52000PC0328

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica - (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0328 def. - CNS 99/0253 */

Gazzetta ufficiale n. C 311 E del 31/10/2000 pag. 0169 - 0179


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

I. Introduzione

La Commissione ha adottato il 25 novembre 1999 un pacchetto di proposte per la lotta contro la discriminazione sulla base dell'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il Comitato delle Regioni e il Comitato Economico e Sociale hanno adottato il loro parere sul pacchetto rispettivamente il 12 aprile e il 25 maggio 2000. Il Parlamento europeo ha adottato il 18 maggio 2000 il suo parere sul progetto di direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Alla luce di questi pareri, la Commissione ha ora proceduto a una modifica della sua proposta originaria.

II. Emendamenti

La Commissione ha chiarito che la direttiva si applica tanto alle persone fisiche che a quelle giuridiche, sostituendo nel testo il termine "individui" con "persone".

La definizione di discriminazione indiretta è stata formulata in maniera di essere maggiormente in linea con la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia nella sentenza sul caso O'Flynn.

L'incitamento alla discriminazione è stato esplicitamente considerato come discriminazione.

Per ciò che riguarda il campo d'applicazione, il testo è stato emendato per chiarire che esso si applica tanto al settore pubblico che privato, nonché agli enti pubblici, e delle aggiunte sono state apportate per chiarire la copertura del lavoro volontario e non retribuito, l'esperienza pratica di lavoro, le cure sanitarie e l'alloggio.

La disposizione sull'azione positiva è stata formulata in maniera di essere maggiormente in linea con l'articolo 141, paragrafo 4 del Trattato.

E' stata sottolineata l'importanza delle procedure di conciliazione nell'ambito dei mezzi di ricorso.

L'articolo sull'informazione è stato completato per affrontare la questione delle differenze di trattamento sulla base della nazionalità, della religione o delle convinzioni personali come forma camuffata di discriminazione sulla base della razza o dell'origine etnica.

L'articolo sul dialogo sociale è stato esteso al fine di coprire le organizzazioni non-governative.

Le attività degli organismi indipendenti sono state chiarite.

La procedura di preparazione delle relazioni è stata rafforzata per tenere adeguatamente conto del ruolo dell'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia.

Infine, i 'considerando' sono stati modificati per adeguarli ai cambiamenti nel corpo del testo, per fare riferimento ad atti passati del Consiglio e del Parlamento europeo, e per sottolineare l'importanza dell'integrazione della lotta contro la discriminazione sulla base del sesso.

1999/0253 (CNS)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] COM(1999)566 def.

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] 18.05.2000.

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] 25.05.2000.

visto il parere del Comitato delle Regioni [4],

[4] 12.04.2000.

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SEGUE:

(1) Il trattato sull'Unione europea segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione ancora più stretta tra i popoli d'Europa.

(2) L'Unione europea è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quali principi generali del diritto comunitario.

(3) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dalle Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

(a) Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni sulla lotta contro il razzismo nell'UE.

(4) L'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al Consiglio il potere di adottare provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

(5) Il Consiglio europeo straordinario riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare il più presto possibile proposte di attuazione dell'articolo 13 del trattato per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

(6) Gli Orientamenti in materia di occupazione per il 1999, approvati dal Consiglio europeo di Vienna dell'11 dicembre 1998, ribadiscono la necessità di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali le minoranze etniche.

(7) La discriminazione basata sulla razza o sull'origine etnica può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Essa può anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(8) Nel dicembre del 1995 la Commissione ha presentato una comunicazione contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo [5].

[5] COM(95) 653 def.

(a) Il Consiglio ha adottato, il 15 luglio 1996, un'Azione comune nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia [6], volta a garantire un'efficace cooperazione giudiziaria nei confronti dei reati basati su un comportamento razzista o xenofobo;

[6] GU L 185 del 24.07.1996.

(b) Nell'attuare il principio della parità di trattamento indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, la Comunità dovrebbe mirare a eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità fra uomini e donne, soprattutto in ragione del fatto che le donne sono spesso vittime di una discriminazione multipla.

(9) Per assicurare lo sviluppo di società democratiche tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica dovrebbero andare al di là dell'accesso all'occupazione dipendente e al lavoro autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione sociale e la sicurezza sociale, le prestazioni sociali, l'accesso e la disponibilità di beni e servizi.

(10) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta contro persone fisiche o giuridiche basata su razza o origine etnica nei settori in cui si applica la presente direttiva deve pertanto essere proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione deve applicarsi anche ai cittadini dei paesi terzi. Il divieto non deve applicarsi alle differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

(11) Le molestie a motivo di razza o origine etnica contro una persona o un gruppo di persone tali da produrre un clima intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole devono essere considerate alla stregua di una discriminazione.

(12) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di una determinata razza o origine etnica.

(13) Una differenza di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata all'origine razziale o etnica costituisce una effettiva qualificazione professionale.

(14) Le vittime di discriminazione a causa della razza e dell'origine etnica devono disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni, alle organizzazioni o alle altre persone giuridiche deve essere conferito il potere di esercitare il diritto di difesa per conto delle vittime.

(15) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica contro la vittimizzazione e un adeguamento delle regole generali in materia di onere della prova nelle cause civili e amministrative.

(16) Gli Stati membri devono fornire adeguate informazioni sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva in particolare sottolineando la necessità di garantire che le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, la religione o le convinzioni personali non siano una forma camuffata di discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica.

(17) Gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per assicurare che leggi, regolamenti, disposizioni amministrative, accordi collettivi, regolamenti aziendali interni o regolamenti a disciplina del lavoro autonomo, delle professioni o delle organizzazioni di categoria, eventualmente contrastanti col principio della parità di trattamento, siano dichiarati nulli e privi di effetto o modificati.

(18) Gli Stati membri devono promuovere il dialogo tra le parti sociali e tra le organizzazioni non governative per affrontare e combattere diverse forme di discriminazione sul luogo di lavoro.

(19) La protezione contro la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica sarà di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo indipendente incaricato di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.

(20) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non deve servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

(21) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

(22) In base ai princìpi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, lo scopo della presente direttiva, volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva mira a rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento fra le persone, a prescindere dalla razza o dall'origine etnica.

Articolo 2

Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) una discriminazione diretta si dà quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto un'altra è, è stata o sarebbe trattata a causa della sua razza od origine etnica;

b) una discriminazione indiretta si dà quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono per loro natura ripercuotersi su persone di una determinata razza o origine etnica e se esiste un conseguente rischio che tali persone si troveranno in una situazione di particolare svantaggio, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima non legata alla razza o origine etnica di una persona o di un gruppo di persone e i mezzi impiegati per conseguire tale finalità siano appropriati e necessari.

3. Le molestie contro una persona o un gruppo di persone a causa della razza o dell'origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole in uno dei settori di cui all'articolo 3 costituiscono una discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

4. Un'istruzione o un incoraggiamento a discriminare le persone sulla base della razza o dell'origine etnica è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 3

Campo di applicazione

Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica, per quanto riguarda il settore pubblico e privato, nonché gli enti pubblici:

a) alle condizioni di accesso all'impiego, al lavoro autonomo e all'occupazione, al lavoro volontario e non retribuito, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal settore o ramo d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

b) all'accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale, formazione professionale, formazione professionale avanzata e riqualificazione, compresa l'esperienza pratica di lavoro;

c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese la fine del rapporto e le retribuzioni;

d) all'affiliazione e alla partecipazione attiva a un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o a qualsiasi altra organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;

f) ai benefici sociali;

g) all'istruzione, comprese le borse di studio, nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri quanto al contenuto dell'insegnamento, all'organizzazione dei sistemi educativi, nonché per quanto riguarda la loro diversità culturale e linguistica;

h) all'accesso e alla fornitura di beni e servizi, compreso l'alloggio.

Articolo 4

Qualificazioni professionali effettive

In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all'origine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura delle particolari attività lavorative o per il contesto nel quale esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca una qualificazione professionale effettiva.

Articolo 5

Azione positiva

Al fine di garantire la piena parità nella pratica, il principio della parità di trattamento non può impedire a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche intese a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati dalle persone di una determinata razza o origine etnica.

Articolo 6

Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai fini di garantire la parità di trattamento, di quelle fissate nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire giustificato motivo per una riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II - MEZZO DI RICORSO ED ESECUZIONE

Articolo 7

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri riconoscono a tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, il diritto di ricorrere, in via giurisdizionale o amministrativa, comprese ove necessario procedure di conciliazione, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche il diritto di richiedere in via giurisdizionale o amministrativa, per conto della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 8

Onere della prova

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali, salvo diversa disposizione degli Stati membri.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9

Vittimizzazione

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo o a un'azione legale di qualsiasi genere volta a ottenere l'esecuzione del principio della parità di trattamento.

Articolo 10

Diffusione delle informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva siano fornite su tutto il loro territorio e in particolare presso gli organi preposti all'istruzione e alla formazione professionale, nonché nei luoghi di lavoro.

2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità pubbliche siano informate, coi mezzi appropriati, di tutte le misure nazionali adottate in virtù della presente direttiva. Essi in particolare devono sottolineare la necessità di garantire che le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, la religione o le convinzioni personali non siano una forma camuffata di discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica.

Articolo 11

Dialogo sociale

1. Gli Stati membri prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, compreso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, dei contratti collettivi, dei codici di comportamento, delle ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali a concludere a livello appropriato, compreso a livello d'impresa, accordi che fissino regole antidiscriminatorie nei settori di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

3. Gli Stati membri devono inoltre incoraggiare il dialogo con quelle organizzazioni non governative che hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione basata sulla razza e l'origine etnica, al fine di promuovere il principio della parità di trattamento.

CAPO III - ORGANISMI INDIPENDENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

Articolo 12

Organismi indipendenti

1. Gli Stati membri prevedono la costituzione di uno o più organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento tra persone di razza o origine etnica diversa. Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie indipendenti incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri assicurano che tali organismi indipendenti abbiano, tra le loro funzioni, quella di assistere le vittime di discriminazioni nel portare avanti le proprie querele in materia di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica, di avviare inchieste o indagini sulla discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica e di pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni su questioni collegate a tale tipo di discriminazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Ottemperanza alla direttiva

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

a) tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative contrari ai principi della parità di trattamento siano abrogati;

b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano le associazioni con o senza fini di lucro e nelle norme che disciplinano le professioni autonome e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 15 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

Articolo 15

Attuazione

Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per ottemperare alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

Relazione

Entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono tutte le informazioni necessarie, comprese indicazioni dei punti di vista delle parti sociali e delle organizzazioni non governative interessate, per consentire alla Commissione di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

In conformità del principio di integrazione orizzontale delle questioni di genere, tale relazione dovrà, fra l'altro, fornire una valutazione dell'effetto delle misure adottate per quanto riguarda le donne e gli uomini.

La relazione deve anche tenere appropriatamente conto delle opinioni dell'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia, contenute nella sua relazione annuale sulla situazione del razzismo e della xenofobia nella Comunità, soprattutto per quanto riguarda le sue conclusioni e opinioni rivolte alla Comunità e agli Stati membri.

Sulla base delle informazioni ricevute, la relazione della Commissione deve contenere, se necessario, proposte di revisione e aggiornamento della direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta:

Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento in considerazione della razza o dell'origine etnica.

Numero di riferimento del Documento:

Numero 99010

La proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà, esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali

L'Unione europea si fonda sui principi dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il suo impegno in questo campo è stato rafforzato dal trattato di Amsterdam, in particolare mediante modifiche agli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e tramite l'introduzione dell'articolo 13 del trattato CE, il quale conferisce un potere specifico per intraprendere azioni volte a combattere la discriminazione basata, tra l'altro, sulla razza e l'origine etnica.

La responsabilità primaria di combattere il razzismo compete agli Stati membri. Come si è osservato nella relazione, la maggior parte degli Stati membri hanno incluso nel loro ordinamento costituzionale e/o giuridico disposizioni che disciplinano il diritto alla non discriminazione per motivi di razza o di origine etnica. Tuttavia, la portata e l'esecutività di tali disposizioni - e la facilità di accesso a una riparazione - variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. La normativa europea deve assicurare un livello minimo comune di protezione legale, compresi i diritti a ottenere riparazione, per quanto concerne il diritto fondamentale a non essere discriminati a causa della razza o dell'origine etnica.

La normativa europea deve ovviamente rispettare i limiti dei poteri conferiti alla Comunità dal trattato. La direttiva proposta fissa perciò principi generali che prevedono un livello minimo comune di protezione entro i limiti delle competenze comunitarie lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere uno standard più elevato di protezione conformemente alle loro scelte e tradizioni politiche e storiche.

La scelta di una direttiva concilia la necessità di un intervento europeo e la necessità di rispettare le diversità tra le Costituzioni, gli ordinamenti giuridici e le procedure legali vigenti negli Stati membri. Essa fissa obiettivi comuni da perseguire, lasciando agli Stati membri la necessaria flessibilità per raggiungerli. L'intervento legislativo è quindi limitato a una serie di principi generali che non vanno al di là di un livello minimo di protezione.

I principali obiettivi per la proposta sono:

- fornire una definizione a livello di comunità della discriminazione basata sulla razza e l'origine etnica a partire dalla quale sia possibile assicurare la parità di trattamento

- definire un numero minimo di ambiti, entro i limiti fissati dal trattato, in cui deve essere assicurato il principio della parità di trattamento

- fornire un livello minimo di protezione e diritti a ottenere riparazione per le persone si ritengono vittime di discriminazione

- assicurare appropriati dispositivi per il monitoraggio della discriminazione nelle imprese e nella società in generale

L'impatto sulle imprese

2. Denominare l'incidenza della proposta

Tutte le imprese saranno assoggettate alla legislazione nazionale che recepirà la direttiva.

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta

Le imprese dovranno assicurare che le decisioni in materia di assunzione, promozione, accesso alla formazione, condizioni di lavoro, compresi gli aspetti dei licenziamenti e delle retribuzioni e l'affiliazione alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché alle associazioni di categoria, vengano prese conformemente al principio della parità di trattamento per motivi di razza e origine etnica. In linea di principio, ciò avviene già in tutti gli Stati membri. La direttiva rafforzerà quindi prescrizioni esistenti piuttosto che introdurre disposizioni affatto nuove.

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta

Nel campo dell'occupazione, la legislazione che tutela gli individui dalla discriminazione per motivi arbitrari ha tre effetti principali. In primo luogo, essa contribuisce ad assicurare la partecipazione sociale e a evitare l'emarginazione, assicurando che le persone abbiano l'opportunità di realizzare le loro potenzialità in termini economici e siano così in grado di provvedere a sé stesse e alle persone a loro carico nel miglior modo e a ridurre la loro dipendenza dallo Stato. In secondo luogo essa assicura che le imprese abbiano a disposizione lavoratori qualificati al meglio, contribuendo così alla competitività e al rafforzamento dell'impresa e all'economia in senso lato. In terzo luogo, essa impone ai datori di lavoro di giustificare le loro decisioni in materia, ad esempio, di assunzioni, promozioni, accesso alla formazione e altre condizioni lavorative.

Da dati [7] provenienti dagli Stati membri risulta che la disoccupazione tra le comunità di razza e di origine etnica diversa varia secondo un fattore di 2 - 3 volte rispetto alla media del mercato del lavoro nel suo complesso.

[7] Non disponibili per tutti gli Stati membri: alcuni Stati membri raccolgono dati solo sulla base della nazionalità e non della razza o dell'origine etnica.

La discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica - in particolare laddove si tratta di una discriminazione cumulativa - può determinare un circolo vizioso di svantaggio che spesso viene tramandato da una generazione all'altra. Ad esempio, se le strutture educative, gli alloggi, i servizi sanitari, le condizioni ambientali e le opportunità lavorative di un gruppo particolare sono tutti carenti, la generazione successiva crescerà meno preparata per affrontare le difficoltà che la attendono e si vedrà costretta a lavori sottoqualificati, alloggi carenti e condizioni sanitarie insoddisfacenti.

La presente proposta, scoraggiando la discriminazione, determinerà una maggiore partecipazione socioeconomica e una riduzione dell'emarginazione sociale. Ciò produrrà benefici diretti sulla crescita economica, riducendo la spesa pubblica per la sicurezza sociale e l'assistenza, migliorando il potere d'acquisto dei singoli nuclei familiari e promuovendo la competitività delle imprese grazie al fatto che esse sono così in grado di fare il miglior uso delle risorse disponibili sul mercato del lavoro.

a) Quale sarà l'impatto

- sull'occupazione-

La direttiva contribuirà alla promozione dell'occupabilità dei lavoratori di qualsiasi razza o origine etnica, come richiesto dalla Strategia europea per l'occupazione. Di conseguenza, essa contribuirà al miglioramento della qualità dell'occupazione e, nel medio termine, potrebbe determinare un aumento dei livelli occupazionali dovuto alla maggiore competitività delle imprese.

- sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese-

La direttiva alleggerirà le condizioni per la creazione di imprese da parte delle persone di diversa razza e/o origine etnica;

- sulla competitività delle imprese-

Come si è visto precedentemente, la direttiva rafforzerà la competitività delle imprese europee, assicurando che esse abbiano a loro disposizione un bacino più ampio di abilità e di risorse rispetto a quello attuale e che si faccia uso di tali abilità senza distinzione di razza o origine etnica.

b) Si dovranno porre in atto nuove procedure amministrative-

Le imprese dovranno essere in grado di giustificare le decisioni in materia di assunzioni, promozioni, accesso alla formazione e altre condizioni lavorative, in modo da dimostrare che esse non sono state prese sulla base della razza o dell'origine etnica. Questo è già una realtà in circa la metà degli Stati membri. È nell'interesse delle imprese assicurare in una certa misura la rendicontazione di tali decisioni, ove ciò non sia già prassi corrente.

c) Costi e benefici in termini quantitativi e/o qualitativi

Le imprese si troveranno a dover sostenere nel breve termine dei costi limitati sia per assicurare la formazione dei decisori all'interno delle imprese sull'attuazione del principio della parità di trattamento, laddove ciò non sia già stato fatto, sia per contestare i reclami in materia di discriminazione. Negli Stati membri in cui non esistono ancora disposizioni equivalenti per combattere la discriminazione razziale ed etnica, l'adattamento alle nuove disposizioni sarà agevolato dalla familiarità che le imprese hanno col quadro comunitario per le pari opportunità tra le donne e gli uomini che è in vigore da più di vent'anni.

Nel medio termine le imprese trarranno beneficio dall'accresciuto impegno dei dipendenti di qualsiasi razza e origine etnica e dalla maggiore competitività derivante da un migliore uso delle risorse (cfr. sopra).

d) Quali costi deriveranno dalla direttiva-

La direttiva fissa un quadro flessibile e generale per l'attuazione del principio della parità di trattamento a motivo della razza e dell'origine etnica e spetta agli Stati membri e alle parti sociali fissare i mezzi specifici per porlo in atto. I costi saranno comunque limitati (cfr. sopra).

e) Cosa dovranno fare le imprese in termini di monitoraggio e di valutazione-

La direttiva non impone direttamente alle imprese di effettuare il monitoraggio e la valutazione della loro ottemperanza alla direttiva. Sarebbe però nell'interesse delle imprese tenere un rendiconto delle decisioni sulle assunzioni, promozioni, l'accesso alla formazione e altre condizioni di lavoro, onde dimostrare che esse sono state prese in modo esente da discriminazione basata sulla razza e/o origine etnica. Le imprese più grandi possono desiderare di effettuare un monitoraggio per assicurare che il principio della parità di trattamento sia applicato a tutti i livelli.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.)

La proposta non fa nessuna distinzione in base alle dimensioni delle imprese, considerato che la discriminazione a causa della razza e dell'origine etnica si manifesta in tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti. La direttiva stabilisce però solo standard di minima basati su un quadro flessibile di principi. Gli Stati membri e le parti sociali hanno quindi facoltà di modulare le prescrizioni a seconda delle dimensioni delle aziende, fermo restando il rispetto delle disposizioni della direttiva.

Consultazione

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni.

La Commissione ha consultato le organizzazioni rappresentative delle parti sociali a livello europeo [8] e la Piattaforma europea delle organizzazioni non governative in campo sociale nell'ambito di una serie di riunioni a livello comunitario.

[8] La Commissione ha consultato tutta una serie di organizzazioni, tra cui quelle rappresentative delle piccole e medie imprese, conformemente alle Comunicazioni della Commissione sull'attuazione del Protocollo sociale (COM(93) 600 del 14 dicembre 1993) e sull'adeguamento e promozione del dialogo sociale a livello europeo (COM(1998) 322 def. del 20 maggio 1998)

Tutte le organizzazioni consultate hanno riconosciuto l'importanza della questione e l'utilità di fissare standard a livello comunitario. Si sono riscontrati però punti di vista diversi su alcuni elementi della proposta.

I rappresentanti delle ONG e dei sindacati hanno espresso il loro plauso alla proposta, ma anche il loro rincrescimento che la sua portata non fosse più ampia in modo da affrontare l'intero spettro economico, sociale, culturale e politico. Essi hanno insistito sul mantenimento delle disposizioni relative all'onere della prova e alle azioni in rappresentanza, ritenendo che questi fossero aspetti essenziali per la difesa dei diritti delle vittime di discriminazioni.

I rappresentanti delle organizzazioni del padronato hanno espresso dubbi, tuttavia, sull'inversione dell'onere della prova ritenendo che ciò creerebbe difficoltà per i datori di lavoro incoraggiando la presentazione di querele irrilevanti. La Commissione fa presente che la direttiva proposta si basa su quella già adottata a livello comunitario e già attuata da molti Stati membri in merito alla discriminazione a motivo del sesso (direttiva del Consiglio 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso) e che regole identiche sono già state applicate senza difficoltà apparenti a casi di discriminazione razziale in alcuni Stati membri. La Commissione ritiene quindi che le preoccupazioni dei datori di lavoro su tale punto siano infondate.