articolo 177 del trattato Euratom

2. L'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data dell'adozione se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di mettere a disposizione delle Comunità gli importi dovuti, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 34

1. In caso di necessità, la Commissione può presentare progetti preliminari di bilancio rettificativo.

I progetti preliminari di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni sono trasmessi alla Commissione.

2 Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta al Consiglio qualsiasi progetto preliminare di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni anno. Essa può unire un parere divergente alle domande di progetti preliminari di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

3. L'autorità di bilancio delibera tenendo conto dell'urgenza.

4. Il Consiglio, qualora ritenga, sulla base del progetto preliminare di bilancio rettificativo sottopostogli, che non debba essere formato un progetto di bilancio rettificativo, adotta la propria posizione dopo uno scambio di opinioni con il Parlamento europeo.

Articolo 35

Gli articoli 32 e 33 si applicano ai bilanci rettificativi, tranne che per il calendario. Detti bilanci devono essere giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

Articolo 36

La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione o all'adozione e alla trasmissione del progetto preliminare e del progetto di bilancio, a condizione che tale accordo determini una riduzione o un allungamento dei periodi riservati all'esame di tali testi previsti dall'articolo 272 del trattato CE, dall'articolo 78 del trattato CECA e dall'articolo 177 del trattato Euratom.

Capo 2

Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 37

Il bilancio comporta:

a) uno stato generale delle entrate;

b) sezioni divise in stati delle entrate e delle spese per ciascuna istituzione.

Articolo 38

1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dall'autorità di bilancio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.

2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura decisa dall'autorità di bilancio e che comporta una classificazione per destinazione.

Il titolo corrisponde ad un settore politico e il capitolo corrisponde di norma ad un'attività. All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

Articolo 39

Il bilancio non può comportare entrate o spese negative. Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità sono presentate nello stato delle entrate del bilancio con il loro importo netto.

Articolo 40

1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo "stanziamenti accantonati". Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nelle due situazioni seguenti:

a) assenza di base legale per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio,

b) incertezza quanto alla sufficienza o alla necessità degli stanziamenti iscritti alle linee operative.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto mediante storno secondo la procedura di cui agli articoli 20, 21 e 22.

2. In caso di gravi difficoltà d'esecuzione, la Commissione può procedere, nel corso dell'esercizio, ad uno storno di stanziamenti verso il titolo "stanziamenti accantonati".

Articolo 41

La sezione della Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di euro. Questa riserva, che è iscritta in un titolo specifico, può riguardare sia stanziamenti d'impegno che stanziamenti di pagamento.

Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 20, 21 e 22.

Articolo 42

1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, le due riserve seguenti:

a) una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi;

b) una riserva relativa ai prestiti e alle garanzie dei prestiti accordati dalle Comunità per operazioni a favore dei paesi terzi.

2. I requisiti d'iscrizione, d'utilizzazione e di finanziamento delle riserve di cui al paragrafo 1, punti a) e b) sono stabiliti rispettivamente dal regolamento del Consiglio sulla disciplina di bilancio e dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 43

Il bilancio presenta:

1. nello stato generale delle entrate:

a) le previsioni di entrate delle Comunità per l'esercizio interessato,

b) le entrate dell'esercizio precedente,

c) gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione;

2. nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione:

a) nello stato delle entrate:

i) le entrate di ogni istituzione previste per l'esercizio interessato,

ii) le entrate iscritte nel bilancio dell'esercizio precedente e le entrate accertate dell'ultimo esercizio chiuso,

iii) gli opportuni commenti per ogni linea di entrata;

b) nello stato delle spese:

i) gli stanziamenti aperti per l'esercizio interessato e per l'esercizio precedente, nonché le spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso, suddivise in impegni e in pagamenti,

ii) gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione;

3. per quanto riguarda il personale:

a) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

b) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, ripartito per categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e non permanenti, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: "lo statuto");

d) una tabella dell'organico che fissa, per ogni organismo istituito dalle Comunità, il numero dei posti per grado e per categoria.

Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

4. per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

a) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla "garanzia di buon fine". Tali linee recano la dicitura "per memoria" (p. m.) e sono accompagnate dai commenti del caso;

b) nella sezione della Commissione:

i) le linee di bilancio che presentano la "garanzia di buon fine" delle Comunità per le operazioni in questione; tali linee recano la dicitura "per memoria" (p. m.) fintanto che non sussiste alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;

ii) commenti che indicano il riferimento alla base legale ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che le Comunità forniscono per lo svolgimento di tali operazioni;

c) a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

i) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

ii) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

5. le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a favore dei paesi terzi e per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.

Articolo 44

1. La tabella dell'organico costituisce per ciascuna istituzione un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione può tuttavia modificare la tabella dell'organico fino a concorrenza del 10% ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e del numero totale di posti assegnati, tranne che per i gradi A1 e A2.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.

TITOLO III

ESECUZIONE DEL BILANCIO

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 45

1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Articolo 46

1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria deve essere preliminarmente adottato un atto di base.

2. Gli stanziamenti seguenti possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza della Comunità:

a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati a provare la fattibilità e l'utilità di un'azione;

b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni comunitarie future;

c) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi a sue prerogative istituzionali diverse dal diritto di iniziativa legislativa, nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente dai trattati;

d) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ogni istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.

Articolo 47

La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

Articolo 48

La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dalle loro regole interne ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Articolo 49

È vietato qualsiasi atto d'esecuzione del bilancio che possa generare un conflitto d'interessi tra il delegante, il delegato e il terzo che versa l'entrata o il terzo destinatario della spesa.

Capo 2

Metodi d'esecuzione

Articolo 50

1. La Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato oppure con una gestione concorrente o con una gestione decentrata.

2. Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le operazioni d'esecuzione sono effettuate o direttamente dalla Commissione nei suoi servizi o da agenzie d'esecuzione o da organismi di diritto pubblico nazionale, comunitario o internazionale.

3. Quando la Commissione esegue il bilancio con gestione concorrente o con gestione decentrata, le operazioni d'esecuzione del bilancio sono affidate agli Stati membri, secondo le disposizioni dei titoli I e II della seconda parte, o a paesi terzi, secondo le disposizioni del titolo IV della seconda parte. In questo caso, per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre, secondo norme apposite, a procedure di liquidazione dei conti e a meccanismi di correzioni finanziarie adeguate.

Articolo 51

1. La Commissione non può delegare i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, nella misura in cui implicano un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche.

2. Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione può delegare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare gli atti d'esecuzione del bilancio ad agenzie d'esecuzione di diritto comunitario o internazionale o ad altri organismi esterni di diritto nazionale, pubblici o investiti di attribuzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato.

Articolo 52

Le agenzie d'esecuzione sono entità cui può essere affidata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario.

Le condizioni e le modalità relative all'istituzione e all'attività di queste agenzie sono definite in modo che la Commissione continui a sovraintendere all'esecuzione e conservi il controllo dell'attività di tali agenzie.

Articolo 53

1. Le decisioni di delega ad organismi o agenzie d'esecuzione o ad altri organismi esterni di diritto nazionale, pubblici o investiti di attribuzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato, devono contenere tutte le disposizioni atte a garantire la trasparenza delle attività eseguite e prevedere almeno quanto segue:

a) procedure di aggiudicazione degli appalti trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi,

b) un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione,

c) una contabilità separata di tali operazioni e procedure di rendiconto distinto che consentano di documentare l'impiego dei fondi comunitari,

d) un revisione contabile esterna indipendente.

La Commissione può riconoscere l'equipollenza fra i sistemi di controllo e di contabilità nonché fra le procedure di aggiudicazione degli appalti dei delegati e le proprie regole, tenendo conto delle norme internazionalmente riconosciute.

La Commissione provvede inoltre periodicamente alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione dei compiti delegati. Quando procede ai propri controlli, tiene conto dell'equipollenza dei sistemi di controllo.

2. Qualora la Commissione abbia effettuato ad organismi di diritto pubblico versamenti che producono interessi, tali interessi sono periodicamente oggetto, a scadenze al massimo semestrali, di ordini di recupero che determinano un'imputazione nello stato delle entrate.

Articolo 54

La Commissione non può affidare atti di esecuzione del bilancio, ossia l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, tranne quelli investiti di attribuzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato.

Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato, possono essere affidati, mediante contratto, unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale.

Capo 3

Agenti finanziari

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 55

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate.

Sezione 2

L'ordinatore

Articolo 56

1. Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.

2. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti soggetti allo statuto.

3. Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall'atto di delegazione.

Articolo 57

1. L'ordinatore delegato e sottodelegato è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e gli stanziamenti secondo i principi di una sana gestione finanziaria.

2. Per eseguire gli stanziamenti, l'ordinatore delegato o sottodelegato procede agli impegni, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento. L'esecuzione degli stanziamenti comprende anche la programmazione della loro esecuzione e l'adempimento degli atti necessari per l'attribuzione degli stanziamenti ai terzi destinatari della spesa.

3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

4. L'ordinatore delegato pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure di seguito e di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.

5. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni, compresi i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, dei rischi associati a dette operazioni e dell'impiego delle risorse messe a sua disposizione. A tale scopo, l'ordinatore delegato sottopone all'istituzione, al revisore interno e al contabile una relazione annuale di attività accompagnata dai conti.

Sezione 3

Il contabile

Articolo 58

1. Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue:

a) preparare e presentare gli stati finanziari previsti al titolo VI,

b) precisare le norme contabili minime e i sistemi contabili utilizzati dagli ordinatori e convalidarli,

c) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, alla gestione della tesoreria, all'incasso delle entrate ed al recupero dei diritti accertati.

Il contabile ottiene dagli ordinatori tutte le informazioni necessarie ai fini del primo comma.

2. Salve le deroghe previste dal presente regolamento o da regolamenti settoriali, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.

Sezione 4

L'amministratore degli anticipi

Articolo 59

Per il pagamento di spese di importo limitato, possono essere create casse di anticipi che vengono alimentate dal contabile dell'istituzione e che sono sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.

Capo 4

Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 60

Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può sospendere dalle funzioni gli ordinatori delegati e sottodelegati, i contabili e gli amministratori di anticipi.

Articolo 61

Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti di cui all'articolo 60, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

Articolo 62

1. Ogni ordinatore, contabile o amministratore di anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 63 e 64.

2. Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritiene che una decisione a cui sia tenuto sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto la propria autorità gerarchica. Se l'istruzione viene confermata per iscritto, l'ordinatore delegato o sottodelegato è esente da responsabilità.

3. In caso di sottodelega, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficacia dei sistemi di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

Sezione 2

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori di anticipi

Articolo 63

Il contabile risponde sotto il profilo disciplinare o patrimoniale in particolare nelle fattispecie seguenti:

a) perdita o il deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b) modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento.

Articolo 64

L'amministratore degli anticipi risponde sotto il profilo disciplinare o patrimoniale, in particolare nelle fattispecie seguenti:

a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b) impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;

c) pagamento a soggetti non aventi diritto.

Capo 5

Operazioni di entrata

Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie

Articolo 65

Le entrate costituite dalle risorse proprie previste dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Vengono messe a disposizione conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione di detta decisione.

Sezione 2

Previsione di crediti

Articolo 66

1. Ogni misura o situazione costitutiva di un credito delle Comunità o di una sua modificazione è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore.

2. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito preliminare poiché gli importi sono messi direttamente a disposizione della Commissione dagli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore.

Sezione 3

Ordine di riscossione

Articolo 67

Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile deve essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione emesso dall'ordinatore. Le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti al bilancio sono precisate nelle modalità d'esecuzione.

Sezione 4

Recupero

Articolo 68

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate delle Comunità e a vigilare sulla conservazione dei loro diritti.

Il contabile informa l'ordinatore qualora le entrate non vengano incassate entro i termini previsti. Avvia, se necessario, la procedura di recupero.

Il contabile può procedere al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità.

2. Quando l'ordinatore rinuncia a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria. Informa il contabile di tale rinuncia al fine della sua registrazione. La decisione di rinuncia deve essere motivata e adottata dall'ordinatore delegato. Questi sottopone alla decisione delle proprie autorità gerarchiche i casi che ritiene dubbi.

Articolo 69

Le entrate riscosse a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi prodotti, non sono registrate definitivamente come entrate di bilancio fintantoché le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia.

La disposizione del primo comma non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.

Capo 6

Operazioni di spesa

Sezione 1

Impegno delle spese

Articolo 70

1. L'impegno si scompone in impegno di bilancio e impegno giuridico.

L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di imputazione degli stanziamenti necessari all'esecuzione dell'obbligo a carico del bilancio.

L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea un obbligo nei confronti di terzi dal quale risulta una spesa a carico del bilancio.

In linea generale, l'impegno giuridico e l'impegno di bilancio sono adottati dalla stessa persona.

2. L'impegno di bilancio è globale quando il beneficiario finale non è individualmente determinato oppure l'impegno riguarda congiuntamente più impegni specifici. L'impegno è accantonato quando è destinato a coprire spese correnti di natura amministrativa e il suo importo non è fissato in modo definitivo L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario finale è determinato individualmente.

3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si prolunga su più di un esercizio possono essere ripartiti in frazioni quando è previsto dall'atto di base. Quando l'impegno di bilancio è ripartito su più esercizi in frazioni annue, l'impegno giuridico menziona la ripartizione.

Articolo 71

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico individuale nei confronti di terzi.

2. Salvo lo speciale disposto del titolo IV della seconda parte, gli impegni di bilancio globali coprono fino al 31 dicembre dell'anno n + 1 il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici.

Per il periodo di cui al primo comma, la conclusione di ciascun impegno giuridico individuale è registrata dall'ordinatore nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale.

Alla scadenza di detto periodo, il saldo non eseguito dell'impegno di bilancio globale è disimpegnato dall'ordinatore.

3. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si prolunga su più di un esercizio e i corrispondenti impegni di bilancio comportano un termine finale di esecuzione.

Articolo 72

Quando procede agli atti d'impegno di bilancio, l'ordinatore verifica quanto segue:

a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

b) la disponibilità degli stanziamenti;

c) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni pertinenti, in particolare del bilancio e dei regolamenti, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Sezione 2

Liquidazione delle spese

Articolo 73

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore avente il seguente oggetto:

a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore,

b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del credito,

c) verifica delle condizioni di esigibilità del credito.

Sezione 3

Ordinazione delle spese

Articolo 74

L'ordinazione è l'atto con il quale l'ordinatore dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'ordine di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Articolo 75

1. L'ordine di pagamento può riguardare, secondo le disposizioni dell'atto di base o del contratto, uno dei seguenti atti:

a) il pagamento della totalità degli importi dovuti, che chiude l'impegno di bilancio,

b) un prefinanziamento,

c) un pagamento intermedio a rimborso di spese ammissibili,

d) un pagamento a saldo, corredato dai documenti probanti, che chiude l'impegno di bilancio e che interviene entro il termine di cui all'articolo 71, paragrafo 3.

Nella contabilità questi diversi tipi di pagamento sono distinti.

2. Solo il prefinanziamento produce interessi fino a quando non è trasferito definitivamente ai beneficiari finali, tranne quando è messo a disposizione delle amministrazioni degli Stati membri.

Sezione 4

Pagamento delle spese

Articolo 76

Il pagamento delle spese è l'atto finale che libera l'istituzione dai suoi obblighi verso i creditori.

Il pagamento delle spese è effettuato dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Sezione 5

Termini per le operazioni di spesa

Articolo 77

Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

Capo 7

Informazione sull'esecuzione del bilancio

Articolo 78

1. Una volta al mese, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio dati in cifre, aggregati a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti. Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

I dati sono trasmessi entro i dieci giorni lavorativi che seguono la fine di ogni mese.

2. Tre volte all'anno, entro trenta giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione di bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci. Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

3. I dati in cifre e la relazione sono trasmessi contemporaneamente anche alla Corte dei conti.

Capo 8

Sistemi informatici

Articolo 79

Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, si applicano le disposizioni del presente titolo e le disposizioni dei capi 2 e 3 del titolo VI della prima parte, tenendo conto delle possibilità e delle esigenze della gestione informatica. A tal fine, in particolare si applica quanto segue:

a) i sistemi informatici rinviano ai documenti giustificativi che si riferiscono ai dati ivi riportati;

b) le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

Capo 9

Il revisore interno

Articolo 80

Ogni istituzione nomina un revisore interno, incaricato di fornire, secondo le pertinenti norme internazionali, una garanzia all'istituzione per quanto riguarda il buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Articolo 81

1. Il revisore interno assiste la propria istituzione nel controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere un impiego economicamente avveduto delle risorse dell'istituzione.

È incaricato di quanto segue:

a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b) valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo interno relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti ai dossier relativi alle entrate e alle spese, se necessario in loco, anche negli Stati membri e nei paesi terzi.

3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili.

Articolo 82

Regole particolari relative al revisore interno sono emanate dall'istituzione in modo da garantire l'indipendenza della sua funzione. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore interno è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, secondo lo statuto.

TITOLO IV

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Capo 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Campo d'applicazione

Articolo 83

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 97 e 153, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

a) gli appalti immobiliari,

b) gli appalti di forniture,

c) gli appalti di lavori,

d) gli appalti di servizi.

2. Il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

Articolo 84

1. Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando più ampia concorrenza, salvo nei casi tassativamente previsti dalle modalità d'esecuzione.

3. Le istituzioni si riservano il diritto di sospendere, rifiutare o recuperare in qualsiasi momento gli importi versati per appalti aggiudicati secondo una procedura che ritengono inficiata da errore, irregolarità o frode.

Sezione 2

Pubblicazione

Articolo 85

1 Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 98 o dall'articolo 153 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. La pubblicazione comporta un avviso di preinformazione, un bando di gara e un avviso d'attribuzione.

La pubblicazione del bando di gara può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 87.

La pubblicazione dell'avviso d'attribuzione può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra i prestatari.

3. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste dall'articolo 98 o dall'articolo 153 sono oggetto di una pubblicità adeguata.

4. L'oggetto dell'appalto deve essere chiaramente definito nei documenti del bando di gara, ivi compreso il capitolato d'oneri.

Sezione 3

Procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 86

1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti mediante bando di gara assumono una delle forme seguenti:

a) la procedura aperta,

b) la procedura ristretta,

c) il concorso di progettazione,

d) la procedura negoziata.

2. Gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 98 o dall'articolo 153 sono oggetto di una delle procedure di cui al paragrafo 1, punti a), b) e c), salvo il disposto dell'articolo 87.

3. Per gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste dall'articolo 98 o dall'articolo 153, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere, oltre alle procedure di cui al paragrafo 1, a procedure di gara semplificate nelle quali i candidati invitati a presentare offerte sono scelti sulla base di criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva.

Articolo 87

1. Senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, gli appalti possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata soltanto nei casi stabiliti dalle modalità d'esecuzione.

2. Dopo la pubblicazione di un bando di gara e la selezione dei candidati secondo criteri resi noti, il ricorso a una procedura negoziata è possibile soltanto nei casi stabiliti dalle modalità d'esecuzione.

Sezione 4

Esclusione dagli appalti

Articolo 88

1. Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o gli offerenti:

a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b) nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto.

2. I candidati o offerenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1.

Articolo 89

1. Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;

b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto;

c) abbiano tentato di procurarsi informazioni riservate, di concludere intese illecite con i concorrenti, di influenzare o corrompere in qualsiasi modo l'amministrazione aggiudicatrice.

2. Otre ai casi di cui al paragrafo 1, esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o gli offerenti che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 90

Ai candidati od offerenti esclusi a norma degli articoli 88 e 89 possono essere inflitte sanzioni amministrative o finanziarie, dopo aver dato loro modo di presentare osservazioni. Le sanzioni possono consistere nella sospensione o nell'annullamento del pagamento degli appalti in corso o nell'esclusione dagli appalti finanziati dal bilancio comunitario per un periodo fino a cinque anni.

Sezione 5

Attribuzione degli appalti

Articolo 91

1. I criteri di selezione che permettono di valutare le capacità dei candidati o offerenti e i criteri d'attribuzione che permettono di valutare il contenuto delle offerte sono definiti e precisati nei documenti della gara d'appalto.

2. Un appalto può essere attribuito secondo una delle due modalità seguenti:

a) mediante aggiudicazione, nel qual caso l'appalto è attribuito all'offerta che presenta il prezzo più basso fra le offerte regolari e conformi;

b) mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa, nel qual caso l'appalto è attribuito all'offerta che presenta il miglior rapporto tra la qualità e il prezzo.

Sezione 6

Presentazione, apertura e valutazione delle offerte

Articolo 92

1. Le modalità di presentazione delle offerte garantiscono il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2. Indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, le candidature o offerte sono aperte da una commissione designata a tale scopo. Qualsiasi offerta o candidatura da questa dichiarata non conforme è respinta.

3. Tutte le candidature o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri di selezione e d'attribuzione da un comitato designato a tale scopo.

Articolo 93

Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.

Articolo 94

L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

Articolo 95

Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto o rinunciare all'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti.

Sezione 7

Cauzione

Articolo 96

A garanzia dell'esecuzione degli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dai contraenti una garanzia preliminare.

Capo 2

Disposizioni relative agli appalti conclusi dalle istituzioni comunitarie per proprio conto

Articolo 97

Le istituzioni comunitarie sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che concludono per proprio conto.

Articolo 98

Si applicano le soglie e i termini stabiliti dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, salvo il disposto del titolo III della seconda parte del presente regolamento.

Articolo 99

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia ratificato un accordo particolare, alle condizioni previste da detto accordo, stipulato tra detto paese e le Comunità nel settore dei pubblici appalti.

Articolo 100

Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

TITOLO V

SOVVENZIONI

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 101

1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

a) il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea,

b) oppure un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea.

Esse sono oggetto di una convenzione scritta.

2. Non costituiscono sovvenzioni le spese di personale delle istituzioni, i prestiti e le partecipazioni, i versamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno e gli appalti.

Capo 2

Principi di concessione

Articolo 102

1. La concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di cumulo e di retroattività e del cofinanziamento.

2. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

Articolo 103

1. Le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale che ne indica la base legale, gli obiettivi e i risultati attesi.

I programmi sono pubblicati annualmente e attuati mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne quando l'urgenza, la natura dell'azione o le caratteristiche del beneficiario non vi si prestino.

2. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale.

Articolo 104

1. Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a favore di uno stesso beneficiario.

2. Ogni beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento per esercizio.

Articolo 105

1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere ammessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della decisione di concessione.

In tali casi, tuttavia, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della richiesta di sovvenzione.

2. È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

Articolo 106

1. La sovvenzione non può finanziare integralmente le spese di funzionamento dell'organismo beneficiario o dell'azione, fatte salve le disposizioni del titolo IV della seconda parte.

Inoltre, le sovvenzioni di funzionamento hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo.

2. Possono essere previste deroghe al paragrafo 1 o nella base legale o nei commenti di bilancio, a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo. Alle stesse condizioni, possono essere previste deroghe al paragrafo 1, secondo comma, a favore di organizzazioni internazionali.

Capo 3

Procedura di concessione

Articolo 107

L'invito a presentare proposte contiene i criteri di selezione che permettono di valutare la capacità finanziaria e operativa del richiedente a realizzare l'azione proposta, nonché i criteri d'attribuzione secondo i quali saranno selezionati i beneficiari delle sovvenzioni.

Articolo 108

1. Sono ammissibili le domande di sovvenzione, formulate per iscritto, presentate da persone giuridiche senza scopo di lucro. Persone fisiche e società commerciali potranno beneficiare di sovvenzioni, a titolo eccezionale e in funzione della natura dell'iniziativa o dell'obiettivo perseguito dal richiedente.

2. Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che si trovino o si siano trovati, in occasione della procedura di concessione di una sovvenzione o di aggiudicazione di un appalto finanziato dal bilancio, in una delle fattispecie di esclusione di cui agli articoli 88 e 89.

I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 88.

Ai richiedenti esclusi a norma degli articoli 88 e 89 possono essere inflitte sanzioni amministrative e finanziarie, alle condizioni previste all'articolo 90.

Articolo 109

1. Le domande sono valutate e selezionate, sulla base dei criteri di selezione e d'attribuzione preventivamente comunicati, da un comitato appositamente costituito.

2. L'istituzione informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di rifiuto, per intero o in parte, della sovvenzione richiesta, l'istituzione motiva il proprio rifiuto.

Capo 4

Pagamento

Articolo 110

1. Il pagamento della sovvenzione è effettuato in euro.

2. Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'azione o dalle spese effettive sostenute dal beneficiario.

Articolo 111

Le condizioni alle quali sono subordinate le sovvenzioni possono esigere dal beneficiario la costituzione di una cauzione preliminare a garanzia dell'esecuzione delle sue obbligazioni.

Articolo 112

1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo il completamento dell'azione o la presentazione delle spese di funzionamento e l'accettazione da parte dell'istituzione dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione.

2. In caso d'inesecuzione o di esecuzione parziale o tardiva dell'azione, se sono stati versati importi superiori ai massimali previsti dalla convenzione, oppure se l'azione è stata eseguita a un costo inferiore, la sovvenzione deve essere rimborsata a debita concorrenza dal beneficiario.

3. In caso di violazione, da parte del beneficiario, delle norme e dei principi fissati nel presente titolo, la sovvenzione concessa dà luogo a recupero.

Capo 5

Esecuzione

Articolo 113

Quando l'esecuzione dell'azione richiede l'aggiudicazione di appalti, questi sono soggetti alle disposizioni del titolo IV della presente parte o del capitolo 3 del titolo IV della seconda parte.

Articolo 114

Ogni programma di sovvenzioni è soggetto ad una valutazione della conformità dei risultati a fronte degli obiettivi stabiliti.

TITOLO VI

CONTABILITÀ E RENDICONTO

Capo 1

Rendiconto

Articolo 115

1. Gli stati finanziari comprendono il bilancio finanziario, il conto di gestione e un allegato, che costituiscono un insieme indissociabile. Sono presentati in euro.

2. Il bilancio finanziario presenta la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio trascorso.

Il bilancio finanziario è presentato secondo la struttura stabilita dalla direttiva del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle Comunità.

3. Il conto di gestione ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese.

4. L'allegato completa e commenta le informazioni fornite dal bilancio finanziario e dal conto di gestione, in particolare precisando i metodi utilizzati per l'elaborazione e commentandone i dati.

5. Gli stati finanziari consolidati delle Comunità presentano in forma aggregata le informazioni finanziare contenute negli stati finanziari di ciascuna istituzione.

6. Oltre agli stati finanziari, ogni istituzione elabora una relazione sull'esecuzione del bilancio e un'analisi della gestione finanziaria.

Articolo 116

1. Gli stati finanziari devono essere regolari, sinceri e completi e devono fornire un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato dell'esercizio.

2. Gli stati finanziari sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:

a) la continuità delle attività,

b) la prudenza,

c) la costanza dei metodi contabili,

d) l'importanza relativa,

e) la non compensazione,

f) la preminenza della realtà sull'apparenza,

g) l'indipendenza degli esercizi.

Articolo 117

1. I contabili delle altre istituzioni comunicano al contabile della Commissione, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro stati finanziari provvisori.

Essi gli trasmettono anche una relazione sull'esecuzione del bilancio e un'analisi della gestione finanziaria.

2. Il contabile della Commissione consolida gli stati finanziari provvisori e trasmette alla Corte dei conti entro il 1° maggio che segue l'esercizio chiuso, gli stati provvisori di ogni istituzione e gli stati finanziari consolidati provvisori delle Comunità. Trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, entro la stessa data, l'analisi della gestione finanziaria di ogni istituzione.

Articolo 118

1. La Corte dei conti formula, entro il 15 luglio, le sue osservazioni sugli stati finanziari provvisori di ogni istituzione, per permettere a ciascuna di apportare nei propri stati finanziari definitivi le correzioni giudicate necessarie.

2. Ogni istituzione forma i propri stati finanziari definitivi e li trasmette al contabile della Commissione, entro il 5 settembre che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione degli stati finanziari consolidati definitivi.

3. La Commissione approva gli stati finanziari consolidati definitivi e li trasmette, entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

4. Gli stati finanziari consolidati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per il 30 novembre che segue l'esercizio chiuso, contemporaneamente alla dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE, dell'articolo 45C del trattato CECA e dell'articolo 160C del trattato Euratom.

Articolo 119

La Commissione riferisce due volte all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio e dei rischi corrispondenti.

Tali informazioni sono trasmesse contemporaneamente alla Corte dei conti.

Capo 2

Contabilità

Articolo 120

1. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.

2. I metodi contabili e il piano contabile utilizzati dalle istituzioni sono armonizzati e stabiliti dal contabile della Commissione.

3. La contabilità generale riproduce, secondo il metodo della partita doppia, la totalità delle entrate e delle spese dell'esercizio ed è destinata a stabilire la situazione patrimoniale dell'istituzione.

4. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.

5. Ogni scrittura contabile è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.

Articolo 121

1. I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione degli stati finanziari delle Comunità di cui al capo 1.

2. Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data della chiusura dei conti, il contabile può procedere alle correzioni che, senza comportare esborsi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione completa, fedele e sincera degli stati finanziari.

Capo 3

Inventario delle immobilizzazioni

Articolo 122

Ogni istituzione tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio delle Comunità.

Ciascuna istituzione fa verificare dai propri servizi la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.

La cessione, a titolo oneroso o gratuito, lo scarto, la locazione e la scomparsa in seguito a perdita, furto o altre cause, dei beni inventariati sono registrati dall'ordinatore con una dichiarazione o un verbale.

TITOLO VII

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

Capo 1

Controllo esterno

Articolo 123

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti previsto dall'articolo 248 del trattato CE, dall'articolo 45 del trattato CECA e dall'articolo 180 del trattato Euratom.

Articolo 124

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essi emanati in esecuzione degli articolo 8 e 12, dell'articolo 17, paragrafo 2 e degli articoli 20, 21, 24 e 33.

2. Le istituzioni trasmettono alla Corte dei conti le regole interne che emanano in materia finanziaria.

3. La designazione degli ordinatori, dei revisori interni, dei contabili e degli amministratori di anticipi, nonché le deleghe finanziarie a norma degli articoli 48, 56, 58, 59 e 80 sono notificate alla Corte dei conti.

Articolo 125

1. Il controllo della Corte dei conti ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto. Esso ha lo scopo di accertare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati. Ha anche lo scopo di accertare la sana gestione finanziaria.

2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 127, di tutti i documenti e informazioni riguardanti la gestione finanziaria dei servizi o organismi soggetti al suo controllo. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi od organismi.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento di compiti affidatile le dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni effettuate dalla Commissione in forza della normativa sul FEAOG, sezione "garanzia" e sulle risorse proprie. Questa disposizione si applica anche in materia di controllo di qualsiasi fondo creato dalle Comunità.

Su domanda della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi della Comunità a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti e i suoi membri, possono essere assistiti da agenti della stessa Corte. I compiti affidati a tali agenti devono essere notificati dalla Corte dei conti stessa o da uno dei suoi membri alle autorità presso le quali l'agente delegato deve svolgere i suoi lavori.

Articolo 126

La Corte dei conti cura che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

Articolo 127

1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome delle Comunità e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle competenze necessarie, i servizi nazionali competenti, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui quest'ultima ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio comunitario e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica del conto di gestione su documenti o sul posto e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico.

Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio comunitario.

2. Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue:

a) aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materie di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;

b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui all'articolo123, paragrafo 1.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b) può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese delle Comunità, detenuti dai servizi delle istituzioni e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, presso gli organismi che gestiscono entrate o spese in nome delle Comunità e presso le persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

Le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle competenze necessarie, i servizi nazionali competenti, mettono a disposizione della Corte dei conti tutte le informazioni di cui dispongono sulle operazioni finanziate o cofinanziate dalle Comunità, nonché sulla gestione e il controllo di tali operazioni.

4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi comunitari riscossi a titolo di sovvenzioni.

5. Qualsiasi concessione di sovvenzioni comunitarie ad organismi esterni alle istituzioni è subordinata all'accettazione, per iscritto, da parte dei beneficiari, della verifica da parte della Corte dei conti sull'impiego delle sovvenzioni concesse.

6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, su sua richiesta, tutte le informazioni sull'assunzione e l'erogazione di prestiti.

7. L'uso di sistemi informatici integrati non può avere l'effetto di limitare l'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

Articolo 128

1. La relazione annuale della Corte dei conti, prevista dall'articolo 248, paragrafo 4 del trattato CE, all'articolo 45 C, paragrafo 4 del trattato CECA e all'articolo 160 C, paragrafo 4 del trattato Euratom, è disciplinata dalle seguenti disposizioni dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. La Corte dei conti trasmette entro il 15 luglio alla Commissione e alle istituzioni interessate, le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Queste osservazioni devono rimanere riservate.

Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 31 ottobre. Le altre istituzioni inviano le proprie risposte contemporaneamente alla Commissione.

3. La Commissione comunica agli Stati membri interessati le osservazioni della Corte dei conti relative alla gestione dei fondi comunitari per i quali sono competenti in forza della normativa pertinente, qualora tali Stati membri siano nominativamente indicati nelle osservazioni della Corte.

4. Gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro il 30 settembre. La Commissione comunica le risposte alla Corte dei conti entro il 31 ottobre, accompagnate dai propri commenti.

5. Nella relazione annuale figura valutazione della sana gestione finanziaria.

6. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate subito dopo le osservazioni alle quali si riferiscono.

7. La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 30 novembre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 129

Contemporaneamente alla relazione annuale di cui all'articolo 128, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

Articolo 130

1. Al di fuori della relazione annuale, la Corte dei conti può presentare in ogni momento, sotto forma di relazioni speciali, le proprie osservazioni su problemi particolari ed emettere pareri su richiesta di una delle istituzioni.

2. Le relazioni speciali sono comunicate all'istituzione interessata.

L'istituzione interessata dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette relazioni speciali.

Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee talune delle sue relazioni, vi unisce le risposte delle istituzioni interessate. Quando la relazione speciale riguarda la gestione dei fondi comunitari per i quali gli Stati membri sono competenti in forza della normativa pertinente, la Commissione comunica la relazione speciale agli Stati membri nominativamente indicati nelle osservazioni della Corte dei Conti.

Gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro un mese e mezzo a decorrere dall'adozione della relazione speciale. La Commissione comunica tale risposta alla Corte dei conti, accompagnata dai propri commenti.

Le relazioni speciali sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

3. I pareri di cui al paragrafo 1, che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Corte dei Conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono accompagnati dalle risposte delle istituzioni interessate.

Capo 2

Discarico

Articolo 131

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 132

1. La decisione di scarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese delle Comunità, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo delle Comunità descritti nel bilancio finanziario. La decisione implica una valutazione della responsabilità della Commissione nell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.

2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari di cui agli articoli 275 del trattato CE, 78 quinto del trattato CECA e 179 bis del trattato Euratom. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in oggetto. L'accesso e il trattamento delle informazioni riservate avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della tutela del segreto professionale, delle regole sui procedimenti giudiziari e disciplinari e degli interessi dell'Unione.

Articolo 133

1. A norma dell'articolo 276 del trattato CE, dell'articolo 78 octavo del trattato CECA e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE "GARANZIA"

Articolo 134

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione "garanzia", nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sono eseguite secondo le disposizioni delle parti prima e terza.

Articolo 135

1. Nel bilancio del FEAOG, sezione "garanzia" figurano, per ogni esercizio, stanziamenti d'impegno d'importo pari agli stanziamenti di pagamento.

2. Gli stanziamenti di pagamento non utilizzati sono riportati automaticamente al solo esercizio successivo per coprire gli impegni anteriori.

3. Gli stanziamenti di pagamento riportati e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio vengono annullati.

Articolo 136

1. La Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri.

2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo di questi pagamenti costituiscono impegni globali accantonati, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti alla sezione "garanzia" del FEAOG, una volta detratte le entrate con destinazione specifica.

3. Le spese di gestione corrente del FEAOG, sezione "garanzia", possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare la metà del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio è previsto da una base giuridica.

Articolo 137

1. Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione "garanzia" formano oggetto, entro un termine di due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine.

L'impegno di bilancio viene dedotto dall'impegno globale accantonato di cui all'articolo 136.

2. Gli impegni globali accantonati, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, ad impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono oggetto di un disimpegno a titolo dell'esercizio d'origine.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano con riserva della liquidazione dei conti.

Articolo 138

Le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri, entro il 31 dicembre dell'esercizio in oggetto, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Articolo 139

1. Quando la Commissione può procedere, a norma dell'articolo 21, a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio.

2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione propone gli storni all'autorità di bilancio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo.

L'autorità di bilancio decide gli storni secondo la procedura prevista dall'articolo 22, ma entro tre settimane.

Articolo 140

Le entrate con destinazione specifica del presente titolo sono imputate globalmente o agli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia", destinati a finanziare le spese della politica agricola comune, o agli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia", destinati a finanziare le misure di sviluppo rurale e le misure d'accompagnamento.

TITOLO II

FONDI STRUTTURALI

Articolo 141

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi strutturali, sul Fondo di coesione e sulle misure strutturali e agricole di preadesione, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Alle operazioni gestite direttamente dalla Commissione si applicano anche le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento.

3. Le misure strutturali e agricole di preadesione possono essere gestite in forma decentrata secondo le modalità di cui all'articolo 150.

Articolo 142

1. Il versamento da parte della Commissione della partecipazione dei Fondi è effettuato secondo la normativa di cui all'articolo 141.

Può avere la forma di un prefinanziamento, di un pagamento intermedio o di un pagamento a saldo.

2. Il termine entro il quale la Commissione deve effettuare i pagamenti intermedi è fissato secondo la normativa di cui all'articolo 141.

3. Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri dei versamenti di prefinanziamento e i suoi effetti sull'importo della partecipazione ai Fondi è disciplinato della normativa di cui all'articolo 141.

4. I versamenti sono effettuati con riserva delle correzioni finanziarie alle quali la Commissione o gli Stati membri ritengono necessario procedere secondo la normativa di cui all'articolo 141.

Articolo 143

Alle condizioni previste dalla normativa di cui all'articolo 141, la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.

Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o di grave catastrofe naturale che abbia serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi strutturali.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessaria la ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 144

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative del presente titolo, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo, secondo la normativa di cui all'articolo 141.

Articolo 145

Gli aspetti relativi alla gestione e alla selezione dei progetti, nonché al controllo sono disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 141.

TITOLO III

RICERCA

Articolo 146

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

Detti stanziamenti sono iscritti sia in un titolo del bilancio relativo al settore della ricerca, sia in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso. Sono eseguiti mediante la realizzazione delle azioni dettagliate nelle modalità d'esecuzione.

2. All'interno del titolo del bilancio relativo al settore della ricerca, la Commissione può procedere, in deroga all'articolo 21, a storni fra capitoli nel limite del 15% degli stanziamenti iscritti sulla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

3. Gli esperti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti sulla base delle procedure definite dal Consiglio al momento dell'adozione di ciascun programma quadro di ricerca.

Articolo 147

1. Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall'articolo 146, paragrafo 1 nell'ambito della sua partecipazione su una base concorrenziale o negoziata ad azioni comunitarie finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio generale.

2. Gli stanziamenti relativi alle azioni alle quali il CCR partecipa su base concorrenziale sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 17. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito.

L'esecuzione di questi stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto di gestione per ogni categoria di azioni alla quale si riferisce; è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi (pubblici o privati) e dalle entrate provenienti dalle altre prestazioni per terzi effettuate dalla Commissione.

3. Le norme sull'aggiudicazione degli appalti, di cui al titolo IV della prima parte, non si applicano alle attività per conto di terzi del CCR.

TITOLO IV

AZIONI ESTERNE

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 148

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Gli stanziamenti destinati alle azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalla Commissione, come segue:

a) con decisione autonoma;

b) nell'ambito di accordi conclusi con uno o più paesi terzi beneficiari;

c) nell'ambito di accordi con organizzazioni internazionali.

Capo 2

Esecuzione delle azioni

Articolo 149

Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite sia a livello centralizzato dalla Commissione, sia a livello parzialmente o completamente decentrato dai paesi terzi beneficiari, sia congiuntamente con organizzazioni internazionali.

Articolo 150

1. La Commissione può decidere di affidare alle autorità dei paesi terzi beneficiari la gestione di talune azioni, previo accertamento della loro capacità di applicare alla gestione dei fondi comunitari almeno i criteri minimi seguenti:

a) l'effettiva separazione delle funzioni di ordinatore e di contabile;

b) l'esistenza di un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

c) procedure di rendicontazione distinte che consentano di giustificare l'impiego dei fondi comunitari;

d) l'esistenza di un sistema di controllo esterno indipendente;

e) procedure di aggiudicazione degli appalti trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi.

2. Lo Stato beneficiario deve accettare di assumere l'intera responsabilità dei fondi comunitari che gli sono stati versati; si impegna inoltre a verificare regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio comunitario sono state eseguite correttamente, a prevenire e perseguire le irregolarità e le frodi e a recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o male eseguiti.

Articolo 151

L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione previa o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.

Articolo 152

1. Le azioni eseguite in modo autonomo oppure nell'ambito degli accordi con paesi terzi beneficiari od organizzazioni internazionali implicano quanto segue:

a) la conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome delle Comunità, e di paesi terzi beneficiari o gli organismi da questi designati, qui di seguito denominati "beneficiari",

b) oppure un contratto od una convenzione di sovvenzione con organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o con persone fisiche o giuridiche, incaricate della realizzazione.

Tali contratti o convenzioni definiscono le condizioni di gestione dell'aiuto esterno da parte del contraente.

2. Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari sono assimilate a impegni giuridici specifici conclusi entro i termini previsti dall'articolo 71, paragrafo 2. I contratti e le singole convenzioni per l'attuazione di queste convenzioni di finanziamento devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n + 3, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio. I contratti e le singole convenzioni relativi alla revisione contabile ed alla valutazione possono essere conclusi ulteriormente.

Capo 3

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 153

1. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 53 e della parte prima, titolo IV, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e le modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nelle modalità di esecuzione. Gli appalti sono aggiudicati:

a) dalla Commissione in nome e per conto di uno o più beneficiari,

b) da uno a più beneficiari,

c) o da un organismo di diritto nazionale o internazionale o da persone giuridiche o fisiche che hanno firmato un contratto o una convenzione di finanziamento o di sovvenzione con la Commissione per l'esecuzione di un'azione esterna.

2. Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste nelle convenzioni di finanziamento o nei contratti o convenzioni di sovvenzioni di cui all'articolo 152.

Articolo 154

1. La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata, a tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, dei paesi terzi beneficiari o di qualsiasi altro paese terzo espressamente indicati in tali atti.

2. In casi eccezionali debitamente giustificati, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione.

Capo 4

Concessione delle sovvenzioni

Articolo 155

Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio quando ciò è indispensabile per la sua realizzazione.

Capo 5

Verifica dei conti

Articolo 156

Ogni convenzione di finanziamento o contratto o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, sui documenti e sul posto, fino al destinatario finale dell'azione compreso, salve le deroghe previste dall'articolo 53.

TITOLO V

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 157

Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (in prosieguo: "l'Ufficio"), salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 158

1. Gli stanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio particolare della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L'allegato è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato coprono tutte le esigenze finanziarie dell'Ufficio per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni delle Comunità.

2. Il comitato direttivo dell'Ufficio decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.

Articolo 159

Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato dell'Ufficio, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'Ufficio e determina limiti e condizioni della delega.

Articolo 160

1. L'Ufficio predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. Il comitato direttivo decide i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità.

2. Il commento della linea di bilancio particolare sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti dell'Ufficio presenta, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni dell'Ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base delle previsioni della contabilità analitica di cui al paragrafo 1.

3. L'Ufficio comunica i risultati della contabilità analitica alle istituzioni interessate.

4. Il conto di gestione e il bilancio finanziario dell'Ufficio sono parte integrante del conto di gestione e del bilancio finanziario delle Comunità, di cui all'articolo 115.

Articolo 161

Il comitato direttivo dell'Ufficio stabilisce le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni di vendita delle pubblicazioni e la tenuta della corrispondente contabilità.

Ogni istituzione resta l'ordinatore delle spese imputate sugli stanziamenti di pubblicazione per tutti i lavori affidati all'esterno tramite l'Ufficio. A norma dell'articolo 17, il provento netto delle vendite delle pubblicazioni è utilizzato, come entrate con destinazione specifica, dall'istituzione autore delle pubblicazioni.

TITOLO VI

UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

Articolo 162

Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano al funzionamento dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: "OLAF"), salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 163

1. Gli stanziamenti destinati a coprire tutte le esigenze finanziarie di funzionamento dell'OLAF che derivano dall'espletamento delle sue funzioni e dei suoi mandati sono iscritti in una linea di bilancio particolare all'interno della sezione del bilancio della Commissione. Questi stanziamenti sono ripresi in dettaglio in un allegato presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso nello stesso modo delle sezioni del bilancio.

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'OLAF, procede a storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.

Articolo 164

La Commissione delega al direttore dell'OLAF i poteri di ordinatore per gli stanziamenti iscritti nell'allegato della sezione della Commissione relativo all'OLAF e determina limiti e condizioni della delega. Il direttore dell'OLAF è autorizzato a sottodelegare i propri poteri agli agenti soggetti allo statuto.

Articolo 165

Il conto di gestione e il bilancio finanziario dell'OLAF sono parte integrante del conto di gestione e del bilancio finanziario delle Comunità di cui all'articolo 115.

TITOLO VII

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 166

Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 167

1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

2. Le spese che, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1° dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.

Articolo 168

1. Il bilancio comporta, per ogni esercizio, stanziamenti d'impegno d'importo pari agli stanziamenti di pagamento.

2. Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, sia in conformità degli usi locali sia perché relativi alla fornitura di materiale d'attrezzatura, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 169

In via transitoria, la sezione del bilancio della Commissione comporta una riserva monetaria iscritta negli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia" e le cui condizioni d'iscrizione, di funzionamento e di finanziamento sono determinate dalla decisione del Consiglio sulla disciplina di bilancio e dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, nonché dalle norme d'applicazione della stessa.

Articolo 170

Gli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia" per lo sviluppo rurale e le misure d'accompagnamento restano disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 135 fino alla fine del periodo coperto dalle prospettive finanziarie, ossia fino al 31 dicembre 2006. Dopo tale data, verranno adottate le disposizioni opportune.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 171

Per le questioni di bilancio di loro competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono farsi comunicare qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Articolo 172

La Commissione adotta le modalità d'esecuzione del presente regolamento finanziario, in consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio e sentito il parere delle altre istituzioni.

Articolo 173

Ogni tre anni, il Parlamento europeo ed il Consiglio esaminano il presente regolamento alla luce di una proposta della Commissione.

I regolamenti che la modificano sono adottati dal Consiglio, previo ricorso alla procedura di concertazione se il Parlamento lo richiede.

La concertazione si svolge in seno ad una commissione di concertazione che riunisce il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori della commissione di concertazione.

Scopo della procedura di concertazione è ricercare un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio. La procedura dovrebbe normalmente svolgersi per un lasso di tempo non superiore a tre mesi, salvo nel caso in cui l'atto in questione debba essere adottato prima di una data determinata o se esistono motivi d'urgenza, nel qual caso il Consiglio può fissare un termine adeguato.

Quando le posizioni delle due istituzioni sono sufficientemente vicine, il Parlamento europeo può formulare un nuovo parere, quindi il Consiglio delibera in modo definitivo.

Articolo 174

La normativa finanziaria degli organismi comunitari dotati di personalità giuridica e che ricevono sovvenzioni dal bilancio, viene emanata sul modello del presente regolamento finanziario. Può discostarsene soltanto quando lo impongano esigenze specifiche del loro funzionamento.

Articolo 175

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è abrogato.

Articolo 176

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

(articolo 175)

>SPAZIO PER TABELLA>

* Articoli soppressi nel presente regolamento e che saranno ripresi nelle modalità d'esecuzione.

>SPAZIO PER TABELLA>

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* Articoli soppressi nel presente regolamento e che saranno ripresi nelle modalità d'esecuzione.

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* Articoli soppressi nel presente regolamento e che saranno ripresi nelle modalità d'esecuzione.

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* Articoli soppressi nel presente regolamento e che saranno ripresi nelle modalità d'esecuzione.

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* Articoli soppressi nel presente regolamento e che saranno ripresi nelle modalità d'esecuzione.

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* Articoli soppressi nel presente regolamento e che saranno ripresi nelle modalità d'esecuzione.

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* Articoli soppressi nel presente regolamento e che saranno ripresi nelle modalità d'esecuzione.

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* Articoli soppressi nel presente regolamento e che saranno ripresi nelle modalità d'esecuzione.

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* Articoli soppressi nel presente regolamento e che saranno ripresi nelle modalità d'esecuzione.

INDICE ANALITICO (per articolo)

Activity Based Budgeting (ABB)

agenzie

allegati agli stati finanziari

allegati di bilancio

ammende

amministratore di anticipi

amministrazioni aggiudicatrici

analisi della gestione finanziaria

annualità

annullamento di stanziamenti

appalti pubblici

assunzione di prestiti

attività concorrenziali, ricerca

atto di base

autorità di bilancio

azioni esterne

base giuridica (si veda: atto di base)

bilancio finanziario

bilancio non adottato definitivamente

bilancio rettificativo

bilancio, adozione definitiva

bilancio, definizione

calendario del bilancio

Centro comune di ricerca (CCR)

cogestione

compensazione, recupero

concertazione

concorrenza, messa in

concorsi, appalti pubblici

conflitto d'interessi

consolidamento

contabile

contabilità analitica

contabilità di bilancio

contabilità generale

conto di gestione

controlli

convenzione di finanziamento

correzioni finanziarie

corruzione

Corte dei conti

costituzione di garanzia

crediti accertabili

crediti non ancora accertabili

data d'impegno

data limite d'esecuzione

data limite di contrattualizzazione

delega di compiti di competenza dell'autorità pubblica

delega di poteri d'esecuzione

deleghe interne

dichiarazione di affidabilità

difficoltà d'esecuzione

discarico

disimpegno automatico

disposizioni finali

documenti giustificativi

dodicesimi provvisori

entrate

entrate con destinazione specifica

entrate negative

equilibrio

esecuzione del bilancio

esercizio finanziario

euro

FEAOG, sezione Garanzia

Fondi strutturali

Fondo di garanzia per le azioni esterne

frazioni annue

frodi

garanzie di bilancio

gestione centralizzata

gestione congiunta

gestione decentrata

immobilizzazioni

impegni anticipati

impegno di bilancio

impegno giuridico

impegno globale

imputazione di bilancio

interessi da pagare

interessi da riscuotere

istituzioni nazionali di controllo

lettera rettificativa

liberalità

liquidazione dei conti

liquidazione delle spese

modalità di esecuzione del regolamento finanziario

nomenclatura di bilancio

norme interne

obblighi giuridici

operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

ordinatore

ordinazione delle spese

ordine di pagamento

ordine di riscossione

organismi comunitari dotati di personalità giuridica (si veda anche: agenzie)

Organizzazione mondiale del commercio

organizzazioni internazionali

pagamenti anticipati

pagamenti, tipi di

pagamento

penali

perizia tecnica o amministrativa

piano contabile

poteri d'esecuzione

previsione di credito

previsione di entrate

principi finanziari

principi, appalti pubblici

principi, contabilità

principi, sovvenzioni

procedura aperta

procedura negoziata

procedura ristretta

progetto di bilancio

progetto preliminare di bilancio

progetto preliminare di bilancio rettificativo

pubblicità

recupero

regolamento finanziario del 1977, abrogazione

regolamento finanziario, definizione

regolamento finanziario, entrata in vigore

regolamento finanziario, modifica

relazione, Corte dei conti

relazione, esecuzione del bilancio

relazione, garanzie di bilancio

relazione, ordinatore

relazione, revisore interno

relazione, seguito del discarico

rendiconto

responsabilità disciplinare e pecuniaria

responsabilità penale

responsabilità, Commissione

revisore interno

ricerca

ricostituzione di stanziamenti

rinuncia, recupero

riporti di stanziamenti

rischi

riserva

riserva monetaria

riserva negativa

risorse proprie

risultati

saldo

sana gestione finanziaria

sanzioni amministrative (appalti e sovvenzioni)

scheda finanziaria

separazione delle funzioni

sistemi informatici

sospensione dalle funzioni

sovvenzioni

sovvenzioni di funzionamento

specificità

spese

spese negative

Spese Obbligatorie/Spese Non Obbligatorie

stabilimento del bilancio in base alle attività (si veda: ABB)

stanziamenti accantonati

stanziamenti amministrativi

stanziamenti di pagamento

stanziamenti d'impegno

stanziamenti dissociati

stanziamenti, esercizio di bilancio

stati di previsione

stati finanziari

Stati membri

stato generale delle entrate

storni

storni, flessibilità

sviluppo rurale

tabella dell'organico

tabella dell'organico, flessibilità

termini di pagamento

trasparenza

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (UPUCE)

Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

unità del bilancio

unità di conto

universalità

valutazione