52000PC0251

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE /* COM/2000/0251 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno Unito ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [1], il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

[1] GU L 316 del 31.10.92, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.94, pag. 46).

Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di esentare dalle accise l'acqua contenuta nell'emulsione acqua/diesel (un sostituto del gasolio per autotrazione) a decorrere dal 1° settembre 2000.

L'attuale legislazione del Regno Unito, come pure l'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE equiparano il contenuto in acqua di tale carburante ad un additivo e lo assoggettano, di conseguenza, all'accisa. Il contenuto in acqua dell'emulsione acqua/diesel non è utilizzato come carburante ma piuttosto come coadiuvante della combustione del carburante, che permette una diminuzione della temperatura di combustione e della formazione di ossido di azoto. Il Regno Unito desidera esentare dall'imposta l'acqua contenuta in tale emulsione.

Il Regno Unito chiede quindi l'autorizzazione ad esentare dalle accise l'acqua contenuta nell'emulsione acqua/gasolio (diesel) a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2002. La considerazione politica specifica consiste nella necessità di garantire una tassazione giusta ed equa e di promuovere l'utilizzo di carburanti più ecologici. Tutte le aliquote rispetteranno i livelli minimi stabiliti dalla direttiva 92/82/CEE [2].

[2] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Conformemente alla direttiva 92/81/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati della suddetta richiesta.

La direttiva 92/81/CEE consente alla Commissione di riesaminare periodicamente tali esenzioni e riduzioni. Qualora la Commissione ritenga che esse non possano essere mantenute in quanto causano distorsioni della concorrenza o del funzionamento del mercato interno o sono incompatibili con la politica comunitaria di protezione dell'ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte.

In ogni caso, sulla base di una proposta della Commissione, la presente deroga deve essere riesaminata entro e non oltre il 31 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa dalla decisione. Il Consiglio riesamina la situazione sulla base di una proposta della Commissione e decide se l'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione debba essere revocata, modificata o confermata.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno Unito ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [3], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

[3] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU L

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise applicate agli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di esentare dalle accise l'acqua contenuta nell'emulsione acqua/diesel (un sostituto del gasolio per autotrazione) a decorrere dal 1° settembre 2000.

(3) L'attuale legislazione del Regno Unito, come pure l'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE equiparano il contenuto in acqua di tale carburante ad un additivo e lo assoggettano, di conseguenza, all'accisa. Il contenuto in acqua dell'emulsione acqua/diesel non è utilizzato come carburante ma piuttosto come coadiuvante della combustione, che permette una diminuzione della temperatura di combustione e della formazione di ossido di azoto. Il Regno Unito desidera esentare dall'imposta l'acqua contenuta in tale emulsione.

(4) Gli altri Stati membri sono stati informati di tale domanda.

(5) La Commissione e gli Stati membri accettano che l'applicazione di un'esenzione dalle accise sull'acqua contenuta nelle emulsioni acqua/diesel non provocherà distorsioni delle condizioni di concorrenza né ostacolerà le operazioni sul mercato interno.

(6) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato.

(7) La Commissione esamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni per verificare che non distorcano la competitività né il funzionamento del mercato interno e che non siano incompatibili con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente.

(8) Il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione ad esentare dalle accise l'acqua contenuta nell'emulsione acqua/diesel a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

(9) Il Consiglio riesaminerà la presente decisione sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, il Regno Unito è autorizzato ad esentare il contenuto in acqua delle emulsioni acqua/diesel dalle accise a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2002 a condizione che tale esenzione sia conforme agli obblighi stabiliti nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali [5], e in particolare alle aliquote minime previste all'articolo 5 di detta direttiva.

[5] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente