Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri /* COM/2000/0295 def. - CNS 2000/0118 */
Gazzetta ufficiale n. C 311 E del 31/10/2000 pag. 0238 - 0239
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Quadro generale Conformemente ai principi che disciplinano il mercato interno, i privati hanno il diritto di trasportare da uno Stato membro all'altro beni soggetti ad accisa senza alcuna restrizione, a condizione che tali prodotti siano acquistati per uso proprio e vengano trasportati dai privati stessi. Uno dei principi fondamentali del mercato interno stabilisce infatti il diritto dei cittadini di trasportare beni acquistati per uso proprio in tutto il territorio comunitario senza essere soggetti ad un ulteriore pagamento dell'IVA e delle accise. Una deroga temporanea ai suddetti principi fondamentali è in vigore per Danimarca, Finlandia e Svezia. Questi paesi hanno il diritto di applicare restrizioni sui quantitativi di taluni beni soggetti ad accisa che i privati possono introdurre sul loro territorio; sono inoltre autorizzati ad imporre un'accisa sui quantitativi superiori a tali limiti e ad effettuare i controlli necessari relativamente ai prodotti in questione. Le deroghe concesse a Finlandia e Danimarca con direttiva 96/99/CE del 30 dicembre 1996 scadono alla fine del 2003 e prevedono l'abolizione graduale delle restrizioni. La stessa direttiva autorizza la Svezia ad applicare restrizioni quantitative per i prodotti del tabacco e le bevande alcoliche soltanto fino al 30 giugno 2000, "previa introduzione di un meccanismo di revisione analogo a quello di cui all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE [sesta direttiva IVA]". La Commissione aveva proposto la stessa impostazione riservata a Finlandia e Danimarca; in quel periodo, tuttavia, la Svezia non era stata in grado di sottoscrivere una data di scadenza definitiva per la sua deroga e aveva ottenuto un testo di compromesso, che stabiliva un termine anteriore a quello valido per Danimarca e Finlandia, ma prevedeva anche un meccanismo di revisione. 2. La richiesta della svezia Il governo svedese ha chiesto una proroga del diritto di applicare restrizioni a partire dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2003, allineando così la data di scadenza della deroga della Svezia alla data di scadenza delle deroghe accordate a Finlandia e Danimarca. La richiesta è motivata da considerazioni di sanità pubblica. A causa della particolare situazione della Svezia, il governo svedese necessita di un periodo più lungo per adeguare la sua politica sugli alcolici e, nel frattempo, ritiene necessaria una proroga limitata delle restrizioni intracomunitarie per i viaggiatori. Al tempo stesso, la Svezia propone di aumentare progressivamente i limiti quantitativi tra il 1° luglio 2000 e il 31 dicembre 2003. 3. Analisi Le restrizioni applicate dalla Svezia, come pure quelle applicate dalla Finlandia e dalla Danimarca, costituiscono una deroga ai principi della libera circolazione delle persone e delle merci. Inoltre, la loro applicazione può comportare una doppia imposizione: un cittadino svedese che ha comprato bevande alcoliche o prodotti del tabacco, imposte incluse, durante un soggiorno in un altro Stato membro può essere soggetto al pagamento di un'ulteriore accisa al momento dell'introduzione di questi beni sul territorio svedese. La portata e la durata di tali deroghe dovrebbero essere, di norma, limitate allo stretto necessario affinché gli Stati membri interessati possano adeguarsi ai requisiti del mercato interno. La Commissione, pur condividendo le preoccupazioni relative alla sanità pubblica espresse dal governo svedese e legate, in particolare, all'abuso di alcol, è tuttavia del parere che tali considerazioni non giustifichino una proroga temporanea delle restrizioni per i viaggiatori. La lotta al consumo eccessivo di alcolici dovrebbe essere condotta, oltre che mediante la prevenzione e la sensibilizzazione, con provvedimenti mirati per i gruppi in difficoltà, piuttosto che con misure di portata generale che penalizzano tutti i consumatori. Il Consiglio, che ha discusso la questione nel corso della riunione ECOFIN del 13 marzo 2000 su richiesta del governo svedese, ha appoggiato la domanda della Svezia, a condizione che essa preveda l'allineamento della situazione del paese alla situazione di Finlandia e Danimarca. Vista la posizione del Consiglio e considerando che la richiesta della Svezia prevede una data di scadenza definitiva (fine del 2003) ed esclude nuove estensioni dopo tale data, la Commissione può proporre una proroga limitata della deroga accordata alla Svezia. Tale proroga dovrebbe essere accompagnata da un aumento progressivo delle restrizioni quantitative, secondo quanto suggerito dal governo svedese nella sua richiesta, onde garantire un adeguamento graduale della politica sanitaria e della politica sulle accise svedesi ai requisiti del mercato interno. 2000/0118 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ... visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C ... visto il parere del Comitato economico e sociale [3], [3] GU C ... considerando quanto segue: (1) L'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [4], accorda alla Svezia il diritto di continuare ad applicare, fino al 30 giugno 2000, le stesse restrizioni stabilite dall'Atto di adesione della Svezia riguardo ai quantitativi di bevande alcoliche e di prodotti del tabacco introdotti nel territorio svedese senza pagamento di ulteriori accise da privati per proprio uso personale. [4] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1; diretttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE (GU L 8 dell' 11.1.1997, pag. 12). (2) Tale deroga è stata concessa perché, in un'Europa senza frontiere nella quale le aliquote delle accise differiscono sensibilmente, un'eliminazione totale ed immediata delle limitazioni in materia di prodotti soggetti ad accisa avrebbe causato un inaccettabile sviamento degli scambi e delle entrate e una distorsione della concorrenza in Svezia, che applica tradizionalmente accise elevate ai prodotti summenzionati, sia in quanto tali prodotti costituiscono una considerevole fonte di entrate che per ragioni sanitarie e sociali. (3) La Finlandia e la Danimarca sono autorizzate ad applicare restrizioni analoghe fino al 31 dicembre 2003. (4) La Svezia ha chiesto di essere autorizzata a mantenere le suddette restrizioni per la stessa durata accordata alla Finlandia e alla Danimarca, poiché necessita di un periodo più lungo per adeguare la sua politica sugli alcolici ad una situazione di assenza di restrizioni. (5) Parallelamente, il governo svedese procede ad un aumento progressivo degli attuali limiti quantitativi per le bevande alcoliche e i prodotti del tabacco importati nel territorio svedese in provenienza da altri Stati membri, per conseguire un allineamento graduale della Svezia alle norme comunitarie di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE e garantire l'eliminazione totale delle restrizioni intracomunitarie per tali prodotti entro il 31 dicembre 2003. (6) Il disposto dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE costituisce una deroga ad un principio fondamentale del mercato interno, ossia al diritto dei cittadini di trasportare beni acquistati per uso proprio in tutto il territorio comunitario senza essere soggetti al pagamento di nuove imposte; è necessario pertanto limitare, per quanto possibile, gli effetti di tale deroga. (7) Pertanto, è opportuno concedere un periodo più lungo alla Svezia affinché possa adeguarsi alle norme comunitarie, prorogando il termine di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE per un periodo non rinnovabile fino al 31 dicembre 2003; è inoltre opportuno stabilire le fasi della progressiva liberalizzazione delle restrizioni prima della loro totale eliminazione prevista per tale data. HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 92/12/CEE è sostituita dal seguente: (1) Il paragrafo 3 dell' articolo 26 è sostituito del seguente paragrafo: "3. Fatto salvo l'articolo 8, la Svezia è autorizzata ad applicare le restrizioni in allegato riguardo ai quantitativi di bevande alcoliche e prodotti del tabacco. L'autorizzazione riguarda ai quantitativi di bevande alcoliche e prodotti del tabacco introdotti nel territorio svedese senza pagamento di ulteriori accise da privati per proprio uso personale. Detta autorizzazione è applicata fino al 31 dicembre 2003." (2) Il allegato, quale riportato in allegato, è aggiunto alla presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore al più tardi entro il 1° luglio 2000 le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO "Allegato Articolo 26 paragrafo 3 Quantitativi di bevande alcoliche e prodotti del tabacco introdotti nel territorio svedese senza pagamento di ulteriori accise da privati per proprio uso personale Bevande alcoliche >SPAZIO PER TABELLA> Prodotti a base di tabacco // dal 1° luglio 2000 sigarette o sigaretti o sigari o tabacco da fumo // 400 200 100 550 g