Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia /* COM/2000/0453 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 29 maggio 1999, la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. Con il regolamento (CE) n. 449/2000 [1], la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. [1] GU L 55 del 29.2.2000, pag.3. Nel regolamento suddetto, si concludeva inoltre che non occorreva istituire alcun dazio sulle importazioni del prodotto in questione originarie della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia, le cui quote di mercato erano minime. L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni definitive in materia di dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse della Comunità, le quali dimostrano che le misure antidumping definitive sono giustificate. Per quanto riguarda le importazioni originarie della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia, si confermano le conclusioni provvisorie e si ritiene opportuno chiudere il procedimento senza l'istituzione di misure. Si propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro e non oltre il 26 agosto 2000. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [2], in particolare gli articoli 9 e 10, paragrafo 2, [2] GU L 56 del 6.3.1996, pag.1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del 27 aprile 1998, GU L 128 del 30.4.1998, pag.18. vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CE) n. 449/2000 [3], ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia, mentre non è stato istituito alcun dazio sulle importazioni originarie della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia le cui quote di mercato sono risultate provvisoriamente minime. [3] GU L 55 del 29.2.2000, pag.3. B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO (2) Una volta comunicati gli elementi e le considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire dazi antidumping provvisori sulle importazioni dal Brasile, dalla Repubblica ceca, dal Giappone, dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Thailandia e di non istituire dazi provvisori sulle importazioni originarie della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia, si è data alle parti interessate che lo hanno chiesto la possibilità di essere sentite dalla Commissione. Le parti interessate hanno inoltre reso note per iscritto le loro osservazioni al riguardo alle conclusioni provvisorie. (3) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. (4) Si sono svolte ulteriori visite di verifica presso i seguenti importatori/operatori commerciali che hanno risposto al questionario: - Jannone SA, Spagna - Nefit BV, Paesi Bassi - Thisa SA, Spagna (5) Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione. (6) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza. C. APERTURA DEL PROCEDIMENTO (7) Alcune parti interessate hanno nuovamente contestato la non inclusione nell'inchiesta di determinati paesi terzi (Bulgaria, Polonia, Turchia e Stati Uniti), affermando che si tratta di una pratica discriminatoria tale da inficiare l'apertura del procedimento. (8) A tale riguardo, va confermata l'impossibilità di avviare un procedimento nei confronti della Bulgaria e della Polonia non essendosi accertata l'esistenza di pratiche di dumping in base alle prove del valore normale e alle informazioni sui prezzi all'esportazione dei prodotti bulgari e polacchi fornite dal denunziante come per i paesi oggetto della presente inchiesta. Per quanto riguarda le importazioni dagli Stati Uniti e dalla Turchia, dalle informazioni disponibili sono risultati livelli minimi. L'obiezione è pertanto stata respinta. D. ProdOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame (9) Il regolamento provvisorio descriveva i prodotti in esame come "accessori filettati per tubi di ghisa malleabile" ("accessori di ghisa malleabile" o "accessori"), allacciati per avvitamento, di cui al codice NC ex 7307 19 10. Questa definizione è confermata. (10) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha obiettato che l'inchiesta avrebbe dovuto riguardare, oltre al codice NC 7307 19 10, anche altri codici NC, visto che il prodotto in esame è stato importato nella Comunità anche sotto questi altri codici. Si è inoltre sostenuto che l'inchiesta doveva essere estesa agli accessori non filettati, che vengono importati nella Comunità per esservi poi filettati e venduti. (11) Per quanto riguarda la prima argomentazione, tutte le importazioni di accessori di ghisa malleabile verificate durante l'inchiesta sono state effettuate sotto il codice NC 7307 19 10 il quale, come risulta dall'avviso di apertura, corrisponde al prodotto in esame. I dati sulle importazioni utilizzati nella presente inchiesta, pertanto, si riferiscono effettivamente al prodotto in esame. Qualora gli accessori di ghisa malleabile dovessero essere importati sotto altri codici NC, si tratterebbe di un errore di classificazione, che verrebbe debitamente segnalato ai servizi doganali. (12) Per quanto riguarda il secondo punto, gli accessori non filettati non rientrano nella definizione del prodotto in esame. Si tratta infatti di un prodotto intermedio, che richiede ulteriori lavorazioni affinché il prodotto in esame acquisisca una delle sue caratteristiche fondamentali, cioè il meccanismo di allacciamento. Pertanto, gli accessori non filettati non sono né in concorrenza né intercambiabili con il prodotto in esame. Per di più, l'inchiesta ha dimostrato che la filettatura rappresenta uno stadio di fabbricazione di grande importanza in termini di valore aggiunto agli accessori di ghisa malleabile, vale a dire il prodotto in esame. (13) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie riguardo al prodotto in esame. 2. Prodotto simile (14) Al punto (13) del regolamento provvisorio, la Commissione ha constatato che gli accessori di ghisa malleabile prodotti dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario sono prodotti simili a quelli prodotti nei paesi interessati ed esportati nella Comunità, dal momento che non vi sono differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche e negli impieghi fondamentali dei vari tipi di questi accessori. (15) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti interessate hanno dichiarato che gli accessori di ghisa malleabile non sono prodotti simili a quelli importati dai paesi interessati, poiché la ghisa utilizzata per gli accessori di produzione comunitaria è generalmente a cuore bianco, mentre per gli accessori importati ci si è serviti di ghisa a cuore nero. (16) L'inchiesta ha dimostrato che gli accessori di ghisa a cuore bianco o a cuore nero subiscono processi di ricottura diversi per durata e temperatura (80-120 ore a 1100° per la ghisa a cuore bianco e 50-80 ore a 900° per la ghisa a cuore nero). Anche il tenore di carbonio è diverso: gli accessori di ghisa a cuore bianco sono quasi completamente decarburati, mentre il tenore di carbonio degli accessori di ghisa a cuore nero subisce una riduzione più limitata. Ne consegue che gli accessori di ghisa a cuore bianco sono in genere più elastici, più resistenti e più facili da galvanizzare di quelli a cuore nero, che risultano invece più facili da filettare e più adatti alle applicazioni dove è importante esercitare una forte pressione. (17) L'inchiesta ha dimostrato tuttavia che la percezione del mercato è la stessa per gli accessori di ghisa a cuore bianco e a cuore nero i quali, a parte il tenore di carbonio, hanno caratteristiche e utilizzazioni finali molto simili e pertanto sono intercambiabili. Ciò è confermato dal fatto che gli importatori/operatori commerciali che acquistano accessori di ghisa malleabile a cuore nero dai paesi interessati e accessori di ghisa malleabile a cuore bianco prodotti dall'industria comunitaria li vendono agli utilizzatori senza fare distinzioni tra i due tipi di materiale. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che neanche gli utilizzatori del prodotto in esame fanno distinzioni di rilievo tra accessori a cuore bianco e a cuore nero. (18) Per di più, gli accessori di entrambi i tipi rispondono alla norma europea EN 10242 e alla norma internazionale ISO 49, che stabiliscono il design e le funzioni degli accessori di ghisa malleabile. Per quanto riguarda in particolare il tenore di carbonio della materia di base, sono ammesse sia la ghisa a cuore bianco che quella a cuore nero. (19) In considerazione di quanto precede, e non essendo stati presentati ulteriori elementi di prova al riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie sul prodotto simile. E. RISULTANZE RIGUARDANTI LA Croazia E LA REPUBBLICA FEDERALE DI Iugoslavia (20) Per quanto riguarda la Croazia e la Repubblica federale di Iugoslavia, si conferma che il volume delle importazioni originarie di questi paesi è stato pari rispettivamente allo 0,4% e allo 0,3% del consumo comunitario totale. Visto che i volumi d'importazione sono stati giudicati irrilevanti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base"), il procedimento deve essere chiuso per quanto riguarda le importazioni originarie di questi due paesi. F. Dumping 1. Paesi ad economia di mercato 1.1 Valore normale 1.1.1 Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base (21) Come risulta dalla sezione 3.4 del regolamento provvisorio, solo una società giapponese e il suo importatore collegato hanno risposto al questionario della Commissione destinato ai produttori esportatori. La società giapponese, tuttavia, ha fornito informazioni incomplete e, in alcuni casi, inesatte, per cui le conclusioni sono state elaborate a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Dopo l'istituzione dei dazi provvisori si è proceduto al riesame di queste conclusioni, che ha dato luogo ad una modifica sostanziale del valore normale stabilito in via provvisoria. (22) Il produttore esportatore thailandese per il quale si è determinato il valore normale in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base (cfr. punto (96) del regolamento provvisorio) ha contestato la decisione della Commissione di utilizzare, come elemento disponibile, il margine di dumping più elevato riscontrato per le transazioni di questo esportatore quando non si disponga di un valore normale per le altre società thailandesi. (23) L'argomentazione è stata respinta. Nel caso in esame, si ritiene opportuno e necessario applicare l'articolo 18 del regolamento di base onde evitare di ricompensare la mancata collaborazione, in modo da garantire un trattamento equo a tutte le altre parti che hanno pienamente collaborato al procedimento. 1.1.2 Valore normale basato sulle vendite interne (24) Il produttore esportatore brasiliano ha dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base impone alla Commissione di accertare se i prezzi sul mercato interno dei tipi di prodotti venduti a volumi inferiori al 5% delle esportazioni nella Comunità siano rappresentativi del mercato brasiliano. Detto produttore esportatore ha affermato altresì che, qualora il margine medio di profitto di queste vendite fosse ragionevolmente elevato, i loro prezzi sarebbero rappresentativi e avrebbero dovuto essere usati per stabilire il valore normale. (25) Solitamente, nel determinare il valore normale le istituzioni comunitarie non usano i prezzi dei prodotti o dei tipi di prodotti che non sono venduti in quantità rappresentative. La Commissione ritiene infatti che solo i volumi di vendite pari o superiori al 5% costituiscano una base sufficientemente rappresentativa per la determinazione del valore normale. Dall'inchiesta non è emerso alcun fattore che permetta di discostarsi dalla prassi consueta, utilizzando un volume di vendite inferiore alla soglia del 5%. (26) Il produttore esportatore brasiliano ha definito incoerenti i diversi metodi usati dalla Commissione per stabilire la percentuale delle spese di finanziamento e delle altre spese generali, amministrative e di vendita, basati da una parte sul fatturato per il prodotto simile e, dall'altra, sul fatturato totale. (27) L'obiezione non può essere accolta. Essendo risultata dall'inchiesta l'impossibilità per il produttore esportatore di dimostrare l'esattezza e l'attendibilità dei dati contenuti nella risposta al questionario, alla Commissione non rimaneva che utilizzare gli elementi disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base onde stabilire l'importo delle spese di finanziamento e delle altre spese generali, amministrative e di vendita. Per di più, non sono stati forniti elementi di prova tali da dimostrare che il metodo seguito dalla Commissione non rifletteva adeguatamente le spese sostenute per le vendite del prodotto simile. (28) Il produttore esportatore ceco ha criticato la Commissione per aver considerato come un'unica entità economica la società produttrice, che al tempo stesso vendeva il prodotto sul mercato interno, e la società collegata, controllata al 100% responsabile di dette vendite. Secondo detto produttore, per stabilire il costo di produzione la Commissione non avrebbe dovuto sommare le spese generali, amministrative e di vendita delle due società, che hanno venduto il prodotto in questione a stadi commerciali diversi. (29) Per quanto riguarda le spese generali, amministrative e di vendita, le istituzioni comunitarie sono solite tener conto di tutti i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, siano essi sostenuti da un'unica società o da due o più società che costituiscono un'unica entità. Dall'inchiesta è risultato inoltre che le due società collegate erano caratterizzate, fra l'altro, dall'assenza di una chiara distinzione tra le spese sostenute dalle rispettive entità giuridiche. Durante la verifica, infatti, si è appurato che la società di vendita collegata registrava nella sua contabilità spese che di fatto erano legate all'attività della società produttrice. Si conferma pertanto l'impostazione adottata nella fase provvisoria. 1.1.3 Valore normale costruito (30) Il produttore esportatore brasiliano ha contestato il metodo utilizzato per stabilire il margine di profitto nel costruire il valore normale, sostenendo che si sarebbe dovuto tener conto solo delle vendite del prodotto sul mercato interno effettuate in quantità rappresentative in relazione ai quantitativi esportati. Il produttore ha aggiunto che nessuno dei tipi del prodotto venduti sul mercato interno è stato esportato, e che non si sarebbero dovuti escludere certi tipi del prodotto venduti sul mercato interno con una filettatura diversa da quelli esportati nella Comunità. La società ha dichiarato inoltre che si sarebbe dovuto perlomeno concedere un adeguamento per il margine di profitto di questi ultimi tipi, che risulterebbe superiore, e che nel determinare il margine di profitto non si sarebbero dovute escludere le vendite in perdita. (31) Il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, cioè in funzione di dati effettivi riguardanti le vendite del prodotto simile effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, dal produttore esportatore brasiliano oggetto dell'inchiesta. Come risulta dal punto (23) del regolamento provvisorio, per stabilire se le vendite siano avvenute effettivamente nel corso di normali operazioni commerciali le istituzioni comunitarie hanno proceduto come di consueto, includendo nel calcolo del profitto le vendite in perdita di un determinato tipo del prodotto inferiori al 20% del quantitativo totale del tipo in questione venduto sul mercato interno. Dato che le informazioni fornite non giustificano un allontanamento dalla prassi normale, si confermano i risultati provvisori. (32) La società coreana che ha collaborato ha contestato il metodo impiegato dalla Commissione per calcolare il margine di profitto interno, affermano che i margini scaturiti dal calcolo dei valori normali costruiti sono anormalmente elevati. (33) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base e della prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, per determinare il valore costruito ci si è basati sul margine di profitto effettivo e accuratamente valutato di tutte le vendite effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. (34) La società coreana in questione ha chiesto altresì che determinate spese di vendita relative alle vendite sul mercato interno vengano escluse dalle spese generali, amministrative e di vendita interne incluse nei valori normali costruiti. (35) In realtà, le spese di vendita corrispondenti sostenute per le vendite sul mercato interno (costi di imballaggio e di trasporto) sono già state detratte per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. A tal fine, ci si è basati sugli adeguamenti chiesti e ottenuti per queste spese sotto forma di detrazioni interne. Si conferma pertanto l'impostazione corretta seguita nel regolamento provvisorio. (36) La società coreana ha dichiarato che per determinati tipi del prodotto, che sono stati esportati ma non venduti sul mercato interno, il valore normale avrebbe dovuto essere calcolato in riferimento ai prezzi di vendita sul mercato interno di tipi del prodotto estremamente simili. (37) In linea di massima, quest'argomentazione può essere accolta, anche se si ritiene che alcuni tipi del prodotto venduti sul mercato in quantità sufficienti e dichiarati confrontabili con quelli per i quali non esistevano vendite sul mercato interno siano notevolmente diversi, sia per quanto riguarda il costo di fabbricazione che per le caratteristiche fisiche (peso, apertura, ecc.). La Commissione non avrebbe potuto servirsi di questi prezzi per stabilire il valore normale se non introducendo un gran numero di adeguamenti sostanziali. Si conferma pertanto la conclusione a cui si era arrivati in precedenza, e cioè che i valori normali costruiti costituiscono in questi casi la base più esatta e più appropriata per stabilire il valore normale. 1.2 Prezzi all'esportazione (38) Il produttore esportatore brasiliano ha dichiarato che l'esclusione delle vendite per l'esportazione effettuate attraverso l'importatore collegato nella Comunità era del tutto ingiustificata. (39) Al punto (41) del regolamento provvisorio, si è fatto notare che queste vendite rappresentano una quota trascurabile delle esportazioni e che non avrebbero inciso significativamente sulle risultanze. Il realtà, anche se si escludono i quantitativi venduti attraverso l'importatore collegato i calcoli del dumping comprendono oltre il 97% del quantitativo totale esportato nella Comunità, una percentuale del tutto rappresentativa. Si ritiene pertanto che l'esclusione di dette vendite sia giustificata. 1.3 Confronto (40) Il produttore esportatore brasiliano ha criticato la Commissione per non aver usato i numeri di controllo del prodotto (NCP), proposti nel questionario a fini di identificazione dei tipi del prodotto, per confrontare i valori normali con i prezzi all'esportazione. (41) Effettivamente, non si è tenuto conto dei NCP proposti inizialmente in quanto la verifica in loco ha dimostrato che detti numeri raggruppavano tipi del prodotti con caratteristiche diverse, e quindi con costi e valori di mercato diversi. Per poter procedere ad un confronto equo e accurato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, ci si è serviti della classificazione interna della società, che ha permesso un confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione di tipi identici del prodotto. a) Caratteristiche fisiche (42) Il produttore esportatore brasiliano ha chiesto un adeguamento per le differenze tra le caratteristiche fisiche dei tipi del prodotto venduti sul mercato interno e di quelli esportati. (43) Va osservato al riguardo che laddove le istituzioni comunitarie hanno confrontato i valori normali interni con i prezzi all'esportazione di tipi identici del prodotto non si giustificano ulteriori adeguamenti per le differenze in termini di caratteristiche fisiche. Per i tipi del prodotto che non sono stati venduti sul mercato interno in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito in base al costo di fabbricazione dei tipi esportati; anche in questo caso, pertanto, non esistevano ulteriori differenze fisiche e non si giustificavano altri adeguamenti. (44) Un produttore esportatore thailandese ha contestato la decisione delle istituzioni comunitarie di negare un adeguamento per lo stadio commerciale (cfr. punto (105) del regolamento provvisorio), adducendo l'esistenza, per certi tipi del prodotto, di differenze di prezzo dovute alle differenze fisiche. (45) Pur esprimendosi in termini di adeguamenti per lo stadio commerciale, in realtà la società ha chiesto una detrazione per le differenze a livello di caratteristiche fisiche. Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie della Commissione, la società ha notevolmente modificato la richiesta contenuta nella risposta al questionario, riferendosi a caratteristiche fisiche diverse da quelle indicate in un primo tempo. Ad uno stadio così avanzato del procedimento, quindi, le istituzioni comunitarie non potevano più verificare la fondatezza delle nuove asserzioni riguardanti le differenze di prezzo. A tale proposito, va osservato che il questionario inviato all'esportatore chiedeva espressamente di presentare una richiesta precisa e tempestiva, per dare tempo alla Commissione di svolgere l'inchiesta corrispondente. La richiesta è stata quindi respinta e si confermano le conclusioni provvisorie. b) Oneri all'importazione e imposte indirette (restituzione dei dazi) (46) Come annunciato al punto (47) del regolamento provvisorio, si è proceduto ad un esame più approfondito della richiesta di adeguamento del valore normale presentata dal produttore esportatore brasiliano per il rimborso di talune imposte indirette, accertandone il carattere eccessivo e ingiustificato. Visto che l'importo effettivamente rimborsato sulle vendite all'esportazione nella Comunità e corrisposto per il prodotto in questione al consumo in Brasile costituiva solo una percentuale trascurabile dell'importo richiesto, si è riveduta di conseguenza la detrazione concessa a titolo provvisorio. c) Stadio commerciale (47) I produttori esportatori brasiliano e ceco hanno chiesto nuovamente un adeguamento del valore normale per le differenze di stadio commerciale relative alle vendite effettuate ad un cliente OEM nella Comunità. (48) In seguito ai chiarimenti forniti dalle due società, si è proceduto ai necessari adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii) del regolamento di base, poiché le società non avevano effettuato vendite interni ai due stadi in questione. d) Costo del credito (49) La società coreana che ha collaborato ha dichiarato di non aver sostenuto costi di credito per le vendite all'esportazione e ha chiesto un adeguamento dei calcoli in tal senso. (50) La richiesta è stata però giudicata in contraddizione con la risposta della società al questionario. La Commissione, infatti, ha tenuto conto delle condizioni di pagamento concordate con gli acquirenti nella Comunità e in Corea, comunicate dalla società nella risposta al questionario. L'argomentazione è stata quindi respinta. e) Conversioni valutarie (51) Il produttore esportatore brasiliano ha dichiarato che la Commissione avrebbe dovuto usare i tassi di cambio giornalieri anziché i tassi mensili medi. (52) In considerazione della forte svalutazione del real brasiliano (gennaio 1999) e della sua incidenza concreta sui calcoli del dumping, l'argomentazione è stata accolta e per il calcolo definitivo del dumping sono stati utilizzati, in via eccezionale, i tassi giornalieri. (53) Lo stesso produttore esportatore ha dichiarato che la Commissione avrebbe dovuto usare il tasso di cambio della data del pagamento della fattura anziché quello della data di fatturazione. (54) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j) del regolamento di base, per le conversioni valutarie deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita, che è di norma la data della fattura. Si può utilizzare in alternativa la data del contratto, dell'ordine di acquisto o della conferma dell'ordine, ma solo se questi documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita effettive. Il tasso di cambio della data del pagamento, tuttavia, non può essere utilizzato. L'argomentazione deve pertanto essere respinta. 2. Paesi non retti da un'economia di mercato 2.1 Trattamento individuale (55) Come risulta dal regolamento provvisorio, la Commissione ha esaminato in modo più approfondito la richiesta di trattamento individuale presentata da uno dei produttori cinesi. (56) Durante il periodo dell'inchiesta (PI), la società ha venduto la maggior parte della sua produzione per l'esportazione ad un operatore commerciale pubblico cinese, per cui non ha avuto nessun controllo sui prezzi, sui quantitativi o sulla destinazione delle vendite, di esclusiva competenza dell'operatore commerciale stesso. Vista la mancata collaborazione dell'operatore commerciale, inoltre, si sono ricevute informazioni tutt'altro che esaurienti sulle attività di esportazione, specie per quanto riguarda le vendite dell'operatore commerciale ad acquirenti nella Comunità. (57) Un altro produttore cinese si è dichiarato del tutto indipendente dall'interferenza statale, sottolineando che il suo status di società privata escludeva qualsiasi rischio di elusione. (58) Anche in questo caso, la società ha effettuato la maggior parte delle esportazioni attraverso un operatore commerciale pubblico cinese e pertanto non ha idea del prezzo applicato da questo ultimo all'acquirente comunitario. L'interferenza dello Stato è bastata a creare un rischio di futura elusione del dazio a livello nazionale qualora alla società venisse attribuita un'aliquota individuale del dazio. L'argomentazione, pertanto, è stata respinta. (59) Una terza società ha accusato infine la Commissione di applicare in modo discriminatorio le regole sul trattamento individuale, avendolo rifiutato nel caso in oggetto pur avendolo concesso in un altro caso, dove gli estremi erano identici. Secondo questa società, il trattamento individuale le è stato negato perché soggetto a determinate leggi sugli investimenti stranieri, che prevedono sgravi fiscali e regole di fissazione dei salari, mentre è stato concesso ad altre società, che pure sono soggette alle stesse leggi, in altri procedimenti antidumping. (60) La società è stata costituita appositamente per ottenere una detrazione in termini di imposta sul reddito di cui possono beneficiare solo le società che esportano almeno il 70% della produzione, una soglia effettivamente applicata come ha dimostrato l'inchiesta. Si è quindi deciso che la società non poteva usufruire del trattamento individuale. Per quanto riguarda le presunte discriminazioni, va sottolineato che detto trattamento non è stato concesso a nessuna società in circostanze analoghe. (61) In considerazione di quanto precede, si conclude che le tre società cinesi non hanno dimostrato di avere un grado di indipendenza dalle autorità sufficiente ad escludere qualsiasi rischio di elusione del dazio a livello nazionale. Le richieste di trattamento individuale sono quindi state respinte. 3. Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta (62) Non essendo pervenute osservazioni dalle parti interessate, si è deciso di applicare i metodi illustrati nel regolamento provvisorio sia per le società che hanno collaborato sia per quelle che non hanno collaborato. (63) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria sono i seguenti: 3.1 Brasile Indústria de Fundição Tupy Ltda: 34.8% Altre: 34.8% 3.2 Repubblica ceca Moravské Zelezárny a.s.: 26.1% Altre: 26.1% 3.3 Giappone Hitachi Metals Ltd: 47.3% Altre: 65.7% 3.4 Corea Yeong Hwa Metal Co. Ltd.: 13.4% Altre: 23.4% 3.5 Thailandia BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd.: 22.1% Siam Fittings Co. Ltd.: 12.4% Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd.: 6.3% Altre: 22.1% 3.6 Cina Tutte le società: 49.4 Croazia e Repubblica federale di Iugoslavia (64) Considerate le quote di mercato minime riscontrate per le importazioni del prodotto in questione originarie della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia, si è deciso di non calcolare un margine di dumping per dette importazioni. G. DefiniZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA (65) Due parti interessate hanno nuovamente contestato l'inclusione nell'industria comunitaria di un produttore comunitario che si è limitato a importare il prodotto in esame da alcuni dei paesi interessati (Cina e Thailandia). Alcune delle parti interessate hanno inoltre dichiarato che determinati produttori comunitari hanno importato accessori di ghisa malleabile da altri paesi terzi, cioè Bulgaria e Turchia, e che pertanto neanche loro devono essere inclusi nella definizione di industria comunitaria. (66) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha proceduto ad un'inchiesta più approfondita senza però trovare alcuna prova di tali importazioni. (67) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, l'inchiesta ha confermato che, pur essendo effettivamente avvenute in certi casi, queste importazioni risultano irrilevanti rispetto alle vendite del prodotto comunitario effettuate dai produttori comunitari in questione, di cui lasciano impregiudicato lo status di produttori del prodotto simile nella Comunità. (68) Le argomentazioni sono quindi respinte. In mancanza di nuovi elementi d'informazione, si confermano pertanto le conclusioni sulla definizione di industria comunitaria di cui ai punti (133) e (134) del regolamento provvisorio. H. PREGIUDIZIO 1. Importazioni dai paesi interessati 1.1 Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione (69) Le parti interessate in questione hanno ribadito che le loro importazioni non dovrebbero essere valutate insieme alle altre importazioni in oggetto. L'argomentazione è stata ulteriormente analizzata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base. 1.1.1 Brasile (70) Il produttore esportatore brasiliano ha nuovamente chiesto che le esportazioni di accessori di ghisa malleabile dal Brasile non siano cumulate con le esportazioni dagli altri paesi interessati a causa della diversa struttura commerciale, specie per quanto riguarda il volume delle importazioni e i prezzi. (71) Va osservato però che il margine di dumping riscontrato per il Brasile è piuttosto elevato. Anche il volume delle importazioni (4.188 tonnellate nel PI, che corrispondono a una quota di mercato del 6,9%) è tutt'altro che trascurabile. (72) Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e quelle tra i prodotti importati e il prodotto simile comunitario, un'analisi più approfondita dei fattori pertinenti ha dimostrato che, sebbene l'andamento dei volumi delle importazioni brasiliane e delle importazioni dagli altri paesi interessati non sia stato sempre identico durante il PEP, le differenze non sono risultate tali da giustificare una valutazione non cumulativa. L'andamento delle importazioni brasiliane è stato caratterizzato dalla stessa instabilità riscontrata per alcuni degli altri paesi interessati (Giappone, Corea del Sud e Thailandia). Ciò vale anche per i prezzi delle importazioni brasiliane, aumentati del 13% circa tra il 1995 e il 1996 per poi subire tra il 1996 e il 1998 una diminuzione globale del 10% circa e riaumentare del 2% circa tra il 1998 e il PI. Essendosi riscontrata un'analoga instabilità per quasi tutti gli altri paesi interessati si ritiene che, pur non essendo sempre state identiche durante il PEP, le differenze di prezzi non giustifichino una valutazione non cumulativa. (73) Tutti i paesi interessati si servono di canali di distribuzione identici o simili, come dimostra il fatto che alcuni operatori commerciali hanno importato o acquistato il prodotto in esame sia dai diversi paesi interessati che dai produttori comunitari. (74) Per quanto riguarda la percezione del mercato, l'inchiesta ha confermato che non vi sono differenze tra i prodotti importati dal Brasile e quelli di produzione comunitaria, come dimostrano anche le suddette analogie fra i canali di distribuzione. (75) Si conclude pertanto che l'effetto delle importazioni dal Brasile deve essere valutato cumulativamente con quello delle importazioni originarie degli altri paesi interessati. 1.1.2 Repubblica ceca (76) Il produttore esportatore ha dichiarato che le esportazioni di accessori di ghisa malleabile dalla Repubblica ceca non dovrebbero essere valutate cumulativamente con quelle originarie degli altri paesi interessati, non trovandosi in concorrenza né con gli accessori importati dagli altri paesi interessati né con quelli prodotti e venduti dalla maggior parte dell'industria comunitaria. Il produttore esportatore ceco ha sostenuto al riguardo che i suoi accessori erano venduti per lo più su una parte limitata del mercato comunitario. (77) L'inchiesta, tuttavia, ha dimostrato che in realtà gran parte delle esportazioni ceche era destinata a numerosi Stati membri. Per di più, il fatto che il resto delle esportazioni ceche si concentri in un unico Stato membro non può giustificare di per sé una valutazione non cumulativa se si considerano le dimensioni di questo mercato, il notevole afflusso delle importazioni originari degli altri paesi interessati e le notevoli vendite dell'industria comunitaria sullo stesso mercato. (78) Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie sull'opportunità di includere nella valutazione cumulativa le importazioni dalla Repubblica ceca. 1.1.3 Repubblica di Corea (79) Il produttore esportatore coreano ha obiettato che le esportazioni dalla Repubblica di Corea non dovrebbero essere cumulate con quelle dagli altri paesi interessati a causa delle caratteristiche tecniche specifiche di questi prodotti, che hanno filetti esterni ed interni conici, mentre nel resto della Comunità accessori di ghisa malleabile hanno in genere filetti esterni conici e filetti interni paralleli. Detto produttore esportatore ha dichiarato che le importazioni coreane, destinate unicamente al mercato del Regno Unito, erano in concorrenza solo con gli accessori fabbricati dall'unico produttore britannico, che produceva anche accessori con filetti conici sia esterni che interni. Durante il PI, inoltre, solo una parte trascurabile del mercato del Regno Unito è stata rifornita di accessori con filetti esterni conici e filetti interni paralleli. L'eventuale pregiudizio causato dal dumping, quindi, poteva essere valutato solo su base regionale. (80) Per quanto riguarda la valutazione regionale del dumping e del pregiudizio che ne consegue, va osservato che non sussistevano tutte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base. Durante il PEP sull'andamento delle importazioni, infatti, il prodotto in esame è stato venduto sul mercato del Regno Unito non solo dal produttore britannico, ma anche da altri produttori comunitari e da produttori esportatori dei paesi interessati e di altri paesi terzi. Dall'inchiesta è risultato inoltre che, soprattutto nel PI, sono stati venduti sul mercato del Regno Unito ingenti quantitativi di accessori con filetti esterni conici e filetti interni paralleli, che rappresentano una quota tutt'altro che trascurabile (più del 20%) del consumo locale del prodotto in esame. (81) Si conferma pertanto l'opportunità di una valutazione cumulativa delle importazioni dalla Corea con quelle originarie degli altri paesi interessati. 1.1.4 Thailandia (82) Il produttore esportatore thailandese ha chiesto nuovamente che le esportazioni di accessori di ghisa malleabile dalla Thailandia non siano cumulate con le esportazioni dagli altri paesi interessati, visto che durante il PEP si è registrato un calo delle importazioni dalla Thailandia espresse in percentuale delle importazioni totali nella Comunità, comprese tutte le importazioni dai paesi interessati e dagli altri paesi terzi. (83) Va precisato anzitutto che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento di base, si esaminerà il volume delle importazioni in dumping il quale, quando sia espresso in termini relativi, deve essere calcolato in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Nella presente inchiesta, le importazioni dai paesi interessati sono state espresse in relazione al consumo nella Comunità. Da questo calcolo si ottiene per la Thailandia una quota di mercato superiore all'1% nel PI, percentuale non trascurabile ai sensi della legislazione comunitaria. In secondo luogo, le importazioni dalla Thailandia hanno superato, sempre durante il PI, il 3% delle importazioni totali nella Comunità, risultando quindi nettamente superiori alla soglia minima fissata dall'OMC. (84) Come si è già detto, nel PEP l'andamento delle importazioni dalla Thailandia è stato analogo a quello delle importazioni dagli altri paesi interessati, il che giustifica il cumulo con questi paesi. Considerate inoltre le conclusioni sul dumping, considerevole, e i canali di distribuzione utilizzati, si conferma l'opportunità della valutazione cumulativa delle importazioni dalla Thailandia con quelle originarie degli altri paesi interessati. 1.1.5 Conclusione sul cumulo (85) Sulla base di quanto precede, l'inchiesta ha confermato che sussistono le condizioni per il cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base, poiché per tutti i paesi interessati sono stati riscontrati margini di dumping superiori alla soglia minima e volumi di importazione non trascurabili. Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza, si è inoltre accertata la comparabilità fra, da un lato, i prodotti importati e dall'altro, fra i prodotti importati e quelli simili comunitari. Dall'inchiesta è risultato infatti che i prodotti importati e quelli fabbricati dall'industria comunitaria hanno invariabilmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche, che l'andamento dei prezzi è simile, con forti sottoquotazioni rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria, e che tutti i prodotti importati, oltre a quelli di produzione comunitaria, sono venduti attraverso canali di distribuzione identici o simili. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie sull'opportunità di una valutazione cumulativa delle importazioni dai paesi interessati. 1.2 Sottoquotazioni 1.2.1 Adeguamenti per gli accessori di ghisa a cuore bianco o a cuore nero (86) Alcune delle parti interessate hanno chiesto adeguamenti ai fini del confronto tra i prezzi dei prodotti importati (accessori di ghisa a cuore nero) e quelli dei prodotti comunitari (per lo più accessori di ghisa a cuore bianco) adducendo differenze nella percezione del mercato e nei processi di produzione (specie a livello di ricottura, visto che gli accessori di ghisa malleabile a cuore bianco hanno un costo di produzione più elevato di quelli a cuore nero, a causa del maggiore consumo di energia) che si riflettono nei prezzi di vendita. a) Percezione del mercato (87) Come si è già detto al paragrafo 2, comma 2., nei casi in cui la stessa fonte ha venduto accessori di ghisa malleabile a cuore bianco e a cuore nero, che si prestavano quindi a rilevare eventuali differenze in termini di percezione del mercato, non si è materializzata alcuna differenza di questo tipo, perlomeno non in termini di prezzi. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che gli utilizzatori del prodotto in esame non fanno distinzioni tra accessori di ghisa a cuore bianco o a cuore nero. In considerazione di quanto precede, pertanto, non è stato possibile concedere adeguamenti giustificati da una presunta differenza tra accessori di ghisa a cuore bianco o a cuore nero. b) Costo di produzione e prezzo di vendita (88) Per quanto riguarda le presunte differenze dei costi di produzione e le eventuali ripercussioni sui prezzi di vendita, basandosi sui dati disponibili si è potuta verificare la struttura dei costi di produzione degli accessori di ghisa a cuore bianco e di quelli a cuore nero. Sebbene il consumo di energia richiesto dalla completa decarburazione degli accessori a cuore bianco sia superiore a quello legato alla decarburazione parziale degli accessori a cuore nero, l'inchiesta ha dimostrato non solo che il costo dell'energia rappresenta una modesta percentuale del costo di produzione totale, ma che la differenza tra i due processi in termini di consumo effettivo di energia e di costi connessi non è rilevante, e dipende più che altro dagli impianti di produzione specifici e dall'efficienza energetica del produttore in questione. (89) Per quanto riguarda i prezzi di vendita, inoltre, si è accertato che quando gli accessori di ghisa a cuore bianco e a cuore nero di produzione comunitaria sono stati venduti sugli stessi mercati, talvolta i prezzi di produzione degli accessori a cuore nero sono risultati addirittura superiori, contrariamente a quanto affermato da alcune parti interessate. Dalle informazioni disponibili risulta inoltre che i grossisti e i dettaglianti che hanno acquistato accessori di ghisa malleabile a cuore nero dai paesi interessati e accessori di ghisa malleabile a cuore bianco dall'industria comunitaria li hanno spesso rivenduti allo stesso prezzo, senza specificare il diverso tenore di ghisa. (90) Le argomentazioni sono pertanto respinte. 1.2.2 Adeguamenti inerenti ai segmenti del mercato (91) Alcune delle parti interessate hanno dichiarato che il mercato degli accessori di ghisa malleabile si divide in tre segmenti, a seconda della forcella di prezzi e dell'affidabilità del prodotto fabbricato da taluni produttori comunitari e da certi produttori esportatori. Si è chiesto quindi che i prezzi fossero confrontati in funzione dei tre segmenti di mercato (alto, medio, basso) in cui erano presenti diversi produttori comunitari/esportatori. (92) Pur non disponendo di elementi tali da consentire una suddivisione precisa e obiettiva del mercato in tre segmenti specifici, si sono applicati altri metodi di confronto dei prezzi, basati su detti segmenti del mercato, per vedere se in tal modo si sarebbero ottenuti risultati diversi. Non si sono però rilevate differenze di rilievo rispetto al metodo applicato nella fase provvisoria, ossia il confronto della la media ponderata dei prezzi all'esportazione di ciascuno dei produttori esportatori interessati per ciascun tipo di accessori di ghisa malleabile. (93) In definitiva, sebbene l'inchiesta abbia messo in luce la possibilità che esistano alcune differenze a livello di percezione dei segmenti, non si dispone di criteri oggettivi per la classificazione in tal senso dell'industria comunitaria e dei produttori esportatori. Si conferma pertanto la metodologia applicata nella fase provvisoria. 1.2.3 Conclusione sulle sottoquotazioni (94) In considerazione di quanto precede, i margini di sottoquotazione sono stati riesaminati in base agli elementi di prova forniti dalle parti interessate e, se del caso, modificati. La media ponderata riveduta della sottoquotazione per il Giappone, espressa in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, è scesa al 16,2%. Per quanto riguarda gli altri paesi interessati, si conferma la media ponderata provvisoria della sottoquotazione espressa in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria. 2. Situazione dell'industria comunitaria 2.1 Scelta degli indicatori economici (95) Per quanto riguarda la valutazione del pregiudizio, una parte interessata ha dichiarato non valida la determinazione dell'impatto delle importazioni in dumping, adducendo che non si erano esaminati certi fattori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo antidumping dell'OMC. (96) A tale riguardo, va osservato che l'accordo antidumping dell'OMC e il regolamento di base non impongono di analizzare ogni fattore secondo modalità identiche. Nella fattispecie, inoltre, la valutazione del pregiudizio ha tenuto conto di tutti i fattori giudicati tali da incidere sulla situazione dell'industria comunitaria. L'obiezione è quindi respinta. 2.2 Analisi delle tendenze (97) Il produttore esportatore ceco ha affermato inoltre che l'industria comunitaria non aveva subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base, visto che in varie occasioni la Commissione aveva scelto il 1995 come punto di partenza per la sua analisi mentre, se si fosse optato per il 1996, numerosi indicatori economici rispecchierebbero una tendenza positiva. (98) A tale riguardo, va osservato in primo luogo che il dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria devono essere accertati durante il PI. Nella determinazione del pregiudizio, si tiene conto degli sviluppi e delle tendenze registrati negli anni che precedono il PI solo per rendere più chiare le conclusioni relative al PI. Nella fattispecie, dato che il periodo dell'inchiesta è iniziato nell'aprile 1998 si è ritenuto opportuno prendere in considerazione almeno i tre anni di calendario precedenti (1995-1997) in modo da avere un quadro attendibile dell'andamento degli indicatori di pregiudizio. In secondo luogo, scegliendo come anno di riferimento il 1996 si otterrebbero gli stessi risultati in merito al pregiudizio, con la differenza che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe espresso in modo ancora più esplicito dall'andamento di indicatori quali la redditività e le scorte. Gli altri indicatori di pregiudizio avrebbero registrato la stessa tendenza negativa, fatta eccezione per gli investimenti e per il volume di produzione, il cui aumento ha comunque fatto aumentare le scorte. (99) L'argomentazione è pertanto respinta. 2.3 Conclusione sul pregiudizio (100) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie sul pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria di cui al punto (160) del regolamento provvisorio. I. NESSO CAUSALE 1. Impatto delle importazioni in questione (101) Secondo alcune delle parti interessate, la valutazione del nesso causale sarebbe stata falsata dal fatto che l'industria comunitaria è riuscita a rincarare i prezzi durante PEP; d'altro canto, l'andamento della produzione e della capacità di produzione, nonché il calo dell'occupazione e la scarsa redditività sarebbero ascrivibili a fattori diversi dalle importazioni in dumping, segnatamente la decisione dell'industria comunitaria di razionalizzare la produzione e la necessità di conformarsi alle norme ambientali europee. Una delle parti interessate ha inoltre contestato la conclusione provvisoria riguardante la chiusura dello stabilimento di fabbricazione di accessori di ghisa malleabile situato in Germania, affermando che in realtà gli impianti di produzione erano stati trasferiti in Austria e che pertanto questo fattore non poteva essere considerato indicativo del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. (102) In linea generale, va ricordato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria deve essere valutato in riferimento al PI. I riferimenti agli anni precedenti e alle tendenze emerse nel loro corso servono a illustrare il contesto in cui si colloca tale pregiudizio. Per quanto riguarda il presente procedimento, l'inchiesta ha stabilito che l'industria comunitaria ha avviato nel 1995 una ristrutturazione che spiega la contrazione della produzione e dell'occupazione, l'elevato livello degli investimenti e la scarsa redditività registrati quell'anno. La ristrutturazione ha cominciato a dare risultati concreti nel 1996, come dimostrano l'aumento della produzione e il risanamento della situazione finanziaria (miglioramento del 3,6% della redditività tra il 1995 e il 1996). Questi risultati, e gli ulteriori vantaggi che l'industria comunitaria avrebbe probabilmente tratto dal processo in atto, sono però stati compromessi dall'andamento del mercato. Dal 1996 in poi, infatti, i volumi di importazione dai paesi interessati hanno iniziato ad aumentare con una concomitante diminuzione dei prezzi, mentre iniziava un declino ininterrotto del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria, protrattosi per il resto del PEP. La contrazione delle vendite dell'industria comunitaria ha dato luogo ad un aumento delle scorte e ad una perdita di redditività, scesa del 2,3% tra il 1996 e il PI (-9%) nonostante l'incremento registrato tra il 1995 e il 1996. (103) Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, l'inchiesta ha dimostrato che l'aumento del 5% dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria registrato tra il 1995 e il PI si è svolto in due fasi, una tra il 1995 e il 1996, nell'ambito di un aumento generalizzato dei prezzi sull'intero mercato, e l'altra tra il 1997 e il 1998, quando sono rincarati solo i prezzi dell'industria comunitaria e di altri paesi terzi, mentre i prezzi dei paesi interessati subivano una notevole contrazione. A tale riguardo, va tenuto presente che la pressione dei prezzi delle importazioni in questione ha inciso più sul volume delle vendite e sulle quote di mercato dell'industria comunitaria che sul livello dei suoi prezzi. Di fronte alle importazioni a basso prezzo originarie dei paesi interessati, infatti, l'industria comunitaria poteva mantenere invariati i suoi prezzi, rischiando di veder diminuire le sue quote di mercato, oppure adeguarsi ai prezzi delle importazioni in dumping onde salvaguardare i suoi volumi di vendita. La sua decisione di mantenere invariati i prezzi ha inciso sul volume delle vendite e, pertanto, sulla redditività, diventata negativa dopo il 1996. (104) Per quanto riguarda l'andamento dei volumi di produzione dell'industria comunitaria, e in particolare la chiusura dello stabilimento di produzione situato in Germania, l'inchiesta ha confermato che lo stabilimento è stato effettivamente chiuso alla fine del 1995 e che, contrariamente a quanto afferma una delle parti interessate, le strutture connesse non sono state trasferite in Austria, dove si trova solo una piccola parte delle scorte. (105) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui al punto (170) del regolamento provvisorio. 2. Importazioni da altri paesi terzi (106) Alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni provvisorie della Commissione riguardanti l'impatto sulla situazione dell'industria comunitaria delle importazioni del prodotto in esame da altri paesi terzi (Turchia, Bulgaria e Polonia). (107) Secondo Eurostat, durante il PEP il volume delle importazioni dagli altri paesi terzi è diminuito del 14%, con una corrispondente contrazione delle quote di mercato dell'ordine dell'1%. I prezzi sono saliti in media del 15%, superando del 17% i prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati. 2.1 Turchia (108) Nel caso specifico della Turchia, durante il PI la media ponderata dei prezzi delle importazioni è risultata superiore del 10% alla media ponderata dei prezzi delle importazioni in questione; durante il PI, la sua quota di mercato si è attestata intorno all'1% del consumo comunitario. 2.2 Bulgaria (109) Per quanto riguarda la Bulgaria, sebbene durante il PEP i volumi d'importazione siano passati da 43 a 1.109 tonnellate, in termini relativi queste importazioni non sono tali da modificare le conclusioni sul nesso causale tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni dai paesi interessati: durante il PI, esse rappresentavano l'1,8% del mercato totale contro il 28,6% per le importazioni in questione. Per di più, durante il PEP il loro prezzo è aumentato dell'11% circa, e nel PI ha superato del 5% circa la media ponderata dei prezzi delle importazioni in questione. 2.3 Polonia (110) Durante il PEP, le quote di mercato della Polonia sono rimaste relativamente stabili e il prezzo medio ha superato del 27% circa il prezzo medio delle importazioni in questione. 2.4 Conclusione sugli altri paesi terzi (111) In considerazione di quanto precede, sebbene le importazioni da altri paesi terzi possano aver contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria si conferma che non sono tali da aver spezzato il nesso causale tra il dumping e il pregiudizio constatato. 3. Effetto della sostituzione (112) Alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni provvisorie riguardanti la sostituzione degli accessori fatti di materiali quale il rame e la plastica con accessori di ghisa malleabile, nonché la sua incidenza sulla situazione dell'industria comunitaria. (113) Un'analisi più approfondita ha confermato che la sostituzione della ghisa con materiali diversi, quali il rame e la plastica, ha avuto luogo per lo più negli anni '80. In seguito, però, l'effetto della sostituzione è diminuito e l'utilizzo di accessori di ghisa malleabile è rimasto costante, soprattutto nei settori in cui durata di vita, resistenza, resistenza specifica alla trazione e una particolare capacità di allungamento del prodotto sono requisiti necessari. L'eventuale effetto della sostituzione, pertanto, non può aver contribuito in misura determinante al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, come dimostra la relativa stabilità del consumo accertata nel corso della presente inchiesta. 4. Conclusione sul nesso causale (114) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie sul nesso causale contenute nei punti da (155) a (170) del regolamento provvisorio. J. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Interesse degli utilizzatori (115) Una parte interessata ha dichiarato che non si era tenuto debitamente conto degli interessi dell'industria dei dispositivi antincendio. (116) Il fatto che durante l'inchiesta non si sia manifestato nessun utilizzatore dell'industria dei dispositivi antincendio fa pensare che il settore non sia particolarmente interessato all'eventuale istituzione di misure antidumping, come dimostrano anche le conclusioni riguardanti gli utilizzatori degli altri settori che hanno collaborato, per i quali il prodotto in esame rappresenta l'1% circa dei costi totali. 2. Conclusione sull'interesse della Comunità (117) In mancanza di ulteriori informazioni sull'interesse della Comunità e in base agli elementi disponibili, si confermano le conclusioni contenute nei punti da (171) a (179) del regolamento provvisorio. K. DAZI ANTIDUMPING DEFINITIVI 1. Livello di eliminazione del pregiudizio (118) Per quanto riguarda il livello delle misure da istituire a titolo definitivo, si conferma che i prezzi delle importazioni in dumping dovrebbero essere portati ad un livello non pregiudizievole. Il livello del dazio è stato quindi fissato, sulla base del margine di pregiudizio stabilito o dei margini di dumping constatati reccando il margine più basso, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base. Non essendo pervenute altre informazioni si conferma il metodo utilizzato per stabilire il margine di pregiudizio di cui al punto (181) del regolamento provvisorio. 2. Croazia e Iugoslavia (119) Essendosi riscontrate quote di mercato minime, si propone di non istituire alcun dazio antidumping sulle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari della Croazia e della Iugoslavia e di chiudere il procedimento nei confronti delle importazioni originarie di questi paesi. 3. Dazi definitivi (120) In considerazione di quanto precede, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie degli altri paesi interessati. (121) Per quanto riguarda il dazio residuo da applicare ai produttori esportatori che non hanno collaborato, quando il livello di cooperazione è stato alto si è fissato il dazio residuo al livello del massimo dazio antidumping stabilito per i produttori esportatori che hanno collaborato. Quando il livello di cooperazione è stato basso, il dazio residuo è stato fissato al livello del margine più elevato di dumping o di pregiudizio, se inferiore, stabilito per una gamma rappresentativa di tipi esportati dai produttori esportatori che hanno collaborato. (122) Sulla base di quanto precede, si propongono le seguenti aliquote del dazio definitivo, espresse in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto: >SPAZIO PER TABELLA> (123) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [4] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le esportazioni, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. La Commissione procederà se del caso, sentito il comitato consultivo, a modificare debitamente il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. [4] Commissione europea Direzione generale Commercio Direzione C DM 24 - 8/38 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles / Belgio 4. Impegni (124) Si ricorda che il produttore esportatore della Repubblica ceca ha offerto un impegno di prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, anche il produttore esportatore coreano e uno dei produttori esportatori thailandesi hanno offerto impegni di prezzo a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. La Commissione ritiene che gli impegni offerti possano essere accettati in quanto eliminano l'effetto pregiudizievole del dumping. Grazie alle relazioni periodiche e dettagliate che le società si sono impegnate a fornire, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Vista la struttura delle vendite di questi esportatori, inoltre, la Commissione giudica minimi i rischi di elusione degli impegni. (125) Anche il produttore esportatore ha proposto di offrire un impegno. Dall'inchiesta è risultato tuttavia che il livello di cooperazione di questa società è stato scarso e che essa ha fornito dati inesatti e poco attendibili (cfr. punto 21). La Commissione, pertanto, non ritiene di poter esercitare un controllo efficace sull'impegno di questa società. Per di più, i rischi di elusione sono notevoli a causa della struttura delle sue vendite per l'esportazione, che comprende più di un importatore collegato. Le offerte sono quindi state respinte. (126) Per garantire il rispetto e un controllo efficace degli impegni, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione, al momento della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro degli impegni, alla presentazione ai servizi doganali competenti degli Stati membri di una fattura valida corrispondente all'impegno, rilasciata dai produttori esportatori i cui impegni sono stati accettati e contenente le informazioni elencate in allegato. Se la fattura non viene presentata o non corrisponde al prodotto presentato ai servizi doganali, viene riscossa l'aliquota corrispondente del dazio antidumping onde evitare l'elusione degli impegni. (127) La Commissione osserva che in caso di violazione o di revoca di un impegno può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9 e dell'articolo 10 del regolamento di base. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile di cui al codice NC ex 7307 19 10 (Codice Taric 7307 19 10 10), originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. 2. L'aliquota dei dazi antidumping definitivi applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti originari dei paesi sotto specificati: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Le aliquote suddette non si applicano ai prodotti fabbricati dalle società indicate qui di seguito, cui si applicano le seguenti aliquote del dazio antidumping: >SPAZIO PER TABELLA> 4. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni destinate ad essere immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2. 5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1. Le importazioni del prodotto fabbricato e venduto all'esportazione nella Comunità dalle società di cui al paragrafo 3 sono esenti dai dazi antidumping istituiti all'articolo 1 a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato e che sussistano i requisiti di cui al paragrafo 2. 2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali competenti degli Stati membri di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata da una delle società esportatrici di cui al paragrafo 3, contenente gli elementi fondamentali elencati in allegato al presente regolamento. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, inoltre, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. 3. Le importazioni accompagnate da una fattura corrispondente ad un impegno vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali Taric: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 449/2000 sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia vengono riscossi secondo l'aliquota del dazio definitivamente istituito. La parte degli importi che supera le aliquote dei dazi antidumping definitivi è liberata. Qualora i dazi definitivi superino i dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Elementi che vanno indicati nella fattura corrispondente agli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 1. Il codice addizionale TARIC sotto il quale le merci figuranti sulla fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come precisato nel regolamento). 2. Esatta descrizione delle merci, inclusi: - il numero di codice del prodotto (indicato negli impegni proposti dal produttore esportatore in questione), compreso il numero del tipo, il diametro e la superficie; - il codice NC; - il quantitativo (indicato in unità). 3. Descrizione delle condizioni di vendita, inclusi: - il prezzo unitario, - le condizioni di pagamento applicabili, - i termini di consegna applicabili, - gli sconti e le riduzioni totali. 4. Nome dell'importatore non collegato al quale la fattura è rilasciata direttamente dalla società. 5. Nome del responsabile della società che ha rilasciato la fattura corrispondente agli impegni, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: "Il sottoscritto certifica che la vendita all'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni degli impegni proposti da ... [nome della società] e accettati dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 449/2000 o con la Decisione C(2000)XXX. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte".