Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi /* COM/2000/0433 def. - CNS 2000/0191 */
Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0207 - 0213
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Introduzione La riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli del 1996 è stata attuata a partire dal gennaio 1997. La Commissione è tenuta a presentare al Consiglio una relazione sul funzionamento della OCM entro la fine del 2000 (per gli ortofrutticoli freschi e gli agrumi). Tale relazione è in via di preparazione e potrà essere portata a termine non appena perverranno le informazioni da parte degli Stati membri. Tuttavia, vi sono quattro importanti tematiche che occorre affrontare con una certa urgenza: in primo luogo, la mancanza di flessibilità nell'ambito dell'attuale regime relativo ai pomodori trasformati, in secondo luogo il problema del livello dei quantitativi garantiti (quote o limiti) per i pomodori, le pere e gli agrumi trasformati, in terzo luogo la semplificazione delle norme relative al fondo di esercizio e infine il miglioramento della gestione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti freschi. Nel contempo si possono adattare gli altri due regimi esistenti (pesche/pere e agrumi trasformati) tenendo conto delle nuove disposizioni relative ai pomodori. Occorre razionalizzare e semplificare il regime applicabile ai pomodori trasformati, tenendo conto delle componenti rivelatesi più efficaci nell'ambito dei regimi relativi ai pomodori, alle pesche e alle pere. Si propone quindi: 1. la sostituzione dei quantitativi massimi o quote con quantitativi limite (come avviene attualmente per le pesche/pere e gli agrumi); 2. espressione dei quantitativi limite in materia prima non trasformata (come avviene attualmente per i pomodori), anziché in prodotto trasformato; 3. suddivisione dei limiti comunitari in limiti nazionali (come avviene attualmente per i pomodori); 4. versamento dell'aiuto direttamente alle organizzazioni di produttori (come per gli agrumi); 5. fissazione dell'aiuto in via definitiva da parte del Consiglio (come per gli degli agrumi). Poiché i pomodori si piantano nel corso del primo trimestre dell'anno è necessario che il nuovo regime entri in vigore all'inizio del 2001. Per quanto riguarda i fondi di esercizio, l'attuale procedura amministrativa è alquanto complessa e richiede senz'altro una semplificazione. Per le restituzioni all'esportazione, l'attuale sistema di gestione non tiene pienamente conto delle esigenze precise dei singoli operatori e occorre quindi migliorarlo. In base alle considerazioni che precedono si propongono le seguenti modifiche: 1. razionalizzare il regime relativo ai pomodori, pesche/pere e agrumi trasformati; 2. adattare i limiti per i pomodori, le pere e gli agrumi trasformati, senza conseguenza per il bilancio della Comunità; 3. semplificare il sistema di finanziamento dei fondi di esercizio; 4. migliorare la gestione delle restituzioni all'esportazione per gli ortofrutticoli. Le modifiche di cui ai punti 1, 2 e 4 si applicherebbero a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/02 dei rispettivi prodotti. Ciò significa, per i prodotti trasformati, a partire dal giugno, luglio o ottobre 2001 a seconda del prodotto. La modifica di cui al punto 3 si applicherebbe invece per i contributi versati per la costituzione del fondo di esercizio a partire dall'anno 2001. I suddetti cambiamenti contribuiscono ad una considerevole semplificazione della normativa in vigore, in particolare nel settore dei pomodori trasformati e nel contempo permettono di armonizzare tra loro i diversi regimi. Si tratta di cambiamenti che favoriscono i produttori i quali, attraverso le loro organizzazioni, saranno in grado di controllare meglio lo smaltimento della produzione; la maggiore flessibilità dei diversi regimi della trasformazione permetterà agli operatori economici di adattare la produzione agli sviluppi del mercato. La programmazione delle spese sovvenzionate nel quadro dei programmi operativi risulta considerevolmente semplificata per le organizzazione di produttori, le quali conosceranno fino dal momento della stesura dei progetti di programmi operativi l'importo degli aiuti disponibili. 1. Razionalizzazione del regime relativo ai pomodori, pesche/pere e agrumi trasformati Il regime comunitario di aiuto per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli, esclusi gli agrumi (regolamento (CE) n. 2201/96) si basa sul principio del versamento di un prezzo minimo al produttore da parte del trasformatore e di un aiuto compensativo che viene versato al trasformatore per i prodotti finiti ottenuti, limitatamente a tre gruppi di prodotti: - pomodori trasformati, soggetti a quote comunitarie, assegnate per Stato membro e rivedute annualmente. L'aiuto è versato solo nei limiti di tali quote, - pesche e pere sciroppate, alle quali si applica un limite comunitario. L'aiuto decresce uniformemente in tutti gli Stati membri in caso di superamento del limite comunitario. La riforma del 1996 del regime comunitario di aiuto alla trasformazione di agrumi (regolamento (CE) n. 2202/96) prevede: - l'obbligo per le imprese di trasformazione di concludere contratti con le organizzazioni di produttori, - la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi conferiti alla trasformazione. Il livello dell'aiuto è stabilito nel regolamento del Consiglio e pertanto non è più funzione del costo della materia prima nei paesi terzi, - limiti comunitari fissati per ciascun prodotto o gruppo di prodotti (arance, limoni, pompelmi e piccoli agrumi), il cui volume è rimasto invariato, - la libera trattativa del prezzo di acquisto della materia prima tra le organizzazioni di produttori e i trasformatori, seguendo il libero gioco della domanda e dell'offerta. Nel 1999, com'era stato stabilito nell'ambito dell'adozione del pacchetto prezzi del 1998 per far fronte ad un problema emerso in precedenza, è stata modifica la campagna di commercializzazione alla quale si applica la riduzione dell'aiuto in seguito al superamento del limite di trasformazione. In base a tale modifica, la riduzione dell'aiuto, anziché applicarsi nel corso della campagna di commercializzazione nella quale ha luogo il superamento, si applica alla campagna di commercializzazione successiva. I vantaggi di questa soluzione sono una maggiore semplicità, maggiori disponibilità di cassa per i produttori e costi non superiori al regime precedente. Tale modifica è di applicazione a partire della campagna 1999/2000. Alla luce di quanto precede, per i suddetti regimi si propongono le modifiche sotto illustrate. 1.1. generalizzazione dell'applicazione di limiti nazionali 1.1.1. Pomodori L'esperienza ha insegnato che l'attuale meccanismo delle quote "mobili" applicato ai pomodori non fa che rendere possibile il trasferimento delle quote agli Stati membri che si rendono responsabili dei superamenti più ingenti, a scapito degli altri Stati membri. È necessario trovare una soluzione urgente a tale problema, evitando la rigidezza di un sistema di quote fisse. Si propone quindi di sostituire l'attuale regime con un meccanismo di limiti di trasformazione come quello in vigore per le pesche e le pere. 1.1.2. Pomodori, pesche/pere e agrumi Per tener conto della variabilità della produzione da Stato membro a Stato membro i limiti comunitari saranno suddivisi in limiti nazionali, per le pesche e le pere e per gli agrumi in base ai quantitativi trasformati col beneficio dell'aiuto nel corso delle ultime tre campagne di commercializzazione e per i pomodori in base alla attuale quota. In caso di superamento del limite comunitario, l'aiuto sarà ridotto soltanto negli Stati membri che si sono resi responsabili del superamento dei limiti nazionali. I limiti per le pesche e le pere, attualmente espressi in prodotto finito, saranno espressi in materia prima, come per i pomodori e gli agrumi. Per le pesche e le pere, nell'allegato I sono aggiunti i miscugli di pesche e pere sciroppate (prodotti trasformati che beneficiano dell'aiuto per la materia prima utilizzata) in modo da chiarire il regime esistente. 1.2. Pagamento dell'aiuto direttamente alle organizzazioni di produttori Appare necessario semplificare il regime di versamento dell'aiuto per i pomodori e le pesche/pere prevedendo una maggiore flessibilità nei rapporti tra produttori e trasformatori, come nel caso degli agrumi. Appare pertanto indicato concedere l'aiuto comunitario direttamente ai produttori, per il tramite delle organizzazioni di produttori come avviene attualmente per gli agrumi. L'aiuto sarà fissato per la quantità di materia prima destinata alla trasformazione il che rende superflua la fissazione di un prezzo minimo. Per i pomodori, la semplificazione che ne deriva è considerevole in quanto sarà fissata un'unica aliquota dell'aiuto (al posto delle attuali 16 diverse aliquote per i prodotti finiti). 1.3. Fissazione dell'aiuto in via definitiva da parte del Consiglio attualmente l'aliquota dell'aiuto per i pomodori, le pesche e le pere è fissata dalla Commissione, per ciascuna campagna di commercializzazione, generalmente in base alle tendenze dei prezzi delle materie prime sul mercato mondiale. In base al presente progetto, l'aiuto per la trasformazione dei pomodori, delle pesche e delle pere è fissato in base all'aiuto concesso nel corso della campagna 2000/01 per un periodo di tempo indeterminato. La Commissione potrà intervenire solo per ridurre l'aiuto nel corso di una data campagna in caso di superamento dei limiti. Per la campagna 2000/01, l'aiuto è stato ridotto di un terzo per le pesche rispetto alla precedente campagna di commercializzazione e del 50% rispetto all'aiuto medio concesso verso la metà degli anni 90. Tale fenomeno è imputabile all'aumento dei prezzi delle materie prime sul mercato mondiale e, per la campagna 2000/01, anche alla flessione subita dal tasso di cambio dell'euro. Tale fenomeno si è verificato anche per le pere, benché in misura minore. Per i pomodori, nella prima campagna di applicazione l'aiuto sarà ridotto del 9,1% in base all'ipotesi di un superamento del limite nel corso di tale campagna, nonché nell'intento di prevenire un superamento del bilancio. In caso di superamento minore del previsto, l'aiuto sarà automaticamente riaggiustato in proporzione. 2. Adattamento dei limiti per i pomodori, le pere e gli agrumi trasformati senza conseguenze per il bilancio 2.1. Pomodori e pere Dato l'incremento della domanda i limiti per i pomodori e le pere subiscono un aumento del 10%, a cui fa riscontro una corrispondente diminuzione dell'aiuto in modo da garantire l'assenza di incidenze finanziarie. 2.2. Agrumi Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un forte incremento della domanda, in particolare di succhi di agrumi non ottenuti da succo concentrato. Si tratta di un settore altamente competitivo verso il quale merita di orientare la produzione comunitaria, distraendola da altri settori che presentano un potenziale commerciale molto più dubbio (ad esempio la produzione di succo da succo concentrato per la quale il Brasile è tecnologicamente molto più avanzato). Né è derivato un incremento della produzione, un superamento del limite che ha comportato di conseguenza una netta flessione del livello dell'aiuto. Tuttavia, un effetto collaterale di tale diminuzione dell'aiuto è l'inasprimento del divario tra l'aiuto e l'indennità comunitaria di ritiro, che rende più attraente la soluzione del conferimento all'intervento. Secondo la normativa attuale, la percentuale massima che può essere ritirata dalle organizzazioni di produttori sarà del 10% al termine del periodo transitorio (2002). Si ritiene che la diminuzione dell'aiuto farà sì che i ritiri raggiungano davvero tale percentuale massima del 10%. Per far fronte a tale eventualità sono previsti due tipi di misure: - innalzamento del limite per tener conto dell'aumento della domanda, - riduzione della percentuale massima di ritiro in modo da evitare il ritiro di quantitativi troppo elevati. Il risultato combinato di queste misure sarebbe quello di mantenere nulla l'incidenza per il bilancio e di ridurre i quantitativi di prodotti ritirati. Ciò si ripercuoterà soprattutto sulle organizzazioni di produttori che fanno un massiccio ricorso ai ritiri, mentre non avrà alcuna incidenza per le associazioni di produttori più dinamiche, che fanno ricorso ai ritiri solo in via marginale. Si tratta, in altre parole, di una soluzione che rafforza le iniziative volte a una commercializzazione più efficace della produzione e indebolisce il ricorso ai ritiri. Si propone quindi di: - aumentare i limiti del 10% per le arance, i limoni e i piccoli agrumi, - ridurre per ogni tipo di agrumi il quantitativo massimo che può essere ritirato dal mercato al 10% della quantità commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori per la campagna 2001/02 e al 5% della stessa quantità a partire dalla campagna 2002/03. La compensazione comunitaria di ritiro rimarrà invece invariata. 3. Semplificazione del regime di finanziamento dei fondi di esercizio A norma del regolamento (CE) n. 2200/96, l'aiuto finanziario concesso alle organizzazioni di produttori per la costituzione di un fondo di esercizio è soggetto a due massimali: il primo limita l'aiuto al 4,5% al massimo del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori (4% nel 1997 e 1998); il secondo limita l'importo complessivo dell'aiuto finanziario al 2,5% al massimo (2,0% nel 1997 e nel 1998) della somma del valore della produzione commercializzata di tutte le organizzazioni di produttori. In base ai due massimali suddetti, può essere calcolato ogni anno un massimale definitivo che si applica ad ogni singola organizzazione di produttori. I massimali definitivi applicati a tutt'oggi sono stati del 2,92% nel 1998 e del 3,61% nel 1999. Nel 1997 l'aiuto finanziario complessivo si è situato al di sotto del 2% del massimale globale ed è stato possibile pertanto applicare il massimale individuale massimo del 4%. La spesa effettiva dipende dal grado di associazionismo dei produttori e dal livello dell'aiuto richiesto da ciascuna organizzazione di produttori. Il grado di partecipazione ad organizzazioni di produttori, attualmente del 40%, è considerevolmente inferiore al livello del 60% che era stato previsto in precedenza. Attualmente non vi sono indicazioni quanto ad un incremento significativo del grado di associazionismo. La spesa effettiva (domande di aiuto) è stata di 199 milioni di euro nel 1997, 238 milioni di euro nel 1998 e 311 milioni di euro nel 1999. L'aumento dell'aiuto nel 1999 è dovuto principalmente all'aumento dello 0,5% del massimale generale. Dall'esperienza acquisita è emerso che il secondo massimale crea una certa complessità e incoerenza nell'attuazione dei fondi di esercizio e dei programmi. Tenendo conto di tale esperienza è opportuno semplificare le procedure per le organizzazioni di produttori, le amministrazioni nazionali e i servizi della Commissione fissando un massimale unico. L'incidenza zero sul bilancio potrà essere mantenuta in quanto dall'esperienza è emerso che la ripartizione delle domande di aiuto è, grosso modo, lineare (da 0,1 a 4,5%) e non sembra essere sensibile al massimale del 2,5%. Le organizzazioni di produttori che attualmente non chiedono l'aiuto, o si limitano ad un aiuto inferiore al 2,5% (esse rappresentano il 43% delle 1 368 organizzazioni di produttori riconosciute) continueranno a chiedere aiuti che non superano il massimale, mentre quelle che chiedono aiuti superiori continueranno ad essere limitati dall'esistenza del massimale stesso. Un aumento della spesa è probabile soltanto in esito ad un aumento dell'associazionismo, che come già abbiamo detto attualmente è piuttosto basso. Ciò comporta di per sé una significativa economia per il bilancio rispetto alle previsioni. Secondo la presente proposta l'aiuto è limitato al 3% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. 4. Gestione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti freschi In base all'attuale regime delle restituzioni all'esportazione di ortofrutticoli freschi, le restituzioni concesse nell'ambito di un sistema di rilascio di titoli sono uguali per tutti gli operatori. Tuttavia, dall'esperienza acquisita nell'ambito del regime A2 è emerso che le esigenze variano da operatore a operatore. Per tener conto di tale situazione è opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di stabilire il livello delle restituzioni nell'ambito di una procedura di gara, oltre che nell'ambito dell'attuale sistema di rilascio di titoli di esportazione. Tabella ricapitolativa delle modifiche proposte per gli ortofrutticoli e gli agrumi trasformati >SPAZIO PER TABELLA> (*) quote nazionali attuali 2000/0191 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ... del ..., pag. ... visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C ... del ..., pag. ... visto il parere del Comitato economico e sociale [3], [3] GU C ... del ..., pag. ... considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 2200/96 [4] è istituito un massimale dell'aiuto finanziario comunitario a livello di ciascuna organizzazione di produttori e un secondo massimale dell'importo globale dell'aiuto finanziario comunitario versato globalmente a tutte le organizzazioni di produttori. L'applicazione del secondo massimale comporta un elemento variabile nel calcolo dell'aiuto che complica l'elaborazione e l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e rende in parte aleatorio il loro finanziamento. Dall'esperienza acquisita è emerso che si può sopprimere questo secondo massimale, senza compromettere la corretta gestione finanziaria. Tenendo conto dei programmi realizzati in passato, si ritiene possibile fissare un massimale unico corrispondente al 3% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. [4] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80). (2) Per quanto riguarda gli agrumi, il divario esistente, in particolare a causa del superamento del limite di trasformazione, tra l'indennità comunitaria di ritiro e l'aiuto comunitario alla trasformazione rischia di provocare, in futuro, uno sviamento illecito verso il ritiro di prodotti che di norma dovrebbero essere destinati alla trasformazione. Per evitare tale rischio si ravvisa l'opportunità di abbassare al 10% per la campagna 2001/02 e al 5% a partire dalla campagna 2002/03 il limite dei quantitativi commercializzati che hanno diritto all'indennità comunitaria di ritiro, fissata agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 2200/96. Tale modifica permette di semplificare la formulazione dell'articolo 23 e dell'articolo 26 dello stesso regolamento. (3) Dall'esperienza acquisita è emerso che il ricorso alla procedura di gara potrebbe contribuire a migliorare e a semplificare la gestione delle restituzioni all'esportazione degli ortofrutticoli freschi, perlomeno in certi casi. E' quindi opportuno prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura di gara. (4) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regime comunitario di aiuto a favore della trasformazione dei pomodori, previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 [5], dimostra che l'attuale meccanismo delle quote comporta una certa rigidità che non permette alle industrie di trasformazione di adattarsi rapidamente alle variazioni della domanda sul mercato. Per porvi rimedio si ravvisa l'opportunità di sostituire il sistema delle quote con un meccanismo di limiti di trasformazione, il cui superamento comporterà una riduzione dell'aiuto in vigore nel corso della campagna successiva a quella di constatazione del superamento stesso. Per dotare tale meccanismo della necessaria flessibilità è opportuno fissare un limite comunitario unico, espresso in peso di pomodori freschi destinati alla trasformazione. Per tener conto dell'andamento della domanda di tali prodotti, il limite deve fissato ad un livello superiore al corrispondente livello dell'attuale regime delle quote. [5] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5). (5) L'andamento dei quantitativi di pomodori, pesche e pere che vengono conferiti all'industria della trasformazione nel quadro del regime di aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 2201/96 varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, per rendere gli operatori di ogni Stato membro maggiormente responsabili, è opportuno da un lato ripartire equamente tra gli Stati membri gli attuali limiti comunitari di trasformazione e, dall'altro, applicare la riduzione dell'aiuto comunitario connesso al superamento del limite comunitario esclusivamente agli Stati membri in cui si è verificato il superamento. In tal caso è necessario tener conto dei quantitativi non trasformati negli Stati membri in cui il limite non è stato superato. (6) L'aiuto per la trasformazione dei pomodori, delle pesche e delle pere, concesso nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96, attualmente è versato ai trasformatori che hanno pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo pari almeno al prezzo minimo. Inoltre, l'aiuto è fissato per unità di peso di prodotti finiti ammissibili. Appare necessario semplificare la gestione di tale regime, introducendo una maggiore flessibilità nei rapporti commerciali tra organizzazioni di produttori e industrie di trasformazione, facilitando l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei consumatori a prezzi ragionevoli. A tal fine si ravvisa l'opportunità di versare l'aiuto alle organizzazioni di produttori che conferiscono i prodotti freschi all'industria, fissando l'aiuto in funzione del peso della materia prima, indipendentemente dal prodotto finito che sarà ottenuto e sopprimendo il prezzo minimo. (7) L'importo dell'aiuto per la trasformazione di pomodori, pesche e pere deve essere fissato in base all'aiuto concesso nel corso delle campagne che precedono la presente modifica del regime. (8) La presente modifica del titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96 comporta un corrispondente adattamento - che ne lascia impregiudicato il merito - delle disposizioni relative al regime di aiuto alla trasformazione delle prugne secche ottenute da prugne d'Ente e dei fichi secchi. (9) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96 [6] sono stati fissati limiti comunitari di trasformazione per i limoni, le arance, i pompelmi e i pomeli, nonché per il gruppo di prodotti costituito dai mandarini, dalle clementine e dai satsuma, in appresso denominati "piccoli agrumi". Dopo l'attuazione del regime, i suddetti limiti sono stati superati in ampia misura e ad ogni campagna per i limoni e le arance, mentre per i piccoli agrumi i limiti sono stati superati nel corso delle campagne 1998/99 e 1999/2000 in misura minore. I limiti stabiliti per i pompelmi e i pomeli sono stati invece rispettati. In base alla normativa in vigore i superamenti hanno comportato una riduzione molto ingente degli aiuti alla trasformazione. Il persistere di tale situazione rischia di provocare, in futuro, uno sviamento verso il ritiro dalla commercializzazione di prodotti che di norma dovrebbero essere destinati alla trasformazione. Si ravvisa pertanto l'opportunità di innalzare il livello dei limiti fissati per i limoni, le arance e i piccoli agrumi. [6] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 858/1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag.8). (10) I quantitativi conferiti alla trasformazione variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, per rendere gli operatori di ogni Stato membro maggiormente responsabili è opportuno, da un lato, ripartire equamente tra gli Stati membri gli attuali limiti comunitari di trasformazione e, dall'altro, applicare la riduzione dell'aiuto comunitario connesso al superamento del limite comunitario, esclusivamente agli Stati membri che si sono resi responsabili del superamento. In tal caso è necessario tener conto dei quantitativi non trasformati negli Stati membri in cui il limite non è stato superato. (11) La modifica della numerazione degli allegati del regolamento (CE) n. 2202/96 richiede anche una modifica al testo dell'articolo 3 dello stesso regolamento. (12) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96 e del regolamento (CE) n. 2201/96 sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7], esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4. [7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (13) E' opportuno che le modifiche previste dal presente regolamento ai regolamenti (CE) n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 2202/96 si applichino a partire dalla campagna 2001/02. Tuttavia, poiché i fondi di esercizio vengono gestiti per anno solare, è necessario che la modifica dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 2200/96 si applichi a partire dall'anno 2001, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2200/96 è modificato come segue: 1. All'articolo 15, paragrafo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: "Tuttavia l'aiuto finanziario è soggetto a un massimale del 3% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori." 2. All'articolo 23, il testo dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 è sostituito dal seguente: "3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le organizzazioni di produttori o le relative associazioni versano ai produttori associati, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II conformi alle norme, l'indennità comunitaria di ritiro indicata nell'allegato V. Tale indennità è versata nella misura massima del: - 5% per gli agrumi, - 8,5% per le mele e le pere e - 10% per gli altri prodotti della quantità commercializzata. I limiti fissati al primo comma si applicano al quantitativo commercializzato di ciascun prodotto, fissato secondo la procedura di cui all'articolo 46, con riferimento ai soli soci dell'organizzazione di produttori interessata o, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), di un'altra organizzazione, ma esclusi i ritiri effettuati a norma dell'articolo 24. 4. I limiti fissati al paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/03. Per la campagna 2001/02, tali limiti sono del 10% per gli agrumi, i meloni e i cocomeri e del 20% per gli altri prodotti. Ai limiti stabiliti dal presente paragrafo si applica il disposto del paragrafo 3, secondo comma. 5. Le percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4 costituiscono valori medi per un periodo di tre anni, con un margine annuo di superamento del 3%." 3. Il testo dell'articolo 24 è sostituito dal seguente: "Articolo 24 Per i prodotti di cui all'allegato II, le organizzazioni di produttori consentono di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 23 ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente regolamento, qualora questi ne facciano domanda. L'indennità comunitaria di ritiro è tuttavia ridotta del 10%. Inoltre, l'importo versato tiene conto delle spese globali di ritiro sostenute dai soci e debitamente comprovate. L'indennità comunitaria può essere versata nei limiti delle percentuali della produzione commercializzata dall'agricoltore fissati all'articolo 23, paragrafo 3." 4. Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: "Articolo 26 L'indennità comunitaria di ritiro è costituita da un importo unico, valido per tutta la Comunità." 5. All'articolo 35, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 46. La fissazione ha luogo periodicamente oppure nell'ambito di una procedura di gara." 6. L'articolo 45 è soppresso. 7. Il testo dell'articolo 46 è sostituito dal seguente : "Articolo 46 1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per gli ortofrutticoli, composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del disposto del suo articolo 7, paragrafo 3. 3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese." Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue: 1. Il testo degli articoli da 2 a 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 2 E' istituito un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che conferiscono alla trasformazione pomodori, pere e pesche raccolti nella Comunità, ai fini della produzione dei prodotti trasformati elencati nell'allegato I. Articolo 3 1. L'aiuto di cui all'articolo 2 è versato in base a contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione riconosciute dalle competenti autorità degli Stati membri, dall'altro. Tuttavia, per la compagna di commercializzazione 2001/02 possono essere stipulati contratti anche tra trasformatori e singoli produttori per un quantitativo non superiore al 25% del quantitativo per il quale il trasformatore ha stipulato contratti. 2. I contratti sono conclusi entro una data da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 29. Nei contratti occorre indicare il quantitativo contrattuale, il calendario delle consegne all'impresa di trasformazione, il prezzo da versare alle organizzazioni di produttori e l'obbligo, per il trasformatore, di trasformare i prodotti oggetto dei contratti. I contratti vengono trasmessi alle competenti autorità degli Stati membri non appena conclusi. 3. Le organizzazioni di produttori di cui al primo comma consentono di avvalersi delle disposizioni del presente articolo ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal regolamento (CE) n. 2200/96, che si impegnano a commercializzare per il loro tramite la totalità della loro produzione di pomodori, pesche e pere destinati alla trasformazione e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione. Articolo 4 1. È concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi di materia prima conferita alla trasformazione nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 3. 2 L'aiuto è pari a: 29,84 EUR/t per i pomodori, 47,7 EURper le pesche, 161,7 EURper le pere. 3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri versano l'aiuto alle organizzazioni di produttori, a loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione hanno constatato che i prodotti oggetto dei contratti sono stati consegnati all'industria di trasformazione. L'organizzazione di produttori versa ai soci l'aiuto ricevuto. Articolo 5 1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 2, sono fissati i limiti comunitari e nazionali di trasformazione figuranti nell'allegato II. 2. In caso di superamento di un limite comunitario di trasformazione, l'aiuto fissato per il relativo prodotto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Ai fini dell'applicazione del primo comma, il superamento di un limite si calcola raffrontando tale limite con la media dei quantitativi trasformati col beneficio dell'aiuto previsto dal presente regolamento nel corso delle tre campagne precedenti quella per la quale deve essere fissato l'aiuto. Tuttavia, per il calcolo del superamento dei limiti fissati per ciascuno Stato membro, i quantitativi attribuiti ad uno Stato membro e non trasformati si aggiungono ai limiti fissati per gli altri Stati membri, in proporzione alla loro entità. La riduzione dell'aiuto è proporzionale al superamento constatato per un dato limite. 3. Per quanto riguarda i pomodori, per le prime campagne di attuazione del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni: a) per la prima campagna: - il superamento del limite di trasformazione si calcola in base al quantitativo conferito all'industria di trasformazione con il beneficio dell'aiuto nel corso della stessa campagna e - l'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2 è portato a 27,13 EUR/t. Tuttavia, negli Stati membri in cui il limite non è stato superato o è stato superato in misura inferiore al 10%, oppure in tutti gli Stati membri qualora non vi sia stato superamento del limite comunitario, dopo il temine della campagna viene versato un importo supplementare. Tale importo supplementare è fissato in base al superamento effettivo del rispettivo limite; b) per la seconda campagna, il superamento del limite di trasformazione si calcola in base alla quantità conferita all'industria di trasformazione, col beneficio dell'aiuto, nel corso della prima campagna; c) per la terza campagna il superamento del limite di trasformazione si calcola in base alla media dei quantitativi conferiti all'industria di trasformazione, con il beneficio dell'aiuto, nel corso delle prime due campagne. Articolo 6 1. Le modalità d'applicazione degli articoli da 2 a 5, in particolare quelle riguardanti il riconoscimento delle imprese di trasformazione, la conclusione dei contratti di trasformazione, il versamento dell'aiuto, le misure di controllo e le sanzioni, le campagne di commercializzazione, le caratteristiche minime della materia prima conferita alla trasformazione, i requisiti minimi di qualità dei prodotti finiti e le conseguenze finanziarie connesse al superamento dei limiti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29. 2. Secondo la stessa procedura vengono stabiliti i controlli qualitativi e quantitativi: - dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione da parte delle organizzazioni di produttori e - dell'effettiva trasformazione, da parte dei trasformatori, dei prodotti conferiti nei prodotti elencati nell'allegato I." Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 6 bis 1. È istituito un regime di aiuto alla produzione per i seguenti prodotti: a) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90 e b) prugne secche ottenute dalle prugne d'Ente essiccate di cui al codice NC ex 0813 20 00, ottenuti da frutta raccolta nella Comunità. 2. L'aiuto alla produzione è concesso all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno pari al prezzo minimo, in base a contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione, dall'altro. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2001/02, possono essere stipulati contratti tra trasformatori e singoli produttori, per un quantitativo non superiore al 25% del quantitativo che dà diritto all'aiuto alla produzione. Le organizzazioni di produttori consentono di avvalersi del disposto del presente articolo ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal regolamento (CE) n. 2200/96, i quali si impegnino a commercializzare per il loro tramite la totalità della produzione destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione. I contratti devono essere sottoscritti prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione. Articolo 6 ter 1. Il prezzo minimo da versare al produttore è stabilito in base: a) al prezzo minimo applicabile nel corso della campagna precedente; b) all'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli; c) alla necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco di base verso le varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione. 2. Il prezzo minimo è stabilito prima dell'inizio di ogni campagna. 3. Il prezzo minimo e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29. Articolo 6 quater 1. L'aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori. 2. L'importo dell'aiuto alla produzione è stabilito in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario nei limiti di quanto dispone il paragrafo 1. Nella fissazione di tale importo si tiene conto in particolare: a) della differenza fra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti, b) dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente c) per i prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato, dell'andamento degli scambi con l'estero e del relativo prezzo, quando quest'ultimo criterio comporta una riduzione dell'importo dell'aiuto. 3. L'aiuto alla produzione è stabilito in base al peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti forfettariamente. Essi sono regolarmente aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita. 4. L'aiuto alla produzione è versato alle imprese di trasformazione solo per i prodotti trasformati: a) ottenuti da materie prime raccolte nella Comunità, per le quali le imprese di trasformazione abbiano pagato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2; b) conformi ai requisiti minimi di qualità. 5. Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base ai prezzi realmente praticati nella fase «uscita azienda agricola» per i prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione, ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati da tali paesi terzi. 6. Per quanto riguarda i prodotti la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50% del mercato comunitario al consumo, l'andamento dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni è valutato in base ai dati dell'anno civile che precede l'inizio della campagna rispetto ai dati dell'anno civile precedente. 7. Prima dell'inizio di ogni campagna, la Commissione stabilisce l'importo dell'aiuto alla produzione secondo la procedura di cui all'articolo 29. Secondo la stessa procedura, essa stabilisce i coefficienti di cui al paragrafo 3, i requisiti minimi di qualità e le altre modalità di applicazione del presente articolo." 3. L'articolo 28 è soppresso. 4. Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal seguente : "Articolo 29 1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati, composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del disposto del suo articolo 7, paragrafo 3. 3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese." 5. L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 6. L'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il regolamento (CE) n. 2202/96 è modificato come segue: 1. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 1. È concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi conferiti all'industria di trasformazione a norma dei contratti di cui all'articolo 2. 2. Gli importi dell'aiuto sono indicati nella tabella 1 dell'allegato I. Tuttavia: a) qualora il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 copra varie campagne di commercializzazione e riguardi una quantità minima di agrumi, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 2 dell'allegato I; b) per i quantitativi consegnati in virtù dell'articolo 4, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 3 dell'allegato I. 3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri versano l'aiuto alle organizzazioni di produttori, a loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione hanno constatato che i prodotti oggetto di contratti sono stati consegnati all'industria di trasformazione. L'organizzazione di produttori versa ai soci l'aiuto ricevuto. 4. Secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96, sono adottate misure per garantire che l'impresa di trasformazione rispetti l'obbligo di procedere alla trasformazione dei prodotti consegnati dalle organizzazioni di produttori." 2. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Articolo 5 1. Sono fissati limiti di trasformazione, per la Comunità e per ciascuno Stato membro produttore, da un lato per ciascuno dei tre prodotti, ossia i limoni, i pompelmi e pomeli e le arance e, dall'altro, per il gruppo di prodotti comprendente i mandarini, le clementine e i satsuma. I limiti di trasformazione figurano nell'allegato II. 2. In caso di superamento di un limite di trasformazione, l'aiuto fissato per il relativo prodotto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Ai fini dell'applicazione del primo comma, il superamento di un limite è calcolato raffrontando tale limite con la media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto previsto dal presente regolamento nel corso delle tre campagne o periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto. Tuttavia, per il calcolo del superamento dei limiti fissati per ciascuno Stato membro, i quantitativi attribuiti ad uno Stato membro e non trasformati si aggiungono ai limiti fissati per gli altri Stati membri, in proporzione alla loro entità. La riduzione dell'aiuto è proporzionale al superamento constatato per un dato limite." 3. L'allegato attuale diventa "Allegato I". 4. Il testo dell'allegato III del presente regolamento è inserito dopo l'allegato I. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/02. Tuttavia, il punto 1 dell'articolo 1 si applica ai fondi di esercizio a partite dall'anno 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Prodotti trasformati di cui all'articolo 2 Codice NC // Designazione delle merci ex 0710 80 70 // Pomodori pelati interi o a pezzi, congelati ex 0712 90 30 // Fiocchi di pomodori 2002 10 10 // Pomodori pelati interi o a pezzi 2002 10 90 // Pomodori non pelati interi o a pezzi ex 2002 90 // Altri (polpa o salsa da pizza) ex 2002 90 11 ex 2002 90 19 // Succhi di pomodoro (compresi i passati) ex 2002 90 31 ex 2002 90 39 ex 2002 90 91 ex 2002 90 99 // Concentrati di pomodoro ex 2008 40 51 ex 2008 40 59 ex 2008 40 71 ex 2008 40 79 ex 2008 40 91 ex 2008 40 99 // Pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta ex 2008 70 61 ex 2008 70 69 ex 2008 70 71 ex 2008 70 79 ex 2008 70 92 ex 2008 70 94 ex 2008 70 99 // Pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta ex 2008 92 ex 2008 99 // Miscugli di frutta intera o a pezzi, allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, contenenti almeno il [60%] di pesche e pere 2009 50 // Succhi di pomodoro ALLEGATO II "ALLEGATO III Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5 >SPAZIO PER TABELLA> n.a.: non applicabile" ALLEGATO III "Allegato II Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5 >SPAZIO PER TABELLA> n.a.: non applicabile" >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO Gli importi indicati rappresentano l'impatto netto delle modifiche proposte, che corrispondono alla differenza rispetto alla situazione attuale, basandosi quindi sull'ipotesi di una produzione e trasformazione stabili nel corso delle campagne future. >SPAZIO PER TABELLA> La ripartizione per esercizio del FEAOG si basa sui ritmi di pagamento constatati: >SPAZIO PER TABELLA> 1. Fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori L'incidenza finanziaria della fissazione di un tasso unico del 3% è difficilmente quantificabile date le caratteristiche dei fattori in gioco. L'impostazione prescelta si basa su elementi di calcolo stabili nel tempo; in base a tale ipotesi e a condizione che ciascuna organizzazione di produttori conservi invariato l'attuale tasso di richiesta di finanziamento del proprio fondo di esercizio, si può considerare la misura neutra sotto il profilo finanziario: l'importo massimo a carico del FEAOG dell'ultimo biennio (2,5% del valore della produzione commercializzata dalle OP) ha permesso infatti di concedere alle organizzazioni di produttori una percentuale massima del 2,89% per il 1998 e del 3,61% per il 1999, il che corrisponde già ad un tasso medio del 3,25% a livello individuale. 2. ritiri di agrumi La perdita di competitività del settore della trasformazione comporta un grave rischio di sviamento verso il ritiro dal mercato di grandi quantità di agrumi. Pur essendo soggetti al limite del 15% per la campagna 2001/02 (del 20% per la campagna 2000/01), i ritiri dovrebbero situarsi piuttosto ad un livello del 10% circa, a causa delle situazione sopra descritta e questo nell'ipotesi che vengano trasformati quantitativi equivalenti ai nuovi limiti fissati per la trasformazione. Il costo del ritiro di tali quantitativi è di 45,2 milioni di euro (peraltro il bilancio dell'esercizio 2000 e il PPB 2001 tengono già conto di quantitativi di tale entità, con una spesa di 47,2 e rispettivamente di 47 milioni di euro). La fissazione del limite al 10% già a partire dalla campagna 2001/02 e al 5% per le campagne successive (anziché al 10% come previsto dal regolamento 2200/96) lascia la spesa invariata nel corso della prima campagna, ma permette un risparmio costante di 22,6 milioni di euro nel corso delle campagne successive (ad esempio, il risparmio rispetto al PPB 2001 è dell'ordine di 24 milioni di euro). 3. Pomodori destinati alla trasformazione Ci si è basati sull'ipotesi di un'incidenza finanziaria nulla della misura in quanto l'aumento del limite è compensato da una riduzione dell'aliquota dell'aiuto, in modo da garantirne la neutralità. Per tale valutazione si è tenuto conto, per ciascun paese, della trasformazione di quantitativi equivalenti ai nuovi limiti fissati. 4. Pesche e pere trasformate L'impatto di tale misura è neutro. La valutazione delle spese varia esclusivamente in funzione delle quantità prese in considerazione: la stima di queste ultime si basa, per tutte le campagne, sulla media delle ultime tre campagne per le quali si dispone di dati. Tradizionalmente le spese di una data campagna si imputano all'esercizio n+1. Per le pesche, le spese annue sono stabili, poiché la trasformazione nel corso delle campagne precedenti l'entrata in vigore del nuovo meccanismo - e quindi le medie triennali che ne derivano - si situano ad un livello inferiore al nuovo limite fissato. Per le pere, tenendo conto delle quantità così stimate il dispositivo delle medie triennali comporta una certa oscillazione della spesa da campagna a campagna, seguita da una stabilizzazione a partire dalla campagna 2003/04. 5. Agrumi trasformati Data la limitazione dei ritiri, fissata parallelamente all'aumento dei limiti, è probabile che le quantità avviate alla trasformazione rimangano stabili e si assestino sui livelli attuali. In base a tale ipotesi, l'aumento dei limiti del 10% comporta maggiori spese per 30,2 milioni per campagna, di cui 19,1 milioni per le arance. Quanto all'impatto per esercizio finanziario, ci si è basati sull'ipotesi che la stabilizzazione del settore e una migliore conoscenza dell'aiuto dovrebbero riportare i pagamenti ad un ritmo costante, stimato al 75% per l'esercizio n+1 e al 25% per l'esercizio n+2. 6. assenza di incidenza per il bilancio L'incidenza della proposta sul bilancio è neutra, in quanto le spese che ne derivano sono della stessa entità di quelle che comporterebbe l'applicazione della normativa attualmente in vigore per gli stessi prodotti. In termini di spese per esercizio FEAOG, non ci sono variazioni fino all'esercizio 2003, mentre l'aumento di 7,5 milioni di euro a partire dall'esercizio 2004 è trascurabile tenendo conto del bilancio globale riservato al settore degli ortofrutticoli.