Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica /* COM/2000/0386 def. - COD 2000/0188 */
Gazzetta ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000 pag. 0230 - 0237
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione La presente proposta di direttiva è destinata a sostituire la vigente direttiva 97/13/CE relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 10 aprile 1997 [1] con obbligo di attuazione entro il 1° gennaio 1998. [1] GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15. Gli elementi essenziali della direttiva attualmente in vigore sono: il divieto di limitare il numero dei nuovi operatori (eccettuati i casi in cui tali limitazioni sono necessarie per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio), la priorità attribuita alle autorizzazioni generali rispetto alle licenze individuali e la definizione di principi armonizzati e di un elenco esaustivo delle condizioni necessarie per l'ottenimento di una licenza. La Quinta relazione della Commissione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni [2] esprime però serie preoccupazioni per quanto concerne le modalità con cui tale direttiva è stata attuata negli Stati membri. [2] COM(1999)537 del 10.11.1999. La comunicazione della Commissione sui risultati della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e sugli orientamenti per il nuovo quadro normativo (COM(2000) 239) ha confermato la necessità di armonizzare e semplificare in misura sostanziale la disciplina che regola la concessione delle autorizzazioni a livello nazionale. 2. Obiettivi e finalitÀ In linea con gli obiettivi e i principi politici del nuovo quadro normativo, la presente proposta, che si prefigge di rivedere i regimi attuali delle autorizzazioni e delle licenze, è dettata dalla necessità di favorire la creazione di un mercato dinamico e competitivo dei servizi di comunicazione, consolidando al contempo il mercato interno in un settore in fase di convergenza, di limitare al minimo la regolamentazione per puntare alla neutralità rispetto alle tecnologie e assecondare il processo di convergenza dei mercati. Da tre studi [3] che la Commissione europea ha affidato all'Ufficio europeo delle telecomunicazioni si evince che attualmente la Comunità non dispone di un sistema armonizzato in materia di autorizzazioni per i prestatori di servizi di comunicazione che intendono accedere al mercato, bensì di un mosaico variegato di quindici sistemi nazionali, profondamente divergenti nei principi generali e negli aspetti applicativi. [3] Rispettivamente sui tipi di autorizzazioni, sulle informazioni richieste a fini di verifica e sui diritti riscossi (cfr. www.eto.dk). I tipi di licenze che ogni Stato membro ha istituito variano per numero (da due a diciotto) e per condizioni, procedure, oneri e contributi applicati. Per reggere questa segmentazione gli Stati membri esigono dai prestatori di servizi la presentazione di informazioni di natura divrsa: il regime più rigido ne richiede ben 49 mentre quello più flessibile non ne richiede nessuna. Il carico di lavoro amministrativo necessario per gestire i diversi regimi di autorizzazioni e licenze risulta quindi in alcuni casi abbastanza contenuto ed in altri estremamente oneroso, cosicché in alcuni Stati membri i contributi riscossi dalle amministrazioni presso gli operatori sono nulli, mentre in altri appaiono eccessivi. Come dimostrato nella pratica dai regimi più semplici, obiettivamente non esiste un motivo valido per suddividere le autorizzazioni in funzione di svariate categorie di servizi. Questo tipo di approccio dovrebbe dunque essere evitato. Se da un lato alcuni Stati membri hanno saputo applicare regimi agili, gestibili ed efficienti, la direttiva sulle autorizzazioni e licenze attualmente in vigore non ha comunque impedito ad altri Stati membri di introdurre una regolamentazione di accesso al mercato piuttosto gravosa. Questa situazione non solo contrasta con l'obiettivo generale di favorire lo sviluppo di un mercato competitivo e dinamico dei servizi di comunicazione, ma trascura altresì il naturale movimento di convergenza tra servizi, reti e tecnologie di questo settore. È dunque necessario procedere ad un adeguamento degli strumenti del quadro normativo comunitario. Occorre inoltre ricordare che, sebbene nella realtà economica attuale i mercati dei servizi di comunicazione siano ancora frammentati e suddivisi seguendo la logica dei confini nazionali, iniziano comunque a svilupparsi servizi paneuropei che meritano di essere incentivati concretamente. Ovviamente le divergenze tra i vari Stati membri non favoriscono certo questo obiettivo. Presupposto per la realizzazione di un mercato unico europeo efficiente è la radicale semplificazione degli attuali regimi nazionali in base al modello più flessibile. Solo riducendo allo stretto necessario le procedure e le condizioni per la concessione di autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica si può evitare il ricorso ad un'unica autorizzazione europea o ad un sistema di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni per garantire e favorire lo sviluppo di un mercato interno dinamico e competitivo. 3. Soluzioni prospettate Autorizzazioni generali in sostituzione delle licenze individuali Pur privilegiando le autorizzazioni generali, la direttiva sulle licenze e le autorizzazioni (di seguito direttiva "Licenze") concede comunque agli Stati membri un ampio margine di manovra per quanto riguarda il ricorso alle licenze individuali. Gran parte degli Stati membri hanno sfruttato questa possibilità, tanto che in quasi tutti i regimi nazionali le licenze individuali rappresentano piuttosto la regola e non tanto un'eccezione, con conseguenti difficoltà di accesso al mercato nazionale e ostacoli allo sviluppo di servizi transfrontalieri. - La presente proposta di direttiva è intesa a regolare tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica con un'unica autorizzazione generale, limitando la concessione di diritti specifici solamente all'assegnazione delle frequenze radio e dei numeri. I numeri cui la proposta si riferisce sono i numeri telefonici che fanno parte del piano nazionale di numerazione. Separazione delle varie categorie di condizioni La direttiva "Licenze" contiene un elenco esaustivo di condizioni che possono essere imposte per la concessione delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali. Tuttavia, in pratica, tale elenco sembra sia stato interpretato come un decalogo di condizioni che devono essere imposte. Inoltre, le licenze individuali spesso prevedono condizioni che ripetono semplicemente alla lettera le disposizioni contenute nella normativa sulle telecomunicazioni o nella legislazione generale. Si sono così create connessioni e pregiudiziali incongrue tra il diritto di fornire servizi o reti e vari obblighi dettati dalla legislazione nazionale, il che nuoce alla trasparenza delle autorizzazioni. - La proposta di direttiva intende limitare ulteriormente sul piano quantitativo le condizioni che possono essere imposte ai prestatori di servizi e tenere separate le condizioni di diritto comune, quindi valide per tutte le imprese, dalle condizioni applicabili alle autorizzazioni generali e dalle condizioni che corredano la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri. Essa precisa inoltre che il rifiuto di concedere il diritto di fornire un determinato servizio o una determinata rete deve rappresentare solo una sanzione cui ricorrere come ultima ratio e non una minaccia costante contro eventuali inosservanze delle condizioni vigenti. Semplificazione delle procedure Benché siano state fissate procedure comuni per l'ottenimento delle licenze, gli operatori ritengono che le formalità da espletare a livello nazionale siano inutilmente onerose. Alcuni Stati membri esigono il rispetto di complicati requisiti in materia di informazioni da fornire prima di poter accedere al mercato. In altre parole: prima di poter fornire un servizio gli operatori devono dimostrare di essersi conformati a tutte le condizioni. Non esiste tuttavia una reale necessità di verificare preventivamente l'osservanza delle condizioni di licenza; pertanto sarebbe opportuno seguire il modello dei regimi nazionali più flessibili di cui è comprovata l'efficacia in termini pratici. - La proposta di direttiva mira pertanto ad eliminare l'obbligo di fornire informazioni in via preventiva, cioè prima di accedere al mercato, e a limitare gli accertamenti sistematici del rispetto delle condizioni di autorizzazione alle sole condizioni per le quali tali accertamenti risultino effettivamente giustificati. Queste ultime sono specificate nella proposta. Riduzione dei contributi e degli oneri e relativa armonizzazione a livello UE La direttiva "Licenze" stabilisce che i diritti amministrativi e i contributi versati dagli operatori debbano servire a coprire i costi amministrativi connessi alla pubblicazione, alla gestione, al controllo e all'applicazione dei regimi di autorizzazioni e licenze. Tuttavia, in alcuni Stati membri si sono instaurate pratiche che sono state criticate in sede di pubblica consultazione perché giudicate poco trasparenti e molto costose. I grossi scarti riscontrati nel livello dei contributi riscossi nei vari Stati membri non si possono tutti attribuire al maggiore o minore carico di lavoro necessario per applicare la regolamentazione. - La direttiva proposta intende ridurre sensibilmente i diritti amministrativi semplificando i regimi di autorizzazione nel modo sopra esposto: in questo modo diminuirà il volume di lavoro delle autorità di regolamentazione e diminuiranno i relativi costi amministrativi. Inoltre, obbligando le autorità nazionali competenti a pubblicare un resoconto annuale degli oneri e dei contributi riscossi, si otterrà una maggiore trasparenza. Infine, nel caso in cui l'importo complessivo degli oneri riscossi in un determinato anno dovesse superare i costi amministrativi, le autorità nazionali sarebbero tenute a diminuire il livello degli oneri nell'esercizio successivo. Consolidamento del mercato interno Durante la consultazione pubblica è emersa su più versanti la richiesta di creare un mercato unico delle licenze per i servizi di comunicazione elettronica, oppure un sistema di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni. Soprattutto l'industria dei servizi satellitari, che è per natura transfrontaliera, ha perorato la causa a favore di un'armonizzazione di più ampia portata dei regimi di autorizzazione. Per contro, la maggior parte delle categorie consultate ha implicitamente sostenuto la proposta della Commissione tesa alla creazione di un mercato interno mediante lo snellimento delle procedure nazionali di concessione di autorizzazioni e licenze secondo le modalità descritte in precedenza. Il meccanismo di armonizzazione delle condizioni e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per il tramite della CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni) previsto dall'attuale direttiva "Licenze" non ha avuto esito positivo. Anche la forma minima di armonizzazione, ossia la procedura dello "sportello unico", non è stata messa in atto salvo per il settore satellitare nel quale l'avvio di una simile procedura è previsto per il mese di luglio 2000. Viste le circostanze, sarebbe assurdo confidare a posteriori in un'opera di armonizzazione nel quadro intergovernativo della CEPT, laddove ciò non è stato possibile tramite le procedure decisionali sovranazionali della Comunità. Tuttavia, nel settore delle frequenze radio, la CEPT è riuscita a garantire un certo grado di coordinamento, per esempio nell'assegnazione delle frequenze per i prestatori di servizi di comunicazione personale via satellite (S-PCS). Purtroppo, però, in fase di attuazione nei singoli Stati membri non è stata adottata la soluzione di un'assegnazione comune a livello europeo delle frequenze per questi servizi. - La proposta prevede una continuità del ruolo della CEPT ai fini dell'armonizzazione dell'assegnazione delle frequenze radio. Verranno resi più stringenti gli obblighi degli Stati membri di attuare gli accordi conclusi in ambito CEPT sull'assegnazione armonizzata delle frequenze radio. La proposta, pur incentrata nelle sue linee essenziali sulla semplificazione dei regimi nazionali di autorizzazione per eliminare i maggiori ostacoli alla realizzazione di un mercato unico europeo, non esclude che, in caso di necessità, vengano adottate mediante procedura di comitato ulteriori misure di armonizzazione in materia di condizioni, procedure o contributi. 4. Descrizione degli articoli della proposta di direttiva Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione Realizzazione del mercato unico, semplificazione dell'accesso al mercato. Riguarda tutte le autorizzazioni in materia di servizi o reti di comunicazione elettronica. Articolo 2 - Definizioni Applica le definizioni della direttiva quadro alla presente direttiva. Articolo 3 - Autorizzazione generale per i servizi e le reti di comunicazione elettronica Stabilisce che tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica siano subordinati alla concessione di un'autorizzazione generale che preveda al massimo l'obbligo di notifica o di registrazione, ma che non implichi alcuna decisione esplicita da parte di un'autorità competente. Limita allo stretto necessario la quantità di informazioni che le autorità possono richiedere nell'ambito della procedura di notifica (identificazione dell'impresa e dei referenti e descrizione del servizio). Articolo 4 - Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale Individua i diritti fondamentali attribuiti agli operatori mediante l'autorizzazione generale: il diritto di fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica e di negoziare l'interconnessione con altri fornitori di servizi pubblici e il diritto di costituire reti di comunicazione elettronica e di richiedere i necessari diritti di passaggio. Articolo 5 - Diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri Stabilisce che le imprese possano chiedere i diritti per l'uso di radiofrequenze e numeri. Impone che le procedure di allocazione e assegnazione delle frequenze e dei numeri siano aperte, non discriminatorie e trasparenti e che siano precisate, tra l'altro, la trasferibilità e l'ulteriore alienabilità dei diritti d'uso. Proibisce la limitazione del numero di diritti d'uso, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio (non per i numeri, perché non dovrebbe esservi penuria). Fissa scadenze per le procedure di concessione dei diritti d'uso. Articolo 6 - Elenco esaustivo delle condizioni che corredano l'autorizzazione generale e i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri Limita e armonizza le condizioni che possono essere imposte per la concessione dell'autorizzazione generale e dei diritti d'uso, specificandole in un elenco esaustivo. Stabilisce il principio secondo cui tutte le condizioni debbano essere obiettivamente giustificate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Impone una netta separazione tra a) le condizioni non specifiche al settore (tassazione, norme di diritto societario, ecc.), b) le condizioni previste dall'autorizzazione generale e c) le condizioni connesse ai diritti d'uso, al fine di garantire una maggiore trasparenza ed impedire connessioni incongrue tra diverse categorie di diritti e obblighi. Articolo 7 - Procedura per la concessione di un numero limitato di diritti d'uso delle frequenze radio Impone condizioni rigorose per quanto concerne la limitazione dei diritti d'uso delle frequenze radio (motivi di tali limitazioni, criteri di selezione, tipi e tempi delle procedure, periodica revisione delle condizioni). Articolo 8 - Armonizzazione nell'assegnazione delle frequenze radio Garantisce la corretta attuazione degli accordi che prevedono l'assegnazione armonizzata delle frequenze radio (ad es. per gli S-PCS) a livello nazionale, senza restrizioni, modificazioni o ritardi. Articolo 9 - Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di passaggio e di interconnessione Concede alle imprese il diritto di ricevere da parte dell'autorità nazionale competente la conferma del diritto di ottenere diritti di passaggio e/o diritti di negoziare l'interconnessione, su esplicita richiesta delle imprese che intendano negoziare tali diritti acquisiti con altre autorità (ad es. a livello locale/comunale) oppure con altre imprese (in particolare di altri Stati membri). Articolo 10 - Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso Prevede una serie di clausole procedurali di salvaguardia (scadenze, possibilità per le imprese di esprimere osservazioni o di ricorrere) in caso di inosservanza delle condizioni imposte. Obbliga gli Stati membri ad adottare misure proporzionate all'obiettivo (divieto di revocare il diritto di fornire servizi o reti o di utilizzare numeri o frequenze, salvo in casi eccezionali per i quali si applica una procedura di emergenza). Articolo 11 - Informazioni richieste per ottenere l'autorizzazione generale o i diritti d'uso Limita allo stretto necessario ed in misura proporzionale la quantità di informazioni che le imprese devono fornire (nessuna verifica sistematica dell'osservanza delle condizioni imposte, ma solo in caso di dubbio). Tale disposizione consente la pubblicazione di informazioni relative ad analisi comparate della qualità e dei prezzi dei servizi offerti allo scopo di informare i consumatori, nonché di informazioni da utilizzare a fini statistici ben definiti e per le procedure di comparazione delle offerte per l'attribuzione delle frequenze. Tale articolo stabilisce inoltre il divieto di richiedere informazioni prima che un operatore sia entrato nel mercato o come condizione al suo accesso. Articolo 12 - Diritti amministrativi Limita gli oneri imposti ai prestatori di servizi ai soli costi amministrativi e obbliga gli Stati membri a pubblicarli; inoltre prevede una riduzione degli oneri dell'anno successivo qualora gli importi riscossi in un determinato anno risultino superiori ai costi amministrativi, ne garantisce la proporzionalità rispetto al fatturato delle imprese ed esonera le piccole e medie imprese dal loro pagamento. Articolo 13 - Contributi per la concessione di diritti d'uso e di passaggio Consente di riscuotere contributi per l'uso delle frequenze radio e dei numeri nel rispetto dei principi della non discriminazione, della trasparenza, della giustificazione obiettiva e della proporzionalità e in funzione degli obiettivi politici in materia di sviluppo dei servizi innovativi e di concorrenza. Articolo 14 - Modifica dei diritti e degli obblighi Qualora gli Stati membri prevedano una revisione o una modifica dei diritti, delle condizioni, delle procedure, degli oneri e dei contributi, l'articolo obbliga gli Stati medesimi a notificarle tempestivamente per consentire alle parti interessate di esprimere le proprie osservazioni in merito. Articolo 15 - Pubblicazione delle informazioni Obbliga gli Stati membri a pubblicare informazioni chiare, comprensibili ed aggiornate sui diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri e i contributi inerenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri e ai diritti di passaggio. Articolo 16 - Funzionamento del mercato unico europeo Obbliga la Commissione a presentare ad intervalli regolari una relazione sul funzionamento del mercato interno e prevede ulteriori misure di armonizzazione nel caso permangano ostacoli alla libera circolazione interna. Articolo 17 - Autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva Definisce disposizioni per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, senza limitare i diritti o estendere gli obblighi esistenti. Articolo 18 - Recepimento Clausola standard. Propone come termine ultimo di attuazione della direttiva nel diritto nazionale il 31 dicembre 2001. Articolo 19 - Entrata in vigore Clausola standard. Articolo 20 - Destinatari Clausola standard. Allegato Contiene un elenco esaustivo delle condizioni che possono essere contemplate in un'autorizzazione generale o connesse ai diritti d'uso. Indica i nessi sussistenti tra tali condizioni e quelle previste da altre direttive. 5. Conclusioni La proposta di direttiva relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica tiene conto dell'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo vigente in materia di telecomunicazioni. La proposta presenta un sistema comunitario di autorizzazioni più semplice e più armonizzato che prevede un livello minimo di regolamentazione dell'accesso al mercato allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e consentire così ai prestatori di servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [4], [4] GU C ... visto il parere del Comitato economico e sociale [5], [5] GU C ... visto il parere del Comitato delle regioni [6], [6] GU C ... deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7], [7] GU C ... considerando quanto segue: (1) L'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000 [8], ha confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull'accesso al mercato dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica. [8] COM(2000) 239. (2) L'equipollenza dei vari servizi e delle varie reti di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo identico tutti i servizi analoghi, indipendentemente dalle tecnologie impiegate. (3) È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo. (4) Questi obiettivi possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli tutti i servizi e tutte le reti di comunicazione elettronica e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie alla sola notifica. (5) In tali autorizzazioni devono essere indicati in modo esplicito i diritti attribuiti alle imprese, allo scopo di garantire la parità di condizioni in tutta la Comunità e facilitare le negoziazioni transfrontaliere dell'interconnessione tra reti pubbliche di comunicazione. (6) Può risultare ancora necessaria la concessione di diritti specifici per l'uso delle frequenze radio e dei numeri, compresi i codici brevi di (pre)selezione, nell'ambito del piano nazionale di numerazione . I diritti di numerazione possono essere concessi anche nell'ambito di un piano europeo di numerazione, ad esempio per il prefisso internazionale "3883" attribuito agli Stati membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Non è opportuno limitare tali diritti di uso, salvo quando ciò sia inevitabile a causa della penuria di frequenze radio o per motivi di efficienza d'uso delle stesse. (7) È opportuno che le condizioni apposte all'autorizzazione generale ed ai diritti d'uso specifici si limitino allo stretto necessario per garantire il rispetto delle disposizioni e degli obblighi fondamentali sanciti dal diritto comunitario. (8) È opportuno che gli obblighi specifici che, nel rispetto della normativa comunitaria, possono essere imposti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica aventi un rilevante potere di mercato, (come definito nella direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]) [9] siano tenuti distinti dai diritti e dagli obblighi generali derivanti dall'autorizzazione generale. [9] GU L ... (9) È opportuno che l'autorizzazione generale contenga esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in forza di norme nazionali non riguardanti specificamente tale settore. (10) Qualora la richiesta di frequenze radio in una determinata gamma superi l'offerta, è necessario applicare procedure adeguate e trasparenti per l'assegnazione di tali frequenze al fine di evitare ogni discriminazione e ottimizzare l'uso di queste risorse limitate. (11) Qualora a determinate imprese siano state assegnate frequenze radio in modo armonizzato e sulla base di accordi europei, è necessario che gli Stati membri rispettino rigorosamente tali accordi in sede di concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio nell'ambito del relativo piano nazionale. (12) I fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica possono avere bisogno dell'accertamento dichiarativo dei diritti di cui godono in forza dell'autorizzazione generale in riferimento all'interconnessione e ai diritti di passaggio, soprattutto allo scopo di agevolare eventuali contrattazioni con altre autorità regionali o locali oppure con prestatori di servizi di altri Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno quindi fornire alle imprese le dichiarazioni necessarie, su esplicita richiesta degli interessati o d'ufficio a seguito di una notifica presentata conformemente al regime di autorizzazione generale. (13) In caso di inosservanza delle condizioni previste dal regime di autorizzazione generale è opportuno che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni. Tranne casi eccezionali, appare eccessivo revocare ad un'impresa il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di utilizzare determinate frequenze radio o determinati numeri qualora essa non si sia conformata ad una o più condizioni previste dall'autorizzazione generale. Resta inteso che sono fatti salvi i provvedimenti urgenti che gli Stati membri potrebbero essere costretti ad adottare in caso di seria minaccia alla sicurezza pubblica, alla sicurezza o all'incolumità dei cittadini o agli interessi economici ed operativi di altre imprese. Inoltre, la direttiva non pregiudica eventuali richieste di risarcimento dei danni tra imprese ai sensi della normativa nazionale. (14) Gli obblighi prescritti agli operatori in materia di segnalazioni periodiche e notifiche possono risultare onerosi sia per le imprese che per l'autorità nazionale di regolamentazione. È dunque opportuno che tali obblighi siano proporzionati, obiettivamente giustificati e limitati allo stretto necessario. Non occorre prescrivere la verifica regolare e sistematica dell'osservanza di tutte le condizioni previste dall'autorizzazione generale o connesse ai diritti d'uso. Le imprese hanno il diritto di conoscere l'uso che verrà fatto delle informazioni che sono tenute a trasmettere. Occorre evitare che la notifica di tali informazioni pregiudichi la libertà di accesso al mercato. La presente direttiva non fa venire meno gli obblighi degli Stati membri relativi alla comunicazione di tutte le informazioni necessarie per la tutela degli interessi comunitari nel quadro di accordi internazionali. (15) Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall'autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d'uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall'autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figuri l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti; questi ultimi non devono comunque essere tali da ostacolare il libero accesso al mercato. Essi devono essere ripartiti in misura proporzionale al fatturato realizzato dalle imprese con i servizi di cui trattasi, calcolato sull'esercizio precedente all'anno di imposizione dell'onere amministrativo. Le piccole e medie imprese devono essere esentate dal pagamento degli oneri amministrativi. (16) Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. (17) In presenza di motivi obiettivamente giustificati gli Stati membri possono modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso. È necessario che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di pronunciarsi al riguardo. (18) L'obiettivo della trasparenza implica che i prestatori di servizi, i consumatori e gli altri soggetti interessati abbiano facile accesso a tutte le informazioni riguardanti i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri, i contributi e le decisioni concernenti la prestazione di servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri, i piani nazionali di uso delle frequenze e i piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a fornire e ad aggiornare tali informazioni e a centralizzare quelle relative ai diritti di passaggio eventualmente gestiti ad un altro livello amministrativo. (19) È necessario verificare il buon funzionamento del mercato unico europeo sulla base dei regimi nazionali di autorizzazione previsti dalla presente direttiva. Alla luce dei risultati di tale verifica può essere necessario adottare ulteriori misure di armonizzazione qualora permangano ostacoli alla libera circolazione. La direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica] definisce le procedure per l'adozione di tali misure. (20) Occorre evitare che la sostituzione delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva mediante l'autorizzazione generale e i diritti d'uso individuali da essa previsti dia luogo a nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi che operano sulla base di un'autorizzazione preesistente o limiti i loro diritti, a meno che ciò determini ripercussioni negative per i diritti e gli obblighi di altre imprese, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolare la fornitura di servizi e di reti di comunicazione elettronica in tutta la Comunità. 2. La presente direttiva si applica a tutte le autorizzazioni relative alla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. Articolo 3 Autorizzazione generale per i servizi e le reti di comunicazione elettronica 1. Gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, incolumità o salute pubblica. 2. La fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica l'impresa può iniziare la propria attività commerciale, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7. 3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all'autorità nazionale di regolamentazione da persone fisiche o giuridiche, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all'autorità di tenere un registro dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione del servizio che sarà fornito. Articolo 4 Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3 hanno il diritto di: a) fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica e negoziare le interconnessioni con altri prestatori di servizi pubblici di comunicazione elettronica contemplati da un'autorizzazione generale, in qualunque luogo della Comunità, conformemente alla direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime] [10]; [10] GU L ... b) costituire reti di comunicazione elettronica e ottenere i necessari diritti di passaggio in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]; c) poter essere designate quali fornitori di elementi di un obbligo di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alla direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica] [11]. [11] GU L ... Articolo 5 Diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri 1. Ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l'uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d'uso individuali, includendo invece le condizioni d'uso di tali frequenze nell'autorizzazione generale. 2. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali per l'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che presti servizi in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6 e 7 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. Tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel concedere i diritti gli Stati membri precisano se sono cedibili e a quali condizioni, conformemente all'articolo 8 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione deve essere adeguata al tipo di servizio di cui trattasi. 3. Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e pubblicate quanto prima possibile e comunque entro due settimane dal ricevimento della domanda da parte dell'autorità competente nel caso dei numeri ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio. 4. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio e comunque in conformità dell'articolo 7. Gli Stati membri concedono i diritti d'uso delle frequenze che siano disponibili. Articolo 6 Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio e ai diritti d'uso dei numeri 1. L'autorizzazione generale per la fornitura di servizi o reti di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e i diritti d'uso dei numeri sono assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nella parte A, B e C dell'allegato. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. 2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica dotati di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime] o a quelli designati per la fornitura di servizi universali ai sensi della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica] sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi generali previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese. 3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore, quali sono indicate nella parte A dell'allegato, e non riproduce le condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali. 4. Nel concedere i diritti d'uso delle frequenze o dei numeri gli Stati membri non riproducono le condizioni dell'autorizzazione generale. Articolo 7 Procedura per la concessione di un numero limitato di diritti d'uso delle frequenze radio 1. Quando debba valutare l'opportunità di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso delle frequenze radio, lo Stato membro deve: a) tener conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza; b) avvertire in tempo utile i soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, e concedere loro un periodo di almeno trenta giorni per esprimere la loro posizione sulle limitazioni; c) pubblicare la decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso, indicandone le ragioni; d) riesaminare tali limitazioni a scadenze periodiche o a richiesta delle imprese; e) invitare gli interessati a presentare domanda per i diritti d'uso. 2. Qualora constati che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d'uso delle frequenze radio, lo Stato membro rende nota tale situazione, invitando gli interessati a presentare domanda di assegnazione di tali diritti. 3. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, dettagliati, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. In sede di selezione occorre tenere adeguatamente conto della necessità di sviluppare la concorrenza e i servizi innovativi, ottimizzando i vantaggi per gli utenti. 4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di gara, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 5, paragrafo 3 nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di sei mesi. I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e delle posizioni orbitali. Articolo 8 Armonizzazione nell'assegnazione delle frequenze radio Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato e le condizioni e le procedure di accesso concordate, ai sensi della decisione [che istituisce un quadro normativo per la politica di spettro radio nella Comunità europea] [12] e di altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri concedono il diritto d'uso delle frequenze radio nell'osservanza di tali atti. Essi non prescrivono condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione delle regole armonizzate di assegnazione delle frequenze radio. [12] GU L ... Articolo 9 Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di passaggio e di interconnessione Su richiesta di un'impresa, gli Stati membri rilasciano nel termine di una settimana idonee dichiarazioni attestanti che tale impresa è autorizzata a richiedere i diritti di passaggio e/o a negoziare l'interconnessione in forza dell'autorizzazione generale, allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2. Articolo 10 Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale e dei diritti d'uso 1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere alle imprese che forniscono i servizi o le reti di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso di frequenze radio o di numeri di comunicare, in conformità dell'articolo 11, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso. 2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza di una o più condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni o rimediare alle violazioni entro un mese dalla notifica, o comunque entro un periodo concordato con l'impresa stessa. 3. Se l'impresa non rimedia alle violazioni entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta misure adeguate e proporzionate. Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate all'impresa interessata entro una settimana dalla loro adozione ed almeno una settimana prima che entrino in vigore. 4. Qualora la violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso comporti un rischio grave e immediato per la sicurezza, l'incolumità o la salute pubblica, oppure crei gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di servizi e di reti di comunicazione elettronica, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione. All'impresa interessata viene quindi data la possibilità di esprimere osservazioni e proporre le occorrenti soluzioni. 5. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. Articolo 11 Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso 1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre normative interne, gli Stati membri non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell'autorizzazione generale, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate: (a) per verificare sistematicamente l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, 6 della parte B e 5 della parte C dell'allegato e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva; (b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato a seguito di denuncia o quando l'autorità nazionale competente abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata; (c) per predisporre procedure di gara per l'assegnazione delle frequenze radio; (d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori; (e) per fini statistici specifici; (f) per effettuare un'analisi del mercato ai sensi della direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime] o della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica]. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato. 2. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne. Articolo 12 Diritti amministrativi 1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi ai sensi dell'autorizzazione generale (a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale in vigore e i costi della concessione dei diritti d'uso e (b) sono ripartiti tra le varie imprese in ragione del fatturato che ciascuna di esse ha realizzato nell'ultimo esercizio mediante i servizi che sono contemplati dall'autorizzazione generale o per i quali sono stati concessi diritti d'uso e che l'impresa ha prestato nell'ambito del mercato nazionale dello Stato membro che impone i diritti amministrativi stessi. 2. Le imprese con un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di euro per i servizi di cui al paragrafo 1, lettera (b) sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi. 3. Gli Stati membri che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenuti a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Se tale importo supera i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche per l'esercizio successivo. Articolo 13 Contributi per la concessione di diritti d'uso e di passaggio Gli Stati membri possono consentire all'autorità preposta alle concessioni di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri o sui diritti di passaggio per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Tali contributi devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e devono tener conto in modo particolare della necessità di promuovere lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza. Articolo 14 Modifica dei diritti e degli obblighi Gli Stati membri possono modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri e i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di passaggio in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Gli Stati membri comunicano nei modi appropriati la loro intenzione di procedere a simili modifiche e assegnano ai soggetti interessati, tra cui anche gli utenti e i consumatori, un termine sufficiente e comunque non inferiore a quattro settimane affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo. Articolo 15 Pubblicazione delle informazioni 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni principali su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni. 2. Se i diritti amministrativi, i contributi, le procedure e le condizioni attinenti ai diritti di passaggio sono stabiliti a livelli amministrativi diversi, gli Stati membri pubblicano e aggiornano un registro che raccoglie tutti questi dati in modo tale da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente. Articolo 16 Funzionamento del mercato interno Qualora le eventuali differenze tra diritti amministrativi, contributi, procedure o condizioni nazionali attinenti alle autorizzazioni generali o alla concessione dei diritti d'uso risultino di ostacolo per il mercato interno, la Commissione può adottare misure per l'armonizzazione dei diritti amministrativi, dei contributi, delle procedure e delle condizioni secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. Per accertare l'eventuale esistenza dei suddetti ostacoli per il mercato interno la Commissione esamina periodicamente il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all'interno della Comunità e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 17 Autorizzazioni preesistenti 1. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri allineano alle disposizioni della presente direttiva le autorizzazioni preesistenti alla data in cui essa entra in vigore. 2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti ed obblighi originari fino al 30 giugno 2002, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni. Articolo 18 Recepimento 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché il testo di eventuali successive modifiche di tali disposizioni. Articolo 19 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 20 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente ALLEGATO Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva. A. Condizioni che possono essere imposte mediante l'autorizzazione generale 1. Contributi finanziari a sostegno del servizio universale in conformità della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica]. 2. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 12 della presente direttiva. 3. Interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente alla direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime]. 4. Accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale conformemente alla direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica]. 5. Obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale, comprese le condizioni relative alla concessione dell'accesso al suolo pubblico o privato e quelle relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti conformemente alla direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. 6. Obbligo di mandare in onda determinate trasmissioni radiotelevisive conformemente alla direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica]. 7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva [relativa alla protezione dei dati e della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche]. 8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche e condizioni contenute nella direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica]. 9. Obblighi relativi ai contenuti delle emissioni, in particolare quelli inerenti alla tutela dei minori in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 10. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della presente direttiva e per altri scopi contemplati dall'articolo 11 della presente direttiva. 11. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità della direttiva [relativa alla protezione dei dati e della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche] e della direttiva 95/46/CE. 12. Condizioni d'uso in caso di catastrofi per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico. 13. Provvedimenti concernenti la limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità delle norme comunitarie. B. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio 1. Designazione del servizio per il quale verrà utilizzata la frequenza e condizioni relative al contenuto. 2. Uso efficiente delle frequenze in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. 3. Obbligo di evitare interferenze dannose. 4. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva. 5. Cessione dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. 6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva. 7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di comparazione delle offerte. C. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dei numeri 1. Designazione del servizio per il quale verrà utilizzato il numero. 2. Uso efficiente dei numeri in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. 3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica]. 4. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva. 5. Cessione dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. 6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva. SCHEDA FINANZIARIA Le implicazioni finanziarie delle presente direttiva sono descritte nella scheda finanziaria allegata alla direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Denominazione della Proposta Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica Numero di riferimento del documento La Proposta 1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali. La direttiva si colloca nel nuovo quadro normativo concepito per consentire al settore delle comunicazioni elettroniche di continuare a svilupparsi nell'ottica di un mercato competitivo che offra vantaggi a tutte le società e ai cittadini della Comunità che utilizzano i servizi di comunicazione elettronica. Esiste un ampio consenso sull'importanza di consolidare il mercato unico di questo settore; pertanto si è convenuto sull'opportunità di adeguare le disposizioni comunitarie vigenti come modo migliore per raggiungere tale obiettivo. L'impatto sulle Imprese 2. Imprese direttamente toccate dalle disposizioni proposte Grazie al nuovo quadro normativo gli utenti commerciali di qualunque dimensione trarranno vantaggio da un regime di concorrenza più libera, dalle offerte di un mercato innovativo e da un migliore rapporto qualità/prezzo. La proposta renderà più agevole l'ingresso nel mercato ai fornitori di reti di comunicazione elettronica, riducendo al minimo gli ostacoli amministrativi, ed inoltre promuoverà lo sviluppo di servizi paneuropei. 3. Obblighi delle imprese per conformarsi alle disposizioni proposte La presente proposta impone obblighi soprattutto agli Stati membri o alle autorità nazionali di regolamentazione. Nessuna disposizione riguarda direttamente le imprese. 4. Incidenza economica della proposta sulle imprese La proposta è stata concepita per promuovere la crescita del settore e dunque creare occupazione nel settore vero e proprio e nell'indotto. Essa intende creare le condizioni ideali affinché il mercato europeo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica continui ad offrire anche in futuro interessanti opportunità di investimento a livello mondiale. La proposta contribuirà ad aumentare la concorrenza tra le imprese del settore facilitandone l'accesso al mercato, con vantaggi per l'economia in generale, vista la necessità di un'efficiente infrastruttura di comunicazione per tutte le imprese. 5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.) Scopo generale della presente proposta è alleggerire la regolamentazione che disciplina le attività delle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche. Poiché gli oneri connessi ad es. alle licenze individuali gravano in misura eccessiva sulle PMI, saranno proprio queste ultime a trarre vantaggio dall'abolizione delle licenze individuali grazie all'introduzione del regime basato sull'autorizzazione generale. Inoltre, l'articolo 12 stabilisce che tutti gli oneri amministrativi connessi alle autorizzazioni siano proporzionati al fatturato delle singole imprese e che le imprese con un fatturato annuo inferiore ai dieci milioni di euro siano esentate dal pagamento di tali oneri. Consultazione 6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e loro principali osservazioni Nell'effettuare l'esame del 1999 del quadro normativo del settore delle comunicazioni (comunicazione del novembre 1999, COM(1999) 539) la Commissione ha svolto un'ampia consultazione alla quale hanno risposto 229 interlocutori (imprese e privati). Il relativo elenco può essere consultato al seguente indirizzo web: http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/comments/comments.html Le loro principali osservazioni sono riassunte nella comunicazione sui risultati della consultazione pubblica (COM(2000) 239). Inoltre, il 28 aprile è stato pubblicato un documento di lavoro contenente un'esposizione sommaria delle principali disposizioni della presente proposta in merito al quale hanno inviato commenti 128 interlocutori (imprese e privati). Il relativo elenco figura al seguente indirizzo web: http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/nrfwd/comments.html