52000PC0285

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006) /* COM/2000/0285 def. - COD 2000/0119 */

Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0122 - 0129


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006)

(presentata dalla Commissione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C ...

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

[3] GU C ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C ...

considerando quanto segue:

La Comunità è impegnata a promuovere e migliorare la salute, riducendo la mortalità e la disabilità invalidante evitabili, prevenendo le malattie e lottando contro le minacce potenziali per la salute. La Comunità deve affrontare in modo coordinato e coerente i fattori che suscitano preoccupazione tra i suoi cittadini quanto ai rischi per la salute e rispondere alle loro aspettative di un elevato livello di protezione della salute, ragion per cui tutte le attività della Comunità aventi attinenza alla sanità devono avere un elevato grado di visibilità e di trasparenza e consentire la consultazione e la partecipazione di tutti gli interessati in modo equilibrato, onde promuovere una migliore conoscenza e comunicazione e consentire un più ampio coinvolgimento delle persone nelle decisioni riguardanti la loro salute.

(1) Nel contesto del quadro di azione per la sanità pubblica definito nella relativa Comunicazione della Commissione del 24 novembre 1993 [5] sono stati adottati i seguenti otto programmi d'azione:

[5] COM(93) 559 del 24.11.1993.

- decisione n. 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 1996 per l'adozione di un programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000) [6];

[6] GU L 95 del 16.4.1996, pag. 1.

- decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro in cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) [7];

[7] GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

- decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 1996 che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nel contesto dell'azione in materia di sanità pubblica (1996-2000) [8];

[8] GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16.

- decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000) [9];

[9] GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25.

- decisione n. 1400/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 per l'adozione di un programma d'azione comunitario in materia di monitoraggio sanitario nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1997-2001) [10];

[10] GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.

- decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 febbraio 999 che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) [11];

[11] GU L 46 del 20.2.1999, pag. 1.

- decisione n. 1295/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 1999 che adotta un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) [12];

[12] GU L 155 del 22.6.1999, pag. 1.

- decisione n. 1296/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 1999 che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2001) [13].

[13] GU L 155 del 22.6.1999, pag. 7.

Altre iniziative nel contesto del quadro di azione per la sanità pubblica comprendono la raccomandazione 98/463/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 sull'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea [14], la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2119/98/CE del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità [15], e la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz [16].

[14] GU L 203 del 21.7.1998, pag. 14.

[15] GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

[16] GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

Il quadro di azione per la sanità pubblica è stato sottoposto a riesame nella comunicazione del 15 aprile 1998 della Commissione sullo sviluppo della politica della sanità pubblica nella Comunità europea [17], che segnala la necessità di una nuova strategia e di un nuovo programma alla luce delle disposizioni del nuovo trattato, delle nuove sfide e delle esperienze maturate sino tale data.

[17] COM(1998) 230 def.

Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 26 novembre 1998 relative al futuro quadro d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica [18], e nella sua risoluzione dell'8 giugno 1999 [19], il Comitato economico e sociale nel suo parere del 9 settembre 1998 [20], il Comitato delle regioni nel suo parere del 19 novembre 1998 [21], e il Parlamento europeo nella sua risoluzione A4-0082/99 del 12 marzo 1999 [22] hanno accolto favorevolmente detta comunicazione e hanno fatto proprio il parere che fosse necessario prevedere azioni a livello comunitario che rientrassero in un unico programma complessivo destinato ad avere una durata di almeno un quinquennio e comprendente tre obiettivi generali, segnatamente potenziare l'informazione ai fini dello sviluppo della sanità pubblica, reagire rapidamente alle minacce che gravano sulla salute e affrontare i determinanti sanitari mediante la promozione sanitaria e la prevenzione delle malattie, avvalendosi inoltre di un'azione intersettoriale e dell'uso di tutti gli strumenti appropriati previsti dal trattato.

[18] GU C 390 del 15.12.1998, pag. 1.

[19] GU C 200 del 15.7.1999, pag. 1.

[20] GU C 407 del 28.12.1998, pag. 26.

[21] GU C 51 del 22.2.1999, pag. 53.

[22] GU C 175 del 21.6.1999, pag. 135.

L'obiettivo complessivo del programma nel campo della sanità pubblica è di recare un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute, impostando le azioni sul miglioramento della sanità pubblica, sulla prevenzione delle malattie e affezioni umane e sull'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute. Le azioni devono essere ispirate alla necessità di prevenire i decessi prematuri, di allungare la speranza di vita senza disabilità o malattia, di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e mentale, nonché di ridurre al minimo le conseguenze socioeconomiche della cattiva salute, riducendo in tal modo le disparità sul piano sanitario.

Per raggiungere tale obiettivo e gli obiettivi generali del programma è necessaria un'effettiva cooperazione degli Stati membri, il loro pieno impegno nell'attuazione delle azioni comunitarie e il coinvolgimento degli attori nel campo della sanità, come anche del pubblico in generale.

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti all'articolo 5 del trattato, l'azione nei settori che non sono di esclusiva competenza della Comunità, come ad esempio la sanità pubblica, è intrapresa soltanto nella misura in cui, a motivo della sua grandezza o dei suoi effetti, il suo obiettivo possa essere meglio conseguito dalla Comunità. Gli obiettivi del programma non possono essere raggiunti in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della complessità, del carattere transnazionale e della mancanza di un controllo completo, a livello di Stato membro, dei fattori che interessano la situazione sanitaria e i sistemi sanitari. Il programma consentirà alla Comunità di contribuire a far fronte agli obblighi che le incombono in virtù del trattato nel campo della sanità pubblica, pur rispettando pienamente le competenze degli Stati membri per quanto concerne l'organizzazione e l'erogazione di servizi sanitari e di assistenza sanitaria. La presente decisione non va al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.

Le misure previste nel programma corroborano la strategia comunitaria nel campo della sanità e produrranno un valore aggiunto comunitario, dando risposta ai bisogni nel campo della politica sanitaria e dei sistemi sanitari derivanti da condizioni e strutture determinate dall'azione comunitaria in altri ambiti, affrontando i nuovi sviluppi, le nuove minacce e i nuovi problemi per far fronte ai quali la Comunità si trova meglio situata onde proteggere i suoi cittadini, creando sinergie tra attività intraprese in modo relativamente isolato e con un impatto limitato a livello nazionale e integrandole onde raggiungere risultati positivi per i cittadini della Comunità, nonché contribuendo a rafforzare la solidarietà e la coesione nella Comunità.

Onde assicurare che le azioni affrontino efficacemente grandi problematiche e minacce sul piano della sanità in cooperazione con altre politiche e attività comunitarie, il programma prevede la possibilità d'intraprendere azioni congiunte con i programmi e le azioni comunitari correlati.

In sede di esecuzione del programma, devono essere utilizzati appieno i risultati prodotti dai programmi comunitari di ricerca, che finanziano la ricerca in settori contemplati dal programma.

Il programma avrà una durata di sei anni, onde disporre di un tempo sufficiente per attuare misure atte a raggiungere i suoi obiettivi.

È essenziale che la Commissione assicuri l'attuazione del programma in stretta cooperazione con gli Stati membri. Inoltre, per ottenere informazioni e pareri scientifici, la Commissione deve collaborare con comitati di esperti scientifici ad alto livello.

Si assicureranno la coerenza e la complementarità tra le azioni da attuarsi nell'ambito del programma e quelle previste o attuate nell'ambito di altre politiche e attività, in particolare alla luce dell'esigenza di garantire un elevato livello di protezione della salute umana nella definizione e attuazione di tutte le politiche e attività comunitarie.

La presente decisione stabilisce, per l'intera durata del programma, un quadro finanziario che funge da riferimento privilegiato ai sensi del significato del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [23], per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale.

[23] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

È essenziale che si assicuri la flessibilità per consentire la ridistribuzione delle risorse e l'adattamento delle attività, pur nel rispetto dei criteri di selezione e gerarchizzazione delle priorità conformemente alla grandezza del rischio o dell'effetto potenziale, delle preoccupazioni del pubblico, della disponibilità di interventi o di potenzialità per il loro sviluppo, della sussidiarietà, del valore aggiunto e dell'impatto su altri settori.

Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [24], le misure di attuazione della presente decisione sono adottate utilizzando la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di detta decisione.

[24] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

L'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) prevede una più stretta cooperazione nel campo della sanità pubblica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE), dall'altro. Occorre inoltre prevedere l'apertura del programma alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei rispettivi consigli di associazione, di Cipro, finanziata con stanziamenti addizionali conformemente alle procedure da concordarsi con tale paese, nonché di Malta e della Turchia, finanziata con stanziamenti addizionali conformemente alle disposizioni del trattato.

Viene incoraggiata la cooperazione con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali nel campo della sanità.

Onde accrescere il valore e l'impatto del programma occorre assicurare il monitoraggio e la valutazione delle misure intraprese. Dev'essere possibile adeguare o modificare il programma alla luce di tali valutazioni e degli sviluppi che possono verificarsi nel contesto generale dell'azione comunitaria nel campo della sanità e in ambiti correlati.

Il programma di azione comunitaria nel campo della sanità pubblica prende le mosse dalle attività e dai programmi contemplati nel quadro precedente al fine di assicurarne un'agevole transizione, adattando e ampliando le azioni di cui ai detti programmi. Le decisioni concernenti tali programmi andranno abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma di azione comunitario nel campo della sanità pubblica, qui di seguito denominato "il programma".

2. Il programma prende inizio il 1° gennaio 2001 e termina il 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Finalità e obiettivi generali

1. Il programma intende recare un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute, impostando l'azione sul miglioramento della sanità pubblica, la prevenzione delle malattie e affezioni umane e l'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute.

2. Il programma ha i seguenti obiettivi generali:

(a) Migliorare l'informazione e le conoscenze per lo sviluppo della sanità pubblica e il rafforzamento e il mantenimento di interventi sanitari efficaci e di sistemi sanitari efficienti, sviluppando e attuando un sistema ben strutturato e completo per la raccolta, l'analisi, la valutazione e la diffusione di informazioni e conoscenze in materia di sanità alle autorità competenti, agli operatori sanitari e al pubblico, nonché mediante valutazioni e relazioni sulla situazione della salute e sulle politiche, i sistemi e le misure in materia di sanità;

(b) Accrescere la capacità di reagire rapidamente e in modo coordinato alle minacce che incombono sulla salute mediante lo sviluppo, il rafforzamento e l'assistenza in relazione alla capacità, al funzionamento e all'interconnessione dei meccanismi di sorveglianza, di diagnosi precoce e di reazione rapida riguardanti i rischi sanitari;

(c) Affrontare i determinanti sanitari mediante misure di promozione della salute e di prevenzione delle malattie, mediante il sostegno e lo sviluppo di ampie attività di promozione della salute e di azioni di prevenzione delle malattie, nonché di strumenti specifici per la riduzione e l'eliminazione del rischio.

Articolo 3

Azioni comunitarie

1. Gli obiettivi generali del programma quali definiti all'articolo 2 sono perseguiti per il tramite dei seguenti gruppi di azioni, i cui obiettivi e il cui contenuto operativo sono descritti nell'allegato:

(a) Migliorare l'informazione sanitaria attraverso:

- l'elaborazione e l'attuazione di un sistema di monitoraggio sanitario;

- lo sviluppo e l'utilizzazione di meccanismi di analisi, consulenza, rendicontazione, informazione e consultazione su questioni legate alla sanità

(b) Reagire rapidamente alle minacce che incombono sulla salute attraverso:

- il potenziamento della capacità di affrontare le malattie trasmissibili;

- il rafforzamento della capacità di affrontare altre minacce per la salute.

(c) Affrontare i determinanti sanitari attraverso:

- lo sviluppo di strategie e misure in relazione ai determinanti sanitari legati agli stili di vita;

- lo sviluppo di strategie e misure in relazione ai determinanti sanitari d'ordine socioeconomico;

- lo sviluppo di strategie e misure in relazione ai determinanti sanitari legati all'ambiente

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono attuate mediante i seguenti tipi di misure che all'occorrenza possono essere combinate e coinvolgere i paesi di cui all'articolo 9:

(a) sostegno alla preparazione di strumenti legislativi comunitari e alla cooperazione laddove si tratta della posizione della Comunità e dei suoi Stati membri nelle tribune in cui si discutono questioni attinenti alla sanità;

(b) sostegno allo sviluppo della parte statistica dell'informazione sanitaria nel contesto del programma statistico comunitario e per la preparazione e diffusione di relazioni e comunicazioni sulla situazione attinente a determinate questioni sanitarie in tutti gli Stati membri, nonché rassegne e pareri su questioni d'interesse per la Comunità e per tutti gli Stati membri;

(c) sviluppo e sostegno dell'informazione e della consultazione in materia di sanità e questioni correlate a livello comunitario, con il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative dei malati, degli operatori sanitari e di altri interessati;

(d) sostegno alla mobilitazione di risorse per lottare contro le minacce che incombono sulla salute e reagire a eventi imprevisti, intraprendere indagini e risposte coordinate a livello comunitario e di Stato membro;

(e) sostegno alla messa in comune di esperienze e allo scambio di informazioni tra la Comunità e le autorità e organizzazioni competenti negli Stati membri, nonché alla creazione di capacità di pianificazione e reazione in merito alle minacce per la salute, nonché all'erogazione di una formazione appropriata;

(f) promozione della disponibilità e, se del caso, erogazione di informazioni da parte della Comunità e delle autorità e organizzazioni competenti negli Stati membri, agli operatori professionali e al pubblico;

(g) sostegno allo sviluppo e all'attuazione, da parte della Comunità e degli Stati membri, di attività di prevenzione delle malattie e di promozione della salute che coinvolgano, ove opportuno, organizzazioni non governative, nonché sostegno a progetti pilota o progetti innovativi utili per tutti gli Stati membri.

Articolo 4

Azioni congiunte

Contestualmente allo sforzo per assicurare un elevato livello di protezione della salute nella definizione e attuazione di tutte le politiche e attività comunitarie, le misure del programma possono essere attuate quali azioni congiunte con programmi e azioni comunitari correlati, segnatamente negli ambiti della protezione dei consumatori, della protezione sociale, della ricerca e sviluppo tecnologico, dell'interscambio telematico di dati tra amministrazioni (IDA), delle statistiche, dell'istruzione e dell'ambiente, nonché con le azioni condotte dal Centro comune di ricerca e dalle Agenzie comunitarie.

Articolo 5

Esecuzione

1. La Commissione assicura l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 3. A tal fine essa adotta, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, misure concernenti il piano di lavoro annuale e il monitoraggio.

2. Gli Stati membri intraprendono l'azione appropriata per assicurare, a livello nazionale, il coordinamento, l'organizzazione e il monitoraggio necessari per il conseguimento degli obiettivi del programma, coinvolgendo tutti gli interessati alle questioni della sanità pubblica, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali. Essi si adoperano per intraprendere i passi necessari onde garantire un funzionamento efficiente del programma.

La Commissione e gli Stati membri intraprendono l'azione appropriata per sviluppare meccanismi, a livello comunitario e nazionale, onde conseguire gli obiettivi del programma. Essi assicurano un'informazione appropriata sulle azioni sostenute dal programma, nonché la partecipazione più ampia possibile per quanto concerne le azioni la cui attuazione è demandata alle autorità locali e regionali e alle organizzazioni non governative.

3. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la transizione tra le azioni sviluppate nell'ambito dei programmi nel campo della sanità pubblica menzionati all'articolo 12 e quelle condotte in virtù del presente programma.

Articolo 6

Coerenza e complementarità

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni da attuarsi nell'ambito del presente programma e quelle attuate contestualmente ad altre attività e politiche comunitarie. In particolare, la Commissione individua le proposte pertinenti agli obiettivi e alle azioni del programma e ne informa il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 7

Finanziamento

1. Il quadro finanziario per l'attuazione del programma per il periodo menzionato all'articolo 1 è fissato a 300 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 9

Partecipazione dei paesi dell'EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, Malta e della Turchia

Il programma è aperto alla partecipazione:

a) dei paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'Accordo SEE;

b) dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni definite negli Accordi europei, nei loro Protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

c) di Cipro, finanziata mediante stanziamenti supplementari, secondo procedure da concordare con tale paese;

4. di Malta e della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.

Articolo 10

Cooperazione internazionale

Nel corso dell'attuazione del programma è incoraggiata la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nella sfera della sanità pubblica, in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Articolo 11

Monitoraggio, valutazione e divulgazione dei risultati

1. La Commissione definisce indicatori di rendimento, esamina i risultati conseguiti ed effettua valutazioni indipendenti nel terzo anno (valutazione intermedia) e nell'ultimo anno (valutazione ex-post) del programma. Le valutazioni accertano in particolare l'impatto conseguito e l'efficienza nell'uso delle risorse.

2. La Commissione predispone la divulgazione dei risultati delle azioni intraprese e delle relazioni valutative.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia nel terzo anno e una relazione finale al completamento del programma. Tali relazioni contengono informazioni sul finanziamento comunitario nel quadro del programma e sulla coerenza e complementarità con altri programmi, azioni e iniziative pertinenti, nonché i pertinenti risultati della valutazione. Le relazioni sono anche sottoposte al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 12

Abrogazione

Le seguenti decisioni sono abrogate:

Decisione n. 645/96/CE,

Decisione n. 646/96/CE,

Decisione n. 647/96/CE,

Decisione n. 102/97/CE,

Decisione n. 1400/97/CE,

Decisione n. 372/1999/CE,

Decisione n. 1295/1999/CE,

Decisione n. 1296/1999/CE.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO

OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICI

1. Migliorare l'informazione e le conoscenze in materia di sanità

1.1. Elaborare e attuare un sistema di monitoraggio sanitario

Primo obiettivo: Stabilire indicatori comunitari dello stato di salute, delle malattie e dei determinanti sanitari, metodi per la raccolta di dati al fini del monitoraggio e dell'analisi e creazione delle corrispondenti basi di dati

(1) Completare il quadro per la definizione progressiva di indicatori sanitari che coprano appieno lo stato di salute, le malattie, le risorse e gli interventi nel settore della sanità e i determinanti sanitari, nonché raccogliere i dati pertinenti utilizzando metodi da concordarsi;

(2) Porre in atto il quadro per definire indicatori, raccogliere dati e inserirli in basi di dati e sviluppare versioni delle basi di dati ad uso degli operatori sanitari e del pubblico.

L'elemento statistico di tale lavoro sarà sviluppato nel contesto del programma statistico comunitario.

Secondo obiettivo: Migliorare il sistema per il trasferimento e la messa in comune di dati sanitari

(1) Riesaminare e migliorare il sistema che collega la Commissione e le amministrazioni sanitarie degli Stati membri tramite Internet e altri strumenti per il trasferimento e la condivisione di indicatori e dati comunitari;

(2) Rendere disponibili i dati raccolti nel sistema d'informazione sui siti web della Commissione e degli Stati membri e aggiornali regolarmente, onde consentirvi l'accesso alle amministrazioni, agli operatori sanitari e al pubblico.

1.2. Elaborare e utilizzare meccanismi di analisi, consulenza, rendicontazione, informazione e consultazione su questioni concernenti la sanità

Primo obiettivo: Elaborare meccanismi di analisi e consulenza su tematiche sanitarie

(1) Elaborare e attuare una rete comunitaria preposta all'analisi e alla preparazione di relazioni sulla situazione della salute e sull'impatto dei determinanti sanitari e delle politiche, identificare i fattori di rischio e le lacune nelle conoscenze e nelle tendenze previsionali, onde formulare politiche, fissare priorità e stanziare risorse.

(2) Elaborare e attuare una rete comunitaria di monitoraggio, analisi e consulenza in merito alle tecnologie sanitarie.

(3) Elaborare e attuare meccanismi di analisi comparativa per le strategie comunitarie e le politiche nazionali, nonché per le attività di prevenzione delle malattie, di promozione della salute e di protezione della salute, con appropriati parametri e gruppi di dati.

(4) Elaborare e attuare una rete comunitaria di monitoraggio, analisi e consulenza in relazione a orientamenti clinici, qualità e buona prassi in relazione agli interventi terapeutici.

Secondo obiettivo: Rendicontazione sulle questioni attinenti alla sanità

(1) Relazione sulla situazione sanitaria nella Comunità e identificazione delle tendenze che suscitano preoccupazione; relazione sull'impatto di determinate attività, politiche e misure e dei determinanti sanitari.

(2) Presentazione di rassegne, consulenze e orientamenti sulle tecnologie sanitarie, gli interventi sanitari, la qualità e le prassi corrette.

Terzo obiettivo: Consultazione e informazione, nonché diffusione di relazioni, consulenze e raccomandazioni

(1) Messa a disposizione delle relazioni, delle rassegne, delle consulenze e degli orientamenti di cui alla sezione 1.2 del presente allegato sui siti web della Commissione e degli Stati membri e mediante altri strumenti appropriati.;

(2) Sviluppo e uso di meccanismi per informare e consultare le organizzazioni rappresentative dei malati, degli operatori sanitari e di altri interessati sulle questioni concernenti la sanità a livello comunitario.;

(3) Identificare informazioni chiave sulla sanità e i servizi sanitari, comprese le questioni legate all'accesso e ai diritti, e loro messa a disposizione, ove opportuno, in particolare alle persone che si spostano da uno Stato membro all'altro.

2. reagire rapidamente alle minacce che incombono sulla salute

2.1. Potenziare la capacità di affrontare le malattie trasmissibili

Primo obiettivo: Sostegno all'ulteriore attuazione della decisione 2119/98/CE sulla rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

(1) Sviluppare:

(a) definizioni di casi, metodi epidemiologici e di sorveglianza, metodi e procedure tecnici, nonché definire la natura e il tipo di dati da raccogliere e trasmettere sulle malattie cui era stata attribuita priorità o su questioni specifiche;

(b) procedure per l'informazione, la consultazione e il coordinamento tra gli Stati membri, per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, comprese disposizioni in merito a un gruppo comunitario di indagine sugli incidenti ;

(c) orientamenti sulle misure di protezione da adottare, in particolare alle frontiere esterne e in situazioni di emergenza; collegamenti con i paesi candidati e altri paesi terzi.

(2) Raccogliere i dati sulla sorveglianza e gli inventari di rete contenuti nelle attuali basi di dati.

(3) Coadiuvare il funzionamento della rete, in particolare per quanto concerne indagini comuni, formazione, valutazione continuativa e assicurazione di qualità.

Secondo obiettivo: Accrescere la sicurezza e la qualità del sangue umano

(1) Completare e attuare il quadro di standard elevati di qualità e di sicurezza per la raccolta, la lavorazione, lo stoccaggio, la distribuzione e l'uso del sangue intero, di componenti del sangue e di precursori del sangue.

(2) Elaborare e attuare una rete di emosorveglianza e preparare orientamenti sull'uso ottimale del sangue.

Terzo obiettivo: Accrescere la sicurezza e la qualità degli organi e delle sostanze di origine umana

(1) Elaborare e attuare una strategia comunitaria in merito agli organi e alle sostanze di origine umana.

(2) Elaborare e attuare una rete comunitaria in relazione agli organi e alle sostanze di origine umana.

2.2. Rafforzare la capacità di affrontare altre minacce che incombono sulla salute

Primo obiettivo: Sviluppare strategie e meccanismi per reagire alle minacce delle malattie non trasmissibili

Riesaminare e sviluppare strategie in merito alle reazioni alle minacce da malattie non trasmissibili compreso, se del caso, lo sviluppo di una rete comunitaria con collegamenti con i meccanismi esistenti di sorveglianza, notifica e allarme.

Secondo obiettivo: Promuovere la formulazione di orientamenti e di misure sui campi elettromagnetici e altri agenti fisici

Riesaminare e sviluppare ulteriormente orientamenti e consigli sulle misure di protezione e prevenzione per quanto concerne l'esposizione a:

1) campi elettromagnetici;

2) altri agenti fisici quali radiazioni ottiche e ultraviolette, radiazioni laser, pressione, umore e vibrazioni.

3. far fronte ai determinanti sanitari

3.1. Sviluppare strategie e misure in relazione ai determinanti sanitari legati allo stile di vita

Obiettivo: Elaborare e attuare, in stretta cooperazione con gli Stati membri, strategie e misure sui determinanti sanitari legati agli stili di vita, incoraggiando in particolare la loro integrazione nel contesto delle politiche generali di promozione della salute e di prevenzione delle malattie.

Sviluppare ulteriormente e attuare strategie comunitarie, comprese analisi comparative e analisi delle politiche e delle misure, preparazione di relazioni e orientamenti, creazione di reti, identificazione della portata e degli obiettivi di ulteriori azioni comunitarie e preparazione di strumenti comunitari sui determinanti sanitari legati agli stili di vita

3.2. Sviluppare strategie e misure in relazione ai determinanti sanitari di ordine socioeconomico

Obiettivo: Contribuire alla formulazione e all'attuazione di strategie e misure in relazione ai determinanti socioeconomici

(1) Sviluppare una metodologia per analizzare in modo comparativo e correlare strategie onde individuare le disuguaglianze d'ordine sanitario, utilizzando dati provenienti dal sistema d'informazione sanitaria della Comunità e, se del caso, sviluppare strumenti comunitari in merito ai servizi sanitari e ai meccanismi assicurativi, nonché all'impatto che le politiche e attività comunitarie hanno su di essi. Le azioni copriranno anche questioni legate al consumo, all'efficienza dei costi e alla spesa per i prodotti medicinali.

(2) Passare in rassegna e identificare gli ostacoli nell'accesso ai servizi sanitari attraverso le frontiere interne nella Comunità e, se del caso, sviluppare orientamenti.

3.3. Sviluppare strategie e misure in relazione ai determinanti sanitari legati all'ambiente

Obiettivo: Contribuire alla formulazione e all'attuazione di strategie e misure in merito ai determinanti sanitari legati all'ambiente

(1) Contribuire all'ulteriore sviluppo e attuazione degli orientamenti e delle raccomandazioni promananti dalla Conferenza ministeriale europea di igiene ambientale e al monitoraggio dell'efficacia delle strategie e misure nazionali.

(2) Identificare e preparare relazioni sulle buone prassi in relazione al monitoraggio, ai sistemi di diagnosi precoce e alle misure degli inquinanti e delle malattie correlate e, se del caso, preparare orientamenti.

4. ESECUZIONE DELLE AZIONI

(1) Le azioni da intraprendere possono essere finanziate tramite contratti di servizi sulla base di appalti pubblici o mediante sussidi provenienti dal finanziamento congiunto con altre fonti. In quest'ultimo caso il livello di assistenza finanziaria ad opera della Commissione non può superare, in linea generale, 50% della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

(2) In sede di esecuzione del programma, la Commissione può richiedere risorse supplementari, compreso il ricorso ad esperti. Questi requisiti verranno decisi nel contesto dell'attuale esame dell'attribuzione delle risorse da parte della Commissione.

(3) La Commissione può inoltre intraprendere azioni di informazione, pubblicazione e divulgazione. Può inoltre svolgere studi di valutazione e organizzare seminari, colloqui o altre riunioni di esperti.

(4) La Commissione preparerà piani di lavoro annuali in cui si definiscono le priorità e le azioni da intraprendere. Inoltre, essa specificherà anche le disposizioni e i criteri da applicarsi all'atto di selezionare e finanziare le azioni nell'ambito del presente programma. A tal fine richiederà il parere del Comitato di cui all'articolo 8.

(5) Le azioni intraprese rispetteranno pienamente i principi della protezione dei dati.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006)

2. Linee di bilancio interessate

B3-4300, B3-4301, B3-4302, B3-4303, B3-4304, B3-4305, B3-4306, B3-4307

3. Base giuridica

Articolo 152 del trattato che istituisce la Comunità europea

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo

L'obiettivo della decisione è d'istituire un programma d'azione comprendente misure d'incentivazione, il cui obiettivo generale è di recare un contributo al conseguimento di un elevato livello della protezione della salute, indirizzando azioni al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute.

4.2 Durata prevista e modalità di rinnovo

Il programma proposto copre un periodo di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001. La Commissione effettuerà una valutazione delle azioni intraprese e presenterà una pertinente relazione intermedia e finale, oltre a proporre, se del caso, un'estensione del programma.

5. Classificazione delle spese o delle entrate

5.1 Spesa obbligatoria/non obbligatoria

SNO

5.2 Stanziamenti dissociati/non dissociati

SD

5.3 Tipi di entrate previste

Stanziamenti a copertura del finanziamento delle azioni condotte su iniziativa della Commissione o erogazione di sostegno finanziario ai progetti da parte di terzi.

6. Natura della spesa o entrata

- Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato

- Contratti di servizi aggiudicati tramite gara d'appalto

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

Stanziamenti d'impegno in milioni di EUR (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le cifre indicate sopra sono indicative. Gli importi effettivi saranno fissati nella procedura annuale di bilancio.

In linea generale, il livello di assistenza finanziaria da parte della Commissione non può superare 50% della spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Le cifre riportate di seguito sono indicative. Esse costituiscono stime del livello di spesa corrispondente ai diversi ambiti del programma. L'importo effettivo sarà determinato conformemente ai risultati delle procedure annuali di bilancio.

milioni di EUR (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc... contenute nella parte B del bilancio

Stanziamenti d'impegno in milioni di EUR (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Milioni di EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Disposizioni antifrode

Tutte le proposte di sovvenzione verranno valutate sulla base del loro contenuto tecnico e di criteri finanziari che riguardano l'adeguatezza delle risorse proprie, la solidità finanziaria e una sana gestione finanziaria, i risultati ottenuti in passato e l'affidabilità in relazione alla capacità di rispettare le condizioni imposte dal contratto, i rapporti tra partner in un dato progetto e le potenzialità per una contabilità e un controllo efficaci. Ciò vale anche per i contratti di servizi.

Le richieste di pagamento finale devono essere accompagnate da una valutazione della situazione operativa e finanziaria del progetto in questione.

- Disposizioni di controllo specifiche previste

Verranno effettuati controlli in loco utilizzando appropriati criteri di selezione (entità della sovvenzione, relazione intermedia, risultati del monitoraggio in corso, informazioni sui progressi compiuti nell'esecuzione del piano di attività). Qualora vi siano motivi di ritenere che i risultati di un progetto che ha ricevuto un finanziamento o di un contratto di servizi siano stati gravemente compromessi, verrà svolto un controllo con carattere di urgenza e, nel caso in cui permangano sospetti, il servizio responsabile deferirà la questione ai servizi di audit competenti e all'ufficio per la lotta antifrode.

9. Elementi di analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi, destinatari

- Obiettivi generali: nessi con le finalità complessive

La finalità complessiva del programma è di recare un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute, impostando azioni volte al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute. I suoi obiettivi generali sono:

* Migliorare lo stato d'informazione e le conoscenze per lo sviluppo della sanità pubblica e il rafforzamento e il mantenimento di interventi sanitari efficaci e di sistemi sanitari efficienti, sviluppando e coadiuvando il funzionamento di un sistema ben strutturato e completo per la raccolta, l'analisi, la valutazione e l'erogazione di informazioni e conoscenze sanitarie alle autorità competenti, agli operatori sanitari e al pubblico, nonché preparando valutazioni e relazioni sullo stato di salute e sulle politiche, i sistemi e le misure in campo sanitario;

* Potenziare la capacità di reagire in modo rapido e coordinato alle minacce che incombono sulla salute sviluppando, rafforzando e corroborando la capacità, il funzionamento e l'interconnessione dei meccanismi di sorveglianza, di diagnosi precoce e di reazione rapida relativi ai rischi sanitari;

* Affrontare i determinanti sanitari mediante misure di promozione della salute e di prevenzione delle malattie, il sostegno e lo sviluppo di ampie attività di promozione della salute e di azioni di prevenzione delle malattie, nonché strumenti per la riduzione e l'eliminazione di rischi specifici.

- Obiettivi specifici e quantificabili

Obiettivi specifici e quantificabili sono stati definiti per tutte le azioni nell'ambito del programma.

Destinatari: distinguere eventualmente per ogni singolo obiettivo; precisare chi sono i beneficiari finali dell'intervento finanziario della Comunità e gli intermediari cui s'intende fare ricorso.

La popolazione in generale e sottogruppi delle popolazione sono i beneficiari finali delle azioni. Il programma prevede azioni che consentano il monitoraggio dello stato di salute tra la popolazione in generale, nonché tra particolari gruppi a rischio, e l'identificazione tempestiva di tendenze negative, in modo da poter formulare piani di lungo periodo, onde affrontare i fattori in questione. Facendo leva sugli Stati membri quali elementi moltiplicatori, il programma promuove attivamente l'attuazione di strategie in merito ai determinanti sanitari che hanno un effetto significativo sulla salute, in particolare i determinanti ad azione lenta i cui effetti si manifestano soltanto più tardi nel corso della vita. Inoltre, il programma intende fornire una tutela efficace alle persone della Comunità, per proteggerle da agenti patologici ad azione rapida e dagli infortuni del tempo libero, di viaggio o sul lavoro.

I beneficiari diretti del contributo finanziario della Comunità sono agenzie governative o enti parastatali, nonché istituti competenti in campo sanitario, associazioni di operatori sanitari e istituti scientifici, nonché ONG attive nel campo dell'informazione sanitaria, della prevenzione delle malattie e della promozione della salute. I requisiti di ammissibilità, a seconda del tipo di azione da intraprendere (articolo 3 della proposta di decisione) sono il coinvolgimento di partner di tutti gli Stati membri o le potenzialità che dell'azione possano beneficiare tutti gli Stati membri o che questa sia applicabile in tutti essi, l'integrazione nella strategia della Comunità e degli Stati membri e il valore aggiunto.

9.2 Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario, in particolare in funzione del principio di sussidiarietà

La presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, fondata sull'articolo 152 del trattato CE è adottata in un ambito in cui la Comunità non ha competenza esclusiva. Gli obiettivi del programma non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a causa della complessità, del carattere transnazionale e della mancanza di un controllo completo a livello di Stato membro per i fattori che influenzano lo stato di salute e i sistemi sanitari.

In mancanza del programma d'azione proposto, né la Comunità né gli Stati membri disporranno di una base adeguata a partire dalla quale pianificare le future misure e politiche sanitarie e prepararsi per rispondere in modo efficace alle minacce che incombono sulla salute, siano esse note o impreviste, e gli operatori sanitari e il pubblico sarebbero privati di informazioni fondamentali per quanto concerne la salute e i servizi sanitari.

- Scelta delle modalità d'intervento

Le azioni da attuare in virtù del programma sono state concepite in modo tale da avere finalità tangibili e risultati misurabili che vadano a vantaggio di tutti gli Stati membri e produrranno valore aggiunto in diversi modi:

* Porteranno all'istituzione di procedure e strutture sostenibili, in particolare reti, e alla produzione dei dati e delle informazioni necessari per la valutazione delle politiche e attività comunitarie;

* Incoraggeranno e corroboreranno la formulazione di strategie a livello di Stati membri e di Comunità e potranno portare alla preparazione di strumenti legislativi;

* Sosterranno attività atte a espandere e a consolidare gli sforzi già intrapresi dagli Stati membri;

* Consentiranno la produzione di relazioni e l'esecuzione di analisi di grande portata e qualità nella Comunità.

- Vantaggi rispetto ad alternative possibili (vantaggi comparativi)

Il programma contempla una sufficiente flessibilità grazie all'elaborazione di piani di lavoro annuali, onde consentire la distribuzione delle risorse e l'adattamento delle attività in modo da affrontare priorità emergenti, eventi imprevisti e adeguamenti nella forma dei risultati, pur rispettando i criteri fondamentali di selezione e gerarchizzazione delle priorità, conformemente alla grandezza del rischio o degli effetti potenziali, alle preoccupazioni del pubblico, alla disponibilità di strumenti e metodi per un intervento e una reazione efficaci o alle potenzialità del loro sviluppo, alla sussidiarietà e al valore aggiunto, nonché all'impatto probabile su altri settori. I programmi d'azione intrapresi in passato risentivano di una mancanza di flessibilità per affrontare le minacce nuove o ricorrenti e non consentivano la ridistribuzione di risorse.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

- Indicatori di efficacia prescelti

* indicatori di output (misura delle risorse impiegate e efficienza)

Il programma prevede esiti quantificabili, piani di lavoro annuali e monitoraggio continuativo delle azioni intraprese, utilizzando quali indicatori il numero e la qualità di reti da istituire, di orientamenti e relazioni da produrre e di indagini ad hoc sulla situazione sanitaria, sui sistemi sanitari e sulle percezioni del pubblico, sull'efficacia delle strategie e la qualità delle informazioni, nonché sul loro accoglimento, emulazione e effetti moltiplicatori negli Stati membri ad opera delle autorità competenti e dei gruppi e delle associazioni locali

* indicatori di impatto (misura dell'efficacia rispetto agli obiettivi)

Il programma è oggetto di valutazione, in particolare per quanto concerne la resa, compresa la sua efficacia alla luce degli obiettivi fissati per ciascuna delle azioni. La valutazione è effettuata dai servizi della Commissione e da esperti indipendenti utilizzando indicatori diretti, vale a dire legati alla situazione della salute, e misure indirette (ad esempio istituzione e adeguato funzionamento di meccanismi e procedure per il miglioramento della sanità).

- Dettagli e frequenza delle valutazioni previste

La Commissione presenta una relazione valutativa intermedia e una relazione alla fine del programma, nelle quali viene determinata l'efficacia e il valore aggiunto delle azioni.

- Valutazione dei risultati ottenuti (onde accertare se l'operazione debba essere proseguita o rinnovata)

Alla luce delle valutazioni summenzionate, la Commissione può proporre un'estensione del programma ove opportuno.

10. Spese amministrative (Sezione III, Parte A del bilancio)

L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione sull'attribuzione di risorse, tenendo conto del numero di effettivi e di importi addizionali autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza a livello di personale

>SPAZIO PER TABELLA>

Qualora siano necessarie risorse aggiuntive, indicare con quale frequenza dovranno essere messe a disposizione.

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane aggiuntive

Non si prevede l'impiego di risorse umane aggiuntive rispetto a quelle di cui dispone la Direzione

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi indicati devono esprimere il costo totale dei posti aggiuntivi per l'intera durata dell'azione, se essa è predeterminata, o per 12 mesi se è indefinita.

10.3 Aumento delle altre spese amministrative determinato dall'azione

Non è previsto un aumento delle altre spese amministrative.

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi indicati devono corrispondere al totale delle spese risultanti dall'azione se la sua durata è predeterminata, o a 12 mesi se la durata è indefinita.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitario nel campo della sanità pubblica.

Numero di riferimento del documento

La proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà, esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

A norma dell'articolo 152 del trattato CE, la Commissione presenta questa proposta riguardante un programma di misure d'incentivazione da adottarsi a opera del Parlamento europeo e del Consiglio. L'obiettivo complessivo del programma è di contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute, impostando azioni al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute. Gli obiettivi del programma non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per la complessità, il carattere transnazionale e la mancanza di un controllo completo a livello di Stato membro dei fattori che influenzano lo stato di salute e i sistemi sanitari.

L'impatto sulle imprese

2. Determinare l'incidenza della proposta

La proposta non avrà alcuna incidenza per le imprese. Il programma stabilisce il finanziamento di interventi atti a incoraggiare la cooperazione tra gli Stato membri, a promuovere il coordinamento delle rispettive politiche e dei rispettivi programmi, a promuovere lo scambio d'informazioni sullo stato di salute e i determinanti sanitari, nonché la messa in comune di esperienze e strategie per combattere le minacce che incombono sulla salute e prevenire le malattie.

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta

Alle imprese non è imposto alcun obbligo.

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta

La proposta non avrà alcuna ripercussione economica sull'occupazione, gli investimenti, la creazione di nuove imprese o sulla competitività delle aziende.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.)

Non essendovi ripercussioni sulle imprese, tali misure non sono necessarie.

Consultazione

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni

In merito alla proposta non è stata consultata alcuna organizzazione. La proposta rientra nella strategia della Commissione in materia di sanità, in merito alla quale si è delineato il consenso e il sostegno di tutte le istituzioni comunitarie, a seguito di un dibattito approfondito lanciato dalla Commissione con la sua comunicazione COM(1998) 230 del 15.4.1998, e si è valsa del parere del Comitato di alto livello per la sanità.