52000PC0378

Proposta di decisione del Consiglio che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE /* COM/2000/0378 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Gruppi di esperti hanno ripetutamente raccomandato di eliminare dagli alimenti e dalle catene alimentari i tessuti con la più alta infettività di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Sulla scorta del loro parere, nel dicembre 1996 la Commissione ha proposto di definire materiale specifico a rischio (di seguito indicato SRM) il cervello, gli occhi e il midollo spinale di bovini, ovini e caprini di età superiore ad un anno, nonché la milza e le tonsille di ovini e caprini di età superiore a sei mesi. È stato proposto di vietarne l'uso e di vietare altresì l'uso delle colonne vertebrali di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente, in quanto tale processo può comportare la presenza di frammenti di midollo spinale nei prodotti finali. Nel luglio 1997 la Commissione ha infine adottato la proposta. La decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), applicabile al materiale specifico a rischio proveniente da tutti gli Stati membri e dai paesi terzi, doveva entrare in vigore il 1° gennaio 1998.

Poco dopo l'adozione della decisione emersero alcune incertezze giuridiche in merito al suo campo di applicazione. Nel dicembre 1997 venne inoltre adottato un nuovo parere del comitato direttivo scientifico (CDS), in cui figurava un nuovo elenco ampliato di materiale specifico a rischio che doveva essere rimosso in funzione della sua provenienza geografica. Numerose iniziative della Commissione intese a migliorare la decisione 97/534/CE e ad attuare il nuovo parere scientifico furono respinte dal Consiglio, che ritardò anzi ulteriormente l'entrata in vigore della decisione. Nel novembre 1999 la Commissione approvò un piano atto ad agevolare l'individuazione della BSE attraverso l'introduzione del test post-mortem nella sorveglianza di routine e di norme sull'eliminazione del SRM nei paesi suscettibili di contrarre la malattia. A tale fine e in mancanza di indicazioni chiare da parte del CDS, si propose una classificazione provvisoria basata sui più recenti criteri dell'UIE. Il Consiglio decise tuttavia di differire di nuovo l'entrata in vigore della decisione 97/534/CE al 1° luglio 2000.

Il caso di BSE recentemente rilevato in Danimarca ha dimostrato che l'agente si era introdotto nelle popolazioni bovine senza essere stato individuato. Inoltre, i risultati preliminari dell'attività continua di valutazione dei rischi della BSE su base geografica svolta dal CDS indicano che nessuno Stato membro è completamente esente dal rischio di contrarre la malattia. Alla luce di questi nuovi dati la Commissione propone ora di applicare le norme relative all'eliminazione del SRM in tutti gli Stati membri, anche in quelli che non hanno denunciato alcun caso di BSE. Inoltre, per quanto riguarda il Regno Unito e il Portogallo, si suggerisce di ampliare l'elenco del SRM da eliminare.

La decisione proposta, che si applicherebbe alle importazioni provenienti dai paesi terzi, prevede tuttavia la possibilità di concedere deroghe a questi ultimi, a condizione che una valutazione scientifica della loro situazione rispetto alla BSE abbia dato risultati soddisfacenti.

La proposta è stata presentata per parere al comitato veterinario permanente il 7 giugno 2000. I risultati del voto sono:

a favore: BE, DK, FR, IR, IT, LU, SV

contro: EL, NL, OS, FI

astenuti: DE, ES, PO, UK

Non avendo ricevuto il parere favorevole del comitato veterinario permanente, la Commissione è tenuta, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 89/662, a presentare al Consiglio una proposta nel più breve tempo possibile.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

[3] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [4], in particolare l'articolo 22,

[4] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Da molti anni sono state identificate varie encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che si manifestano separatamente nell'uomo e negli animali. L'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è stata individuata dapprima nei bovini nel 1986 e negli anni successivi la sua presenza è stata accertata in altre specie animali. Una nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob è stata descritta nel 1996. Prove sempre più numerose dimostrano che l'agente della BSE è identico a quello della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob.

(2) Nel suo parere del 21 ottobre 1996, il comitato veterinario scientifico ha raccomandato, sulla base della propria valutazione dei rischi, che il materiale specifico a rischio, ossia il cervello, il midollo spinale e gli occhi di bovini, ovini e caprini di età superiore ad un anno nonché la milza di ovini e caprini di età superiore a 6 mesi, sia eliminato dalla catena alimentare umana e animale nei paesi e nelle regioni in cui è stato individuato un rischio potenziale. Il comitato ha inoltre raccomandato che, nel caso di bovini, ovini e caprini morti, tale materiale venga rimosso in modo da non entrare nella catena alimentare umana o animale oppure venga distrutta l'intera carcassa.

(3) Nel suo parere, adottato il 9 dicembre 1997, il comitato direttivo scientifico (CDS) ha redatto un nuovo elenco ampliato di materiale specifico a rischio e ha proposto che detto materiale sia temporaneamente escluso dal consumo umano e animale in funzione della sua provenienza geografica. In particolare, la dura madre, la ghiandola pituitaria, i gangli spinali, la colonna vertebrale, l'intestino e i polmoni (qualora si applichino determinate tecniche di macellazione) sono stati aggiunti all'elenco raccomandato nel parere del comitato veterinario scientifico del 21 ottobre 1996 sopra citato. Il 14 aprile 2000 il CDS ha adottato un parere sulla decisione del Regno Unito di sopprimere il divieto di consumare carne non disossata, in cui ha concluso che il rischio derivante dalla carne non disossata è trascurabile se le ossa non provengono dalla colonna vertebrale o dal cranio. A suo giudizio l'effetto combinato di diverse misure protettive adottate nel Regno Unito ha ridotto al minimo il rischio di esposizione umana alla BSE derivante dalla colonna vertebrale e dai gangli spinali. Lo stesso giorno il comitato ha approvato un parere sul materiale specifico a rischio proveniente da piccoli ruminanti, in cui ha stabilito che a presentare i rischi maggiori sono il cranio (la testa, esclusa la pelle e la lingua) e il midollo spinale dei piccoli ruminanti di età superiore ai 12 mesi e la milza dei piccoli ruminanti di qualsiasi età. Esso ha inoltre rilevato che alcuni prodotti non trasformati a base di carne, come le carni separate meccanicamente dalla colonna vertebrale di piccoli ruminanti, presentano un rischio potenziale rilevante.

(4) Il 18 novembre 1998 la Commissione, sulla base dell'articolo 152, paragrafo 4, del trattato, ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [COM(1998) 623 def.] [5]. La proposta, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio il 7 gennaio 1999, comprende le norme relative alla rimozione e all'eliminazione del materiale specifico a rischio. Tali disposizioni saranno abrogate contestualmente all'entrata in vigore del regolamento proposto.

[5] GU C 45 del 19.2.1999, pag. 2.

(5) La produzione e l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale devono essere regolamentate, per quanto riguarda la rimozione del materiale specifico a rischio ovvero l'assenza dello stesso. In particolare, essi non possono essere immessi sul mercato come alimenti destinati al consumo umano, mangimi o fertilizzanti. Tuttavia, tale regolamentazione non si applica ai cosmetici, ai medicinali, ai dispositivi medici e ai loro materiali di base o prodotti intermedi, che sono oggetto di altre norme specifiche. Essa non si applica inoltre ai prodotti di origine animale che non presentano rischi per la salute animale e umana in quanto non destinati ad essere impiegati in derrate alimentari, mangimi o fertilizzanti. È opportuno garantire che i prodotti di origine animale che non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione siano mantenuti separati da quelli inclusi in tale ambito, a meno che non rispettino almeno le stesse norme sanitarie.

(6) Le direttive comunitarie vigenti prevedono la tutela della salute pubblica per quanto concerne l'impiego di materiale specifico a rischio nei cosmetici, nei medicinali e nei dispositivi medici immessi sul mercato comunitario. Tali prodotti possono essere pertanto esclusi dal campo di applicazione della presente decisione.

(7) La decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998, relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili [6], stabilisce le norme relative alle misure che gli Stati membri devono adottare qualora si sospetti un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) in un animale, i requisiti minimi per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie e le norme per i prelievi e i test di laboratorio volti ad accertare la presenza di una TSE. La Commissione si è impegnata a modificare la decisione 98/272/CE per migliorare l'efficacia della sorveglianza della BSE nei bovini mediante l'uso di test destinati in particolare agli animali morti nell'azienda e a quelli macellati d'urgenza. Queste misure dovrebbero fornire un quadro più preciso della situazione epidemiologica a livello regionale.

[6] GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

(8) Determinati tessuti di ruminanti devono essere definiti materiale specifico a rischio in base alla patogenesi delle TSE e alla situazione epidemiologica del paese o della regione di origine o di residenza dell'animale in questione. Il materiale specifico a rischio dev'essere rimosso ed eliminato in modo da evitare qualsiasi rischio per la salute umana o animale. È necessario, per motivi pratici e precauzionali, vietare l'utilizzo della milza di ovini e caprini di qualsiasi età, nonché delle carni separate meccanicamente dal cranio e dalla colonna vertebrale di bovini, ovini e caprini.

(9) Nei loro pareri, adottati rispettivamente il 9 dicembre 1997 e 25 giugno 1999 e il 17 febbraio 1998, il CDS e il comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica hanno formulato raccomandazioni in merito alla sicurezza di talune tecniche di macellazione. Essi hanno concluso che alcune di queste tecniche, in particolare lo stordimento tramite iniezione di gas e la lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno strumento inserito nella cavità cranica ("enervazione"), possono provocare, al momento della macellazione, la disseminazione in tutto il corpo di tessuto nervoso centrale potenzialmente contaminato. La direttiva 93/119/CE del Consiglio [7], relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, proibisce l'impiego delle suddette tecniche ai fini dello stordimento e dell'abbattimento degli animali. L'impiego di tali tecniche non deve pertanto essere autorizzato per altri scopi nella Comunità né relativamente alle importazioni da paesi o regioni a rischio di BSE.

[7] GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

(10) La Commissione procederà quanto prima ad un riesame delle disposizioni per tener conto dell'efficacia del divieto di utilizzazione dei mangimi e della necessità di rimuovere la colonna vertebrale da talune subpopolazioni di bovini alla luce dei dati e delle valutazioni scientifiche più recenti e delle raccomandazioni formulate dall'Ufficio internazionale delle epizoozie o di qualunque altra informazione pertinente disponibile. Secondo tale riesame inteso a tener conto dell'effettiva applicazione del divieto di somministrare ai ruminanti farine di carne ed ossa e ciccioli ottenuti da ruminanti, si prevede di limitare l'applicazione delle disposizioni della presente decisione agli animali nati prima della data di attuazione del divieto.

(11) Nel parere del 23 gennaio 1998, il CDS ha stabilito l'elenco dei fattori che determinano il rischio geografico in una determinata zona geografica e, nel parere del 19 e 20 febbraio 1998, ha definito il contenuto di un fascicolo completo atto a valutare la situazione epidemiologica in relazione alle TSE. Sulla scorta di tali pareri, la Commissione ha adottato la raccomandazione 98/477/CE [8], del 22 luglio 1998, sulle informazioni necessarie a sostegno delle domande di valutazione della situazione epidemiologica dei paesi per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili e ha invitato gli Stati membri e i paesi terzi a presentare un fascicolo, conformemente alla raccomandazione citata, per il riconoscimento della loro situazione epidemiologica. La Commissione riesaminerà quanto prima le disposizioni relative all'importazione dei prodotti di origine animale alla luce delle valutazioni scientifiche, avvalendosi delle informazioni presentate conformemente alla raccomandazione 98/477/CE nonché delle raccomandazioni formulate dall'Ufficio internazionale delle epizoozie. Essa rinnova pertanto l'invito a presentare un fascicolo conforme alla raccomandazione di cui sopra a quei paesi che non l'hanno ancora fatto e si impegnerà per averne una valutazione scientifica entro dodici mesi dalla presentazione del fascicolo.

[8] GU L 212 del 30.7.1998, pag. 58.

(12) La decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE [9], modificata da ultimo dalla decisione 98/272/CE [10], deve essere modificata di conseguenza.

[9] GU L 194 del 29.7.1994, pag. 96.

[10] GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

(13) Sulla scorta del parere del comitato veterinario scientifico del 21 ottobre 1996 e conformemente alla valutazione dei rischi realizzata da tale comitato, la Commissione ha adottato la decisione 97/534/CE, del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili [11], modificata da ultimo dalla decisione 1999/881/CE del Consiglio [12]. Alla luce dei nuovi pareri scientifici, dell'evoluzione delle norme internazionali e dei progressi compiuti nell'iter legislativo in merito all'adozione del diritto primario in quest'ambito, la definizione di materiale specifico a rischio stabilita dalla decisione 97/534/CE e le norme ivi contenute risultano ormai inadeguate. Tale decisione deve essere pertanto abrogata.

[11] GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 95.

[12] GU L 331 del 23.12.1999, pag. 78.

(14) Norme separate possono essere adottate in relazione al trattamento e all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

(15) Il comitato veterinario permanente non ha espresso un parere favorevole.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Campo di applicazione

1. La presente decisione disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne talune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Essa si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di prodotti di origine animale provenienti da animali delle specie bovina, ovina e caprina o contenenti materiale proveniente da tali specie.

2. Gli articoli da 3 a 8 non si applicano:

a) a cosmetici, medicinali o dispositivi medici, nonché ai loro materiali di base o prodotti intermedi;

b) a prodotti non destinati ad essere utilizzati in alimenti per il consumo umano, in mangimi o in fertilizzanti nonché ai loro materiali di base o prodotti intermedi;

c) a prodotti di origine animale destinati a mostre, all'insegnamento, alla ricerca e a particolari studi o analisi, purché tali prodotti non vengano alla fine consumati dall'uomo, o da animali diversi da quelli allevati ai fini dei progetti di ricerca in causa.

3. Al fine di evitare contaminazioni crociate o sostituzioni, i prodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere tenuti sempre separati da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a meno che questi ultimi siano manipolati o ottenuti nel rispetto di identiche condizioni sanitarie di protezione contro le TSE.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1. encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE): tutte le TSE eccetto quelle che si manifestano nell'uomo;

2. immissione sul mercato: qualsiasi operazione mediante la quale prodotti di origine animale oggetto della presente decisione sono venduti a terzi o ceduti in qualsiasi altra forma, a titolo oneroso o gratuito, ovvero sono immagazzinati ai fini della fornitura a terzi;

3. prodotti di origine animale: tutti i prodotti ottenuti da un animale o contenenti tali prodotti;

4. materiali di base: materie prime o altri prodotti di origine animale dai quali, o mediante i quali, sono ottenuti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b);

5. fertilizzanti: qualunque sostanza contenente prodotti di origine animale da spandere sul terreno per favorire la crescita della vegetazione, compresi eventualmente i residui di digestione derivati dalla produzione di biogas o di compost;

6. autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente ai fini di garantire l'osservanza della presente decisione, o qualsiasi autorità da essa delegata a tale scopo;

7. materiale specifico a rischio: i tessuti di cui all'allegato; salvo indicazione contraria, tale materiale non include i prodotti contenenti detti tessuti o da essi derivati;

8. discarica: quale definita dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio [13].

[13] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

Articolo 3 Materiale specifico a rischio

1. Gli Stati membri provvedono affinché dopo il 1° ottobre 2000 il materiale specifico a rischio di cui all'allegato I, punto 1, lettera a), e se del caso lettera b), venga rimosso e distrutto conformemente alle disposizioni di cui ai punti da 2 a 5 dello stesso allegato.

2. Il materiale specifico a rischio, o il materiale trasformato da esso derivante, può essere trasferito solo a fini di eventuale incenerimento secondo quanto disposto all'allegato I, punto 5 e, se del caso, all'articolo 7, lettera b).

Articolo 4 Carni separate meccanicamente

Gli Stati membri provvedono affinché, dopo il 1° ottobre 2000, le ossa della testa e le colonne vertebrali di bovini, ovini e caprini non siano utilizzate per la produzione di carni separate meccanicamente.

Articolo 5 Tecniche di macellazione

Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio, dopo il 31 dicembre 2000, non venga praticata la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica su bovini, ovini e caprini le cui carni siano destinate al consumo umano.

Articolo 6 Importazione nella Comunità

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'allegato I, punto 1, lettera a), non può essere importato nella Comunità dopo il 31 marzo 2001.

2. a) Qualora i prodotti di origine animale elencati all'allegato II, contenenti materiale ottenuto da bovini, ovini o caprini, siano importati nella Comunità da paesi terzi o da regioni di paesi terzi dopo il 31 marzo 2001, il pertinente certificato sanitario deve essere completato dalla seguente dichiarazione, firmata dall'autorità competente del paese di produzione:

"Prodotto di origine animale che non contiene né è derivato da materiale specifico a rischio ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera a), della decisione [.../...], elaborato dopo il 31 marzo 2001, o carni separate meccanicamente dalle ossa della testa e dalla colonna vertebrale di bovini, ovini o caprini, prodotte dopo il 31 marzo 2001. La macellazione degli animali dopo il 31 marzo 2001 non ha comportato lo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica o l'abbattimento istantaneo con lo stesso metodo, né la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica."

b) Ogni riferimento a "prodotti di origine animale" contenuto nel presente articolo è da intendersi come un riferimento ai prodotti di origine animale elencati nell'allegato II, e non ad altri prodotti di origine animale derivati da o contenenti tali prodotti di origine animale.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano unicamente alle importazioni provenienti da paesi terzi:

a) che non hanno presentato alla Commissione un fascicolo a sostegno della richiesta di essere esonerati da dette disposizioni;

b) che hanno presentato il suddetto fascicolo, ma con risultato non soddisfacente per quanto riguarda la valutazione del rischio, volta a identificare tutti i potenziali fattori di rischio.

Articolo 7 Controlli ufficiali

Gli Stati membri effettuano frequenti controlli ufficiali al fine di verificare la corretta applicazione della presente decisione e accertare che siano adottati provvedimenti intesi ad evitare contaminazioni, in particolare presso i macelli, i laboratori di sezionamento, gli impianti di trasformazione dei rifiuti animali, gli impianti o le strutture di trasformazione ad alto rischio riconosciuti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio [14], nonché presso i punti di vendita al consumatore, le discariche e altre strutture per il magazzinaggio o l'incenerimento. Essi predispongono in particolare un sistema per garantire e accertare che

[14] GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

a) il materiale specifico a rischio utilizzato per l'ottenimento dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia impiegato esclusivamente ai fini autorizzati;

b) il materiale specifico a rischio, in particolare qualora la rimozione avvenga presso stabilimenti o locali diversi dai macelli, sia completamente separato dagli altri rifiuti non destinati all'incenerimento, sia raccolto separatamente ed eliminato secondo quanto disposto dall'articolo 3 e dall'allegato I. Gli Stati membri possono decidere di spedire teste o carcasse contenenti materiale specifico a rischio ad un altro Stato membro previo accordo con il suddetto Stato membro sul ricevimento del materiale in questione e sulle condizioni da applicare a tali trasferimenti.

Articolo 8 Riesame

1. La presente decisione sarà riesaminata periodicamente alla luce delle nuove informazioni scientifiche sul rischio di esposizione alle TSE.

2. La presente decisione viene modificata conformemente alla procedura prevista:

a) per tener conto delle date dell'effettiva applicazione del divieto di somministrare ai ruminanti proteine ottenute da mammiferi, o se del caso, proteine di ruminanti in ciascun paese o regione dello stesso;

b) per autorizzare l'utilizzo della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Portogallo o nelle loro regioni o dei bovini che ne provengono;

c) per esentare taluni paesi terzi dalle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Articolo 9 Modifiche

L'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 94/474/CE è modificato nel modo seguente:

a) la lettera a) è soppressa;

b) alla lettera c), i termini "l'osservanza di quanto disposto alle lettere a) e b)" sono sostituiti dai termini "l'osservanza di quanto disposto alla lettera b)".

Articolo 10 Abrogazione

1. La decisione 97/534/CE è abrogata con effetto dal 30 giugno 2000.

2. I riferimenti alla decisione 97/534/CE devono intendersi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 11 Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 30 giugno 2000.

Articolo 12 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

materiale specifico a rischio

1. a) I seguenti tessuti vengono definiti materiale specifico a rischio:

i) il cranio, inclusi cervello e occhi, le tonsille, il midollo spinale e l'ileo di bovini di età superiore a 12 mesi;

ii) il cranio, inclusi cervello e occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente e la milza di ovini e caprini di tutte le età.

b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato al punto 1, lettera a), vengono definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Portogallo, ad eccezione della Regione autonoma delle Azzorre, i seguenti tessuti:

i) l'intera testa, ad eccezione della lingua, inclusi cervello, occhi, gangli trigeminali e tonsille; il timo; la milza; gli intestini dal duodeno al retto e la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 6 mesi;

ii) la colonna vertebrale, inclusi i gangli spinali, di bovini di età superiore a 30 mesi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il materiale specifico a rischio sia rimosso:

a) nei macelli;

b) presso i laboratori di sezionamento, gli stabilimenti di trasformazione ad alto rischio o i locali di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 90/667/CEE, sotto il controllo di un agente responsabile designato dall'autorità competente; tali stabilimenti devono essere a tal fine riconosciuti dall'autorità competente.

Qualora il materiale specifico a rischio non sia stato rimosso da animali morti non macellati per il consumo umano, le parti della carcassa contenenti materiale specifico a rischio o l'intera carcassa vengono considerati materiale specifico a rischio.

Tuttavia la colonna vertebrale può essere rimossa presso i punti di vendita al consumatore sul proprio territorio nazionale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale specifico a rischio sia tinto con un colorante e, ove necessario, contrassegnato con un marcatore, subito dopo essere stato rimosso e venga completamente distrutto:

a) mediante incenerimento senza trasformazione preliminare; oppure

b) purché il colorante o il marcatore restino individuabili, dopo la previa trasformazione:

i) conformemente ai sistemi descritti nei capitoli da I a IV, VI e VII dell'allegato alla decisione 92/562/CEE della Commissione [15]:

[15] GU L 359 del 9.12.1992, pag. 23.

- mediante incenerimento;

- mediante coincenerimento;

ii) conformemente almeno alle norme di cui all'allegato I della decisione 1999/534/CE del Consiglio [16], mediante interramento in una discarica riconosciuta.

[16] GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.

4. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dei punti 2 e 3 per consentire l'incenerimento o l'interramento di materiale specifico a rischio o di intere carcasse senza colorazione preliminare o, se del caso, la rimozione del materiale specifico a rischio, qualora si verifichino le circostanze previste all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE e con un metodo che impedisca ogni rischio di trasmissione di una TSE e sia autorizzato e controllato dall'autorità competente, in particolare se gli animali sono morti o sono stati abbattuti nell'ambito di misure di lotta contro la malattia.

5. Gli Stati membri possono spedire materiale specifico a rischio, o il materiale trasformato da esso derivante, verso altri Stati membri ai fini del suo incenerimento, applicando come del caso le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/735/CE della Commissione [17].

[17] GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.

La presente decisione può essere modificata su richiesta di uno Stato membro per consentire il trasferimento a fini di incenerimento di materiale specifico a rischio o del materiale trasformato da esso derivante. La Commissione adotta nel contempo le condizioni che disciplinano tale esportazione.

ALLEGATO II

I seguenti prodotti di origine animale sono soggetti a restrizioni all'importazione nella Comunità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1:

a) carni fresche: le carni fresche quali definite dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [18];

[18] GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

b) carni macinate e preparazioni di carni: le carni macinate e le preparazioni di carni quali definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio [19];

[19] GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

c) prodotti a base di carne: i prodotti a base di carne quali definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio [20];

[20] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

d) proteine animali trasformate: quali definite dalla direttiva 92/118/CEE.