Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE /* COM/2000/0397 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (presentata dalla Commissione) RELAZIONE A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [1], Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche. [1] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). Le autorità tedesche hanno informato la Commissione che una nuova legge sul proseguimento delle riforme in materia di fiscalità ambientale, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, stabilisce livelli differenziati di accisa sugli oli minerali in funzione del diverso tenore di zolfo dei carburanti. Scopo del trattamento fiscale preferenziale è accelerare l'introduzione di carburanti senza zolfo. La nuova legge tedesca stabilisce che dal 1° novembre 2001 sia applicata una maggiorazione di 3 pfennig al litro dell'accisa sugli oli minerali nei confronti della benzina e del carburante diesel con un tenore di zolfo superiore a 50 ppm (parti per milione). La legge prevede inoltre che dal 1° gennaio 2003 la maggiorazione sarà applicata ai carburanti con tenore di zolfo superiore a 10 ppm. La Germania ha pertanto chiesto l'autorizzazione di applicare, dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2002, ai carburanti con un tenore massimo di zolfo di 50 ppm un'accisa sugli oli minerali inferiore di 3 pfennig al litro rispetto a quella applicata ai carburanti con tenore di zolfo superiore e di applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un'aliquota ridotta ai carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 ppm. Conformemente alla direttiva 92/81/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati della suddetta richiesta. A causa delle preoccupazioni espresse in merito alle conseguenze di un'aliquota di accisa differenziata per i carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 ppm, la Commissione ha scisso la richiesta tedesca e trattato i due aspetti separatamente. Innanzitutto ha elaborato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la deroga relativa ai carburanti con tenore massimo di zolfo di 50 ppm e in seguito ha elaborato una comunicazione al Consiglio che sospende effettivamente la decisione in merito ai carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 ppm. Il Consiglio ha accolto il progetto di proposta ed autorizzato l'introduzione di un differenziale di imposta dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2002 per i carburanti con tenore massimo di zolfo di 50 ppm. Il Consiglio ha al tempo stesso accolto la comunicazione della Commissione nella quale si spiega che è necessario più tempo per esaminare la questione dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 ppm. La Commissione ha risolto le questioni in sospeso e fugato ogni preoccupazione in merito alla concessione di una deroga per i carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 ppm. Considerando che il differenziale di imposta sollecitato dalle autorità tedesche non sia contrario alle attuali politiche comunitarie ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza tale differenziale. La proposta di decisione del Consiglio autorizza ad applicare, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, un'aliquota differenziata di accisa nei confronti dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 ppm. La direttiva 92/81/CEE consente alla Commissione di riesaminare periodicamente tali esenzioni e riduzioni. Qualora la Commissione ritenga che esse non possano essere mantenute in quanto causano distorsioni della concorrenza o del funzionamento del mercato interno o sono incompatibili con la politica comunitaria di protezione dell'ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte. Tuttavia, tale decisione non pregiudica l'esito di eventuali futuri procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato [2]. [2] Decisione della Commissione del 15.2.2000. Aiuti di Stato - caso N/575/99 - Germania, "Ökosteuer". In ogni caso la deroga andrà riesaminata entro il 31 dicembre 2005, data di scadenza dell'autorizzazione concessa in forza della decisione del Consiglio. Questo esaminerà la situazione sulla base di una proposta della Commissione e deciderà se revocare, modificare o prorogare l'autorizzazione. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [3], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, [3] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni d'accisa sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche. (2) Le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione che una nuova legge sul proseguimento delle riforme in materia di fiscalità ambientale, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, prevede aliquote differenziate di accisa sugli oli minerali in funzione del tenore di zolfo dei carburanti. (3) La nuova legge stabilisce che dal 1° novembre 2001 sia applicata una maggiorazione di 3 pfennig al litro dell'accisa sugli oli minerali nei confronti della benzina e del carburante diesel con un tenore di zolfo superiore a 50 ppm (parti per milione). La legge prevede inoltre che dal 1° gennaio 2003 la maggiorazione sarà applicata ai carburanti con tenore di zolfo superiore a 10 ppm. (4) Le autorità tedesche hanno chiesto l'autorizzazione di applicare un'aliquota differenziata di accisa e il Consiglio ha autorizzato la Germania ad applicare, dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2002, un'aliquota di accisa differenziata per i carburanti con tenore massimo di zolfo di 50 ppm. (5) La Commissione e gli Stati membri ritengono che, stando alle informazioni disponibili, non vi siano indicazioni del fatto che l'estensione dell'aliquota differenziata di accisa ai carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 ppm possa causare distorsioni della concorrenza o ostacolare il funzionamento del mercato interno. (6) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato [4]. [4] Decisione della Commissione del 15.2.2000. Aiuti di Stato - caso N/575/99 - Germania, "Ökosteuer". (7) La Commissione esamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni per verificare che non causino distorsioni della concorrenza né del funzionamento del mercato interno e che non siano incompatibili con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente. (8) La Germania ha chiesto l'autorizzazione di applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei confronti dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 ppm un'accisa sugli oli minerali inferiore di 3 pfennig al litro rispetto a quella applicata nei confronti dei carburanti con tenore di zolfo più elevato. (9) Il Consiglio riesaminerà la presente decisione sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2005, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, la Germania è autorizzata ad applicare, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, un'aliquota di accisa differenziata nei confronti dei carburanti con tenore di zolfo massimo di 10 ppm (parti per milione) a condizione che tale aliquota differenziata sia conforme agli obblighi stabiliti nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali [5], e in particolare alle aliquote minime previste dagli articoli 4 e 5 di detta direttiva. [5] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). Articolo 2 La presente decisione è destinata alla Germania. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente