52000PC0346(01)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro /* COM/2000/0346 def. - CNS 2000/0137 */

Gazzetta ufficiale n. C 177 E del 27/06/2000 pag. 0098 - 0098


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 3 maggio 2000, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato, che dichiara che la Grecia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e che la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1° gennaio 2001.

Se adotterà questa decisione, il Consiglio dovrà successivamente stabilire il tasso di conversione tra l'euro e la dracma a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed adottare gli altri provvedimenti necessari per l'introduzione dell'euro in Grecia.

I. Considerazioni generali

La data prevista per l'adozione dell'euro da parte della Grecia cade nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001) durante il quale le precedenti monete degli Stati membri partecipanti sono suddivisioni dell'euro. Le banconote e le monete in euro saranno introdotte il 1° gennaio 2002. La portata delle misure da adottare per l'introduzione dell'euro in Grecia dipende in gran parte dal giudizio sulla sufficiente durata per la Grecia della parte rimanente del periodo transitorio dopo il 1° gennaio 2001. Poiché la Grecia beneficerà dell'esperienza acquisita dagli altri paesi relativamente ai preparativi per il 2002, si può presumere che essa sarà in grado di procedere agli adempimenti necessari entro la scadenza già stabilita per la fine del periodo transitorio e che non occorre modificare sotto questo profilo il quadro giuridico già esistente per l'euro.

Di conseguenza i due regolamenti del Consiglio che costituiscono il quadro giuridico dell'euro - il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro [1] e il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro [2] - possono essere applicati integralmente alla Grecia. Essi devono essere modificati esclusivamente allo scopo di integrare la Grecia e la sua moneta nel dispositivo esistente.

[1] GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

[2] GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

II. Commenti agli articoli

Articolo 1

Il paragrafo 1 di questo articolo modifica tre definizioni contenute nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98: la Grecia è inclusa nella definizione di "Stati membri partecipanti"; la definizione di "tasso di conversione" è ampliata per includervi i tassi di conversione adottati dopo l'inizio della terza fase dell'UEM a norma dell'articolo 123, paragrafo 5 (ex 109 L, paragrafo 5) del trattato; la definizione di "unità monetarie nazionali" è ampliata per includervi le unità di monete nazionali sostituite dall'euro dopo che la terza fase è già iniziata.

Il paragrafo 2 dispone che l'euro sostituisce la dracma come moneta della Grecia a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 2

L'articolo fissa al 1° gennaio 2001 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando la sua applicazione ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte della Grecia, ossia la data di abolizione della deroga e la data di entrata in vigore del tasso di conversione della dracma.

2000/0137 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase, e paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione [3],

[3] ...

visto il parere del Parlamento europeo [4],

[4] ...

visto il parere della Banca centrale europea [5],

[5] ...

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro [6] dispone la sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri che soddisfacevano le necessarie condizioni per l'adozione della moneta unica al momento del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria; tale regolamento contiene anche disposizioni che si applicano alle unità monetarie nazionali dei suddetti Stati membri durante il periodo transitorio avente termine il 31 dicembre 2001 e disposizioni riguardanti le banconote e le monete.

[6] GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(2) La decisione del 3 maggio 1998 a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 del trattato (98/317/CE) dichiarava che la Grecia non soddisfaceva le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

(3) Ai sensi della decisione del 20 giugno 2000 a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato (00/.../CE) la Grecia soddisfa ora le condizioni necessarie e la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1° gennaio 2001.

(4) Per l'introduzione dell'euro in Grecia occorre estendere alla Grecia le disposizioni relative all'introduzione dell'euro che si applicano negli Stati membri nei quali l'euro è stato introdotto al momento del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

(5) Per gli Stati membri la cui moneta è sostituita dall'euro in un momento posteriore alla data del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, la definizione di "unità monetarie nazionali" deve fare riferimento alle unità della moneta dello Stato membro interessato, così come definite immediatamente prima dell'introduzione dell'euro in tale Stato.

(6) Le disposizioni relative al periodo transitorio si applicano, nel caso della Grecia, a decorrere dal 1° gennaio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato come segue:

- nel primo trattino, tra le parole "Germania" e "Spagna" è inserita la parola "Grecia",

- nel terzo trattino, sono aggiunte alla fine le parole "o a norma del paragrafo 5 di detto articolo",

- nel quinto trattino, sono aggiunte alla fine le parole "o, se del caso, il giorno che precede quello della sostituzione dell'euro alla moneta di uno Stato membro che adotta l'euro in una data posteriore".

2. La prima frase dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 974/98 è sostituita dal testo seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti ad eccezione della Grecia è l'euro. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la moneta della Grecia è l'euro."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente