52000PC0227

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania al programma d'azione comunitario «Gioventù» /* COM/2000/0227 def. - ACC 2000/0098 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania al programma d'azione comunitario "Gioventù"

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha confermato il processo di allargamento avviato in occasione della riunione del 1997 a Lussemburgo. Il Consiglio ha ribadito le caratteristiche della strategia di preadesione rafforzata, di cui un aspetto importante è costituito dalla partecipazione di 13 Stati candidati ai programmi comunitari.

Per quanto attiene ai dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), la partecipazione a programmi è prevista dai rispettivi accordi europei. Conformemente agli accordi europei, le condizioni e le modalità della partecipazione di questi paesi sono definite dai rispettivi Consigli di associazione.

Per quanto riguarda i programmi nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, tutti i paesi PECO hanno partecipato nel 1999 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci, Socrate e Gioventù per l'Europa. Per alcuni paesi la partecipazione ha avuto inizio già nel 1997, per altri nel 1998 e per altri ancora nel 1999. La partecipazione a questi programmi ha rappresentato un elemento importante del processo di preadesione di tali paesi. Le decisioni dei Consigli di associazione che fissavano le modalità della partecipazione, così come le decisioni che istituivano i programmi stessi, sono scadute il 31 dicembre 1999.

Ai vecchi programmi stanno subentrando la seconda fase di Leonardo da Vinci, la seconda fase di Socrate e un nuovo programma Gioventù. Le decisioni che istituiscono la seconda fase di Leonardo da Vinci e di Socrate stabiliscono che detti programmi siano aperti alla partecipazione dei PECO. Una disposizione simile è inclusa nel progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitario Gioventù, attualmente in fase di adozione.

Tutti i PECO hanno confermato la propria volontà di partecipare ai nuovi programmi a partire dal 2000 e di versare il proprio contributo finanziario che proverrà in parte dai bilanci nazionali e in parte dalla loro dotazione annuale Phare. Come stabilito nelle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997, i contributi finanziari propri di questi paesi stanno aumentando progressivamente.

Data la natura transnazionale di questi programmi, nell'interesse di tutte le parti le attività intraprese nell'ambito della prima generazione di programmi dovrebbero poter continuare nei programmi successivi senza che vi siano interruzioni.

Per consentire ai PECO di partecipare ai nuovi programmi sin dal loro inizio, la Commissione ha proposto che siano adottate due decisioni a livello di ciascun Consiglio di associazione: una per i due programmi già avviati, Leonardo da Vinci II e Socrate II, e una per il programma Gioventù. Pertanto, le decisioni proposte in relazione a Leonardo da Vinci II e Socrate II possono essere adottate per prime, mentre quelle proposte in relazione a Gioventù possono essere adottate non appena entrerà in vigore la decisione che istituisce il programma.

I progetti di decisione dei Consigli di associazione trattano principalmente i seguenti punti:

*i progetti e le iniziative presentati dai partecipanti dei PECO sono soggetti alle stesse condizioni, norme e procedure che, nell'ambito degli stessi programmi, vengono applicate agli Stati membri, con particolare riguardo per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande e dei progetti, nonché in relazione alle responsabilità delle strutture nazionali nell'attuazione dei programmi e alle attività connesse al controllo della loro partecipazione ai programmi stessi;

*i PECO verseranno ogni anno un contributo ai programmi, conformemente a quanto stabilito dalle decisioni dei Consigli di associazione. Tale contributo non verrà rimborsato ai PECO, se, alla fine dell'anno, i risultati comportano un costo inferiore al contributo versato;

*come stabilito nelle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo, i PECO saranno invitati a partecipare ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano;

*le decisioni saranno applicabili per la durata dei programmi ed entreranno in vigore il giorno in cui sono adottate.

Una sollecita adozione delle decisioni dei Consigli di associazione consentirebbe di mantenere l'integrazione dei paesi candidati nelle reti comunitarie e nelle altre attività nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù senza interruzioni.

Pertanto, si invita il Consiglio ad adottare l'allegata proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania al programma d'azione comunitario "Gioventù".

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania al programma d'azione comunitario "Gioventù"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 149 con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, è stato concluso mediante decisione del Consiglio e della Commissione del 4 dicembre 1995.

(2) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nel settore della gioventù, e, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso protocollo, è il Consiglio di associazione a stabilire le condizioni e le modalità della partecipazione del paese a tali attività.

(3) A seguito della decisione 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [1], del 4 agosto 1997, la Romania partecipa dal 1° settembre 1997 al programma Gioventù per l'Europa.

[1] GU L 229 del 20.8.1997, pag. 5.

(4) La decisione (.../2000/CE) del ... 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitario "Gioventù" [2], in particolare l'articolo 11, stabilisce che tale programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei relativi protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,

[2] GU L ... del ...... 2000, pag. [accordo raggiunto dal comitato di conciliazione il 29 febbraio 2000]

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, in merito alla partecipazione della Romania al programma d'azione comunitario "Gioventù" è contenuta nell'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto di DECISIONE N. .../ 2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra

del ....

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania al programma di azione comunitario "Gioventù"

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, relativo alla partecipazione della Romania a programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2 [3],

[3] GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40.

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nel settore della gioventù.

(2) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania a tali attività.

(3) A seguito della decisione 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [4], del 4 agosto 1997, la Romania partecipa dal 1° settembre 1997 al programma Gioventù per l'Europa ed ha espresso il desiderio di partecipare al nuovo programma Gioventù,

[4] GU L 229 del 20.8.1997, pag. 5.

DECIDE:

Articolo 1

La Romania partecipa al programma d'azione comunitario "Gioventù" (in appresso Gioventù), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata del programma Gioventù, a partire dal 1° gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

ALLEGATO I Condizioni e modalità della partecipazione della Romania al programma Gioventù

1. La Romania partecipa alle attività del programma Gioventù (in appresso denominato "il programma") nel rispetto - salvo altre disposizioni della presente decisione - degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione (.../2000/CE), del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2000, che istituisce questo programma d'azione comunitario.

2. A norma dell'articolo 5 della decisione che istituisce il programma Gioventù, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, la Romania crea la struttura adeguata per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tale agenzia, che nell'ambito del programma riceverà contributi per le sue attività. La Romania adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace del programma a livello nazionale.

3. Per partecipare al programma, la Romania versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Romania, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini romeni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti romeni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.

6. Per le azioni a gestione decentrata, nonché per il sostegno finanziario alle attività dell'agenzia nazionale creata conformemente al precedente punto 2, alla Romania saranno assegnati fondi in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Romania al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50% del bilancio a favore del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.

7. Gli Stati membri della Comunità e la Romania si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Romania e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.

8. La Romania esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione del programma, conformemente all'articolo 13 della decisione che lo istituisce, la partecipazione della Romania al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Romania. La Romania presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi romeni disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità romene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Romania, Commissione e agenzia nazionale romena. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili all'agenzia nazionale romena, le autorità romene sono responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 8 della decisione che istituisce il programma Gioventù, i rappresentanti della Romania parteciperanno al comitato di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tale comitato si riunirà senza la presenza di rappresentanti romeni.

12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

13. La Comunità e la Romania possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

ALLEGATO II Contributo finanziario della Romania al programma Gioventù

1. Il contributo finanziario che la Romania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Gioventù nel 2000. sarà di 2 523 000 euro.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Romania dovrà versare per i prossimi anni del programma.

2. La Romania verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale romeno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Romania. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Romania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale romeno, rappresenteranno il contributo nazionale della Romania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

-1 252 000 EUR per il contributo al programma Gioventù nel 2000;

-La parte rimanente del contributo della Romania proverrà dal bilancio statale romeno.

4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti romeni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Romania una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo al programma contemplato dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Romania verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi;

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Romania entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Romania.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Partecipazione della Romania al programma Gioventù

2. Linea di bilancio interessata

B7-030 Aiuto economico ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale 6091 Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi dell'Europa centrale associati ai programmi comunitari

3. Base giuridica

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 149 con l'articolo 300, paragrafo 2;

protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania, che prevede la partecipazione a programmi comunitari;

decisione (.../2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2000, che istituisce il programma Gioventù, in particolare l'articolo 11.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

Il protocolla aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania prevede la partecipazione della Romania a programmi comunitari in numerosi settori, tra cui quello della gioventù.

Oltre a contribuire all'attuazione delle disposizioni degli Accordi europei relative alla cooperazione economica e culturale, la partecipazione della Romania consentirà al paese di familiarizzarsi con le procedure e i metodi utilizzati nei programmi comunitari.

La Romania partecipa al programma Gioventù per l'Europa dal 1° settembre 1997. In linea con la comunicazione della Commissione "Agenda 2000" del 16.7.1997 e con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, la partecipazione della Romania a questo programma rientra nella strategia rafforzata di preadesione a sostegno della preparazione del paese alla futura adesione all'Unione.

Il processo decisionale per l'apertura dei programmi presuppone una decisione del Consiglio di associazione tra l'Unione e la Romania. La decisione del Consiglio di associazione del 4 agosto 1997, che sancisce la partecipazione della Romania a questo programma, è scaduta il 31 dicembre 1999.

Questo nuovo progetto di decisione del Consiglio di associazione intende consentire il proseguimento della partecipazione della Romania e garantire la continuità tra la il nuovo programma Gioventù e il corrispondente precedente programma. Come la prima decisione, anche la presente fissa le condizioni, in particolare riguardo al contributo finanziario della Romania, e le modalità pratiche della partecipazione al programma.

4.2 Durata prevista e disposizioni per il rinnovo

Fino alla fine del programma comunitario interessato (31.12.2006).

5. Classificazione delle spese o delle entrate

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

5.3 Tipi di entrate previste

Poiché l'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo stabilisce che la Romania coprirà i costi derivanti dalla propria partecipazione, il paese verrà invitato a versare un contributo per partecipare al programma. Dal momento che ai sensi dello stesso articolo la Comunità può fornire un'integrazione al contributo della Romania, la Romania contribuirà solo parzialmente attingendo al proprio bilancio nazionale. La parte rimanente del suo contributo proverrà dal programma nazionale PHARE per il paese. I necessari fondi PHARE saranno imputati alla linea di bilancio B7-030 e trasferiti alla Romania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale romeno, rappresenteranno il contributo nazionale della Romania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione. Una volta che la Romania avrà versato l'intero contributo, tale importo verrà trasferito alla voce 6091 delle entrate di bilancio UE.

6. Tipo di spesa o entrata

-Sovvenzione al 100%

-Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato

-Nessuna disposizione circa il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario

-Per quanto concerne le entrate, il contributo della Romania a copertura dei costi derivanti dalla sua partecipazione rientra nella voce 6091. Le entrate saranno attribuite alle voci di spesa del programma in questione e, se del caso, alle relative voci delle spese operative. Il totale delle entrate previste è indicato al punto 7.4.

7. Impatto finanziario

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (relazione tra singoli costi e costi complessivi)

Sulla base del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania, le disposizioni finanziarie e di bilancio per il programma in questione sono le seguenti: il contributo della Romania tiene conto di due elementi:

- i costi operativi prevedibili, calcolati sulla base del bilancio del programma (progetto preliminare di bilancio per Gioventù per il 2000) della stima della capacità di assorbimento del paese e della precedente esperienza di partecipazione del paese a Gioventù per l'Europa.

- i costi amministrativi prevedibili, che corrispondono alle riunioni e alle missioni. Questi costi amministrativi previsti ammontano ogni anno a 19 000 EUR.

Per finanziare il proprio contributo ai costi operativi, la Romania utilizzerà una parte del proprio programma nazionale annuale PHARE a complemento degli importi provenienti dal bilancio nazionale.

7.2 Ripartizione dei costi

2 523 000 EUR per il 2000. Di questo importo, 1 271 000 EUR proverranno dal bilancio nazionale romeno e 1 252 000 EUR da PHARE.

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. contenute nella parte B del bilancio

p.m.: per un importo massimo proporzionato agli stanziamenti dello stesso tipo nelle dotazioni EUR 15 a favore del programma Gioventù, ma entro i limiti consentiti dalla parte di contributo proveniente dal bilancio nazionale del paese

7.4 Calendario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Importi da imputare alla voce B7-030

1 252 000 EUR nel 2000 in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Le entrate annuali prevedibili sono le seguenti:

2 523 000 EUR nel 2000, di cui 2 504 000 EUR per i costi operativi e 19 000 EUR per i costi amministrativi

8. Misure antifrode

Tutti i contratti, gli accordi e gli altri impegni giuridici della Commissione prevedono controlli in loco da parte della Commissione e della Corte dei conti. I beneficiari delle operazioni sono tenuti tra l'altro a presentare relazioni e resoconti finanziari, che vengono analizzati sotto il profilo del contenuto e dell'ammissibilità della spesa, in conformità con l'obiettivo del finanziamento comunitario.

Le disposizioni antifrode delle voci di bilancio di base si applicano anche a questa voce, adattate al caso dei paesi dell'Europa centrale.

9. Elementi di analisi costo - efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificati, destinatari

L'obiettivo dell'apertura alla Romania del programma Gioventù è di consentire a questo paese di beneficiare di vantaggi simili a quelli di cui usufruiscono gli Stati membri della Comunità. L'obiettivo essenziale dell'azione comunitaria in materia di gioventù è quello di permettere a tutti i cittadini europei di sfruttare al meglio le proprie potenzialità e di mettere a frutto il proprio senso dell'iniziativa e della creatività, in modo da avere un ruolo attivo nella società e nell'ambito della costruzione dell'Europa. Tale obiettivo si basa sulla progressiva creazione di uno spazio europeo aperto per la gioventù.

L'obiettivo generale del programma Gioventù è quello di contribuire al processo educativo di tutti i giovani, mediante attività complementari rispetto a quelle che si svolgono negli Stati membri o che sono previste a livello comunitario nei settori dell'istruzione e della formazione. Il programma mira in modo specifico a:

-promuovere gli scambi di giovani tra i 15 e i 25 anni residenti in uno o più Stati membri;

-sostenere iniziative e progetti a carattere innovativo - di interesse comunitario o di natura transnazionale - realizzati da giovani per i giovani, che consentano loro di svolgere un ruolo attivo e riconosciuto nella società e di sviluppare le proprie attitudini personali, la propria creatività, il proprio senso della solidarietà e la propria autonomia;

-creare le condizioni favorevoli ad un miglioramento della qualità delle riunioni e di tutte le azioni intraprese nell'ambito del programma;

-sostenere la formazione degli animatori della gioventù, per consentire ai giovani di beneficiare di azioni comuni di alta qualità, legate agli obiettivi generali del programma;

-intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, mediante scambi di esperienze e iniziative comuni su scala comunitaria, e sostenere così gli Stati membri nel loro sforzo di miglioramento della qualità dei servizi e delle misure a favore dei giovani, in particolare mediante lo sviluppo di attività che mirano a fornire ai giovani informazioni riguardanti gli obiettivi del programma;

-rafforzare il senso di solidarietà, promuovendo la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nella società e incentivando nei giovani l'acquisizione di nuove capacità e competenze attraverso l'informale esperienza di apprendimento rappresentata dalla partecipazione ad attività transnazionali del servizio volontario europeo a favore delle comunità locali.

9.2 Giustificazione dell'azione

-Necessità dell'aiuto finanziario della Comunità

Considerando gli alti costi legati alla partecipazione al programma e la precaria situazione di bilancio della Romania, l'assistenza di PHARE è indispensabile.

-Scelta delle modalità d'intervento

Grazie al contributo proveniente dal bilancio nazionale, a cui si aggiunge un contributo PHARE, l'integrazione della Romania nel programma in questione permetterà ai cittadini di collaborare con le loro controparti negli attuali Stati membri dell'Ue. L'integrazione di cittadini romeni nelle reti comunitarie contribuirà in modo significativo alla preparazione della Romania alla futura adesione.

-Principali incognite che gravano sui risultati specifici dell'azione

Poiché la selezione dei progetti avverrà su base qualitativa, l'impatto reale potrà essere valutato soltanto in funzione delle capacità di risposta delle organizzazioni romene agli inviti a presentare proposte che saranno lanciati dalla Commissione nel quadro del programma.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Le procedure di controllo e valutazione previste dal programma Gioventù (in particolare le valutazioni previste nella decisione che istituisce il programma) copriranno anche le azioni finanziate a favore di beneficiari romeni.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in materia di assegnazione delle risorse, che terrà conto dell'entità del personale e degli importi supplementari autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza a livello di personale

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Impatto finanziario complessivo delle risorse umane

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

(*)Utilizzando le esistenti risorse necessarie a gestire l'azione (calcolo basato sui titoli A1, A2, A4, A5 e A7)

10.3 Aumento delle altre spese amministrative determinato dall'azione

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

Per le spese di cui sopra si utilizzeranno le entrate (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario) derivanti dal contributo della Romania (cfr. punti 5.3 e 7.4 della scheda finanziaria).