Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 del 21 dicembre 1994 relativo al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria /* COM/2000/0395 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 del 21 dicembre 1994 relativo al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria. (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. OBIETTIVI E CONTENUTO DEL PROGETTO a) OBBLIGHI GENERALI Il sistema di ecopunti è finalizzato a ridurre le emissioni di NOx generate dagli autocarri in transito attraverso l'Austria ed è stato inserito nella normativa UE tramite il protocollo n. 9 dell'Atto di adesione dell'Austria [1]. [1] GU C 241 del 29.8.1994, pag. 361. L'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) del protocollo prevede una clausola di salvaguardia che riduce il numero di ecopunti assegnati qualora il numero di viaggi di transito effettuati dagli autocarri in un anno superi di oltre l'8% il numero dell'anno base. È quanto si è verificato nel 1999, quando i viaggi di transito sono stati 1 706 436, ovvero il 14,57% in più rispetto al numero di riferimento, pari a 1 490 900. Ai sensi dell'allegato 5, paragrafo 3 del protocollo, occorre calcolare il valore medio degli NOx emessi e da ciò desumere il nuovo numero di ecopunti da assegnare per il 2000. Mediante questo procedimento si ottiene la cifra di 9 546 446 ecopunti, che rispetto alla normale attribuzione per il 2000 equivale ad una riduzione di 2 184 552 ecopunti - ovvero di circa 350 000 viaggi. La Commissione ha già proposto un regolamento diretto a ridurre il numero complessivo di ecopunti. Il comitato istituito dall'articolo 16 del protocollo n. 9 non ha formulato alcun parere in merito alle misure previste nella proposta. Conformemente all'articolo 16(3), la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. b) LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE La Commissione ritiene che un'interpretazione letterale del protocollo, che richiederebbe una consistente riduzione di ecopunti nello stesso anno, sarebbe dannosa per il complesso dell'economia dell'UE, poiché comporterebbe una grave carenza di ecopunti nell'ultimo trimestre del 2000. La Commissione propone pertanto di ripartire la diminuzione lungo il restante periodo di validità del regime di ecopunti, ovvero i prossimi quattro anni, procedendo ad una riduzione del 30% rispettivamente negli anni 2000, 2001 e 2002 e del restante 10% nel 2003. Questa interpretazione estensiva del protocollo è, a parere della Commissione, coerente con lo spirito del regime di ecopunti, in quanto garantisce comunque che la prevista riduzione delle emissioni abbia luogo. Il Protocollo n. 9 non specifica i criteri di ripartizione della riduzione fra gli Stati membri. La Commissione ha quindi proposto che la sanzione si applichi agli Stati membri effettivamente responsabili del superamento della soglia dell'8%. La soglia del 108% è stata superata nel 1999 per due ragioni: in primo luogo in questo anno vi è stato un significativo aumento del numero di viaggi di transito effettuati dai trasportatori di alcuni Stati membri rispetto al 1997; in secondo luogo nel 1999 i trasportatori di alcuni Stati membri hanno superato di oltre l'8% la cifra di base riferita al 1991. La Commissione propone pertanto di riunire i due criteri summenzionati per determinare su quali Stati membri debba essere ripartita la riduzione di ecopunti. Ne risulta che la riduzione degli ecopunti assegnati debba applicarsi a cinque Stati membri, secondo lo schema che segue: >SPAZIO PER TABELLA> Poiché sussiste il rischio che la soglia dell'8% sia nuovamente superata nel 2000 e dato che un'altra riduzione punitiva degli ecopunti non sarebbe auspicabile, la Commissione propone di sospendere in via eccezionale per il 2000 la soglia del 108%, che resterebbe peraltro applicabile negli anni dal 2001 al 2003. La proposta si prefigge anche di affrontare il problema degli ecopunti che non vengono né usati né restituiti alla riserva UE ai fini della redistribuzione (circa 440 000 ecopunti nel 1999). La Commissione propone che qualora, alla fine dell'"anno ecopunti" (ovvero al 31 gennaio), uno Stato membro disponga di più del 2% di ecopunti non utilizzati, una quantità equivalente sia automaticamente dedotta dal contingente di ecopunti assegnato a quello Stato membro nell'anno successivo ed aggiunta alla riserva UE. 2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA I seguenti articoli sono nuovi e modificano la situazione attuale: l'articolo 1 modifica l'allegato 4 del Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione dell'Austria nel senso di ridurre il numero totale di ecopunti disponibili dal 2000 al 2003. L'articolo 2 modifica il regolamento 3298/94 nel senso di: - consentire di scaglionare la riduzione di ecopunti nell'arco di quattro anni; - modificare la chiave di distribuzione degli ecopunti onde ripartire la riduzione fra gli Stati membri ; - sospendere in via eccezionale per l'anno 2000 la soglia del 108%; - introdurre sanzioni per gli Stati membri colpevoli di ingenti sprechi amministrativi; - fare intraprendere alla Commissione uno studio sui servizi transalpini di trasporto combinato. L'articolo 3 fissa la data di attuazione del regolamento. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 del 21 dicembre 1994 relativo al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto l'Atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 16 del protocollo n. 9, [2] GU C 241 del 29.8.1994, pag. 1. conformemente alla procedura di cui al suddetto protocollo, considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 9 dell'Atto di adesione prevede un regime specifico relativo al transito di autocarri adibiti al trasporto di merci attraverso il territorio austriaco basato su un sistema di diritti di transito (ecopunti). La ripartizione in percentuale tra i diversi anni degli ecopunti assegnati agli Stati membri è riportata nell'allegato 4 del protocollo. (2) L'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) di detto protocollo impone alla Commissione di adottare misure appropriate, in conformità del paragrafo 3 dell'allegato 5, se il numero dei transiti con ecopunti attraverso l'Austria supera di oltre l'8%, nel corso di un anno, il valore di riferimento determinato per il 1991. (3) Il paragrafo 3 dell'allegato 5 del protocollo fissa le norme per determinare il numero riveduto di ecopunti da mettere a disposizione nel caso in cui il valore di riferimento del 1991 sia stato superato. (4) La soglia stabilita dal sopracitato articolo 11, paragrafo 2, lettera c), è stata superata nel 1999. L'applicazione del metodo di calcolo previsto dal paragrafo 3 dell'allegato 5 determinerà una riduzione del numero complessivo di ecopunti disponibili. (5) Essendo auspicabile che tale riduzione avvenga in maniera graduale, è opportuno che essa non intervenga nel corso di due anni consecutivi (1999 e 2000). Nel 2000 dunque non dovrebbe essere applicato il criterio della soglia dell'8%. (6) Poiché il protocollo n. 9 deve essere interpretato alla luce delle libertà fondamentali consacrate dal trattato CE, è evidente che un'imposizione dell'intera riduzione di ecopunti nel solo anno 2000 avrebbe l'effetto sproporzionato di impedire, per parte dell'anno, il traffico di transito attraverso l'Austria. Una tale situazione metterebbe a rischio la libera circolazione delle merci e altererebbe il funzionamento del mercato unico. Di conseguenza, la riduzione del numero complessivo di ecopunti deve essere ripartita tra i restanti quattro anni di attuazione del sistema di diritti di transito, ossia gli anni 2000-2003. (7) Per ottenere una riduzione proporzionale degli ecopunti, è necessario diminuire la quota di ecopunti degli Stati membri che hanno contribuito maggiormente al superamento della soglia dell'8%, in modo da arrivare alla prevista riduzione complessiva. Ciò implica una revisione del sistema di ripartizione degli ecopunti tra gli Stati membri. (8) Per garantire la massima efficienza nell'impiego degli ecopunti disponibili, devono essere adottate delle misure per incoraggiare ulteriormente gli Stati membri a restituire alla Commissione gli ecopunti inutilizzati affinché possano essere ridistribuiti. (9) Un maggior uso del trasporto ferroviario, in particolare della "Rollende Landstrasse", nel trasporto combinato di merci risulta meno dannoso per l'ambiente e capace di ridurre il fabbisogno di ecopunti. È pertanto urgente e necessario promuoverne un uso più efficiente, ad esempio modificando il sistema di prenotazione dei posti. Occorre inoltre monitorare gli effetti di tali iniziative. (10) L'allegato 4 del protocollo n. 9 e il regolamento della Commissione (CE) n° 3298/94, modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione, deve essere modificato di conseguenza. (11) Il comitato istituito dall'articolo 16 del protocollo n. 9 non ha formulato alcun parere in merito alle misure previste nella proposta. Conformemente all'articolo 16(3), la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato 4 del protocollo n. 9 dell'Atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è modificato come segue: "Anno Percentuale degli ecopunti Ecopunti per i 15 Stati UE 2000 47.0% 11 075 633 2001 45.7% 10 769 402 2002 42.0% 9 897 822 2003 39.1% 9 204 031 Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 3298/94 è modificato come segue: 1. L'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, è sostituito dal testo seguente: "Nella fattispecie di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) del protocollo n. 9, il numero di ecopunti subisce una riduzione. La riduzione viene calcolata utilizzando il metodo di cui al punto 3 dell'allegato 5 del protocollo. La riduzione degli ecopunti risultante da tale calcolo viene distribuita su diversi anni. Data l'esigenza di effettuare la suddetta riduzione aggiuntiva per la prima volta a metà del 2000, in via d'eccezione l'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) non riguarda tale anno.". 2. Il seguente paragrafo viene aggiunto all'articolo 7: "3. Ogni anno la Commissione annota il numero di ecopunti che sono stati assegnati a ciascuno Stato membro e che, al 1° febbraio, risultavano validi per essere utilizzati l'anno precedente e, nonostante fossero rimasti inutilizzati, non sono stati restituiti alla Commissione come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2. Se la percentuale di ecopunti inutilizzati supera l'2% della quota di ecopunti assegnata allo Stato membro, la Commissione sottrae un numero equivalente di ecopunti dalla quota annuale di quest'ultimo. Gli ecopunti sottratti vengono aggiunti alla riserva comunitaria relativa all'anno in questione." 3. È aggiunto il seguente articolo 14 ter: Articolo 14 ter La Commissione si incarica di monitorare le attività intraprese dall'Austria e dagli altri Stati membri al fine di migliorare il servizio di trasporto combinato fornito attraverso i valichi alpini. Essa redige una prima relazione in proposito nel 2001. 4. L'allegato D è sostituito dal seguente allegato: "Allegato D DISTRIBUZIONE DEGLI ECOPUNTI 2000-2003 >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente