Proposta di decisione del Consiglio relativa a Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio d'associazione riguardante l'attuazione dell'articolo 65 dell'accordo euro-mediterraneo che crea un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina d'altro /* COM/2000/0216 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio d'associazione riguardante l'attuazione dell'articolo 65 dell'accordo euro-mediterraneo che crea un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina d'altro (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La presente proposta ha per oggetto l'attuazione delle disposizioni relative al coordinamento in materia di sicurezza sociale contenute nell'accordo euro mediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Tunisia dall'altro, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 [1]. L'articolo 67 di quest'accordo prevede che tali disposizioni sono adottate dal Consiglio d'associazione. [1] GU L 97 del 30 marzo 1998. 1. BASE GIURIDICA Il progetto della decisione del Consiglio d'associazione è basato sugli articoli 65, 66, 67 e 68 dell'accordo d'associazione CE Tunisia. 2. CONSIDERAZIONI GENERALI 2.1. Contenuto dell'accordo Le disposizioni dell'accordo d'associazione UE Tunisia prevedono la creazione di un sistema di coordinamento basato sui seguenti elementi: 1. A favore dei lavoratori tunisini che risiedono legalmente e sono legalmente impiegati in uno Stato membro, e dei loro familiari che risiedono legalmente e in uno Stato membro: a) L'assenza di qualunque discriminazione basata sulla nazionalità; b) La totalizzazione dei periodi di assicurazione, occupazione e residenza compiuti sotto la legislazione di uno o più Stati membri per l'apertura del diritto, in un altro Stato membro, alle pensioni e alle rendite di vecchiaia, d'indennità e di reversibilità, alle prestazioni familiari, alle prestazioni di malattia e di maternità; c) il pagamento delle prestazioni familiari al lavoratore occupato in uno Stato membro e i cui familiari risiedono all'interno della Comunità; d) L'esportazione verso la Tunisia delle pensioni e le rendite di vecchiaia, di reversibilità, d'incidente del lavoro o di malattia professionale o di invalidità che ne risultano; 2. A favore dei lavoratori cittadini di uno Stato membro che risiedono legalmente in Tunisia e dei loro familiari che vi risiedano legalmente; La concessione mutatis mutandis, dei vantaggi indicati ai precedenti punti 1 a), 1 c) e 1 d). 2.2. Oggetto dell'accordo L'accordo d'associazione UE Tunisia ha per oggetto la creazione di un sistema di coordinamento volto a garantire ai lavoratori tunisini una protezione ispirata a quella offerta dalla regolamentazione comunitaria ai cittadini europei. Tuttavia, le disposizioni dell'accordo non s'iscrivono nella prospettiva della libera circolazione dei lavoratori e non intendono concedere ai lavoratori tunisini un trattamento tanto favorevole quanto quello previsto dal sistema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale instaurato dal regolamento 1408/71. 3. COMMENTI SUL PROGETTO DI DECISIONE 3.1. Presentazione del progetto La decisione dovrà comprendere disposizioni relative agli obblighi incombenti a ciascuna parte contraente e disposizioni relative unicamente agli obblighi degli Stati membri nei confronti dei lavoratori tunisini. Il progetto di decisione è stato quindi elaborato secondo il seguente schema: -le parti I, III e IV riguardano gli Stati membri e la Tunisia; -la parte II è applicabile unicamente dagli Stati membri; -una serie di allegati precisano l'applicazione della decisione alle legislazioni degli Stati membri e della Tunisia. 3.2. Contenuto del progetto della decisione. COMMENTO AGLI ARTICOLI PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo primo I termini definiti da quest'articolo corrispondono per l'essenziale alle definizioni del regolamento 1408/71. Tuttavia, conformemente alle disposizioni dell'accordo, il termine "lavoratore" non designa soltanto i lavoratori dipendenti. Infine alcune definizioni del regolamento 1408/71 fanno riferimento agli Stati membri: è stato quindi necessario introdurre anche un riferimento alla Tunisia. Articolo 2 Questo articolo delimita la sfera d'applicazione personale della decisione: i lavoratori tunisini cittadini di uno Stato membro, nonché i loro familiari e superstiti, che sono legalmente impiegati e risiedono legalmente rispettivamente in uno Stato membro o in Tunisia. Articolo 3 Si tratta dell'enunciato classico della regola dell'uguaglianza di trattamento, che corrisponde, mutatis mutandis, all'articolo 3 del regolamento 1408/71. Articolo 4 Il campo d'applicazione materiale tiene conto della nozione della sicurezza sociale specificato dall'accordo e corrisponde all'articolo 4 del regolamento 1408/71. Articolo 5 Questa disposizione corrisponde all'articolo 5 del regolamento 1408/71 e consente a ciascuna parte contraente di prendere conoscenza delle legislazione e dei regimi cui è applicabile la decisione. Articolo 6 Questo articolo, ispirato dall'articolo 3.3 del regolamento 1408/71, permette di estendere il beneficio di alcune convenzioni di sicurezza sociale - indicate all'allegato III, stipulate tra gli Stati membri ai lavoratori tunisini coperti dalla decisione. Articolo 7 Il paragrafo 1 riguarda l'eliminazione delle clausole di residenza per le prestazioni enumerate dall'accordo. Da un lato, le prestazioni acquisite da un lavoratore tunisino a titolo della legislazione di uno o più Stati membri saranno esportate in qualunque altro Stato membro. D'altro lato, le prestazioni acquisite a titolo della legislazione tunisina devono essere esportate verso qualunque Stato membro, e inversamente le prestazioni acquisite a titolo della legislazione di uno o più Stati membri saranno esportate verso la Tunisia. Articolo 8 Questa disposizione prevede il pagamento delle prestazioni speciali a carattere non contributivo sul territorio dello Stato membro nel quale l'interessato risiede, senza possibilità d'esportazione, ma anche senza totalizzazione dei periodi, conformemente alle disposizioni dell'accordo. Articolo 9 Questa disposizione riguarda la rivalorizzazione delle prestazioni e corrisponde all'articolo 11 del regolamento 1408/71. Quando la legislazione di uno Stato membro contiene tali norme, esse sono applicabili alle prestazioni acquisite in applicazione della decisione. Articolo 10 Questa disposizione rinvia alle modalità previste dall'articolo 12 del regolamento 1408/71 per l'applicazione delle norme anti cumulo. PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE DEGLI STATI MEMBRI AI LAVORATORI TUNISINI E AI LORO FAMILIARI TITOLO I DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE Articoli da 11 a 18 Queste disposizioni riprendono per l'essenziale le regole di determinazione applicabili del titolo del regolamento 1408/71 valide per i lavoratori dipendenti. Esse hanno per oggetto di evitare che le persone coperte dalla decisione siano sottoposte simultaneamente a due legislazioni di sicurezza sociale (doppia contribuzione) o, al contrario, a nessuna legislazione (mancanza di protezione). Queste regole si basano sul principio secondo il quale è applicabile una sola legislazione, in generale quella dello Stato d'occupazione del lavoratore, ma prevedono alcune regole particolari, in particolare per i lavoratori distaccati. TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI Articoli da 19 a 38 Queste disposizioni corrispondono per l'essenziale al capitolo "malattia" del regolamento 1408/71. Articoli da 39 a 45 Queste disposizioni corrispondono per l'essenziale al capitolo "invalidità" del regolamento 1408/71. Articoli da 46 a 56 Queste disposizioni corrispondono per l'essenziale al capitolo "vecchiaia" del regolamento 1408/71. Articoli da 57 a 68 Queste disposizioni corrispondono per l'essenziale al capitolo "infortuni sul lavoro e malattie professionali" del regolamento 1408/71. Articoli da 69 a 71 Queste disposizioni corrispondono per l'essenziale al capitolo "assegni in caso di morte" del regolamento 1408/71. Articoli da 72 a 76 Queste disposizioni corrispondono al capitolo "prestazioni familiari" del regolamento 1408/71. Articoli da 77 a 79 Queste disposizioni corrispondono al capitolo "prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni e per orfani" del regolamento 1408/71. PARTE III - DISPOSIZIONI VARIE Queste disposizioni, che riprendono alcuni articoli del regolamento 1408/71, organizzano in particolare la cooperazione entro le autorità degli Stati membri e della Tunisia. PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Questa parte, che riguarda sia la Tunisia che gli Stati membri, verte sulle ulteriori modalità di applicazione della decisione. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio d'associazione riguardante l'attuazione dell'articolo 65 dell'accordo euro-mediterraneo che crea un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina d'altro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C ... del..., pag. ... considerando quanto segue : (1) L'accordo euro mediterraneo che stabilisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Tunisia dall'altro, è stato concluso con una decisione del Consiglio e della Commissione del 26 gennaio 1998. (2) L'articolo 65 dell'accordo prevede il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione europea e della Tunisia, DECIDE: Articolo primo La posizione che deve adottare la Comunità nell'ambito del Consiglio d'associazione istituito dall'accordo euro mediterraneo concluso tra le Comunità europee e gli Stati membri da un lato, e la Tunisia, dall'altro, riguardante l'attuazione dell'articolo 67 di quest'accordo, corrisponde al progetto di decisione del Consiglio d'associazione allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente PROGETTO DI DECISIONE N. /DEL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE Tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e la Tunisia, dall'altro del Relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione europea e della Tunisia IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE, Visto l'accordo che crea un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e la Tunisia, dall'altro [3], [3] GU L 97 del 30 marzo 1998. Considerando che gli articoli 65, 66, 67 e 68 dell'accordo d'associazione prevedono un coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione europea e della Tunisia, DECIDE: PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Ai fini dell'applicazione della presente decisione: a) Il termine "lavoratore" designa qualsiasi persona: i) coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai rami di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati: ii) coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica la presente decisione, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva: -quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato -in mancanza di tali criteri quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell'allegato I nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati, o di un regime indicato al punto iii) o in mancanza di un tale regime nello Stato interessato quando risponde alla definizione data nell'allegato I; iii) coperta da assicurazione obbligatoria contro più eventi corrispondenti ai rami cui si applica la presente decisione nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell'insieme della popolazione rurale secondo i criteri dell'allegato I; iv) coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami a cui si applica la presente decisione, nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato a favore dei lavoratori subordinati o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti: -se esercita un'attività di lavoro dipendente -se è stata precedentemente assicurata a titolo obbligatorio contro lo stesso evento nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori dipendenti dello stesso Stato; b) il termine "lavoratore frontaliero" designa qualsiasi lavoratore dipendente che esercita la sua attività professionale sul territorio di uno Stato membro e risiede sul territorio di un altro Stato membro dove, di massima ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia il lavoratore frontaliero che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente o che effettua una prestazione di servizi sul territorio dello stesso Stato membro o di un altro Stato membro conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore ai 4 mesi anche se, durante questo periodo, non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo ove risiede; c) il termine "lavoratore stagionale" designa qualsiasi lavoratore dipendente che si reca sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un'impresa o di datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può durare in ogni caso gli 8 mesi e che dimora nel territorio di tale Stato per tuta la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale di deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete ogni anno; d) il termine "familiare" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate, o, nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 lettera a) e all'articolo 34, dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio essa risiede; tuttavia se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente con il lavoratore dipendente o autonomo, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del lavoratore. Se la legislazione di uno Stato membro relativa alle prestazioni in natura di malattia o di maternità non permette di identificare i familiari tra le altre persone cui si applica, il termine "familiare" ha il significato attribuitogli nell'allegato I; e) il termine "superstite" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come superstite dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate; tuttavia, se tale legislazione considera come superstite soltanto una persona già convivente con il lavoratore deceduto, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è stata prevalentemente a carico del lavoratore deceduto; f) il termine "residenza" indica la dimora abituale; g) il termine "dimora" indica la dimora temporanea; h) il termine "legislazione" indica, per ogni Stato membro e per la Tunisia, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura d'applicazione esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2. Questo termine non comprende le disposizioni convenzionali, esistenti o future, che siano state o no oggetto di una decisione di pubblici poteri che le rende vincolanti o estenda il loro campo di applicazione. Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni convenzionali: i) che servano all'applicazione di un obbligo di assicurazione derivante da leggi o da regolamenti di cui al comma precedente ii) che creano un regime la cui gestione è assicurata dalla stessa istituzione che amministra i regimi istituiti da leggi o regolamenti di cui al comma precedente, questa limitazione può essere tolta in qualsiasi momento mediante dichiarazione fatta dallo stato interessato in cui siano menzionati i regimi di tale natura ai quali la presente decisione è applicabile. Questa dichiarazione è notificata e pubblicata conformemente alle disposizioni dell'articolo 90. i) il termine "convenzione" designa ogni strumento bilaterale o multilaterale che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri o uno Stato membro e la Tunisia nel settore della sicurezza sociale, per l'insieme o parti dei settori e regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti; j) il termine "autorità competente" designa, per ciascun Stato membro e per la Tunisia, il Ministro, i Ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto il territorio di cui trattasi, o una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale; k) il termine "istituzione" designa, per ciascuno Stato membro e per la Tunisia, l'organismo o l'autorità incaricati di applicare in tutto o in parte, la legislazione; l) il termine "istituzione competente" designa: i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni oppure ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli risiedesse o se i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato membro o della Tunisia dove si trova questa istituzione oppure iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione o della Tunisia, oppure iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato ovvero, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione o della Tunisia; m) i termini "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di dimora" designano rispettivamente l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione o della Tunisia; n) il termine "Stato competente" designa lo Stato nel cui territorio si trova l'istituzione competente; o) il termine "periodi d'assicurazione" designa i periodi di contribuzione o di occupazione quali sono definiti o riconosciuti quali periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi assimilabili nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; p) i termini "periodi di occupazione" designano i periodi definiti riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione equivalenti ai periodi di occupazione; q) il termine "periodi di residenza" designa i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti; r) i termini "prestazioni", "pensioni" o "rendite" designano tutte le prestazioni, pensioni o rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo II, parte 2, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite per i versamenti effettuati a titolo di rimborsi di contributi; s) i) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare incarichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, o paragrafo 1, lettera h), escluso gli assegni speciali di nascita di cui all'allegato II; ii) il termine "assegni familiari" designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari; t) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera r). u) il termine "regolamento 1408/71" designa ai fini dell'applicazione della presente decisione il regolamento CEE n.1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Articolo 2 Campo d'applicazione quanto alle persone A meno che non sia disposto altrimenti, la presente decisione si applica: a) ai lavoratori di nazionalità tunisina, legalmente impiegati in uno Stato membro e che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché i loro familiari che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro e ai loro superstiti; b) ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati in Tunisia e che sono o sono stati soggetti alla legislazione tunisina, nonché ai loro familiari che vi risiedono legalmente e ai loro superstiti; Articolo 3 Parità di trattamento 1. Le persone che sono cittadini tunisini, cui sono applicabili le disposizioni della presente decisione, e che risiedono sul territorio di uno Stato membro sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari contenute nella presente decisione. 2. Inoltre, i cittadini di uno Stato membro cui sono applicabili le disposizioni della presente decisione e che risiedono in Tunisia sono soggetti agli obblighi e sono ammessi al beneficio della legislazione tunisina alle stesse condizioni dei cittadini di questo paese, fatte salve le disposizioni particolari contenute nella presente decisione. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 sono applicabili ai diritto di eleggere i membri degli organi delle istituzioni di sicurezza sociale o di partecipare alla loro designazione, ma non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri o della legislazione tunisina per quanto riguarda l'eleggibilità e le modalità di designazione degli interessati a tali organi. Articolo 4 Campo d'applicazione "ratione materiae" 1. Tenuto conto delle disposizioni particolari che essa contiene, la presente decisione si applica a tute le legislazione relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti : a) le prestazioni di malattia e maternità; b) le prestazioni d'invalidità; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari. 2. La presente decisione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1. 3. La presente decisione s applica alla prestazioni speciali a carattere non contributivo disciplinate da una legislazione o da un regime diversi da quelli di cui al paragrafo 1 o che sono esclusi a titolo del paragrafo 4, quando tali prestazioni sono destinate: a) sia a coprire, a titolo suppletivo, complementare o accessorio, le eventualità corrispondenti ai settori indicati al paragrafo 1, lettere da a) a h); b) sia unicamente a garantire la protezione specifica dei disabili. 4. La presente decisione non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro riguardanti le prestazioni speciali a carattere non contributivo, indicate all'allegato II, sezione II, la cui applicazione è limitata a una parte del suo territorio. 5. Tuttavia, le disposizioni del titolo II e della parte II non pregiudicano le disposizioni di una legislazione relativa agli obblighi dell'armatore. 6. La presente decisione non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime della guerra o delle sue conseguenze Articolo 5 Dichiarazione delle parti contraenti riguardanti il campo d'applicazione della presente decisione Gli Stati membri e la Tunisia menzionano le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni minime di cui all'articolo 55 nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78 nelle dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'articolo 90. Articolo 6 Convenzioni di sicurezza sociale concluse tra due o i più Stati membri I benefici delle convenzioni di sicurezza sociale, che vincolano esclusivamente due o più Stati membri, indicate all'allegato III, sono estesi alle persone cui è applicabile la presente decisione. Articolo 7 Revoca delle clausole di residenza - Incidenza dell'assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente decisione, le prestazioni di vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nonché le prestazioni in denaro per invalidità acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri non possono subire alcuna riduzione, né modificazione, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede sul territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice. Le disposizioni del primo comma si applicano anche alle prestazioni in capitale concesse in caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite che aveva diritto ad una pensione o ad una rendita di superstite. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, salvo per quanto riguarda le prestazioni di invalidità diverse da quelle che sono erogate in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle prestazioni acquisite a titolo della legislazione di uno o più Stati membri, quando il beneficiario è cittadino tunisino e risiede in Tunisia, nonché alle prestazioni acquisite a titolo della legislazione tunisina, quando il beneficiario è cittadino di uno Stato membro e risiede sul territorio di questo Stato o in qualunque altro Stato membro. 3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintanto che l'interessato sia soggetto, in qualità di lavoratore, all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Articolo 8 Prestazioni speciali a carattere non contributivo 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 7 e del titolo II della parte II, le persone cui è applicabile la presente decisione beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e a titolo della legislazione di questo Stato, nella misura in cui tali prestazioni siano menzionate all'allegato IV. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico. 2. Quando la legislazione di uno Stato membro subordina il diritto a una prestazione di cui al paragrafo 1, concessa a titolo complementare, al beneficio di una prestazione di cui a una delle lettere da a) a h) dell'articolo 4, paragrafo 1, e nessuna delle prestazioni di questo genere è dovuta a titolo di questa legislazione, qualunque prestazione corrispondente concessa a titolo della legislazione di un altro Stato membro è considerata come una prestazione concessa a titolo della legislazione del primo Stato membro in vista della concessione della prestazione complementare. 3. Quando la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai disabili, alla condizione che l'invalidità o la disabilità siano state constatate per la prima volta sul territorio di questo Stato membro, questa condizione è considerata sussistente quando la constatazione è stata fatta per la prima volta sul territorio di un altro Stato membro. Articolo 9 Rivalutazione delle prestazioni Le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro o della Tunisia sono applicabili alle prestazioni dovute secondo questa legislazione, tenuto conto di quanto disposto nella presente decisione. Articolo 10 Divieto di cumulo delle prestazioni 1. La presente decisione non può conferire né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi a uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, dell'articolo 45, paragrafi 2 e 3, degli articoli 48, 55 e 56 o dell'articolo 65 paragrafo 1 lettera b). 2. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente decisione, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualunque natura sono opponibili al beneficiario, anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di uno Stato membro o della Tunisia, o di redditi ottenuti sul territorio di un altro Stato membro o della Tunisia. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione tunisina in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualunque natura sono opponibili al beneficiario, anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri o di redditi ottenuti sul territorio di uno o più Stati membri. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano tuttavia quando l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura d'invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni) che sono liquidate: -dalle istituzioni di due o più Stati membri conformemente agli articoli 48, 56 e 66 della presente decisione, -dall'istituzione tunisina, conformemente alle disposizioni di una convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Tunisia e uno Stato membro. 4. Le clausole di riduzione, sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro nel caso in cui il beneficiario di prestazioni di invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività professionale, sono ad esso opponibili anche se esercita la propria attività nel territorio di un altro Stato membro o della Tunisia. Le clausole di riduzione, sospensione o di soppressione previste dalla legislazione della Tunisia nel caso in cui il beneficiario di prestazioni d'invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività professionale sono ad esso opponibili anche se esercita la propria attività sul territorio di uno Stato membro. PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE DEGLI STATI MEMBRI AI LAVORATORI TUNISINI E AI LORO FAMILIARI TITOLO I DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE Articolo 11 Norme generali 1. Il lavoratore cui è applicabile la presente decisione è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo. 2. Con riserva degli articoli da 12 a 17: a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede e il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. b) il lavoratore occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato; c) il lavoratore cui la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile, senza che la legislazione di un altro Stato membro gli divenga applicabile in conformità con una delle norme enunciate ai commi precedenti o con una delle eccezioni o norme particolari dagli articoli da 12 a 17, è soggetto alla legislazione dello Stato membro sul territorio del quale risiede, conformemente alle disposizioni di questa sola legislazione. Articolo 12 Norme particolari 1. La norma enunciata all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), è applicabile tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità: a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente e distaccato da quest'impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto di quest'ultima, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, a condizione che la durata prevedibile del lavoro non superi i 12 mesi e che egli non sia inviato in sostituzione di un altro lavoratore giunto al termine del suo periodo di distacco; b) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga per circostanze imprevedibili oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i 12 mesi, la legislazione del primo Stato membro rimane applicabile fino al compimento del lavoro, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il suo accordo; tale accordo deve essere richiesto prima della fine del periodo iniziale di 12 mesi. Tale accordo non può tuttavia essere dato per un periodo superiore a 12 mesi; 2. Il lavoratore occupato prevalentemente nel territorio di due o più Stati membri è soggetto alla legislazione determinata nel modo seguente: a) il lavoratore che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto altrui o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne ed ha sede nel territorio di uno Stato membro, è soggetto alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia: i) il lavoratore occupato da una succursale o da una rappresentanza permanente che l'impresa in questione possiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o tale rappresentanza permanente si trova; ii) il lavoratore occupato prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetto alla legislazione di tale Stato, anche se l'impresa che lo occupa non ha né sede né succursale, né rappresentanza permanente su tale territorio, b) il lavoratore diverso da quello di cui alla lettera a) è soggetto: i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri; ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro che lo occupa ha la propria o il proprio domicilio se non risiede nel territorio di uno degli Stati nei quali esercita la sua attività. 3. il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro da un'impresa che ha la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di questi Stati è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede. Articolo 13 Norme particolari applicabili ai marittimi La norma enunciata all'articolo 11, paragrafo 2 lettera b) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità. 1. il lavoratore occupato da un'impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccato da tale impresa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafo 1; 2. il lavoratore che, non essendo abitualmente occupato in mare, è occupato nelle acque territoriali o in un porto di uno Stato membro su una nave che batte bandiera di uno Stato membro che si trova nelle acque territoriali o nel porto, senza appartenere all'equipaggio di tale nave, è soggetto alla legislazione del primo Stato membro; 3. il lavoratore che è occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuito per tale occupazione da un'impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio sul territorio di un altro Stato membro, è soggetto alla legislazione di quest'ultimo Stato purché vi risieda; l'impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata come datore di lavoro ai fini dell'applicazione di detta legislazione. Articolo 14 Norme particolari applicabili ai lavoratori che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri La persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo 12, paragrafi 2 o 3. Articolo 15 Disposizioni varie 1. La persona di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata conformemente a tale disposizioni, come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione. 2. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita, che esercita un'attività professionale, non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per tale attività, si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, a meno che l'interessato non faccia domanda di esservi assoggettato rivolgendosi all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro. Articolo 16 Norme concernenti l'assicurazione volontaria o l'assicurazione facoltativa continuata 1. Gli articoli da 11 a 15 non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria. 2. Qualora l'applicazione della legislazione di due o più Stati membri comporti il cumulo dell'iscrizione: -a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è soggetto esclusivamente al regime d'assicurazione obbligatoria, -a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato non può essere ammesso che al regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata per il quale ha optato. 3. Tuttavia, in materia d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, sempre che tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito nel primo Stato membro. Articolo 17 Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 11 a 16 Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli orgasmi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 11 a 16. Articolo 18 Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stati membri Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale. TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI CAPITOLO 1 MALATTIA E MATERNITÀ Sezione 1 Disposizioni comuni Articolo 19 Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza 1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al lavoratore stagionale, anche se si tratta di periodi anteriori ad un'interruzione di assicurazione che abbia superato la durata prevista dalla legislazione dello Stato competente, a condizione tuttavia che l'interessato non abbia cessato di essere assicurato per una durata superiore a 4 mesi. Sezione 2 Lavoratori e loro familiari Articolo 20 Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali 1. Il lavoratore che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 19, beneficia nello Stato in cui risiede: a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, tali prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono. Qualora i familiari risiedano sul territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione, si presume che le prestazioni in natura siano loro corrisposte per conto dell'istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è iscritto, salvo il caso in cui il coniuge o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale nel territorio di detto Stato membro. Articolo 21 Lavoratori frontalieri e loro familiari - Norme specifiche Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se l'interessato vi risiedesse. I familiari possono beneficiare delle prestazioni alle stesse condizioni; tuttavia, salvo i casi d'urgenza, il beneficio di queste prestazioni è subordinato ad un accordo fra gli Stati interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, oppure in mancanza, all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente. Articolo 22 Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente 1. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, che dimora nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se vi risiedesse anche se, prima di tale dimora, ha già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità. 2. Il paragrafo 1 si applica per analogia ai familiari di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Tuttavia, se questi ultimi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore subordinato risiede, le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora per conto dell'istituzione del luogo di residenza degli interessati. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al lavoratore frontaliero né ai suoi familiari. 4. Il lavoratore e i suoi familiari di cui all'articolo 2, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato, anche se prima del trasferimento della residenza hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità. Articolo 23 Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità - Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adeguate 1. Il lavoratore che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 19 e: a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate e durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro oppure b) che, dopo esser stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro oppure c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato, ha diritto: i) alle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente; ii) alle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo fra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. 2. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche. L'autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato risiede, e se queste cure, tenuto conto dello stato di salute stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenne il trattamento in questione nello Stato membro di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia ai familiari di un lavoratore. Tuttavia, per l'applicazione del paragrafo 1, lettere a) i) e c) i) ai familiari di cui all'articolo 20 paragrafo 2, residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede: a) le prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se il lavoratore fosse ad essa iscritto. La durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata tuttavia dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari; b) l'autorizzazione prescritta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), è rilasciata dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari. 4. Il fatto che il lavoratore beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 non pregiudica il diritto dei suoi familiari alle prestazioni. Articolo 24 Attività svolta in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Soggiorno nello Stato in cui viene svolta l'attività Il lavoratore di cui agli articoli 12, 13, 14 e 17, nonché i suoi familiari che lo accompagnano, beneficiano delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), per ogni situazione che renda necessarie prestazioni nel corso di un soggiorno sul territorio di uno Stato membro in cui il lavoratore esercita la sua attività professionale o di cui la nave, a bordo della quale il lavoratore svolge la sua attività professionale, batte bandiera. Articolo 25 Calcolo delle prestazioni in denaro 1. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio o su una base contributiva media, determina tale guadagno medio o tale base contributiva media esclusivamente in funzione dei guadagni accertati o delle basi contributive applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione. 2. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario oppure, eventualmente, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione. 3. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato residenti nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente. Articolo 26 Prestazioni in natura di notevole importanza 1. Il lavoratore cui l'istituzione di uno Stato membro abbia riconosciuto, prima della sua nuova iscrizione all'istituzione di un altro Stato membro, il diritto per sé o per un suo familiare ad una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, beneficia di tali prestazioni a carico della prima istituzione, anche se sono accordate quando il lavoratore è già iscritto alla seconda istituzione. 2. L'elenco delle prestazioni cu sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1 è quello stabilito dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui all'articolo 80 del regolamento 1408/71, definito all'articolo 1, lettera u) della presente decisione. Sezione 3 Disoccupati e loro familiari Articolo 27 1. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano per analogia al lavoratore frontaliero in disoccupazione completa che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia, e ai suoi familiari. 2. Quando un disoccupato diverso da quello di cui al paragrafo 1 soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro, cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione, per acquisire il diritto alle prestazioni di malattia e maternità, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 19, i suoi familiari beneficiano di tali prestazioni, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono o dimorano. Queste prestazioni sono erogate: i) per quanto concerne le prestazioni in natura, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione competente dello Stato membro, cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione; ii) per quanto concerne le prestazioni in denaro, dall'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione che essa applica. 3. Fatte salve le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che permettono la concessione delle prestazioni di malattia per una durata superiore, la durata prevista al paragrafo 1 può, in casi di forza maggiore, essere prolungata dall'istituzione competente entro il limite fissato dalla legislazione che questa istituzione applica. Sezione 4 Richiedenti di pensioni o di rendite e loro familiari Articolo 28 Diritto alle prestazioni in natura in caso di cessazione del diritto alle prestazioni da parte dell'istituzione che era da ultimo competente 1. Il lavoratore, i suoi familiari o i suoi superstiti che, nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione o di rendita, cessano di aver diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro che era da ultimo competente, beneficiano tuttavia di queste prestazioni alle condizioni seguenti: le prestazioni in natura vengono erogate secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato o gli interessati risiedono, purché vi abbiano diritto in virtù di tale legislazione o vi avessero diritto in virtù della legislazione di un altro Stato membro, qualora risiedessero nel territorio di quest'ultimo Stato, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 19. 2. Il richiedente una pensione o una rendita, il cui diritto alle prestazioni in natura deriva dalla legislazione di uno Stato membro che obbliga l'interessato a versare egli stesso i contributi relativi all'assicurazione malattia durante l'istruttoria della sua domanda di pensione, cessa di aver diritto alle prestazioni in natura allo scadere del secondo mese per il quale non ha versato i contributi dovuti. 3. Le prestazioni in natura erogate ai sensi del paragrafo 1 sono a carico dell'istituzione che in applicazione del paragrafo 2, ha riscosso i contributi; qualora non debbano essere versati contributi ai sensi del paragrafo 2, l'istituzione, cui incombe l'onere delle prestazioni in natura, dopo la liquidazione della pensione o della rendita a norma dell'articolo 30, rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni erogate. Sezione 5 Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari Articolo 29 Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati membri, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 19 e dell'allegato VI, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro. Articolo 30 Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza 1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 19 e all'allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti: a) le prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dall' istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura; b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente al paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, dette prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le norme seguenti: a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato; b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto; qualora l'applicazione di questa norma abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione che applica la legislazione alla quale il titolare è stato soggetto da ultimo. Articolo 31 Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati membri diversi da quello di residenza, quando esiste un diritto alle prestazioni in quest'ultimo Stato In caso di residenza del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri nel territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione e a norma della quale non è dovuta alcuna pensione o rendita, l'onere delle prestazioni in natura, che sono corrisposte a detto titolare nonché ai familiari, incombe all'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, purché detto titolare e i familiari abbiano diritto a queste prestazioni secondo la legislazione applicata da suddetta istituzione, a condizione che risiedano nel territorio dello Stato membro in cui tale istituzione si trova. Articolo 32 Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare - Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare 1. I familiari del titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni come se il titolare risiedesse nello stesso territorio in cui essi risiedono, a condizione che egli abbia diritto a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti: a) le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare; b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 29 o dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza dei familiari, dette prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. 2. I familiari di cui al paragrafo 1 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro ove risiede il titolare, beneficiano: a) delle prestazioni in natura secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità, prima del trasferimento della propria residenza; b) delle prestazioni in denaro erogate, se del caso, dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 29 o dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza del titolare, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. Articolo 33 Prestazioni in natura di notevole importanza Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano per analogia ai titolari di pensioni o di rendite. Articolo 34 Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari, che dimorano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano: a) delle prestazioni in natura erogate dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare; b) delle prestazioni in denaro erogate, eventualmente, dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 29 o dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. Articolo 35 Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite 1. L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 29, 30, 31, 32 e 34 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro. 2. Quando, nei casi contemplati all'articolo 31, il titolare di una pensione o di una rendita è soggetto, in ragione della sua residenza, al versamento di contributi o a trattenute equivalenti per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, detti contributi non sono esigibili. Articolo 36 Disposizioni generali 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 30, 31, 32 e 34 il titolare di due o più pensioni o rendite dovute a norma della legislazione di un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o di una rendita dovute a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi di dette disposizioni. 2. Le disposizioni degli articoli da 29 a 35 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro a titolo dell'attività lavorativa svolta. In tal caso, si considera l'interessato lavoratore subordinato o familiare di un lavoratore subordinato , ai fini dell'applicazione del presente capitolo. Sezione 6 Disposizioni varie Articolo 37 Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimora - Affezione preesistente - Durata massima della concessione delle prestazioni 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 22, paragrafo 1, degli articoli 23, 27, 28, dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafo 1 o dell'articolo 34 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere o delle imprese assimilate, a questa categoria di lavoratori e ai loro familiari si applicano le disposizioni di tale regime speciale se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale si rivolgono è competente per l'applicazione del regime suddetto. 2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni ad una condizione relativa all'origine dell'affezione, questa condizione non è opponibile né ai lavoratori né ai loro familiari cui la presente decisione è applicabile, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono. 3. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto eventualmente del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dalla istituzione di un altro Stato membro per lo stesso evento di malattia o di maternità. Sezione 7 Disposizioni varie Articolo 38 1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale. 2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dalla decisione di cui all'articolo 91 o previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria. In quest'ultimo caso gli importi devono essere tali da assicurare un rimborso che s'avvicini il più possibile alle spese effettive. 3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza. CAPITOLO 2 INVALIDITÀ Sezione 1 Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione Articolo 39 Disposizioni generali 1. Il lavoratore che sia soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo cui l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 41. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli i quali sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 7. 2. L'allegato V, parte A, menziona per ogni Stato membro interessato le legislazioni del tipo di cui al paragrafo 1 in vigore nel suo territorio. Articolo 40 Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore è stato soggetto per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni 1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sia in un regime generale sia in un regime speciale sotto la legislazione di ogni altro Stato membro. A tal fine essa tiene conto di questi periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. 2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta a un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sono presi in considerazione, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto all'uno o all'altro di questi regimi. Articolo 41 Liquidazione delle prestazioni 1. L'istituzione dello Stato membro, la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'inabilità al lavoro seguita da invalidità, determina, secondo le disposizioni di tale legislazione, se l'interessato soddisfa le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente dell'articolo 40. 2. L'interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 ottiene le prestazioni esclusivamente da detta istituzione, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. 3. L'interessato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 1, beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell'articolo 40. 4. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede che l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente. 5. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione in caso di cumulo con prestazioni di natura diversa ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, o con altri redditi, si applicano per analogia l'articolo 49, paragrafo 3, e l'articolo 51, paragrafo 5. Sezione 2 Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo della prestazione d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1 Articolo 42 Disposizioni generali 1. Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto all'articolo 39, paragrafo 1, beneficia delle prestazioni conformemente al capitolo 3, applicabili per analogia, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 4. 2. Tuttavia, l'interessato colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto ad una legislazione indicata nell'allegato V, parte A, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, alle condizioni seguenti: -che egli soddisfi le condizioni prescritte da questa o da altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo 40, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni non indicate nell'allegato V, parte A, -che egli non soddisfi le condizioni necessarie per acquisire il diritto a prestazioni di invalidità in base ad una legislazione non indicata nell'allegato V, parte A, -che non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, seconda frase. 3. a) Per determinare il diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato membro, di cui all'allegato V, parte A, la quale subordina la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che, per un periodo determinato, l'interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattie in denaro o sia inabile al lavoro, quando un lavoratore già soggetto a detta legislazione è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, si tiene conto, fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 1: i) di tutti i periodi durante cui, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, egli ha fruito, per tale inabilità al lavoro, di prestazioni di malattia in denaro o, in sostituzione delle medesime, ha continuato a percepire senza interruzioni la sua retribuzione, ii) di tutti i periodi durante cui egli ha fruito, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, per l'invalidità conseguente a tale inabilità al lavoro, di prestazioni ai sensi del presente capitolo 2 e del capitolo 3 che segue, come se si trattasse di un periodo durante cui egli ha beneficiato di prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro ai sensi della medesima. b) Il diritto alle prestazioni di invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e, al più presto: i) alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni di cui alla lettera a), punto ii), in virtù della legislazione del secondo Stato membro ii) il giorno successivo all'ultimo giorno in cui l'interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro. 4. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato di invalidità del richiedente si impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato V del regolamento 1408/71 definito all'articolo 1, lettera u), della decisione. Sezione 3 Aggravamento dell'invalidità Articolo 43 1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le disposizioni seguenti: a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a concedere le prestazioni, tenuto conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica; b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, è stato soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte, tenuto conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso; c) se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute conformemente alla lettera b) è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente debitrice, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un complemento pari alla differenza fra detti importi; d) se, nel caso di cui alla lettera b), l'istituzione competente per l'invalidità iniziale è un'istituzione olandese e se: i) l'affezione che ha provocato l'aggravamento è identica a quella che ha dato luogo alla concessione di prestazioni in base alla legislazione olandese, ii) detta affezione è una malattia professionale ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato era soggetto da ultimo e dà diritto al pagamento del supplemento di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b) e iii) la legislazione o le legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto da quando beneficia delle prestazioni sono legislazioni contemplate nell'allegato V, parte A, l'istituzione olandese continua ad erogare la prestazione iniziale dopo l'aggravamento e la prestazione dovuta secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto, è ridotta dell'importo della prestazione olandese; e) se, nel caso di cui alla lettera b), l'interessato non ha diritto a prestazioni a carico dell'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a corrispondere le prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, tenuto conto dell'aggravamento ed eventualmente dell'articolo 40. 2. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte tenuto conto dell'aggravamento, conformemente all'articolo 42, paragrafo 1. Sezione 4 Ripresa dell'erogazione delle prestazioni dopo sospensione o soppressione - Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell'articolo 41 Articolo 44 Determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni di invalidità 1. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve essere ripresa l'erogazione, ad essa provvedono l'istituzione o le istituzioni che erano debitrici delle prestazioni al momento della sospensione, salvo quanto disposto all'articolo 45. 2. Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell'interessato giustifica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 39, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafi 1 o 2, secondo il caso. Articolo 45 Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell'articolo 41 1. Le prestazioni di invalidità sono convertite, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3. 2. Ogni istituzione debitrice di prestazioni di invalidità in virtù della legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri, conformemente all'articolo 54, le prestazioni di invalidità cui egli ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione, ovvero fintanto che l'interessato soddisfi le condizioni necessarie per beneficiarne. 3. Quando prestazioni di invalidità liquidate, conformemente all'articolo 41, secondo la legislazione di uno Stato membro, sono convertite in prestazioni di vecchiaia e qualora l'interessato non soddisfi ancora le condizioni imposte dalla legislazione o dalle legislazioni di uno o più altri Stati membri per avere diritto a dette prestazioni, l'interessato fruisce da parte di questo o questi Stati membri, a decorrere dal giorno della conversione, di prestazioni di invalidità liquidate conformemente alle disposizioni del capitolo 3, come se questo capitolo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'inabilità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato soddisfi le condizioni richieste dall'altra o dalle altre legislazioni nazionali in questione per aver diritto a prestazioni di vecchiaia oppure, non essendo contemplata tale conversione, fino a quando egli abbia diritto alle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione o delle legislazioni di cui trattasi. 4. Le prestazioni di invalidità liquidate conformemente all'articolo 39 formano oggetto di una nuova liquidazione in applicazione del capitolo 3 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni di invalidità in virtù di una legislazione non indicata nell'allegato V, parte A, ovvero se beneficia di prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di un altro Stato membro. CAPITOLO 3 VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI) Articolo 46 Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri 1. I diritti a prestazioni di un lavoratore che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo. 2. Fatto salvo l'articolo 54, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore è stato soggetto, non appena l'interessato abbia presentato una domanda di liquidazione. Si deroga a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri. 3. Il presente capitolo non concerne né le maggiorazioni né i supplementi di pensione per figli a carico, né le pensioni per orfano erogate conformemente alle disposizioni del capitolo 7. Articolo 47 Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore è stato soggetto ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni 1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti - sia in un regime generale sia in un regime speciale - sotto la legislazione di ogni altro Stato membro. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. 2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione ai fini della concessione di tali prestazioni soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenendo conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi. 3. I periodi di assicurazione compiuti in un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione nel regime generale o, in mancanza di esso, nel regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, di un altro Stato membro ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, purché l'interessato sia stato affiliato ad uno di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato membro nell'ambito di un regime di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3, prima frase. 4. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro, secondo le modalità previste all'allegato VI per ciascuno Stato membro interessato. Articolo 48 Liquidazione delle prestazioni 1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l'articolo 47 né l'articolo 42, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti: a) l'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto: i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica; ii) dall'altro, in applicazione del paragrafo 2; b) l'istituzione competente può tuttavia non procedere al calcolo di cui alla lettera a), punto ii), qualora il risultato sia identico o inferiore a quello del calcolo effettuato conformemente alla lettera a), punto i), prescindendo dalle differenze dovute all'arrotondamento delle cifre, purché tale istituzione non applichi una legislazione che contempli clausole di cumulo, quali quelle di cui agli articoli 50 e 51, o se la legislazione contempla tali clausole nel caso indicato all'articolo 51, a condizione che essa preveda di prendere in considerazione le prestazioni di natura diversa soltanto in funzione del rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la sua sola legislazione e la durata dei periodi di assicurazione o di residenza prescritti da questa legislazione per poter usufruire di una prestazione completa. L'allegato V, parte B, indica per ciascuno Stato membro interessato i casi in cui i due calcoli porterebbero a tale risultato. 2. Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l'applicazione dell'articolo 47 e/o dell'articolo 42, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti: a) l'istituzione competente calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera a); b) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa. 3. L'interessato ha diritto, da parte dell'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all'importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l'eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta. In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l'applicazione delle clausole suddette. Articolo 49 Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri 1. Ai sensi del presente capitolo si intendono per «cumulo di prestazioni della stessa natura» tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona. 2. Ai sensi del presente capitolo si intendono per «cumulo di prestazioni di natura diversa» tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1. 3. Per l'applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti: a) si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero; b) si tiene conto dell'importo delle prestazioni che deve essere versato da un altro Stato membro prima della deduzione delle tasse, dei contributi di sicurezza sociale e di altre trattenute individuali; c) non si tiene conto dell'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata; d) nel caso in cui clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione siano applicate in base alla legislazione di un solo Stato membro, in quanto l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovute in base alla legislazione di altri Stati membri o di altri redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio degli altri Stati membri. Articolo 50 Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri 1. Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione calcolata conformemente all'articolo 48, paragrafo 2. 2. Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti: a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato V, parte C, o b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore. In quest'ultimo caso, le clausole suddette sono applicate unicamente nel caso di cumulo di questa prestazione: i) o con una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio; ii) o con una prestazione di cui alla lettera a). Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) e gli accordi sono menzionati nell'allegato V, parte C Articolo 51 Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri 1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di due o più prestazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli importi che non sarebbero corrisposti in caso di un'applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione. 2. Se si tratta di una prestazione calcolata conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, la o le prestazioni di natura diversa degli altri Stati membri, o gli altri redditi, e tutti gli elementi previsti dalla legislazione dello Stato membro per l'applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione sono presi in considerazione in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione o di residenza previsti all'articolo 48, paragrafo 2, lettera b), e considerati ai fini del calcolo della suddetta prestazione. 3. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di una o più prestazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), punto i) e di una o più prestazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti: a) se si tratta della prestazione o delle prestazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a) punto i), gli importi che non fossero corrisposti a causa di un'applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati vanno divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione; b) se si tratta della prestazione o delle prestazioni calcolate conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, la riduzione, la sospensione o la soppressione si effettua conformemente al paragrafo 2. 4. Se, nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettera a), la legislazione di uno Stato membro prevede, per l'applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione, la presa in considerazione delle prestazioni di natura diversa e/o degli altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi, in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera b), la divisione prevista ai suddetti paragrafi non si applica a questo Stato membro. 5. Tutte le succitate disposizioni sono applicabili per analogia se la legislazione di uno Stato membro o di più Stati membri prevede che non si possa acquisire il diritto a una prestazione se si beneficia di una prestazione di natura diversa dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro o di altri redditi. Articolo 52 Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni 1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e del «pro rata» di cui all'articolo 48, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti: a) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti, prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di questi Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato prende in considerazione detta durata massima, anziché la durata totale dei periodi suddetti. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non vale per le prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione; b) le modalità secondo cui vanno presi in considerazione i periodi che si sovrappongono sono fissate nella decisione di cui all'articolo 91; c) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno medio, un contributo medio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi di assicurazione, tra il guadagno lordo dell'interessato e la media dei guadagni lordi di tutti gli assicurati, esclusi gli apprendisti, determina queste cifre medie o proporzionali in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato o al guadagno lordo percepito dall'interessato durante questi soli periodi; d) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica; e) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno o su un importo forfettario, considera che il guadagno o l'importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sia uguale al guadagno o all'importo forfettario o, se del caso, alla media dei guadagni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto legislazione che la suddetta istituzione applica; f) l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi, per taluni periodi, sull'importo dei guadagni e, per altri periodi, su un guadagno o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, i guadagni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera d) o e) oppure la media di questi guadagni o di questi importi, secondo il caso; se, per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle prestazioni si basa su un guadagno o un importo forfettario, essa considera che il guadagno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sia uguale al guadagno fittizio corrispondente a questo guadagno o importo forfettario; g) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni sia effettuato su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato. 2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabili, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato conformemente alle diposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri. 3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente. Articolo 53 Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno 1. Nonostante l'articolo 48, paragrafo 2, l'istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni per i periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e che vanno presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio se: -la durata di detti periodi non raggiunge un anno -tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di questa legislazione. 2. L'istituzione competente di ciascuno degli altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b). 3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti e presi in considerazione, conformemente all'articolo 47, paragrafi da 1 a 4, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato. Articolo 54 Calcolo delle prestazioni quando l'assicurato non soddisfi simultaneamente le condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti, o abbia chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia 1. Se l'interessato non soddisfa in un determinato momento le condizioni prescritte per l'erogazione delle prestazioni, da tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 47 e/o all'articolo 42, paragrafo 3, ma soddisfa soltanto le condizioni di una o più legislazioni, si applicano le disposizioni seguenti: a) ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte calcola l'importo della prestazione dovuta conformemente all'articolo 48; b) tuttavia: i) se l'interessato soddisfa le condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 2; a meno che il fatto di tenere conto dei suddetti periodi non consenta di determinare un importo della prestazione più elevato; ii) se l'interessato soddisfa le condizioni di un'unica legislazione senza che sia necessario ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l'importo della prestazione dovuta è calcolato, a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo le disposizioni dell'unica legislazione le cui condizioni sono soddisfatte e tenuto conto unicamente dei periodi maturati sotto tale legislazione, a meno che il fatto di prendere in considerazione i periodi maturati sotto le legislazioni le cui disposizioni non sono soddisfatte non consenta di determinare, a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), punto ii), un importo della prestazione più elevato. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili per analogia quando l'interessato ha espressamente chiesto di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, seconda frase. 2. La prestazione o le prestazioni concesse secondo una o più legislazioni interessate, nel caso di cui al paragrafo 1, sono ricalcolate d'ufficio ai sensi dell'articolo 48, man mano che le condizioni prescritte da una o più legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto vengono ad essere soddisfatte, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 47 e, se necessario, nuovamente del paragrafo 1. Il presente paragrafo è applicabile per analogia quando una persona domanda la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, rimasta fino ad allora sospesa conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, seconda frase. 3. Un nuovo calcolo viene effettuato d'ufficio conformemente al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 42, paragrafo 2, quando le condizioni prescritte da una o più legislazioni in questione cessano di essere soddisfatte. Articolo 55 Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente agli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima. Articolo 56 Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni 1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all'articolo 48, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo. 2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all'articolo 48. CAPITOLO 4 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI Sezione 1 Articolo 57 Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali Il lavoratore che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che è vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale beneficia nello Stato membro nel quale risiede: a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, come se fosse ad essa iscritto; b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. Articolo 58 Lavoratori frontalieri - Disposizione particolare Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo. Articolo 59 Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente 1. Il lavoratore di cui all'articolo 57 che dimora nel territorio dello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima dell'inizio della dimora. Tuttavia tale disposizione non si applica al lavoratore frontaliero. 2. Il lavoratore di cui all'articolo 57 che trasferisce la propria residenza nel territorio dello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima del trasferimento della residenza. Articolo 60 Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro dopo che si è verificato l'infortunio o la malattia professionale - Necessità di recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure 1. Il lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, a) che dimora nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente, b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato, ha diritto: i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente, ii) alle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. 2. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o l'applicazione delle cure mediche. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui risiede. Articolo 61 Infortuni in itinere L'infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è considerato come sopravvenuto nel territorio dello Stato competente. Articolo 62 Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri 1. Quando la persona colpita da malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che, per la sua natura, può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i suoi superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo di questi Stati le cui condizioni si trovano soddisfatte, tenuto conto eventualmente dei paragrafi da 2 a 5. 2. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata medicalmente accertata per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro. 3. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell'ultima attività che può provocare tale malattia, l'istituzione competente di tale Stato, nell'esaminare in quale momento è stata svolta quest'ultima attività , tiene conto, nella misura necessaria, delle attività della stessa natura svolte sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fossero state svolte sotto la legislazione del primo Stato. 4. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che un'attività può provocare la malattia considerata sia stata esercitata per una certa durata, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi in cui tale attività è stata svolta sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fosse stata svolta sotto la legislazione del primo Stato. 5. In caso di pneumoconiosi sclerogena, l'onere delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, è ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la persona colpita ha svolto un'attività che può provocare detta malattia. Tale ripartizione è effettuata proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione vecchiaia o dei periodi di residenza di cui all'articolo 47, paragrafo 1, compiuto sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione vecchiaia o di residenza compiuti sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni. 6. Il Consiglio determina all'unanimità, su proposta della Commissione, le malattie professionali alle quali sono estese le disposizioni del paragrafo 5. Articolo 63 Calcolo delle prestazioni in denaro 1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio, determina tale guadagno medio esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione. 2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario o, se del caso, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione. 3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente. Articolo 64 Spese di trasporto dell'infortunato 1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto dell'infortunato fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale l'infortunato risiede, a condizione che abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è richiesta quando trattasi di un lavoratore frontaliero. 2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma fino al luogo di inumazione assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale l'infortunato risiedeva al momento dell'infortunio, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Sezione 2 Aggravamento di una malattia professionale indennizzata Articolo 65 1. In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale un lavoratore ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le disposizioni seguenti: a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività professionale che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni senza tener conto dell'aggravamento, conformemente alle norme della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato membro concede all'interessato un supplemento, il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di questo Stato membro; c) se, nel caso previsto alla lettera b), un lavoratore colpito da pneumoconiosi sclerogena o da una malattia determinata in applicazione delle norme di cui all'articolo 62, paragrafo 6, non ha diritto alle prestazioni in virtù della legislazione del secondo Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, l'istituzione competente del secondo Stato membro sopporta l'onere della differenza tra l'importo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, dovute dall'istituzione competente del primo Stato membro, tenendo conto dell'aggravamento, e l'importo delle prestazioni corrispondenti che erano dovute prima dell'aggravamento; d) le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni liquidate ai sensi della lettera b) dalle istituzioni di due Stati membri. 2. In caso d'aggravamento di una malattia professionale che ha dato luogo all'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 5, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 62, paragrafo 1, è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; b) l'onere delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, rimane ripartito fra le istituzioni che partecipavano all'onere delle prestazioni precedenti, conformemente all'articolo 62, paragrafo 5. Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un'attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione di uno degli Stati membri in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura o sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente di questo Stato sopporta l'onere della differenza fra l'importo delle prestazioni dovute tenendo conto dell'aggravamento e l'importo delle prestazioni che erano dovute prima dell'aggravamento. Sezione 3 Disposizioni varie Articolo 66 Norme intese a tener conto delle particolarità di talune legislazioni 1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel territorio dello Stato membro nel quale l'interessato si trova, oppure se tale assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia. 2. Se la legislazione dello Stato competente subordina la gratuità completa delle prestazioni in natura all'utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 57 ed all'articolo 60, paragrafo 1, sono considerate come erogate da tale servizio medico. 3. Se la legislazione dello Stato competente prevede un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 57 ed all'articolo 60, paragrafo 1, sono considerate come erogate a richiesta dell'istituzione competente. 4. Quando il regime dello Stato competente relativo al risarcimento degli infortuni sul lavoro non ha il carattere di un'assicurazione obbligatoria, l'erogazione delle prestazioni in natura è effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall'assicuratore surrogato. 5. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica. 6. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica a condizione che: 1) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo; 2) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo, nonostante il paragrafo 5, ad un indennizzo a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati. Articolo 67 Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimora - Durata massima delle prestazioni 1. Se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione, le disposizioni applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi, di cui all'articolo 57 o all'articolo 60, paragrafo 1, sono quelle del regime dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, le disposizioni di questo regime sono applicabili a tale categoria di lavoratori quando l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale essi si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime. 2. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro. Sezione 4 Rimborsi tra istituzioni Articolo 68 1. L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura erogate per suo conto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 57 e dell'articolo 60, paragrafo 1. 2. Il rimborso di cui al paragrafo precedente è determinato ed effettuato secondo le modalità previste nella decisione di cui all'articolo 91, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute. 3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza. CAPITOLO 5 ASSEGNI IN CASO DI MORTE Articolo 69 Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto agli assegni in caso di morte al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. Articolo 70 Diritto agli assegni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1. Quando un lavoratore subordinato, un titolare o un richiedente di pensione o di rendita ovvero un familiare muore nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, il decesso è considerato essere sopraggiunto nel territorio di quest'ultimo Stato. 2. L'istituzione competente è tenuta a concedere gli assegni in caso di morte dovuti in base alla legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Articolo71 Erogazione delle prestazioni in caso di morte di un titolare di pensione o di rendita che risiedeva in uno Stato diverso da quello ove trovasi l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura In caso di morte del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura erogate a detto titolare ai sensi dell'articolo 30, gli assegni in caso di morte dovuti secondo la legislazione che questa istituzione applica sono erogati dalla stessa istituzione, a suo carico, come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nel territorio dello Stato membro in cui essa si trova. Le disposizioni del comma precedente si applicano per analogia ai familiari di un titolare di una pensione o di una rendita. CAPITOLO 6 PRESTAZIONI FAMILIARI Articolo 72 Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma tiene conto a tal fine, nella misura necessaria,dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. Articolo 73 Lavoratori i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Il lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI. Articolo 74 Disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Il lavoratore disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI. Articolo 75 Erogazioni delle prestazioni 1. Le prestazioni familiari sono erogate, nei casi previsti all'articolo 73, dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto e, nei casi previsti all'articolo 74, dall'istituzione competente dello Stato secondo la cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Esse vengono erogate, conformemente alle disposizioni che tali istituzioni applicano, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica alla quale le prestazioni devono essere versate risieda, dimori o abbia la sua sede nel territorio dello Stato competente o in quello di un altro Stato membro. 2. Tuttavia, se le prestazioni familiari non sono destinate al mantenimento dei familiari da parte della persona a cui devono essere erogate, l'istituzione competente eroga le suddette prestazioni, con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i familiari, a richiesta e tramite l'istituzione del luogo in cui risiedono o l'istituzione designata o l'organismo determinato a tal fine dall'autorità competente del paese di residenza. 3. Due o più Stati membri possono convenire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, che l'istituzione competente eroghi le prestazioni familiari dovute secondo la legislazione di questi Stati o di uno di questi Stati alla persona fisica o giuridica che ha l'onere effettivo dei familiari, direttamente o tramite l'istituzione del luogo della loro residenza. Articolo 76 Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Statocompetente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari 1. Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell'esercizio di un'attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all'occorrenza in applicazione degli articoli 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro. 2. Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l'istituzione competente dell'altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro. CAPITOLO 7 PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE E PRESTAZIONI PER ORFANI Articolo 77 Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite 1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme: a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita; b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri: i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisto in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), oppure ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale l'interessato è stato più lungamente soggetto se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri. Articolo 78 Orfani 1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o le rendite per orfani, eccettuate le rendite per orfani concesse in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme: a) all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato; b) all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri: i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il defunto è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri. Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l'erogazione delle prestazioni agli orfani. Articolo 79 Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani 1. Le prestazioni ai sensi degli articoli 77 e 78 sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita od il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente. Tuttavia: a) se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 47 o dall'articolo 72, a seconda del caso; b) se tale legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni è calcolato in funzione dell'ammontare della pensione o dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, esso è calcolato in funzione dell'importo teorico determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 2. 2. Qualora l'applicazione della norma fissata dal paragrafo 2, lettera b), punto ii), degli articoli 77 e 78 avesse l'effetto di rendere competenti più Stati membri, essendo uguale la durata dei periodi, le prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78, a seconda del caso, sono concesse conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il titolare o il defunto è stato soggetto da ultimo. 3. Il diritto alle prestazioni dovute, sia in virtù della sola legislazione nazionale sia in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 e degli articoli 77 e 78, è sospeso se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale. In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore. PARTE III - DISPOSIZIONI VARIE Articolo 80 Cooperazione delle autorità competenti 1. Le autorità competenti degli Stati membri e della Tunisia si comunicano tutte le informazioni concernenti: a) i provvedimenti presi per l'applicazione della presente decisione; b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influize sull'applicazione della presente decisione. 2. Per l'applicazione della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Tunisia si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare il rimborso di alcune spese. 3. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari. 4. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro o della Tunisia non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro o della Tunisia. 5. a) Quando, in virtù della presente decisione o della decisione di cui all'articolo 91, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro o della Tunisia comunicano dati di carattere personale alle autorità o istituzioni di un altro Stato membro o della Tunisia, detta comunicazione è soggetta alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato che li trasmette. Ogni ulteriore comunicazione, nonché la memorizzazione, le modifiche e la cancellazione dei dati, sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato che li riceve. b) L'uso dei dati personali a fini diversi da quelli della sicurezza sociale può avvenire esclusivamente con il consenso dell'interessato o conformemente alle altre garanzie previste dal diritto interno. Articolo 81 Esenzioni o riduzioni di tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione 1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di uno Stato membro o della Tunisia per gli atti o documenti da produrre in applicazione della sua legislazione, è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o della Tunisia o della presente decisione. 2. Tutti gli atti e documenti di qualsiasi specie, da produrre per l'applicazione della presente decisione, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari. Articolo 82 Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente o presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale della Tunisia 1. Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato o della Tunisia. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti interessate. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di prestazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito. 2. Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione tunisina, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di uno Stato membro. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente della Tunisia, direttamente o tramite le autorità competenti interessate. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale dello Stato membro è considerata come la data di prestazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito. 3. Le autorità competenti degli Stati membri e della Tunisia dovranno designare le autorità, istituzioni o organi giurisdizionali abilitati a ricevere validamente le domande, dichiarazioni o ricorsi. Articolo 83 Perizie mediche 1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, dietro richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro o della Tunisia, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dalla decisione di cui all'articolo 91 o, in mancanza, alle condizioni concordate tra le autorità competenti degli Stati interessati. 2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente. Articolo 84 Trasferimenti da uno Stato membro all'altro delle somme dovute in applicazione della presente decisione Se del caso, i trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento hanno luogo nell'osservanza degli accordi vigenti in materia tra gli Stati interessati al momento del trasferimento. Qualora tra due Stati non siano in vigore accordi di tal genere, le autorità competenti di detti Stati o le autorità da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti. Articolo 85 Modalità particolari di applicazione di talune legislazioni Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri o della Tunisia sono indicate nell'allegato VI. Articolo 86 Recupero dei contributi 1. Il recupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato membro può essere effettuato nel territorio di un altro Stato membro secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e privilegi applicabili al ricupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato. 2. Le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 saranno definite, ove necessario, dalla decisione di cui all'articolo 91 o mediante accordi tra Stati membri. Tali modalità di applicazione potranno riguardare anche le procedure di ricupero forzoso. Articolo 87 Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili 1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro; b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto. 2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione, che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori subordinati che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei lavoratori subordinati che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilità non è esclusa. PARTE IV -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 88 Disposizioni transitorie 1. La presente decisione non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente alla data della sua entrata in vigore. 2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro o della Tunisia prima della data di entrata in vigore della presente decisione è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni della presente decisione. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù della presente decisione anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data di entrata in vigore della presente decisione. 4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale. 5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima dell'entrata in vigore della presente decisione, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni della presente decisione. 6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tal data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro o della Tunisia concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti. 7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro o della Tunisia. Articolo 89 Allegati alla presente decisione 1. Gli allegati alla presente decisione ne costituiscono parte integrante. 2. Su richiesta dello Stato o degli Stati membri interessati o della Tunisia, questi allegati potranno essere modificati con decisione adottata dal Consiglio di Associazione. Articolo 90 Notifiche riguardanti talune disposizioni 1. Le notifiche di cui all'articolo 5 sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Associazione. Esse indicano la data d'entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione. 2. Le notifiche ricevute conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 91 Modalità d'applicazione della presente decisione Una decisione ulteriore stabilisce le modalità di applicazione della presente decisione. Articolo 92 Accordi che completano le modalità d'applicazione della presente decisione Due o più Stati membri, o la Tunisia e uno o più Stati membri, possono se necessario concludere accordi volti a completare le modalità d'applicazione amministrative della presente decisione. Articolo 93 Ciascuna parte contraente adotta, per quanto la riguarda, le misure che comporta l'esecuzione della presente decisione. Fatto a......................... ALLEGATO I CAMPO D'APPLICAZIONE QUANTO ALLE PERSONE I. Lavoratori subordinati [articolo 1, lettera a), punti ii) e iii) della decisione] A. BELGIO Senza oggetto. B. DANIMARCA 1. È considerato lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) della decisione, qualsiasi persona che, per il fatto di esercitare un'attività subordinata, è soggetta: a) alla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, per il periodo anteriore al 1° settembre 1977, o b) alla legge relativa al regime di pensione complementare dei lavoratori subordinati (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP), per il periodo che inizia il 1° settembre 1977. C. GERMANIA Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente alla parte II, titolo II, capitolo 6 della decisione, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) della decisione si considera lavoratore subordinato la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe. D. SPAGNA Senza oggetto. E. FRANCIA Se un'istituzione francese è l'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni familiari, in conformità della parte II, titolo II, capitolo 6 della decisione, è considerata lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) della decisione ogni persona obbligatoriamente affiliata alla sicurezza sociale a norma dell'articolo L 311-2 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale), la quale adempia alle condizioni minime di attività o di retribuzione previste dall'articolo L 313-1 del medesimo codice per beneficiare delle prestazioni in denaro dell'assicurazione malattia, maternità, invalidità, o la persona che beneficia di dette prestazioni in denaro. F. GRECIA 1. Sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii) della decisione, le persone assicurate nel contesto del regime OGA che esercitano unicamente un'attività subordinata oppure sono state soggette alla legislazione di un altro Stato membro, che, per tale fatto, hanno o hanno avuto la qualifica di lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della decisione. 2. Per la concessione degli assegni familiari del regime nazionale, sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) della decisione, le persone di cui all'articolo 1, lettera a), punti i) e iii) della decisione. G. IRLANDA Il termine «lavoratore subordinato» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) della decisione, designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità di quanto disposto alle sezioni 5 e 37 della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale ed i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act (1981)]. H. ITALIA Senza oggetto. I. LUSSEMBURGO Senza oggetto. J. PAESI BASSI Senza oggetto. K. AUSTRIA Senza oggetto. L. PORTOGALLO Senza oggetto. M. FINLANDIA Sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) della decisione, le persone che esercitano un'attività subordinata ai sensi della legislazione sulle pensioni dei lavoratori subordinati. N. SVEZIA Sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) della decisione, le persone che esercitano un'attività subordinata ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. O. REGNO UNITO E' considerato lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) della decisione, qualsiasi persona che abbia la qualità di lavoratore subordinato (employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord, nonché qualsiasi persona per la quale siano dovuti contributi in qualità di lavoratore subordinato (employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra. II. Familiari [articolo 1, lettera d), seconda frase, della decisione] A. BELGIO Senza oggetto. B. DANIMARCA Allorché si decide se a norma della decisione esiste un diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 34 della decisione, l'espressione «familiare» designa: 1) il coniuge di un lavoratore subordinato o di un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento, purché la stessa persona non abbia a titolo personale la qualità di avente diritto a norma della decisione, 2) un figlio di età inferiore a 18 anni affidato a una persona che ha la qualità di avente diritto a norma della decisione. C. GERMANIA Senza oggetto. D. SPAGNA Senza oggetto. E. FRANCIA Il termine «familiare»designa ogni persona menzionata all'articolo L 512-3 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale). F. GRECIA Senza oggetto G. IRLANDA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura di malattia e maternità in base alla decisione, il termine «familiare» designa qualsiasi persona che si consideri a carico del lavoratore per l'applicazione delle leggi sulla sanità dal 1947 al 1970 (Health Acts 1947-1970). H. ITALIA Senza oggetto. I. LUSSEMBURGO Senza oggetto. J. PAESI BASSI Senza oggetto. K. AUSTRIA Senza oggetto. L. PORTOGALLO Senza oggetto. M. FINLANDIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al capitolo 1° del titolo II, parte II,della decisione, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia. N. SVEZIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al capitolo 1° del titolo II, parte II,della decisione, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni. O. REGNO UNITO Per determinare il diritto alle prestazioni in natura, il termine «familiare» designa: 1. Per quanto riguarda le legislazioni della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord: 1) un coniuge, a condizione che: a) questa persona, sia essa un lavoratore dipendente o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento: i) risieda con il coniuge ii) contribuisca al mantenimento di quest'ultimo; e che b) il coniuge: i) non abbia redditi come lavoratore dipendente o avente diritto a norma del regolamento, ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione in base alla propria assicurazione; 2) una persona che si prende cura di un bambino a condizione che: a) il lavoratore dipendente o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento. i) viva insieme alla persona in questione come marito o moglie, o ii) contribuisca al mantenimento di tale persona, e che b) la persona in questione: i) non abbia redditi come lavoratore dipendente o avente diritto a norma del regolamento, o ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione sulla base della propria assicurazione; 3) un bambino per il quale la persona, il lavoratore dipendente o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento beneficia o potrebbe beneficiare di assegni familiari. 2. Per quanto riguarda la legislazione di Gibilterra: qualsiasi persona considerata «persona a carico» a norma dell'ordinanza sanitaria relativa alla medicina di gruppo del 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973). ALLEGATO II CAMPO D'APPLICAZIONE MATERIALE I. Assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal campo d'applicazione della decisione a norma dell'articolo 1, lettera s), punto i) A. BELGIO a) L'assegno di nascita b) Il premio di adozione B. DANIMARCA Nulla. C. GERMANIA Nulla. D. SPAGNA Nulla. E. FRANCIA a) L'assegno per il figlio in tenera età erogato fino all'età di tre mesi b) L'assegno di adozione. F. GRECIA Nulla. G. IRLANDA Nulla. H. ITALIA Nulla. I. LUSSEMBURGO a) Gli assegni prenatali b) Gli assegni di nascita. J. PAESI BASSI Nulla. K. AUSTRIA La parte generale degli assegni di nascita L. PORTOGALLO Nulla. M. FINLANDIA L'assegno globale di maternità o l'assegno forfettario di maternità in applicazione della legge sugli assegni di maternità. N. SVEZIA Nulla. O. REGNO UNITO Nulla. II. Prestazioni speciali a carattere non contributivo nel senso indicato all'articolo 4, paragrafo 4, che non rientrano nel campo d'applicazione della decisione A. BELGIO Nulla B. DANIMARCA Nulla. C. GERMANIA a) Le prestazioni accordate a norma delle legislazioni dei Länder a favore dei minorati e in particolare dei ciechi. b) Il supplemento sociale ai sensi della legge sul ravvicinamento delle pensioni del 28 giugno 1990. D. SPAGNA Nulla. E. FRANCIA Nulla F. GRECIA Nulla. G. IRLANDA Nulla. H. ITALIA Nulla. I. LUSSEMBURGO Nulla J. PAESI BASSI Nulla. K. AUSTRIA Le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundesländer a favore dei minorati e delle persone bisognose d'assistenza. L. PORTOGALLO Nulla. M. FINLANDIA Nulla. N. SVEZIA Nulla. O. REGNO UNITO Nulla. ALLEGATO III DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE IL CUI BENEFICIO È ESTESO A TUTTE LE PERSONE CUI SI APPLICA LA DECISIONE [articolo 6 della decisione] 1. BELGIO-DANIMARCA Senza oggetto. 2. BELGIO-GERMANIA a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960. b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione). 3. BELGIO-SPAGNA Nulla. 4. BELGIO-FRANCIA a) Gli articoli 13, 16 e 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate). b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948). c) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati. 5. BELGIO-GRECIA L'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 35, paragrafo 2, e l'articolo 37 della convenzione generale del 1° aprile 1958. 6. BELGIO-IRLANDA Senza oggetto. 7. BELGIO-ITALIA L'articolo 29 della convenzione del 30 aprile 1948. 8. BELGIO-LUSSEMBURGO Articoli 2 e 4 dell'accordo del 27 ottobre 1971 (sicurezza sociale d'oltremare). 9. BELGIO-PAESI BASSI Articoli 2 e 4 dell'accordo del 4 febbraio 1969 (attività professionale d'oltremare). 10. BELGIO-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedano in un paese terzo. 11. BELGIO-PORTOGALLO Articoli 1 e 5 della convenzione del 13 gennaio 1965 (sicurezza sociale degli impiegati del Congo Belga e del Ruanda -Urundi), nella formulazione di cui all'accordo in forma di scambio di lettere in data 18 giugno 1982. 12. BELGIO-FINLANDIA Senza oggetto. 13. BELGIO-SVEZIA Senza oggetto. 14. BELGIO-REGNO UNITO Nulla. 15. DANIMARCA-GERMANIA a) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953. b) L'accordo complementare del 14 agosto 1953 alla convenzione suddetta. 16. DANIMARCA-SPAGNA Senza oggetto. 17. DANIMARCA-FRANCIA Senza oggetto. 18. DANIMARCA-GRECIA Senza oggetto. 19. DANIMARCA-IRLANDA Senza oggetto. 20. DANIMARCA-ITALIA Senza oggetto. 21. DANIMARCA-LUSSEMBURGO Senza oggetto. 22. DANIMARCA-PAESI BASSI Senza oggetto. 23. DANIMARCA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 24. DANIMARCA-PORTOGALLO Senza oggetto. 25. DANIMARCA-FINLANDIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 26. DANIMARCA-SVEZIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 27. DANIMARCA-REGNO UNITO Senza oggetto. 28. GERMANIA-SPAGNA L'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 45, paragrafo 2 della convenzione di sicurezza sociale del 4 dicembre 1973. 29. GERMANIA-FRANCIA a) L'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950. b) L'articolo 9 dell'accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate). c) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955. d) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955. e) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data. f) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar). 30. GERMANIA-GRECIA a) L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione generale del 25 aprile 1961. b) L'articolo 8, paragrafi 1, 2, lettera b) e 3, gli articoli da 9 a 11, nonché i capitoli I e IV, per quanto riguardano tali articoli, della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 31 maggio 1961 nonché la nota al verbale del 14 giugno 1980. c) Protocollo del 7 ottobre 1991, unitamente alla convenzione del 6 luglio 1984 conclusa tra i governi della Repubblica democratica tedesca e della Grecia in materia di risoluzione di taluni problemi inerenti alle pensioni. 31. GERMANIA-IRLANDA Senza oggetto. 32. GERMANIA-ITALIA a) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2, gli articoli 26 e 36, paragrafo 3, della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali). b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione). 33. GERMANIA-LUSSEMBURGO Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (Ausgleichsvertrag) (regolamento del contenzioso tedesco lussemburghese). 34. GERMANIA-PAESI BASSI a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951. b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945). 35. GERMANIA-AUSTRIA a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980). b) Paragrafo 3, lettere c) e d), paragrafo 17, paragrafo 20, lettera a) e paragrafo 21 del protocollo finale di detta convenzione. c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui: i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1° gennaio 1994: ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994; ciò vale anche per i periodi di riscossione di un'altra pensione, compresa una pensione di reversibilità, in sostituzione della prima, allorché i periodi di riscossione si susseguono senza interruzione. f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione. g) Articolo 2 della convenzione complementare n. 1 di detta convenzione, del 10 aprile 1969. h) Articolo 1, paragrafo 5 e articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978. i) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione. 36. GERMANIA-PORTOGALLO L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione del 6 novembre 1964. 37. GERMANIA-FINLANDIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979. b) Punto 9, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione. 38. GERMANIA-SVEZIA a) Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976. b) Punto 8, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione. 39. GERMANIA-REGNO UNITO a) L'articolo 3, paragrafi 1 e 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960. b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960. c) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 20 aprile 1960. 40. SPAGNA-FRANCIA Nulla. 41. SPAGNA-GRECIA Senza oggetto. 42. SPAGNA-IRLANDA Senza oggetto. 43. SPAGNA-ITALIA L'articolo 5, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 ottobre 1979. 44. SPAGNA-LUSSEMBURGO a) L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione dell'8 maggio 1969. b) L'articolo 1 dell'accordo amministrativo del 27 giugno 1975 per l'applicazione della convenzione dell'8 maggio 1969 ai lavoratori autonomi. 45. SPAGNA-PAESI BASSI L'articolo 23, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 febbraio 1974. 46. SPAGNA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 47. SPAGNA-PORTOGALLO L' articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969. 48. SPAGNA-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985. 49. SPAGNA-SVEZIA Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 febbraio 1983. 50. SPAGNA-REGNO UNITO Nulla. 51. FRANCIA-GRECIA L'articolo 16, quarto comma, e l'articolo 30 della convenzione generale del 19 aprile 1958. 52. FRANCIA-IRLANDA Senza oggetto. 53. FRANCIA-ITALIA a) Gli articolo 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948. b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole). 54. FRANCIA-LUSSEMBURGO Gli articoli 11 e 14 dell'accordo complementare del 12 novembre 1949 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate). 55. FRANCIA-PAESI BASSI L'articolo 11 dell'accordo complementare del 1° giugno 1954 alla convenzione generale del 7 gennaio 1950 (lavoratori delle miniere e imprese assimilate). 56. FRANCIA-AUSTRIA Nulla. 57. FRANCIA-PORTOGALLO Nulla. 58. FRANCIA-FINLANDIA Nulla. 59. FRANCIA-SVEZIA Nulla. 60. FRANCIA-REGNO UNITO Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948. 61. GRECIA-IRLANDA Senza oggetto. 62. GRECIA-ITALIA Senza oggetto. 63. GRECIA-LUSSEMBURGO Senza oggetto. 64. GRECIA-PAESI BASSI L'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 13 settembre 1966. 65. GRECIA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 66. GRECIA-PORTOGALLO Senza oggetto. 67. GRECIA-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 21 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988. 68. GRECIA-SVEZIA Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984. 69. GRECIA-REGNO UNITO Senza oggetto. 70. IRLANDA-ITALIA Senza oggetto. 71. IRLANDA-LUSSEMBURGO Senza oggetto. 72. IRLANDA-PAESI BASSI Senza oggetto. 73. IRLANDA-AUSTRIA Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 74. IRLANDA-PORTOGALLO Senza oggetto. 75. IRLANDA-FINLANDIA Senza oggetto. 76. IRLANDA-SVEZIA Senza oggetto. 77. IRLANDA-REGNO UNITO L'articolo 8 dell'accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale. 78. ITALIA-LUSSEMBURGO L'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 24 della convenzione generale del 29 maggio 1951. 79. ITALIA-PAESI BASSI L'articolo 21, paragrafo 2, della convenzione generale del 28 ottobre 1952. 80. ITALIA-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981. b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 81. ITALIA-PORTOGALLO Senza oggetto. 82. ITALIA-FINLANDIA Senza oggetto. 83. ITALIA-SVEZIA Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979. 84. ITALIA-REGNO UNITO Nulla. 85. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI Nulla. 86. LUSSEMBURGO-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978. b) Articolo 3, paragrafo 2, di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 87. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 12 febbraio 1965. 88. LUSSEMBURGO-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988. 89. LUSSEMBURGO-SVEZIA a) Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Articolo 30 di detta convenzione. 90. LUSSEMBURGO-REGNO UNITO Nulla. 91. PAESI BASSI-AUSTRIA a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 92. PAESI BASSI-PORTOGALLO L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 31 della convenzione del 19 luglio 1979. 93. PAESI BASSI-FINLANDIA Senza oggetto. 94. PAESI BASSI-SVEZIA Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 95. PAESI BASSI-REGNO UNITO Nulla. 96. AUSTRIA-PORTOGALLO Nulla. 97. AUSTRIA-FINLANDIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 98. AUSTRIA-SVEZIA a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 99. AUSTRIA-REGNO UNITO a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3, relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1, del regolamento. 100. PORTOGALLO-FINLANDIA Senza oggetto. 101. PORTOGALLO-SVEZIA Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978. 102. PORTOGALLO-REGNO UNITO a) L'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo relativo al trattamento medico, del 15 novembre 1978. b) Per quanto concerne i lavoratori portoghesi e per il periodo dal 22 ottobre 1987 e fino al termine del periodo transitorio previsto all'articolo 220, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo: l'articolo 26 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1978, così come modificata dallo scambio di lettere del 28 settembre 1987. 103. FINLANDIA-SVEZIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 104. FINLANDIA-REGNO UNITO Nulla. 105. SVEZIA-REGNO UNITO Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987. ALLEGATO IV PRESTAZIONI SPECIALI A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO [Articolo 8 della decisione] A. BELGIO a) Gli assegni per minorati (legge del 27 febbraio 1987). b) Il reddito garantito alle persone anziane (legge del 1° aprile 1969). c) Le prestazioni familiari garantite (legge del 20 luglio 1971). B. DANIMARCA a) La prestazione fissa di riabilitazione versata in base alla legge sugli aiuti sociali a beneficio delle persone in fase di riabilitazione. b) Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale, codificata con la legge n. 204 del 29 marzo 1995). C. GERMANIA Nulla. D. SPAGNA a) Prestazioni a norma della legge sull'integrazione sociale dei minorati (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982). b) Prestazioni assistenziali in denaro per gli anziani e per gli invalidi che non sono in grado di lavorare (regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981). c) Pensioni di invalidità e di anzianità e prestazioni familiari per figlio a carico, non contributive, di cui all'articolo 132, paragrafo 1 e articoli 136 bis, 137 bis, 138 bis, 154 bis, 155 bis, 156 bis, 167, all'articolo 168, paragrafo 2 ed agli articoli 169 e 170 della «Ley General de Seguridad Social» nella versione modificata dalla legge n. 26/90, del 20 dicembre 1990, con cui si inseriscono nella previdenza sociale le prestazioni non contributive. E. FRANCIA a) L'assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà (legge del 30 giugno 1956). b) L'assegno agli adulti minorati (legge del 30 giugno 1975). c) L'assegno speciale (legge del 10 luglio 1952). F. GRECIA a) Le prestazioni speciali per le persone anziane (legge n. 1296/82). b) L'assegno per figli a carico alle madri non attive i cui mariti effettuano il servizio militare (legge n. 1483/84, articolo 23, paragrafo 1). c) L'assegno per figli a carico alle madri non attive i cui mariti sono prigionieri (legge n. 1483/84, articolo 23, paragrafo 2). d) L'assegno alle persone affette da anemia emolitica congenita (decreto legge n. 321/69) (decreto ministeriale comune G4a/F.222/oik.2204). e) L'assegno ai sordomuti (legge straordinaria n. 421/37) (decreto ministeriale comune G4B/F.422/oik.2205). f) L'assegno ai minorati gravi (decreto legge n. 162/73) (decreto ministeriale comune G4a/F.225/oik.161). g) L'assegno agli spasmofili (decreto legge n. 162/72) (decreto ministeriale comune G4a/F.224/oik.2207). h) L'assegno alle persone affette da ritardo mentale grave (decreto legge n. 162/73) (decreto ministeriale comune G4b/F.423/oik.2208). i) L'assegno ai ciechi (legge n. 958/79) (decreto ministeriale comune G4b/F.421/oik/2209). G. IRLANDA a) L'assistenza ai disoccupati [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, parte III, capitolo 2]. b) Le pensioni di vecchiaia e per ciechi (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, parte III, capitolo 3]. c) Le pensioni di vedova e di orfano (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, parte III, capitolo 4]. d) L'assegno per i genitori che vivono soli (Social Welfare Act del 1990, parte III). e) L'assegno per gli assistenti (Social Welfare Act del 1990, parte IV). f) Il supplemento di reddito familiare (Social Welfare Act del 1984, parte III). g) L'assegno di sussistenza per minorati (Health Act del 1970, articolo 69). h) L'assegno di mobilità (Health Act del 1970, articolo 61). i) L'assegno di sussistenza per malattie infettive (Health Act del 1947, articolo 5 e articolo 44, paragrafo 5). j) L'assegno di cure a domicilio (Health Act del 1970, articolo 61). k) L'assegno di previdenza sociale per ciechi (Blind persons Act del 1920, capitolo 49). l) L'assegno di rieducazione per minorati (Health Act del 1970, articoli 68, 69 e 72). H. ITALIA a) La pensione sociale ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969). b) Le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili (legge n. 118 del 30 marzo 1974, legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e legge n. 508 del 23 novembre 1988). c) Le pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988). d) Le pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988). e) L'integrazione al trattamento minimo (legge n. 218 del 4 aprile 1952, legge n. 638 dell'11 novembre 1983 e legge n. 407 del 29 dicembre 1990). f) L'integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984). g) L'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilità (legge n. 222 del 12 giugno 1984). I. LUSSEMBURGO a) L'assegno speciale per le persone gravemente minorate (legge del 16 aprile 1979). b) L'assegno di maternità (legge del 30 aprile 1980). J. PAESI BASSI Nulla. K. AUSTRIA a) Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali - ASGV, legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio - GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori - BSVG). b) Assegno di assistenza (Pflegegeld) ai sensi della legge federale austriaca sugli assegni di assistenza (Bundespflegegeldgesetz), ad eccezione degli assegni di assistenza corrisposti dagli istituti di assicurazione contro gli infortuni per minorazioni causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale. L. PORTOGALLO a) Gli assegni familiari non contributivi (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980). b) Il premio di allattamento (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980). c) L'assegno complementare per bambini e giovani minorati (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980). d) L'assegno in caso di frequenza di un istituto scolastico speciale (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980). e) La pensione di orfano non contributiva (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980). f) La pensione di invalidità non contributiva (Decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980). g) La pensione di vecchiaia non contributiva (Decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980). h) La pensione complementare per grandi invalidi (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980). i) La pensione di vedovanza non contributiva (Decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981). M. FINLANDIA a) Assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 444/69). b) Assegno di invalidità (legge sugli assegni di invalidità, 124/88). c) Indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati, 591/78). d) Assegno base di disoccupazione (Legge sull'assegno di disoccupazione 602/84) nei casi in cui la persona non soddisfi le corrispondenti condizioni per l'assegno di disoccupazione rapportato allo stipendio. N. SVEZIA a) Integrazioni comunali di alloggio delle pensioni di base (legge 1962:392, ristampa 1976:1014). b) Assegno di invalidità non corrisposto a titolari di pensione (legge 1962:381, ristampa 1982:120). c) Assegno per la cura dei figli minorati (legge 1962:381, ristampa 1982:120). O. REGNO UNITO a) . . . . . b) L'assegno per l'assistenza di invalidi [legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale, articolo 37 e legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 37]. c) Il credito familiare [legge del 25 luglio 1986 sulla sicurezza sociale, articolo 20-22 e regolamento del 5 novembre 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 21-23]. d) L'assegno di aiuto [legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale, articolo 35 e legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 35]. e) L'aiuto al reddito [legge del 25 luglio 1986 sulla sicurezza sociale, articoli 20, 21 e 22 e articolo 23, e regolamento del 5 novembre 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articoli 21-24]. f) L'assegno di sussistenza per minorati [legge del 27 giugno 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati, articolo 1 e regolamento del 24 luglio 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati (Irlanda del Nord), articolo 3]. g) L'assegno di lavoro per minorati [legge del 27 giugno 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati, articolo 6 e regolamento del 24 luglio 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati (Irlanda del Nord), articolo 8]. h) Indennità per richiedenti lavoro basate sui redditi [Jobseekers Act 1995, 28 giugno 1995, Sezioni I (2) (d) (ii) e 3 e Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995, 18 ottobre 1995, articoli 3 (2) (d) (ii) e 5]. ALLEGATO V Legislazioni contemplate all'articolo 39, paragrafo 1, della decisione secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione A. BELGIO a) Le legislazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile. b) La legislazione concernente l'invalidità nel regime di sicurezza sociale d'oltremare e il regime di invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi. B. DANIMARCA Nulla. C. GERMANIA Nulla. D. SPAGNA Le legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità del regime generale e dei regimi speciali. E. FRANCIA L'insieme delle legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione della legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere. F. GRECIA La legislazione relativa al regime di assicurazione agricola. G. IRLANDA La parte II, capitolo 10 della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act, 1981]. H. ITALIA Nulla. I. LUSSEMBURGO Nulla. J. PAESI BASSI a) La legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'invalidità, con le successive modifiche. b) La legge dell'11 dicembre 1975 sull'assicurazione generalizzata contro l'invalidità, con le successive modifiche. K. AUSTRIA Nulla. L. PORTOGALLO Nulla. M. FINLANDIA Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 547/93). N. SVEZIA Nulla. O. REGNO UNITO a) Gran Bretagna Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975). Articoli 14, 15 e 16 della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975). b) Irlanda del Nord Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord del 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]. Articoli 16, 17 e 18 del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975]. B. Casi previsti all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b) della decisione, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, della decisione. A. BELGIO Nulla. B. DANIMARCA Tutte le domande di pensione contemplate dalla legge relativa alle pensioni sociali, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato V, parte C. C. GERMANIA Nulla. D. SPAGNA Nulla. E. FRANCIA Nulla. F. GRECIA Nulla. G. IRLANDA Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia contributiva e di pensione di vedova. H. ITALIA Tutte le domande di pensione di invalidità, di anzianità ed ai superstiti dei lavoratori subordinati. I. LUSSEMBURGO Nulla. J. PAESI BASSI Tutte le domande di pensione di vecchiaia ai sensi della legge, del 31 maggio 1956, relativa all'assicurazione vecchiaia generalizzata, con le successive modifiche. K. AUSTRIA Nulla. L. PORTOGALLO Tutte le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e pensione di vedova. M. FINLANDIA Nulla. N. SVEZIA Tutte le domande di pensione di vecchiaia di base e complementari, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato V, parte C. O. REGNO UNITO Tutte le domande di pensione di anzianità e di vedova presentate in applicazione delle disposizioni della parte II, titolo II, capitolo 3 della decisione, ad eccezione di quelle per le quali: a) durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo: i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro; ii) uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto i) non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito. b) I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, della decisione mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro. C. Prestazioni e accordi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a) della decisione. 1. Prestazioni e accordi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a) della decisione, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti: a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato; b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989; c) l'assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilità erogati in Spagna nell'ambito dei regimi generali e speciali; d) l'assegno vedovile ai sensi dell'assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale; e) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale francese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base ad una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), punto i); f) la pensione vedovile nei Paesi Bassi ai sensi della legge 9 aprile 1959, relativa all'assicurazione generalizzata per vedove e orfani, con le successive modifiche; g) le pensioni nazionali finlandesi stabilite ai sensi della legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e assegnate conformemente alle norme transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93); h) la pensione base svedese completa assegnata conformemente alla legislazione sulle pensioni base applicata anteriormente al 1° gennaio 1993 e la pensione base completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a decorrere da tale data. 2. Prestazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera b) della decisione, il cui importo è determinato in base ad un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore: a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo è fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1° ottobre 1984; b) le pensioni tedesche di invalidità e di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito; c) le pensioni italiane di inabilità; d) le pensioni lussemburghesi di invalidità e di reversibilità; e) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale; f) le pensioni di invalidità e di reversibilità svedesi per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio e le pensioni di vecchiaia svedesi per le quali si tiene conto di un periodo fittizio già acquisito. 3. Accordi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), punto i) della decisione conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio: Accordo tra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo della Repubblica federale di Germania relativo a varie questioni di sicurezza sociale del 20 luglio 1978. Convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale. ALLEGATO VI MODALITÀ PARTICOLARI D'APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI TALUNI STATI MEMBRI (Articolo 85 della decisione) A. BELGIO 1. Per l'applicazione da parte dell'istituzione belga competente delle disposizioni dei capitoli6 e 7 del titolo II, parte 2 della decisione, si considera che il figlio è allevato nello Stato membro nel cui territorio egli risiede. 2. Per l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento, si considerano come periodi di assicurazione compiuti in applicazione della legislazione belga del regime generale d'invalidità e del regime della gente di mare anche i periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione belga anteriormente al 1° gennaio 1945. 3. Per l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore era inabile al lavoro ai sensi della legislazione belga. 4. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 72 e 79, paragrafo 1, lettera a) della decisione, si tiene conto dei periodi di occupazione e/o di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, nel caso in cui la legislazione belga subordini il diritto alla prestazione alla condizione che siano stati soddisfatti, per un determinato periodo anteriore, i requisiti di ammissibilità agli assegni familiari nel regime dei lavoratori subordinati. 5. Per il calcolo dell'importo teorico di una pensione di invalidità, di cui all'articolo 48, paragrafo 2, della decisione, l'istituzione competente belga si basa sulle remunerazioni percepite dall'interessato nella sua ultima professione. 6. I lavoratori non più assicurati in Belgio in forza della legislazione belga in materia di assicurazione malattia e invalidità , la quale subordina la concessione del diritto alle prestazioni anche ad una condizione di assicurazione al momento del verificarsi del rischio, sono considerati assicurati al verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo II, parte 2, capitolo 3 della decisione, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro. 7. Se, in applicazione dell'articolo 47 della decisione, l'interessato ha diritto ad una prestazione di invalidità belga, detta prestazione è liquidata secondo le norme di cui all'articolo 48, paragrafo 2, della decisione conformemente alle disposizioni previste dalla legge del 9 agosto 1963 che istituisce e organizza un regime di assicurazione obbligatoria malattia e invalidità, se l'interessato, al momento in cui è prodotta l'incapacità di lavoro, era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro in quanto lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della decisione. B. DANIMARCA 1. In caso di residenza o di dimora in Danimarca, i lavoratori richiedenti e titolari di pensioni o rendite , nonché i loro familiari, di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafi 1 e 3, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, all'articolo 28, paragrafo 1, e agli articoli 31, 32 e 34 della decisione, beneficiano delle prestazioni in natura alle stesse condizioni previste dalla legislazione danese per le persone che, ai sensi della legge sul servizio pubblico di sanità (lov om offentlig sygesikring), sono assicurate nella categoria 1. 2. a) Le disposizioni della legislazione danese sulle pensioni sociali, a norma delle quali il diritto alla pensione è subordinato alla residenza in Danimarca del richiedente, non sono applicabili ai lavoratori o ai loro superstiti che abbiano la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca. b) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata compiuti in Danimarca da un lavoratore frontaliero o stagionale sono considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore frontaliero o stagionale senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro. c) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata compiuti in Danimarca anteriormente al 1° gennaio 1984 da un lavoratore che non sia un lavoratore frontaliero o stagionale saranno considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore subordinato autonomo senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro. d) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere b) e c) non saranno tuttavia considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi saranno presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale. 3. Le disposizioni della decisione non pregiudicano le disposizioni transitorie delle leggi danesi, del 7 giugno 1972, concernenti il diritto a pensione dei cittadini danesi che hanno effettivamente risieduto in Danimarca per un periodo determinato, immediatamente prima della data della domanda. La pensione è tuttavia concessa, alla condizioni previste per i cittadini danesi, ai cittadini di altri Stati membri che hanno effettivamente risieduto in Danimarca nell'anno immediatamente precedente la data della domanda. 4. a) I periodi durante i quali un lavoratore frontaliero, il quale risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, ha esercitato la sua attività professionale nel territorio della Danimarca devono essere considerati come periodi di residenza in conformità della legislazione danese. Ciò vale anche per i periodi durante i quali un lavoratore frontaliero è distaccato o esegue una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dalla Danimarca. b) Sono considerati periodi di residenza ai sensi della legislazione danese i periodi durante i quali un lavoratore stagionale residente nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca è stato occupato nel territorio della Danimarca. Ciò vale anche per i periodi durante i quali il lavoratore stagionale è distaccato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca. 5. Per determinare se risultano soddisfatte le condizioni per l'acquisizione dell'indennità giornaliera in caso di malattia o di maternità previste dalla legge del 20 dicembre 1989, sulle indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità, quando l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese per tutti i periodi di riferimento stabiliti dalla legge summenzionata: a) si tiene conto dei periodi di assicurazione o di lavoro compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca nel corso dei suddetti periodi di riferimento durante cui l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese, come se si trattasse di periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione, e b) si presume che, durante i periodi così presi in considerazione, un lavoratore subordinato (se, nel caso di quest'ultimo, la retribuzione non si presta a fungere da base per il calcolo delle indennità giornaliere) abbia ricevuto una retribuzione o un salario medio di importo pari a quello adottato come base per il calcolo delle indennità giornaliere nel corso dei periodi compiuti sotto la legislazione danese durante i periodi di riferimento. 6. L'articolo 49, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 51, paragrafi 1 e 3, della decisione non si applicano alle pensioni liquidate nel quadro della legislazione danese. 7. Se il beneficiario di una pensione di vecchiaia danese, eventualmente anticipata, ha anche diritto ad una pensione per i superstiti di un altro Stato membro, dette pensioni sono considerate, per l'applicazione della legislazione danese, come prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, della decisione, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione di superstite abbia compiuto periodi di residenza in Danimarca. C. GERMANIA 1. L'articolo 7 della decisione non pregiudica le disposizioni a norma delle quali gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi maturati fuori da tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania. 2. a) Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi tedeschi. b) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di pensione per l'assicurazione della pensione dei minatori si applica unicamente la legislazione nazionale tedesca. c) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten) si applica unicamente la legislazione nazionale tedesca. 3. Qualora l'applicazione della decisione o di decisioni successive in materia di sicurezza sociale comporti oneri eccezionali per talune istituzioni di assicurazione malattia, tali oneri possono essere totalmente o parzialmente compensati. L'associazione federale delle casse locali generali, in quanto organismo di collegamento (assicurazione malattia), decide in merito a tale compensazione di comune accordo con le altre federazioni centrali di casse malattia. I fondi necessari per effettuare la compensazione sono forniti da tasse imposte a tutte le istituzioni di assicurazione malattia, in proporzione al numero medio dei membri nell'anno precedente esclusi i pensionati. 4. L'articolo 7 del libro VI del codice sociale si applica ai cittadini degli altri Stati membri, nonché agli apolidi e ai rifugiati residenti sul territorio degli altri Stati membri, secondo le seguenti modalità: Ove le condizioni generali siano soddisfatte, possono essere versati contributi volontari all'assicurazione tedesca per la pensione: a) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania; b) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di un altro Stato membro e sia stato precedentemente iscritto, in un qualsiasi momento, ad un'assicurazione tedesca obbligatoria o volontaria per la pensione; c) qualora l'interessato, cittadino di un altro Stato membro, abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di uno Stato terzo, abbia versato contributi per almeno sessanta mesi all'assicurazione tedesca per la pensione o possa essere ammesso all'assicurazione volontaria a norma dell'articolo 232 del libro VI del codice sociale e non sia stato assicurato a titolo obbligatorio o volontario a norma della legislazione di un altro Stato membro. 5. Qualora le prestazioni in natura, erogate ai titolari di pensione o ai loro familiari assicurati presso le istituzioni competenti di altri Stati membri da istituzioni tedesche del luogo di residenza, debbano essere rimborsate sulla base di importi forfettari mensili, esse sono da considerarsi, ai fini della perequazione finanziaria fra istituzioni tedesche per l'assicurazione malattia dei titolari di pensione, come prestazioni a carico del regime tedesco di assicurazione malattia dei titolari di pensione. Gli importi forfettari rimborsati dalle istituzioni competenti degli altri Stati membri alle istituzioni tedesche del luogo di residenza sono da considerarsi introiti di cui bisogna tener conto ai fini della perequazione finanziaria suddetta. 6. Per l'applicazione della legislazione tedesca sull'assicurazione obbligatoria malattia dei pensionati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 11 del volume V del codice di sicurezza sociale (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB V) e all'articolo 56 della legge sulla riforma del sistema sanitario (Gesundheitsreformgesetz), i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e durante i quali l'interessato aveva diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia sono presi in considerazione, nella misura necessaria, quali periodi assicurativi maturati ai sensi della legislazione tedesca, sempreché non si cumulino con periodi assicurativi maturati sotto questa legislazione. 7. Per l'erogazione agli assicurati che risiedono nel territorio di un altro Stato membro delle prestazioni in denaro di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), all'articolo 200, paragrafo 2 e all'articolo 561, paragrafo 1 del codice tedesco delle assicurazioni sociali (Reichsversicherungsordnung - RVO), le istituzioni tedesche determinano la retribuzione netta su cui si fonda il calcolo di dette prestazioni, come se questi assicurati fossero residenti nella Republica federale di Germania. 8. Per l'erogazione delle prestazioni alle persone che necessitano di cure intensive, di cui agli articoli 53 e seguenti del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), nell'ambito dell'aiuto accordato sotto forma di prestazioni in natura, l'istituzione del luogo di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati ai sensi della legislazione applicabile a tale istituzione. 9. Per l'applicazione dell'articolo 29 della decisione si considera che il titolare di una pensione o di una rendita in virtù della legislazione tedesca e di una pensione o rendita in virtù della legislazione di un altro Stato membro abbia diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità se, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, punto 4 del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), è esonerato dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione malattia (Krankenversicherung). 10. Si considera periodo di assicurazione per educazione dei figli ai sensi della legislazione tedesca anche il periodo durante il quale il lavoratore subordinato interessato educa un figlio in un altro Stato membro, nella misura in cui egli non possa esercitare la sua occupazione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della legge sulla protezione della maternità (Mutterschutzgesetz) oppure prenda un congedo parentale a norma dell'articolo 15 della legge federale sul costo dell'educazione (Bundeserziehungsgeldgesetz) e non abbia avuto un'occupazione minore (geringfügig) ai sensi dell'articolo 8 dell'SGB IV. D. SPAGNA 1. La condizione di esercitare un'attività subordinata oppure di essere stato assicurato precedentemente a titolo obbligatorio contro lo stesso rischio nell'ambito di un regime organizzato a beneficio dei lavoratori subordinati dello stesso Stato membro, prevista all'articolo 1, lettera a), punto iv) della decisione, non è applicabile alle persone che, conformemente al regio decreto n. 2805/79, del 7 dicembre 1979, sono affiliate a titolo volontario al regime generale di sicurezza sociale in qualità di funzionario o impiegato di un'organizzazione internazionale intergovernativa. 2. Il regio decreto n. 2805/79, del 7 dicembre 1979, è applicabile ai cittadini degli Stati membri nonché ai rifugiati ed agli apolidi: a) se risiedono sul territorio spagnolo, oppure b) se risiedono sul territorio di un altro Stato membro e se precedentemente, in qualunque momento, sono stati obbligatoriamente affiliati al regime spagnolo di sicurezza sociale, oppure c) se risiedono sul territorio di uno stato terzo, se hanno versato contributi per almeno 1 800 giorni al regime spagnolo di sicurezza sociale e se non sono obbligatoriamente o volontariamente assicurati in virtù della legislazione di un altro Stato membro. 3. I lavoratori non più assicurati in forza della legislazione spagnola, sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo II, parrte 2, capitolo 3 della decisione, qualora al verificarsi del rischio siano assicurati in forza della legislazione di un altro Stato membro oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro e per il medesimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 53, paragrafo 1. 4. a) In applicazione dell'articolo 52 della decisione, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. b) L'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo e fino all'anno precedente il verificarsi del rischio, per le pensioni della stessa natura. E. FRANCIA 1. a) L'assegno agli ex lavoratori subordinati nonché l'assegno agli ex lavoratori autonomi e l'assegno di vecchiaia per gli agricoltori sono concessi, alle condizioni previste per i lavoratori francesi dalla legislazione francese, a tutti i lavoratori subordinati tunisini che, all'atto dell'inoltro della loro domanda, risiedono nel territorio francese. b) Lo stesso avviene per quanto concerne i profughi e gli apolidi. c) Le disposizioni della decisione non pregiudicano le disposizioni della legislazione francese a norma delle quali, per l'acquisizione del diritto all'assegno agli ex lavoratori subordinati, vengono computati unicamente i periodi di attività lavorativa subordinata o equiparata compiuti nei territori dei dipartimenti europei e dei dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guyana, Martinica e Riunione) della Repubblica francese. 2. L'assegno speciale e l'indennità cumulabile previsti dalla legislazione speciale di sicurezza sociale nelle miniere non sono corrisposti che ai lavoratori occupati nelle miniere francesi. 3. La legge n. 65-555 del 10 luglio 1965, che concede ai francesi che svolgono o hanno svolto un'attività professionale all'estero la facoltà di accedere al regime dell'assicurazione volontaria di vecchiaia, si applica ai cittadini degli altri Stati membri alle seguenti condizioni: - l'attività professionale che dà luogo all'assicurazione volontaria nei confronti del regime francese non deve o non deve essere stata svolta nel territorio francese, né nel territorio della Tunisia; - il lavoratore subordinato, alla data della domanda di ammissione al beneficio della legge, deve dimostrare di aver risieduto in Francia per almeno dieci anni consecutivi o non consecutivi, oppure di essere stato soggetto alla legislazione francese, a titolo obbligatorio o facoltativo continuato, per la stessa durata. 4. La persona soggetta alla legislazione francese in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione ha diritto, per i familiari che l'accompagnano nel territorio dello Stato membro nel quale effettua un lavoro, alle seguenti prestazioni familiari: a) l'assegno per figlio in tenera età erogato fino all'età di tre mesi; b) le prestazioni familiari erogate in applicazione dell'articolo 73 della decisione. 5. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) della decisione, nei regimi in cui le pensioni di vecchiaia sono calcolate sulla base di punti di pensionamento, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascuno degli anni di assicurazione compiuti sotto la legislazione degli altri Stati membri, un numero di punti di pensionamento pari al quoziente del numero di punti di pensionamento acquisito a norma della legislazione che tale istituzione applica per il numero di anni corrispondenti a tali punti. 6. a) I lavoratori frontalieri che esercitano la loro attività subordinata sul territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia e risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella beneficiano, in applicazione dell'articolo 19 del regolamento, sul territorio di tali dipartimenti delle prestazioni in natura previste dal regime locale di Alsazia-Lorena, istituito con i decreti n. 46-1428 del 12 giugno 1946 e n. 67-814 del 25 settembre 1967. b) Tali disposizioni sono applicabili, per analogia, ai beneficiari dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, e degli articolo 33 della decisione. 7. Nonostante gli articoli 73 e 74 della decisione, gli assegni di alloggio, l' assegno di custodia dei figli a domicilio e l'assegno parentale di educazione sono concessi unicamente agli interessati e ai loro familiari che risiedono nel territorio francese. 8. I lavoratori subordinati non più soggetti alla legislazione francese relativa all'assicurazione di vedovanza del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori subordinati agricoli sono considerati ancora assicurati a titolo di tale legislazione al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo II, parrte 2, capitolo 3 della decisione, qualora al verificarsi del rischio siano assicurati in qualità di lavoratori subordinati in forza della legislazione di un altro Stato membro oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione di reversibilità in virtù della legislazione relativa ai lavoratori subordinati di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 53, paragrafo 1. F. GRECIA 1. La legge n.1469/84 relativa all'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca è applicabile ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati che risiedono nel territorio di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni del secondo comma. Purché siano soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge suddetta, i contributi possono essere versati: a) quando la persona interessata è domiciliata o risiede nel territorio di uno Stato membro ed è stata inoltre, in passato, iscritta a titolo obbligatorio al regime greco dell'assicurazione pensione, ovvero b) indipendentemente dal luogo di domicilio o di residenza, quando la persona interessata ha in precedenza risieduto in Grecia, con o senza interruzione, per dieci anni o è stata iscritta al regime greco, a titolo obbligatorio o volontario, per un periodo di millecinquecento giorni. 2. Contrariamente a quanto previsto dalla pertinente legislazione applicata dall'OGA, i periodi di pensione dovuti a motivo di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale conformemente alla legislazione di uno Stato membro che prevede un quadro specifico per questi rischi, e sempreché essi coincidano con i periodi di occupazione nel settore agricolo in Grecia, saranno considerati come periodi di assicurazione a titolo della legislazione applicata dall'OGA nel senso definito all'articolo 1, lettera o) della presente decisione. 3. Nell'ambito della legislazione greca, l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, della decisione è subordinata alla condizione che il nuovo calcolo di cui al citato articolo non rechi pregiudizio all'interessato. 4. Qualora le disposizioni statutarie delle casse assistenziali ausiliarie greche per le pensioni prevedano la possibilità del riconoscimento di periodi di assicurazione obbligatoria per vecchiaia effettuati presso istituzioni greche di assicurazione legale di base, tali disposizioni si applicano anche in ordine a periodi di assicurazione obbligatoria per il settore «pensioni» effettuati in base alla legislazione di ogni altro Stato membro competente per il campo di applicazione materiale della presente decisione. 5. Il lavoratore che sia soggetto all'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro fino al 31 dicembre 1992 e diventi soggetto per la prima volta dopo il 1° gennaio 1993 all'assicurazione obbligatoria greca (regime legale di base) è considerato come «ex assicurato» a norma delle disposizioni della legge 2084/920. G. IRLANDA 1. In caso di residenza o di dimora in Irlanda, i lavoratori subordinati, i disoccupati, i richiedenti ed i titolari di pensione o rendita, nonché i loro familiari, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafi 1 e 3, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, all'articolo 28, paragrafo 1, ed agli articoli 31, 32 e 34 della decisione, beneficiano gratuitamente dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese allorché dette prestazioni sono a carico dell'istituzione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda. 2. I familiari di un lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda e che soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 19 della decisione, beneficiano gratuitamente, allorché risiedono in Irlanda, dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese. Le prestazioni così corrisposte sono a carico dell'istituzione presso la quale è iscritto il lavoratore. Tuttavia, qualora il coniuge del lavoratore o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale in Irlanda, le prestazioni corrisposte ai familiari sono a carico dell'istituzione irlandese, sempreché il diritto alle suddette prestazioni sussista unicamente in applicazione della legislazione irlandese. 3. Se un lavoratore soggetto alla legislazione irlandese è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito: a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio irlandese; b) non tenendo conto della sua assenza dal territorio irlandese per determinare se, in virtù del suo lavoro, era assicurato sotto detta legislazione. 4. Per il calcolo delle retribuzioni per la concessione della prestazione variabile in funzione della retribuzione, prevista dalla legislazione irlandese in caso di concessione di prestazioni di disoccupazione, in deroga all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione, viene preso in considerazione nei confronti del lavoratore, per ciascuna settimana di occupazione compiuta come lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro durante l'esercizio fiscale (imposta sul reddito) di riferimento, un importo pari alla retribuzione settimanale media percepita rispettivamente dai lavoratori subordinati di sesso maschile e femminile durante detto esercizio. 5. Per l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione irlandese. 6. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, si considera che il lavoratore abbia chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione della pensione di vecchiaia cui avrebbe diritto ai sensi della legislazione irlandese se non è entrato effettivamente in pensione, quando questa condizione è richiesta per ottenere detta pensione. 7. Un periodo maturato nell'ambito della legislazione irlandese a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) della decisione non può: i) essere considerato in forza di questa disposizione, come un periodo maturato nell'ambito della legislazione irlandese agli effetti del titolo II, parte 2, della decisione, né ii) far sì che l'Irlanda diventi lo Stato competente per erogare le prestazioni previste dall' articolo 19 o dell'articolo 41, paragrafo 1, della decisione. H. ITALIA Nulla. I. LUSSEMBURGO 1. In deroga all'articolo 88, paragrafo 2, della decisione, i periodi di assicurazione o equiparati maturati da un lavoratore sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione per la pensione di invalidità, vecchiaia o morte anteriormente al 1° gennaio 1946, o prima di una data anteriore stabilita da una convenzione bilaterale, saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione di questa legislazione soltanto se l'interessato dimostra di aver maturato un periodo di assicurazione di sei mesi sotto il regime lussemburghese posteriormente alla data di cui trattasi. Nel caso in cui siano applicabili più convenzioni bilaterali, i periodi di assicurazione o equiparati sono presi in considerazione a decorrere dalla data più remota. 2. Per l'attribuzione della quota fissa nelle pensioni lussemburghesi, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione lussemburghese dai lavoratori che non risiedono nel territorio lussemburghese sono equiparati a periodi di residenza con decorrenza dal 1° ottobre 1972. 3. L'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma della decisione, non pregiudica le disposizioni legislative lussemburghesi secondo le quali l'autorizzazione della cassa di malattia per un trattamento all'estero non può essere rifiutata se le cure necessarie non possono essere praticate nel Granducato. 4. Ai fini del computo del periodo di assicurazione di cui all'articolo 171, paragrafo 7 del codice delle assicurazioni sociali, l'istituzione lussemburghese tiene conto dei periodi di assicurazione maturati dall'interessato sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. L'applicazione della disposizione precedente è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo periodi di assicurazione sotto la legislazione lussemburghese. J. PAESI BASSI 1. Assicurazione spese di malattia a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del capitolo 1 del titolo II, parte 2 si intende la persona assicurata o coassicurata in virtù dell'assicurazione di cui alla legge olandese sulle casse malattia. b) Ai fini dell'applicazione degli articoli da 29 a 36 della decisione, sono equiparate alle pensioni da corrispondersi in virtù della legislazione di cui rispettivamente alla lettera b) (invalidità) e alla lettera c) (vecchiaia) della dichiarazione dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 5 del regolamento: - le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 (Staatsblad 6) recante nuove disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili e dei loro familiari (legge generale sulle pensioni civili); - le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 (Staatsblad 445) recante nuove disposizioni relative alle pensioni dei militari e loro familiari (legge generale sulle pensioni militari); - le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 (Staatsblad 138) recante nuove disposizioni relative alle pensioni dei dipendenti delle ferrovie olandesi e loro familiari (legge sulle pensioni ferrovieri); - le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (RDV 1964 NS); - le prestazioni a titolo di pensione erogate prima dell'età di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di fornire l'assistenza vecchiaia ai lavoratori e agli ex lavoratori, o le prestazioni a titolo di collocamento a riposo anticipato concesse in conformità di normative stabilite dallo Stato, ovvero da, o in forza di una convenzione collettiva di lavoro in materia di pensionamento anticipato, oppure in forza di una normativa che dovrà essere definita dal consiglio delle casse malattia. c) I familiari residenti nei Paesi Bassi, contemplati dall'articolo 20, paragrafo 2, e il lavoratore ed i suoi familiari, contemplati dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3 in collegamento con il paragrafo 1, lettera b) e dagli articoli 27 e 28, aventi diritto a prestazioni a norma della legislazione di un altro Stato membro, non sono assicurati in forza della legge generale sulle spese di malattia eccezionali (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). 2. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (AOW) a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili, o alle parti di essi, antecedenti il 1° gennaio 1957, durante i quali il titolare, che non soddisfa ai requisiti che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi, tra il compimento del quindicesimo e quello del sessantacinquesimo anno di età, oppure durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un lavoro subordinato nei Paesi Bassi, per un datore di lavoro stabilito in tale paese. In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere detta equiparazione anche il titolare che abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi solo prima del 1° gennaio 1957, alle condizioni precedentemente esposte. b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno, la persona sposata o che era sposata non era assicurata a norma della citata legislazione, risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi d'assicurazione compiuti dal coniuge sotto questa legislazione, sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra, nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a). In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata titolare. c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori al 1° gennaio 1957, durante i quali il coniuge del titolare, che non soddisfi alle condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali anni ai periodi d'assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi fra il quindicesimo e il suo sessantacinquesimo anno di età, ovvero durante i quali, risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese. d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge del titolare ha risieduto in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e non era assicurato in forza della citata legislazione, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal titolare sotto questa legislazione - sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra - nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a). e) Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono applicabili esclusivamente qualora il titolare abbia risieduto durante sei anni nel territorio di uno o di più Stati membri dopo il compimento del cinquantanovesimo anno di età, e fintanto che vi risiede. f) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1 dell'AOW e all'articolo 47, paragrafo 1 dell'AWW (Assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani), il coniuge di un lavoratore, subordinato o autonomo, soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, è autorizzato ad assicurarsi liberamente in virtù di tali legislazioni esclusivamente per i periodi posteriori al 2 agosto 1989, durante i quali il lavoratore è o è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in virtù di tali legislazioni. Tale autorizzazione scade con decorrenza dal giorno in cui termina il periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore. Tale autorizzazione però non scade qualora l'assicurazione obbligatoria del lavoratore sia stata interrotta dal decesso del lavoratore e la vedova riscuota esclusivamente una pensione in virtù della legislazione sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani (AWW). L'autorizzazione all'assicurazione volontaria scade in ogni caso il giorno del compimento del sessantacinquesimo anno di età del titolare dell'assicurazione volontaria. Il contributo che dovrà versare il coniuge di un lavoratore soggetto al regime di assicurazione obbligatoria dell'assicurazione vecchiaia generalizzata e dell'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani è fissato conformemente alle disposizioni relative alla determinazione dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, fermo restando che il reddito del coniuge, in tal caso, è considerato come riscosso nei Paesi Bassi. Per il coniuge di un lavoratore che si è iscritto all'assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o da data posteriore, il contributo è fissato in conformità delle disposizioni relative alla determinazione del premio di assicurazione volontaria in virtù dell'assicurazione vecchiaia generalizzata e dell'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani. g) L'autorizzazione di cui alla lettera f) è concessa esclusivamente qualora il coniuge del lavoratore subordinato o autonomo abbia comunicato alla Sociale Verzekeringbank (Banca delle assicurazioni sociali), entro il termine di un anno a decorrere dall'inizio del periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore, la sua intenzione di versare contributi volontari. Per i coniugi dei lavoratori subordinati o autonomi che siano iscritti all'assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o nel periodo immediatamente antecedente tale data, il termine di un anno decorre dal 2 agosto 1989. Il coniuge non residente nei Paesi Bassi del lavoratore al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 17 della decisione non può valersi della facoltà prevista dalla lettera f), quarto comma, qualora, conformemente alle disposizioni della sola legislazione olandese, sia già o sia già stato autorizzato ad assicurarsi liberamente. h) Le lettere a), b), c), d) e f) non sono applicabili ai periodi coincidenti con periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione in virtù della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi né ai periodi durante i quali all'interessato è stata corrisposta una pensione di vecchiaia in virtù di una tale legislazione. i) Per l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 2, della decisione vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età, ai sensi della legge generale olandese relativa all'assicurazione per la vecchiaia (AOW). 3. a) I lavoratori non più assicurati in forza della legislazione olandese in materia di assicurazione vedovile sono considerati assicurati in forza di tale legislazione all'atto del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo II, parte 2, capitolo 3 della decisione, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione per i superstiti in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 53, paragrafo 1. b) Se, in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, una vedova ha diritto ad una pensione di vedova a norma della legislazione olandese relativa all'assicurazione generalizzata per le vedove e gli orfani, detta pensione è calcolata conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, della decisione. Per l'applicazione di queste disposizioni sono parimenti considerati come periodi di assicurazione compiuti sotto la suddetta legislazione olandese i periodi anteriori al 1° ottobre 1959, durante i quali il lavoratore ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dall'età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività retribuita nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese. c) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione, ai sensi della lettera b), che coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o rendite per i superstiti. d) Per l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 2, della decisione vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età, ai sensi della legge generale olandese relativa all'assicurazione a favore delle vedove e degli orfani (AWW). 4. a) I lavoratori subordinati non più soggetti alla legge, del 18 febbraio 1966, relativa all'assicurazione contro l'invalidità (WAO) e/o alla legge, dell'11 dicembre 1975, relativa all'assicurazione generalizzata contro l'invalidità (AAW) sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo II, parte 2, capitolo 3 della decisione, qualora siano assicurati per lo stesso rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 53, paragrafo 1. b) Se, in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, l'interessato ha diritto ad una prestazione di invalidità olandese, detta prestazione è liquidata secondo le norme di cui all'articolo 48, paragrafo 2, della decisione: i) conformemente alle disposizioni previste dalla succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO), se l'interessato, al momento in cui si è prodotta l'invalidità, era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro in quanto lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della decisione; ii) conformemente alle disposizioni di cui alla succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), se l'interessato al momento in cui è sopravvenuta l'invalidità: - era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro senza avere la qualità di lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della decisione, ovvero - non era assicurato per questo rischio, in forza della legislazione di un altro Stato membro, ma può far valere diritti a prestazioni in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Se l'importo della prestazione calcolata in applicazione del punto i) è inferiore a quella che risulta dall'applicazione del punto ii), la prestazione è corrisposta per quest'ultimo importo. c) Per il calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO) o alla succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), le istituzioni dei Paesi Bassi tengono conto: - dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967; - dei periodi di assicurazione compiuti sotto la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO); - dei periodi di assicurazione compiuti dopo l'età di 15 anni secondo la succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), purché non coincidano con periodi di assicurazione compiuti secondo la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO). d) Per il calcolo della prestazione d'invalidità olandese in applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, della decisione, gli organismi olandesi non tengono conto del supplemento eventualmente concesso al titolare della prestazione in virtù della legge sui supplementi. Il diritto a tale supplemento e il suo importo sono determinati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi. 5. Applicazione della legislazione olandese sugli assegni familiari a) Un lavoratore cui la legislazione olandese sugli assegni familiari diventi applicabile durante un dato trimestre civile e che, nel primo giorno di tale trimestre, era assoggettato alla legislazione corrispondente d'un altro Stato membro è considerato come assicurato da tale primo giorno secondo la legislazione olandese. b) L'importo d'assegni familiari cui ha diritto il lavoratore che, in base alla lettera a), è considerato come assicurato secondo la legislazione olandese sugli assegni familiari è determinato secondo le modalità previste dalla decisione d'applicazione prevista dall'articolo 91 della decisione. 6. Applicazione di alcune disposizioni transitorie Non si applica l'articolo 47, paragrafo 1, nel valutare il diritto alle prestazioni a norma delle disposizioni transitorie delle legislazioni sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (articolo 48), sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani e sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro. K. AUSTRIA 1. Ai fini dell'applicazione del titolo II, parte 2, capitolo 1 della decisione una persona che percepisce una pensione di dipendente statale è considerata un pensionato. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 2, della decisione non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare né delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 della decisione è maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 2, della decisione, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera. 4. Dall'applicazione delle disposizioni della decisione non può derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza. L. PORTOGALLO Nulla M. FINLANDIA 1. Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro) all'atto di calcolare l'importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica la presente decisione sono presi in considerazione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia. 2. Qualora l'attività lavorativa subordinata in Finlandia sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica la decisione e qualora la pensione, in virtù della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica la presente decisione ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia. 3. Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato cui si applica la presente decisione è considerata, ai fini dell'applicazione e delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all'istituzione competente in Finlandia. N. SVEZIA 1. Nell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, per determinare il diritto di una persona a prestazioni parentali, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato, diverso dalla Svezia, cui si applica la presente decisione si considerano basati sullo stesso guadagno medio computato per i periodi assicurativi in Svezia con cui essi sono totalizzati. 2. Le disposizioni della decisione sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo più favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui è fatto valere il diritto. 3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidità o di reversibilità parzialmente fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una persona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se è coperta, in qualità di lavoratore subordinato, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato cui si applica la presente decisione. 4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell'assistenza a bambini in tenera età sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato cui si applica la presente decisione, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini. O. REGNO UNITO 1. Se una persona resiede abitualmente nel territorio di Gibilterra o, a decorrere dal suo ultimo arrivo su tale territorio, è stata tenuta a versare i suoi contributi sotto la legislazione di Gibilterra in qualità di lavoratore subordinato e chiede, per incapacità al lavoro, per maternità o per disoccupazione, di essere esonerato dal versamento di contributi per un certo periodo e che, per tale periodo, determinati contributi vengano iscritti a suo conto, ogni periodo durante il quale è stata occupata sul territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito, ai fini di tale domanda, è considerato come un periodo di lavoro effettivamente prestato nel territorio di Gibilterra e per il quale abbia versato i suoi contributi in qualità di lavoratore subordinato, in applicazione della legislazione di Gibilterra. 2. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se: a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali, ovvero se b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si aplicano le disposizioni del capitolo 3 del titolo II, parte II, della decisione per determinare i suoi diritti alla pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 3 a «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da: i) il coniuge o l'ex coniuge, se la domanda è presentata da una donna sposata, da un vedovo o da una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; ii) l'ex coniuge, se la domanda è presentata da una vedova che non beneficiava di una prestazione di superstite immediatamente prima dell'età pensionabile o beneficiava unicamente di una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 48, paragrafo 2, della decisione. 3. La prestazione a favore delle vedove (widow's payment) erogata in base alla legislazione del Regno Unito è considerata, ai fini del titolo II, parte 2, capitolo 3 della decisione, come una pensione di reversibilità. 4. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio (attendance allowance), al sussidio per custodia di invalido ed al sussidio di sussistenza in caso di incapacità, viene preso in considerazione un periodo di occupazione, di attività non subordinata o di residenza svolta in un territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative alla presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione. 5. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione del Regno Unito, è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito: a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio del Regno Unito, e b) per determinare se egli era un lavoratore subordinato (employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord oppure un lavoratore subordinato (employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra, non tenendo conto della sua assenza da detti territori 6. La decisione non si applica alle disposizioni della legislazione del Regno Unito destinate a porre in vigore un accordo di sicurezza sociale concluso tra il Regno Unito e uno Stato terzo. 7. Per l'applicazione del titolo II, parte 2, capitolo 3 della decisione, non si tiene conto né dei contributi proporzionali versati dall'assicurato a norma della legislazione del Regno Unito, né delle prestazioni proporzionali di vecchiaia erogabili a norma di tale legislazione. L'importo delle prestazioni proporzionali viene aggiunto all'importo della prestazione dovuta in virtù della legislazione del Regno Unito, determinato conformemente a quanto disposto al suddetto capitolo; la somma dei due importi costituisce la prestazione effettivamente dovuta all'interessato. 8. Per l'applicazione delle disposizioni relative alle prestazioni dell'assicurazione sociale senza versamento di contributi nonché all'assicurazione disoccupazione (Non-Contributory Social Insurance Benefit and Unemployment Insurance Ordinance) a Gibilterra, qualsiasi persona cui la presente decisione è applicabile è considerata come abitualmente residente a Gibilterra qualora risieda in uno Stato membro. 9. Per l'applicazione degli articoli 7, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 della decisione il diritto al sussidio (attendance allowance) concesso a un lavoratore in applicazione della legislazione del Regno Unito è considerato come prestazione d'invalidità. 10. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione, il beneficiario di una prestazione dovuta in forza della legislazione del Regno Unito mentre dimora nel territorio di un altro Stato membro è considerato come residente nel territorio di questo altro Stato membro. 11.1. Per il calcolo del coefficiente salariale (earnings factor) ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, salvo il punto 13, ogni settimana durante cui il lavoratore è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro e che è iniziata nel corso dell'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è presa in considerazione secondo le modalità seguenti: a) periodi dal 6 aprile 1975 al 5 aprile 1987: per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l'interessato abbia pagato i contributi come lavoratore subordinato sulla base di una retribuzione pari ai due terzi del limite salariale superiore di tale anno di imposta; b) periodi a decorrere dal 6 aprile 1987: per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l'interessato abbia percepito una retribuzione settimanale pagando i relativi contributi come lavoratore subordinato, pari ai due terzi del limite salariale superiore per tale settimana; c) per ogni settimana completa durante la quale l'interessato ha maturato un periodo equiparato a un periodo di assicurazione, di occupazione o d'attività o di residenza, si considera che egli abbia beneficiato di un credito di contributi o di retribuzioni, secondo il caso, nei limiti necessari per far aumentare il suo coefficiente salariale globale per tale anno di imposta fino al livello richiesto per fare di tale anno di imposta un anno da prendere in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito sulla concessione di credito di contributi o di retribuzioni. 11.2. Per l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera b) della decisione: a) qualora, per ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data, un lavoratore subordinato abbia compiuto periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito, e l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), punto i), abbia preso in considerazione quell'anno ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) della decisione, l'interessato è reputato come assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro; b) qualora ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data non sia preso in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) della decisione, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in quell'anno. 11.3. Per la conversione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione, il coefficiente salariale ottenuto durante l'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferiore fissato per tale anno di imposta. Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero, tralasciando di indicare i numeri decimali. Il numero cosi ottenuto è considerato rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno di imposta, restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno di imposta, l'interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione. 12. Per l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito. 13.1. Per il calcolo, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) della decisione, dell'importo teorico della parte della pensione che consiste in una componente addizionale ai sensi della legislazione del Regno Unito: a) le parole «guadagni», «contributi» e «maggiorazioni», di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) della decisione, designano le eccedenze dei coefficienti salariali ai sensi della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975), o, se del caso, del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975]; b) la media delle eccedenze dei coefficienti salariali sarà calcolata in virtù dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) della decisione, secondo l'interpretazione della precedente lettera a), dividendo la somma di dette eccedenze, compiute a norma della legislazione del Regno Unito, per il numero di anni di imposta sul reddito (anche parziali) completati ai sensi di detta legislazione a decorrere dal 6 aprile 1978 nel periodo di assicurazione in questione. 13.2. Per il calcolo dell'importo della parte di pensione che consiste in una componente addizionale, ai sensi della legislazione del Regno Unito, le parole «periodi di assicurazione e di residenza» di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento designano i periodi di assicurazione e di residenza compiuti a decorrere dal 6 aprile 1978. 14. Ai fini dell'acquisizione del diritto all'assegno di invalidità grave, il lavoratore subordinato, che è o è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito in conformità del titolo I, parte 2 della decisione, ad esclusione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c): a) è considerato come se fosse stato presente o avesse risieduto nel Regno Unito durante tutto il periodo nel quale ha esercitato un'attività subordinata ed è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito, pur essendo presente o residente in un altro Stato membro; b) ha diritto all'equiparazione a periodi di presenza o di residenza nel Regno Unito dei periodi di assicurazione maturati come lavoratore subordinato nel territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro. 15. Un periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) della decisione non può: i) essere considerato in forza di questa disposizione come periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito agli effetti del titolo II, parte 2 della decisione, né ii) far sì che il Regno Unito diventi lo Stato competente per erogare le prestazioni previste dagli articoli 19, 40 o 41, paragrafo 1, della decisione. 16. Fatta salva ogni convenzione stipulata con gli Stati membri, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) della decisione, la legislazione del Regno Unito cesserà di essere applicabile alla scadenza del più recente dei tre giorni sottoindicati a chiunque fosse precedentemente soggetto alla legislazione del Regno Unito come lavoratore subordinato: a) il giorno in cui la residenza è trasferita nell'altro Stato membro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c); b) il giorno in cui cessa l'attività subordinata, permanente o temporanea, durante la quale l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito; c) l'ultimo giorno di qualsiasi periodo di erogazione di prestazioni britanniche per malattia e maternità (comprese le prestazioni in natura per le quali il Regno Unito è lo Stato competente) o prestazioni per disoccupazione: i) iniziato prima della data di trasferimento della residenza in un altro Stato membro o, se è iniziato dopo tale data; ii) immediatamente successivo all'esercizio di un'attività subordinata in un altro Stato membro, per il quale l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito. 17. Il fatto che una persona sia soggetta alla legislazione di un altro Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) della decisione e del punto 19 non osta a che: a) il Regno Unito, in qualità di Stato competente, applichi a tale persona le disposizioni relative ai lavoratori subordinati del titolo II, parte 2, capitolo 1 e capitolo 2, sezione 1, e dell'articolo 42, paragrafo 2, della decisione, se tale persona conserva la qualità di lavoratore subordinato a questi fini ed era assicurata da ultimo in tale qualità conformemente alla legislazione del Regno Unito; b) tale persona sia trattata come lavoratore subordinato ai fini dei capitoli 6 e 7 del titolo II, parte 2, della decisione, purché la prestazione britannica prevista dal capitolo 1 del titolo II le possa essere erogata a norma della lettera a).