52000PC0382

Proposta di Direttiva del Consiglio relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) /* COM/2000/0382 def. - CNS 2000/0164 */

Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0149 - 0152


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Obiettivo della proposta

1. L'obiettivo della presente proposta di direttiva è l'applicazione dell'allegato accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile, concluso il 22 marzo 2000 tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali del settore dell'aviazione civile.

2. Quando il Libro bianco sui settori e le attività esclusi dalla direttiva sull'orario di lavoro [1] è stato trasmesso alle parti sociali, esse sono state invitate a considerarlo la prima fase della consultazione ufficiale in materia di orario di lavoro nelle attività e nei settori interessati. Il 31 marzo 1998, dopo avere ricevuto le reazioni al Libro bianco, la Commissione ha avviato una seconda fase di consultazioni sul contenuto della proposta che intendeva presentare.

[1] COM(97) 334 def. del 15.7.1997.

3. A seguito della seconda fase di consultazioni le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali a livello europeo, vale a dire la Association of European Airlines (AEA), la European Transport Workers' Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) e la International Air Carrier Association (IACA) hanno concluso il 22 marzo 2000 un accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile. Esse hanno presentato l'accordo alla Commissione, richiedendone l'attuazione tramite decisione del Consiglio su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato.

II. Analisi dell'accordo

4. Nella sua comunicazione che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario [2], la Commissione ha sottolineato che "prima di presentare una proposta legislativa recante applicazione di un accordo al Consiglio, la Commissione procede ad una valutazione che tiene conto del carattere rappresentativo delle parti contraenti, del loro mandato e della legalità di ciascuna clausola del contratto rispetto al diritto comunitario, nonché del rispetto delle disposizioni riguardanti le piccole e medie imprese".

[2] COM(98) 322 def. del 20.5.1998; si veda anche il COM(93) 600 def. del 14.12.1993.

Rappresentatività e mandato delle parti contraenti

5. Le organizzazioni firmatarie dell'accordo sono la Association of European Airlines (AEA), la European Transport Workers' Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) e la International Air Carrier Association (IACA). Esse fanno attivamente parte del comitato paritetico dell'aviazione civile sin dalla sua creazione nel 1987. Le attività del comitato paritetico si sono concretizzate in vari pareri comuni riguardanti i trasporti e questioni di politica sociale.

6. Le informazioni fornite dalle parti firmatarie dimostrano che queste ultime appartengono a un settore specifico e sono organizzate a livello europeo. Esse sono inoltre costituite da organizzazioni che sono a loro volta parte integrante e riconosciuta della struttura delle parti sociali negli Stati membri, in grado di negoziare accordi e rappresentative di tutti gli Stati membri; dispongono infine di strutture adeguate che permettono loro di partecipare in modo efficace all'attuazione delle disposizioni del trattato in materia sociale.

7. Tutte le organizzazioni firmatarie hanno trasmesso informazioni sulla propria rappresentatività. Gli elementi forniti dimostrano che esse sono sufficientemente rappresentative del personale di volo operante nel settore dell'aviazione civile. La Association of European Airlines rappresenta principalmente le compagnie di bandiera. Complessivamente le compagnie ad essa appartenenti rappresentano il 75% dei posti di lavoro del settore. La parte rimanente dei posti di lavoro è fornita da compagnie charter, organizzate a livello europeo nella International Association of Charter Airlines (IACA) e nella European Regions Airlines Association (ERA). Quest'ultima rappresenta compagnie aeree, aziende costruttrici e aeroporti europei, ma le cifre sull'occupazione da essa fornite si riferiscono soltanto alle attività riguardanti le compagnie aeree. Per quanto concerne le organizzazioni sindacali, l'accordo è stato firmato dalla European Transport Workers' Federation (ETF), che rappresenta il personale di cabina (circa due terzi dei posti di lavoro complessivi del personale di volo) e dalla European Cockpit Association, che rappresenta piloti e ingegneri di volo.

8. La tabella riportata di seguito fornisce una panoramica della situazione occupazionale nel settore dell'aviazione civile e contiene stime dei dati sul personale di volo. Sulla base delle cifre disponibili si può stimare che, nel settore dell'aviazione civile, all'incirca 95 000 persone siano impiegate complessivamente come personale di volo. Per quanto riguarda le tre organizzazioni di datori di lavoro firmatarie, esse danno lavoro quasi al 95% di tutto il personale di volo (tre quarti di questa cifra sono coperti dai membri della sola AEA). La ECA rappresenta oltre l'80% dei piloti e degli ingegneri di volo europei, mentre la ETF rappresenta circa il 70% del personale di cabina [3].

[3] Fonti:

>SPAZIO PER TABELLA>

9. Queste organizzazioni soddisfano perciò i criteri richiesti alle parti sociali a livello europeo in forza delle disposizioni della comunicazione della Commissione del 1993 [4] e sono state quindi inserite nell'elenco delle organizzazioni riconosciute delle parti sociali figurante nell'allegato I della comunicazione della Commissione che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario [5]: AEA, IACA ed ERA come organizzazioni settoriali di datori di lavoro; la ETF come federazione sindacale europea membro della CES.

[4] COM(93) 600 def. del 14.12.1993.

[5] COM(98) 322 def.

Disposizioni concernenti le piccole e medie imprese

10. Ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 2 del trattato, la legislazione in materia sociale deve evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

11. L'accordo non prevede distinzioni tra lavoratori delle piccole e medie imprese e altri lavoratori. I requisiti minimi di salute e sicurezza dei lavoratori non dovrebbero però variare in funzione delle dimensioni dell'azienda. La European Regions Airline Association (ERA), comunque, rappresenta 59 vettori aerei, per lo più di piccole e medie dimensioni (in base alle più recenti statistiche, risalenti al gennaio 2000, il numero dei lavoratori di tali aziende va dalle 28 alle 2 200 persone).

12. Il fatto che la ERA sia tra le parti che hanno concluso l'accordo dimostra che sono stati presi in considerazione gli interessi dei vettori di piccole e medie dimensioni. Nessuna delle disposizioni dell'accordo, inoltre, può essere considerata tale da incidere sul potenziale ingresso sul mercato di nuovi vettori di piccole e medie dimensioni.

13. La Commissione ritiene di conseguenza che le disposizioni concernenti le piccole e medie imprese siano state rispettate.

"Legalità" delle clausole dell'accordo

14. La Commissione ha esaminato attentamente ogni clausola dell'accordo e non riscontra alcuna disposizione contraria al diritto comunitario. Gli obblighi imposti agli Stati membri non derivano direttamente dall'accordo tra le parti sociali, bensì dalle modalità di attuazione dell'accordo previste dalla direttiva. Le parti desiderano che, in relazione al personale di volo nel settore dell'aviazione civile, le disposizioni di questa direttiva e dell'accordo a essa allegato sostituiscano le disposizioni di carattere più generale contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2000/xxx/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [6]. La sezione seguente contiene la valutazione del contenuto dell'accordo da parte della Commissione.

[6] Il 3 aprile 2000 il comitato di conciliazione ha raggiunto un accordo su un testo di compromesso relativo ai settori e attività esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio.

Valutazione dell'accordo

15. Stabilendo requisiti minimi per quanto riguarda l'orario lavorativo, l'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile applica i punti 7, 8 e 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori alla quale fa riferimento l'articolo 136 del trattato.

16. La Commissione ritiene che l'adeguamento, la flessibilità e l'organizzazione dell'orario di lavoro rappresentino aspetti fondamentali sia per quanto riguarda le condizioni dei lavoratori che per il dinamismo delle imprese, e che svolgano un ruolo notevole nella determinazione della situazione del mercato del lavoro e nella creazione di posti di lavoro.

17. In questo contesto la Commissione sottoscrive pienamente l'obiettivo dell'accordo sull'orario di lavoro concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA, che considera un passo importante sotto tre punti di vista.

18. In primo luogo, l'introduzione di requisiti comunitari minimi in relazione all'orario lavorativo del personale di volo nell'aviazione civile rappresenta un importante passo in avanti nella creazione di un insieme minimo di diritti fondamentali dei lavoratori.

19. In secondo luogo, questo accordo stabilisce un equilibrio tra la necessità di garantire una tutela adeguata della salute e della sicurezza del personale di volo nell'aviazione civile in relazione all'orario di lavoro e le esigenze di adeguata flessibilità di funzionamento delle compagnie che effettuano operazioni commerciali aeree e del rispetto di adeguati standard di sicurezza pubblica. A tale riguardo l'accordo segue la strada tracciata nel programma di azione sociale 1998-2000 della Commissione, nel Libro bianco sui settori e le attività esclusi dalla direttiva sull'orario di lavoro [7], nel programma d'azione della Commissione in materia di politica comune dei trasporti [8] e nella comunicazione della Commissione dal titolo "Modernizzare l'organizzazione del lavoro" [9].

[7] COM(97) 334 def.

[8] COM(95) 302 def.

[9] COM(98) 592 def.

20. In terzo luogo, l'accordo costituisce una notevole conquista nell'ambito del dialogo sociale settoriale a livello comunitario, conferma il ruolo essenziale svolto dalle parti sociali europee nell'integrare, completare e adeguare a livello comunitario le norme nazionali in materia di condizioni di lavoro e illustra il ruolo che le parti sociali possono svolgere nel contesto della strategia europea per l'occupazione concordata nel 1997 in occasione del vertice straordinario di Lussemburgo sull'occupazione e confermata dalle successive risoluzioni del Consiglio, e in particolare dalla decisione del Consiglio relativa agli orientamenti in materia di occupazione per il 2000 [10].

[10] Decisione del Consiglio del 13 marzo 2000 relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000.

21. La Commissione ritiene che esistano tutte le condizioni per trasmettere una proposta mirante ad attuare l'accordo mediante una decisione del Consiglio.

III. La proposta della Commissione

22. Nella sua comunicazione del 14 dicembre 1993, la Commissione ha dichiarato che "qualora l'attuazione di un accordo concluso a livello comunitario avvenga, su richiesta congiunta delle parti sociali, tramite una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, il Consiglio non ha la possibilità di modificare l'accordo. Per questo motivo la Commissione si limiterà a proporre in ogni caso, previo esame dell'accordo concluso tra le parti sociali, l'adozione di una decisione riguardante l'accordo così com'è stato concluso". Nel caso in esame lo strumento proposto è una direttiva, e contiene perciò le clausole tipo relative alla sua applicazione a livello nazionale.

23. La Commissione ritiene inoltre che "la decisione del Consiglio deve limitarsi a rendere vincolanti le disposizioni dell'accordo stipulato tra le parti sociali in modo che il testo dell'accordo non faccia parte della decisione, ma vi sia allegato".

24. Infine la Commissione ha annunciato che "qualora il Consiglio decida, in conformità delle procedure previste all'ultimo comma dell'articolo 139, paragrafo 2, di non attuare l'accordo concluso dalle parti sociali, la Commissione ritirerà la sua proposta di decisione ed esaminerà l'opportunità di proporre, alla luce dei lavori svolti, un testo legislativo nel settore interessato".

25. La Commissione non ha quindi inserito il testo dell'accordo nella sua proposta, ma lo ha semplicemente allegato alla stessa. Essa ribadisce peraltro che ritirerà la propria proposta se il Consiglio dovesse modificare l'accordo concluso tra le parti sociali.

Fondamento giuridico

26. Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato "gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati (...), nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione". L'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile rientra nel settore della sicurezza e della salubrità dell'ambiente di lavoro, contemplato dall'articolo 137, paragrafo 1 del trattato. La materia rientra tra gli ambiti in ordine ai quali il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata. L'articolo 139, paragrafo 2 costituisce perciò l'adeguata base giuridica della proposta della Commissione.

27. Detto articolo non prevede la consultazione del Parlamento europeo in merito alle richieste rivolte alla Commissione dalle parti sociali. Conformemente all'impegno assunto nella comunicazione, la Commissione ha tuttavia informato il Parlamento sulle diverse fasi di consultazione delle parti sociali. Essa gli trasmetterà inoltre la presente proposta affinché il Parlamento possa, se lo ritiene opportuno, comunicare il proprio parere alla Commissione e al Consiglio. Lo stesso dicasi per il Comitato economico e sociale e per il Comitato delle regioni.

Forma dell'atto

28. Nell'articolo 139, paragrafo 2 il termine "decisione" ha portata generale, onde consentire la scelta dell'atto legislativo ai sensi dell'articolo 249 del trattato. Spetta alla Commissione proporre al Consiglio il più adatto tra i tre strumenti vincolanti previsti da detto articolo (regolamento, direttiva o decisione). Nella fattispecie, considerati la natura e il contenuto del documento delle parti sociali, risulta chiaro che l'accordo è destinato a essere applicato indirettamente per il tramite di disposizioni che dovranno essere recepite negli ordinamenti nazionali dagli Stati membri e/o dalle parti sociali. In questo caso, quindi, lo strumento più appropriato per la sua attuazione è costituito da una direttiva del Consiglio. Conformemente agli impegni assunti la Commissione ritiene peraltro che il testo dell'accordo non debba far parte della direttiva, ma esservi allegato.

29. Per quanto concerne gli articoli della sua proposta la Commissione formula le seguenti osservazioni.

Articolo 1

30. Questo articolo si limita a rendere giuridicamente vincolante l'accordo tra le parti sociali, conseguendo così la finalità delle decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato.

Articoli da 2 a 6

31. L'articolo 2, paragrafo 1 indica che le disposizioni della direttiva stabiliscono soltanto requisiti minimi, lasciando agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose nel settore in questione.

32. L'articolo 2, paragrafo 2 consiste in una clausola standard di "non regressione" che interessa gli Stati membri i quali, al momento dell'adozione della direttiva, dispongono di un livello di protezione più elevato di quello garantito dall'accordo. In base a questa clausola non vi può essere una diminuzione del livello generale di tutela dei lavoratori in seguito all'adozione della direttiva comunitaria. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di adottare disposizioni diverse dettate dalla loro politica socioeconomica, a patto di rispettare i requisiti minimi previsti dall'accordo. È comunque chiaro che il margine di manovra degli Stati membri si limita esclusivamente al livello di protezione al di sopra della base garantita dalla direttiva.

33. L'articolo 3 impone agli Stati membri l'obbligo di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Nell'applicazione del diritto comunitario, come in ogni ordinamento giuridico, è necessario da un lato dissuadere dalle violazioni tutti coloro ai quali incombono obblighi derivanti da tale diritto e, dall'altro, comminare adeguate sanzioni ai trasgressori.

34. Gli articoli da 4 a 6 contengono le consuete disposizioni per il recepimento della direttiva nella legislazione nazionale degli Stati membri.

IV. Giustificazione della direttiva in relazione al principio di sussidiarietà

35. La proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) è conforme al principio di sussidiarietà per quanto riguarda le due componenti della necessità e della proporzionalità stabilite all'articolo 5 del trattato.

36. La necessità dell'intervento comunitario è dimostrata non solo dal fatto che le parti sociali, nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 138 del trattato, sono concordi nel ritenere necessaria un'azione comunitaria in materia e hanno chiesto che venga data attuazione al loro accordo, concluso a livello comunitario, tramite una decisione del Consiglio su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato, ma anche dall'accentuata integrazione e dalla forte competitività che caratterizzano il settore del trasporto aereo.

37. Per quanto attiene alla proporzionalità, la direttiva del Consiglio risponde a tale esigenza in quanto essa si limita a stabilire i principali obiettivi da raggiungere.

V. Conclusione

38. Il Consiglio è invitato ad adottare la proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2000/0164 (CNS)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 139, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [11],

[11] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Parlamento europeo [12],

[12] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [13],

[13] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Comitato delle regioni [14],

[14] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) I datori di lavoro e i lavoratori (le parti sociali), ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato, possono richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

(2) Il Consiglio ha adottato la direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

(3) L'aviazione civile è uno dei settori e attività esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva.

(4) La Commissione, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del trattato, ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria riguardo ai settori e alle attività escluse dalla direttiva 93/104/CE.

(5) La Commissione, ritenendo opportuna dopo tale consultazione un'azione comunitaria, ha nuovamente consultato le parti sociali a livello comunitario sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3 del trattato.

(6) La Association of European Airlines (AEA), la European Transport Workers' Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) e la International Air Carrier Association (IACA) hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare trattative ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4 del trattato.

(7) Dette organizzazioni il 22 marzo 2000 hanno concluso un accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

(8) Tale accordo contiene una richiesta congiunta alla Commissione di attuare l'accordo in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato.

(9) Il Consiglio, nella sua decisione del 13 marzo 2000 relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000, ha invitato le parti sociali, a tutti i livelli appropriati, a negoziare accordi tendenti a modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di raggiungere l'equilibrio necessario tra flessibilità e sicurezza.

(10) Questa direttiva e l'accordo a essa allegato stabiliscono disposizioni più specifiche, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, riguardo all'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

(11) Lo strumento appropriato per l'attuazione dell'accordo è una direttiva ai sensi dell'articolo 249 del trattato, che vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza di questi ultimi in merito alla forma e ai mezzi.

(12) Viste le condizioni di concorrenza e la marcata integrazione che caratterizzano il settore dell'aviazione, gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri ed è perciò necessaria l'azione comunitaria. La direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(13) Per quanto riguarda i termini utilizzati nell'accordo che non sono specificamente definiti da quest'ultimo, la presente direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di definire tali termini in linea con le legislazioni e le prassi nazionali, come accade per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini simili, a condizione che le definizioni siano compatibili con il contenuto dell'accordo.

(14) La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva, conformemente alla sua comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti contraenti e della legalità di ciascuna clausola dell'accordo.

(15) La Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 2 del trattato, il quale stabilisce che le direttive nel settore della politica sociale "evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese".

(16) La direttiva e l'accordo a essa allegato stabiliscono requisiti minimi; gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o adottare disposizioni più favorevoli.

(17) L'attuazione della presente direttiva non può giustificare alcuna regressione rispetto alla situazione attualmente esistente in ciascuno Stato membro.

(18) L'attuazione dell'accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 136 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di conferire valore giuridico all'allegato accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile, concluso il 22 marzo 2000 tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali del settore dell'aviazione civile: Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

Articolo 2

1. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati; resta comunque impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a patto che i requisiti minimi previsti da quest'ultima siano rispettati.

Articolo 3

Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata all'articolo 4 e comunicano quanto prima tutte le successive modifiche al riguardo.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla sua adozione] o si assicurano che, al più tardi entro tale data, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordi le necessarie disposizioni, nel qual caso gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per dar loro modo di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 138 e 139, paragrafo 2; considerando quanto segue:

l'articolo 139, paragrafo 2 del trattato prevede che accordi stipulati a livello europeo possono essere attuati su richiesta congiunta delle parti firmatarie da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;

le parti firmatarie fanno con il presente atto richiesta in tal senso;

le parti firmatarie ritengono che le disposizioni del presente accordo siano "disposizioni più specifiche", ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 93/104/CE del Consiglio e le disposizioni di questa direttiva non siano di applicazione;

Le parti firmatarie hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. L'accordo si applica all'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

2. L'accordo introduce disposizioni più specifiche ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 93/104/CE in relazione all'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

Articolo 2

1. "Orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. "Personale di volo nell'aviazione civile": membri dell'equipaggio a bordo di un aeromobile civile, impiegati da un'azienda con sede in uno Stato membro.

3. "Tempo di volo dai blocchi": il periodo dall'istante in cui l'aeromobile inizia a muoversi dalla sua area di parcheggio per decollare fino al momento in cui si ferma nella posizione di parcheggio stabilita e tutti i motori vengono spenti.

Articolo 3

1. Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

Articolo 4

1. a) Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto ad una valutazione gratuita del suo stato di salute prima della sua assegnazione, ed in seguito a intervalli periodici.

b) Il personale di volo nell'aviazione civile che abbia problemi di salute, aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno, viene trasferito, quando possibile, a un lavoro diurno in volo o a terra per cui è idoneo.

2. Nella valutazione gratuita dello stato di salute, di cui al paragrafo 1, lettera a) deve essere rispettato il segreto medico.

3. La valutazione gratuita dello stato di salute, di cui al paragrafo 1, lettera a) può essere effettuata nell'ambito del sistema sanitario nazionale.

Articolo 5

1. Il personale di volo nell'aviazione civile beneficia di una protezione della salute e della sicurezza adeguata alla natura del suo lavoro.

2. Sono disponibili in qualsiasi momento servizi o mezzi di protezione e di prevenzione in materia di salute e di sicurezza del personale di volo nell'aviazione civile.

Articolo 6

Saranno adottate le misure necessarie affinché il datore di lavoro, che preveda di organizzare il lavoro secondo un determinato schema, tenga conto del principio generale di adeguamento del lavoro al lavoratore.

Articolo 7

Alle autorità competenti, qualora lo richiedano, devono essere fornite informazioni riguardanti schemi specifici di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

Articolo 8

1. L'orario di lavoro va considerato senza pregiudicare future normative comunitarie riguardanti limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio e prescrizioni di riposo, nonché in relazione alle legislazioni nazionali in materia che devono essere prese in considerazione in tutte la materie pertinenti.

2. Il periodo massimo annuo di lavoro, compresi alcuni elementi della riserva in attesa dell'assegnazione di mansioni, come determinato dalla legislazione applicabile, è di 2 000 ore, durante le quali il tempo di volo dai blocchi sarà limitato a 900 ore.

3. Il periodo annuo massimo di lavoro deve essere distribuito per quanto possibile in maniera uniforme nell'arco dell'anno.

Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 3, il personale di volo nell'aviazione civile beneficerà di giorni liberi da ogni tipo di servizio e da ogni tipo di riserva, notificati in anticipo, secondo le seguenti modalità:

a) almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legge;

b) almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono includere periodi di riposo prescritti dalla legge.

Articolo 10

Le parti riesamineranno le disposizioni che precedono due anni dopo la fine del periodo di attuazione stabilito dalla decisione del Consiglio che mette in vigore il presente accordo.

Bruxelles, 22 marzo 2000

Association of European Airlines (AEA)

Karl-Heinz Neumeister, segretario generale

Manfred Merz, vicepresidente del comitato Affari sociali della AEA e presidente del gruppo di negoziatori

European Transport Workers' Federation (ETF)

Brenda O'Brien, segretario generale aggiunto

Betty Lecouturier, presidente del comitato Personale di cabina

Bent Gehlsen, membro del gruppo di negoziatori, comitato Personale di cabina

European Cockpit Association (ECA)

Capitano Francesco Gentile, presidente

Capitano Bill Archer, vicepresidente

Giancarlo Crivellaro, segretario generale

European Regions Airline Association (ERA)

Mike Ambrose, direttore generale

The International Air Carrier Association (IACA)

Marc Frisque, direttore generale

Allan Brown, direttore per gli Affari industriali e di politica aeronautica

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Direttiva del Consiglio relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

Numero di riferimento del documento

xxxx

La proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

La necessità dell'azione comunitaria è giustificata dal fatto che le parti sociali, nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 138 del trattato, sono concordi nel ritenere necessaria un'azione comunitaria in materia e hanno chiesto che venga data attuazione al loro accordo, concluso a livello comunitario, tramite una decisione del Consiglio su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato. Inoltre, come dichiarato nel preambolo della direttiva 93/104/CE del Consiglio, "a motivo della specificità del lavoro può essere necessario prendere misure specifiche per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro in taluni settori od attività esclusi dal campo di applicazione della direttiva". Infine, in una causa riguardante la direttiva 93/104/CE, la Corte di giustizia ha affermato che "poiché il Consiglio ha constatato la necessità di migliorare il livello esistente di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di armonizzare, in una prospettiva di progresso, le condizioni esistenti in tale settore, la realizzazione di un obiettivo siffatto mediante prescrizioni minime, presuppone necessariamente un'azione di dimensioni comunitarie, azione che lascia, del resto, in ampia misura agli Stati membri (...) il compito di fissare le necessarie modalità di applicazione" [15].

[15] Causa C-84/94 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Consiglio dell'Unione europea, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1996, pag. I-5755.

L'impatto sulle imprese

2. Determinare l'incidenza della proposta.

Vi sarà un'incidenza sul settore dell'aviazione civile in relazione al personale di volo.

Il numero di dipendenti delle compagnie aeree va da ventotto persone ad alcune migliaia. A causa delle sue caratteristiche, il settore è dominato da aziende molto grandi, che detengono una quota di mercato dell'80-90% circa. Vi sono tuttavia all'incirca 30 compagnie con meno di 500 dipendenti e un numero più elevato di vettori i cui dipendenti vanno dai 500 ai 1 000. In tutti gli Stati membri vi è almeno una compagnia di piccole o medie dimensioni.

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta.

Le imprese dovranno organizzare la propria attività in modo da garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva e delle normative nazionali di attuazione.

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta.

La proposta stabilisce requisiti minimi relativi all'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nel settore dell'aviazione civile. Spesso tuttavia la normativa degli Stati membri e/o disposizioni contrattuali a livello nazionale garantiscono un livello generale di tutela del personale di volo almeno pari a quello della direttiva. Dal punto di vista delle imprese, la proposta stabilisce condizioni concorrenziali omogenee per le compagnie aeree europee e non contiene alcuna disposizione che potrebbe essere intesa come un ostacolo all'ingresso di nuove compagnie sul mercato. Il fatto che le disposizioni concrete della direttiva siano contenute nell'accordo a essa allegato, concluso tra le parti sociali del settore, consente inoltre di tenere in debita considerazione le caratteristiche peculiari del settore in questione. Dal momento che la direttiva e l'accordo a essa allegato devono essere attuati a livello nazionale e che la proposta consente agli Stati membri di fornire una protezione più elevata, gli effetti concreti dipenderanno dalla forma e dal contenuto delle disposizioni nazionali di applicazione.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.).

L'accordo e la proposta di direttiva non prevedono distinzioni tra lavoratori delle piccole e medie imprese e altri lavoratori. I requisiti minimi di salute e sicurezza dei lavoratori non dovrebbero però variare in funzione delle dimensioni dell'azienda. La European Regions Airline Association (ERA), comunque, rappresenta 59 vettori aerei, per lo più di piccole e medie dimensioni (in base alle più recenti statistiche, risalenti al gennaio 2000, il numero dei lavoratori di tali aziende va dalle 28 alle 2 200 persone). Il fatto che la ERA sia tra le parti che hanno concluso l'accordo dimostra che sono stati presi in considerazione gli interessi dei vettori di piccole e medie dimensioni. Nessuna delle disposizioni dell'accordo, inoltre, può essere considerata tale da incidere sull'ingresso sul mercato di nuovi vettori di piccole e medie dimensioni.

Consultazione

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni.

Sono state consultate numerose organizzazioni. L'accordo allegato alla proposta di direttiva è stato concluso mediante trattative tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali del settore dell'aviazione civile.