Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) /* COM/2000/0260 def. - COD 2000/0104 */
Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0138 - 0139
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. INTRODUZIONE E CONTESTO Nell'Unione europea le paraffine clorurate a catena corta (SCCP - Short Chain Chlorinated Paraffins) sono usate principalmente come additivi nei fluidi per la lavorazione dei metalli, oppure come ritardanti di fiamma nelle gomme o ancora come additivi in vernici o in altri sistemi di rivestimento. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, nel luglio 1998 è stata ultimata una proposta di raccomandazione della Commissione sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie in materia di riduzione dei rischi per quattro sostanze, tra le quali le paraffine clorurate a catena corta; il 28 luglio 1999 il comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93 ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole. Dopo approvazione del collegio in data 12 ottobre 1999 la raccomandazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 13 novembre 1999. La suddetta valutazione dei rischi suggeriva la necessità di disporre di provvedimenti specifici a tutela dell'ecosistema acquatico. Nella sua raccomandazione la Commissione invitava a ricorre a provvedimenti su scala comunitaria per limitare la commercializzazione e l'uso delle paraffine clorurate a catena corta, in particolare nella lavorazione dei metalli e nella finitura del cuoio, sottolineando l'opportunità di esaminare più approfonditamente la necessità di stabilire quali usi possano eventualmente giustificare la concessione di deroghe. Uno studio indipendente avviato dalla DG III non è riuscito a dimostrare la necessità di deroghe per l'industria dell'UE. Consultato sui risultati delle valutazioni dei rischi legati alle SCCP, il 27 novembre 1998 il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA) ha evidenziato l'esistenza di potenziali rischi inaccettabili per l'ambiente associati al ciclo di vita delle paraffine clorurate in questione, anche se il loro impiego non comporta rischi significativi per i lavoratori, i consumatori e le persone esposte a tali sostanze attraverso l'ambiente. Facendo riferimento alla raccomandazione e per evitare eventuali distorsioni del mercato interno dovute alle divergenze tra le legislazioni nazionali in materia di paraffine clorurate, la Commissione propone di introdurre misure di armonizzazione nel contesto della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. La ventesima modifica della direttiva vieterà le paraffine clorurate a catena corta nei due settori di applicazione citati nella raccomandazione, ovvero la lavorazione dei metalli e la finitura del cuoio. Per quanto riguarda gli altri utilizzi delle SCCP, in particolare come plastificanti in vernici, rivestimenti e prodotti sigillanti o ancora come ritardanti di fiamma in gomme, plastiche e tessili, sarà necessario rivedere, entro tre anni dall'adozione della presente direttiva, le misure atte a ridurre i rischi connessi a tali sostanze alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e del progresso tecnologico. È utile rilevare che gli 11 Stati membri a favore della raccomandazione della Commissione sulle SCCP si erano impegnati a rispettare la decisione PARCOM 95/1 del 1995 nel quadro della convenzione di Parigi (divenuta convenzione OSPAR nel 1998). Tale decisione stabilisce che le SCCP sono destinate ad essere gradualmente eliminate in vari settori di impiego in base alla seguente tabella di marcia: le SCCP utilizzate come plastificanti in vernici e rivestimenti, come additivi nei fluidi per la lavorazione dei metalli e come ritardanti di fiamma in gomme, plastiche e tessili entro il 31 dicembre 1999 e quelle utilizzate come plastificanti nei prodotti sigillanti entro il 31 dicembre 2004. La decisione PARCOM, dunque, è più restrittiva rispetto alla raccomandazione della Commissione poiché disciplina anche l'impiego delle paraffine clorurate a catena corta quali plastificanti e ritardanti di fiamma. Per contro la raccomandazione è più severa della decisione PARCOM dal momento che limita l'uso delle SCCP anche per la finitura del cuoio. La Comunità europea non è parte firmataria della decisione PARCOM ed inoltre il Regno Unito l'ha rifiutata. Infine, l'Austria, la Grecia e l'Italia non hanno aderito alla convenzione OSPAR. 2. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA E CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI SUSSIDIARIETÀ Obiettivi della proposta prevista rispetto agli obblighi della Comunità L'obiettivo primario della proposta è la protezione dell'ambiente alla luce dei risultati della valutazione dei rischi. Il secondo obiettivo riguarda la tutela del mercato interno. Competenza esclusiva della Comunità o competenza condivisa con gli Stati membri La tutela del mercato interno delle sostanze pericolose è di competenza esclusiva della Comunità, come è stato stabilito dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio. Forme d'azione di cui dispone la Comunità L'unico intervento possibile è una proposta di modifica - la ventesima - della direttiva 76/769/CEE. Opportunità di una legislazione uniforme o possibilità di definire obiettivi che gli Stati membri devono realizzare La ventesima modifica proposta istituisce norme uniformi in materia di circolazione delle paraffine clorurate a catena corta per il completamento del mercato interno e garantisce al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente. In questo senso la proposta di modifica rappresenta l'unico strumento per conseguire lo scopo, mentre la definizione di semplici obiettivi sarebbe insufficiente. 3. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA L'esigenza di presentare la proposta di cui al presente documento è emersa dopo che la Commissione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine terrestre (PARCOM) ha adottato, nel giugno 1995, la decisione 95/1 che eliminava gradualmente l'impiego delle paraffine clorurate a catena corta da quattro tipi di applicazioni. Si è tuttavia dovuto attendere la conclusione della valutazione comunitaria dei rischi associati alle SCCP. La decisione della PARCOM dovrebbe essere attuata dalle parti firmatarie tra il 31 dicembre 1999 e il 31 dicembre 2004, in funzione degli usi specifici. Se si tiene conto che dieci delle suddette parti sono anche Stati membri dell'UE, tale attuazione andrebbe ad ostacolare il funzionamento del mercato interno. La proposta della Commissione intende pertanto introdurre misure armonizzate all'interno dell'UE in materia di paraffine clorurate a catena corta in base ad una valutazione comunitaria dei rischi e ad un'analisi costi-benefici. 4. COSTI E BENEFICI 4.1. Costi La proposta di direttiva dovrebbe porre problemi di minima entità all'industria o al commercio, visto che l'utilizzo di paraffine clorurate a catena corta sta diminuendo nelle due applicazioni per le quali sono previste restrizioni e per le quali le imprese hanno già sviluppato prodotti sostitutivi. 4.2. Benefici La proposta mira a istituire il mercato interno per le SCCP e a proteggere l'ambiente. 5. PROPORZIONALITÀ La ventesima modifica comporterà benefici in termini di mercato unico e di tutela dell'ambiente, che verrebbero conseguiti a costo ridotto. 6. CONSULTAZIONI DURANTE LA PREPARAZIONE DELLA VENTESIMA MODIFICA Nel corso dell'elaborazione della proposta si è proceduto alla consultazione di esperti degli Stati membri e dell'industria, quest'ultima rappresentata dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica) e dalla COTANCE (Confederazione delle associazioni nazionali dei conciatori della Comunità europea) nell'ambito di varie riunioni. 7. CONFORMITÀ AL TRATTATO La presente proposta intende garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente ed è pertanto conforme all'articolo 95, paragrafo 3 del trattato. La proposta non comporta nessuna delle disposizioni particolari di cui all'articolo 15 del trattato. Essa è conforme all'articolo 5. 8. CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Ai sensi dell'articolo 95 del trattato si applica la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e deve essere consultato il Comitato economico e sociale. 2000/104 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU L visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU L deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3], [3] GU L considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. (2) Le restrizioni previste o già vigenti in alcuni Stati membri relativamente all'uso di paraffine clorurate a catena corta (SCCP) a seguito della decisione 95/1 della Commissione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine terrestre (PARCOM) ostacolano direttamente il completamento e il funzionamento del mercato interno; è pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo settore e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE [4]. [4] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 99/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18). (3) Le paraffine clorurate a catena corta sono considerate pericolose per l'ambiente, poiché sono molto tossiche per gli organismi acquatici e possono provocare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico. (4) La Commissione ha adottato una raccomandazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, nella quale raccomanda l'adozione di misure specifiche per limitare l'impiego delle paraffine clorurate a catena corta, in particolare nei fluidi per la lavorazione dei metalli e nei prodotti di finitura del cuoio, al fine di proteggere l'ambiente acquatico. (5) Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche verranno riesaminate le disposizioni in materia di paraffine clorurate a catena corta, in particolare per quanto concerne le emissioni prodotte da articoli contenenti SCCP. (6) Il 27 novembre 1998 il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA) ha espresso il proprio parere sui rischi associati alle paraffine clorurate a catena corta di cui alla raccomandazione. (7) La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione comunitaria relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE [5] del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e la direttiva 98/24/CE [6] del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. [5] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. [6] GU L 131 del 5.5. 1998, pag. 11. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 76/769/CEE viene modificato ai sensi dell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001 [un anno dalla sua entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2002 [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente ALLEGATO All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto: "XXX Alcani, C10-C13, Cloro (Paraffine clorurate a catena corta) n. CAS 85535-84-8 // 1. Non possono essere immessi in commercio per l'utilizzo come sostanze e come componenti di preparati: - per la lavorazione dei metalli; - per l'ingrasso del cuoio. 2. Entro il 1° gennaio 2003 la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, riesaminerà le disposizioni in materia di paraffine clorurate a catena corta alla luce di eventuali nuovi dati scientifici riguardanti i rischi per la salute e per l'ambiente di tali sostanze.