Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro /* COM/2000/0346 def. - CNB 2000/0138 */
Gazzetta ufficiale n. C 177 E del 27/06/2000 pag. 0100 - 0100
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (Presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 31 dicembre 1998, il Consiglio ha adottato i tassi di conversione tra l'euro e le undici monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie e che hanno adottato l'euro a decorrere dal 1° gennaio 1999. Il 2 maggio 1998 il Consiglio aveva deciso che la Grecia era uno degli Stati membri che, al momento, non soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. Il 3 maggio 2000, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato, che dichiara che la Grecia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e che la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1° gennaio 2001. Se adotterà questa decisione, il Consiglio dovrà successivamente stabilire il tasso di conversione tra l'euro e la dracma a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed adottare gli altri provvedimenti necessari per l'introduzione dell'euro in Grecia. I. Considerazioni generali I tassi di conversione delle monete che sono state sostituite dall'euro all'inizio delle terza fase dell'UEM sono stati adottati sulla base della prima frase dell'articolo 123, paragrafo 4 del trattato (ex 109 L paragrafo 4). I tassi di conversione delle monete degli Stati membri che aderiscono all'area dell'euro ad una data posteriore sono invece adottati a norma dell'articolo 123, paragrafo 5. Nel 1998, i tassi hanno dovuto essere fissati tenendo conto del vincolo che la loro fissazione non doveva di per sé modificare il valore esterno dell'euro, ossia che il tasso di conversione tra l'ecu (definito come paniere di monete) e l'euro doveva essere di 1 : 1. Di conseguenza non era possibile determinare ed adottare i tassi di conversione tra l'euro e le monete nazionali prima dell'ultimo giorno dell'anno, dopo che la Commissione avesse calcolato in base alla procedura consueta i tassi di cambio delle monete degli Stati membri rispetto all'ecu. Questo vincolo non esiste più. La fissazione del tasso di conversione della dracma e la sostituzione dell'euro alla dracma sono decisioni complementari che devono avere efficacia dalla medesima data, come è avvenuto per le undici monete iniziali. Invece, non è necessario che queste decisioni vengano prese nella stessa data; non sarebbe tuttavia logico adottare il tasso di conversione prima di decidere la sostituzione della moneta. II. Commenti agli articoli Articolo 1 Il tasso proposto è il presente tasso centrale della dracma nel meccanismo di cambio esistente (ERM II). Si tratta del tasso risultante dalla rivalutazione della dracma del 3½ per cento il 15 gennaio 2000. Come per le altre monete e conformemente al regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, il tasso è definito con sei cifre significative. Articolo 2 L'articolo dispone che il regolamento entri in vigore ad una data coerente con i termini degli altri atti del Consiglio relativi all'abolizione della deroga della Grecia e con la data di sostituzione dell'euro alla dracma. 2000/0138 (CNB) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, prima frase, e paragrafo 5, vista la proposta della Commissione [13], [13] ... visto il parere della Banca centrale europea [14], [14] ... considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro [15] fissa i tassi di conversione a decorrere dal 1° gennaio 1999 conformemente al regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro [16]. [15] GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. [16] GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. (2) La decisione del 3 maggio 1998 a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 del trattato (98/317/CE) dichiarava che la Grecia non soddisfaceva le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. (3) Ai sensi della decisione del 20 giugno 2000 a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato (00/.../CE) la Grecia soddisfa ora le condizioni necessarie e la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1° gennaio 2001. (4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 modificato dal regolamento (CE) n. ../00, la moneta della Grecia sarà l'euro a decorrere dal 1° gennaio 2001. (5) L'introduzione dell'euro in Grecia rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e la dracma, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'elenco dei tassi di conversione contenuto nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi del marco tedesco e della peseta spagnola viene inserito il tasso seguente: " = 340,750 dracme greche". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente