Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1251/1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il riso /* COM/2000/0278 def. - CNS 2000/0152 */
Gazzetta ufficiale n. C 311 E del 31/10/2000 pag. 0342 - 0344
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1251/1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il riso (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione Il mercato europeo del riso si trova in una situazione di grave squilibrio. All'inizio della campagna di commercializzazione 1999/2000 giacevano all'intervento pubblico 495 402 tonnellate di risone (equivalenti a 303 000 tonnellate di riso lavorato), che rappresentano il 20% circa della produzione interna. Ferme restando le condizioni attuali, tale quantità rischia di salire al ritmo di 150 000-200 000 tonnellate di equivalente riso lavorato all'anno, di cui possono essere smaltiti solo alcuni quantitativi venduti nell'ambito di programmi di aiuto alimentare. Sotto il profilo finanziario, le spese sono ingenti in quanto, a causa del deterioramento che subisce nel corso del magazzinaggio, il riso rischia di perdere tutto il suo valore nell'arco di 2 o 3 anni. I prezzi di mercato continuano ad essere inferiori al prezzo di intervento. Lo squilibrio è imputabile all'effetto combinato dell'incremento delle importazioni e della produzione con la riduzione delle restituzioni all'esportazione nell'ambito dell'accordo GATT. Occorre trovare rapidamente una soluzione a tale problema attraverso una revisione dell'organizzazione comune del mercato del riso, che dovrà entrare in vigore quanto prima, ossia a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002. La soluzione consiste nell'aumentare la competitività dei prodotti europei migliorando nel contempo la fluidità del mercato del riso. D'altro canto, si dovrebbe anche ridurre la produzione europea di riso. 2. Situazione del mercato presente e futura Storicamente il riso prodotto nella Comunità è riso Japonica (a grani tondi e a grani medi) e viene consumato negli Stati membri produttori (Italia, Spagna, Grecia, Francia e Portogallo). Negli Stati membri del Nord Europa il consumo di riso si orienta invece principalmente verso il riso Indica (a grani lunghi) che viene importato dagli Stati Uniti, dai Paesi ACP e dai PTOM, dalla Tailandia, dall'India e dal Pakistan. Tra il 1988 e il 1993, per favorire la riconversione della risicoltura dal riso Japonica al riso Indica, la Comunità aveva incoraggiato la produzione di varietà Indica attraverso la concessione di aiuti diretti ai produttori. Dopo il suddetto periodo, anche in assenza di pagamenti diretti ai produttori, la produzione di riso Indica è salita in risposta all'incremento della domanda da parte degli Stati membri settentrionali (si è passati dai 27 000 ettari del 1988/89 a 120 000 nel 1999/2000), produzione che consente di coprire il 55% circa del consumo di questo tipo di riso nella Comunità. Tabella 1: Bilancio riso UE 1994/95-1999/2000 >SPAZIO PER TABELLA> La produzione è in aumento dalla campagna 1996/97 non solo perché è stata investita a riso una superficie più estesa, ma anche grazie alle rese elevate al termine del periodo di siccità che aveva colpito la Spagna e alle buone condizioni meteorologiche in generale. Si può notare, per la campagna 1998/99, una flessione della produzione di riso causata probabilmente da prezzi di mercato piuttosto depressi (cfr. punto 3). Le importazioni sono aumentate dalla campagna 1994/95 a seguito dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round (in particolare per quanto riguarda il riso Basmati) e l'attuazione dei regimi preferenziali (CAT, ACP). Le esportazioni totali si sono stabilizzate a partire dalla campagna 1996/97 in quanto le operazioni di aiuto alimentare hanno in parte sostituito le esportazioni commerciali. Il consumo è salito a partire dalla campagna 1995/96 soprattutto grazie all'adesione dei nuovi Stati membri. A partire dal 1996/97 l'Unione europea ha iniziato ad accumulare scorte di intervento a causa dell'incremento sia delle importazioni che della produzione. Negli ultimi tre anni sono state conferite all'intervento 818 000 tonnellate di risone, con una media annua di 273 000 tonnellate di risone, equivalente a 164 000 mila tonnellate di riso lavorato. Tabella 2: Acquisti di riso all'intervento nella UE >SPAZIO PER TABELLA> I dati provvisori relativi alla campagna 1999/2000 indicano conferimenti all'intervento pari a 130 000 tonnellate in equivalente riso lavorato. Come già sottolineato, il riso immagazzinato è facilmente deperibile e per evitare il più possibile il deterioramento è necessario garantire condizioni idonee, particolarmente costose. Alcune delle quantità giacenti all'intervento sono state utilizzate per operazioni di aiuto alimentare a destinazione di paesi terzi (Corea del Nord e Russia) e per la distribuzione gratuita agli indigenti nella Comunità, ma ciò nonostante le scorte pubbliche sono salite complessivamente a 303 000 tonnellate in equivalente riso lavorato, che rappresentano il 20% della produzione annua. Le future possibilità di sovvenzionare le esportazioni sono ridotte ulteriormente dal limite convenuto nell'ambito del GATT di 133 400 tonnellate all'anno. Nell'ipotesi del mantenimento dello status quo, ci si può aspettare un accumulo di scorte di intervento al ritmo di 250 000-350 000 tonnellate di risone all'anno (ossia 150 000-210 000 tonnellate di riso lavorato all'anno). Ogni 100 000 tonnellate di risone acquistato all'intervento rappresentano un costo finanziario immediato di 10 milioni di EUR (deprezzamento e spese di entrata in magazzino) e successivamente un costo annuo di 4 milioni di EUR (spese di magazzinaggio e finanziarie). In considerazione di quanto precede la situazione si fa insostenibile, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista finanziario. 3. Andamento dei prezzi alla produzione (risone) Nella campagna 1995/96, la produzione europea continuava ad essere limitata a causa della siccità che aveva colpito la Spagna. Nel corso di tale campagna i prezzi interni medi erano superiori ai prezzi di intervento. Nella campagna 1996/97, a causa dell'aumento della produzione e delle importazioni, i prezzi interni medi sono scesi ben al di sotto del prezzo di intervento. Anche nel corso delle campagne di commercializzazione 1997/98 e 1998/99 i prezzi interni erano inferiori al prezzo di intervento sia per il riso Japonica che per il riso Indica. Tali prezzi erano particolarmente bassi in Grecia per il riso Indica. Tabella 3: Prezzi interni medi in percentuale del prezzo di intervento >SPAZIO PER TABELLA> Si può concludere che nelle ultime tre campagne i prezzi sui mercati più rappresentativi si sono situati ben al di sotto del prezzo di intervento (l'intervento è aperto per quattro mesi a partire dal 1° aprile). 4. Il regime di importazione 4.1 Il dazio fisso Nel corso dei negoziati dell'Uruguay Round è stato convenuto di convertire i prelievi variabili in dazi fissi e di ridurli complessivamente del 36% entro il 2000. Questa decisione si applica anche al riso e nella Tabella 4 sono illustrati i dazi convenuti per il risone, il riso semigreggio e il riso lavorato. Tabella 4: Dazi all'importazione per il riso fissati nel calendario GATT >SPAZIO PER TABELLA> 4.2 Il regime dei prezzi massimi La Comunità europea ha tuttavia convenuto di inserire nel calendario GATT una nota speciale, la n. 7, per il riso, che ha dato luogo ad un prezzo massimo per il riso semigreggio importato pari a: - per il riso Japonica: 188% del prezzo di intervento per il risone, - per il riso Indica: 180% del prezzo di intervento per il risone, indipendentemente dal prezzo o dalla qualità del riso di cui trattasi. In pratica ciò significa che si applica un dazio inferiore al riso di prezzo più elevato, ossia esattamente il contrario di quanto avviene nel quadro del regime normale del dazio "ad valorem". Poiché i prezzi del riso Basmati (riso Indica aromatico proveniente dall'India e dal Pakistan) erano in media di 250 EUR/t superiori ai prezzi di riferimento del mercato mondiale utilizzati per calcolare il dazio, è stato necessario concedere per questo tipo di riso una riduzione speciale di importo equivalente [1]. Di conseguenza, le importazioni di Basmati sono salite dalle 40 000 tonnellate circa della campagna 1994/95 a 100 000 tonnellate circa nel corso della campagna 1998/99, importazioni che facevano il loro ingresso nella Comunità a dazio "0". [1] Nella campagna 1995/1996, la riduzione era pari a soli 50 EUR/t per il riso Basmati pakistano. A causa di tale regime di prezzi massimi, tra il luglio 1995 e il febbraio 2000 il dazio all'importazione applicato al riso Indica semigreggio è sceso da 390 EUR/t circa a 200 EUR/t circa, il che significa una differenza di 89 EUR/t in meno rispetto al dazio fisso convenuto per la campagna 1999/2000. 4.3 Sistema di riscossione cumulativa (SRC) In due occasioni (novembre 1995 e febbraio 1997) gli Stati Uniti hanno chiesto la costituzione di un panel dell'OMC per la risoluzione delle controversie sul sistema comunitario di importazioni di riso e cereali, in quanto consideravano che il regime di prezzi rappresentativi applicato dalla Comunità non fosse compatibile con l'accordo GATT. Secondo gli Stati Uniti, la nota n. 7 doveva essere applicata partita per partita. Per evitare il ricorso al panel, la Comunità ha istituito un sistema di riscossione cumulativa per il riso semigreggio per un periodo di prova che andava dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1998, allo scopo di calcolare i dazi all'importazione in base ai prezzi dichiarati partita per partita. Nel corso della campagna 1997/98 i dazi all'importazione medi per il riso semigreggio sono scesi di circa 70 EUR/t, attestandosi sui 200 EUR/t, in seguito all'applicazione del SRC. 4.4 Il calcolo attuale del dazio all'importazione Nel dicembre 1998, nell'ambito dei negoziati tra la Commissione e gli USA si è deciso di non prolungare l'applicazione del SRC, che si era rivelata laboriosa dal punto di vista amministrativo e fonte di distorsioni degli scambi. È stato quindi attuato un nuovo regime che si basa sui vecchi prezzi rappresentativi del riso semigreggio Indica, maggiorati dell'8%, che porta il dazio per questo tipo di riso attualmente a circa 200 EUR/t. (La riduzione per il Basmati è mantenuta allo stesso livello massimo di 250 EUR/t). 4.5 Le importazioni preferenziali Oltre alle importazioni nel quadro del regime dei prezzi massimi, l'Unione europea importa ingenti quantitativi di riso a condizioni preferenziali, di cui il più importante è il contingente di 160 000 tonnellate di riso semigreggio originario dei paesi ACP/PTOM (35% del dazio normale per i paesi ACP e dazio nullo per i PTOM). Inoltre è stato necessario aprire contingenti tariffari in virtù dell'articolo XXIV.6 del GATT (adesione di nuovi Stati membri) per quantitativi pari a: - 63 000 tonnellate all'anno di riso lavorato a dazio 0 - 20 000 tonnellate all'anno di riso semigreggio al dazio di 88 EUR/t. Tali importazioni costituiscono il 40% circa del totale delle importazioni e il dazio medio versato è pari circa il 15% del dazio fissato nel calendario GATT. Mentre non esistono limiti quantitativi per le importazioni effettuate nell'ambito del regime di prezzi massimi, le condizioni preferenziali di cui sopra e i SRC sono limitati a determinati quantitativi. 5. Proposta di riforma Dopo aver esaminato attentamente tutti gli aspetti della questione, compresa la compatibilità con le regole GATT, la Commissione è pervenuta alla conclusione che il miglior modo possibile per risolvere i problemi attuali è quello di inserire il settore del riso nel regime applicabile ai seminativi, abbinandovi l'abolizione del prezzo d'intervento. 5.1 Inserimento del riso nel regime applicabile ai seminativi La piena integrazione del riso nel sistema previsto per i seminativi presenta grandi vantaggi in termini di semplificazione e di ripristino dell'equilibrio del mercato e consentirà agli agricoltori di scegliere liberamente, laddove possibile, tra la coltura del riso e quella di altri tipi di seminativi. Per integrare il riso nel regime dei seminativi è necessario adottare varie misure: - occorre estendere le superfici nazionali di base degli Stati membri investite a seminativi tenendo conto delle superfici investite a riso nel corso degli stessi anni di riferimento utilizzati per i seminativi, ossia 1989, 1990 e 1991, - occorre aumentare l'attuale pagamento per superfici per il riso, che passerebbe dagli attuali 52,65 EUR/t a 63 EUR/t, pari cioè per all'aiuto per superficie previsto per i cereali a partire dalla campagna 2001/2002. L'importo di 63 EUR/t dev'essere moltiplicato per la resa regionale in modo da diventare aiuto per ettaro, - gli Stati membri dovranno adattare i piani di regionalizzazione per integrarvi il riso, - gli Stati membri produttori potranno applicare nel loro piano di regionalizzazione una resa per il riso diversa da quella per gli altri cereali. Se la resa per il riso è più elevata di quella per i cereali, si dovrà definire una superficie di base distinta, - per permettere l'integrazione del riso nel regime dei seminativi senza togliere agli Stati membri la possibilità di mantenere lo status quo per gli altri seminativi, occorrerà adattare le rese nazionali globali per inserirvi le superfici attualmente investite a riso. La piena integrazione del riso nel regime previsto per i seminativi significa anche che sarà applicato il regime del ritiro dalla produzione. Al tasso attuale del 10% ciò comporterebbe una riduzione della produzione di circa 150 000 tonnellate di risone (90 tonnellate di equivalente riso lavorato), pari a oltre il 50% dei conferimenti medi all'intervento dell'ultimo triennio. 5.2 Abolizione del prezzo di intervento Idealmente l'intervento dovrebbe costituire una vera e propria rete di sicurezza per le eccedenze della produzione. Si deve però riconoscere che, in pratica, l'intervento spesso costituisce un ostacolo alla fluidità del mercato e impedisce che la produzione risponda alla domanda reale del mercato. In occasione della riforma del settore del riso attuata nel 1995, si era già deciso di ridimensionare il ruolo dell'intervento riducendo il periodo di intervento da 7 a 4 mesi (da aprile a luglio). Attualmente si propone la completa abolizione dell'intervento. L'inserimento del riso nel regime previsto per i seminativi permetterà agli agricoltori di reagire con più prontezza ai segnali inviati dal mercato e alle oscillazioni della domanda. Migliorerà anche l'equilibrio del mercato grazie all'applicazione del ritiro dalla produzione. Come rammentato nel punto 5.1, gli agricoltori beneficeranno di pagamenti per superficie più consistenti, che compenseranno le fluttuazioni del prezzo di mercato in assenza dell'intervento. Si propone di prevedere una base giuridica che permetta alla Commissione di autorizzare l'apertura del magazzinaggio privato per ovviare a turbative del mercato in assenza dell'intervento. Qualora continuino a verificarsi gravi turbative del mercato in seguito all'abolizione del meccanismo di intervento, una specifica base giuridica permetterà alla Commissione di adottare i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda le importazioni, come rammentato al punto 4.2, la nota 7 per il riso è stata aggiunta al regime generale dei dazi fissi (i prelievi variabili sono stati convertiti in dazi fissi e ridotti gradualmente del 36%). Se in assenza di prezzo di intervento la nota 7 diventa inapplicabile, in teoria si dovrebbe applicare il dazio fisso a tutte le importazioni di riso che attualmente entrano nella Comunità nel quadro del regime di prezzo massimo. In tal caso, la preferenza comunitaria aumenterebbe poiché i dazi attualmente applicati nell'ambito della nota 7 passerebbero da circa 200 EUR/t per il riso semigreggio al dazio fisso di 264 EUR/t e non si applicherebbero più le riduzioni per il Basmati (massimo 250 EUR/t). In base a questo scenario, continuerebbero ad essere importati gli stessi quantitativi attualmente importati a condizioni preferenziali (circa 200 000 t, ossia il 40% delle attuali importazioni), poiché entrano a dazio "0" o a dazi molto bassi. Le altre qualità, come il riso US parboiled, il riso aromatico tailandese e il Basmati che si sono conquistati grosse quote di mercato (attualmente circa 275 000 tonnellate), con tutta probabilità continuerebbero a registrare un incremento nelle importazioni, date le loro caratteristiche peculiari e la particolare preferenza dei consumatori. L'abolizione della nota 7 si tradurrebbe in pratica nella scomparsa di uno strumento difficile da giustificare in termini economici in quanto conduce a discriminazioni tra le varie qualità e a distorsioni negli scambi. Il ritorno ai dazi fissi comporterà un'enorme semplificazione del sistema, rendendolo più trasparente per tutti gli operatori e creerà un quadro più stabile per il commercio internazionale. Il ritorno ai dazi fissi consentirà di applicare le aliquote dei dazi consolidati previste dal calendario GATT rendendo priva di effetti la nota 7. Poiché ciò avrà ripercussioni sugli scambi della Comunità con i paesi fornitori, la Commissione è disposta a cercare una soluzione mediante negoziati con tali paesi che tenga conto degli obblighi internazionali dell'Unione. Al momento opportuno, la Commissione intende presentare al Consiglio una raccomandazione in tal senso, che sia conforme alle procedure dell'OMC e che prenda in considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo. Si propone di mantenere la base giuridica che permette di concedere sovvenzioni al dipartimento francese d'oltremare della Riunione nell'ambito del regolamento di base per il riso. Tale base giuridica sarà ripresa da un regolamento orizzontale che verrà proposto dalla Commissione. Per quanto riguarda la risicoltura nella Guiana francese, nello stesso regolamento orizzontale che si applicherà a decorre dal 1° luglio 2001 dovrà essere inserita una disposizione che definisce la particolare posizione di tale dipartimento in termini di non applicazione del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione e di limitazione del sostegno ad una superficie massima. 6. Costi finanziari La piena integrazione del riso nel regime dei seminativi comporterà un amento della spesa di bilancio relativa ai pagamenti per ettaro di circa 23 milioni di EUR all'anno. Tuttavia, l'abolizione del regime d'intervento permetterà di realizzare risparmi che compenseranno ampiamente la spesa supplementare. Una volta eliminate le scorte pubbliche attualmente giacenti all'intervento, i risparmi saranno dell'ordine di 38 milioni di EUR all'anno. 7. Osservazioni finali Per integrare il settore del riso nel regime previsto per i seminativi occorrerà modificare il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi. Sarà necessario prevedere l'adattamento delle superfici di base nazionali e delle rese medie per inserirvi il riso. Poiché recentemente la Commissione ha proposto una modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 anche nel quadro della riforma del regime di sostegno per il lino e la canapa, sarà necessario consolidare il testo del regolamento dopo che il Consiglio ne avrà approvato entrambe le modifiche. Come già ricordato, si propone di abolire il meccanismo di intervento previsto dall'attuale regolamento di base per il riso (regolamento (CE) n. 3072/95). Data l'importanza dei suddetti interventi modificativi e la necessità di armonizzare regolamenti che disciplinano diverse organizzazioni comuni di mercato, si propone di sostituire con un nuovo regolamento l'attuale regolamento che disciplina l'organizzazione comune di mercato del riso. Poiché tale proposta può ristabilire l'equilibrio nel mercato interno del riso, essa contribuirà, nel lungo periodo, a salvaguardare il reddito dei coltivatori di riso - che è il principale obiettivo perseguito - e permetterà la prosecuzione della risicoltura nella Comunità europea. Le misure proposte sono in grado di ripristinare e conservare la competitività del riso europeo con innegabili vantaggi per le numerose piccole e medie imprese agricole attive nel settore. Le misure proposte rispettano inoltre l'ambiente e la multifunzionalità dell'agricoltura, in quanto il loro obiettivo è di consentire la prosecuzione della risicoltura in zone in cui per mantenere le peculiarità ambientali è importante una gestione scrupolosa delle risorse idriche. La Commissione è convinta dell'importanza del fatto che il riso venga coltivato in specifiche aree tradizionali e chiede agli Stati membri di presentare entro il 31 dicembre 2003 una relazione speciale sull'impatto delle misure proposte e sulle eventuali misure nazionali adottate in materia. In questo contesto è importante notare che il regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, si applica anche al riso, in particolare l'articolo 3 relativo alla protezione dell'ambiente. Inoltre, l'attuale regolamento sullo sviluppo rurale (regolamento (CE) n. 1257/1999, capitolo VI) permette agli Stati membri di ritirare dalla produzione per un periodo più lungo (almeno 5 anni), la superficie investita a riso, per esempio per creare riserve naturali per gli uccelli. Le misure proposte contribuiscono in grande misura alla disciplina di bilancio in quanto si porrà fine all'accumulo dispendioso di scorte di intervento. Affinché gli agricoltori possano essere informati con sufficiente anticipo e gli Stati membri possano adottare i necessari provvedimenti amministrativi, è importante che il Consiglio decida in merito alla presente proposta quanto prima. 2000/0152 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1251/1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il riso IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione [16], [16] GU C ... del ..., pag. . visto il parere del Parlamento europeo [17], [17] GU C ... del ..., pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale [18], [18] GU C ... del ..., pag. . visto il parere del Comitato delle regioni [19], [19] GU C .... del ..., pag. . considerando quanto segue: (1) La politica agraria comune si prefigge di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 33 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato. (2) Il mercato della Comunità nel settore del riso accusa un profondo squilibrio ed è caratterizzato dal volume molto consistente di quantità in giacenza all'intervento, che rappresenta circa il quinto della produzione comunitaria e che aumenta sensibilmente ogni anno. Tale squilibrio è determinato dall'incremento della produzione interna e dallo sviluppo delle importazioni, nonché dalla limitazione delle esportazioni con restituzione in conformità a quanto disposto dall'accordo generale sull'agricoltura. (3) Qualora venisse mantenuto il sistema di sostegno dei prezzi previsto dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione del mercato del riso [20], le scorte d'intervento di riso aumenterebbero regolarmente, vista la difficoltà di trovare sbocchi, con conseguente notevole incremento delle spese di bilancio. [20] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (4) Questa situazione va risolta nel contesto di una revisione dell'organizzazione comune del mercato nel settore, che permetta di tenere sotto controllo la produzione e di ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato, nonché di rendere più competitiva l'agricoltura comunitaria, perseguendo al tempo stesso la realizzazione degli altri obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare il mantenimento di un sostegno adattato al reddito dei produttori. Tale modifica è apportata dal regolamento (CE) n. ..../2000 [21]. [21] GU L .... del ..., pag. . (5) Da un attento esame della situazione sotto tutti i suoi aspetti, la soluzione più appropriata risulta quella di integrare il settore del riso nel regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio [22], modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 [23] e dal regolamento (CE) n. ..../2000 per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, abolendo nel contempo il regime del prezzo d'intervento. [22] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. [23] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12. (6) Poiché il riso ha una resa diversa da quella degli altri cereali, occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di prevedere una resa specifica per tale prodotto. (7) L'inclusione del riso nel regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ha comportato, in alcuni Stati membri, la modifica delle rese medie. Occorre pertanto adattare i dati relativi alle rese medie riportate nel regolamento. (8) Tenuto conto della soppressione del regime d'intervento, occorre applicare al riso l'importo di base unico stabilito per l'insieme dei seminativi a partire dalla prima campagna di commercializzazione. (9) Le misure necessarie all'attuazione del presente atto sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [24], [24] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è modificato come segue. 1. All'articolo 3, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: « La superficie di base irrigata corrisponde alla superficie media dei seminativi irrigati tra il 1989 e il 1991 in vista del raccolto, comprese le maggiorazioni introdotte a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, ultima frase, del regolamento (CEE) n. 1765/92. Le superfici da prendere in considerazione per il riso nel quadro di questa superficie distinta sono quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95. La superficie di base irrigata del Portogallo è aumentata fino a 60 000 ettari per le superfici nelle quali è stato stabilito che gli investimenti per l'irrigazione sono iniziati dopo il 1° agosto 1992. Tale aumento può essere totalmente o parzialmente aggiunto alla superficie di base irrigata "granturco" come previsto all'articolo 3, paragrafo 2.» 2. All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 3bis seguente: « 3bis. Gli Stati membri possono prevedere nei loro piani di regionalizzazione l'applicazione per il riso di una resa specifica per ciascuna regione di produzione interessata. Tali rese specifiche sono fissate ad un livello tale che la loro media ponderata corrisponda a 6,04 per l'Italia, a 6,35 per la Spagna, a 7,48 per la Grecia, a 6,05 per il Portogallo e a 5,86 per la Francia. In tal caso si dovrà stabilire separatamente per il riso una superficie di base, quale prevista all'articolo 2, paragrafo 2.» 3. All'articolo 3, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente : « Gli Stati membri presentano alla Commissione l'eventuale revisione dei piani di regionalizzazione in modo da integrarvi i dati relativi al riso entro il 1° agosto 2000.» 4. All'articolo 3, paragrafo 7, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente: « Qualora uno Stato membro scelga, conformemente al paragrafo 1, di stabilire regioni di produzione secondo una delimitazione diversa da quella delle superfici di base regionali, esso trasmette alla Commissione un prospetto riepilogativo di tutte le domande di pagamento presentate e delle pertinenti rese. Se tali dati evidenziano che in uno Stato membro la resa media indicata nel piano di regionalizzazione applicato nel 1993 o, nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la resa media indicata nel piano applicato nel 1995 o, nel caso dell'Italia, della Spagna, della Grecia, del Portogallo e della Francia, la resa fissata rispettivamente a 4,00 tonnellate per ettaro, 2,95 tonnellate per ettaro, 3,48 tonnellate per ettaro, 3,00 tonnellate per ettaro e 6,02 tonnellate per ettaro, è superata, tutti i pagamenti che devono essere corrisposti in tale Stato membro per la campagna successiva sono ridotti proporzionalmente all'entità del superamento constatato. Tuttavia questa disposizione non si applica qualora la quantità, espressa in tonnellate di cereali, per la quale sono state presentate domande non superi quella calcolata moltiplicando il totale delle superfici di base dello Stato membro per la suddetta resa media. » 5. All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è eseguito in base alla resa media cerealicola di tutti i seminativi. Se uno Stato membro decide di applicare una resa specifica secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 3, si utilizza tale resa per il riso e la resa media dei cereali per i seminativi diversi dal riso. Qualora il granturco sia trattato separatamente, viene utilizzata la resa "granturco" per il granturco e la resa "cereali diversi dal granturco" per i cereali, i semi oleosi, il riso e i semi di lino nonché per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre.» 6. All'articolo 4, paragrafo 3, il primo comma è completato dal testo seguente: « per il riso : - 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.» 7. All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: "Anteriormente al 31 dicembre 2003 gli Stati membri produttori trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione ambientale della produzione di riso, con particolare riferimento allo sviluppo nelle regioni tradizionali, e sugli effetti delle eventuali azioni nazionali adottate per tutelare l'aspetto ambientale delle superfici risicole ritirate dalla produzione." 8. L'articolo 9 è così modificato : a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: "Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9bis, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:"; b) al primo comma, dopo il quinto trattino è inserito il testo seguente: " - le norme concernenti il riso ed eventualmente la fissazione della superficie di base specifica, tenendo conto delle superfici di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95;" c) al secondo comma, primo trattino, il punto ii) è sostituito dal testo seguente: « ii) sementi certificate nel caso del frumento duro, del riso nonché del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre,». 9. È inserito l'articolo 9 bis seguente: "Articolo 9 bis 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n.1766/92. 2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 della stessa decisione. 3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese." 10. All'articolo 10, paragrafo 3, ultimo comma e all'articolo 12, il riferimento "articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92" è sostituito da "articolo 9 bis, paragrafo 2". 11. All'allegato I, è aggiunto il punto VI seguente: Codice NC // Designazione delle merci VI. RISO 1006 10 // Riso Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dalla campagna 2001/2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO ALLA SCHEDA FINANZIARIA 1. Spese L'impatto finanziario della proposta sulla spesa del FEAOG, sezione Garanzia è valutato in base alle stesse ipotesi a cui si riferisce il progetto preliminare di bilancio per il 2001 nel settore del riso (scenario dello status quo): - gli aiuti per ettaro sono versati per una superficie ammissibile complessiva di 408 034 ettari, con una superficie di base massima per l'Unione pari a 434 123 ha, - in base ai regolamenti attualmente in vigore, gli acquisti all'intervento sono stimati a 333 000 tonnellate di risone (200 000 tonnellate in equivalente riso lavorato), con vendite per 157 000 tonnellate. In seguito all'abolizione del regime di intervento non verranno più acquistate 200 000 tonnellate in equivalente riso lavorato, il che potrebbe tradursi in una flessione dei prezzi di mercato. Si potrebbe così migliorare la competitività del riso comunitario, con un innalzamento dei consumi sul mercato interno e un miglioramento delle possibilità di esportazione a destinazione dei paesi terzi senza restituzione. Secondo questo scenario si possono formulare le seguenti ipotesi: * aumento delle vendite di riso comunitario sul mercato interno di 40 000 tonnellate, di cui 15 000 corrispondono ad un aumento del consumo globale interno attribuibile ad una migliore fluidità del mercato e 25 000 sostituirebbero una quantità equivalente di riso importato; * aumento di 15 000 tonnellate delle esportazioni comunitarie di riso senza restituzione; * diminuzione dell'aliquota delle restituzioni all'esportazione e dell'aiuto per la fornitura di riso al dipartimento francese della Riunione fino a 60 EUR/t di equivalente riso lavorato grazie ad una maggiore competitività sul mercato, comparabile all'aumento medio degli aiuti per superficie. Nell'Allegato I figurano le conseguenze finanziarie per misura. 2. Risorse proprie (Fatti salvi i risultati delle consultazioni con i Paesi interessati.) L'attuale livello delle importazioni comunitarie in equivalente riso lavorato (escluse le rotture di riso) è stimato a 525 000 tonnellate (circa 710 000 in peso del prodotto). Con l'abolizione del prezzo di intervento, l'attuale regime dei dazi all'importazione abbinati ad un prezzo massimo potrebbe essere sostituito dai dazi pieni contemplati nei calendari dell'OCM a partire dal 1° luglio 2000. In tal caso, tenendo conto dell'esistenza di concessioni per talune categorie di riso importate dai paesi ACP e dai territori d'oltremare, nonché delle quote minime di accesso nell'ambito dell'OMC, si stima che l'applicazione dei dazi pieni comporterà una riduzione delle importazioni comunitarie, a partire dalla campagna 2001/2002, di 25 000 tonnellate, portandole a 500 000 tonnellate. Ci si basa sull'ipotesi che la riduzione globale di 25 000 tonnellate si concentrerà sulle categorie e sulle origini soggette all'aumento più ingente dell'aliquota del dazio. In base a tali ipotesi, l'impatto della proposta sulle risorse proprie è illustrato nell'Allegato III. ALLEGATO I Calcolo dell'incidenza finanziaria delle modifiche proposte all'organizzazione del mercato del riso >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA> 1. Stima delle importazioni e aliquote del dazio >SPAZIO PER TABELLA> 2. Incidenza per esercizio finanziario >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Nota: Ci si basa sull'ipotesi che i dazi sono imputati come risorse proprie due mesi dopo il mese dell'importazione