Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica /* COM/2000/0230 def. - COD 96/0312 */
PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL SISTEMA COMUNITARIO, RIESAMINATO, DI ASSEGNAZIONE DI UN MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL SISTEMA COMUNITARIO, RIESAMINATO, DI ASSEGNAZIONE DI UN MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA 1. Contesto L'11 dicembre 1996 la Commissione ha adottato una proposta di revisione del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 1 (ex articolo 130S, paragrafo 1 del trattato). La proposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 12 aprile 1997. La proposta della Commissione è stata trasmessa al Consiglio ed al Parlamento europeo rispettivamente il 19 marzo 1997 e l'8 aprile 1997. Il 10 luglio 1997 la sezione del Comitato economico e sociale competente in materia di protezione dell'ambiente, salute pubblica e dei consumatori ha adottato il proprio parere. Il 13 luglio 1997 la proposta è stata trasmessa al Comitato delle regioni, che tuttavia ha deciso di non esprimere un parere. Il 13 maggio 1998 il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura. La Commissione ha accolto sette dei quarantadue emendamenti proposti dal Parlamento europeo, salvo ulteriori modifiche in una fase successiva. I sette emendamenti sono stati inclusi nella proposta modificata adottata il 18 gennaio 1999. La posizione comune del Consiglio è stata adottata all'unanimità l'11 novembre 1999. La Commissione ha appoggiato le conclusioni della posizione comune nella comunicazione al Parlamento europeo adottata il 24 novembre 1999. In occasione della seduta del 2 dicembre 1999 il Presidente del Parlamento ha annunciato che la posizione comune era pervenuta. Il 15 marzo 2000 il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura 6 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il presente parere illustra la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE. 2. Obiettivo della proposta della Commissione Obiettivo principale della proposta relativa al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica era migliorarne l'efficienza, la trasparenza e l'approccio metodologico e renderlo più attraente agli occhi dei produttori, dei distributori e dei consumatori. In particolare, la proposta mirava ad attribuire una maggiore responsabilità agli organismi preposti all'assegnazione del marchio di qualità ecologica e ai vari gruppi d'interesse in sede di definizione dei criteri ecologici. 3. Parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento 3.1. Sintesi della posizione della Commissione La Commissione può accettare in toto tutti e sei gli emendamenti proposti. 3.2. Emendamenti del Parlamento in seconda lettura Emendamenti accolti Emendamento 1 (coinvolgimento attivo delle ONG impegnate nella protezione dell'ambiente e nella tutela dei consumatori) (quinto considerando) Tale emendamento sottolinea l'importanza del coinvolgimento attivo delle ONG impegnate nella protezione dell'ambiente e nella tutela dei consumatori in sede di definizione dei criteri di assegnazione dei marchi di qualità ecologica. La Commissione concorda sul fatto che il sostegno e il coinvolgimento di tali soggetti sia essenziale per garantire la credibilità e l'impiego equilibrato del marchio di qualità ecologica. Emendamento 2 (piani per la cooperazione e il coordinamento con i marchi di qualità ecologica nazionali) (articolo 5) Tale emendamento al piano di lavoro pone in rilievo le azioni comuni di promozione e prevede una relazione sull'attuazione della cooperazione e del coordinamento con i marchi di qualità ecologica nazionali. La Commissione è convinta che specialmente le azioni comuni di promozione forniranno un contributo essenziale al miglioramento della visibilità del marchio comunitario di qualità ecologica. Un altro aspetto altrettanto importante consiste nell'introduzione di un sistema di scambio di informazioni più sistematico tra i vari piani. Emendamento 3 (visualizzazione congiunta del logo comunitario e di quello nazionale) (articolo 11) Tale emendamento prevede che i prodotti ai quali è stato assegnato sia il marchio di qualità ecologica comunitario, sia quello nazionale, rechino entrambi i loghi in posizione attigua. La Commissione è convinta che ciò aumenterà la visibilità di entrambi i loghi, incoraggiando il consumatore a scegliere i prodotti con il marchio di qualità ecologica. Emendamento 4 (coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate) (articolo 14) Tale emendamento prevede che gli organismi preposti all'assegnazione del marchio di qualità ecologica promuovano il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate. La Commissione concorda sul fatto che il sostegno e la partecipazione di tutte le parti sia essenziale per garantire la credibilità e l'impiego equilibrato del marchio di qualità ecologica. Emendamenti 5 e 6 (diritti) (allegato V) Tali emendamenti sono stati considerati identici. Essi comporterebbero la definizione di un massimale e di un diritto annuale, oltre che una riduzione di almeno il 25% per i diritti applicati alle PMI e ai richiedenti dei paesi in via di sviluppo. Tali emendamenti consentirebbero di ridurre i diritti annuali per i richiedenti certificati conformemente al sistema EMAS o alla norma ISO 14001 e di applicare altre riduzioni, ove opportuno. Essi sottolineano l'importanza attribuita dalle PMI alla riduzione delle spese di sperimentazione e di verifica. La Commissione condivide l'obiettivo generale di rendere la struttura dei diritti più flessibile e più accettabile agli occhi dei potenziali candidati, soprattutto se si considera che il marchio di qualità ecologica funziona su base volontaria. Il livello dei diritti non dovrebbe essere tale da impedire ai soggetti che si impegnano di più per l'ambiente di richiedere il marchio di qualità ecologica. 3.3. Proposta modificata La Commissione non modifica la sua proposta, bensì invita il Consiglio a tener conto del proprio parere in sede di valutazione degli emendamenti proposti dal Parlamento.