52000PC0425

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per la quinta volta, il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo /* COM/2000/0425 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica, per la quinta volta, il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1448/1999, contengono alcune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nel Mediterraneo, che erano soggette a una deroga temporanea scadute il 31 maggio 2000. Tale deroga riguarda:

a) la norma che vieta l'impiego di attrezzi da traino entro il limite di tre miglia nautiche dalle linee di base o ad una profondità superiore a 50 m, qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza minore (articolo 3, paragrafo 1) e

b) la norma relativa alla dimensione delle maglie per quanto riguarda gli attrezzi da traino, prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'allegato III. Le norme generali prevedono 40 mm (20 mm per la pesca delle sardine e delle acciughe) per gli attrezzi da traino e di 14 mm per i ciancioli.

La deroga si applica solamente se la normativa nazionale che autorizza condizioni meno restrittive era già in vigore il 1° gennaio 1994.

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1448/1999 prevede che gli Stati membri raccolgano e mettano a disposizione della Commissione, anteriormente al 1° febbraio 2000, tutti i dati scientifici disponibili relativi all'impatto, per le risorse, delle attività di pesca esercitate alle condizioni soggette a deroga. L'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede che, in base a tutte le informazioni scientifiche disponibili, la Commissione presenti al Consiglio una proposta volta a stabilire se le attività di pesca esercitate alle suddette condizioni possano continuare e le relative condizioni tecniche.

L'Italia e la Grecia hanno trasmesso dati scientifici, che sono stati esaminati dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca nella riunione plenaria del 3-7 aprile 2000.

Secondo la relazione del comitato, non si può concludere che la continuazione delle attività di pesca soggette a deroga sia totalmente innocua per le risorse. Il comitato fornisce comunque alcuni orientamenti che consentirebbero di attenuare le conseguenze negative di tale continuazione.

La Commissione propone di continuare ad autorizzare le attività di pesca in questione fino al 31 dicembre 2002, a condizione che siano emanate ulteriori disposizioni nazionali secondo gli orientamenti stabiliti in base al parere del comitato. Entro tale data, la discussione relativa alla politica comune della pesca oltre il 2002 dovrebbe fornire opportune indicazioni per una soluzione a lungo termine.

Il Consiglio è invitato ad adottare la presente proposta al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca in condizioni più favorevoli alla conservazione delle risorse della pesca.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica, per la quinta volta, il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1,

[1] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 812/2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 3).

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94 stabiliscono alcune misure tecniche di conservazione che erano soggette a deroghe fino al 31 maggio 2000.

(2) Le attività di pesca attualmente soggette a deroghe costituiscono un contributo molto importante all'economia complessiva di numerose industrie legate al settore della pesca.

(3) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1448/1999 prevede che, in base a tutte le informazioni scientifiche disponibili, la Commissione presenti al Consiglio una proposta volta a stabilire se le attività di pesca esercitate alle suddette condizioni derogatorie possano continuare e le relative condizioni tecniche.

(4) Il comitato scientifico, tecnico e economico per la pesca ha espresso il suo parere sull'impatto biologico di tali attività di pesca in occasione della riunione plenaria del 3-7 aprile 2000 [3]. In base ai dati forniti dal comitato, si può concludere che l'effetto negativo di alcune attività di pesca sulle risorse può essere attenuato a determinate condizioni tecniche.

[3] SEC(2000)XXXX

(5) Il dibattito sulla politica comune della pesca che avrà luogo nel 2002, a seguito della relazione che la Commissione deve presentare in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3760/92, fornirà la base per una soluzione a lungo termine al problema in questione e ad altri problemi inerenti a talune attività di pesca nel Mediterraneo.

(6) È quindi opportuno prevedere un proseguimento delle attuali deroghe all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2002, applicando condizioni tecniche che riducano l'effetto delle attività di pesca sulle risorse.

(7) È opportuno che gli Stati membri disciplinino, mediante le rispettive normative nazionali, le suddette condizioni tecniche conformemente agli orientamenti stabiliti in base al parere del comitato scientifico, tecnico e economico per la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1. L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, recita: "Tuttavia, qualsiasi attrezzo di pesca utilizzato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita nel primo comma ed il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale vigente alla data del 1° gennaio 1994, può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2002, fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici comprovanti che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse."

2. All'articolo 3 è inserito seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. È vietato l'impiego di attrezzi di pesca, ad eccezione della pesca effettuata con l'attrezzo denominato in Francia "gangui", alle condizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro interessato abbia attuato misure volte a garantire che, per tali attività di pesca,

- non sia compromesso il divieto di cui al paragrafo 3;

- la pesca non interferisca con le attività di imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da reti trainanti analoghe;

- la pesca sia limitata a specie bersaglio non soggette a taglie minime di sbarco conformemente all'articolo 8;

- la pesca sia limitata a periodi in cui le catture accessorie di specie non bersaglio sono minime;

- i pescherecci siano soggetti a permessi speciali di pesca rilasciati in virtù del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali [4]."

[4] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

Tali misure sono comunicate alla Commissione anteriormente al 30 settembre 2000.

3. All'articolo 6, paragrafo 1, la data del 31 maggio 2000 è sostituita da quella del 31 dicembre 2002.

4. All'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. È vietato l'impiego di attrezzi di pesca alle condizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro interessato abbia attuato misure volte a garantire che, per tali attività di pesca,

- la pesca sia limitata a specie bersaglio non soggette a taglie minime di sbarco conformemente all'articolo 8;

- la pesca sia limitata a periodi in cui le catture accessorie di specie non bersaglio sono minime;

- i pescherecci siano soggetti a permessi speciali di pesca rilasciati in virtù del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali."

Tali misure sono comunicate alla Commissione anteriormente al 30 settembre 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente